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Articolo 63 della Legge 8 giugno 1874, n. 1938
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Legge 8 giugno 1874, n. 1938
Articolo 63 della Legge 8 giugno 1874, n. 1938
Versione
30 giugno 1874
Art. 63.
Agli attuali procuratori non contemplati nell'art. 59 e' applicabile il disposto dal numero 3 dell'articolo
Entrata in vigore il 30 giugno 1874
Vedi fonte istituzionale
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