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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 14/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4208/2024 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona delle Dottoresse:
Ombretta Salvetti PRESIDENTE
Elga Bulgarelli GIUDICE REL.
Sara Pozzetti GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile RG 4208/2024 VG avente ad oggetto: modifica delle condizioni di affido e mantenimento del figlio minore, congiuntamente proposta da
nata a [...], il [...], residente in [...]S. Michele (AT), (C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. SARACO ELISA come da procura in atti;
C.F._1
e
nato a [...], il [...], residente in [...], (C.F. Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. BATTISTI ANDREA, congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente dall'Avv. FABRIZIO DALLA MUTTA come da procura in atti;
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Asti,
trattenuta in decisione all'udienza del 4.3.2025 sulle seguenti:
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 4 Per le parti congiuntamente:
1) disporre l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato del figlio minore alla madre, sig.ra Per_1
, con collocazione e residenza anagrafica presso la stessa;
Parte_1
2) disporre a carico del padre, sig. , un contributo al mantenimento per il figlio Parte_2
nella misura complessiva di euro 200,00 (comprensivi delle spese straordinarie) , da Per_2
corrispondersi tutti i mesi, da versarsi entro il giorno 5 del mese, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, con decorrenza da ottobre 2024;
3) dare atto che, con il corretto adempimento del versamento del contributo al mantenimento da
parte del sig. , per i mesi da dicembre 2024 a marzo 2025 compresi, la sig.ra Parte_2
rinuncerà a richiedere al sig. il 50% delle spese straordinarie Parte_1 Parte_3
fino ad oggi maturate e non corrisposte;
4) disporre che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre;
5) dare atto che le parti prestano reciprocamente il consenso, sin d'ora, per il rilascio e/o rinnovo del passaporto al minore , consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel Per_2
proprio passaporto;
6) spese di lite compensate.
Per il P.M.
"visto, nulla si oppone".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 29, 473 bis 51 e 337 quinques c.c. del 05.12.2024, i sig.ri Pt_1
e chiedevano congiuntamente la modifica del decreto ex art 337 bis e ss c.c. e 737
[...] Parte_2
c.p.c. emesso da questo Tribunale in data 19.12.2022 R.G. 324/2021 cron. 9037/2022, in punto affido, collocazione e mantenimento del figlio minore nato il [...]. Per_2
Acquisito il parere del Pubblico Ministero il giudice relatore riservava di riferire al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 ultimo comma c.p.c..
***
Le conclusioni concordate dalle parti, consistenti nella parziale modifica delle statuizioni assunte con decreto del Tribunale di Asti del 19.12.2022 appaiono congrue e conformi all'interesse del minore.
In particolare risulta congruo l'affido esclusivo rafforzato– da intendersi, ex art 337 quater c.c. nel senso che si attribuisce al genitore affidatario la facoltà di decisione autonoma anche nelle questioni di pagina 2 di 4 maggior interesse per il minore - del minore alla madre stante l'assoluta assenza del padre dalla vita del minore, le difficoltà della madre nel tentare di contattarlo in caso di bisogno, il di lui trasferimento in
Spagna (circostanze confermate dalla madre all'udienza del 4.3.24 ed altresì emergenti dalla relazione dei Servizi Sociali del 21.2.2025, nella quale, tra l'altro, si dà atto dei precedenti tentativi di operare nel senso del riavvicinamento del padre al minore – posti in essere in esecuzione del decreto 19.12.2022 –
e della vanificazione degli stessi per volere del padre che, a decorrere dal giugno 2023, interrompeva ogni rapporto col figlio e si trasferiva all'estero, ed al contempo si conferma l'adeguatezza della madre ed i lei sforzi per preservare, sia pure inutilmente, i rapporti tra il minore e il padre).
Le conclusioni congiunte e l'accordo in essere inducono a disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti,
a parziale modifica del provvedimento di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale n. 9037/2022, R.G. 324/2021 emesso da questo Tribunale, statuisce in perfetta conformità alle conclusioni congiunte riportate come in epigrafe. dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Asti, 12 marzo 2025
La Giudice relatore
Elga Bulgarelli
La Presidente
Ombretta Salvetti
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona delle Dottoresse:
Ombretta Salvetti PRESIDENTE
Elga Bulgarelli GIUDICE REL.
Sara Pozzetti GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile RG 4208/2024 VG avente ad oggetto: modifica delle condizioni di affido e mantenimento del figlio minore, congiuntamente proposta da
nata a [...], il [...], residente in [...]S. Michele (AT), (C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. SARACO ELISA come da procura in atti;
C.F._1
e
nato a [...], il [...], residente in [...], (C.F. Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. BATTISTI ANDREA, congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente dall'Avv. FABRIZIO DALLA MUTTA come da procura in atti;
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Asti,
trattenuta in decisione all'udienza del 4.3.2025 sulle seguenti:
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 4 Per le parti congiuntamente:
1) disporre l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato del figlio minore alla madre, sig.ra Per_1
, con collocazione e residenza anagrafica presso la stessa;
Parte_1
2) disporre a carico del padre, sig. , un contributo al mantenimento per il figlio Parte_2
nella misura complessiva di euro 200,00 (comprensivi delle spese straordinarie) , da Per_2
corrispondersi tutti i mesi, da versarsi entro il giorno 5 del mese, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, con decorrenza da ottobre 2024;
3) dare atto che, con il corretto adempimento del versamento del contributo al mantenimento da
parte del sig. , per i mesi da dicembre 2024 a marzo 2025 compresi, la sig.ra Parte_2
rinuncerà a richiedere al sig. il 50% delle spese straordinarie Parte_1 Parte_3
fino ad oggi maturate e non corrisposte;
4) disporre che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre;
5) dare atto che le parti prestano reciprocamente il consenso, sin d'ora, per il rilascio e/o rinnovo del passaporto al minore , consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel Per_2
proprio passaporto;
6) spese di lite compensate.
Per il P.M.
"visto, nulla si oppone".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 29, 473 bis 51 e 337 quinques c.c. del 05.12.2024, i sig.ri Pt_1
e chiedevano congiuntamente la modifica del decreto ex art 337 bis e ss c.c. e 737
[...] Parte_2
c.p.c. emesso da questo Tribunale in data 19.12.2022 R.G. 324/2021 cron. 9037/2022, in punto affido, collocazione e mantenimento del figlio minore nato il [...]. Per_2
Acquisito il parere del Pubblico Ministero il giudice relatore riservava di riferire al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 ultimo comma c.p.c..
***
Le conclusioni concordate dalle parti, consistenti nella parziale modifica delle statuizioni assunte con decreto del Tribunale di Asti del 19.12.2022 appaiono congrue e conformi all'interesse del minore.
In particolare risulta congruo l'affido esclusivo rafforzato– da intendersi, ex art 337 quater c.c. nel senso che si attribuisce al genitore affidatario la facoltà di decisione autonoma anche nelle questioni di pagina 2 di 4 maggior interesse per il minore - del minore alla madre stante l'assoluta assenza del padre dalla vita del minore, le difficoltà della madre nel tentare di contattarlo in caso di bisogno, il di lui trasferimento in
Spagna (circostanze confermate dalla madre all'udienza del 4.3.24 ed altresì emergenti dalla relazione dei Servizi Sociali del 21.2.2025, nella quale, tra l'altro, si dà atto dei precedenti tentativi di operare nel senso del riavvicinamento del padre al minore – posti in essere in esecuzione del decreto 19.12.2022 –
e della vanificazione degli stessi per volere del padre che, a decorrere dal giugno 2023, interrompeva ogni rapporto col figlio e si trasferiva all'estero, ed al contempo si conferma l'adeguatezza della madre ed i lei sforzi per preservare, sia pure inutilmente, i rapporti tra il minore e il padre).
Le conclusioni congiunte e l'accordo in essere inducono a disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti,
a parziale modifica del provvedimento di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale n. 9037/2022, R.G. 324/2021 emesso da questo Tribunale, statuisce in perfetta conformità alle conclusioni congiunte riportate come in epigrafe. dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Asti, 12 marzo 2025
La Giudice relatore
Elga Bulgarelli
La Presidente
Ombretta Salvetti
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4