TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/03/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 20.03.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4460 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'avv. Giuseppe Mauro ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Figurelli giusta procura in atti resistente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Marialuigia Ferrante giusta procura in atti resistente
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. CP_3 rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis in virtù di procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, a seguito dell'intimazione di pagamento n° 028 2022
90035347 56/000 ricevuta il 10.06.2022, ha proposto opposizione contro gli avvisi di addebito e le cartelle esattoriali ad essa sottesi (meglio indicati in ricorso), relativi a
CP_ contributi e rate premio asseritamente notificati tra il 2010 e il 2016. A sostegno CP_2 del ricorso ha dedotto, in particolare, l'inesistenza della notifica dei titoli impugnati e, in CP_ ogni caso, l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati dall' e dall CP_2
Instauratosi il contraddittorio, le parti convenute hanno chiesto il rigetto del ricorso deducendone variamente l'infondatezza, anche sotto il profilo dell'eccepita prescrizione.
Ciò posto, va subito rilevato che la domanda giudiziale con la quale è stata eccepita la prescrizione del credito – indipendentemente dalla prova della notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento, che nel caso di specie, peraltro, è stata fornita (cfr. CP_ fascic. e ) – va qualificata come opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c.: CP_4
nella specie, ciò che deduce parte ricorrente è la prescrizione dei crediti contributivi riportati nei “ruoli” opposti, per inutile decorso del termine quinquennale calcolato dalla notifica dei titoli esecutivi (avvenuta in corrispondenza delle date indicate nell'intimazione di pagamento, ossia in un arco temporale compreso tra dicembre 2010 e aprile 2016) fino alla data di notifica dell'impugnato atto di intimazione (10.06.2022), che costituisce, allo stato, il primo (ed unico) atto astrattamente idoneo ad interrompere la prescrizione, intervenuto successivamente alla notifica dei titoli anzidetti.
Ed infatti, il Concessionario del servizio di riscossione non ha allegato e provato l'esistenza di altri atti di messa in mora, in mancanza di prova della spedizione e della ricezione del preavviso di ipoteca datato 29.12.2016 (cfr. all. 9 fascic. A.d.E.R.), che in ogni caso risulta emesso ben oltre un quinquennio prima dell'impugnata intimazione.
Ne consegue la declaratoria di prescrizione dei crediti contestati dall'opponente nei CP_ confronti dell' e dell' e l'annullamento dei corrispondenti avvisi di addebito e CP_2 cartelle sottesi all'intimazione di pagamento opposta.
L'infondatezza della doglianza afferente all'omessa notifica dei titoli impugnati giustifica comunque l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
CP_ 1) Annulla le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito per contributi e CP_5 all'intimazione di pagamento impugnata.
2) Compensa le spese.
S.M.C.V., 24.03.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa A. Cozzolino