Ordinanza collegiale 18 gennaio 2021
Sentenza breve 3 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 03/02/2021, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/02/2021
N. 00162/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01222/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1222 del 2020, proposto da
GPG s.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo e S.T.A. Società Trattamento Acque s.r.l., quale mandante, ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Brusaferro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Acque del Chiampo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Michielin e Helga Garuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Acciona Agua s.a. non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della determina del 28/10/2020 prot. nr. OUT202000000046, conosciuta il 28.10.2020, recante l'aggiudicazione disposta in favore dell'impresa Acciona Agua s.a. di Milano della procedura aperta per “ il servizio di manutenzione elettromeccanica dell'impianto di depurazione di Acque del Chiampo Spa – tender_1773 – rfq_2624 ” per l’importo di € 4.019.905,04 inclusi oneri per la sicurezza (CIG 8329829857), unitamente a tutte le statuizioni e valutazioni ivi contenute;
- ove occorra, della comunicazione prot. OUT202000000050 del 28/10/2020, recante l'informativa del provvedimento che precede;
- di ogni altro atto o comportamento preordinato, presupposto, consequenziale e connesso ed in specie, quali atti presupposti:
- del verbale della Commissione giudicatrice 26.10.2020, recante la valutazione qualitativa delle offerte, comprendente l'attribuzione dei relativi punteggi;
- del verbale della Commissione giudicatrice 26.10.2020, con apertura della documentazione economica e con cui sono stati attribuiti i punteggi finali, con stesura della graduatoria; tutti nella parte in cui non si è provveduto ad escludere le offerte delle altre concorrenti, ed in particolare di Acciona Agua s.a., o comunque ad attribuire all’offerta della impresa Acciona Agua s.a. un minor punteggio tecnico, per le carenze di cui ai motivi di diritto, e ai ricorrenti un maggior punteggio;
nonché per l'accertamento e la dichiarazione di inefficacia del contratto d'appalto, eventualmente stipulato nelle more, ex art. 121 cod. proc. amm. o, subordinatamente, ex art.122 cod. proc. amm., con espressa richiesta di subentro, e per la condanna della resistente al risarcimento dei danni, mediante reintegrazione in forma specifica con l'aggiudicazione dell'appalto in favore della costituenda RTI ricorrente ex art. 124 cod. proc. amm. e contestuale sottoscrizione del contratto e immediato subentro;
e per la condanna, in via subordinata, qualora non possa essere accolta la domanda di tutela in forma specifica, condanni la resistente Stazione Appaltante al risarcimento dei danni per equivalente, mediante il pagamento dell'importo di € 400.000,00 (o quella maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia), maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda al saldo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Acque del Chiampo s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 - tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, D.L. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, D.L. n. 28 del 2020 e 25, D.L. n. 137 del 2020 - il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che le ricorrenti espongono di avere partecipato, in qualità di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, alla gara indetta da Acque del Chiampo s.p.a. per l’affidamento del servizio di manutenzione elettromeccanica del proprio impianto di depurazione;
Considerato che alla gara prendevano parte, oltre alle ricorrenti, il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra Idraulica F.lli Sala s.r.l. – mandataria - ed R.D.R. s.r.l. – mandante – nonché Acciona Agua s.a;
Considerato che le ricorrenti, all’esito della procedura, si graduavano in seconda posizione, alle spalle di Acciona Agua s.a. (aggiudicataria);
Considerato che sono impugnati gli atti di gara unitamente alla determinazione di aggiudicazione disposta in favore della controinteressata Acciona Agua s.a.;
Considerato che, costituitasi in giudizio, Acque del Chiamo s.p.a. ha resistito nel merito, eccependo inoltre l’inammissibilità del ricorso, perché volto a censurare le valutazioni della commissione giudicatrice, le quali risulterebbero insuscettibili di sindacato in sede giurisdizionale, perché espressive di discrezionalità tecnica e perché immuni da vizi logici e da palesi errori di fatto;
Considerato che la causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 27 gennaio 2021 per l’esame dell’istanza cautelare;
Ritenuto che, attesa la manifesta infondatezza del ricorso, sussistano i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 e 120, comma 6, cod. proc. amm., come preannunciato con ordinanza collegiale n. 80 del 2021 e rappresentato alle parti, nel corso dell’udienza odierna, con avviso formale;
Ritenuto di poter prescindere dall’esame dei rilievi di inammissibilità introdotti dalla resistente, dovendosi accordare preferenza alla decisione meritale, maggiormente satisfattiva del comune interesse delle parti di poter pervenire alla complessiva definizione della lite, tra le stesse instaurata.
Ritenuto che:
(1) con il primo profilo di censura, le ricorrenti contestano che l’aggiudicataria avrebbe omesso di specificare l’effettivo numero di operatori da destinare a esclusivo servizio del contratto, limitandosi ad indicare il numero del personale solo potenzialmente disponibile (sicché tale dato numerico, riferito ad una preposizione meramente ipotetica, non avrebbe potuto essere oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione del punteggio);
- tuttavia, ai sensi dell’art. 8, punto 1.1, del disciplinare, l’individuazione del personale e l’allegazione del relativo curriculum (comprensivo delle esperienze e delle qualifiche) costituisce (al pari di ciò che è previsto nel successivo punto 1.3, riguardo ai mezzi impiegati) un elemento di valutazione dell’offerta di carattere esclusivamente qualitativo;
- l’applicazione di tale criterio, pertanto, ben può prescindere dalla quantificazione del personale, fermo restando il doveroso possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 47 (punti da 1 a 3) del capitolato speciale d’appalto, in capo ai soggetti rispettivamente designati a ricoprire il ruolo di supervisore operativo, preposto operativo e manutentore;
(2) nel secondo motivo, le ricorrenti lamentano che la controinteressata avrebbe disatteso le indicazioni contenute nell’art. 47, punto 4, del capitolato speciale, in riferimento all’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 177 del 2011 (avendo previsto di adibire ad ogni squadra operativa un numero di operatori, in possesso della certificazione a operare in ambienti sospetti di inquinamento o luoghi confinati, inferiore a quello minimo, pari a tre unità);
- si deve osservare, in merito, che le disposizioni richiamate non vietano affatto l’impiego di un minor numero di lavoratori (nella fattispecie due) al fine di formare ciascuna squadra operativa;
- l’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 177 del 2011, si limita infatti a prescrivere che, all’interno della squadra, sia sempre presente “ personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto ” (lett. c);
- detta condizione, nel caso in cui la squadra sia composta da due unità di personale, potrà quindi essere osservata quando, come indicato dall’aggiudicataria, uno dei due lavoratori impiegati soddisfi i suddetti requisiti (che, in questo particolare assetto della squadra, risulteranno posseduti dal 50% della forza lavoro, ossia in misura comunque superiore alla soglia del 30% prevista dalla disposizione regolamentare);
- rispetto alla dedotta violazione dell’art. 47, punto 4, del capitolato, va poi osservato che, attraverso tale disposizione (che regola la dotazione e l’uso dei dispositivi di sicurezza), non sono state comunque introdotte, nella lex specialis di gara, soglie numeriche minime di impiego del personale all’interno delle squadre operative;
(3.1) nella terza censura (primo profilo), le ricorrenti contestano che l’aggiudicataria non avrebbe specificato le modalità con le quali avrebbe organizzato il servizio di manutenzione preventiva durante il mese di agosto, come sarebbe stato invece richiesto dall’art. 8, punto 1.2, del disciplinare di gara;
- tale pretesa omissione non possiede, peraltro, alcun effetto escludente (come erroneamente reclamato dalle ricorrenti), essendo piuttosto da riferire ad un mero parametro di giudizio, nel cui ambito l’organizzazione predisposta nel mese di agosto costituisce, a ben vedere, solo uno (benché qualificante) tra gli elementi oggetto di valutazione;
- deve essere inoltre evidenziato che a pagina 10 dell’offerta tecnica (doc. 8 della resistente) l’aggiudicataria ha effettivamente prospettato le modalità di gestione del servizio adottate per il mese di agosto, specificando che le squadre di supporto “ saranno utilizzate sicuramente nel periodo di Agosto per garantire l’esecuzione di tutte le attività previste nella programmazione degli interventi e rispettare rigorosamente i tempi definiti dal programma delle manutenzioni previste nel periodo estivo e natalizio coincidenti con le fermate programmate di alcuni reparti e linee. ACCIONA a garanzia del miglior risultato ottenibile, si impegna in accordo con la Stazione appaltante ad integrare ulteriormente in caso di necessità il numero di squadre di SUPPORTO indicate, in modo tale da garantire al meglio la qualità nell’espletamento del servizio offerto, anche in considerazione dell’incremento di lavoro presumibile nel periodo di Agosto ”;
(3.2) sempre nella terza censura (secondo profilo), viene poi segnalato che le unità di personale impiegate da Acciona s.a. risulterebbero quantitativamente inadeguate per la corretta esecuzione del servizio;
- oltre ad essere del tutto carente di sostegno probatorio, la doglianza appare di per sé inammissibile perché tesa a contrastare la valutazione di adeguatezza dell’offerta formulata dalla stazione appaltante, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, quest’ultima da ritenersi insuscettibile di sindacato in questa sede, non essendo stati esplicitati vizi di illogicità ovvero di manifesta incongruità;
(4) con il quarto motivo di ricorso, viene reclamato il mancato riconoscimento del punteggio massimo (2 punti) corrispondente alla previsione di un più elevato numero di personale operativo (31 unità contro le 17 previste da Acciona Agua s.a.) in possesso della qualifica afferente all’esecuzione di “ lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ”;
- emerge tuttavia che le ricorrenti, all’interno della propria relazione tecnica (doc. 10 della resistente), hanno indicato, in realtà, la presenza di 10 operatori espressamente dedicati al servizio (cfr. p. 16 della relazione – c.d. organigramma) così da determinare profili di incertezza (non superabili mediante l’attivazione del soccorso istruttorio perché non riconducibili a carenze meramente formali della documentazione di gara, cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 49 del 2020) riguardo al numero del personale effettivamente assegnato all’appalto;
- tali elementi di incertezza sono peraltro comuni a tutte le imprese concorrenti, ciò che preclude la graduazione del punteggio riferito a tale parametro di giudizio “ quantitativo ”, previsto nell’art. 8, punto 3.1, del disciplinare, e impone, conseguentemente, la neutralizzazione del suddetto parametro mediante l’attribuzione di un identico coefficiente (1) e di un identico punteggio (due punti);
(5) nel quinto motivo di gravame, si sostiene che l’impresa aggiudicataria non sarebbe in grado di rispettare la tempistica di intervento dichiarata in gara (in ragione della quale essa si è vista assegnare ben 8 punti – art. 8, punto 1.4, del disciplinare), perché priva di una sede operativa posta nelle vicinanze del depuratore di Arzignano;
- la censura non appare suscettibile di favorevole apprezzamento, perché riferita ad un elemento dell’offerta capace di assumere rilievo solo in sede di verifica della correttezza dell’adempimento e quindi pertinente alle fasi di esecuzione dell’appalto;
- dalla complessiva disamina degli atti di gara, non può inoltre essere desunto l’obbligo di possedere una sede collocata entro una data distanza minima dall’impianto, restando pertanto racchiusa entro l’ambito dell’autonomia imprenditoriale dell’aggiudicataria l’assunzione di quelle decisioni operative (tra cui l’eventuale individuazione di una sede dislocata nelle vicinanze) che si renderanno necessarie per l’osservanza dei tempi d’intervento dichiarati;
Ritenuto, per quanto precede, di respingere il ricorso;
Ritenuto altresì di compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti, considerata la complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO