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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 5006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5006 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nelle cause civili in grado d'appello iscritte nel ruolo generale degli affari contenziosi ai n. 1463 e
1464 dell'anno 2019,
(“ ), già Controparte_1 CP_1 [...]
in persona dell'Amministratore Unico Signor Controparte_2 [...]
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Lucio Canonico, giusta procura CP_3 P.IVA_1 in atti;
-APPELLANTE-
e
(C.F. e (C.F. CP_4 C.F._1 Parte_1
, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni Imparato C.F._2
-APPELLANTI-
e in persona del suo legale Controparte_5 rappresentante Dott. rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Boccia, giusta procura CP_6 in atti;
-APPELLATA–
e e per essa nella sua qualità mandataria Controparte_7 Controparte_8
( ”), in persona del procuratore speciale dott. , rappresentata e difesa, CP_9 Controparte_10 giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Massignani;
-INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.–
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 8129/2018 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 21.09.2018.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante “1) in via principale, accertarsi e dichiararsi la nullità integrale ex CP_1 art. 1418 e/o 1419 c.c. e 117 comma 4 TUB dei contratti del 20/11/2002 all'origine dei rapporti intercorsi tra le parti e contraddistinti da n. 951 e n. 961 per il rinvio al “prime rate”, per i motivi, le ragioni e le causali tutte indicate nell'atto di citazione, con ogni ulteriore pronuncia e provvedimento conseguente;
2) in via parimenti principale, accertarsi e dichiararsi la nullità ex art.
1418 c.c. e 117 comma 1 TUB dei rapporti intercorsi tra le parti e contraddistinti da n. 3921 e
1059039, per i motivi, le ragioni e le causali tutte di cui all'atto di citazione, con ogni ulteriore pronuncia e provvedimento conseguente;
3) in ogni caso, accertarsi e dichiararsi la nullità integrale
a termini dell'art. 1418 c.c. ovvero parziale a termini dell'art. 1419 c.c. dei rapporti bancari intercorsi tra le parti, per i motivi, le ragioni e le causali tutte di cui al presente atto e, in particolare:
- per illegittimità della clausola e/o della prassi di fissazione di tassi debitori ultralegali in violazione dell'art. 1284 c.c.; - per illegittimità della clausola e/o della prassi di applicazione di tassi in violazione della L. n. 108/1996; - per illegittimità della clausola e/o della prassi di applicazione della cms in violazione dell'art. 1322 e/o 1325 c.c.; - per illegittimità della clausola e/o della prassi di applicazione di regime discriminatorio tra valute di accredito e valute di addebito in difetto di specifica e valida convenzione;
- per illegittimità della clausola e/o della prassi di girocontazione di addebiti e competenze su conti artificiosamente creati in assenza di valida convenzione, con ogni pronuncia e declaratoria conseguenti;
4) per l'effetto, condannarsi la convenuta, per i motivi, le ragioni e le causali tutte di cui al presente atto: - alla restituzione in favore dell'attrice delle somme tutte che essa convenuta abbia illegittimamente percepito ovvero allo storno delle somme tutte che essa convenuta abbia illegittimamente addebitato sin dall'insorgenza del rapporto dei singoli rapporti bancari oggi sub judice (n., 951, n. 961, n. 39212, n. 1059039: all. sub n. 2, all. sub n. 3, all. sub n. 4, all. sub n. 9), per i titoli e le causali assoggettate alle declaratorie certative delle singole nullità azionate, secondo quanto dedotto nelle precedenti conclusioni e nelle rispettive articolazioni interne,,con ogni pronuncia e declaratoria conseguente;
- al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, in via diretta sì come in via mediata, dalla CP_2
a seguito dell'illegittimo contegno della convenuta consistito: - nella pre costituzione consapevole di rapporti nulli e/o invalidi in violazione dell'art. 1338 c.c. secondo le censure di cui alle precedenti conclusioni;
- nella violazione del principio di buona fede di cui all'art. 1375 c.c. con riferimento al contegno tenuto nell'esecuzione dei rapporti di apertura di credito e di anticipazione su fatture;
- nella violazione degli artt. 39 comma 5 TUB e 2873 comma 2 c.c., con riferimento al rifiuto della riduzione delle garanzie ipotecarie pur eccedentarie;
per somma che si quantifica in misura pari all'entità delle linee di credito revocate maggiorate del 50% dell'importo garantito in via ipotecaria ovvero, in via subordinata, per la maggiore o minor somma che la Corte di Appello riterrà equo e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
5) con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
CP_ Per gli appellanti e “- accertarsi e dichiararsi, per i motivi, le ragioni e le Parte_2 causali tutti di cui al presente atto, la violazione da parte della sentenza gravata dell'art. 112 c.p.c. in forma di ultrapetizione laddove ha pronunciato la condanna degli odierni appellanti al pagamento Cont dell'importo di €123.157,21= in solido con la già e in favore della con CP_1 CP_2 seguito e effetto d'integrale riforma in parte qua, quindi escludendo la condanna degli odierni appellanti, con ogni altro provvedimento legalmente conseguente;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione”.
Per l'appellata : rigettare l'atto di appello formulato dai sigg.ri Controparte_5 Parte_3
e , “per inammissibilità, tardività ed infondatezza, il tutto con condanna degli Parte_2 appellanti al pagamento delle spese di lite;
rigettare l'atto d'appello formulato dalla CP_1
“per inammissibilità, per nullità, per indeterminatezza del petitum e per infondatezza. Il tutto con vittoria di spese”.
Per l'appellata “dichiara di intervenire ex art. 111 c.p.c. nei presenti giudizi riuniti quale CP_7 cessionaria della , subentrando nella medesima posizione processuale e Controparte_12 sostanziale, richiamando integralmente e facendo propri tutti i precedenti atti difensivi posti in essere dalla Banca cedente e documenti prodotti, ribadendo e facendo proprie le già adottate conclusioni, istanze e richieste comunque avanzate dalla precedente titolare del credito, da intendersi di seguito riportate e trascritte, ribadendo la carenza di carenza di legittimazione della cessionaria in ordine alle pretese – e alle correlate responsabilità anche di natura patrimoniale – rinvenienti da atti e/o fatti e/o circostanze anteriori la data di trasferimento”. Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado.
La già Controparte_1 Controparte_13 conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli la contestando - in Controparte_14 relazione a rapporti bancari intercorsi tra le parti, taluni ancora vigenti all'epoca della instaurazione del giudizio - diverse ipotesi di nullità, ex art. 117 comma 4 TUB, comma 3, art. 284 comma 3 c.c., art. 116 TUB, L. 108/96, oltre alla illegittima applicazione di valute.
Sulla scorta di tali prospettazioni, chiedeva accertarsi la nullità integrale dei contratti di cui ai nn. 951
e 961, la nullità ex art. 1418 c.c. e 117 comma 1 TUB dei rapporti di cui ai n. 3921 e 1059039, la nullità ex art. 1418 c.c., o la nullità parziale ex art. 1419 C.C. dei predetti rapporti per illegittimità ex art. 1284 c.c., per la applicazione di tassi usurari e per la mancata pattuizione delle c.m.s., con conseguente condanna della convenuta alla restituzione di tutte le somme che ella aveva illegittimamente percepito dalla genesi dei rapporti oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non. Contr Costituitasi, la eccepiva la incompetenza territoriale del giudice adito, si opponeva nel merito alle richieste attoree e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della parte attrice al pagamento dei saldi passivi dei rapporti in oggetto. CP_ In data 21.12.2010, intervenivano in giudizio e quali garanti della società Parte_2 attrice, aderendo a tutte le argomentazioni e richieste della loro garantita.
Nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c., la società attrice introduceva domande dipendenti dalla costituzione avversa, e chiedeva la riduzione della garanzia ipotecaria prestata nell'ambito del rapporto di mutuo fondiario contratto il 16.1.2005, chiedendo la liberazione di alcuni degli immobili Contr ipotecati, atteso l'adempimento eccedente il quinto dell'importo erogato dalla e la piena capienza dei cespiti residui in relazione alla esposizione debitoria ancora residua.
Disposta CTU contabile, dopo una serie di ulteriori rinvii per consentire la chiusura della istruttoria, alla udienza del 17.4.2019, il Giudice decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nel merito il Tribunale, rigettata la eccezione di incompetenza territoriale, in parziale accoglimento della domanda principale e della domanda riconvenzionale, rideterminava il saldo debitore della società attrice in € 123.157,21, condannandola al pagamento in favore della banca convenuta della predetta somma oltre interessi legali, rigettando ogni altra domanda.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto gravame avverso la Controparte_1 predetta sentenza, denunciando quale unico motivo, e secondo quanto sarà detto in seguito più diffusamente, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver omesso il Tribunale di esaminare le domande risarcitorie articolate in primo grado.
Costituitasi, la banca appellata si è opposta all'appello, chiedendone il rigetto integrale.
In data 19.9.2019, è stato riunito al fascicolo n. 1463/2019, quello iscritto al n. 1464/2019, trattandosi CP_ di appello avverso la medesima pronuncia, proposto da e originari garanti ed Parte_2 intervenuti nel giudizio di primo grado, i quali hanno lamentato di essere stati indebitamente destinatari della relativa pronuncia di condanna, senza che la banca convenuta (attrice in riconvenzionale), avesse mai proposto azione contro di essi.
Nel giudizio è poi intervenuta la dichiarandosi cessionaria della banca Controparte_7 appellata.
Alla udienza del 21.5.2025, la Corte ha riservato la causa in decisione, concedendo termini per il deposito degli scritti ex art. 190 c.pc.
Analisi dei motivi di appello.
Con il primo ed unico motivo di appello, la ha lamentato il vizio di omessa pronuncia Controparte_1 ex art. 112 c.p.c. da parte del Tribunale per non aver esaminato tutte le domande tempestivamente formulate nell'atto introduttivo.
Le domande a cui l'appellante fa espresso riferimento sono quelle di cui all'atto di citazione, così indicate: “Condannare la convenuta al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, in via diretta sì come in via mediata, dalla a seguito e per l'effetto CP_2
Cont dell'illegittimo contegno della consistito: nella precostituzione consapevole di rapporti nulli e/o invalidi in violazione dell'art. 1338 c.c., secondo le censure di cui alle precedenti conclusioni, nella violazione del principio di buona fede di cui all'art. 1375 c.c., con riferimento al contegno tenuto nella esecuzione dei rapporti di apertura di credito e di anticipazione su fatture;
nella violazione degli artt. 39 comma 5 TIB e 2873 comma 2 c.c., con riferimento al rifiuto della riduzione delle garanzie ipotecarie pur eccedentarie;
per somma che si quantifica in misura pari all'entità delle linee di credito revocate maggiorate del 50% dell'importo garantito in via ipotecaria.”
In estrema sintesi, l'attrice aveva prospettato, a sostegno delle sue domande risarcitorie, che la banca convenuta, in modo del tutto arbitrario e contrario agli obblighi di buona fede anche nella esecuzione del contratto, a fronte di garanzie personali di € 975.000,00 ciascuna su un affidamento complessivo di € 480.000,00 (ripartito in più linee di credito rispetto alle quali non constava alcuno sconfinamento), dall'inizio del 2010 aveva negato anticipazioni contrattualmente dovute nonostante tutte le anticipazioni su fatture fossero rientrate, e non aveva poi acconsentito, nell'aprile del 2011, alla riduzione delle ipoteche da € 900.000,00 ciascuna concessa per un mutuo di € 300.000,00, già rimborsato per oltre il 40% del suo capitale. L'attrice lamentava altresì che, con nota del 23.4.2010, Contr la le aveva comunicato, senza alcun valido motivo, che a causa della pluralità di affidamenti concessi, era sua intenzione rimodulare le scadenze e le modalità degli anticipi, anche a mezzo di cessioni pro solvendo dei crediti, e ciò senza che si fossero verificate da parte della cliente sconfinamenti o mancati adempimenti alle obbligazioni restitutorie del mutuo.
In buona sostanza, si osserva, la società attrice ha lamentato sin dall'atto introduttivo l'illegittimità del contegno della banca con riferimento al rifiuto o alla tardiva esecuzione degli anticipi pur richiesti nel 2010, nonché lo storno di accrediti in conto derivanti da pagamenti eseguiti da clienti diversi rispetto ai quali era stata richiesta la anticipazione, nonostante ella si fosse mossa nell'ambito di una situazione di assoluto rispetto dei limiti delle linee di credito accordate, ipotizzando dunque che tali condotte della banca, unitamente al rifiuto di ridurre l'entità delle garanzie ipotecarie del tutto spropositate rispetto ai crediti garantiti (oltre € 900.000,00 di immobili per un debito, al 1.1.2010, pari ad € 182.168,19), integrassero, dal punto di vista giuridico, una evidente violazione dei canoni di correttezza e buona fede ex art. 1375 c.c., nonché dell'art. 39 comma 5TUB, recettivo della disciplina di cui all'art. 2872 comma 2 c.c.,così come più volte argomentato dalla giurisprudenza di legittimità.
Ciò posto, in primo luogo va effettivamente dato atto che la pronuncia impugnata non contiene alcuna concreta disamina delle domande risarcitorie, sebbene possa ritenersi - invero con uno sforzo interpretativo non di poco momento e rispetto ad argomentazioni e passaggi motivazionali che hanno l'indubbia valenza della mera clausola di stile - che il rigetto delle stesse sia connesso al rigetto della domanda principale nella misura richiesta.
Tuttavia, pur volendo prescindere da tale valutazione sull'impianto motivazione della pronuncia, e volendo invece procedere, in questa sede, ad un autonomo vaglio delle domande risarcitorie in esame, le stesse risultano comunque infondate.
La Corte di cassazione, in materia di buona fede nella esecuzione del contratto, ha più volte enunciato il principio per cui “si ha abuso del diritto quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti. Ricorrendo tali presupposti, è consentito al giudice di merito sindacare e dichiarare inefficaci gli atti compiuti in violazione del divieto di abuso del diritto, oppure condannare colui il quale ha abusato del proprio diritto al risarcimento del danno in favore della controparte contrattuale, a prescindere dalla esistenza di una specifica volontà di nuocere, senza che ciò costituisca una ingerenza nelle scelte economiche dell'individuo o dell'imprenditore, giacché ciò che
è censurato in tal caso non è l'atto di autonomia negoziale, ma l'abuso di esso.” Ciò posto, la parte attrice avrebbe dovuto, con maggiore ed inequivoca chiarezza e completezza di allegazioni e di attività difensiva istruttoria, evidenziare quali siano stati i comportamenti della banca
– in esecuzione del contratto, in assenza di violazione specifica di norme ed in esecuzione della libertà delle scelte imprenditoriali e commerciali nella gestione dei rapporti e dei prodotti finanziari – concretamente posti in essere indicando tanto le modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, quanto anche le finalità perseguite diverse da quelle ortodosse, e soprattutto indicando il conseguente danno e pregiudizio a suo carico.
E proprio nell'ottica dell'ulteriore aspetto della prova del danno, va segnalata altresì una decisione dell'Arbitro bancario, che ha stabilito che “ è onere della parte ricorrente quello di fornire adeguata prova del danno che assume aver patito, e che detto danno non si sia concretizzato in meri
“disappunti o perdite di tempo”, ma deve necessariamente risultare dalla documentazione prodotta la ricorrenza di un serio pregiudizio, conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell'intermediario contestata (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 4568/2016).
Tale orientamento del collegio arbitrale, risulta poi pienamente condiviso da copiosa giurisprudenza di merito che, in materia risarcitoria, ha precisato che occorre la puntuale dimostrazione di come sarebbero stati diversamente e vantaggiosamente investite le somme ottenute dalla banca e in particolare del fatto che le stesse, ove investiti nell'attività sociale avrebbero comunque e ragionevolmente potuto produrre utili in funzione dell'andamento del mercato.
Ciò posto,a prescindere dalla concreta casistica che ha dato luogo alle pronunce di merito, ciò che emerge in modo chiaro è che la domanda risarcitoria proposta, per avere valido fondamento, avrebbe dovuto dimostrare in primo luogo l'assoluto, sproporzionato ed indebito rigore della banca nel richiedere le garanzie pretese ed accordate, e nel rimodulare le dinamiche relative alle aperture di credito nel corso del rapporto (invero plurime e tutte di rilevanti importi, oltre che accompagnate dalla esposizione debitoria di cui al mutuo), specificando altresì la natura, l'entità e le modalità concrete con cui il dedotto contegno non corretto della banca le ha comportato pregiudizi, con conseguente onere di indicazione tassativa di tale ulteriore e pregnante aspetto.
Di tali elementi, la domanda attorea risulta invece non sufficientemente corredata quanto alla indicazione delle condotte, e del tutto priva di indicazione quanto alla allegazione dei danni presuntivamente patiti, ragion per cui non poteva in alcun modo essere accolta.
Il motivo di appello è dunque infondato.
Quanto all'appello proposto invece da e nel giudizio riunito, valgono Parte_3 Parte_2 le considerazioni che seguono. Essi hanno lamentato, rispetto alla pronuncia impugnata, il vizio di ultrapetizione, essendo stati destinatari della pronuncia di condanna, in solido con la società da loro garantita, pur in assenza di Contr una domanda riconvenzionale della
Essi hanno ricordato come, pur avendo spiegato intervento nel giudizio di primo grado, con comparsa del 21.12.2010, dichiarando la loro qualità di garanti delle obbligazioni assunte dalla attrice debitrice principale, non sono stati destinatari di alcuna estensione della domanda già promossa in via riconvenzionale dalla banca avverso la società garantita, atteso che negli scritti difensivi successivi alla loro costituzione in giudizio (e segnatamente la memoria ex art. 183 VI comma n. 2, non avendo depositato la prima memoria), la banca ha solo ribadito di essere creditrice della società attrice, contestando addirittura più volte, nel prosieguo, l'ammissibilità del loro intervento in giudizio, sulla prospettazione che il rapporto tra garante e creditore principale fosse estraneo al dibattito processuale di cui al giudizio (cfr. comparsa conclusionale del 10.4.2018 a firma della difesa della banca).
Dunque, a dire degli appellanti, non solo la banca non aveva mai inteso rivolgere avverso di loro alcuna domanda di condanna al pagamento di somme, ma addirittura ne aveva eccepito la assoluta inammissibilità dell'intervento in giudizio, elemento del tutto incompatibile con qualsiasi volontà di estendere ai medesimi la domanda già proposta ai danni della debitrice principale.
Dunque, secondo il motivo di appello, il giudice avrebbe errato nell'accogliere la domanda della banca anche nei loro confronti, in assenza di una specifica domanda, e nella assoluta impossibilità di ritenere che l'inattività della banca nel formulare la domanda proposta anche nei loro confronti, potesse essere comunque sanata dalla natura solidale della obbligazione che legava debitrice principale e garanti.
La parte appellata nulla ha dedotto su tale specifico motivo di appello.
La censura è fondata.
La lettura cronologica degli atti processuali di primo grado dà piena contezza e riscontro di quanto lamentato agli appellanti. A seguito del loro intervento volontario per l'udienza del 21.12.2010, a sostegno della posizione sostanziale e processuale della società garantita, non è seguita alcuna estensione della domanda riconvenzionale della banca convenuta, la quale aveva originariamente richiesto ( e ribadito anche nella propria comparsa conclusionale) la condanna della sola società attrice al pagamento di un importo da lei quantificato in € 177.387,18 e poi rideterminato in misura inferiore, come riportato nella pronuncia impugnata. La banca convenuta, invero, non solo ha costantemente omesso di estendere la domanda in esame nei confronti dei garanti intervenuti, ma ne ha costantemente contestato la legittimazione ad intervenire nel giudizio, e ciò sino alla memoria conclusionale del 10.4.2018 (cfr. pag. 26 e ss.) Tale circostanza rende del tutto impropria la estensione della pronuncia di condanna, in accoglimento della riconvenzionale spiegata, nei confronti dei due fideiussori odierni appellanti, atteso che in nessun modo può ritenersi che, a seguito dell'intervento adesivo ex art. 105 c.p.c. proposto dai fideiussori nel giudizio principale, con piena adesione delle prospettazioni in fatto e delle domande formulate dalla attrice, la domanda riconvenzionale proposta solo contro di essa dalla convenuta si estenda automaticamente anche ai garanti intervenuti, senza che vi sia un espresso esercizio di tale facoltà processuale, e considerata soprattutto la diversità del titolo – e dunque della causa petendi –
a cui legare l'eventuale statuizione di condanna, pur in presenza di un medesimo debito, rispetto al quale, tuttavia, la debitrice principale ed il soggetto garante avrebbero risposto a titolo differente.
Dunque, occorreva senz'altro, al fine di estendere la domanda nei confronti dei fideiussori intervenuti, una specifica iniziativa processuale della banca, attrice in riconvenzionale, da compiersi entro il termine delle preclusioni assertive e per la precisazione o modificazione della domanda (art. 183 VI comma n. 1), iniziativa che, come più volte rimarcato, è del tutto mancata, con conseguente impossibilità di estendere automaticamente la domanda proposta anche avverso soggetti diversi ( e a diverso titolo) da quelli contro i quali è stata proposta.
L'appello è dunque fondato, ed in accoglimento dello stesso, va espunta dalla statuizione di condanna in primo grado la posizione dei due fideiussori intervenuti.
Le spese di lite.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite va detto che, in conseguenza della riforma parziale della sentenza impugnata, occorre procedere ad una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord.
n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n.
27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez.
III, 11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite, risulta giustificato, ad avviso della Corte, applicare il principio della soccombenza per entrambi i gradi di giudizio nei rapporti tra la appellante CP_1
e la con condanna della prima a sostenere le spese di giudizio Controparte_15 in favore della seconda.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi per tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n.
28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €.52.000,01 ad €. 260.000,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto dalla i presupposti di cui all'art. 13, CP_1 comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Quanto invece ai rapporti tra gli appellanti e la appellata , deve rilevarsi Pt_2 Controparte_15 che, atteso il rigetto della domanda principale in primo grado rispetto alla quale essi avevano formulato intervento adesivo, e considerata però la fondatezza del motivo di appello da loro proposto, le spese possono ritenersi compensate integralmente per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nelle cause civili in grado di appello, iscritte ai n. 1463/2019 e 1464/2019 R.G.A.C., così provvede:
• Rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 8129/2018 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Napoli e pubblicata in data 21.9.2018; CP_
• Accoglie l'appello proposto avverso la medesima pronuncia da e e per Parte_2
l'effetto, in parziale riforma della pronuncia impugnata, esclude gli stessi dalla statuizione di condanna in essa contenuta, in solido alla Controparte_1
• Condanna la al pagamento, in favore della parte appellata dei compensi Controparte_1 professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 12.154,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
Conferma la statuizione di condanna alle spese di lite già contenuta nel giudizio di primo grado nei rapporti tra le medesime parti, e con CP_ esclusione degli appellanti ed;
Parte_2
• Compensa integralmente le spese di lite tra la parte appellata e gli appellanti Parte_2
CP_ ed , in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
• Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di Controparte_1 contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 8.10.2025
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nelle cause civili in grado d'appello iscritte nel ruolo generale degli affari contenziosi ai n. 1463 e
1464 dell'anno 2019,
(“ ), già Controparte_1 CP_1 [...]
in persona dell'Amministratore Unico Signor Controparte_2 [...]
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Lucio Canonico, giusta procura CP_3 P.IVA_1 in atti;
-APPELLANTE-
e
(C.F. e (C.F. CP_4 C.F._1 Parte_1
, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni Imparato C.F._2
-APPELLANTI-
e in persona del suo legale Controparte_5 rappresentante Dott. rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Boccia, giusta procura CP_6 in atti;
-APPELLATA–
e e per essa nella sua qualità mandataria Controparte_7 Controparte_8
( ”), in persona del procuratore speciale dott. , rappresentata e difesa, CP_9 Controparte_10 giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Massignani;
-INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.–
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 8129/2018 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 21.09.2018.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante “1) in via principale, accertarsi e dichiararsi la nullità integrale ex CP_1 art. 1418 e/o 1419 c.c. e 117 comma 4 TUB dei contratti del 20/11/2002 all'origine dei rapporti intercorsi tra le parti e contraddistinti da n. 951 e n. 961 per il rinvio al “prime rate”, per i motivi, le ragioni e le causali tutte indicate nell'atto di citazione, con ogni ulteriore pronuncia e provvedimento conseguente;
2) in via parimenti principale, accertarsi e dichiararsi la nullità ex art.
1418 c.c. e 117 comma 1 TUB dei rapporti intercorsi tra le parti e contraddistinti da n. 3921 e
1059039, per i motivi, le ragioni e le causali tutte di cui all'atto di citazione, con ogni ulteriore pronuncia e provvedimento conseguente;
3) in ogni caso, accertarsi e dichiararsi la nullità integrale
a termini dell'art. 1418 c.c. ovvero parziale a termini dell'art. 1419 c.c. dei rapporti bancari intercorsi tra le parti, per i motivi, le ragioni e le causali tutte di cui al presente atto e, in particolare:
- per illegittimità della clausola e/o della prassi di fissazione di tassi debitori ultralegali in violazione dell'art. 1284 c.c.; - per illegittimità della clausola e/o della prassi di applicazione di tassi in violazione della L. n. 108/1996; - per illegittimità della clausola e/o della prassi di applicazione della cms in violazione dell'art. 1322 e/o 1325 c.c.; - per illegittimità della clausola e/o della prassi di applicazione di regime discriminatorio tra valute di accredito e valute di addebito in difetto di specifica e valida convenzione;
- per illegittimità della clausola e/o della prassi di girocontazione di addebiti e competenze su conti artificiosamente creati in assenza di valida convenzione, con ogni pronuncia e declaratoria conseguenti;
4) per l'effetto, condannarsi la convenuta, per i motivi, le ragioni e le causali tutte di cui al presente atto: - alla restituzione in favore dell'attrice delle somme tutte che essa convenuta abbia illegittimamente percepito ovvero allo storno delle somme tutte che essa convenuta abbia illegittimamente addebitato sin dall'insorgenza del rapporto dei singoli rapporti bancari oggi sub judice (n., 951, n. 961, n. 39212, n. 1059039: all. sub n. 2, all. sub n. 3, all. sub n. 4, all. sub n. 9), per i titoli e le causali assoggettate alle declaratorie certative delle singole nullità azionate, secondo quanto dedotto nelle precedenti conclusioni e nelle rispettive articolazioni interne,,con ogni pronuncia e declaratoria conseguente;
- al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, in via diretta sì come in via mediata, dalla CP_2
a seguito dell'illegittimo contegno della convenuta consistito: - nella pre costituzione consapevole di rapporti nulli e/o invalidi in violazione dell'art. 1338 c.c. secondo le censure di cui alle precedenti conclusioni;
- nella violazione del principio di buona fede di cui all'art. 1375 c.c. con riferimento al contegno tenuto nell'esecuzione dei rapporti di apertura di credito e di anticipazione su fatture;
- nella violazione degli artt. 39 comma 5 TUB e 2873 comma 2 c.c., con riferimento al rifiuto della riduzione delle garanzie ipotecarie pur eccedentarie;
per somma che si quantifica in misura pari all'entità delle linee di credito revocate maggiorate del 50% dell'importo garantito in via ipotecaria ovvero, in via subordinata, per la maggiore o minor somma che la Corte di Appello riterrà equo e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
5) con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
CP_ Per gli appellanti e “- accertarsi e dichiararsi, per i motivi, le ragioni e le Parte_2 causali tutti di cui al presente atto, la violazione da parte della sentenza gravata dell'art. 112 c.p.c. in forma di ultrapetizione laddove ha pronunciato la condanna degli odierni appellanti al pagamento Cont dell'importo di €123.157,21= in solido con la già e in favore della con CP_1 CP_2 seguito e effetto d'integrale riforma in parte qua, quindi escludendo la condanna degli odierni appellanti, con ogni altro provvedimento legalmente conseguente;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione”.
Per l'appellata : rigettare l'atto di appello formulato dai sigg.ri Controparte_5 Parte_3
e , “per inammissibilità, tardività ed infondatezza, il tutto con condanna degli Parte_2 appellanti al pagamento delle spese di lite;
rigettare l'atto d'appello formulato dalla CP_1
“per inammissibilità, per nullità, per indeterminatezza del petitum e per infondatezza. Il tutto con vittoria di spese”.
Per l'appellata “dichiara di intervenire ex art. 111 c.p.c. nei presenti giudizi riuniti quale CP_7 cessionaria della , subentrando nella medesima posizione processuale e Controparte_12 sostanziale, richiamando integralmente e facendo propri tutti i precedenti atti difensivi posti in essere dalla Banca cedente e documenti prodotti, ribadendo e facendo proprie le già adottate conclusioni, istanze e richieste comunque avanzate dalla precedente titolare del credito, da intendersi di seguito riportate e trascritte, ribadendo la carenza di carenza di legittimazione della cessionaria in ordine alle pretese – e alle correlate responsabilità anche di natura patrimoniale – rinvenienti da atti e/o fatti e/o circostanze anteriori la data di trasferimento”. Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado.
La già Controparte_1 Controparte_13 conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli la contestando - in Controparte_14 relazione a rapporti bancari intercorsi tra le parti, taluni ancora vigenti all'epoca della instaurazione del giudizio - diverse ipotesi di nullità, ex art. 117 comma 4 TUB, comma 3, art. 284 comma 3 c.c., art. 116 TUB, L. 108/96, oltre alla illegittima applicazione di valute.
Sulla scorta di tali prospettazioni, chiedeva accertarsi la nullità integrale dei contratti di cui ai nn. 951
e 961, la nullità ex art. 1418 c.c. e 117 comma 1 TUB dei rapporti di cui ai n. 3921 e 1059039, la nullità ex art. 1418 c.c., o la nullità parziale ex art. 1419 C.C. dei predetti rapporti per illegittimità ex art. 1284 c.c., per la applicazione di tassi usurari e per la mancata pattuizione delle c.m.s., con conseguente condanna della convenuta alla restituzione di tutte le somme che ella aveva illegittimamente percepito dalla genesi dei rapporti oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non. Contr Costituitasi, la eccepiva la incompetenza territoriale del giudice adito, si opponeva nel merito alle richieste attoree e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della parte attrice al pagamento dei saldi passivi dei rapporti in oggetto. CP_ In data 21.12.2010, intervenivano in giudizio e quali garanti della società Parte_2 attrice, aderendo a tutte le argomentazioni e richieste della loro garantita.
Nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c., la società attrice introduceva domande dipendenti dalla costituzione avversa, e chiedeva la riduzione della garanzia ipotecaria prestata nell'ambito del rapporto di mutuo fondiario contratto il 16.1.2005, chiedendo la liberazione di alcuni degli immobili Contr ipotecati, atteso l'adempimento eccedente il quinto dell'importo erogato dalla e la piena capienza dei cespiti residui in relazione alla esposizione debitoria ancora residua.
Disposta CTU contabile, dopo una serie di ulteriori rinvii per consentire la chiusura della istruttoria, alla udienza del 17.4.2019, il Giudice decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nel merito il Tribunale, rigettata la eccezione di incompetenza territoriale, in parziale accoglimento della domanda principale e della domanda riconvenzionale, rideterminava il saldo debitore della società attrice in € 123.157,21, condannandola al pagamento in favore della banca convenuta della predetta somma oltre interessi legali, rigettando ogni altra domanda.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto gravame avverso la Controparte_1 predetta sentenza, denunciando quale unico motivo, e secondo quanto sarà detto in seguito più diffusamente, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver omesso il Tribunale di esaminare le domande risarcitorie articolate in primo grado.
Costituitasi, la banca appellata si è opposta all'appello, chiedendone il rigetto integrale.
In data 19.9.2019, è stato riunito al fascicolo n. 1463/2019, quello iscritto al n. 1464/2019, trattandosi CP_ di appello avverso la medesima pronuncia, proposto da e originari garanti ed Parte_2 intervenuti nel giudizio di primo grado, i quali hanno lamentato di essere stati indebitamente destinatari della relativa pronuncia di condanna, senza che la banca convenuta (attrice in riconvenzionale), avesse mai proposto azione contro di essi.
Nel giudizio è poi intervenuta la dichiarandosi cessionaria della banca Controparte_7 appellata.
Alla udienza del 21.5.2025, la Corte ha riservato la causa in decisione, concedendo termini per il deposito degli scritti ex art. 190 c.pc.
Analisi dei motivi di appello.
Con il primo ed unico motivo di appello, la ha lamentato il vizio di omessa pronuncia Controparte_1 ex art. 112 c.p.c. da parte del Tribunale per non aver esaminato tutte le domande tempestivamente formulate nell'atto introduttivo.
Le domande a cui l'appellante fa espresso riferimento sono quelle di cui all'atto di citazione, così indicate: “Condannare la convenuta al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, in via diretta sì come in via mediata, dalla a seguito e per l'effetto CP_2
Cont dell'illegittimo contegno della consistito: nella precostituzione consapevole di rapporti nulli e/o invalidi in violazione dell'art. 1338 c.c., secondo le censure di cui alle precedenti conclusioni, nella violazione del principio di buona fede di cui all'art. 1375 c.c., con riferimento al contegno tenuto nella esecuzione dei rapporti di apertura di credito e di anticipazione su fatture;
nella violazione degli artt. 39 comma 5 TIB e 2873 comma 2 c.c., con riferimento al rifiuto della riduzione delle garanzie ipotecarie pur eccedentarie;
per somma che si quantifica in misura pari all'entità delle linee di credito revocate maggiorate del 50% dell'importo garantito in via ipotecaria.”
In estrema sintesi, l'attrice aveva prospettato, a sostegno delle sue domande risarcitorie, che la banca convenuta, in modo del tutto arbitrario e contrario agli obblighi di buona fede anche nella esecuzione del contratto, a fronte di garanzie personali di € 975.000,00 ciascuna su un affidamento complessivo di € 480.000,00 (ripartito in più linee di credito rispetto alle quali non constava alcuno sconfinamento), dall'inizio del 2010 aveva negato anticipazioni contrattualmente dovute nonostante tutte le anticipazioni su fatture fossero rientrate, e non aveva poi acconsentito, nell'aprile del 2011, alla riduzione delle ipoteche da € 900.000,00 ciascuna concessa per un mutuo di € 300.000,00, già rimborsato per oltre il 40% del suo capitale. L'attrice lamentava altresì che, con nota del 23.4.2010, Contr la le aveva comunicato, senza alcun valido motivo, che a causa della pluralità di affidamenti concessi, era sua intenzione rimodulare le scadenze e le modalità degli anticipi, anche a mezzo di cessioni pro solvendo dei crediti, e ciò senza che si fossero verificate da parte della cliente sconfinamenti o mancati adempimenti alle obbligazioni restitutorie del mutuo.
In buona sostanza, si osserva, la società attrice ha lamentato sin dall'atto introduttivo l'illegittimità del contegno della banca con riferimento al rifiuto o alla tardiva esecuzione degli anticipi pur richiesti nel 2010, nonché lo storno di accrediti in conto derivanti da pagamenti eseguiti da clienti diversi rispetto ai quali era stata richiesta la anticipazione, nonostante ella si fosse mossa nell'ambito di una situazione di assoluto rispetto dei limiti delle linee di credito accordate, ipotizzando dunque che tali condotte della banca, unitamente al rifiuto di ridurre l'entità delle garanzie ipotecarie del tutto spropositate rispetto ai crediti garantiti (oltre € 900.000,00 di immobili per un debito, al 1.1.2010, pari ad € 182.168,19), integrassero, dal punto di vista giuridico, una evidente violazione dei canoni di correttezza e buona fede ex art. 1375 c.c., nonché dell'art. 39 comma 5TUB, recettivo della disciplina di cui all'art. 2872 comma 2 c.c.,così come più volte argomentato dalla giurisprudenza di legittimità.
Ciò posto, in primo luogo va effettivamente dato atto che la pronuncia impugnata non contiene alcuna concreta disamina delle domande risarcitorie, sebbene possa ritenersi - invero con uno sforzo interpretativo non di poco momento e rispetto ad argomentazioni e passaggi motivazionali che hanno l'indubbia valenza della mera clausola di stile - che il rigetto delle stesse sia connesso al rigetto della domanda principale nella misura richiesta.
Tuttavia, pur volendo prescindere da tale valutazione sull'impianto motivazione della pronuncia, e volendo invece procedere, in questa sede, ad un autonomo vaglio delle domande risarcitorie in esame, le stesse risultano comunque infondate.
La Corte di cassazione, in materia di buona fede nella esecuzione del contratto, ha più volte enunciato il principio per cui “si ha abuso del diritto quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti. Ricorrendo tali presupposti, è consentito al giudice di merito sindacare e dichiarare inefficaci gli atti compiuti in violazione del divieto di abuso del diritto, oppure condannare colui il quale ha abusato del proprio diritto al risarcimento del danno in favore della controparte contrattuale, a prescindere dalla esistenza di una specifica volontà di nuocere, senza che ciò costituisca una ingerenza nelle scelte economiche dell'individuo o dell'imprenditore, giacché ciò che
è censurato in tal caso non è l'atto di autonomia negoziale, ma l'abuso di esso.” Ciò posto, la parte attrice avrebbe dovuto, con maggiore ed inequivoca chiarezza e completezza di allegazioni e di attività difensiva istruttoria, evidenziare quali siano stati i comportamenti della banca
– in esecuzione del contratto, in assenza di violazione specifica di norme ed in esecuzione della libertà delle scelte imprenditoriali e commerciali nella gestione dei rapporti e dei prodotti finanziari – concretamente posti in essere indicando tanto le modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, quanto anche le finalità perseguite diverse da quelle ortodosse, e soprattutto indicando il conseguente danno e pregiudizio a suo carico.
E proprio nell'ottica dell'ulteriore aspetto della prova del danno, va segnalata altresì una decisione dell'Arbitro bancario, che ha stabilito che “ è onere della parte ricorrente quello di fornire adeguata prova del danno che assume aver patito, e che detto danno non si sia concretizzato in meri
“disappunti o perdite di tempo”, ma deve necessariamente risultare dalla documentazione prodotta la ricorrenza di un serio pregiudizio, conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell'intermediario contestata (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 4568/2016).
Tale orientamento del collegio arbitrale, risulta poi pienamente condiviso da copiosa giurisprudenza di merito che, in materia risarcitoria, ha precisato che occorre la puntuale dimostrazione di come sarebbero stati diversamente e vantaggiosamente investite le somme ottenute dalla banca e in particolare del fatto che le stesse, ove investiti nell'attività sociale avrebbero comunque e ragionevolmente potuto produrre utili in funzione dell'andamento del mercato.
Ciò posto,a prescindere dalla concreta casistica che ha dato luogo alle pronunce di merito, ciò che emerge in modo chiaro è che la domanda risarcitoria proposta, per avere valido fondamento, avrebbe dovuto dimostrare in primo luogo l'assoluto, sproporzionato ed indebito rigore della banca nel richiedere le garanzie pretese ed accordate, e nel rimodulare le dinamiche relative alle aperture di credito nel corso del rapporto (invero plurime e tutte di rilevanti importi, oltre che accompagnate dalla esposizione debitoria di cui al mutuo), specificando altresì la natura, l'entità e le modalità concrete con cui il dedotto contegno non corretto della banca le ha comportato pregiudizi, con conseguente onere di indicazione tassativa di tale ulteriore e pregnante aspetto.
Di tali elementi, la domanda attorea risulta invece non sufficientemente corredata quanto alla indicazione delle condotte, e del tutto priva di indicazione quanto alla allegazione dei danni presuntivamente patiti, ragion per cui non poteva in alcun modo essere accolta.
Il motivo di appello è dunque infondato.
Quanto all'appello proposto invece da e nel giudizio riunito, valgono Parte_3 Parte_2 le considerazioni che seguono. Essi hanno lamentato, rispetto alla pronuncia impugnata, il vizio di ultrapetizione, essendo stati destinatari della pronuncia di condanna, in solido con la società da loro garantita, pur in assenza di Contr una domanda riconvenzionale della
Essi hanno ricordato come, pur avendo spiegato intervento nel giudizio di primo grado, con comparsa del 21.12.2010, dichiarando la loro qualità di garanti delle obbligazioni assunte dalla attrice debitrice principale, non sono stati destinatari di alcuna estensione della domanda già promossa in via riconvenzionale dalla banca avverso la società garantita, atteso che negli scritti difensivi successivi alla loro costituzione in giudizio (e segnatamente la memoria ex art. 183 VI comma n. 2, non avendo depositato la prima memoria), la banca ha solo ribadito di essere creditrice della società attrice, contestando addirittura più volte, nel prosieguo, l'ammissibilità del loro intervento in giudizio, sulla prospettazione che il rapporto tra garante e creditore principale fosse estraneo al dibattito processuale di cui al giudizio (cfr. comparsa conclusionale del 10.4.2018 a firma della difesa della banca).
Dunque, a dire degli appellanti, non solo la banca non aveva mai inteso rivolgere avverso di loro alcuna domanda di condanna al pagamento di somme, ma addirittura ne aveva eccepito la assoluta inammissibilità dell'intervento in giudizio, elemento del tutto incompatibile con qualsiasi volontà di estendere ai medesimi la domanda già proposta ai danni della debitrice principale.
Dunque, secondo il motivo di appello, il giudice avrebbe errato nell'accogliere la domanda della banca anche nei loro confronti, in assenza di una specifica domanda, e nella assoluta impossibilità di ritenere che l'inattività della banca nel formulare la domanda proposta anche nei loro confronti, potesse essere comunque sanata dalla natura solidale della obbligazione che legava debitrice principale e garanti.
La parte appellata nulla ha dedotto su tale specifico motivo di appello.
La censura è fondata.
La lettura cronologica degli atti processuali di primo grado dà piena contezza e riscontro di quanto lamentato agli appellanti. A seguito del loro intervento volontario per l'udienza del 21.12.2010, a sostegno della posizione sostanziale e processuale della società garantita, non è seguita alcuna estensione della domanda riconvenzionale della banca convenuta, la quale aveva originariamente richiesto ( e ribadito anche nella propria comparsa conclusionale) la condanna della sola società attrice al pagamento di un importo da lei quantificato in € 177.387,18 e poi rideterminato in misura inferiore, come riportato nella pronuncia impugnata. La banca convenuta, invero, non solo ha costantemente omesso di estendere la domanda in esame nei confronti dei garanti intervenuti, ma ne ha costantemente contestato la legittimazione ad intervenire nel giudizio, e ciò sino alla memoria conclusionale del 10.4.2018 (cfr. pag. 26 e ss.) Tale circostanza rende del tutto impropria la estensione della pronuncia di condanna, in accoglimento della riconvenzionale spiegata, nei confronti dei due fideiussori odierni appellanti, atteso che in nessun modo può ritenersi che, a seguito dell'intervento adesivo ex art. 105 c.p.c. proposto dai fideiussori nel giudizio principale, con piena adesione delle prospettazioni in fatto e delle domande formulate dalla attrice, la domanda riconvenzionale proposta solo contro di essa dalla convenuta si estenda automaticamente anche ai garanti intervenuti, senza che vi sia un espresso esercizio di tale facoltà processuale, e considerata soprattutto la diversità del titolo – e dunque della causa petendi –
a cui legare l'eventuale statuizione di condanna, pur in presenza di un medesimo debito, rispetto al quale, tuttavia, la debitrice principale ed il soggetto garante avrebbero risposto a titolo differente.
Dunque, occorreva senz'altro, al fine di estendere la domanda nei confronti dei fideiussori intervenuti, una specifica iniziativa processuale della banca, attrice in riconvenzionale, da compiersi entro il termine delle preclusioni assertive e per la precisazione o modificazione della domanda (art. 183 VI comma n. 1), iniziativa che, come più volte rimarcato, è del tutto mancata, con conseguente impossibilità di estendere automaticamente la domanda proposta anche avverso soggetti diversi ( e a diverso titolo) da quelli contro i quali è stata proposta.
L'appello è dunque fondato, ed in accoglimento dello stesso, va espunta dalla statuizione di condanna in primo grado la posizione dei due fideiussori intervenuti.
Le spese di lite.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite va detto che, in conseguenza della riforma parziale della sentenza impugnata, occorre procedere ad una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord.
n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n.
27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez.
III, 11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite, risulta giustificato, ad avviso della Corte, applicare il principio della soccombenza per entrambi i gradi di giudizio nei rapporti tra la appellante CP_1
e la con condanna della prima a sostenere le spese di giudizio Controparte_15 in favore della seconda.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi per tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n.
28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €.52.000,01 ad €. 260.000,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto dalla i presupposti di cui all'art. 13, CP_1 comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Quanto invece ai rapporti tra gli appellanti e la appellata , deve rilevarsi Pt_2 Controparte_15 che, atteso il rigetto della domanda principale in primo grado rispetto alla quale essi avevano formulato intervento adesivo, e considerata però la fondatezza del motivo di appello da loro proposto, le spese possono ritenersi compensate integralmente per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nelle cause civili in grado di appello, iscritte ai n. 1463/2019 e 1464/2019 R.G.A.C., così provvede:
• Rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 8129/2018 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Napoli e pubblicata in data 21.9.2018; CP_
• Accoglie l'appello proposto avverso la medesima pronuncia da e e per Parte_2
l'effetto, in parziale riforma della pronuncia impugnata, esclude gli stessi dalla statuizione di condanna in essa contenuta, in solido alla Controparte_1
• Condanna la al pagamento, in favore della parte appellata dei compensi Controparte_1 professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 12.154,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
Conferma la statuizione di condanna alle spese di lite già contenuta nel giudizio di primo grado nei rapporti tra le medesime parti, e con CP_ esclusione degli appellanti ed;
Parte_2
• Compensa integralmente le spese di lite tra la parte appellata e gli appellanti Parte_2
CP_ ed , in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
• Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di Controparte_1 contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 8.10.2025
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi