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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 13/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2808/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2808/2024 R.G. promosso con ricorso in data 27 dicembre 2024 da parte di:
(C.F. ) nata il [...] a [...], ivi residente in Parte_1 C.F._1 località Buonacompra, Via Lamborghini n. 8, assistita, difesa e rappresentata dall'avv. Deborath
Fortinelli (C.F. ), in forza di mandato su foglio separato allegato al ricorso C.F._2
congiunto, con studio in Roma, alla Via Lariana n. 70, pec: , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Email_1
Cristian Malaguti in Cento (FE), Corso Guercino n. 74
e
C.F. nato a [...] l'[...], residente in [...]CP_1 C.F._3
(FE), località Alberone, via Riga n. 60, assistito difeso e rappresentato dall'avv. Claudia Tassinari
(C.F. ), così come da mandato su foglio separato allegato al ricorso congiunto, C.F._4
con studio in Cento (FE), via Provenzali 12, pec: . .eu Emai_2 Controparte_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione e scioglimento del matrimonio – domanda cumulativa
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
1 - Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. La IG.ra continuerà ad abitare Pt_1 nell'immobile sito a Cento (FE), Via Lamborghini n. 8, di proprietà del padre sig. , Persona_1
ove le figlie e manterranno la propria residenza. Il sig. trasferirà la propria Per_2 Persona_3 CP_1 residenza, come di fatto ha trasferito, nell'immobile condotto in locazione sito in Alberone (FE), via
Riga n. 60. 2. Le figlie saranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre e collocamento paritario secondo un calendario tra le parti concordato e che prevede la permanenza delle stesse presso ciascun genitore a settimane alterne.
3. Durante le festività natalizie le minori staranno con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni, nella settimana di Natale o in quella di
Capodanno, così come durante le festività Pasquali, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. 4.
Durante le vacanze estive e trascorreranno con il padre il mese di giugno, con la madre Per_2 Per_3
il mese di luglio ed il mese di agosto verrà suddiviso tra i genitori in modo paritario (15 giorni ciascuno), salvo diverso accordo tra gli stessi.
5. In ragione della parità di tempo trascorso dalle minori con l'uno e con l'altro genitore, ciascuno di essi provvederà direttamente a soddisfare le esigenze economiche delle figlie quando si trovano presso di sé. Ciascun genitore, inoltre, provvederà a rimborsare all'altro il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie entro quindici giorni dalla presentazione da parte dell'altro delle ricevute di pagamento. Si precisa che anche la spesa relativa all'abbigliamento delle minori sarà sostenuta al 50% tra i genitori;
per tutte le altre spese straordinarie, come per le modalità di accordo in ordine alle stesse, si fa espresso riferimento al
Protocollo del Tribunale di Ferrara.
6. Entrambi i coniugi si danno reciproco assenso per il rinnovo o rilascio del passaporto.
7. Nulla tra i coniugi, che si dichiarano economicamente autosufficienti. 8.
Le spese vive della presente procedura saranno suddivise fra le parti in quota uguali, mentre quelle legali saranno fra le stesse integralmente compensate.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27 dicembre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 10 febbraio 2025.
In data 6 febbraio 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
2 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata il [...] a [...] Parte_1
(FE), e nato a [...] l'[...], unitisi in matrimonio a Cento (FE) CP_1
il 24 settembre 2010 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Cento: Atto n. 39
Parte 1 Anno 2010).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cento perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 12 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2808/2024 R.G. promosso con ricorso in data 27 dicembre 2024 da parte di:
(C.F. ) nata il [...] a [...], ivi residente in Parte_1 C.F._1 località Buonacompra, Via Lamborghini n. 8, assistita, difesa e rappresentata dall'avv. Deborath
Fortinelli (C.F. ), in forza di mandato su foglio separato allegato al ricorso C.F._2
congiunto, con studio in Roma, alla Via Lariana n. 70, pec: , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Email_1
Cristian Malaguti in Cento (FE), Corso Guercino n. 74
e
C.F. nato a [...] l'[...], residente in [...]CP_1 C.F._3
(FE), località Alberone, via Riga n. 60, assistito difeso e rappresentato dall'avv. Claudia Tassinari
(C.F. ), così come da mandato su foglio separato allegato al ricorso congiunto, C.F._4
con studio in Cento (FE), via Provenzali 12, pec: . .eu Emai_2 Controparte_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione e scioglimento del matrimonio – domanda cumulativa
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
1 - Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. La IG.ra continuerà ad abitare Pt_1 nell'immobile sito a Cento (FE), Via Lamborghini n. 8, di proprietà del padre sig. , Persona_1
ove le figlie e manterranno la propria residenza. Il sig. trasferirà la propria Per_2 Persona_3 CP_1 residenza, come di fatto ha trasferito, nell'immobile condotto in locazione sito in Alberone (FE), via
Riga n. 60. 2. Le figlie saranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre e collocamento paritario secondo un calendario tra le parti concordato e che prevede la permanenza delle stesse presso ciascun genitore a settimane alterne.
3. Durante le festività natalizie le minori staranno con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni, nella settimana di Natale o in quella di
Capodanno, così come durante le festività Pasquali, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. 4.
Durante le vacanze estive e trascorreranno con il padre il mese di giugno, con la madre Per_2 Per_3
il mese di luglio ed il mese di agosto verrà suddiviso tra i genitori in modo paritario (15 giorni ciascuno), salvo diverso accordo tra gli stessi.
5. In ragione della parità di tempo trascorso dalle minori con l'uno e con l'altro genitore, ciascuno di essi provvederà direttamente a soddisfare le esigenze economiche delle figlie quando si trovano presso di sé. Ciascun genitore, inoltre, provvederà a rimborsare all'altro il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie entro quindici giorni dalla presentazione da parte dell'altro delle ricevute di pagamento. Si precisa che anche la spesa relativa all'abbigliamento delle minori sarà sostenuta al 50% tra i genitori;
per tutte le altre spese straordinarie, come per le modalità di accordo in ordine alle stesse, si fa espresso riferimento al
Protocollo del Tribunale di Ferrara.
6. Entrambi i coniugi si danno reciproco assenso per il rinnovo o rilascio del passaporto.
7. Nulla tra i coniugi, che si dichiarano economicamente autosufficienti. 8.
Le spese vive della presente procedura saranno suddivise fra le parti in quota uguali, mentre quelle legali saranno fra le stesse integralmente compensate.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27 dicembre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 10 febbraio 2025.
In data 6 febbraio 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
2 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata il [...] a [...] Parte_1
(FE), e nato a [...] l'[...], unitisi in matrimonio a Cento (FE) CP_1
il 24 settembre 2010 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Cento: Atto n. 39
Parte 1 Anno 2010).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cento perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 12 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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