Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2925/2020 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Michele MAGLIULO - Presidente rel. dr.ssa Monica CACACE - Consigliere dr.ssa Paola GIGLIO COBUZIO - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
238/20 emessa dal Tribunale di Napoli in data 10.01.2020, vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
Giuseppe Liguori;
APPELLANTI
E
(C.F. Controparte_1
) nella persona del curatore Avv. , rappresentato P.IVA_1 CP_2
e difeso dall'Avv. Genoveffa Sellitti;
APPELLATO
Pagina 1
difeso dall'Avv. Alessandro Di Pietro;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in rinnovazione notificato nelle date del 04.06.2016 e del 08.06.2016, il nella Parte_3
persona del suo curatore p.t. avv. , conveniva in giudizio CP_2
e , quali eredi di Parte_2 Parte_1 Persona_1
, e , per far dichiarare la simulazione assoluta
[...] Controparte_3
dell'atto di vendita dell'immobile stipulato tra i detti convenuti in data
16.12.2013, ed in subordine dichiarare la revoca dello stesso ex art. 2901
c.c. in quanto atto pregiudizievole delle ragioni del creditore istante.
Detto attore, assumendo di essere creditore della Eurolabs Roma S.a.s. di della somma di € 94.263,98 oltre interessi, per fatture Controparte_3
impagate risalenti al 2011 inerenti la fornitura di materiale tipografico che la in bonis aveva svolto, otteneva decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 3011/15 dal Tribunale di Napoli per l'importo di €
118.462,18. Divenuto il suddetto decreto esecutivo, ed appresa la notizia della cancellazione della Eurolabs Roma S.a.s. dal registro delle imprese, la curatela del fallimento notificava al socio accomandatario, P_
, dapprima atto di precetto per € 125.436,28, cui conseguiva
[...]
pignoramento mobiliare che si concludeva con esito negativo.
A seguito di verifiche svolte presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Napoli, la curatela del Fallimento apprendeva che P_
Pagina 2 , giusto atto di compravendita a rogito del notaio P_ Persona_2
del 16.12.2013, aveva venduto a la proprietà del suo Persona_1
unico bene immobile sito in Frattamaggiore alla Via Riscatto n. 45, interno n. 1 ed ubicato al pian terreno, indicato al catasto con foglio 3, particella
586, sub 7 per il prezzo di € 77.700,00. Deducendo, quindi, che la suddetta vendita era avvenuta per pregiudicare la garanzia patrimoniale del , P_
la curatela formulava le domande di simulazione assoluta ed, in subordine, di revocazione, chiedendo, infine, laddove non fosse possibile la restituzione dell'immobile, la condanna dei convenuti al pagamento dell'importo pari al valore dell'immobile oltre all'indennità di occupazione commisurata al valore locativo di mercato.
Instauratosi ritualmente il contradditorio, si costituiva in giudizio P_
, il quale contestava tutto quanto assunto da controparte, e più
[...]
nello specifico, lamentava l'insussistenza dei presupposti per una declaratoria di simulazione o di revocatoria. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'avversa domanda. Si costituivano in giudizio, altresì, Parte_1
e i quali deducevano la mancata prova della Parte_2
simulazione della compravendita, essendo all'uopo necessaria la dimostrazione di due negozi giuridici indipendenti: un contratto simulato ed un contratto simulatorio. Contestavano, inoltre, l'insussistenza del consilium fraudis ai fini della revocatoria, asserendo che non vi fosse alcun accordo tra le parti ed avendo la de cuius acquistato Persona_1
l'immobile per esigenze di tipo personale legate al suo precario stato di salute.
Espletata CTU estimativa dell'immobile oggetto di vendita a firma del dott.
, ed ammessa la prova per testi di parte convenuta, la Persona_3
causa veniva riservata in decisione. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di
Pagina 3 Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava la domanda attorea di simulazione per la mancanza di elementi sufficienti ad accertare l'esistenza di un contratto simulato, ma accoglieva la domanda di revocatoria. Veniva, pertanto, dichiarata inefficace nei confronti del Controparte_1
la vendita dell'immobile, con condanna degli eredi
[...] Pt_2
e di alla refusione delle spese di lite e di ctu. Controparte_3
Con atto di appello notificato a mezzo PEC in data 28.7.2020, Parte_1
e con un solo articolato motivo d'appello,
[...] Parte_2
hanno proposto gravame avverso la predetta sentenza deducendo l'erroneità della stessa per erronea applicazione dell'art. 2901 c.c., non essendovi i presupposti per l'accoglimento della spiegata azione revocatoria.
Chiedevano, quindi, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare la domanda di revocatoria;
con il favore delle spese di giudizio.
Si è costituito , il quale, ritenendo pienamente Controparte_3
condivisibili le censure avanzate dagli eredi , ne ha fatte proprie le Pt_2
motivazioni, reiterando, infine, le medesime conclusioni.
Si è costituito, altresì, il il quale ha Controparte_1
dedotto preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; in subordine ha chiesto di rigettare il gravame perché infondato in fatto e diritto. Ha reiterato, infine, tutte le istanze istruttorie così come formulate nella II memoria ex. art. 183 VI co. c.p.c..
In data 3.6.2021 la Corte di Appello ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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L'appello risulta fondato e deve, pertanto, essere integralmente accolto.
1. 1. Non vi sono dubbi, anzitutto, sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la
Corte a rivederle per ottenere la riforma della sentenza e di conseguenza l'accoglimento della domanda.
Pagina 5 2. Va preliminarmente rilevato che, nel giudizio di prime cure, l'odierno appellato ha agito per ottenere, seppur in via gradata, la revocatoria dell'atto di vendita intervenuto tra e A Controparte_3 Persona_1
fondamento della propria domanda, il asseriva che l'immobile CP_1
oggetto di vendita, l'unico di proprietà del , fosse stato venduto con P_
lo scopo di porre al riparo il proprio patrimonio da future azioni esecutive dei creditori, attesa anche l'infruttuosità del pignoramento mobiliare.
Ciò premesso, occorre rammentare che ai fini dell'esperibilità dell'azione di cui all'art. 2901 c.c., il titolare del diritto di credito ha l'onere di provare elementi di natura oggettiva e soggettiva. In ordine all'elemento oggettivo,
è necessario che vi sia un atto dispositivo teso ad arrecare al creditore un pregiudizio consistente nella riduzione effettiva e concreta delle garanzie patrimoniali, impedendogli, di guisa, la soddisfazione delle ragioni creditizie (eventus damni). Trattasi, peraltro, anche solo di un pregiudizio di natura potenziale, essendo sufficiente un mero pericolo di diminuzione delle garanzie ai fini della proposizione dell'azione. Il pregiudizio, in ogni caso, deve sussistere al momento dell'atto dispositivo ed essere attuale al momento della proposizione della domanda. Non rilevano, pertanto, quegli atti dispositivi del debitore che, al momento della loro esecuzione, non erano idonei a arrecare danno al creditore. Sul versante soggettivo, è necessario che il debitore sia consapevole di arrecare un danno alle ragioni creditizie (consilium fraudis). Secondo le recentissime Sezioni Unite della
Cassazione (cfr. Cass. S.U. 1898/2025), esso esige gradazioni differenti a seconda che l'atto dispositivo sia anteriore o posteriore alla nascita del credito. Mentre nel caso in cui l'azione revocatoria abbia ad oggetto atti posteriori al sorgere del credito, come nel caso di specie, ad integrare l'elemento soggettivo è sufficiente la semplice conoscenza o mera
Pagina 6 rappresentazione da parte del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (dolo generico); nel caso in cui vi fossero ad oggetto atti anteriori al sorgere del credito è richiesta, quale condizione per l'esercizio dell'azione, la dolosa preordinazione dell'atto da parte del creditore al fine di compromettere il soddisfacimento del credito
(dolo specifico).
In particolare, quanto alla posizione del terzo, laddove l'atto sia successivo alla nascita del credito e sia esso a titolo oneroso, l'attore ha l'onere di provare la scientia damni, che si identifica nella consapevolezza del terzo di aver arrecato un pregiudizio con l'atto dispositivo alle ragioni creditorie.
La prova della predisposizione psicologica del terzo nell'operazione negoziale pregiudizievole, per vero, può essere fornita per il tramite di elementi indiziari da cui è possibile presumere come inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente, purché questi si presentino caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza. Gli indici presuntivi che la giurisprudenza suole individuare attengono in primis alla qualità delle parti del negozio fraudolento o ai loro legami personali, quali, ad esempio, relazioni di parentela intercorrenti tra alienante ed il terzo acquirente, peculiari rapporti affettivi o lavorativi. Talvolta le presunzioni possono essere fondate anche su elementi oggettivi, quali la divergenza tra il prezzo di mercato del bene oggetto dell'atto di disposizione ed il prezzo pattuito;
le tempistiche con cui il debitore si spogli dei beni facenti parte del proprio patrimonio rispetto alla pretesa creditorea.
3. Orbene, venendo al merito della censura avanzata dagli odierni appellanti, essi si dolgono del mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la scientia damni, non avendo fornito il alcuna prova tale CP_1
Pagina 7 da dimostrare la conoscenza da parte dell'acquirente,
[...]
, della pregiudizialità dell'atto alle ragioni dei creditori, neppure Persona_1
in via presuntiva attesa la mancata allegazione di alcun elemento indiziario teso a far desumere come inverosimile la non conoscibilità della futura insolvenza del . Tale censura risulta meritevole di accoglimento. P_
Invero, secondo il giudice di prime cure, la conoscenza del pregiudizio in capo all'acquirente sarebbe desumibile dal fatto che sul bene compravenduto gravava un'ipoteca a garanzia del mutuo fondiario acceso dal ai fini dell'acquisto. Tale circostanza avvalorerebbe la tesi in P_
forza del quale l'acquirente era consapevole dell'esistenza di debiti in capo al . P_
Le conclusioni del primo giudice, secondo questo Collegio, non risultano condivisibili.
In primo luogo, deve evidenziarsi che non risulta allegata né tantomeno dimostrata l'esistenza di un qualsiasi tipo di pregresso rapporto personale tra le parti contraenti dell'atto in questione.
Venendo poi al prezzo ed alle modalità di pagamento dello stesso ai fini dell'acquisto dell'immobile, esso è stato pattuito dalle parti in € 77.000,00, di cui € 39.883,55 – secondo quanto dichiarato nell'atto - erano stati versati mediante assegno circolare non trasferibile emesso in data 13.12.2013; mentre la somma residua di € 37.816,45 è stata versata mediante bonifico bancario a favore della Banca Nazionale del Lavoro per l'estinzione del mutuo gravante sull'unità immobiliare con contestuale cancellazione dell'ipoteca.
Essendo incontestata la circostanza dell'avvenuta estinzione del mutuo e della cancellazione d'ipoteca, non si rinvengono anomalie nella predetta modalità di pagamento tali far desumere, anche in via presuntiva, la
Pagina 8 conoscenza da parte del terzo acquirente dello stato di decozione del
. Giova evidenziare, infatti, che con l'integrale corresponsione del P_
prezzo, il cui pagamento è stato, peraltro, sufficientemente comprovato dagli appellanti con l'esibizione della matrice recante gli estremi dell'assegno circolare e dall'estratto conto bancari dai quali risulta il bonifico a favore della banca, si è estinto l'obbligo di restituzione della somma concessa a mutuo dalla banca al per l'acquisto P_
dell'immobile. Il che esclude oggettivamente la possibilità che l'atto in questione abbia potuto arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie della banca medesima, così escludendo in radice la rilevanza della conoscenza da parte della dell'esistenza del debito derivante dal mutuo, pure Pt_2
posta a base della decisione del Tribunale.
Parimenti non è configurabile la sussistenza della scientia damni per il solo fatto che l'immobile compravenduto fosse l'unico di proprietà del . P_
La consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio patrimoniale derivante dall'atto alle ragioni del creditore, può dirsi dimostrata allorquando l'acquirente sappia, o quanto meno possa presumibilmente conoscere, che l'immobile compravenduto sia l'unico di proprietà dell'alienante. Non può, infatti, esigersi, secondo un criterio che tenga conto della normale diligenza nelle trattative preliminari alla stipula di un contratto di compravendita, un onere in capo all'acquirente di acquisire informazioni circa la composizione del patrimonio della propria controparte.
In altri termini, non può ritenersi integrata in re ipsa la conoscenza del terzo delle diminuzione delle garanzie patrimoniali operata dal venditore- debitore in danno dei propri creditori, per la sola circostanza che l'atto dispositivo abbia avuto ad oggetto l'unico bene immobile dell'alienante, laddove manchino indizi di prova volti a dimostrare, seppur
Pagina 9 presuntivamente, l'effettiva consapevolezza della consistenza patrimoniale dell'alienante medesimo.
4. La genuinità dell'alienazione può, per converso, desumersi da diversi elementi indiziari che rendono anche superflue le istanze istruttorie avanzate da parte della Curatela nella II memoria ex. art. 183, IV co. c.p.c., reiterate in appello.
L'immobile oggetto di compravendita, anzitutto, è stato venduto ad un prezzo ritenuto congruo già nel giudizio di primo grado. Invero, non è stata riscontrata una sperequazione di prezzo più favorevole all'acquirente tra la somma pattuita ed il valore di mercato dell'immobile, alla luce della stima emersa dalla CTU svoltasi nel giudizio di primo grado che ha attribuito all'immobile un valore di mercato pari ad € 65.000,00, a dispetto dei €
77.000,00 pattuiti.
Dalla documentazione in atti, poi, è possibile evincere che nei mesi successivi all'acquisto, e più specificamente in data 22.04.2014 (a soli quattro mesi circa dalla stipula dell'atto di compravendita),
[...]
presentava dichiarazione per variazione di domicilio, Persona_1
trasferendo quest'ultimo proprio nell'immobile di Via Riscatto n. 45 in
Frattamaggiore situato al pian terreno.
Inoltre, è opportuno evidenziare che durante lo svolgimento delle operazioni peritali, tenutesi nell'anno 2018, pertanto a distanza di circa cinque anni dalla stipula dell'atto di compravendita, l'immobile risultava concesso in locazione. Ciò si evince dal verbale delle operazioni peritali, nel quale è stata indicata la Sig.ra presente al momento Persona_4
dell'accesso, quale conduttrice dell'immobile di proprietà dei . Pt_2
Quanto riscontrato, allora, permette di dedurre che l'immobile, anche a notevole distanza di tempo dall'atto dispositivo impugnato, fosse nella
Pagina 10 piena disponibilità dei predetti, tanto da concederlo in locazione a terzi, e che, pertanto, effettivamente, come dedotto dai nelle difese Pt_2
spiegate nel presente giudizio, la loro dante causa, che abitava nei piani più alti dello stesso edificio dell'immobile compravenduto, aveva acquistato quest'ultimo allo scopo di trasferirsi ai piani inferiori per esigenze correlate alle patologie da cui era affetta (grave obesità e problemi motori).
Le circostanze appena riportate rendono del tutto ultroneo l'accertamento richiesto dal appellato di assumere informazioni tramite la P.S. CP_1
circa l'abitazione della nell'appartamento de quo. Pt_2
L'interrogatorio formale pure richiesto dal riguarda circostanze CP_1
- assenza di altri immobili di proprietà del e posizione debitoria in P_
capo al predetto - che risultano superate dall'esclusione di elementi sufficienti per ritenere conosciute dette condizioni economiche da parte della . L'acquisizione delle dichiarazioni reddituali delle parti per Pt_2
gli anni 2013/2014, pure richiesta dal , non sarebbe, inoltre, CP_1
sufficiente a ricostruire le complessive capacità patrimoniali di entrambe, in particolare dell'acquirente. Così pure l'istanza di acquisizione degli estratti bancari e delle contabili sottese alle operazioni di pagamento del prezzo, appare meramente esplorativa e, comunque, priva del requisito di indispensabilità richiesto dall'art. 210 c.p.c., tenuto conto che detto pagamento ha trovato conforto nell'estratto conto prodotto dagli odierni appellanti e che gli altri complessivi e concordanti rilievi sopra espressi già forniscono un quadro probatorio fortemente contrario all'assunto del
. CP_1
5. Ritiene, dunque, il Collegio che l'appello sia fondato, e pertanto va riformata la sentenza di primo grado con rigetto (anche) della domanda revocatoria avanzata dal Parte_3
Pagina 11 L'accoglimento del gravame importa la rideterminazione delle spese del doppio grado di giudizio, atteso che, in base al disposto dell'art. 336 c.p.c., la riforma – totale o parziale – della sentenza del giudice di prime cure determina la caducazione del capo della pronuncia che statuito sulle spese.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando, avuto riguardo all'attività difensiva svolta dagli eredi ed alla natura delle questioni controverse, i valori medi Pt_2
dello scaglione di riferimento (indeterminabile – complessità media) ex
D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022.
Per quanto riguarda la posizione di , va rilevato che egli, Controparte_3
pur essendosi costituito tardivamente (pertanto, quando non poteva più proporre appello incidentale), ha comunque completamente aderito alle difese svolte dall'appellante che sono risultate fondate e, quindi, stante il rigetto della domanda proposta dal , quest'ultimo è risultato CP_1
soccombente anche nei suoi confronti. Ne deriva che, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, le spese vanno riconosciute in favore del predetto con riguardo ai valori minimi del medesimo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 238/20 emessa dal Tribunale di Napoli in data 10.01.2020, così provvede:
1) accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta tutte le domande proposte dal Parte_4
[...]
2) condanna il al pagamento Parte_4
delle spese del primo e del secondo grado di giudizio in favore di Pt_2
Pagina 12 e che si liquidano, quanto al primo grado, in € Pt_1 Parte_2
10.860,00 per compensi professionali;
nonché, quanto al secondo grado, in
€ 518,00 per esborsi ed € 12.156,00 per compensi professionali, oltre – per entrambi i giudizi – il rimborso per spese generali al 15% sui compensi,
IVA e Cpa come per legge;
3) condanna il al pagamento Parte_4
delle spese del primo e del secondo grado di giudizio in favore di P_
, che si liquidano, quanto al primo grado, in € 5.431,00 per
[...]
compensi professionali;
nonché, quanto al secondo grado in € 6.079,00 per compensi professionali, oltre – per entrambi i giudizi – il rimborso per spese generali al 15%, IVA e Cpa come per legge;
4) condanna, infine, il al Parte_4
pagamento delle spese della CTU espletata in primo grado.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 03.04.2025.
Il Presidente estensore
dr. Michele Magliulo
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