Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/05/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPY BBLBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORDO
Il Giudice monocratico, dr. ssa Monica Marrazzo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella controversia scritta al numero 9251 del ruolo generali degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
(C.F. e P.IVA P.IVA 1 Parte 1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Gioacchino
Fabio Bifulco, con studio in Napoli, alla Piazzetta Laura Terracina n. 1, presso il cui studio
è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
Controparte_1 C.F. 1 ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Umberto di Tella, con studio in Frignano, alla via S. Antonio Abate n. 8, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
APPELLATO
E
Controparte_2 , in persona del 1. r. p.t.
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso sentenza resa da giudice di pace
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
dal quale si evince l'esistenza della cartella di pagamento n. 02820130000747456, attinente al mancato pagamento di crediti di natura tributaria, quali la tassa automobilistica anno
2007.
L'opponente chiedeva l'accertamento: 1) della sopravvenuta prescrizione del diritto di credito, vantato dall'ente riscossore;
2) dell'omessa notifica del titolo, della cartella e di qualsivoglia atto recettizio;
con la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio solo l' Parte 1 contestando la
domanda proposta dall'attore, sostenendo: 1) il difetto di giurisdizione del giudice adito;
2) l'inammissibilità della domanda attorea, avente ad oggetto l'impugnativa avverso un estratto di ruolo;
3) la nullità dell'atto di citazione;
4) la regolarità della notifica della cartella esattoriale e, dunque, la mancata impugnazione del suddetto atto;
5)
l'infondatezza della pretesa nel merito, stante la mancata estinzione del credito per prescrizione.
Con la sentenza n. 3699/2024 pubblicata il 05.06.2024, il Giudice di pace di Napoli Nord dichiarava ammissibile l'azione di opposizione all'esecuzione, la quale veniva accolta nel merito per intervenuta prescrizione del diritto di credito oggetto di controversia.
Con atto di citazione in appello, l' Parte 1 chiedeva la riforma
della sentenza n. 3699/2024 pubblicata il 05.06.2024, lamentando l'erroneità nella parte in cui dichiarava: 1) la giurisdizione del giudice ordinario anzichè del giudice tributario;
2)
ammissibile l'opposizione ad estratto di ruolo;
3) prescritto il diritto di credito. Si costituiva il Controparte_1 il quale chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Per quanto correttamente evocata in giudizio, la Controparte_2 non si costituiva, ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Ciò premesso, l'appello può essere accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in primo grado. L'art. 2 del D. Lgs. 546/92, come modificato dal D. Lgs. 203/2005, prevede che
"appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Il successivo art. 19, comma 1 lett. d), prevede espressamente fra gli atti impugnabili “il ruolo e la cartella di pagamento”.
Con riferimento alla prescrizione, non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, pur dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018, alla luce dei principi espressi da
Cass. S.U. n. 7822/2020 secondo cui: "In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica,
all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione". In linea con tale orientamento la Cass. Civile SSUU con ordinanza del
29.1.2025 n. 2098 ha ribadito il principio suddetto.
Orbene, nel caso di specie ad essere impugnato non è un atto successivo alla notifica della cartella, bensì un estratto di ruolo, atto interno all'amministrazione e non impugnabile se non in determinati casi. Ne consegue che sussisteva la giurisdizione del giudice tributario.
Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della competente Commissione Tributaria Provinciale.
La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di continui e ravvicinati interventi chiarificatori del Supremo Consesso della Corte di
Cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte 1
sentenza n. 3699/2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Napoli Nord n.
3699/2024, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della competente Commissione Tributaria;
compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Così deciso in Aversa, il 20.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Monica Marrazzo