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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/05/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4092/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Fabio Ferraro Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25.10.2024 ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio l' e, premesso di essere titolare di pensione di invalidità civile e di CP_1 aver presentato in data 7.12.2023 domanda di ricostituzione della prestazione a seguito di sospensione dei pagamenti del trattamento, esponeva che questa era stata accolta e che l' aveva ripreso ad erogare la pensione a far CP_2 data dal gennaio 2024 sino a quando, con decorrenza dal mese di marzo 2024, aveva iniziato ad eseguire una trattenuta mensile di € 66,49 sul trattamento in godimento senza fornire alcuna motivazione al riguardo.
Lamentava la illegittimità dell'operato dell' evidenziando che questo non CP_2 aveva mai comunicato alcuna revoca della prestazione ed anzi aveva accolto la domanda di ricostituzione con ciò ingenerando il convincimento della sussistenza del diritto ad ottenere le somme corrisposte.
1 Assumendo che la liquidazione delle somme era avvenuta per errore imputabile unicamente all'Ente non condizionato da sua condotta, concludeva chiedendo
“[..] Riconoscere e dichiarare l'illegittimità delle pretese dell' , stante CP_1
l'irripetibilità delle somme erogate a titolo di prestazione assistenziale;
Per
l'effetto, ordinare la revoca della trattenuta mensile di Euro 66,49 operata sulla prestazione numero 07040788 Cat. INV.CIV e, conseguentemente, ordinare all'Ente previdenziale l'immediato ripristino della prestazione assistenziale nell'importo dovuto. Restituire al ricorrente l'importo di Euro 598,31 oltre interessi, per le trattenute operate dalla rata di pensione Marzo 2024 fino alla rata di pensione Novembre 2024, oltre alle successive somme trattenute, fino al soddisfo [..]”.
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto CP_1 per infondatezza, deducendo che l'indebito contestato derivava dall'omessa trasmissione del modello RED 2019 relativo ai redditi dell'anno 2018.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 16.4.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, rigettato per quanto di seguito esposto.
Come correttamente evidenzia l' , l'articolo 13, comma 6, lettera c), del CP_2
D.L n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, dispone
“Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
2 Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”
Ebbene, nella specie l' pone a fondamento della pretesa restitutoria la CP_1 circostanza dell'omessa presentazione, da parte del ricorrente, del modello
RED 2019 (relativo ai redditi per l'anno 2018, con il quale è adempiuto l'obbligo del titolare di prestazione collegata al reddito di dichiarare all' CP_2 la propria situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione medesima) e, su detta ragione dell'indebito, parte ricorrente nulla ha dedotto o replicato limitandosi ad insistere sulla sua buona fede ed al legittimo affidamento sulla spettanza delle somme liquidate dall' . CP_2
Sennonchè rileva il giudice che nella specie non è ravvisabile alcuna buona fede e/o legittimo affidamento del ricorrente a ricevere le somme erogate dall' stante l'inosservanza di un obbligo di comunicazione previsto CP_2 normativamente.
È noto che secondo la giurisprudenza di legittimità la nozione di dolo, che consente la ripetibilità dell'indebito, deve intendersi come comprensiva della omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente (cfr. Cass. n. 1919/2018; Cass. n. 5984/2022) e nella specie, pacifica la omessa comunicazione dei redditi da parte dell'interessato, non è dedotto da parte ricorrente – né risulta – che il dato reddituale di cui è stata omessa la comunicazione fosse già conosciuto dall' o comunque da questi CP_1 conoscibile con la ordinaria diligenza.
La ripetizione delle somme erogate dall' è quindi legittima. CP_2
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili attesa la dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c. in atti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite
Così deciso in Cosenza, 1 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4092/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Fabio Ferraro Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25.10.2024 ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio l' e, premesso di essere titolare di pensione di invalidità civile e di CP_1 aver presentato in data 7.12.2023 domanda di ricostituzione della prestazione a seguito di sospensione dei pagamenti del trattamento, esponeva che questa era stata accolta e che l' aveva ripreso ad erogare la pensione a far CP_2 data dal gennaio 2024 sino a quando, con decorrenza dal mese di marzo 2024, aveva iniziato ad eseguire una trattenuta mensile di € 66,49 sul trattamento in godimento senza fornire alcuna motivazione al riguardo.
Lamentava la illegittimità dell'operato dell' evidenziando che questo non CP_2 aveva mai comunicato alcuna revoca della prestazione ed anzi aveva accolto la domanda di ricostituzione con ciò ingenerando il convincimento della sussistenza del diritto ad ottenere le somme corrisposte.
1 Assumendo che la liquidazione delle somme era avvenuta per errore imputabile unicamente all'Ente non condizionato da sua condotta, concludeva chiedendo
“[..] Riconoscere e dichiarare l'illegittimità delle pretese dell' , stante CP_1
l'irripetibilità delle somme erogate a titolo di prestazione assistenziale;
Per
l'effetto, ordinare la revoca della trattenuta mensile di Euro 66,49 operata sulla prestazione numero 07040788 Cat. INV.CIV e, conseguentemente, ordinare all'Ente previdenziale l'immediato ripristino della prestazione assistenziale nell'importo dovuto. Restituire al ricorrente l'importo di Euro 598,31 oltre interessi, per le trattenute operate dalla rata di pensione Marzo 2024 fino alla rata di pensione Novembre 2024, oltre alle successive somme trattenute, fino al soddisfo [..]”.
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto CP_1 per infondatezza, deducendo che l'indebito contestato derivava dall'omessa trasmissione del modello RED 2019 relativo ai redditi dell'anno 2018.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 16.4.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, rigettato per quanto di seguito esposto.
Come correttamente evidenzia l' , l'articolo 13, comma 6, lettera c), del CP_2
D.L n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, dispone
“Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
2 Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”
Ebbene, nella specie l' pone a fondamento della pretesa restitutoria la CP_1 circostanza dell'omessa presentazione, da parte del ricorrente, del modello
RED 2019 (relativo ai redditi per l'anno 2018, con il quale è adempiuto l'obbligo del titolare di prestazione collegata al reddito di dichiarare all' CP_2 la propria situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione medesima) e, su detta ragione dell'indebito, parte ricorrente nulla ha dedotto o replicato limitandosi ad insistere sulla sua buona fede ed al legittimo affidamento sulla spettanza delle somme liquidate dall' . CP_2
Sennonchè rileva il giudice che nella specie non è ravvisabile alcuna buona fede e/o legittimo affidamento del ricorrente a ricevere le somme erogate dall' stante l'inosservanza di un obbligo di comunicazione previsto CP_2 normativamente.
È noto che secondo la giurisprudenza di legittimità la nozione di dolo, che consente la ripetibilità dell'indebito, deve intendersi come comprensiva della omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente (cfr. Cass. n. 1919/2018; Cass. n. 5984/2022) e nella specie, pacifica la omessa comunicazione dei redditi da parte dell'interessato, non è dedotto da parte ricorrente – né risulta – che il dato reddituale di cui è stata omessa la comunicazione fosse già conosciuto dall' o comunque da questi CP_1 conoscibile con la ordinaria diligenza.
La ripetizione delle somme erogate dall' è quindi legittima. CP_2
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili attesa la dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c. in atti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite
Così deciso in Cosenza, 1 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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