CA
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2368/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE FAMIGLIA La Corte, nelle persone dei magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 2368 dell'anno 2022, trattenuto in decisione all'udienza del 16 maggio 2024, all'esito della trattazione scritta, vertente
TRA
nata in [...] il [...] Parte_1
Roma, via G.G. Belli n° 39, presso C.F._1
l e, avv. Alessandro LEMBO, che la rappresenta e difende per delega allegata in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
E
nato ad [...] il [...] Controparte_1 vamente domiciliato in Roma, via Emilio de Cavalieri n° C.F._2
7, presso lo studio del procuratore, avv. Daniela ZIGARELLA, che lo rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
E con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n° 1480/2021 emessa dal Tribunale di Tivoli il 24 settembre 2021 e pubblicata il 26 ottobre 2021
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 luglio 2017 conveniva innanzi al Controparte_1
Tribunale di Tivoli per sentir pronunciare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in Barranquilla (Colombia) il 5 settembre 2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di CA dell'anno 2009, parte 2, serie C, atto n° 14, u.l., nel corso del quale non erano nati figli.
Deduceva, a fondamento della sua domanda, che con sentenza n° 2382/2016 il medesimo
Tribunale di Tivoli aveva pronunciato la separazione tra i coniugi, onerandolo di versare in favore di la somma di euro 200,00 mensili a Parte_1
titolo di mantenimento;
che, decorso il termine e non essendo mai ripresa la convivenza, era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Chiedeva pertanto che, dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio, fosse revocato l'assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili riconosciuto in favore della ex coniuge in sede di separazione.
In sede di comparizione personale dei coniugi, assente la , il Parte_1
Presidente, con ordinanza del 19 marzo 2019, confermava le condizioni della separazione e rimetteva le parti dinanzi al Giudice istruttore per il prosieguo.
Il 2 marzo 2020 si costituiva tardivamente Parte_1
che aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma che contestava nel resto le avverse domande, di cui chiedeva il rigetto. Chiedeva che fosse riconosciuto in suo favore un assegno divorzile nella misura di 200,00 euro mensili.
All'esito del giudizio – istruito mediante l'acquisizione di documentazione - la causa veniva decisa con la sentenza n° 1480/2021 che dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti;
dichiarava inammissibile la domanda relativa al riconoscimento di un assegno divorzile formulata dalla Parte_2
disponendo che ciascuna parte provvedesse al proprio mantenimento.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , Parte_1
con ricorso depositato il 24 aprile 2022, che ha eccepito in via preliminare che la notifica del ricorso introduttivo in primo grado era nulla per violazione dell'art. 140 c.p.c.
Lamenta, nel merito, che il Tribunale di Tivoli aveva dichiarato inammissibile per tardività
2 la sua domanda riconvenzionale volta a ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile senza aver esattamente valutato le differenze reddituali esistenti tra gli ex coniugi e senza aver tenuto conto della circostanza che ella era priva di occupazione.
Con decreto presidenziale del 10 maggio 2022, depositato il 17 maggio 2022, è stata fissata al 18 maggio 2023 l'udienza di trattazione;
con tale provvedimento le parti sono state invitate ad aggiornare la documentazione sulle risorse economiche e autorizzate al deposito di memorie successive al deposito dei documenti richiesti.
Con comparsa depositata il 21 marzo 2023 si è costituito che ha Controparte_1
contestato l'avverso atto d'appello, di cui ha chiesto il rigetto.
Con atto depositato il 30 aprile 2024 il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'impugnazione.
Con successivo decreto presidenziale del 17 aprile 2024, depositato in pari data, è stato disposto che l'udienza del 16 maggio 2024, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e va rigettato. Parte_3
Lamenta l'odierna appellante l'erroneità dell'impugnata sentenza con cui il Tribunale di
Tivoli - senza considerare che il le aveva notificato l'atto di citazione CP_1
introduttivo del primo grado di giudizio presso la ex casa coniugale, ove ella non abitava più nonostante non avesse provveduto a cambiare formalmente la sua residenza- aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di riconoscimento di un assegno divorzile nella misura di 200,00 euro mensili.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale di Tivoli ha correttamente dichiarato inammissibile la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile formulata tardivamente dalla
[...]
perché proposta in una comparsa di costituzione depositata Pt_2
successivamente allo spirare dei termini di preclusione di cui agli art. 166 e 167 c.p.c.
Risulta infatti dall'esame della documentazione prodotta il 13 maggio 2019 dal
3 TI in esecuzione di quanto ordinatogli dal Tribunale di Tivoli con ordinanza del
20 gennaio 2019 - e segnatamente del certificato storico di residenza della
[...]
il cui deposito era stato ordinato proprio per verificare la regolare Pt_1
instaurazione del contraddittorio – che l'odierna appellante ha modificato la propria residenza spostandola da CA (ove peraltro era ubicata la casa familiare) a Nettuno;
risulta ancora dall'esame dell'indicato certificato che tale spostamento della residenza è stato comunicato dalla solo 11 aprile 2019, successivamente Parte_2
all'introduzione del primo grado del presente giudizio;
del tutto correttamente dunque l'atto introduttivo è stato notificato presso l'indirizzo che all'epoca risultava essere quello in cui l'odierna appellante risiedeva.
Risulta ancora dall'esame della comparsa depositata il 2 marzo 2020 che la
[...]
nel costituirsi in giudizio (a seguito della notifica del verbale di ammissione Pt_2
del suo interrogatorio formale) nulla ha eccepito in quella sede in relazione alla nullità da cui sarebbe stata affetta la notifica dell'originario atto introduttivo del giudizio, ma si è invece compiutamente difesa nel merito, insistendo perché le venisse riconosciuto un assegno divorzile di importo pari a quello di mantenimento e illustrando le ragioni a fondamento della sua richiesta, così dimostrando che non solo l'atto aveva raggiunto il suo scopo (ovverosia provocare la instaurazione del contraddittorio) ma anche che ella aveva accettato il contraddittorio, così sanando con il suo comportamento concludente la sanatoria della nullità della notifica. La giurisprudenza di legittimità ha invero affermato al riguardo il principio secondo il quale << …la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato” vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali - pertanto
- la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario. Da ciò consegue che la costituzione del convenuto, ancorché tardiva ed effettuata al fine dichiarato di far rilevare il vizio, preclude la declaratoria di nullità, dal momento che la convalidazione della notifica da essa indotta opera "ex tunc” …>> (così Cass. n° 26476/2017).
In considerazione del comportamento concludente tenuto dalla Parte_1
– che nel costituirsi non ha ritualmente eccepito la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio ma si è compiutamente difesa nel merito, sanando l'eventuale vizio di tale atto – non vi è dubbio che del tutto correttamente il primo giudice ha
4 dichiarato l'inammissibilità della richiesta avanzata in via riconvenzionale dalla
[...]
La conferma della dichiarazione di inammissibilità della domanda, esime Pt_1
questo collegio dall'esaminare l'ulteriore motivo di doglianza proposto dall'odierna appellante, trattandosi di motivo che attiene al merito della controversia.
Le spese di giudizio - che seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi della legge n° 55/14 e successivi aggiornamenti - vanno determinate in complessivi euro 2.500,00 per compensi professionali (valore indeterminabile, complessità bassa), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte della appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
(art. 13 co. 1 quater TU spese di giustizia), fatti salvi gli effetti del patrocinio a spese dello
Stato, ove la parte vi risulti ammessa.
P.Q.M.
LA CORTE
Definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede: rigetta l'appello proposto da avverso Parte_3
l'impugnata sentenza n° 1480/21 del Tribunale di Tivoli, sezione civile, emessa il 24 settembre 2021 e depositata il 26 ottobre 2021, resa nei confronti di CP_1
;
[...]
-condanna al pagamento delle spese di giudizio Parte_3
in favore di che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compensi CP_2
professionali, oltre spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, IVA e CPA in misura di legge;
- dà atto che sussistono i presupposti perché la appellante versi l'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, fatti salvi gli effetti dell'eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 9 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE FAMIGLIA La Corte, nelle persone dei magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 2368 dell'anno 2022, trattenuto in decisione all'udienza del 16 maggio 2024, all'esito della trattazione scritta, vertente
TRA
nata in [...] il [...] Parte_1
Roma, via G.G. Belli n° 39, presso C.F._1
l e, avv. Alessandro LEMBO, che la rappresenta e difende per delega allegata in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
E
nato ad [...] il [...] Controparte_1 vamente domiciliato in Roma, via Emilio de Cavalieri n° C.F._2
7, presso lo studio del procuratore, avv. Daniela ZIGARELLA, che lo rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
E con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n° 1480/2021 emessa dal Tribunale di Tivoli il 24 settembre 2021 e pubblicata il 26 ottobre 2021
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 luglio 2017 conveniva innanzi al Controparte_1
Tribunale di Tivoli per sentir pronunciare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in Barranquilla (Colombia) il 5 settembre 2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di CA dell'anno 2009, parte 2, serie C, atto n° 14, u.l., nel corso del quale non erano nati figli.
Deduceva, a fondamento della sua domanda, che con sentenza n° 2382/2016 il medesimo
Tribunale di Tivoli aveva pronunciato la separazione tra i coniugi, onerandolo di versare in favore di la somma di euro 200,00 mensili a Parte_1
titolo di mantenimento;
che, decorso il termine e non essendo mai ripresa la convivenza, era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Chiedeva pertanto che, dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio, fosse revocato l'assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili riconosciuto in favore della ex coniuge in sede di separazione.
In sede di comparizione personale dei coniugi, assente la , il Parte_1
Presidente, con ordinanza del 19 marzo 2019, confermava le condizioni della separazione e rimetteva le parti dinanzi al Giudice istruttore per il prosieguo.
Il 2 marzo 2020 si costituiva tardivamente Parte_1
che aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma che contestava nel resto le avverse domande, di cui chiedeva il rigetto. Chiedeva che fosse riconosciuto in suo favore un assegno divorzile nella misura di 200,00 euro mensili.
All'esito del giudizio – istruito mediante l'acquisizione di documentazione - la causa veniva decisa con la sentenza n° 1480/2021 che dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti;
dichiarava inammissibile la domanda relativa al riconoscimento di un assegno divorzile formulata dalla Parte_2
disponendo che ciascuna parte provvedesse al proprio mantenimento.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , Parte_1
con ricorso depositato il 24 aprile 2022, che ha eccepito in via preliminare che la notifica del ricorso introduttivo in primo grado era nulla per violazione dell'art. 140 c.p.c.
Lamenta, nel merito, che il Tribunale di Tivoli aveva dichiarato inammissibile per tardività
2 la sua domanda riconvenzionale volta a ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile senza aver esattamente valutato le differenze reddituali esistenti tra gli ex coniugi e senza aver tenuto conto della circostanza che ella era priva di occupazione.
Con decreto presidenziale del 10 maggio 2022, depositato il 17 maggio 2022, è stata fissata al 18 maggio 2023 l'udienza di trattazione;
con tale provvedimento le parti sono state invitate ad aggiornare la documentazione sulle risorse economiche e autorizzate al deposito di memorie successive al deposito dei documenti richiesti.
Con comparsa depositata il 21 marzo 2023 si è costituito che ha Controparte_1
contestato l'avverso atto d'appello, di cui ha chiesto il rigetto.
Con atto depositato il 30 aprile 2024 il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'impugnazione.
Con successivo decreto presidenziale del 17 aprile 2024, depositato in pari data, è stato disposto che l'udienza del 16 maggio 2024, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e va rigettato. Parte_3
Lamenta l'odierna appellante l'erroneità dell'impugnata sentenza con cui il Tribunale di
Tivoli - senza considerare che il le aveva notificato l'atto di citazione CP_1
introduttivo del primo grado di giudizio presso la ex casa coniugale, ove ella non abitava più nonostante non avesse provveduto a cambiare formalmente la sua residenza- aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di riconoscimento di un assegno divorzile nella misura di 200,00 euro mensili.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale di Tivoli ha correttamente dichiarato inammissibile la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile formulata tardivamente dalla
[...]
perché proposta in una comparsa di costituzione depositata Pt_2
successivamente allo spirare dei termini di preclusione di cui agli art. 166 e 167 c.p.c.
Risulta infatti dall'esame della documentazione prodotta il 13 maggio 2019 dal
3 TI in esecuzione di quanto ordinatogli dal Tribunale di Tivoli con ordinanza del
20 gennaio 2019 - e segnatamente del certificato storico di residenza della
[...]
il cui deposito era stato ordinato proprio per verificare la regolare Pt_1
instaurazione del contraddittorio – che l'odierna appellante ha modificato la propria residenza spostandola da CA (ove peraltro era ubicata la casa familiare) a Nettuno;
risulta ancora dall'esame dell'indicato certificato che tale spostamento della residenza è stato comunicato dalla solo 11 aprile 2019, successivamente Parte_2
all'introduzione del primo grado del presente giudizio;
del tutto correttamente dunque l'atto introduttivo è stato notificato presso l'indirizzo che all'epoca risultava essere quello in cui l'odierna appellante risiedeva.
Risulta ancora dall'esame della comparsa depositata il 2 marzo 2020 che la
[...]
nel costituirsi in giudizio (a seguito della notifica del verbale di ammissione Pt_2
del suo interrogatorio formale) nulla ha eccepito in quella sede in relazione alla nullità da cui sarebbe stata affetta la notifica dell'originario atto introduttivo del giudizio, ma si è invece compiutamente difesa nel merito, insistendo perché le venisse riconosciuto un assegno divorzile di importo pari a quello di mantenimento e illustrando le ragioni a fondamento della sua richiesta, così dimostrando che non solo l'atto aveva raggiunto il suo scopo (ovverosia provocare la instaurazione del contraddittorio) ma anche che ella aveva accettato il contraddittorio, così sanando con il suo comportamento concludente la sanatoria della nullità della notifica. La giurisprudenza di legittimità ha invero affermato al riguardo il principio secondo il quale << …la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato” vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali - pertanto
- la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario. Da ciò consegue che la costituzione del convenuto, ancorché tardiva ed effettuata al fine dichiarato di far rilevare il vizio, preclude la declaratoria di nullità, dal momento che la convalidazione della notifica da essa indotta opera "ex tunc” …>> (così Cass. n° 26476/2017).
In considerazione del comportamento concludente tenuto dalla Parte_1
– che nel costituirsi non ha ritualmente eccepito la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio ma si è compiutamente difesa nel merito, sanando l'eventuale vizio di tale atto – non vi è dubbio che del tutto correttamente il primo giudice ha
4 dichiarato l'inammissibilità della richiesta avanzata in via riconvenzionale dalla
[...]
La conferma della dichiarazione di inammissibilità della domanda, esime Pt_1
questo collegio dall'esaminare l'ulteriore motivo di doglianza proposto dall'odierna appellante, trattandosi di motivo che attiene al merito della controversia.
Le spese di giudizio - che seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi della legge n° 55/14 e successivi aggiornamenti - vanno determinate in complessivi euro 2.500,00 per compensi professionali (valore indeterminabile, complessità bassa), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte della appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
(art. 13 co. 1 quater TU spese di giustizia), fatti salvi gli effetti del patrocinio a spese dello
Stato, ove la parte vi risulti ammessa.
P.Q.M.
LA CORTE
Definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede: rigetta l'appello proposto da avverso Parte_3
l'impugnata sentenza n° 1480/21 del Tribunale di Tivoli, sezione civile, emessa il 24 settembre 2021 e depositata il 26 ottobre 2021, resa nei confronti di CP_1
;
[...]
-condanna al pagamento delle spese di giudizio Parte_3
in favore di che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compensi CP_2
professionali, oltre spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, IVA e CPA in misura di legge;
- dà atto che sussistono i presupposti perché la appellante versi l'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, fatti salvi gli effetti dell'eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 9 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
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