Articolo 6 della Legge 8 marzo 2017, n. 24
Articolo 5Articolo 7
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1 aprile 2017
Art. 6.

Responsabilita' penale dell'esercente la professione sanitaria

1. Dopo l' articolo 590-quinquies del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 590-sexies (Responsabilita' colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). - Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilita' e' esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificita' del caso concreto».
2. All' articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1 e' abrogato.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell' art. 590-quinquies del codice penale :
«Art. 590-quinquies (Definizione di strade urbane e extraurbane): Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A , B e C del comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis del medesimo comma 2.».
- Il testo del decreto - legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute) convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 , modificato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2012, n. 214.
Entrata in vigore il 1 aprile 2017
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