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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 4977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4977 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________ Il Giudice del Lavoro, Dott. TE RT nella causa civile iscritta al n° 6083/2022 R.G.L., promossa
D A Per ___________________
, rappresentato e difeso dall'avv.to DI Parte_1
RO DI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in
Via Mazzini 205 a Agrigento.
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Ciancimino ed elettivamente domiciliato presso gli uffici siti in via Laurana 59, Palermo.
- resistente- in persona del Controparte_2
Curatore Speciale avv. Gaspare Spedale, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Piazza Vittorio Veneto n. 3, Palermo.
- resistente-
in persona del suo procuratore speciale avv. Controparte_3 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente Controparte_4 atto, dall'avv. Lorenzo Salvatore Infantino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in via M.se di Villabianca, 54, Palermo.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 10/11/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1 Con ricorso depositato in data 17/06/2022, il sig. convenne Parte_1 in giudizio i soggetti indicati in epigrafe e, avendo premesso:
- di essere stato assunto, in data 12 marzo 1991, dalla Società Cooperativa Petralia con mansioni di impiegato addetto al coordinamento delle attività in sottosuolo presso la miniera di salgemma di proprietà della;
CP_3
- di aver operato prevalentemente in sottosuolo e di aver ottenuto, dal 1° luglio 2017,
l'iscrizione nella gestione dei dipendenti addetti alle miniere, cave e torbiere, codice 3s;
- di aver presentato domanda di pensione il 28.10.2021, poi rigettata dall' per CP_1 difetto di uno dei requisiti richiesti dalla legge di riferimento (“Non risultano 15 anni di lavoro in sottosuolo”)
- di aver diritto all'iscrizione presso la gestione speciale sin dalla data di assunzione, avendo sia la società datrice che lo stesso, sempre operato in sottosuolo presso la miniera di
Controparte_3
- di aver richiesto all' l'iscrizione a tale gestione con efficacia retroattiva;
CP_1
- che la suddetta richiesta era stata rigettata, poiché pervenuta direttamente dalla
Società;
Chiese, pertanto, di: “accertare ritenere e dichiarare lo svolgimento, sin dal 1° giugno 1989, di attività mineraria in sottosuolo e, pertanto, dichiarare che, a norma dell'art. 3 della L. n. 335/1995, la ha diritto ad aver riconosciuto presso Controparte_2
l' il codice di autorizzazione 3S, a decorrere dal 1° giugno 1989, data di inizio CP_1 attività; in ogni caso accertare ritenere e dichiarare che il ricorrente, dal 12.03.1991, svolge alle dipendenze della mansioni prevalentemente in Controparte_2 sottosuolo presso la miniera di salgemma di proprietà della sita in Petralia Controparte_3
Soprana, ritenendo e dichiarando il diritto del ricorrente alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale in base alle mansioni effettivamente svolte in regime di sottosuolo, dal 12.03.1991 al mese di giugno 2017. ritenere e dichiarare l'omesso e/o irregolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore del ricorrente da parte della per l'effettiva attività Controparte_2 lavorativa prestata dal signor in sottosuolo alle dipendenze della Pt_1 Controparte_2
e il corrispondente diritto del ricorrente ad ottenere il versamento dei contributi a norma dell'art. 3, comma 9 della L. 335/1995 da parte della e dell' Controparte_2 CP_3 obbligato solidale;
2 condannare in ogni caso la e/o l' in solido, al versamento Controparte_2 CP_3 all' dei contributi non ancora prescritti ed, in ogni caso, per quelli oramai in CP_1 prescrizione, condannare la e/o l' in solido, al pagamento all' Controparte_2 CP_3 CP_1 delle somme occorrenti per la costituzione di una rendita vitalizia in favore del ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, L. n. 1338/1962, sostitutiva della perdita del trattamento pensionistico per effetto dell'omissione contributiva a decorrere della data di assunzione del lavoratore.”
Si costituì in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso di cui chiese il CP_1 rigetto ed eccependo il difetto di legittimazione attiva del ricorrente in ordine alla domanda di accertamento in favore della del diritto Controparte_2 alla attribuzione del codice di autorizzazione 3S, a decorrere dal 1° giugno 1989.
Si costituì altresì la , chiedendo Controparte_2
l'accertamento in via istruttoria delle circostanze poste a fondamento della pretesa attorea ed in via riconvenzionale: “di ritenere e dichiarare il diritto della stessa società
[...] all'inquadramento corretto, con il codice di Parte_2 autorizzazione 3 S, attribuito dall' con decorrenza luglio 2017, sin dal mese di giugno CP_1
1989 e/o comunque il diritto ad essere inquadrata e classificata correttamente ai fini previdenziali sin dal giugno 1989, disapplicando ove occorra ogni provvedimento antecedente o conseguenziale comunque connesso con i provvedimenti di rigetto adottati dallo -1.2) Conseguentemente, in tale ipotesi, condannare – ordinare all' ad CP_1
attribuire il codice di autorizzazione 3 S sin dal mese di giugno 1989e/o comunque ad inquadrare e classificare correttamente ai fini previdenziali la società
[...] sin dal giugno 1989.” Parte_2
Si costituì anche la , eccependo la prescrizione delle pretese attoree e CP_3 contestando la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto.
All'udienza del 19.04.2024 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda spiegata in ricorso finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia.
La causa, istruita mediante l'audizione dei testi e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c., è stata decisa all'esito della suddetta udienza.
Il ricorso va accolto.
Per ragione di ordine logico appare opportuno esaminare prioritariamente la domanda riconvenzionale proposta dalla Controparte_2 finalizzata all'accertamento, con effetti retroattivi, del suo corretto inquadramento ai fini
3 contributivi;
la medesima domanda era stata proposta anche dal ricorrente, da ritenersi però
(come correttamente evidenziato dall' ) privo di legittimazione attiva, in quanto non CP_1 titolare del rapporto previdenziale de quo.
Come detto, la , costituendosi in Controparte_2 giudizio ha proposto domanda riconvenzionale al fine di veder riconosciuto il proprio corretto inquadramento previdenziale, data l'attività mineraria svolta in sottosuolo sin dal
1989 ed in particolare il diritto all'attribuzione da parte dell' del relativo codice 3s a CP_1 decorrere dalla medesima data, come disciplinato dalla legge 335/1995.
La società, in particolare, ha rilevato che, avendo sempre svolto attività estrattiva mineraria per conto della committente e avendo, ab origine, erroneamente CP_3 dichiarato all' di svolgere “attività di servizi” in luogo di quella effettivamente CP_1 espletata (“supporto all'estrazione mineraria” per l'appunto), aveva presentato formale richiesta di modifica della suddetta situazione previdenziale all'istituto resistente, il quale l'aveva accolta, attribuendo il codice 3s, solo a decorrere da luglio 2017, ovverosia dalla data di richiesta della modifica.
La domanda avanzata in giudizio da parte della riguarda Controparte_2 dunque, non tanto l'accertamento dell'attività mineraria svolta nel sottosuolo, pacifica fra le parti (e comprovata dalla dichiarazioni dei testi sentiti in giudizio), ma l'efficacia retroattiva della modifica già operata dall' a decorrere dal 2017. CP_1
Con memoria di risposta alla domanda riconvenzionale, l' ha contestato quanto CP_1 dedotto ed eccepito dalla società, sulla scorta del quadro normativo che di seguito si riporta.
Orbene, la norma di riferimento che introduce la “gestione speciale integrativa” per i lavoratori esercenti attività nel sottosuolo è contenuta nella legge n.5/1960, secondo cui:
“Gli addetti alle miniere, cave e torbiere hanno diritto, su domanda, alla liquidazione della pensione di vecchiaia prima del compimento del 60° anno di età, stabilito dall'art. 9, sub 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, purché, alla data di presentazione della domanda, si verifichino le Seguenti condizioni:
1) possano far valere nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti, per il diritto alla pensione di vecchiaia, dalle norme sull'assicurazione stessa;
2) abbiano compiuto il 55° anno di età;
4 3) siano stati addetti, complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo;
4) siano cessati definitivamente dall'occupazione in miniere, cave e torbiere e non siano occupati alle dipendenze di terzi in settori di attività diversi da quelli predetti, con guadagno continuativo e normale. (art.1 l.n.5/1960)
“È istituita, presso l'istituto nazionale della previdenza sociale, una Gestione speciale di previdenza, integrativa della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Alla Gestione sono obbligatoriamente iscritti tutti i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorché parziale in sotterraneo. Sono esclusi gli stabilimenti di cui all'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.
Gli iscritti alla Gestione speciale di cui al precedente comma restano soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n.
1155, e successive modificazioni ed integrazioni.” (art.2 l.n.5/1960)
“La Gestione corrisponde, a proprio carico, all'iscritto che abbia ottenuto la liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia ai sensi della presente legge:
1) dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di pensione anticipata fino a tutto il mese nel quale è compiuto il 60° anno di età:
a) una pensione calcolata secondo le norme della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in relazione ai contributi versati o accreditati a suo favore, a qualsiasi titolo, nella predetta assicurazione in base alle relative norme escluse quelle sulla maggiorazione per differimento contenute nell'art. 12, sub 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218;
b) una pensione integrativa commisurata ai contributi base che sarebbero versati per l'iscritto ove continuasse a prestare la propria opera nel periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di cui alla precedente lettera a) ed il compimento del 60° anno di età, in ragione del 20 per cento del relativo importo con le maggiorazioni e le integrazioni previste per le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria, esclusa la quota di concorso dello Stato.
Ai fini del calcolo della pensione integrativa, si considera versato per il periodo predetto a favore dell'iscritto il contributo base previsto dalla tabella B, allegata alla legge
5 20 febbraio 1958, n. 55, corrispondente alla media arrotondata per eccesso dei contributi versati per l'iscritto stesso negli ultimi tre anni di servizio;
2) dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 60 anno di età, la sola pensione integrativa di cui alla lettera b) del precedente punto 1).
Ove il pensionato, nel periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione anticipata ed il compimento del 60° anno di età, si sia rioccupato alle dipendenze di terzi, verrà detratta dalla pensione integrativa dovutagli ai sensi del presente punto 2) e fino a concorrenza del relativo importo, la quota della pensione dell'assicurazione obbligatoria corrispondente ai versamenti effettuati nella assicurazione stessa durante il predetto periodo.” (art.3 l.n.5/1960) […], pertanto, ai fini del versamento contributivo, oltre a sussistere i requisiti di cui sopra, è necessaria l'attribuzione alla società datrice di lavoro del codice di autorizzazione 3s che, nella specie, veniva riconosciuto solo a decorrere dal
2017.
Inoltre, sulla scorta di quanto disciplinato dall'art.3 comma 8 della l.335/ 95 (“i provvedimenti adottati d'ufficio dall' di variazione della classificazione dei datori di CP_1 lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente all'effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. ”)
l' resistente ha ritenuto che l'effetto retroattivo della variazione chiesta non potesse CP_5 essere esteso anche all'ipotesi in cui la stessa dipenda unicamente da un'iniziativa dell'azienda. Infatti, la ratio della norma è quella di evitare un indebito vantaggio in favore del datore di lavoro che ha presentato solo in un secondo momento l'istanza di variazione previdenziale.
Quanto sostenuto dall' non convince. CP_1
Ed invero, la norma prevede- come ormai sostenuto da costante giurisprudenza- che seppur in via di eccezione, la variazione riguardante la classificazione ai fini previdenziali ha effetto retroattivo in caso di inesatte dichiarazioni rese inizialmente dal datore di lavoro.
Dunque, a nulla rileva la distinzione fra accertamento d'ufficio e istanza di parte, quando ab origine vi sia stata una dichiarazione del datore di lavoro non conforme all'attività effettivamente svolta:
6 “L'orientamento ormai costante di questa Corte (Cass.568/22, Cass.5541/21,
Cass.14257/19, Cass.3460/18, Cass.4521/06), cui va data continuità, e che ha superato il precedente di Cass.8558/14, afferma che la regola generale posta dall'art.3, co.8 l.
n.335/95 è quella per cui i provvedimenti di variazione della classificazione ai sensi dell'art.49 l. n.88/89 non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione;
tale regola vale quand'anche la riclassificazione sia svolta d'ufficio in caso di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell'attività; la retroattività è limitata, secondo la lettera della norma, alla sola ipotesi di un inquadramento iniziale errato poiché determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro” (Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num.
7962 Anno 2024 Civile Ord. Sez. L Num. 7962 Anno 2024) ed ancora “18. Con la citata pronuncia questa Corte di cassazione, in ordine all'interpretazione della L. n. 335 del
1995, art. 3, comma 8, ha ormai consolidato il principio secondo il quale la disposizione in questione, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato, ha valenza generale, ed è quindi applicabile ad ogni ipotesi di rettifica di precedenti inquadramenti operata dall' dopo la data di entrata in vigore della L. n. 335 del 1995, indipendentemente CP_5 dai parametri adottati, in base ad una lettura sistematica e costituzionalmente orientata della norma, volta ad uniformare il trattamento di imprese di identica natura ed attività, ma disomogenee nella classificazione (Cass. S.U. n. 16875 del 12/08/2005).
19. La norma impone invece la retroattività degli effetti della variazione ogni volta che vi sia stato nel momento iniziale dell'attività un comportamento del datore di lavoro positivo e volontario tale da determinare un inquadramento errato, qual è l'inoltro di dichiarazioni inesatte. […]21. L'arresto sopra richiamato ha dato ulteriore continuità all'orientamento assunto da questa Corte con la pronuncia n. 4521 del 2006 e con quelle, più recenti, n. 27347 del 2017, nn. 3459 e 3460 del 2018, in consapevole dissenso dalla diversa tesi sostenuta, in ultimo, da Cass. n. 8558 del 2014. 22. La prima soluzione deve infatti essere preferita, in quanto è coerente con la natura eccettiva della deroga all'operatività della classificazione ex nunc, deroga prevista testualmente per il solo caso delle inesattezze nella dichiarazione iniziale e che dunque non può essere applicata al di fuori delle ipotesi ivi tassativamente indicate e tipizzate, stante il divieto anche di interpretazione analogica ed estensiva, posto con riferimento alla legge speciale, dall'art. 7 14 preleggi;
essa inoltre privilegia le esigenze di certezza nel rapporto contributivo, che ha ripercussioni sul bilancio dell'istituto ed anche sulle posizioni previdenziali dei singoli lavoratori.” Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.568 del 11/01/2022.”
Orbene, dalle prove raccolte in giudizio è emerso che la
[...]
a sempre svolto attività di supporto all'estrazione mineraria. Controparte_2
Circostanza che, tra l'altro, emerge non solo dalle dichiarazioni dei testi ascoltati (
[...]
: “ho lavorato per la cooperativa dal 1990 sino al 2022, quando la società Testimone_1
è stata posta in liquidazione e sono stato assunto da in forza di un accordo di
CP_3 prossimità. Ho lavorato con il ricorrente per tutto il periodo suddetto. La cooperativa svolgeva in regime di appalto per l' dei servizi concernenti il trasporto del
CP_3 materiale estratto, la movimentazione di pedane e la pulizia, ovvero il trasporto del materiale grezzo da lavorare. Tutta la nostra attività si svolgeva all' interno della miniera di salgemma di ovvero nel sottosuolo”, : “ho lavorato alle CP_2 Testimone_2 dipendenze della cooperativa convenuta dal 1989 al 2022, data in cui dopo la liquidazione della società sono stato assunto da La cooperativa svolgeva attività di trasporto
CP_3 del materiale estratto tramite camion esclusivamente all'interno della miniera di salgemma di Petralia. La mia attività di operaio si è svolta tutta all'interno della miniera.”), ma anche dai contratti conclusi tra la e la Controparte_2 committente (allegati agli atti del ricorrente) nei quali vengono riportate le
CP_3 prestazioni oggetto dell'accordo contrattuale.
Inoltre, l' non ha mai contestato la natura dell'attività svolta dalla CP_1 [...]
, limitandosi ad escludere, in base Controparte_2 all'interpretazione della norma di legge, la retroattività della modifica avvenuta nel 2017.
Dunque, poiché risulta provata la natura dell'attività svolta dalla
[...]
sin dal 1989, e data l'effettiva erroneità delle Controparte_2 dichiarazioni rese ab origine dal datore di lavoro, la cui conseguenza è stata non solo l'attribuzione di un codice Ateco non conforme (modificato poi nel 2017) ma anche un'errata classificazione contributiva e previdenziale, la domanda riconvenzionale proposta dalla società merita accoglimento.
Ciò posto, deve esaminarsi la domanda azionata in via principale dal ricorrente, concernente il suo diritto alla regolarizzazione della posizione previdenziale in base alle mansioni effettivamente svolte dalla sua assunzione, avvenuta il 12.03.1991.
8 Invero, il sig. ha lamentato la mancata iscrizione alla “gestione speciale dei Pt_1 lavoratori delle miniere” sin dalla suddetta data, nonostante le attività dallo stesso svolte per la venissero espletate Controparte_2 prevalentemente nel sottosuolo, presso la miniera di gestita dalla . CP_2 CP_3
Come già ricordato infatti, l'attività svolta dalla
[...]
veniva riclassificata solo nel 2017 come “Estrazione di altri Controparte_2 minerali e prodotti di cava”, ottenendo il relativo riconoscimento da parte dell' . CP_1
Ed infatti, stante il riconoscimento contributivo di lavoratore addetto alle miniere, cave e torbiere solo a partire dal 2017, l' ha rigettato la domanda di pensione del sig. CP_1
per difetto di uno dei requisiti richiesti dalla l. n. 5/1960, ovverosia “15 anni di Pt_1 lavoro nel sottosuolo”, sulla scorta di quanto disciplinato dalla normativa sopra richiamata.
Il sig. ha, dunque, chiesto accertarsi lo svolgimento di tale attività dal Pt_1 momento della sua assunzione, nonché, la condanna dei soggetti obbligati al versamento in favore dell' della relativa contribuzione non prescritta. CP_1
L'istituto previdenziale costituendosi in giudizio ha inoltre contestato l'effettiva prestazione svolta dal sig. in quanto dall'Unilav cessazione risulta che lo stesso è Pt_1 stato assunto quale impiegato amministrativo, rivestendo tale qualifica fino alla fine del rapporto di lavoro.
Orbene, dalle dichiarazioni dei testi ( “ho lavorato per la Testimone_1 cooperativa dal 1990 sino al 2022, quando la società è stata posta in liquidazione e sono stato assunto da in forza di un accordo di prossimità. Ho lavorato con il ricorrente CP_3 per tutto il periodo suddetto. La cooperativa svolgeva in regime di appalto per l' CP_3 dei servizi concernenti il trasporto del materiale estratto, la movimentazione di pedane e la pulizia, ovvero il trasporto del materiale grezzo da lavorare. Tutta la nostra attività si svolgeva all' interno della miniera di salgemma di ovvero nel sottosuolo, il CP_2 ricorrente aveva mansioni diverse dalle mie, che svolgevo mansioni operaie, in quanto si occupava di tenere i contatti con i rappresentanti dell' per la gestione dei nostri CP_3 turni di lavoro, della sicurezza sul lavoro organizzando appositi corsi di formazione, della manutenzione ordinaria e straordinaria dei nostri mezzi contattando fornitori e meccanici, dell'elaborazione delle buste paga ed in genere dei contatti con la committenza.
Proprio in ragione di questi compiti, la sua presenza all' interno della miniera non era costante come la mia, nel senso che alcune settimane poteva essere presente per tre giorni di seguito, ed altre anche solo una volta. Vi era un ufficio posto all'esterno della
9 miniera e un altro a Casteltermini, il ricorrente lavorava sia in questi che come detto all' interno della miniera. Preciso meglio che all'interno della miniera vi era un piccolo ufficio dotato di un telefono, un computer e una stampante, poi vi era un altro piccolo ufficio all'esterno della miniera ma nel perimetro del sito ed infine un altro a CP_3
Casteltermini. In qualità di responsabile di sicurezza e dovendo tenere i contatti con la committenza ribadisco che la sua presenza era abbastanza frequente nelle modalità che ho detto, visto che c'erano settimane in cui anche 4 giorni su 5 veniva da noi e altre in cui, se aveva da sbrigare altre cose fuori, veniva solo una o due volte.” E Tes_2
“ho lavorato alle dipendenze della cooperativa convenuta dal 1989 al 2022, data
[...] in cui dopo la liquidazione della società sono stato assunto da La cooperativa CP_3 svolgeva attività di trasporto del materiale estratto tramite camion esclusivamente all'interno della miniera di salgemma di Petralia. La mia attività di operaio si è svolta tutta all'interno della miniera. Il ricorrente era il responsabile di noi operai, sia per quanto riguarda la sicurezza, che per i rapporti con i rappresentanti di pertanto, CP_3 la sua presenza all'interno della miniera aveva una frequenza variabile legata ai suoi impegni e quindi vi erano settimane in cui lo vedevamo circa 3 volte ed altre in cui lo vedevamo meno, a seconda delle sue attività. Vi era un piccolo ufficio sito nel piazzale antistante l'ingresso della miniera dove il ricorrente poteva svolgere la sua attività, ma, come detto, molto spesso doveva recarsi con noi per svolgere i compiti che ho detto. I dipendenti della cooperativa erano all' incirca 30, ma il numero è variato nel tempo, e lavoravano rispettando dei turni prima pari a 3 quotidiani, successivamente ridotti a 2, per
4 giorni dal lunedì al venerdì, mentre il sabato la miniera non era operativa, pertanto se fosse stato necessario si sarebbe potuto effettuare le manutenzioni sui mezzi, effettuati da meccanici esterni. All'interno della miniera vi era uno spazio dedicato all'officina a cui interno vi era un piccolo ufficio dotato di computer, stampante e telefono, dove il ricorrente poteva lavorare quando veniva da noi.”) è in realtà emerso che l'odierno ricorrente svolgeva attività in sottosuolo pur espletando mansioni differenti da quelle operaie.
Il ruolo di addetto alla sicurezza dei luoghi di lavoro e di responsabile dei lavoratori, la postazione presente all'interno della cava, sono elementi non trascurabili in quanto sintomatici di attività svolte anche all'interno della miniera, se non quotidiane, quantomeno costanti. Ed invero, la norma di legge è chiara nel ritenere rilevante una prestazione svolta
10 “complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo;
”, che non implica necessariamente un'attività continua e prevalente.
Sul punto la Suprema Corte con sentenza n. 2249 del 1994 ha infatti condivisibilmente ritenuto che : “la ricordata sentenza n. 1822 del 1989 ha puntualmente rilevato che secondo un'interpretazione sistematica della normativa in esame l'espressione di cui al n. 3 dell'art. 1 della legge del 1960 ("addetti, per almeno quindici anni, anche se con discontinuità, a lavori di sotterraneo") non implica la necessità di obbligazione quotidiana e continua, durante l'orario di lavoro, in sottosuolo: l'addetto a lavori in sotterraneo non perde infatti questa qualità, derivante dalla sue originarie scelte operative e dalla preposizione datoriale in relazione ad eventuali rotazioni od avvicendamenti con altri lavoratori (ispirati ad esigenze sanitarie e a distribuzione dei rischi propri delle lavorazioni estrattive) nei compiti da svolgersi nel sottosuolo e quelli - strettamente connessi e complementari ai primi - espletabili in superficie, permanendo in tali casi i caratteri soggettivi ed oggettivi della posizione dell'addetto a lavori di sotterraneo. Una significativa conferma di tale interpretazione, nella ricostruzione complessiva del sistema, si trae dal resto dal fatto che la medesima definizione del requisito relativo all'attività lavorativa in sotterraneo, utilizzata dal legislatore del 1960, è stata conservata anche nella disciplina del trattamento di pensione per i minatori dettata dall'art. 18 della citata legge n. 155 del 1981.”
Dunque, in base a quanto emerso è possibile affermare che le mansioni espletate dal ricorrente possono rientrare nel novero delle attività svolte nel sottosuolo ed afferenti all'attività di “supporto all'estrazione mineraria”.
Pur riconoscendosi lo svolgimento di tale attività sin dal momento della sua assunzione, deve escludersi la possibilità di condannare le parti convenute al versamento delle differenze contributive in favore dell' maturate dal 12.03.1991 al mese di giugno CP_1
2017, stante l'intervenuta prescrizione dei suddetti crediti.
Com'è noto l'art. 3 della L. 335 del 1995, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo
1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa
11 ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …”.
Nel caso di specie il primo atto interruttivo della prescrizione risulta essere la prima memoria di costituzione dell' (9.04.2024), pertanto tutti i contributi maturati fino al CP_1
9.04.2019 e quindi quelli oggetto di causa, devono ritenersi prescritti.
Le domande spiegate in ricorso e in via riconvenzionale dalla vanno, pertanto Pt_3 accolte nei limiti di cui al dispositivo.
Sussistono giusti motivi, dovuti alla complessità della questione oggetto di causa e della sussistenza di difformi precedenti di questo Tribunale in fattispecie analoghe, per compensare le spese di lite fra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che il ricorrente svolge sin dal
12.03.1991, alle dipendenze della mansioni prevalentemente in Controparte_2 sottosuolo presso la miniera di salgemma di proprietà della sita in Petralia Controparte_3
Soprana.
In accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dalla dichiara il suo Pt_3 diritto all'inquadramento previdenziale corretto, con il codice di autorizzazione 3 S, sin dal mese di giugno 1989.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Palermo il 18/11/2025.
IL GIUDICE
TE RT
12
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________ Il Giudice del Lavoro, Dott. TE RT nella causa civile iscritta al n° 6083/2022 R.G.L., promossa
D A Per ___________________
, rappresentato e difeso dall'avv.to DI Parte_1
RO DI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in
Via Mazzini 205 a Agrigento.
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Ciancimino ed elettivamente domiciliato presso gli uffici siti in via Laurana 59, Palermo.
- resistente- in persona del Controparte_2
Curatore Speciale avv. Gaspare Spedale, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Piazza Vittorio Veneto n. 3, Palermo.
- resistente-
in persona del suo procuratore speciale avv. Controparte_3 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente Controparte_4 atto, dall'avv. Lorenzo Salvatore Infantino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in via M.se di Villabianca, 54, Palermo.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 10/11/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1 Con ricorso depositato in data 17/06/2022, il sig. convenne Parte_1 in giudizio i soggetti indicati in epigrafe e, avendo premesso:
- di essere stato assunto, in data 12 marzo 1991, dalla Società Cooperativa Petralia con mansioni di impiegato addetto al coordinamento delle attività in sottosuolo presso la miniera di salgemma di proprietà della;
CP_3
- di aver operato prevalentemente in sottosuolo e di aver ottenuto, dal 1° luglio 2017,
l'iscrizione nella gestione dei dipendenti addetti alle miniere, cave e torbiere, codice 3s;
- di aver presentato domanda di pensione il 28.10.2021, poi rigettata dall' per CP_1 difetto di uno dei requisiti richiesti dalla legge di riferimento (“Non risultano 15 anni di lavoro in sottosuolo”)
- di aver diritto all'iscrizione presso la gestione speciale sin dalla data di assunzione, avendo sia la società datrice che lo stesso, sempre operato in sottosuolo presso la miniera di
Controparte_3
- di aver richiesto all' l'iscrizione a tale gestione con efficacia retroattiva;
CP_1
- che la suddetta richiesta era stata rigettata, poiché pervenuta direttamente dalla
Società;
Chiese, pertanto, di: “accertare ritenere e dichiarare lo svolgimento, sin dal 1° giugno 1989, di attività mineraria in sottosuolo e, pertanto, dichiarare che, a norma dell'art. 3 della L. n. 335/1995, la ha diritto ad aver riconosciuto presso Controparte_2
l' il codice di autorizzazione 3S, a decorrere dal 1° giugno 1989, data di inizio CP_1 attività; in ogni caso accertare ritenere e dichiarare che il ricorrente, dal 12.03.1991, svolge alle dipendenze della mansioni prevalentemente in Controparte_2 sottosuolo presso la miniera di salgemma di proprietà della sita in Petralia Controparte_3
Soprana, ritenendo e dichiarando il diritto del ricorrente alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale in base alle mansioni effettivamente svolte in regime di sottosuolo, dal 12.03.1991 al mese di giugno 2017. ritenere e dichiarare l'omesso e/o irregolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore del ricorrente da parte della per l'effettiva attività Controparte_2 lavorativa prestata dal signor in sottosuolo alle dipendenze della Pt_1 Controparte_2
e il corrispondente diritto del ricorrente ad ottenere il versamento dei contributi a norma dell'art. 3, comma 9 della L. 335/1995 da parte della e dell' Controparte_2 CP_3 obbligato solidale;
2 condannare in ogni caso la e/o l' in solido, al versamento Controparte_2 CP_3 all' dei contributi non ancora prescritti ed, in ogni caso, per quelli oramai in CP_1 prescrizione, condannare la e/o l' in solido, al pagamento all' Controparte_2 CP_3 CP_1 delle somme occorrenti per la costituzione di una rendita vitalizia in favore del ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, L. n. 1338/1962, sostitutiva della perdita del trattamento pensionistico per effetto dell'omissione contributiva a decorrere della data di assunzione del lavoratore.”
Si costituì in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso di cui chiese il CP_1 rigetto ed eccependo il difetto di legittimazione attiva del ricorrente in ordine alla domanda di accertamento in favore della del diritto Controparte_2 alla attribuzione del codice di autorizzazione 3S, a decorrere dal 1° giugno 1989.
Si costituì altresì la , chiedendo Controparte_2
l'accertamento in via istruttoria delle circostanze poste a fondamento della pretesa attorea ed in via riconvenzionale: “di ritenere e dichiarare il diritto della stessa società
[...] all'inquadramento corretto, con il codice di Parte_2 autorizzazione 3 S, attribuito dall' con decorrenza luglio 2017, sin dal mese di giugno CP_1
1989 e/o comunque il diritto ad essere inquadrata e classificata correttamente ai fini previdenziali sin dal giugno 1989, disapplicando ove occorra ogni provvedimento antecedente o conseguenziale comunque connesso con i provvedimenti di rigetto adottati dallo -1.2) Conseguentemente, in tale ipotesi, condannare – ordinare all' ad CP_1
attribuire il codice di autorizzazione 3 S sin dal mese di giugno 1989e/o comunque ad inquadrare e classificare correttamente ai fini previdenziali la società
[...] sin dal giugno 1989.” Parte_2
Si costituì anche la , eccependo la prescrizione delle pretese attoree e CP_3 contestando la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto.
All'udienza del 19.04.2024 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda spiegata in ricorso finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia.
La causa, istruita mediante l'audizione dei testi e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c., è stata decisa all'esito della suddetta udienza.
Il ricorso va accolto.
Per ragione di ordine logico appare opportuno esaminare prioritariamente la domanda riconvenzionale proposta dalla Controparte_2 finalizzata all'accertamento, con effetti retroattivi, del suo corretto inquadramento ai fini
3 contributivi;
la medesima domanda era stata proposta anche dal ricorrente, da ritenersi però
(come correttamente evidenziato dall' ) privo di legittimazione attiva, in quanto non CP_1 titolare del rapporto previdenziale de quo.
Come detto, la , costituendosi in Controparte_2 giudizio ha proposto domanda riconvenzionale al fine di veder riconosciuto il proprio corretto inquadramento previdenziale, data l'attività mineraria svolta in sottosuolo sin dal
1989 ed in particolare il diritto all'attribuzione da parte dell' del relativo codice 3s a CP_1 decorrere dalla medesima data, come disciplinato dalla legge 335/1995.
La società, in particolare, ha rilevato che, avendo sempre svolto attività estrattiva mineraria per conto della committente e avendo, ab origine, erroneamente CP_3 dichiarato all' di svolgere “attività di servizi” in luogo di quella effettivamente CP_1 espletata (“supporto all'estrazione mineraria” per l'appunto), aveva presentato formale richiesta di modifica della suddetta situazione previdenziale all'istituto resistente, il quale l'aveva accolta, attribuendo il codice 3s, solo a decorrere da luglio 2017, ovverosia dalla data di richiesta della modifica.
La domanda avanzata in giudizio da parte della riguarda Controparte_2 dunque, non tanto l'accertamento dell'attività mineraria svolta nel sottosuolo, pacifica fra le parti (e comprovata dalla dichiarazioni dei testi sentiti in giudizio), ma l'efficacia retroattiva della modifica già operata dall' a decorrere dal 2017. CP_1
Con memoria di risposta alla domanda riconvenzionale, l' ha contestato quanto CP_1 dedotto ed eccepito dalla società, sulla scorta del quadro normativo che di seguito si riporta.
Orbene, la norma di riferimento che introduce la “gestione speciale integrativa” per i lavoratori esercenti attività nel sottosuolo è contenuta nella legge n.5/1960, secondo cui:
“Gli addetti alle miniere, cave e torbiere hanno diritto, su domanda, alla liquidazione della pensione di vecchiaia prima del compimento del 60° anno di età, stabilito dall'art. 9, sub 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, purché, alla data di presentazione della domanda, si verifichino le Seguenti condizioni:
1) possano far valere nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti, per il diritto alla pensione di vecchiaia, dalle norme sull'assicurazione stessa;
2) abbiano compiuto il 55° anno di età;
4 3) siano stati addetti, complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo;
4) siano cessati definitivamente dall'occupazione in miniere, cave e torbiere e non siano occupati alle dipendenze di terzi in settori di attività diversi da quelli predetti, con guadagno continuativo e normale. (art.1 l.n.5/1960)
“È istituita, presso l'istituto nazionale della previdenza sociale, una Gestione speciale di previdenza, integrativa della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Alla Gestione sono obbligatoriamente iscritti tutti i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorché parziale in sotterraneo. Sono esclusi gli stabilimenti di cui all'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.
Gli iscritti alla Gestione speciale di cui al precedente comma restano soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n.
1155, e successive modificazioni ed integrazioni.” (art.2 l.n.5/1960)
“La Gestione corrisponde, a proprio carico, all'iscritto che abbia ottenuto la liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia ai sensi della presente legge:
1) dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di pensione anticipata fino a tutto il mese nel quale è compiuto il 60° anno di età:
a) una pensione calcolata secondo le norme della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in relazione ai contributi versati o accreditati a suo favore, a qualsiasi titolo, nella predetta assicurazione in base alle relative norme escluse quelle sulla maggiorazione per differimento contenute nell'art. 12, sub 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218;
b) una pensione integrativa commisurata ai contributi base che sarebbero versati per l'iscritto ove continuasse a prestare la propria opera nel periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di cui alla precedente lettera a) ed il compimento del 60° anno di età, in ragione del 20 per cento del relativo importo con le maggiorazioni e le integrazioni previste per le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria, esclusa la quota di concorso dello Stato.
Ai fini del calcolo della pensione integrativa, si considera versato per il periodo predetto a favore dell'iscritto il contributo base previsto dalla tabella B, allegata alla legge
5 20 febbraio 1958, n. 55, corrispondente alla media arrotondata per eccesso dei contributi versati per l'iscritto stesso negli ultimi tre anni di servizio;
2) dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 60 anno di età, la sola pensione integrativa di cui alla lettera b) del precedente punto 1).
Ove il pensionato, nel periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione anticipata ed il compimento del 60° anno di età, si sia rioccupato alle dipendenze di terzi, verrà detratta dalla pensione integrativa dovutagli ai sensi del presente punto 2) e fino a concorrenza del relativo importo, la quota della pensione dell'assicurazione obbligatoria corrispondente ai versamenti effettuati nella assicurazione stessa durante il predetto periodo.” (art.3 l.n.5/1960) […], pertanto, ai fini del versamento contributivo, oltre a sussistere i requisiti di cui sopra, è necessaria l'attribuzione alla società datrice di lavoro del codice di autorizzazione 3s che, nella specie, veniva riconosciuto solo a decorrere dal
2017.
Inoltre, sulla scorta di quanto disciplinato dall'art.3 comma 8 della l.335/ 95 (“i provvedimenti adottati d'ufficio dall' di variazione della classificazione dei datori di CP_1 lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente all'effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. ”)
l' resistente ha ritenuto che l'effetto retroattivo della variazione chiesta non potesse CP_5 essere esteso anche all'ipotesi in cui la stessa dipenda unicamente da un'iniziativa dell'azienda. Infatti, la ratio della norma è quella di evitare un indebito vantaggio in favore del datore di lavoro che ha presentato solo in un secondo momento l'istanza di variazione previdenziale.
Quanto sostenuto dall' non convince. CP_1
Ed invero, la norma prevede- come ormai sostenuto da costante giurisprudenza- che seppur in via di eccezione, la variazione riguardante la classificazione ai fini previdenziali ha effetto retroattivo in caso di inesatte dichiarazioni rese inizialmente dal datore di lavoro.
Dunque, a nulla rileva la distinzione fra accertamento d'ufficio e istanza di parte, quando ab origine vi sia stata una dichiarazione del datore di lavoro non conforme all'attività effettivamente svolta:
6 “L'orientamento ormai costante di questa Corte (Cass.568/22, Cass.5541/21,
Cass.14257/19, Cass.3460/18, Cass.4521/06), cui va data continuità, e che ha superato il precedente di Cass.8558/14, afferma che la regola generale posta dall'art.3, co.8 l.
n.335/95 è quella per cui i provvedimenti di variazione della classificazione ai sensi dell'art.49 l. n.88/89 non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione;
tale regola vale quand'anche la riclassificazione sia svolta d'ufficio in caso di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell'attività; la retroattività è limitata, secondo la lettera della norma, alla sola ipotesi di un inquadramento iniziale errato poiché determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro” (Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num.
7962 Anno 2024 Civile Ord. Sez. L Num. 7962 Anno 2024) ed ancora “18. Con la citata pronuncia questa Corte di cassazione, in ordine all'interpretazione della L. n. 335 del
1995, art. 3, comma 8, ha ormai consolidato il principio secondo il quale la disposizione in questione, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato, ha valenza generale, ed è quindi applicabile ad ogni ipotesi di rettifica di precedenti inquadramenti operata dall' dopo la data di entrata in vigore della L. n. 335 del 1995, indipendentemente CP_5 dai parametri adottati, in base ad una lettura sistematica e costituzionalmente orientata della norma, volta ad uniformare il trattamento di imprese di identica natura ed attività, ma disomogenee nella classificazione (Cass. S.U. n. 16875 del 12/08/2005).
19. La norma impone invece la retroattività degli effetti della variazione ogni volta che vi sia stato nel momento iniziale dell'attività un comportamento del datore di lavoro positivo e volontario tale da determinare un inquadramento errato, qual è l'inoltro di dichiarazioni inesatte. […]21. L'arresto sopra richiamato ha dato ulteriore continuità all'orientamento assunto da questa Corte con la pronuncia n. 4521 del 2006 e con quelle, più recenti, n. 27347 del 2017, nn. 3459 e 3460 del 2018, in consapevole dissenso dalla diversa tesi sostenuta, in ultimo, da Cass. n. 8558 del 2014. 22. La prima soluzione deve infatti essere preferita, in quanto è coerente con la natura eccettiva della deroga all'operatività della classificazione ex nunc, deroga prevista testualmente per il solo caso delle inesattezze nella dichiarazione iniziale e che dunque non può essere applicata al di fuori delle ipotesi ivi tassativamente indicate e tipizzate, stante il divieto anche di interpretazione analogica ed estensiva, posto con riferimento alla legge speciale, dall'art. 7 14 preleggi;
essa inoltre privilegia le esigenze di certezza nel rapporto contributivo, che ha ripercussioni sul bilancio dell'istituto ed anche sulle posizioni previdenziali dei singoli lavoratori.” Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.568 del 11/01/2022.”
Orbene, dalle prove raccolte in giudizio è emerso che la
[...]
a sempre svolto attività di supporto all'estrazione mineraria. Controparte_2
Circostanza che, tra l'altro, emerge non solo dalle dichiarazioni dei testi ascoltati (
[...]
: “ho lavorato per la cooperativa dal 1990 sino al 2022, quando la società Testimone_1
è stata posta in liquidazione e sono stato assunto da in forza di un accordo di
CP_3 prossimità. Ho lavorato con il ricorrente per tutto il periodo suddetto. La cooperativa svolgeva in regime di appalto per l' dei servizi concernenti il trasporto del
CP_3 materiale estratto, la movimentazione di pedane e la pulizia, ovvero il trasporto del materiale grezzo da lavorare. Tutta la nostra attività si svolgeva all' interno della miniera di salgemma di ovvero nel sottosuolo”, : “ho lavorato alle CP_2 Testimone_2 dipendenze della cooperativa convenuta dal 1989 al 2022, data in cui dopo la liquidazione della società sono stato assunto da La cooperativa svolgeva attività di trasporto
CP_3 del materiale estratto tramite camion esclusivamente all'interno della miniera di salgemma di Petralia. La mia attività di operaio si è svolta tutta all'interno della miniera.”), ma anche dai contratti conclusi tra la e la Controparte_2 committente (allegati agli atti del ricorrente) nei quali vengono riportate le
CP_3 prestazioni oggetto dell'accordo contrattuale.
Inoltre, l' non ha mai contestato la natura dell'attività svolta dalla CP_1 [...]
, limitandosi ad escludere, in base Controparte_2 all'interpretazione della norma di legge, la retroattività della modifica avvenuta nel 2017.
Dunque, poiché risulta provata la natura dell'attività svolta dalla
[...]
sin dal 1989, e data l'effettiva erroneità delle Controparte_2 dichiarazioni rese ab origine dal datore di lavoro, la cui conseguenza è stata non solo l'attribuzione di un codice Ateco non conforme (modificato poi nel 2017) ma anche un'errata classificazione contributiva e previdenziale, la domanda riconvenzionale proposta dalla società merita accoglimento.
Ciò posto, deve esaminarsi la domanda azionata in via principale dal ricorrente, concernente il suo diritto alla regolarizzazione della posizione previdenziale in base alle mansioni effettivamente svolte dalla sua assunzione, avvenuta il 12.03.1991.
8 Invero, il sig. ha lamentato la mancata iscrizione alla “gestione speciale dei Pt_1 lavoratori delle miniere” sin dalla suddetta data, nonostante le attività dallo stesso svolte per la venissero espletate Controparte_2 prevalentemente nel sottosuolo, presso la miniera di gestita dalla . CP_2 CP_3
Come già ricordato infatti, l'attività svolta dalla
[...]
veniva riclassificata solo nel 2017 come “Estrazione di altri Controparte_2 minerali e prodotti di cava”, ottenendo il relativo riconoscimento da parte dell' . CP_1
Ed infatti, stante il riconoscimento contributivo di lavoratore addetto alle miniere, cave e torbiere solo a partire dal 2017, l' ha rigettato la domanda di pensione del sig. CP_1
per difetto di uno dei requisiti richiesti dalla l. n. 5/1960, ovverosia “15 anni di Pt_1 lavoro nel sottosuolo”, sulla scorta di quanto disciplinato dalla normativa sopra richiamata.
Il sig. ha, dunque, chiesto accertarsi lo svolgimento di tale attività dal Pt_1 momento della sua assunzione, nonché, la condanna dei soggetti obbligati al versamento in favore dell' della relativa contribuzione non prescritta. CP_1
L'istituto previdenziale costituendosi in giudizio ha inoltre contestato l'effettiva prestazione svolta dal sig. in quanto dall'Unilav cessazione risulta che lo stesso è Pt_1 stato assunto quale impiegato amministrativo, rivestendo tale qualifica fino alla fine del rapporto di lavoro.
Orbene, dalle dichiarazioni dei testi ( “ho lavorato per la Testimone_1 cooperativa dal 1990 sino al 2022, quando la società è stata posta in liquidazione e sono stato assunto da in forza di un accordo di prossimità. Ho lavorato con il ricorrente CP_3 per tutto il periodo suddetto. La cooperativa svolgeva in regime di appalto per l' CP_3 dei servizi concernenti il trasporto del materiale estratto, la movimentazione di pedane e la pulizia, ovvero il trasporto del materiale grezzo da lavorare. Tutta la nostra attività si svolgeva all' interno della miniera di salgemma di ovvero nel sottosuolo, il CP_2 ricorrente aveva mansioni diverse dalle mie, che svolgevo mansioni operaie, in quanto si occupava di tenere i contatti con i rappresentanti dell' per la gestione dei nostri CP_3 turni di lavoro, della sicurezza sul lavoro organizzando appositi corsi di formazione, della manutenzione ordinaria e straordinaria dei nostri mezzi contattando fornitori e meccanici, dell'elaborazione delle buste paga ed in genere dei contatti con la committenza.
Proprio in ragione di questi compiti, la sua presenza all' interno della miniera non era costante come la mia, nel senso che alcune settimane poteva essere presente per tre giorni di seguito, ed altre anche solo una volta. Vi era un ufficio posto all'esterno della
9 miniera e un altro a Casteltermini, il ricorrente lavorava sia in questi che come detto all' interno della miniera. Preciso meglio che all'interno della miniera vi era un piccolo ufficio dotato di un telefono, un computer e una stampante, poi vi era un altro piccolo ufficio all'esterno della miniera ma nel perimetro del sito ed infine un altro a CP_3
Casteltermini. In qualità di responsabile di sicurezza e dovendo tenere i contatti con la committenza ribadisco che la sua presenza era abbastanza frequente nelle modalità che ho detto, visto che c'erano settimane in cui anche 4 giorni su 5 veniva da noi e altre in cui, se aveva da sbrigare altre cose fuori, veniva solo una o due volte.” E Tes_2
“ho lavorato alle dipendenze della cooperativa convenuta dal 1989 al 2022, data
[...] in cui dopo la liquidazione della società sono stato assunto da La cooperativa CP_3 svolgeva attività di trasporto del materiale estratto tramite camion esclusivamente all'interno della miniera di salgemma di Petralia. La mia attività di operaio si è svolta tutta all'interno della miniera. Il ricorrente era il responsabile di noi operai, sia per quanto riguarda la sicurezza, che per i rapporti con i rappresentanti di pertanto, CP_3 la sua presenza all'interno della miniera aveva una frequenza variabile legata ai suoi impegni e quindi vi erano settimane in cui lo vedevamo circa 3 volte ed altre in cui lo vedevamo meno, a seconda delle sue attività. Vi era un piccolo ufficio sito nel piazzale antistante l'ingresso della miniera dove il ricorrente poteva svolgere la sua attività, ma, come detto, molto spesso doveva recarsi con noi per svolgere i compiti che ho detto. I dipendenti della cooperativa erano all' incirca 30, ma il numero è variato nel tempo, e lavoravano rispettando dei turni prima pari a 3 quotidiani, successivamente ridotti a 2, per
4 giorni dal lunedì al venerdì, mentre il sabato la miniera non era operativa, pertanto se fosse stato necessario si sarebbe potuto effettuare le manutenzioni sui mezzi, effettuati da meccanici esterni. All'interno della miniera vi era uno spazio dedicato all'officina a cui interno vi era un piccolo ufficio dotato di computer, stampante e telefono, dove il ricorrente poteva lavorare quando veniva da noi.”) è in realtà emerso che l'odierno ricorrente svolgeva attività in sottosuolo pur espletando mansioni differenti da quelle operaie.
Il ruolo di addetto alla sicurezza dei luoghi di lavoro e di responsabile dei lavoratori, la postazione presente all'interno della cava, sono elementi non trascurabili in quanto sintomatici di attività svolte anche all'interno della miniera, se non quotidiane, quantomeno costanti. Ed invero, la norma di legge è chiara nel ritenere rilevante una prestazione svolta
10 “complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo;
”, che non implica necessariamente un'attività continua e prevalente.
Sul punto la Suprema Corte con sentenza n. 2249 del 1994 ha infatti condivisibilmente ritenuto che : “la ricordata sentenza n. 1822 del 1989 ha puntualmente rilevato che secondo un'interpretazione sistematica della normativa in esame l'espressione di cui al n. 3 dell'art. 1 della legge del 1960 ("addetti, per almeno quindici anni, anche se con discontinuità, a lavori di sotterraneo") non implica la necessità di obbligazione quotidiana e continua, durante l'orario di lavoro, in sottosuolo: l'addetto a lavori in sotterraneo non perde infatti questa qualità, derivante dalla sue originarie scelte operative e dalla preposizione datoriale in relazione ad eventuali rotazioni od avvicendamenti con altri lavoratori (ispirati ad esigenze sanitarie e a distribuzione dei rischi propri delle lavorazioni estrattive) nei compiti da svolgersi nel sottosuolo e quelli - strettamente connessi e complementari ai primi - espletabili in superficie, permanendo in tali casi i caratteri soggettivi ed oggettivi della posizione dell'addetto a lavori di sotterraneo. Una significativa conferma di tale interpretazione, nella ricostruzione complessiva del sistema, si trae dal resto dal fatto che la medesima definizione del requisito relativo all'attività lavorativa in sotterraneo, utilizzata dal legislatore del 1960, è stata conservata anche nella disciplina del trattamento di pensione per i minatori dettata dall'art. 18 della citata legge n. 155 del 1981.”
Dunque, in base a quanto emerso è possibile affermare che le mansioni espletate dal ricorrente possono rientrare nel novero delle attività svolte nel sottosuolo ed afferenti all'attività di “supporto all'estrazione mineraria”.
Pur riconoscendosi lo svolgimento di tale attività sin dal momento della sua assunzione, deve escludersi la possibilità di condannare le parti convenute al versamento delle differenze contributive in favore dell' maturate dal 12.03.1991 al mese di giugno CP_1
2017, stante l'intervenuta prescrizione dei suddetti crediti.
Com'è noto l'art. 3 della L. 335 del 1995, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo
1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa
11 ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …”.
Nel caso di specie il primo atto interruttivo della prescrizione risulta essere la prima memoria di costituzione dell' (9.04.2024), pertanto tutti i contributi maturati fino al CP_1
9.04.2019 e quindi quelli oggetto di causa, devono ritenersi prescritti.
Le domande spiegate in ricorso e in via riconvenzionale dalla vanno, pertanto Pt_3 accolte nei limiti di cui al dispositivo.
Sussistono giusti motivi, dovuti alla complessità della questione oggetto di causa e della sussistenza di difformi precedenti di questo Tribunale in fattispecie analoghe, per compensare le spese di lite fra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che il ricorrente svolge sin dal
12.03.1991, alle dipendenze della mansioni prevalentemente in Controparte_2 sottosuolo presso la miniera di salgemma di proprietà della sita in Petralia Controparte_3
Soprana.
In accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dalla dichiara il suo Pt_3 diritto all'inquadramento previdenziale corretto, con il codice di autorizzazione 3 S, sin dal mese di giugno 1989.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Palermo il 18/11/2025.
IL GIUDICE
TE RT
12