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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/03/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2099/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NASO Parte_1 C.F._1
DOMENICO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. NASO DOMENICO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio della dott. ssa BAZZONI DANIELA, elettivamente domiciliato presso il difensore dott. ssa BAZZONI DANIELA
RESISTENTE/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.5.2024 adiva il Tribunale di Bologna, Parte_1 quale giudice del lavoro, evocando in giudizio il e Controparte_1 affermando che: 1) era dipendente a tempo indeterminato del in Controparte_1 qualità di Assistente Amministrativo, area B del personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario (A.T.A), ai sensi del CCNL del Comparto Scuola;
2) negli aa. ss. 2018/19, 2019/20 e 2020/21 aveva svolto mansioni superiori nel ruolo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.), appartenente all'area D del personale ATA ai sensi del CCNL di comparto, in virtù di incarichi di direzione conferiti dal ai sensi dell'art. 69 del CCNL Controparte_1
Scuola 1994/97, in vigore ai sensi dell'art.146 del successivo CCNL del 29.11.2007; 3) aveva diritto al compenso economico per l'utilizzo in mansione superiore previsto dall'art. 69 CCNL Scuola 1994/97, in misura pari al differenziale fra il livello iniziale di inquadramento del pagina 1 di 5 Direttore e il trattamento economico in godimento dell'assistente amministrativo, così come stabilito dall'art. 1, commi 44 e 45, L. n. 228/12, pari, nel caso in esame, a complessivi €. 8.858,56; 4) inoltre l'art. 62 CCNL 29.11.2007 stabiliva che, in caso di svolgimento di funzione superiore di D.S.G.A., spettano al dipendente anche i benefici della posizione economica ATA di cui è titolare ai sensi dell'art. 50 del CCNL 2006/09, dunque negli anni scolastici indicati avrebbe dovuto mantenere il beneficio economico annuo di € 1.800,00, per complessivi €. 5.400,00; 5) aveva quindi diritto sia all'indennità per lo svolgimento di funzioni superiori che agli emolumenti per le posizioni economiche che, invece, non gli erano stati pagati, per complessivi €. 14.258,56. Chiedeva quindi che fosse accertato il suo diritto a percepire i suddetti emolumenti e che fosse condannato il resistente a pagargli la complessiva somma di €. 14.258,56, oltre CP_1 agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Di qui l'odierna controversia. Si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto Controparte_1 di tutte le domande. Affermava che l'indennità per l'utilizzo in mansioni superiori gli era stata regolarmente pagata per complessivi €. E che del beneficio di cui all'art. 62 CCNL 29.11.2007 non aveva diritto, non avendo mai frequentato il prescritto corso di formazione. Istruita solo documentalmente, la causa è stata decisa all'udienza dell'11.3.2025, mediante lettura della sentenza. Le domande della ricorrente sono infondate e devono essere rigettate. L'art. 1, commi 44 e 45, L. n. 228/12 recita: “44. A decorrere dall'anno scolastico 2012 2013, l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi. 45. La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato”. Con sentenza n. 108/16 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dei due commi, nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore. Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale “Si tratta di una disposizione speciale rispetto alla disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 165/2001, perché deroga al principio della riserva in favore della contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo (artt. 2 e 45 del richiamato decreto), principio che ispira anche il sesto comma dell'art. 52 del decreto, nella parte in cui, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, legittima la contrattazione medesima a regolare gli effetti che derivano, sul piano economico, dall'esercizio di mansioni superiori. Avvalendosi di detta delega i CCNL per il personale del comparto della scuola, a partire da quello sottoscritto il 25 agosto 1995 per il quadriennio normativo 1994/1997, avevano
pagina 2 di 5 disciplinato l'indennità di funzioni superiori, da attribuire, tra gli altri, all'assistente amministrativo chiamato a sostituire il direttore o il responsabile amministrativo e ne avevano quantificato l'ammontare in misura “pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento”. La norma sopravvenuta, invece, se, da un lato, lascia immutato il minuendo, costituito dal trattamento previsto in favore del SA al livello iniziale della progressione economica, dall'altro modifica, rispetto alla previsione contrattuale, il sottraendo, perché valorizza, ai fini della quantificazione del differenziale, l'intero trattamento retributivo goduto dall'assistente chiamato a svolgere le mansioni superiori. Ciò comporta che, calandosi in un sistema che valorizza l'anzianità di servizio ai fini della quantificazione del trattamento retributivo, previsto secondo fasce progressive di anzianità, l'indennità differenziale da corrispondere in caso di esercizio di mansioni superiori è destinata a ridursi a mano a mano che aumenta l'anzianità del dipendente assegnato allo svolgimento di compiti propri della qualifica superiore e può azzerarsi del tutto nel caso in cui sia chiamato ad effettuare la sostituzione un assistente che abbia già superato i 21 anni di anzianità di servizio (cfr. anche Corte Cost. n. 108/2016). 2.1. … il Giudice delle leggi, dopo aver osservato che “il riconoscimento di una progressione economica indubbiamente valorizza - e, quindi, già in parte remunera - la maggior esperienza e professionalità maturata dal dipendente nel corso degli anni di lavoro”, ha ritenuto non in contrasto con l'art. 36 Cost. né “manifestamente irragionevole che, nel caso di conferimento dell'incarico di DSGA, l'ordinamento preveda una retribuzione aggiuntiva via via decrescente, fino all'azzeramento, per il dipendente più anziano, dotato, sì, di maggiori esperienze, ma per esse già remunerato. A diversamente opinare, peraltro, si giungerebbe ad affermare che, a parità di mansioni svolte, sia costituzionalmente necessario riconoscere all'assistente amministrativo con un'anzianità maggiore ai 21 anni un compenso più elevato di quello previsto per il DSGA a livello iniziale, sebbene quest'ultimo “sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato” (sentenze n. 115 del 2003 e n. 273 del 1997)." (Corte Cost. n. 71/2021).
2.2. All'esito della novella normativa, dunque, ai fini della quantificazione dell'indennità di mansioni superiori occorre tener conto dell'intero trattamento goduto dal dipendente assegnato a svolgere le funzioni di SA, nel quale deve essere inclusa, oltre allo stipendio tabellare già proporzionato all'anzianità di servizio, la posizione economica acquisita ai sensi dell'art. 2 del CCNL 25 luglio 2008. L'indennità in parola sarà pertanto pari al differenziale fra quest'ultimo trattamento e quello spettante al direttore amministrativo di prima assunzione, differenziale che, lo si ripete, è destinato a ridursi a mano a mano che, per effetto dell'anzianità di servizio, si incrementa il sottraendo” (Cass. civ., sez. lav. n. 15198/24). Nel caso in esame non sono in contestazione né la legittimità dell'assegnazione né lo svolgimento delle mansioni.
Afferma il resistente che la suddetta indennità è stata già pagata. CP_1
La difesa è fondata. Quanto all'a.s. 2018/19, dall'esame dei cedolini da ottobre ad agosto risulta che alla ricorrente è stato pagato l'importo di €. 318,53 mensili a titolo di indennità per le mansioni di SA (in quello di ottobre, a titolo di arretrati, l'indennità relativa al mese di settembre 2018,
pagina 3 di 5 al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali, per un importo di €. 283,02). Dunque, a titolo di indennità per mansioni superiori per tale anno è stata pagata alla ricorrente la complessiva somma di €. 3.822,36 lordi (documenti nn.
3.1 di parte resistente). Quanto agli aa.ss. 2019/20 e 2020/21 dall'esame dei cedolini da novembre ad agosto risulta che alla ricorrente è stato pagato l'importo di €. 208,78 a titolo di indennità per le mansioni di SA (in quello di novembre 2019, a titolo di arretrati, è stata pagata l'indennità relativa ai mesi di settembre e ottobre 2019, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali, per un importo di €. 371,00 e nel cedolino di ottobre, a titolo di arretrati, l'indennità relativa ai mese di settembre 2020 per l'importo di €. 185,00 al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali). Dunque, a titolo di indennità per mansioni superiori per tale anno è stata pagata alla ricorrente la complessiva somma di €. 2.505,36 lordi per ciascun anno, somma inferiore a quella del primo anno, in ragione degli aumenti contrattuali relativi agli anni 2019 e 2020 ex C.C.N.L. 2022 sul trattamento economico del personale del comparto dell'istruzione e della ricerca (documenti nn.
3.2 di parte resistente). Dunque alla ricorrente è già stata pagata la complessiva somma di €. 8.914, 97 (di cui €. 81,89 nel gennaio 2023 a titolo di arretrati relativi agli aumenti contrattuali di cui al C.C.N.L. sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto Istruzione e ricerca
- Triennio 2019-2021; documento n.
3.1 di parte resistente) e, in assenza di specifiche contestazioni sul punto, null'altro le è dovuto. Quanto infine alla posizione economica ex art. 2 della sequenza contrattuale ex art. 62 CCNL 29.11.207, l'art. 50, comma 1, CCNL 2006/09 del Comparto Scuola, come sostituito dalla sequenza contrattuale (ex art. 62 CCNL 2006/09) del 25.7.2008) recita: “
1. Il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al presente CCNL può usufruire di una delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale.
2. La prima posizione economica è determinata in € 600 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area A, e in € 1.200 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B.
3. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui al precedente art. 48 e dell'Accordo integrativo OO.SS.-MPI del 10 maggio 2006. Il titolare della predetta posizione economica dell'Area B può sostituire il DSGA.
4. La seconda posizione economica è determinata in € 1.800 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione, con le procedure di cui all'art. 48 e di Accordo integrativo nazionale, diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata previo superamento di prova selettiva anche mediante somministrazione di test.
5. La posizione economica prevista dal comma 3, non potrà essere cumulata con quella prevista dal comma 2. Il titolare della posizione è tenuto alla sostituzione del DSGA per l'area amministrativa ed alla collaborazione con l'ufficio tecnico per l'area tecnica”.
Il diritto alle posizioni economiche rivendicate presuppone indefettibilmente la partecipazione con esito favorevole ai corsi di formazione a ciò dedicati. Nel caso in esame la ricorrente non ha offerto alcuna prova di aver frequentato il corso di formazione previsto né di pagina 4 di 5 aver partecipato alla prova selettiva il cui superamento costituisce requisito per l'attribuzione della seconda posizione economica. Anche tale domanda deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 2099/24 R. G. LAV. promossa da Parte_1 contro il , in persona del Ministro pro tempore,
[...] Controparte_1 ogni diversa istanza disattesa e respinta, così decide:
1. rigetta tutte le domande;
2. condanna la ricorrente al pagamento a favore del resistente delle spese CP_1 processuali, liquidate in complessivi €. 2.200,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e
CPA, come per legge, se dovute;
3. fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 11.3.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2099/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NASO Parte_1 C.F._1
DOMENICO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. NASO DOMENICO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio della dott. ssa BAZZONI DANIELA, elettivamente domiciliato presso il difensore dott. ssa BAZZONI DANIELA
RESISTENTE/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.5.2024 adiva il Tribunale di Bologna, Parte_1 quale giudice del lavoro, evocando in giudizio il e Controparte_1 affermando che: 1) era dipendente a tempo indeterminato del in Controparte_1 qualità di Assistente Amministrativo, area B del personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario (A.T.A), ai sensi del CCNL del Comparto Scuola;
2) negli aa. ss. 2018/19, 2019/20 e 2020/21 aveva svolto mansioni superiori nel ruolo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.), appartenente all'area D del personale ATA ai sensi del CCNL di comparto, in virtù di incarichi di direzione conferiti dal ai sensi dell'art. 69 del CCNL Controparte_1
Scuola 1994/97, in vigore ai sensi dell'art.146 del successivo CCNL del 29.11.2007; 3) aveva diritto al compenso economico per l'utilizzo in mansione superiore previsto dall'art. 69 CCNL Scuola 1994/97, in misura pari al differenziale fra il livello iniziale di inquadramento del pagina 1 di 5 Direttore e il trattamento economico in godimento dell'assistente amministrativo, così come stabilito dall'art. 1, commi 44 e 45, L. n. 228/12, pari, nel caso in esame, a complessivi €. 8.858,56; 4) inoltre l'art. 62 CCNL 29.11.2007 stabiliva che, in caso di svolgimento di funzione superiore di D.S.G.A., spettano al dipendente anche i benefici della posizione economica ATA di cui è titolare ai sensi dell'art. 50 del CCNL 2006/09, dunque negli anni scolastici indicati avrebbe dovuto mantenere il beneficio economico annuo di € 1.800,00, per complessivi €. 5.400,00; 5) aveva quindi diritto sia all'indennità per lo svolgimento di funzioni superiori che agli emolumenti per le posizioni economiche che, invece, non gli erano stati pagati, per complessivi €. 14.258,56. Chiedeva quindi che fosse accertato il suo diritto a percepire i suddetti emolumenti e che fosse condannato il resistente a pagargli la complessiva somma di €. 14.258,56, oltre CP_1 agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Di qui l'odierna controversia. Si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto Controparte_1 di tutte le domande. Affermava che l'indennità per l'utilizzo in mansioni superiori gli era stata regolarmente pagata per complessivi €. E che del beneficio di cui all'art. 62 CCNL 29.11.2007 non aveva diritto, non avendo mai frequentato il prescritto corso di formazione. Istruita solo documentalmente, la causa è stata decisa all'udienza dell'11.3.2025, mediante lettura della sentenza. Le domande della ricorrente sono infondate e devono essere rigettate. L'art. 1, commi 44 e 45, L. n. 228/12 recita: “44. A decorrere dall'anno scolastico 2012 2013, l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi. 45. La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato”. Con sentenza n. 108/16 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dei due commi, nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore. Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale “Si tratta di una disposizione speciale rispetto alla disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 165/2001, perché deroga al principio della riserva in favore della contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo (artt. 2 e 45 del richiamato decreto), principio che ispira anche il sesto comma dell'art. 52 del decreto, nella parte in cui, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, legittima la contrattazione medesima a regolare gli effetti che derivano, sul piano economico, dall'esercizio di mansioni superiori. Avvalendosi di detta delega i CCNL per il personale del comparto della scuola, a partire da quello sottoscritto il 25 agosto 1995 per il quadriennio normativo 1994/1997, avevano
pagina 2 di 5 disciplinato l'indennità di funzioni superiori, da attribuire, tra gli altri, all'assistente amministrativo chiamato a sostituire il direttore o il responsabile amministrativo e ne avevano quantificato l'ammontare in misura “pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento”. La norma sopravvenuta, invece, se, da un lato, lascia immutato il minuendo, costituito dal trattamento previsto in favore del SA al livello iniziale della progressione economica, dall'altro modifica, rispetto alla previsione contrattuale, il sottraendo, perché valorizza, ai fini della quantificazione del differenziale, l'intero trattamento retributivo goduto dall'assistente chiamato a svolgere le mansioni superiori. Ciò comporta che, calandosi in un sistema che valorizza l'anzianità di servizio ai fini della quantificazione del trattamento retributivo, previsto secondo fasce progressive di anzianità, l'indennità differenziale da corrispondere in caso di esercizio di mansioni superiori è destinata a ridursi a mano a mano che aumenta l'anzianità del dipendente assegnato allo svolgimento di compiti propri della qualifica superiore e può azzerarsi del tutto nel caso in cui sia chiamato ad effettuare la sostituzione un assistente che abbia già superato i 21 anni di anzianità di servizio (cfr. anche Corte Cost. n. 108/2016). 2.1. … il Giudice delle leggi, dopo aver osservato che “il riconoscimento di una progressione economica indubbiamente valorizza - e, quindi, già in parte remunera - la maggior esperienza e professionalità maturata dal dipendente nel corso degli anni di lavoro”, ha ritenuto non in contrasto con l'art. 36 Cost. né “manifestamente irragionevole che, nel caso di conferimento dell'incarico di DSGA, l'ordinamento preveda una retribuzione aggiuntiva via via decrescente, fino all'azzeramento, per il dipendente più anziano, dotato, sì, di maggiori esperienze, ma per esse già remunerato. A diversamente opinare, peraltro, si giungerebbe ad affermare che, a parità di mansioni svolte, sia costituzionalmente necessario riconoscere all'assistente amministrativo con un'anzianità maggiore ai 21 anni un compenso più elevato di quello previsto per il DSGA a livello iniziale, sebbene quest'ultimo “sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato” (sentenze n. 115 del 2003 e n. 273 del 1997)." (Corte Cost. n. 71/2021).
2.2. All'esito della novella normativa, dunque, ai fini della quantificazione dell'indennità di mansioni superiori occorre tener conto dell'intero trattamento goduto dal dipendente assegnato a svolgere le funzioni di SA, nel quale deve essere inclusa, oltre allo stipendio tabellare già proporzionato all'anzianità di servizio, la posizione economica acquisita ai sensi dell'art. 2 del CCNL 25 luglio 2008. L'indennità in parola sarà pertanto pari al differenziale fra quest'ultimo trattamento e quello spettante al direttore amministrativo di prima assunzione, differenziale che, lo si ripete, è destinato a ridursi a mano a mano che, per effetto dell'anzianità di servizio, si incrementa il sottraendo” (Cass. civ., sez. lav. n. 15198/24). Nel caso in esame non sono in contestazione né la legittimità dell'assegnazione né lo svolgimento delle mansioni.
Afferma il resistente che la suddetta indennità è stata già pagata. CP_1
La difesa è fondata. Quanto all'a.s. 2018/19, dall'esame dei cedolini da ottobre ad agosto risulta che alla ricorrente è stato pagato l'importo di €. 318,53 mensili a titolo di indennità per le mansioni di SA (in quello di ottobre, a titolo di arretrati, l'indennità relativa al mese di settembre 2018,
pagina 3 di 5 al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali, per un importo di €. 283,02). Dunque, a titolo di indennità per mansioni superiori per tale anno è stata pagata alla ricorrente la complessiva somma di €. 3.822,36 lordi (documenti nn.
3.1 di parte resistente). Quanto agli aa.ss. 2019/20 e 2020/21 dall'esame dei cedolini da novembre ad agosto risulta che alla ricorrente è stato pagato l'importo di €. 208,78 a titolo di indennità per le mansioni di SA (in quello di novembre 2019, a titolo di arretrati, è stata pagata l'indennità relativa ai mesi di settembre e ottobre 2019, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali, per un importo di €. 371,00 e nel cedolino di ottobre, a titolo di arretrati, l'indennità relativa ai mese di settembre 2020 per l'importo di €. 185,00 al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali). Dunque, a titolo di indennità per mansioni superiori per tale anno è stata pagata alla ricorrente la complessiva somma di €. 2.505,36 lordi per ciascun anno, somma inferiore a quella del primo anno, in ragione degli aumenti contrattuali relativi agli anni 2019 e 2020 ex C.C.N.L. 2022 sul trattamento economico del personale del comparto dell'istruzione e della ricerca (documenti nn.
3.2 di parte resistente). Dunque alla ricorrente è già stata pagata la complessiva somma di €. 8.914, 97 (di cui €. 81,89 nel gennaio 2023 a titolo di arretrati relativi agli aumenti contrattuali di cui al C.C.N.L. sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto Istruzione e ricerca
- Triennio 2019-2021; documento n.
3.1 di parte resistente) e, in assenza di specifiche contestazioni sul punto, null'altro le è dovuto. Quanto infine alla posizione economica ex art. 2 della sequenza contrattuale ex art. 62 CCNL 29.11.207, l'art. 50, comma 1, CCNL 2006/09 del Comparto Scuola, come sostituito dalla sequenza contrattuale (ex art. 62 CCNL 2006/09) del 25.7.2008) recita: “
1. Il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al presente CCNL può usufruire di una delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale.
2. La prima posizione economica è determinata in € 600 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area A, e in € 1.200 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B.
3. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui al precedente art. 48 e dell'Accordo integrativo OO.SS.-MPI del 10 maggio 2006. Il titolare della predetta posizione economica dell'Area B può sostituire il DSGA.
4. La seconda posizione economica è determinata in € 1.800 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione, con le procedure di cui all'art. 48 e di Accordo integrativo nazionale, diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata previo superamento di prova selettiva anche mediante somministrazione di test.
5. La posizione economica prevista dal comma 3, non potrà essere cumulata con quella prevista dal comma 2. Il titolare della posizione è tenuto alla sostituzione del DSGA per l'area amministrativa ed alla collaborazione con l'ufficio tecnico per l'area tecnica”.
Il diritto alle posizioni economiche rivendicate presuppone indefettibilmente la partecipazione con esito favorevole ai corsi di formazione a ciò dedicati. Nel caso in esame la ricorrente non ha offerto alcuna prova di aver frequentato il corso di formazione previsto né di pagina 4 di 5 aver partecipato alla prova selettiva il cui superamento costituisce requisito per l'attribuzione della seconda posizione economica. Anche tale domanda deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 2099/24 R. G. LAV. promossa da Parte_1 contro il , in persona del Ministro pro tempore,
[...] Controparte_1 ogni diversa istanza disattesa e respinta, così decide:
1. rigetta tutte le domande;
2. condanna la ricorrente al pagamento a favore del resistente delle spese CP_1 processuali, liquidate in complessivi €. 2.200,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e
CPA, come per legge, se dovute;
3. fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 11.3.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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