Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 22/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2847/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco Saverio Moscato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado, iscritta in data 05.06.2024 al n. 2847/2024 di Ruolo
Generale, vertente t r a
AVV. (C.F. ), nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
studio in Trieste, via della Ginnastica n. 24, ove è anche elettivamente domiciliata, con fax 040.371228 e pec difesa in proprio Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, piazza almazia n. 3; - contumace -.
RESISTENTE
avente ad oggetto: opposizione al decreto di liquidazione dei compensi.
CONCLUSIONI
Per il professionista ricorrente-opponente:
(come da ricorso del 05.06.2024)
1
NEL MERITO:
Riformare e dichiarare l'illegittimità del decreto impugnato e conseguentemente,
previo accertamento e dichiarazione che veniva svolta, nel procedimento penale n.
5484/2017 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, n.
980/2020 R.G.T., n. 102/2020 R. Grat. Patr., anche la fase introduttiva,
liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato,
relativamente all'attività svolta dinanzi al Tribunale Monocratico come in narrativa:
fermo restando quanto già liquidato nel decreto impugnato per la fase decisionale, pari a euro 1.050,00, ridotti di 1/3 ex art. 106bis DPR 115/02 ad euro 700,00, oltre a spese forfettarie 15% ed oltre ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge,
- in via principale: il compenso ai valori medi per la fase di studio pari ad euro 473,00,
per la fase introduttiva pari ad euro 567,00 e per la fase istruttoria/dibattimentale pari ad euro 1.134,00 e, pertanto, rideterminare la somma complessiva liquidata per compensi per tutte le fasi svolte (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) in complessivi euro 3.224,00 (cioè euro 473,00 + 567,00 + 1.134,00 + 1.050,00), ridotti di
1/3 ex art. 106bis T.U. 115/2002 ad euro 2.149,33, oltre a spese generali 15%, IVA e
CNAP come per legge;
- ovvero, in subordine, liquidare, in aggiunta a quanto già liquidato per la fase decisionale (euro 1.050,00), il compenso per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria/dibattimentale ai medi tabellari ridotti del 30% (seconda colonna della tabella di cui in narrativa) e, pertanto, rideterminare la somma complessiva liquidata per compensi per tutte le fasi svolte (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) in complessivi euro 2.571,8 (cioè euro 331,10 + 396,90 + 793,80 + 1.050,00), ridotti di
1/3 ex art. 106bis T.U. 115/2002 ad euro 1.714,53, oltre a spese generali 15%, IVA e
CNAP come per legge;
ovvero, comunque, sempre fermo quanto già liquidato per la fase decisionale, liquidare il maggior compenso per ciascuna fase effettivamente svolta che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014 e succ. mod.;
2 - ovvero, in estremo subordine, in aggiunta e fermo quanto già liquidato per le fasi di studio, istruttoria e decisionale, liquidare anche il compenso per la fase introduttiva, in misura dei medi tabellari, ovvero, in subordine, dei medi tabellari ridotti del 30%,
ovvero, in ulteriore subordine, nella misura ritenuta di giustizia, da ridursi di 1/3 ex art. 106bis T.U. 115/2002, oltre a spese generali 15%, IVA e CNAP come per legge.
Condannare parte resistente anche alla rifusione di esborsi, compensi, spese generali,
IVA e CNAP come per legge relative al presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Voglia l'Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di Trieste chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione (art. 15, comma 5, D.Lvo 150/2011), ivi compresa l'acquisizione dell'intero fascicolo sub 980/2020 R.G.T. Tribunale di Trieste ed il fascicolo delle indagini preliminari sub 5484/2017 R.G.N.R. Procura Trieste contenuto al suo interno.
In via di subordine, in caso di omessa trasmissione di quanto sopra, si chiede sia disposto ordine di esibizione e, pertanto, acquisito l'originale ovvero copia dell'intero fascicolo sub 980/2020 R.G.T. Tribunale di Trieste e del fascicolo delle indagini preliminari sub 5484/2017 R.G.N.R. Procura Trieste, contenuto al suo interno”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'avv. ha agito avanti a questo Tribunale per chiedere la modifica Parte_1
del decreto di liquidazione del 23.05.2024, depositato e notificato in pari data (cfr.
doc. 1), con il quale il giudice penale liquidava i suoi compensi professionali nella misura complessiva di 1.260,00 euro, già ridotti di 1/3 ex lege, oltre spese forfettarie, oneri fiscali e previdenziali.
2. La ricorrente ha rappresentato di essere stata nominata difensore di fiducia di
(cfr. doc. 3), ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con decreto CP_2
del 16.06.2020 (cfr. doc. 2), imputato nel procedimento penale n. 5484/2017
R.G.N.R. Procura Trieste, pendente dinanzi al Tribunale di Trieste, Sezione Penale.
3 3. In particolare, l'avv. ha riferito di aver studiato approfonditamente il caso Pt_1
in oggetto, prendendo in esame il decreto di citazione diretta a giudizio, il fascicolo delle indagini preliminari e la lista testi depositata dal Pubblico Ministero, e di avere tempestivamente convocato e informato l'amministratore di sostegno dell'imputato,
ottenendone tutta la pertinente documentazione sanitaria.
4. Alla prima udienza utile, l'avv. eccepiva l'incapacità di stare nel giudizio Pt_1
dell'imputato e il vizio totale di mente al momento del fatto, depositando la documentazione medica nel frattempo acquisita (relazione del CSM di Domio di data
19.11.2020) e chiedendo di sottoporre l'imputato a perizia psichiatrica: il Giudice,
dichiarata l'apertura del dibattimento, rinviava alla successiva udienza del
22.02.2021, autorizzando la citazione dei testi del P.M.
5. Alla successiva udienza, il Giudice nominava perito il dott. , Persona_1
affinché svolgesse una perizia sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato,
nonché sulla sua capacità di partecipare coscientemente al dibattimento;
una volta esauriti gli incombenti per il giuramento, e concessa una proroga alla prima scadenza, il medico depositava il proprio elaborato in data 26.11.2021, con il quale opinava per l'incapacità totale di intendere e volere al momento del fatto,
l'incapacità di presenziare coscientemente al processo e la pericolosità sociale dell'imputato.
6. Il giudice, quindi, proceduto all'esame in contradditorio del perito e sospendeva il procedimento per incapacità di parteciparvi dell'imputato, rinviando ad altra udienza per valutare eventuali ulteriori attività, dato che in altro procedimento penale erano stati disposti ulteriori accertamenti peritali sulla persona dell'imputato; venivano, quindi depositati dal difensore perizia, verbali e sentenza relativi al procedimento parallelo sub r.g. n. 1523/2020.
4 7. All'udienza del 19.02.2024, il giudice, dopo aver invitato le parti alla discussione e sentite le rispettive conclusioni, assolveva l'imputato per difetto di imputabilità ex art. 88 c.p. e in data 17.04.2024 depositava le motivazioni.
8. Terminata l'assistenza professionale, l'avv. presentava in data 20.2.2024 Pt_1
istanza di liquidazione al Tribunale di Trieste, Sezione Penale (cfr. doc. 5), nella quale, previa descrizione dell'attività svolta, formulava richiesta del compenso in relazione alle fasi 1 (studio), 2 (introduttiva), 3 (dibattimentale) e 4 (decisionale),
basandosi sui valori medi della pertinente tariffa, per un ammontare complessivo di
2.394,67 euro, già al netto della decurtazione di 1/3, stabilita dall'art. 106-bis d.p.r.
115/2002.
9. Con provvedimento dd. 23.05.2024 notificato e depositato in Cancelleria in pari data, il giudice penale disponeva la liquidazione dei compensi professionali maturati dall'avv. riconoscendoli, come già detto, nella misura globale, già Parte_1
ridotta di 1/3, di 1.260,00 euro, oltre rimb, forf. 15%, c.p.a. ed i.v.a. (cfr. doc. n. 1).
10. In particolare il giudice riconosceva, prima della riduzione di 1/3, la somma di
270,00 euro per la fase di studio, quella di 570,00 euro per la fase istruttoria e quella di 1.050,00 euro per la fase decisionale, e nulla per la fase introduttiva,
ritenendola "non presente".
11. Avverso tale provvedimento, l'avv. ha, quindi, proposto Parte_1
tempestiva opposizione nelle corrette forme del rito semplificato di cognizione, ai sensi degli artt. 281-decies ss. c.p.c., 15 D.Lgs. 150/2011 e 170 d.p.r. 115/2022,
lamentando la mancata liquidazione della fase introduttiva, nonché la non congruità dei compensi liquidati in relazione alle fasi di studio ed istruttoria.
12. In particolare, l'avv. , non contestando l'importo di euro Parte_1
1.050,00 liquidato per la fase decisionale, ha rivendicato il diritto al riconoscimento di un compenso finale maggiore, segnatamente nella misura complessiva di
2.149,33 euro, al netto della riduzione di 1/3 secco stabilita dall'art. 106-bis d.p.r. 5 115/2002 (applicando valori medi alle fasi 1 (studio), 2 (introduttiva) e 3 (istruttoria)
e, in subordine, la liquidazione di 1.714,53 euro, al netto della riduzione di 1/3 secco stabilita dall'art. 106-bis d.p.r. 115/2002 (applicando valori medi ridotti del
30% alle fasi 1, 2 e 3) e, in estremo subordine, la liquidazione, in aggiunta e fermo quanto già liquidato per le fasi 1, 3 e 4, anche il compenso per la fase introduttiva,
nella misura dei medi tabellari.
13. Il , sebbene ritualmente e tempestivamente notiziato Controparte_1
della lite, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
13. La domanda va accolta per quanto di ragione.
14. Il riconoscimento di un compenso di soli 270,00 euro e di 570,00 euro al lordo della riduzione ex lege, rispettivamente per la fase di studio (1) e per la fase istruttoria (3) non appare congruo all'impegno – non meno che di media intensità e diligenza – ragionevolmente profuso dal difensore, che non solo studiava approfonditamente il caso al fine di obiettare l'incapacità di stare nel giudizio dell'imputato, ma esaminava anche le perizie psichiatriche redatte dal dott.
[...]
nonché procedeva all'esame del perito e si rapportava con i tre Per_1
amministratori di sostegno, via via succedutisi nel tempo.
In luogo di 270,00 euro, per la fase 1) si riconoscono, quindi, 473,00 euro.
In luogo di 570,00 euro, per la fase 3) si riconoscono, quindi, 1.134,00 euro.
15. Parimenti andrà liquidato il compenso pertinente alla fase introduttiva (2), non riconosciuto dal giudice penale;
occorre infatti considerare l'eccezione preliminare sollevata dal difensore in ordine all'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente agli atti del processo e la richiesta contestualmente avanzata dal difensore stesso, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, di disporre all'uopo una perizia psichiatrica;
il compenso, per la voce in esame, va perciò
riconosciuto, sebbene esso risulti congruo nel valore minimo di 284,00, attesa la semplicità del tema coinvolto dall'istanza difensiva. 6 16. La quantificazione della fase decisionale, già liquidata dal giudice penale nella somma di 1.050,00, va confermata, non essendo investita da alcun motivo di ricorso.
17. A titolo di compenso per l'attività prestata dall'odierna ricorrente, si perviene dunque alla somma totale di euro 2.941,00 (= 473,00 + 284,00 + 1.134,00 + 1.050,00),
importo che, quindi, va ridotto ex art. 106-bis del d.p.r. 115/2002 ad 1.960,66 euro (=
2.941,00 x 2/3).
18. A modifica del provvedimento di liquidazione emesso in 23.05.2024 dal Tribunale di
Trieste, depositato e notificato in pari data, nel procedimento iscritto al RGNR
5484/2017, si deve quindi accertare il diritto dell'avv. al pagamento da Parte_1
parte dell'Erario del compenso finale, già decurtato ex art. 106-bis d.p.r. 115/2002, di
1.960,66 euro, oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a (come per legge).
L'Erario viene conseguentemente condannato a pagare le somme suddette alla professionista ricorrente.
19. Le spese del presente procedimento, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (aggiornati al d.m. n.
147/2022), assumendo come base prudente il differenziale (si tratta di 700,66 euro) fra il valore finale originariamente liquidato (1.260,00 euro) e quello in questa sede accertato di finale effettiva spettanza del professionista (1.960,66 euro), con valori medi per le fasi 1 e 2 e invece con riduzione del 50% per le fasi 3 e 4, attesa la modesta entità
del valore disputato nonché considerate la natura documentale della causa e la semplicità dei temi trattati.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco Saverio
Moscato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così
provvede:
1) accogliendo l'opposizione proposta dall'avv. avverso il decreto di Parte_1
liquidazione del 23.05.2024 dal Tribunale di Trieste, depositato e notificato in pari data,
7 nel procedimento iscritto al RGNR penale n. 5484/2017, liquida in favore della ricorrente per l'attività professionale riguardante la difesa dell'imputato CP_2
prestata in regime di gratuito patrocinio, la somma finale, determinata al netto della riduzione ex art. 106-bis T.U. Spese di Giustizia, di 1.960,66 euro, oltre 15% per spese generali, oltre CPA e IVA se dovuta;
2) condanna il a rifondere all'avv. le spese del Controparte_1 Parte_1
procedimento, che liquida in complessivi 587,00 euro (di cui 462,00 euro per compenso e 125,00 euro per spese esenti), oltre rimb. forf. spese generali, c.p.a. e i.v.a. (come per legge).
Trieste, 20 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Francesco Saverio Moscato
8