TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/02/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2798/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2798/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Pellegrini Pasquale, giusta procura in atti;
Parte_1
-opponente- contro in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1
Casamorata Carlotta e Vandini Marina, giusta procura in atti;
-opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato dal n. 4) dell'art. 132 c.p.c., comma 2 secondo cui la motivazione deve limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, deve altresì essere succinta e può fondarsi su precedenti conformi.
II. – Con atto di citazione in opposizione a precetto, ha convenuto in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale chiedendo che venisse disposta la Controparte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo di cui all'atto di precetto, notificato in data pagina 1 di 6 29.11.2022, oggetto di opposizione e, nel merito, ha eccepito l'insussistenza del creditore ad agire in executivis.
In particolare, l'opponente ha lamentato: a) in primo luogo, il difetto di legittimazione ad agire della opposta ”, essendo contestata la titolarità del credito in capo alla Controparte_1
cessionaria intimante, in forza di una operazione di cessione di crediti in blocco, conclusa ai sensi dell'art. 58, d. lgs. n. 385/1993; b) l'intervenuta prescrizione del titolo esecutivo posto a fondamento dell'azione esecutiva da parte della opposta.
II.1. – Costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data 11/05/2023 Controparte_1
ha chiesto, in via preliminare, di rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del
[...]
titolo e, nel merito, ha contestato la domanda attorea in quanto infondata, chiedendo la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio.
II.2. – Accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa – in difetto di attività istruttoria – è infine pervenuta all'udienza del 15/01/2025, all'esito della quale è stata riservata per la decisione, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., così come congiuntamente richiesto dalle parti.
III. – L'opposizione è fondata e va accolta.
III.1. – Parte opponente ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data
29.11.2022, rilevando, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, dal momento che, sulla scorta della produzione documentale in atti, non è “dato comprendere se il credito asseritamente vantato dall'originario creditore sia stato effettivamente ceduto nei confronti dell'opposta e/o se tanto sia stato comunicato al essendosi la limitata sic et Pt_1 CP_1 simpliciter a dedurre di essere divenuta medio tempore titolare del credito”.
In via preliminare, giova evidenziare che il credito vantato dall'originario creditore,
[...]
di , nei confronti del sorto a seguito della stipula di un Controparte_2 CP_3 Pt_1
contratto di mutuo fondiario del 15.05.1992 (doc. 31, prod. opponente), è stato oggetto, secondo quanto prospettato dall'opposta, di plurime cessioni in blocco, unitamente ad altri rapporti giuridici, che hanno coinvolto, da ultime la FBS S.p.a., in qualità di cedente, e la in qualità di cessionaria. Controparte_1
Peraltro, la con effetto dal 1° gennaio 2021, ha contestualmente mutato Controparte_1
denominazione in Con atto in data 15.12.2020, a rogito del notaio Controparte_1
di Milano, la (già incorporante la precedente Persona_1 Controparte_1 CP_1
già FBS S.p.A.) con effetto dal 1° gennaio 2021, ha conferito alla neo costituita società
[...] [...]
(prima denominata con sede in Venezia, via Terraglio n. 63, C.F. e Controparte_4 CP_5
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia – VI ), controllata P.IVA_1
pagina 2 di 6 interamente da il ramo d'azienda relativo alle attività di servicing e di Controparte_1
gestione dei crediti, tra cui quello, secondo la prospettazione della parte opposta, oggetto della presente controversia.
Tanto premesso, nel caso in esame, si è in presenza di più cessioni in blocco succedutesi l'una alle altre (cc.dd. cessioni a catena). In tal caso, affinché l'ultimo cessionario dimostri la titolarità del credito vantato (nella specie, la ) è ovviamente necessario che offra la prova Controparte_1
che ogni singola cessione contempli il credito de quo, maturando la titolarità del credito del cessionario solo qualora il cedente sia effettivamente titolare, ab origine o per effetto di precedente cessione, del credito ceduto (così anche Cass. n. 17944/2023, per cui, in parte motiva “Inoltre, per quanto emerge dagli atti, poiché le cessioni in base alle quali il credito oggetto del precetto opposto sarebbe pervenuto nella titolarità dell'intimante risultano essere addirittura tre (l'originaria creditrice che aveva ottenuto il titolo esecutivo, avrebbe ceduto il credito alla CP_6 [...]
questa lo avrebbe ceduto alla Società Sofigeco Crediti S.p.A.; quest'ultima, a sua Parte_2 volta, all'intimante Astore SPV S.r.l., in base ad una operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art.
58 T.U.B.), avrebbe dovuto essere accertata la avvenuta dimostrazione della regolare conclusione di tutti e tre i relativi contratti.”). Pertanto, anche qualora non venga provata una sola cessione del diritto di credito della serie si deve ritenere non assolta la dimostrazione della titolarità del medesimo diritto in capo al soggetto che assume essere l'ultimo cessionario.
Peraltro, le suddette operazioni di cessione rientrano fra quelle disciplinate dall'art. 4 della l. n.
130/1999 e dall'art. 58, commi 2 e 4, del d.gs. n. 385/1993, cui il suddetto art. 4, l. n. 130/1999, rinvia, secondo cui la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, di modo che tali adempimenti pubblicitari producono gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c., derogandovi in parte qua, in ragione della complessità delle operazioni.
Ora, è noto che l'art. 58 d.lgs. n. 385/1993 si occupa esclusivamente dell'aspetto relativo alla efficacia della cessione del credito nei confronti del debitore ceduto, ma non risulta idoneo a comprovare, altresì, la titolarità del suddetto diritto di credito in capo al cessionario, a maggior ragione laddove, come nel caso di specie, l'opponente contesti l'inclusione della cessione del credito litigioso nell'ambito di quelli compravenduti in blocco.
In altri termini, la pubblicazione sulla Gazzetta non attiene al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto, non avendo valenza costitutiva né di sanatoria di eventuali vizi dell'atto sì da esulare dalla documentazione contrattuale inerente alla fattispecie traslativa.
pagina 3 di 6 Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che: “in caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385, la norma non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, ma ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco. In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
4116 del 02/03/2016); peraltro, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5857 del 2022; Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
5617 del 2020).
Alla luce di quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione, nel caso di specie, si rileva che tale onere probatorio non è stato assolto da parte della atteso che, a seguito di specifica Controparte_7 contestazione da parte dell'opponente, la medesima ha inteso provare la propria legittimazione attiva:
a) in primo luogo, mediante l'avviso pubblicato in Gazzetta ufficiale del 30.04.2020, nel quale si è menzionata la cessione di crediti sulla base di parametri di seguito riportati: “i) crediti di cui F.B.S. era titolare alle ore 23:59 del 31 marzo 2020; ii) crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in lire o euro;
iii) crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla legge italiana”.
Orbene, va evidenziato che i suddetti parametri sono generici e, pertanto, del tutto inidonei a consentire di individualizzare la titolarità del rapporto dedotto in capo alla società opposta;
b) in secondo luogo, mediante la produzione del contratto di cessione dei crediti intervenuta tra la FBS
S.p.a., in qualità di cedente, e la in qualità di cessionaria, depositato dalla parte Controparte_1
convenuta. Va evidenziato, tuttavia, che l'oggetto di tale contratto risulta indeterminato, poiché si riferisce, genericamente, a un portafoglio di crediti, di cui la cedente era titolare, non puntualmente specificati. Tale indeterminatezza non risulta superata, altresì, neanche all'esito della produzione dell'elenco crediti omissato ” (doc. n. 30, in cui sono riportati i numeri identificativi CP_8 dei crediti inseriti all'interno del portafoglio oggetto di cessione), dal momento che, come correttamente eccepito dall'opponente, nel suddetto elenco non c'è alcun codice NDG corrispondente a quello risultante dal documento n. 12 (NDG 31042, attribuito al ) allegato dalla parte Pt_1
pagina 4 di 6 convenuta-opposta nella comparsa di costituzione e risposta (documento, quest'ultimo, peraltro non sottoscritto dalle parti e privo di intellegibili elementi identificativi in grado di ricondurlo univocamente agli allegati richiamati dal contratto di cessione di crediti e, dunque, inidoneo a ritenere l'oggetto determinabile per relationem). Non vi è dunque certezza che il credito asseritamente vantato dalla sia stato incluso nella più ampia operazione di compravendita in blocco. Controparte_7
Infine, l'esistenza di plurime cessioni a catena, di cedenti e cessionari e di rapporti giuridici compravenduti hanno reso sostanzialmente non intellegibile la successione degli eventi traslativi e la conseguente ricostruzione ad un livello di approfondimento accettabile del perimetro complessivo delle operazioni realizzate, ossia, dell'oggetto dei contratti, i quali sono stati solamente allegati dalla parte opposta, senza alcuna prova in ordine all'inclusione, di volta in volta, del credito controverso nelle varie operazioni di compravendita in blocco.
Invero, in base alla documentazione prodotta dalla convenuta (nell'ambito della quale non vi è il primigenio contratto di cessione tra la banca mutuataria originaria creditrice e la cessionaria
[...]
e, tanto meno, l'elenco specifico dei crediti oggetto della stessa eventualmente CP_9
allegato al medesimo), non è possibile affermare con certezza se tra i crediti trasferiti dalla banca mutuataria e la prima cessionaria (cioè quelli “in sofferenza […] alla data del 30 Controparte_9 aprile 2005”; “la cui complessiva esposizione debitoria al 31 dicembre 2004 non era superiore a euro
30.000 […]; in relazione ai quali abbia inviato dopo il 31 Parte_3
dicembre 2004 specifica intimazione di pagamento, con eventuale risoluzione/decadenza dal beneficio del termine, con lettera spedita in data antecedente il 25 maggio 2005”) e, conseguentemente, tra quelli poi ceduti da a Monviso Finance S.r.l., rientri anche quello di cui si discute nel Controparte_9
presente giudizio, mancando un preciso riscontro sia in ordine ai crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale dell'istituto di credito cedente al 30 aprile 2005 sia, soprattutto, dovendosi tener conto che la cessione non ha riguardato tutti i crediti in sofferenza, ma, come si evince dalla stessa produzione documentale in atti (peraltro riferibile alla sola operazione di cessione, seconda in ordine di tempo, intervenuta tra e Monviso Finance S.r.l.: doc.
7-8 prod. Controparte_9
opposta), solo quelli aventi determinate caratteristiche, essendo enucleate svariate ipotesi di esclusione, con riferimento alle quali alcuna specifica allegazione è articolata dalla convenuta opposta (circostanza vieppiù significativa se si pone mente al fatto che tra le ipotesi di esclusione vi è anche quella relativa
“a mutui e/o crediti per i quali siano stati autorizzati, anteriormente al dicembre 2004, accordi – anche transattivi – di riscadenzamento, consolidamento, pagamento a saldo e stralcio con obbligati principali e/o terzi garanti in relazione a tutta o parte dell'esposizione debitoria, ad eccezione dell'ipotesi in cui tali accordi siano stati risolti e/o decaduti, anche senza formale comunicazione al
pagina 5 di 6 debitore, in data anteriore al 30 aprile 2005” e, nella specie, come emerge dalla stessa produzione documentale della convenuta opposta – cfr. doc. 19-20 – il 18/2/2004 la banca mutuataria aveva formalizzato l'adesione alla proposta transattiva presentata dal “a saldo e stralcio” del Pt_1
debito residuo e solo nel maggio 2005 l'istituto aveva comunicato la risoluzione del contratto di mutuo sollecitando il pagamento del saldo dovuto).
A tale ultimo riguardo, la convenuta opposta ha invero fornito deduzioni del tutto apodittiche, soffermandosi esclusivamente sull'ultima operazione di cessione, senza considerare che non vi sono elementi, in atti che consentano di ricondurre con certezza, in concreto, il credito oggetto della presente controversia nell'ambito del “blocco” oggetto dell'iniziale negozio traslativo.
Orbene, in difetto di prova in ordine alla titolarità del diritto di credito controverso in capo alla l'opposizione va, pertanto, accolta, con assorbimento di ogni altra questione. Controparte_7
IV. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (parametri minimi in base al valore della lite, al carattere documentale della causa, all'entità delle questioni trattate e all'adozione del modulo decisionale semplificato).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto dell'opposta ad agire in executivis nei confronti dell'opponente ; Parte_1
2) condanna parte opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese processuali, liquidate in euro 786 per esborsi e in euro 7.052,00 per compensi difensivi, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15%, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Bari, 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Andrea Chibelli
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio Alessandro Tannoia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2798/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Pellegrini Pasquale, giusta procura in atti;
Parte_1
-opponente- contro in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1
Casamorata Carlotta e Vandini Marina, giusta procura in atti;
-opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato dal n. 4) dell'art. 132 c.p.c., comma 2 secondo cui la motivazione deve limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, deve altresì essere succinta e può fondarsi su precedenti conformi.
II. – Con atto di citazione in opposizione a precetto, ha convenuto in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale chiedendo che venisse disposta la Controparte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo di cui all'atto di precetto, notificato in data pagina 1 di 6 29.11.2022, oggetto di opposizione e, nel merito, ha eccepito l'insussistenza del creditore ad agire in executivis.
In particolare, l'opponente ha lamentato: a) in primo luogo, il difetto di legittimazione ad agire della opposta ”, essendo contestata la titolarità del credito in capo alla Controparte_1
cessionaria intimante, in forza di una operazione di cessione di crediti in blocco, conclusa ai sensi dell'art. 58, d. lgs. n. 385/1993; b) l'intervenuta prescrizione del titolo esecutivo posto a fondamento dell'azione esecutiva da parte della opposta.
II.1. – Costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data 11/05/2023 Controparte_1
ha chiesto, in via preliminare, di rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del
[...]
titolo e, nel merito, ha contestato la domanda attorea in quanto infondata, chiedendo la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio.
II.2. – Accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa – in difetto di attività istruttoria – è infine pervenuta all'udienza del 15/01/2025, all'esito della quale è stata riservata per la decisione, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., così come congiuntamente richiesto dalle parti.
III. – L'opposizione è fondata e va accolta.
III.1. – Parte opponente ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data
29.11.2022, rilevando, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, dal momento che, sulla scorta della produzione documentale in atti, non è “dato comprendere se il credito asseritamente vantato dall'originario creditore sia stato effettivamente ceduto nei confronti dell'opposta e/o se tanto sia stato comunicato al essendosi la limitata sic et Pt_1 CP_1 simpliciter a dedurre di essere divenuta medio tempore titolare del credito”.
In via preliminare, giova evidenziare che il credito vantato dall'originario creditore,
[...]
di , nei confronti del sorto a seguito della stipula di un Controparte_2 CP_3 Pt_1
contratto di mutuo fondiario del 15.05.1992 (doc. 31, prod. opponente), è stato oggetto, secondo quanto prospettato dall'opposta, di plurime cessioni in blocco, unitamente ad altri rapporti giuridici, che hanno coinvolto, da ultime la FBS S.p.a., in qualità di cedente, e la in qualità di cessionaria. Controparte_1
Peraltro, la con effetto dal 1° gennaio 2021, ha contestualmente mutato Controparte_1
denominazione in Con atto in data 15.12.2020, a rogito del notaio Controparte_1
di Milano, la (già incorporante la precedente Persona_1 Controparte_1 CP_1
già FBS S.p.A.) con effetto dal 1° gennaio 2021, ha conferito alla neo costituita società
[...] [...]
(prima denominata con sede in Venezia, via Terraglio n. 63, C.F. e Controparte_4 CP_5
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia – VI ), controllata P.IVA_1
pagina 2 di 6 interamente da il ramo d'azienda relativo alle attività di servicing e di Controparte_1
gestione dei crediti, tra cui quello, secondo la prospettazione della parte opposta, oggetto della presente controversia.
Tanto premesso, nel caso in esame, si è in presenza di più cessioni in blocco succedutesi l'una alle altre (cc.dd. cessioni a catena). In tal caso, affinché l'ultimo cessionario dimostri la titolarità del credito vantato (nella specie, la ) è ovviamente necessario che offra la prova Controparte_1
che ogni singola cessione contempli il credito de quo, maturando la titolarità del credito del cessionario solo qualora il cedente sia effettivamente titolare, ab origine o per effetto di precedente cessione, del credito ceduto (così anche Cass. n. 17944/2023, per cui, in parte motiva “Inoltre, per quanto emerge dagli atti, poiché le cessioni in base alle quali il credito oggetto del precetto opposto sarebbe pervenuto nella titolarità dell'intimante risultano essere addirittura tre (l'originaria creditrice che aveva ottenuto il titolo esecutivo, avrebbe ceduto il credito alla CP_6 [...]
questa lo avrebbe ceduto alla Società Sofigeco Crediti S.p.A.; quest'ultima, a sua Parte_2 volta, all'intimante Astore SPV S.r.l., in base ad una operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art.
58 T.U.B.), avrebbe dovuto essere accertata la avvenuta dimostrazione della regolare conclusione di tutti e tre i relativi contratti.”). Pertanto, anche qualora non venga provata una sola cessione del diritto di credito della serie si deve ritenere non assolta la dimostrazione della titolarità del medesimo diritto in capo al soggetto che assume essere l'ultimo cessionario.
Peraltro, le suddette operazioni di cessione rientrano fra quelle disciplinate dall'art. 4 della l. n.
130/1999 e dall'art. 58, commi 2 e 4, del d.gs. n. 385/1993, cui il suddetto art. 4, l. n. 130/1999, rinvia, secondo cui la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, di modo che tali adempimenti pubblicitari producono gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c., derogandovi in parte qua, in ragione della complessità delle operazioni.
Ora, è noto che l'art. 58 d.lgs. n. 385/1993 si occupa esclusivamente dell'aspetto relativo alla efficacia della cessione del credito nei confronti del debitore ceduto, ma non risulta idoneo a comprovare, altresì, la titolarità del suddetto diritto di credito in capo al cessionario, a maggior ragione laddove, come nel caso di specie, l'opponente contesti l'inclusione della cessione del credito litigioso nell'ambito di quelli compravenduti in blocco.
In altri termini, la pubblicazione sulla Gazzetta non attiene al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto, non avendo valenza costitutiva né di sanatoria di eventuali vizi dell'atto sì da esulare dalla documentazione contrattuale inerente alla fattispecie traslativa.
pagina 3 di 6 Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che: “in caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385, la norma non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, ma ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco. In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
4116 del 02/03/2016); peraltro, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5857 del 2022; Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
5617 del 2020).
Alla luce di quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione, nel caso di specie, si rileva che tale onere probatorio non è stato assolto da parte della atteso che, a seguito di specifica Controparte_7 contestazione da parte dell'opponente, la medesima ha inteso provare la propria legittimazione attiva:
a) in primo luogo, mediante l'avviso pubblicato in Gazzetta ufficiale del 30.04.2020, nel quale si è menzionata la cessione di crediti sulla base di parametri di seguito riportati: “i) crediti di cui F.B.S. era titolare alle ore 23:59 del 31 marzo 2020; ii) crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in lire o euro;
iii) crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla legge italiana”.
Orbene, va evidenziato che i suddetti parametri sono generici e, pertanto, del tutto inidonei a consentire di individualizzare la titolarità del rapporto dedotto in capo alla società opposta;
b) in secondo luogo, mediante la produzione del contratto di cessione dei crediti intervenuta tra la FBS
S.p.a., in qualità di cedente, e la in qualità di cessionaria, depositato dalla parte Controparte_1
convenuta. Va evidenziato, tuttavia, che l'oggetto di tale contratto risulta indeterminato, poiché si riferisce, genericamente, a un portafoglio di crediti, di cui la cedente era titolare, non puntualmente specificati. Tale indeterminatezza non risulta superata, altresì, neanche all'esito della produzione dell'elenco crediti omissato ” (doc. n. 30, in cui sono riportati i numeri identificativi CP_8 dei crediti inseriti all'interno del portafoglio oggetto di cessione), dal momento che, come correttamente eccepito dall'opponente, nel suddetto elenco non c'è alcun codice NDG corrispondente a quello risultante dal documento n. 12 (NDG 31042, attribuito al ) allegato dalla parte Pt_1
pagina 4 di 6 convenuta-opposta nella comparsa di costituzione e risposta (documento, quest'ultimo, peraltro non sottoscritto dalle parti e privo di intellegibili elementi identificativi in grado di ricondurlo univocamente agli allegati richiamati dal contratto di cessione di crediti e, dunque, inidoneo a ritenere l'oggetto determinabile per relationem). Non vi è dunque certezza che il credito asseritamente vantato dalla sia stato incluso nella più ampia operazione di compravendita in blocco. Controparte_7
Infine, l'esistenza di plurime cessioni a catena, di cedenti e cessionari e di rapporti giuridici compravenduti hanno reso sostanzialmente non intellegibile la successione degli eventi traslativi e la conseguente ricostruzione ad un livello di approfondimento accettabile del perimetro complessivo delle operazioni realizzate, ossia, dell'oggetto dei contratti, i quali sono stati solamente allegati dalla parte opposta, senza alcuna prova in ordine all'inclusione, di volta in volta, del credito controverso nelle varie operazioni di compravendita in blocco.
Invero, in base alla documentazione prodotta dalla convenuta (nell'ambito della quale non vi è il primigenio contratto di cessione tra la banca mutuataria originaria creditrice e la cessionaria
[...]
e, tanto meno, l'elenco specifico dei crediti oggetto della stessa eventualmente CP_9
allegato al medesimo), non è possibile affermare con certezza se tra i crediti trasferiti dalla banca mutuataria e la prima cessionaria (cioè quelli “in sofferenza […] alla data del 30 Controparte_9 aprile 2005”; “la cui complessiva esposizione debitoria al 31 dicembre 2004 non era superiore a euro
30.000 […]; in relazione ai quali abbia inviato dopo il 31 Parte_3
dicembre 2004 specifica intimazione di pagamento, con eventuale risoluzione/decadenza dal beneficio del termine, con lettera spedita in data antecedente il 25 maggio 2005”) e, conseguentemente, tra quelli poi ceduti da a Monviso Finance S.r.l., rientri anche quello di cui si discute nel Controparte_9
presente giudizio, mancando un preciso riscontro sia in ordine ai crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale dell'istituto di credito cedente al 30 aprile 2005 sia, soprattutto, dovendosi tener conto che la cessione non ha riguardato tutti i crediti in sofferenza, ma, come si evince dalla stessa produzione documentale in atti (peraltro riferibile alla sola operazione di cessione, seconda in ordine di tempo, intervenuta tra e Monviso Finance S.r.l.: doc.
7-8 prod. Controparte_9
opposta), solo quelli aventi determinate caratteristiche, essendo enucleate svariate ipotesi di esclusione, con riferimento alle quali alcuna specifica allegazione è articolata dalla convenuta opposta (circostanza vieppiù significativa se si pone mente al fatto che tra le ipotesi di esclusione vi è anche quella relativa
“a mutui e/o crediti per i quali siano stati autorizzati, anteriormente al dicembre 2004, accordi – anche transattivi – di riscadenzamento, consolidamento, pagamento a saldo e stralcio con obbligati principali e/o terzi garanti in relazione a tutta o parte dell'esposizione debitoria, ad eccezione dell'ipotesi in cui tali accordi siano stati risolti e/o decaduti, anche senza formale comunicazione al
pagina 5 di 6 debitore, in data anteriore al 30 aprile 2005” e, nella specie, come emerge dalla stessa produzione documentale della convenuta opposta – cfr. doc. 19-20 – il 18/2/2004 la banca mutuataria aveva formalizzato l'adesione alla proposta transattiva presentata dal “a saldo e stralcio” del Pt_1
debito residuo e solo nel maggio 2005 l'istituto aveva comunicato la risoluzione del contratto di mutuo sollecitando il pagamento del saldo dovuto).
A tale ultimo riguardo, la convenuta opposta ha invero fornito deduzioni del tutto apodittiche, soffermandosi esclusivamente sull'ultima operazione di cessione, senza considerare che non vi sono elementi, in atti che consentano di ricondurre con certezza, in concreto, il credito oggetto della presente controversia nell'ambito del “blocco” oggetto dell'iniziale negozio traslativo.
Orbene, in difetto di prova in ordine alla titolarità del diritto di credito controverso in capo alla l'opposizione va, pertanto, accolta, con assorbimento di ogni altra questione. Controparte_7
IV. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (parametri minimi in base al valore della lite, al carattere documentale della causa, all'entità delle questioni trattate e all'adozione del modulo decisionale semplificato).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto dell'opposta ad agire in executivis nei confronti dell'opponente ; Parte_1
2) condanna parte opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese processuali, liquidate in euro 786 per esborsi e in euro 7.052,00 per compensi difensivi, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15%, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Bari, 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Andrea Chibelli
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio Alessandro Tannoia
pagina 6 di 6