Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 2592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2592 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4157 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da con l'avv. MORO GIANCARLO ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: licenziamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 03/04/2025, Parte_1 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, la nullità del licenziamento intimato al signor con lettera Parte_1 datata 28.10.2024 e conseguentemente condannarsi Controparte_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, con sede in Milano, Via Carlo Freguglia n.2, alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento ai fini del calcolo del TFR corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, in misura comunque non inferiore a cinque mensilità; In via
Freguglia n.2, al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità. In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, la illegittimità del licenziamento intimato al signor con lettera datata Parte_1
28.10.2024 e conseguentemente condannarsi Controparte_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 con sede in Milano, Via Carlo Freguglia n.2, al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità. Con rifusione di spese e di compensi professionali ex Tab. A all. al D.M. 55/2014 e con distrazione a favore degli scriventi procuratori in qualità di anticipatari”.
2. A sostegno di tali conclusioni, aveva dedotto: Parte_1
- di essere stato assunto in data 01.03.2024 dalla società resistente
(già poi divenuta da agosto 2024 a Controparte_2 CP_1 seguito di acquisizione), a tempo indeterminato con la qualifica di impiegato di 1° livello del Ccnl settore Terziario per lo svolgimento delle mansioni di responsabile commerciale per l'area del Triveneto
(doc. 2 ricorso);
- di essere stato licenziato con lettera del 28 ottobre 2024 (doc. 10 ricorso);
- di aver impugnato tempestivamente il licenziamento con lettera raccomandata del 18 dicembre 2024 (doc. 11 ricorso).
2 3. Con l'odierno chiede, pertanto, accertarsi la nullità o l'illegittimità del licenziamento per violazione dell'art. 7 L. 300/70 in ragione della mancata previa contestazione dei fatti addebitati o comunque per insussistenza degli stessi con applicazione delle conseguenze di legge.
4. Parte convenuta, benché ritualmente citata, non è comparsa e ne
è stata dichiarata la contumacia.
5. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito enunciate.
2. Per quanto rileva ai fini della presente causa, è documentale che il ricorrente sia stato assunto a far data dal 01.03.2024 alle dipendenze della società (già ) con contratto di lavoro a Controparte_1 CP_2 tempo indeterminato, con mansioni di Digital Media Specialist e inquadramento nel 4° livello CCNL Confcommercio terziario.
3. Il rapporto di lavoro con la società resistente è cessato in data 28 ottobre 2024 a seguito di licenziamento così motivato: “con riferimento al contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 1.3.2024, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966 le comunichiamo il recesso dal rapporto di lavoro a causa della mancanza di risultati positivi nelle regioni di sua competenza protratta anche dopo i diversi incontri in azienda in cui le veniva chiaramente fatto presente che le aspettative aziendali non erano state soddisfatte pertanto ci vediamo costretti ad interrompere il rapporto lavorativo. Le comunichiamo che prima di assumere tale decisione abbiamo effettuato una valutazione circa la possibilità di una sua diversa utile ricollocazione che ha dato esito negativo e pertanto il rapporto di lavoro cesserà far data dal 28/10/2024. Poiché la esoneriamo dal prestare il periodo di preavviso il rapporto si intende risolto tutti gli effetti di legge e di contratto con la data odierna in sostituzione del preavviso le verrà corrisposta alla relativa indennità unicamente unitamente alle competenze
3 di fine rapporto la normale scadenza del periodo di paga per il quale corrisponderemo la relativa indennità sostitutiva” (doc. 5 ricorso).
4. Tale comunicazione non è stata preceduta da alcuna previa contestazione disciplinare.
**
5. Sotto un profilo di ordine preliminare, occorre chiarire che il tenore della comunicazione, per quanto ambiguo, colloca il licenziamento nella fattispecie del giustificato motivo soggettivo, stante il riferimento alla
“mancanza di risultati positivi” e della mancata soddisfazione delle aspettative aziendali (“anche dopo i diversi incontri in azienda in cui le veniva chiaramente fatto presente che le aspettative aziendali non erano state soddisfatte”). La ragione del licenziamento viene, dunque, individuata non in circostanze oggettive ma in elementi attinenti alla sfera soggettiva del lavoratore e, pertanto, va qualificato come licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
6. Nel caso in esame, il difetto di previa contestazione disciplinare determina le conseguenze di cui all'art. 3, comma 2, D.lgs. 23/2015, le quali sebbene non specificatamente individuate sono ricomprese nella maggiore tutela richiesta ai sensi dell'art. 2 D.lgs 23/2025, non applicabile stante la rigida tipicità delle cause di nullità ivi previste.
7. Quanto alla necessità della previa contestazione disciplinare, giova preliminarmente rammentare che l'art. 7 st. lav. dispone: “Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa”.
8. Sul valore che tale disposizione assume nel nostro ordinamento, la
Corte Costituzionale ha rammentato che “l'art. 7 comma primo ha sancito il principio fondamentale, per il quale chi è perseguito per una infrazione, deve essere posto in grado di conoscere l'infrazione stessa e la sanzione.
L'art. 7 commi secondo e terzo, poi, raccoglie il ben noto sviluppo - ad un tempo socio-politico e giuridico formale - che ha indotto ad esigere come essenziale presupposto delle sanzioni disciplinari lo svolgersi di un procedimento, di quella forma cioè di produzione dell'atto che rinviene il suo
4 marchio distintivo nel rispetto della regola del contraddittorio: audiatur - lo si ripete - et altera pars. Rispetto che tanto più è dovuto per quanto competente ad irrogare la sanzione è (non già - come avviene nel processo giurisdizionale - il giudice per tradizione e per legge "super partes", ma) una pars. Una volta introdotta con i commi secondo e terzo l'osservanza del contraddittorio tra datore e lavoratore quale indefettibile regola di formazione delle misure disciplinari, l'escluderne il licenziamento disciplinare sol perché la sua normativa non richiama l'art. 7 suona offesa dell'art. 3 pur a prescindere dalla maggiore gravità del licenziamento rispetto alle altre misure disciplinari. Né ad attingere opposto avviso vale richiamare la tradizione legislativa o collettiva caratterizzata dalla posizione di distinti principi per il licenziamento e le altre misure disciplinari perché siffatta tradizione, se può essere di qualche peso sul piano dell'interpretazione, non
è idonea a fare della l. 604/1966 (e dell'art. 18 comma primo l. 300/1970) una norma di grado superiore, che valga a porre in forse l'applicazione del canone di coerenza” (Corte Cost. 30 novembre 1982 n. 204). La Suprema
Corte ha specificato in diverse occasioni il principio secondo cui: "nel procedimento disciplinare a carico del lavoratore l'essenziale elemento di garanzia in suo favore è dato dalla contestazione dell'addebito” (Cass. Sez.
Lav. n. 2851 del 9/2/2006).
9. Quanto alle conseguenze dell'omessa contestazione, la Corte di
Cassazione ha, da tempo, specificato che: “In tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito”. Anche la Corte d'Appello di Milano, con una recente pronuncia, ha affermato con riferimento a rapporti regolati dalle tutele di cui al D.lgs. 23/2015: “un licenziamento per giusta causa, non diversamente da uno per giustificato motivo soggettivo, che non sia
5 preceduto da alcuna contestazione disciplinare dell'addebito fatto valere quale fondamento della causa risolutoria, non è riducibile ad atto negoziale intaccato da un difetto formale (quello della mancanza di un suo antecedente presupposto). Infatti, il recesso impartito senza la previa contestazione degli addebiti prevista dall'art. 7 L. 300/1970 è privo di giustificazione sotto il profilo dell'insussistenza del fatto così come espressa dal secondo comma dell'art. 3 D.lgs. n. 23/2015, ove in esordio si dice esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato” (Corte appello Milano sez. lav., 29/11/2019, n.1494).
10. Nel caso di specie, non si è costituita e Controparte_1 ha rinunciato a svolgere qualsivoglia difesa o a individuare fatti impeditivi.
11. Conseguentemente, va dichiarata l'illegittimità del licenziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. 23/2015 e il datore di lavoro va condannato a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro con il pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (di cui non è stata fornita quantificazione nel ricorso) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, non superiore a dodici mensilità. Il datore di lavoro va condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
12. Tali conclusioni, in ogni caso, non potrebbero mutare neppure interpretando la lettera di licenziamento in termini di giustificato motivo oggettivo, stante il recente intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 128 del 16 luglio 2024. Come noto, la Corte ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 nella parte in cui “non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore”.
**
6 13. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata al Controparte_1 pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore e della complessità della controversia nonché delle fasi del giudizio effettivamente svolte in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. 23/2015, intimato da Controparte_1 con lettera del 28.10.2024;
2. condanna la resistente a reintegrare el posto Parte_1 di lavoro con il pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, non superiore a dodici mensilità.
3. condanna il datore di lavoro, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
4. condanna lla rifusione delle spese di lite Controparte_1 che liquida in complessivi €4.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A. da distrarsi a favore del procuratore antistatario
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 03/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
7
8