Decreto cautelare 7 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 17 marzo 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 24/12/2025, n. 8413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8413 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08413/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00663/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 663 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della -OMISSIS- S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Leone e Luigi Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO, rappresentato e difeso dall’Avv. Rosa Balsamo dell’Avvocatura Municipale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
a) dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Pomigliano d’Arco n. -OMISSIS- recante la revoca delle autorizzazioni rilasciate nel 2023/2024 alla -OMISSIS- S.r.l. per l’esercizio di attività funerarie, nonché degli atti endoprocedimentali ivi richiamati;
b) di ogni altro atto presupposto e/o connesso alla suddetta ordinanza;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
c) degli atti impugnati con il ricorso introduttivo;
d) della richiesta di revoca delle autorizzazioni per l’esercizio di attività funerarie rilasciate in favore della -OMISSIS- S.r.l., di cui alla nota del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Napoli-Poggioreale del 5 febbraio 2025, richiamata nella suddetta ordinanza;
e) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza collegiale n. 536 del 17 marzo 2025, con cui è stata accolta l’istanza cautelare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. AR DEOL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- la ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della -OMISSIS- S.r.l., impugna, anche mediante la proposizione di motivi aggiunti, l’ordinanza dirigenziale del Comune di Pomigliano d’Arco n. -OMISSIS- con cui sono state revocate le autorizzazioni rilasciate nel 2023/2024 alla predetta società per l’esercizio di attività funerarie;
- l’impugnativa è estesa alla richiesta di revoca di tali autorizzazioni contenuta nella nota del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Napoli-Poggioreale (d’ora in seguito per brevità anche “Nucleo Operativo Carabinieri”) del 5 febbraio 2025, richiamata nella suddetta ordinanza, nonché agli altri atti endoprocedimentali citati in quest’ultima;
Rilevato, in punto di fatto, che:
- l’ordinanza comunale di revoca poggia essenzialmente sui seguenti passaggi motivazionali: “Tenuto conto che dall’esame della richiesta del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Poggioreale si rivelano violazioni della Legge Regionale n. 12 del 2001 e per la precisione l’art. 8 della suddetta legge; Considerato che la violazione della suddetta legge prevede come sanzione la revoca del titolo abilitativo; Ritenuto di dover procedere sulla base dei rilievi inviati nella richiesta del Nucleo Operativo Carabinieri come sopra evidenziato; Ritenuto necessario tutelare l’ordine pubblico e garantire la legalità e la trasparenza nell’esercizio delle attività economiche nel territorio comunale;”;
- a sua volta, la richiesta di revoca del Nucleo Operativo Carabinieri, come recepita nell’ordinanza, trae linfa dai seguenti rilievi: a) la società -OMISSIS-, seppur ufficialmente riconducibile alla Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, è gestita di fatto dal Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, estraneo alla compagine socio/aziendale, già titolare dell’impresa funebre “-OMISSIS-”, soggetta a provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla Prefettura di Napoli il 21 maggio 2024; b) la conduzione di fatto ascritta al Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- è evincibile da una serie di elementi, quali la sussistenza di un contratto di locazione stipulato dalla -OMISSIS- con la -OMISSIS-per l’allestimento della propria sede operativa, il rapporto di convivenza esistente tra la Sig.ra -OMISSIS-e il figlio del Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, tal -OMISSIS--OMISSIS-, ufficialmente alle dipendenze della -OMISSIS-, nonché la circostanza che su alcuni veicoli funebri in uso a quest’ultima siano “affissi i numeri di telefono intestati a -OMISSIS- -OMISSIS-e il padre -OMISSIS-”; c) il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- è anche legato alla ditta di trasporti funebri intestata ai Sig.ri -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, pure oggetto di provvedimento interdittivo antimafia;
Rilevato, in via preliminare, che:
- il Collegio deve circoscrivere l’ambito dell’odierna cognizione al solo provvedimento effettivamente lesivo della posizione di parte ricorrente, ossia all’ordinanza comunale di revoca n. -OMISSIS-;
- invero, si profila inammissibile, per carenza di interesse, l’impugnativa della richiesta di revoca del Nucleo Operativo Carabinieri del 5 febbraio 2025 e degli altri atti endoprocedimentali citati nell’ordinanza, poiché nella fattispecie si tratta, appunto, di meri atti endoprocedimentali di carattere istruttorio destinati ad essere recepiti nel finale provvedimento inibitorio e, quindi, di atti privi di autonoma lesività;
Considerato che:
- rimanendo da scrutinare il gravato provvedimento di revoca dei titoli abilitativi, il Collegio reputa palesemente fondata ed assorbente la censura, sviluppata nel secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, con cui parte ricorrente stigmatizza i vizi di carenza motivazionale ed istruttoria, essendosi l’amministrazione comunale determinata ad inibire l’esercizio di attività funerarie senza esplicitare la fattispecie normativa concreta violata dalla -OMISSIS- e recependo acriticamente la segnalazione del Nucleo Operativo Carabinieri, peraltro in presenza di un quadro indiziario del tutto ipotetico sull’influenza dominante esercitata dal Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- sulla gestione aziendale e sui suoi rapporti con soggetti controindicati;
- vale osservare, infatti, che, come emerge dalla superiore ricostruzione della vicenda contenziosa, sono sicuramente individuabili in capo all’amministrazione comunale i seguenti errori valutativi: i) nell’ordinanza di revoca la disposizione normativa ritenuta violata – ossia l’art. 8 della legge regionale n. 12/2001, secondo il quale le “imprese che svolgono attività funerarie sono tenute al rispetto delle regole disposte dal Codice delle attività e delle imprese funebri, allegato A” – è riportata in maniera generica e non riceve il necessario completamento precettivo dall’indicazione della regola specifica del codice delle attività e delle imprese funebri di cui viene lamentata l’inosservanza, tenuto anche conto del dato che, a termini dell’art. 8-bis, commi 4 e 5, della citata legge regionale, non ogni violazione delle prescrizioni codicistiche è destinata a riverberarsi sull’esercizio dell’attività funebre in termini di revoca del titolo abilitativo e di interdizione dell’attività stessa; ii) la richiesta di revoca del Nucleo Operativo Carabinieri non è stata oggetto di autonoma ponderazione da parte del Comune di Pomigliano d’Arco, al fine di ricondurre gli elementi in essa segnalati ad una delle fattispecie inibitorie dell’esercizio dell’attività funebre previste dalla succitata legislazione regionale, ma, al contrario, è stata recepita in maniera acritica dalla dirigenza comunale, facendo impropriamente discendere dalla medesima gli stessi effetti inibitori promananti dal tipico provvedimento interdittivo antimafia emesso dall’autorità prefettizia, nonché fraintendendo le finalità di tutela della legalità e dell’ordine pubblico che sono istituzionalmente demandate alle Prefetture in tema di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nel tessuto imprenditoriale locale; iii) gli stessi elementi da cui è stata desunta la gestione di fatto ascritta al Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- non sono dotati di univocità, dando conto di meri rapporti parentali e/o di situazioni di collegamento fra realtà aziendali diverse, appunto la -OMISSIS- e la -OMISSIS-, e non, piuttosto, dell’indiscusso ruolo del predetto -OMISSIS- quale dominus e referente della stessa -OMISSIS-: peraltro, non è superfluo osservare che, sebbene pochi giorni dopo l’intervento dell’ordinanza di revoca, il provvedimento interdittivo antimafia emesso a carico dell’impresa funebre -OMISSIS-è stato annullato da questo Tribunale con sentenza n. 1515 del 24 febbraio 2025, il che comunque depotenzierebbe la connotazione negativa attribuita all’influenza asseritamente esercitata dal Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- sulla -OMISSIS-; iv) infine, per completezza di esposizione, i presunti legami esistenti tra il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- e la ditta di trasporti funebri intestata ai Sig.ri -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- risultano meramente enunciati, ma sono del tutto privi di concreti riferimenti fattuali da cui poter ragionevolmente trarre un’influenza, a cascata, sulla gestione aziendale della -OMISSIS-;
Ritenuto, in conclusione, che:
- alla luce delle suesposte considerazioni, va dichiarata l’illegittimità, per eccesso di potere da difetto di istruttoria e di motivazione, dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Pomigliano d’Arco n. -OMISSIS- con conseguente annullamento della stessa e con assorbimento delle rimanenti censure meno invasive qui non esaminate;
- pertanto il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, va accolto nei limiti e termini sopra precisati, mentre le spese processuali devono essere addebitate alla soccombente amministrazione comunale, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e termini precisati in motivazione e, per l’effetto, annulla la gravata ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-.
Condanna il Comune di Pomigliano d’Arco a rifondere in favore di parte ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le imprese e le persone fisiche citate in sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR DEOL, Presidente FF, Estensore
Rosalba Giansante, Consigliere
Valeria Ianniello, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR DEOL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.