Art. 1. Articolo unico.
E' prorogato al 30 giugno 1961 il termine fissato dalla legge 20 giugno 1956, n. 614 , per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487 , della legge 6 novembre 1948, n. 1473 , della legge 13 ottobre 1950, n. 926, e degli articoli 2 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 962 , concernenti utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali e aeronautici appartenenti alla Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo della guardia di finanza.
E' prorogato al 30 giugno 1961 il termine fissato dalla legge 20 giugno 1956, n. 614 , per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487 , della legge 6 novembre 1948, n. 1473 , della legge 13 ottobre 1950, n. 926, e degli articoli 2 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 962 , concernenti utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali e aeronautici appartenenti alla Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo della guardia di finanza.