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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/12/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1495/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di DI, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1495/2024 promossa con ricorso ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ. depositato il 4.6.2024
DA
(Cod. Fisc. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. dom. Annalisa Aquili, come da procura alle liti unita telematicamente al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. dom. Caterina Bertoli, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di UDINE.
- intervenuto necessario -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio. pagina 1 di 6 Causa trattenuta in decisione all'udienza del 30.9.2025, sostituita mediante il deposito di note scritte contenenti le seguenti:
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
▪ Confermarsi l'assegnazione della casa familiare alla SI.ra con CP_1 ogni pertinenza, arredo e corredo;
▪ a titolo di definizione della crisi familiare, quale elemento indispensabile a tale risoluzione, prevedersi l'obbligo del SI. di traferire alla SI.ra Pt_1
la sua quota di proprietà dell'immobile identificato al Catasto CP_1
TI di DI e precisamente:
13, mappale 338, subalterno 102, Via Pio Paschini, Piano S1-1-2, Pt_2
Zona Censuaria 3, Categoria A/2, classe 2, vani 4, R.C.E. 423,49;
FOGLIO 13, mappale 338, subalterno 110, Via Pio Paschini, Piano S1, Zona
Censuaria 3, Categoria C/6, classe 4, mq19, R.C.E. 50,04;
BENI COMUNI NON CENSIBILI
FOGLIO 13, Mappale n. 338, subalterno 3 usque 6, via Dal Melon, Piano T;
FOGLIO 13, Mappale 338, subalterno 87, via Dal Melon, Piano T;
FOGLIO 13, Mappale n. 338, subalterno 88, via Dal Melon, Piano S1;
FOGLIO 13, Mappale n. 338, subalterno 90, Via Pio Paschini, piano S1-T-1.
Gli immobili suddetti insistono sull'area sita in Comune di DI e censita al Catasto Terreni del medesimo Comune come segue:
Partita 1
FOGLIO 13, Mappale n. 338, ente urbano di mq 8230;
Il tutto con la comproprietà delle parti comuni ex art 1117 c.c. e con gli obblighi nascenti dal condominio;
▪ A fronte di tale trasferimento da effettuarsi presso Notaio di fiducia della SI.ra entro 30 giorni dal passaggio in giudicato dell'emananda CP_1 sentenza, con spese notarili a carico della SI.ra , quest'ultima a CP_1 proprie cure e spese si accolla, nei rapporti interni con il coobbligato, il pagamento del mutuo ipotecario di data 28.7.2015 Rep. n. 70258,
Raccolta n. 17191, Notaio dott. Persona_1
pagina 2 di 6 ▪ Il SI. si obbliga ad avvalersi, al momento del pagamento delle Pt_1 imposte, delle detrazioni fiscali di cui beneficerà per gli interessi sul mutuo esclusivamente fino al pagamento da parte sua dell'ultimo rateo del mutuo medesimo, ovvero sino al trasferimento della quota di sua proprietà dell'immobile;
▪ I coniugi si impegnano reciprocamente ad eseguire le necessarie comunicazioni alla Banca mutuante anche, ove richiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1275 cod. civ.;
▪ Con tale trasferimento di quota, il SI. verrà liberato da Parte_1 ogni debito o onere relativo all'abitazione, salvo il versamento dell'ultimo contributo al pagamento delle spese condominiali concordato in sede di separazione nell'importo fisso di euro 370,00 che corrisponderà alla SI.ra entro il 31.12.2025; CP_1
▪ Ad ulteriore definizione dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi, il SI. si impegna a versare alla SI.ra , a titolo di assegno di Pt_1 CP_1 divorzio corrisposto in unica soluzione ai sensi dell'art 5, comma 8, L.
n. 898/1970, quale liquidazione una tantum da aggiungersi al trasferimento della quota di proprietà dell'immobile di cui al punto 2 del presente atto e a quanto ad oggi corrisposto dal SI. a fronte del Pt_1 mutuo ipotecario anzidetto, l'importo omnicomprensivo di euro 20.000,00
e ciò in un'unica soluzione entro il 31.12.2025;
▪ Con l'esecuzione degli obblighi sopra indicati le parti dichiarano di aver definito ogni e qualsivoglia altra questione patrimoniale derivante dal matrimonio, con rinuncia ad ogni ulteriore richiesta e domanda;
▪ Le parti dichiarano di prestare sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia a promuovere impugnazione;
▪ Spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 1091/2024, emessa su ricorso di nei confronti di , il Tribunale in Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 6 intestazione ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra suddette parti nel Comune di MARTIGNACCO (UD) in data 16.7.1994, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del medesimo Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 3, parte I del Registro degli Atti di
Matrimonio, anno 1994. Permanendo profili di contrasto relativamente alle statuizioni economiche, le parti sono state rimesse avanti al giudice istruttore con l'ordinanza del 26.11.2024. All'esito di trattative avviate, le parti predette comunicavano, nel corso dell'udienza del 15.9.2025 di aver raggiunto un accordo complessivo per la definizione della controversia.
Concesso, quindi, termine per il deposito di note scritte e sostituita l'udienza del 30.9.2025 con la trattazione cartolare ex art. 127-ter cod. proc. civ., la causa veniva così trattenuta in decisione e nuovamente rimessa al
Collegio, a fronte del constatato deposito delle note in questione e della conseguente non necessità di dare corso ad ulteriori incombenti istruttori.
Osserva il Collegio, al riguardo, che non vi sono ragioni per disattendere le conclusioni congiunte a cui le parti sono autonomamente addivenute per la definizione dei rapporti patrimoniali ancora pendenti tra loro, rientrando tali conclusioni nella libera disponibilità dei loro diritti e risultando comunque non contrarie all'ordinamento.
Le spese di lite trovano integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di DI, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo tra le parti nella causa in oggetto, così provvede:
▪ CONFERMA l'assegnazione della casa familiare alla SI.ra con CP_1 ogni pertinenza, arredo e corredo;
▪ PRENDE ATTO che, a titolo di definizione della crisi familiare, quale elemento indispensabile a tale risoluzione, il SI. si obbliga Pt_1 traferire alla SI.ra la sua quota di proprietà dell'immobile CP_1 identificato al Catasto TI di DI e precisamente:
pagina 4 di 6 - FOGLIO 13, mappale 338, subalterno 102, Via Pio Paschini, Piano S1-1-
2, Zona Censuaria 3, Categoria A/2, classe 2, vani 4, R.C.E. 423,49;
- FOGLIO 13, mappale 338, subalterno 110, Via Pio Paschini, Piano S1,
Zona Censuaria 3, Categoria C/6, classe 4, mq19, R.C.E. 50,04;
BENI COMUNI NON CENSIBILI
- FOGLIO 13, Mappale n. 338, subalterno 3 usque 6, via Dal Melon, Piano
T;
- FOGLIO 13, Mappale 338, subalterno 87, via Dal Melon, Piano T;
- FOGLIO 13, Mappale n. 338, subalterno 88, via Dal Melon, Piano S1;
- FOGLIO 13, Mappale n. 338, subalterno 90, Via Pio Paschini, piano S1-
T-1.
Gli immobili suddetti insistono sull'area sita in Comune di DI e censita al Catasto Terreni del medesimo Comune come segue:
Partita 1
- FOGLIO 13, Mappale n. 338, ente urbano di mq 8230;
- il tutto con la comproprietà delle parti comuni ex art 1117 cod. civ. e con gli obblighi nascenti dal condominio;
▪ PRENDE ATTO che, a fronte di tale trasferimento da effettuarsi presso
Notaio di fiducia della SI.ra entro 30 giorni dal passaggio in CP_1 giudicato dell'emananda sentenza, con spese notarili a carico della SI.ra
, quest'ultima a proprie cure e spese si accolla, nei rapporti CP_1 interni con il coobbligato, il pagamento del mutuo ipotecario di data
28.7.2015 Rep. n. 70258, Raccolta n. 17191, Notaio dott. Per_1
[...]
▪ PRENDE ATTO che il SI. si obbliga ad avvalersi, al momento del Pt_1 pagamento delle imposte, delle detrazioni fiscali di cui beneficerà per gli interessi sul mutuo esclusivamente fino al pagamento da parte sua dell'ultimo rateo del mutuo medesimo, ovvero sino al trasferimento della quota di sua proprietà dell'immobile;
pagina 5 di 6 ▪ PRENDE ATTO che i coniugi si impegnano reciprocamente ad eseguire le necessarie comunicazioni alla Banca mutuante anche, ove richiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1275 cod. civ.;
▪ PRENDE ATTO che, con tale trasferimento di quota, il SI. Parte_1
verrà liberato da ogni debito o onere relativo all'abitazione, salvo
[...] il versamento dell'ultimo contributo al pagamento delle spese condominiali concordato in sede di separazione nell'importo fisso di euro 370,00 che corrisponderà alla SI.ra entro il 31.12.2025; CP_1
▪ PRENDE ATTO che, ad ulteriore definizione dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi, il SI. si impegna a versare alla SI.ra , a titolo Pt_1 CP_1 di assegno di divorzio corrisposto in unica soluzione ai sensi dell'art 5, comma 8, L. n. 898/1970, quale liquidazione una tantum da aggiungersi al trasferimento della quota di proprietà dell'immobile di cui al punto 2 del presente atto e a quanto ad oggi corrisposto dal SI. a fronte del Pt_1 mutuo ipotecario anzidetto, l'importo omnicomprensivo di euro 20.000,00
e ciò in un'unica soluzione entro il 31.12.2025;
▪ PRENDE ATTO che, con l'esecuzione degli obblighi sopra indicati le parti dichiarano di aver definito ogni e qualsivoglia altra questione patrimoniale derivante dal matrimonio, con rinuncia ad ogni ulteriore richiesta e domanda;
▪ PRENDE ATTO che le parti dichiarano di prestare sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia a promuovere impugnazione;
▪ COMPENSA integralmente le spese di causa.
Così deciso in DI, nella Camera di ConSIlio del 2.12.2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Annamaria ANTONINI
IL GIUDICE EST.
dott. Fabio LUONGO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di DI, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1495/2024 promossa con ricorso ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ. depositato il 4.6.2024
DA
(Cod. Fisc. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. dom. Annalisa Aquili, come da procura alle liti unita telematicamente al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. dom. Caterina Bertoli, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di UDINE.
- intervenuto necessario -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio. pagina 1 di 6 Causa trattenuta in decisione all'udienza del 30.9.2025, sostituita mediante il deposito di note scritte contenenti le seguenti:
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
▪ Confermarsi l'assegnazione della casa familiare alla SI.ra con CP_1 ogni pertinenza, arredo e corredo;
▪ a titolo di definizione della crisi familiare, quale elemento indispensabile a tale risoluzione, prevedersi l'obbligo del SI. di traferire alla SI.ra Pt_1
la sua quota di proprietà dell'immobile identificato al Catasto CP_1
TI di DI e precisamente:
13, mappale 338, subalterno 102, Via Pio Paschini, Piano S1-1-2, Pt_2
Zona Censuaria 3, Categoria A/2, classe 2, vani 4, R.C.E. 423,49;
FOGLIO 13, mappale 338, subalterno 110, Via Pio Paschini, Piano S1, Zona
Censuaria 3, Categoria C/6, classe 4, mq19, R.C.E. 50,04;
BENI COMUNI NON CENSIBILI
FOGLIO 13, Mappale n. 338, subalterno 3 usque 6, via Dal Melon, Piano T;
FOGLIO 13, Mappale 338, subalterno 87, via Dal Melon, Piano T;
FOGLIO 13, Mappale n. 338, subalterno 88, via Dal Melon, Piano S1;
FOGLIO 13, Mappale n. 338, subalterno 90, Via Pio Paschini, piano S1-T-1.
Gli immobili suddetti insistono sull'area sita in Comune di DI e censita al Catasto Terreni del medesimo Comune come segue:
Partita 1
FOGLIO 13, Mappale n. 338, ente urbano di mq 8230;
Il tutto con la comproprietà delle parti comuni ex art 1117 c.c. e con gli obblighi nascenti dal condominio;
▪ A fronte di tale trasferimento da effettuarsi presso Notaio di fiducia della SI.ra entro 30 giorni dal passaggio in giudicato dell'emananda CP_1 sentenza, con spese notarili a carico della SI.ra , quest'ultima a CP_1 proprie cure e spese si accolla, nei rapporti interni con il coobbligato, il pagamento del mutuo ipotecario di data 28.7.2015 Rep. n. 70258,
Raccolta n. 17191, Notaio dott. Persona_1
pagina 2 di 6 ▪ Il SI. si obbliga ad avvalersi, al momento del pagamento delle Pt_1 imposte, delle detrazioni fiscali di cui beneficerà per gli interessi sul mutuo esclusivamente fino al pagamento da parte sua dell'ultimo rateo del mutuo medesimo, ovvero sino al trasferimento della quota di sua proprietà dell'immobile;
▪ I coniugi si impegnano reciprocamente ad eseguire le necessarie comunicazioni alla Banca mutuante anche, ove richiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1275 cod. civ.;
▪ Con tale trasferimento di quota, il SI. verrà liberato da Parte_1 ogni debito o onere relativo all'abitazione, salvo il versamento dell'ultimo contributo al pagamento delle spese condominiali concordato in sede di separazione nell'importo fisso di euro 370,00 che corrisponderà alla SI.ra entro il 31.12.2025; CP_1
▪ Ad ulteriore definizione dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi, il SI. si impegna a versare alla SI.ra , a titolo di assegno di Pt_1 CP_1 divorzio corrisposto in unica soluzione ai sensi dell'art 5, comma 8, L.
n. 898/1970, quale liquidazione una tantum da aggiungersi al trasferimento della quota di proprietà dell'immobile di cui al punto 2 del presente atto e a quanto ad oggi corrisposto dal SI. a fronte del Pt_1 mutuo ipotecario anzidetto, l'importo omnicomprensivo di euro 20.000,00
e ciò in un'unica soluzione entro il 31.12.2025;
▪ Con l'esecuzione degli obblighi sopra indicati le parti dichiarano di aver definito ogni e qualsivoglia altra questione patrimoniale derivante dal matrimonio, con rinuncia ad ogni ulteriore richiesta e domanda;
▪ Le parti dichiarano di prestare sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia a promuovere impugnazione;
▪ Spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 1091/2024, emessa su ricorso di nei confronti di , il Tribunale in Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 6 intestazione ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra suddette parti nel Comune di MARTIGNACCO (UD) in data 16.7.1994, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del medesimo Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 3, parte I del Registro degli Atti di
Matrimonio, anno 1994. Permanendo profili di contrasto relativamente alle statuizioni economiche, le parti sono state rimesse avanti al giudice istruttore con l'ordinanza del 26.11.2024. All'esito di trattative avviate, le parti predette comunicavano, nel corso dell'udienza del 15.9.2025 di aver raggiunto un accordo complessivo per la definizione della controversia.
Concesso, quindi, termine per il deposito di note scritte e sostituita l'udienza del 30.9.2025 con la trattazione cartolare ex art. 127-ter cod. proc. civ., la causa veniva così trattenuta in decisione e nuovamente rimessa al
Collegio, a fronte del constatato deposito delle note in questione e della conseguente non necessità di dare corso ad ulteriori incombenti istruttori.
Osserva il Collegio, al riguardo, che non vi sono ragioni per disattendere le conclusioni congiunte a cui le parti sono autonomamente addivenute per la definizione dei rapporti patrimoniali ancora pendenti tra loro, rientrando tali conclusioni nella libera disponibilità dei loro diritti e risultando comunque non contrarie all'ordinamento.
Le spese di lite trovano integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di DI, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo tra le parti nella causa in oggetto, così provvede:
▪ CONFERMA l'assegnazione della casa familiare alla SI.ra con CP_1 ogni pertinenza, arredo e corredo;
▪ PRENDE ATTO che, a titolo di definizione della crisi familiare, quale elemento indispensabile a tale risoluzione, il SI. si obbliga Pt_1 traferire alla SI.ra la sua quota di proprietà dell'immobile CP_1 identificato al Catasto TI di DI e precisamente:
pagina 4 di 6 - FOGLIO 13, mappale 338, subalterno 102, Via Pio Paschini, Piano S1-1-
2, Zona Censuaria 3, Categoria A/2, classe 2, vani 4, R.C.E. 423,49;
- FOGLIO 13, mappale 338, subalterno 110, Via Pio Paschini, Piano S1,
Zona Censuaria 3, Categoria C/6, classe 4, mq19, R.C.E. 50,04;
BENI COMUNI NON CENSIBILI
- FOGLIO 13, Mappale n. 338, subalterno 3 usque 6, via Dal Melon, Piano
T;
- FOGLIO 13, Mappale 338, subalterno 87, via Dal Melon, Piano T;
- FOGLIO 13, Mappale n. 338, subalterno 88, via Dal Melon, Piano S1;
- FOGLIO 13, Mappale n. 338, subalterno 90, Via Pio Paschini, piano S1-
T-1.
Gli immobili suddetti insistono sull'area sita in Comune di DI e censita al Catasto Terreni del medesimo Comune come segue:
Partita 1
- FOGLIO 13, Mappale n. 338, ente urbano di mq 8230;
- il tutto con la comproprietà delle parti comuni ex art 1117 cod. civ. e con gli obblighi nascenti dal condominio;
▪ PRENDE ATTO che, a fronte di tale trasferimento da effettuarsi presso
Notaio di fiducia della SI.ra entro 30 giorni dal passaggio in CP_1 giudicato dell'emananda sentenza, con spese notarili a carico della SI.ra
, quest'ultima a proprie cure e spese si accolla, nei rapporti CP_1 interni con il coobbligato, il pagamento del mutuo ipotecario di data
28.7.2015 Rep. n. 70258, Raccolta n. 17191, Notaio dott. Per_1
[...]
▪ PRENDE ATTO che il SI. si obbliga ad avvalersi, al momento del Pt_1 pagamento delle imposte, delle detrazioni fiscali di cui beneficerà per gli interessi sul mutuo esclusivamente fino al pagamento da parte sua dell'ultimo rateo del mutuo medesimo, ovvero sino al trasferimento della quota di sua proprietà dell'immobile;
pagina 5 di 6 ▪ PRENDE ATTO che i coniugi si impegnano reciprocamente ad eseguire le necessarie comunicazioni alla Banca mutuante anche, ove richiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1275 cod. civ.;
▪ PRENDE ATTO che, con tale trasferimento di quota, il SI. Parte_1
verrà liberato da ogni debito o onere relativo all'abitazione, salvo
[...] il versamento dell'ultimo contributo al pagamento delle spese condominiali concordato in sede di separazione nell'importo fisso di euro 370,00 che corrisponderà alla SI.ra entro il 31.12.2025; CP_1
▪ PRENDE ATTO che, ad ulteriore definizione dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi, il SI. si impegna a versare alla SI.ra , a titolo Pt_1 CP_1 di assegno di divorzio corrisposto in unica soluzione ai sensi dell'art 5, comma 8, L. n. 898/1970, quale liquidazione una tantum da aggiungersi al trasferimento della quota di proprietà dell'immobile di cui al punto 2 del presente atto e a quanto ad oggi corrisposto dal SI. a fronte del Pt_1 mutuo ipotecario anzidetto, l'importo omnicomprensivo di euro 20.000,00
e ciò in un'unica soluzione entro il 31.12.2025;
▪ PRENDE ATTO che, con l'esecuzione degli obblighi sopra indicati le parti dichiarano di aver definito ogni e qualsivoglia altra questione patrimoniale derivante dal matrimonio, con rinuncia ad ogni ulteriore richiesta e domanda;
▪ PRENDE ATTO che le parti dichiarano di prestare sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia a promuovere impugnazione;
▪ COMPENSA integralmente le spese di causa.
Così deciso in DI, nella Camera di ConSIlio del 2.12.2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Annamaria ANTONINI
IL GIUDICE EST.
dott. Fabio LUONGO
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