Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 11/06/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 00955/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00438/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 438 del 2021, proposto da NA E', rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Rolle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mathi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Savarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione n. 14 del 29.03.2021 emessa dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Mathi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mathi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il dott. Alessandro Fardello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 22.04.2021, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 14 del 29.03.2021 con cui il Comune di Mathi le ha ingiunto la demolizione delle seguenti opere eseguite su un terreno agricolo di sua proprietà in assenza di permesso di costruire: a) posizionamento di una casetta mobile di 6mt x 3mt, modificata con copertura in legno e tetto in lamiera; b) posa di una recinzione con paletti in cemento; c) parziale intubamento di un fosso per consentire accesso carraio al fondo.
2. Avverso il predetto provvedimento la ricorrente ha formulato quattro motivi di ricorso così rubricati e sintetizzabili:
“ 1) Violazione di legge con riferimento agli artt. 31 e 34 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Violazione di legge con riferimento all’art. 22 d.p.r. n. 380 del 2001. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, mancata considerazione di circostanze essenziali, carenza ed erroneità dei presupposti. Violazione di legge con riferimento agli artt. 3 e 10 d.p.r. n. 380 del 2001 nonchè agli artt. 4 e 7, in relazione all’art. 10 legge 28 febbraio 1985, n. 47, all’art. 7 D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, ed all’art. 56, comma primo, lett. c) e d), legge regionale piemontese 5 dicembre 1977, n. 56. Violazione dei principi tutti, normativi e giurisprudenziali, sulla graduazione delle sanzioni amministrative. Violazione di legge con riferimento all'art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241, ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione ”: la casetta mobile sarebbe un caravan (un veicolo a traino), precario e non stabilmente collegato al suolo, quindi basterebbe una semplice autorizzazione edilizia ex art. 56 della L.R. 56/1977
“ 2) Violazione di legge - sotto distinto profilo - con riferimento agli artt. 31 e 34 nonchè all’art. 22 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Eccesso di potere - sotto distinto profilo - per travisamento dei fatti, mancata considerazione di circostanze essenziali, carenza ed erroneità dei presupposti. Violazione di legge - sotto distinto profilo - con riferimento agli artt. 3 e 10 d.p.r. n. 380 del 2001 nonché con riferimento agli artt. 4 e 7, in relazione all’art. 10 legge 28 febbraio 1985, n. 47, all’art. 7 D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, ed all’art. 56, comma primo, lett. c) e d), legge regionale piemontese 5 dicembre 1977, n. 56. Violazione di legge - sotto distinto profilo - con riferimento all'art. 6, comma secondo, lett. c), in relazione agli artt. 3, 31 e 34 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Violazione - sotto distinto profilo - dei principi tutti, normativi e giurisprudenziali, sulla graduazione delle sanzioni amministrative. Violazione - sotto distinto profilo - di legge con riferimento all'art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241, ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione ”: la copertura in legno ed il tetto in lamiera sarebbero semplicemente appoggiati al caravan sottostante e costituirebbero strutture temporanee, ancora una volta assoggettate a semplice autorizzazione edilizia ex art. 56 L.R. 56/1977;
“ 3) Violazione di legge - sotto ulteriore profilo - con riferimento agli artt. 31 e 34 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Violazione di legge con riferimento all'art. 6, in relazione agli artt. 15, 22, 34 e 37 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, ed all’art. 841 cod. civ. ”: la recinzione non sarebbe soggetta a permesso di costruire perché si tratterebbe di una rete metallica con pali semplicemente conficcati nel terreno senza alcuna modifica permanente del suolo;
“ 4) Violazione di legge - sotto diverso profilo - con riferimento agli artt. 31 e 34 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Violazione di legge - sotto diverso profilo - con riferimento all'art. 6, comma secondo, lett. c), in relazione agli artt. 31 e 34 d.p.r. 6.6.2001, n. 380. Violazione di legge - sotto diverso profilo - con riferimento all’art. 22 in relazione all'art. 37 d.p.r. n. 380 del 2001. Eccesso di potere - sotto diverso profilo - per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti ”: il parziale intubamento del fosso sarebbe volto a creare un cavalcafosso che costituirebbe un’opera di pavimentazione e finitura degli spazi esterni, per la quale sarebbe sufficiente la comunicazione di inizio lavori ex art. 6, comma 2, lett. c) del TUE.
3. Si è costituito il Comune, il quale, oltre a rilevare l’infondatezza nel merito delle singole censure, ha anche dato atto di come, nel frattempo, la ricorrente abbia continuato a modificare lo stato dei luoghi, sia rimuovendo alcune opere abusive (in particolare, la casetta e relativa copertura oggetto dell’ordinanza qui impugnata), sia realizzando nuove opere sempre in assenza del necessario titolo edilizio (che sono state sanzionate con le ordinanze di demolizione n. 31 del 14.06.2022 e n. 65 del 12.12.2023, quest’ultima già oggetto della sentenza di questo TAR n. 258 dell’11.03.2024, che ha rigettato il ricorso proposto dall’ingiunta). Da qui, la richiesta di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse rispetto alle opere frattanto rimosse e di rigettarlo per il resto.
4. All’udienza del 06.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di parziale improcedibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione.
Nella sopravvenuta ordinanza n. 65 del 12.12.2023, emessa a seguito di un nuovo sopralluogo effettuato in data 09.11.2023 (doc. 8 Comune), si dà effettivamente atto del fatto che la casetta mobile oggetto dell’ordinanza impugnata col presente ricorso è stata frattanto rimossa.
Deve, tuttavia, considerarsi che l’esecuzione spontanea dell’ordine di rimuovere il manufatto non può essere interpretata come manifestazione di acquiescenza al provvedimento impugnato, in quanto il suddetto adempimento, ove non sia manifestata l’adesione al precetto amministrativo, trova piuttosto fondamento nella necessità di scongiurare il rischio delle conseguenze previste dalla legge nel caso di inottemperanza, e non preclude, in ogni caso, la tutela giurisdizionale né l’esperimento della tutela risarcitoria (cfr. TAR Lazio Latina, sez. I, 11/02/2022, n. 97; in termini v. TAR Lazio, Roma, Sez. I, 21/04/2015 n. 5808; TAR Campania Napoli, Sez. VIII, 25/05/2010, n. 8718).
Posto che, nel caso di specie, la ricorrente non ha dichiarato la sopravvenuta parziale carenza di interesse alla decisione ma anzi, con atto depositato in data 11.11.2024, ha confermato il proprio interesse all’integralità dell’impugnativa, deve ritenersi che la spontanea demolizione sia stata eseguita in assenza di manifesta adesione al provvedimento amministrativo impugnato, il che esclude la parziale improcedibilità del gravame (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, 20/03/2025, n. 527; TAR Lombardia Milano, Sez, V, 15/02/2024, n. 385).
6. Può, quindi, passarsi all’esame del merito del ricorso.
7. Le prime due censure possono essere trattate congiuntamente, attenendo allo stesso manufatto (la casetta mobile con la relativa copertura in legno e tetto in lamiera) e deducendo entrambe l’asserita precarietà e temporaneità di quanto realizzato (poiché la casetta mobile non sarebbe stabilmente collegata al suolo, mentre la copertura ed il tetto sarebbero semplicemente appoggiati alla stessa).
Tali censure sono infondate.
Deve, infatti, richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la precarietà di un manufatto dipende non tanto dal sistema di ancoraggio al terreno o dal tipo di materiali utilizzati o dalla tecnica costruttiva applicata, ma dalla sua destinazione ad un uso realmente precario e temporaneo e dunque dalla sua inidoneità a determinare una stabile trasformazione del territorio, con la conseguente necessità del titolo edilizio allorquando la struttura, ancorché prefabbricata, sia destinata a dare un'utilità prolungata nel tempo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15/01/2018, n. 150; Cons. Stato, Sez. V, 27/04/2012, n. 2450; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 08/06/2023, n. 546; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 26/07/2022, n. 688). Tale principio trova applicazione anche con riferimento alle “case mobili” (vale a dire strutture non ancorate al terreno, costruite su appositi carrelli e/o su ruote che ne consentono l’installazione ed il rapido spostamento su qualsiasi terreno) qualora le stesse non siano destinate a soddisfare necessità meramente contingenti e transitorie (per essere subito dopo rimosse e trasferite altrove), ma esigenze permanenti idonee a determinare una stabile alterazione dello stato dei luoghi, come nel caso in cui siano destinate ad abitazione o ad altro uso costante nel tempo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 28/03/2025, n. 2597; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14/02/2024, n. 148; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 26/02/2024, n. 701). Lo stesso vale, peraltro, anche per roulotte, caravan o qualunque altro veicolo a traino (come la ricorrente qualifica la struttura in questione) che vengano stabilmente installati sul terreno per soddisfare esigenze non meramente temporanee. D’altra parte, ciò è confermato espressamente dall’art. 3, comma 1, lett. e.5), del D.P.R. 380/2001 (richiamato anche nella relazione istruttoria che ha portato all’emanazione dell’ordinanza di demolizione qui impugnata: doc. 1 Comune), che riconduce agli “ interventi di nuova costruzione ”, subordinati al rilascio del permesso di costruire ai sensi del successivo art. 10, comma 1, lett. a), anche “ l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti ”.
Ciò posto, nel caso di specie la ricorrente si è limitata ad asserire la natura precaria e temporanea della struttura contestata dal Comune senza offrire alcuna prova a tale riguardo. Tale asserzione risulta, tuttavia, smentita dalla documentazione fotografica scattata al momento del sopralluogo del 01.03.2021 (doc. 3 Comune), da cui si evince che la casa mobile è stata installata sul terreno della ricorrente per soddisfare esigenze permanenti, come dimostra anche il fatto che la stessa sia stata modificata attraverso la posa di una copertura in legno e del tetto in lamiera. Peraltro, tale finalità di stabile trasformazione del territorio è resa ancor più evidente dalla documentazione fotografica relativa ai successivi sopralluoghi svolti in data 15.06.2023 e 20.11.2023 (doc. 14 Comune), da cui risulta che la casa mobile oggetto del presente ricorso è stata rimossa e che al suo posto sono state installate nuove e più moderne casette ed altri manufatti ad evidente destinazione abitativa.
8. Il terzo motivo di ricorso contesta l’impugnata ordinanza di demolizione nella parte in cui fa riferimento alla recinzione, che la ricorrente ritiene essere opera libera, non soggetta a permesso di costruire, in quanto realizzata con rete metallica e paletti infissi a terra.
La censura non merita condivisione, posto che la recinzione di cui si discute è stata realizzata con paletti in cemento stabilmente infissi nel terreno, dunque utilizzando un materiale di non scarso impatto visivo da cui deriva un'apprezzabile alterazione ambientale ed estetica dei luoghi, che non consente di ricondurre l’intervento a mera edilizia libera (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 30/12/2024, n. 1350).
Ad ogni modo, poi, anche l’incidenza di una recinzione sull'assetto del territorio va valutata in relazione alle altre opere che costituiscono il complessivo intervento edilizio realizzato (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez, II, 07/01/2025, n. 185), in conformità al generale principio secondo cui la valutazione dell'abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica dell'intervento, giacché il pregiudizio recato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento, ma dall'insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 05/11/2024, n. 8795).
Ebbene, nel caso di specie, la recinzione è stata realizzata insieme ad altre opere (installazione della casa mobile e parziale intubamento del fosso per creare un passaggio carrabile di accesso alla proprietà) che determinano un’alterazione non solo ambientale ed estetica, ma anche funzionale del territorio, perché finalizzata alla trasformazione della destinazione d’uso del fondo, da agricolo ad abitativo. Per tali ragioni, la stessa non può essere considerata quale mera espressione dello ius excludendi alios di cui all’art. 831 c.c. ma va ritenuta parte di un più ampio intervento edilizio unitario soggetto a titolo edilizio.
9. Con il quarto motivo di ricorso viene contestato, invece, il gravato provvedimento laddove considera abusivo anche il parziale intubamento del fosso, che, ad avviso della ricorrente, sarebbe anch’esso da ricondurre ad edilizia libera o, comunque, a mera comunicazione di inizio lavori quale opera di pavimentazione e di finitura degli spazi esterni.
Anche tale censura non può essere condivisa.
A prescindere dal fatto che anche rispetto alla singola opera in questione vale il principio sopra richiamato di necessaria valutazione globale dell’intervento realizzato, l’intubamento di un fosso non può, di per sé, essere qualificato come mera opera di pavimentazione e finitura di spazi esterni, trattandosi di un intervento che (oltre ad essere preordinato ad un’alterazione funzionale della proprietà della ricorrente) trasforma in modo permanente lo stato dei luoghi ed incide anche sul sistema di corretto deflusso delle acque di terreni agricoli, dunque avrebbe dovuto essere assentito con titolo edilizio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15/05/2019, n. 3138. In senso analogo, T.A.R. Emilia-Romagna Parma, Sez. I, 02/09/2023, n. 242; T.A.R. Toscana, Sez. III, 04/01/2019, n. 7). Al contrario, le opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni cui fa riferimento l’art. 6, comma 1, lett. e-ter), del D.P.R. 380/2001 sono quelle meramente accessorie e pertinenziali di edifici in zone edificabili, di entità minima e che non incidono in modo significativo sul territorio (cfr. C.G.A.R.S., Sez. Giur., 28/03/2024, n. 241; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 29/10/2024, n. 3533).
10. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente a rifondere all’Amministrazione comunale le spese di lite che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Martina Arduino, Referendario
Alessandro Fardello, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Fardello | Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO