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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/06/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3061/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3061/2024 promossa da:
nato in [...] il [...], documento d'identità n. ; Parte_1 Numer_1
nato in [...] il [...], documento d'identità n. ; Parte_2 Numer_2 Pt_3
, nato in [...] il [...], documento d'identità n. ;
[...] Numer_3 CP_1
, nato in [...] il [...], documento d'identità n. , in proprio e nella
[...] Numer_4 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale (unitamente a Persona_1
nata in [...] il [...]) sui figli minori:
[...] Persona_2 nata in [...] il [...], documento d'identità n. ; Numer_5 Parte_4
, nato in [...] il [...], documento d'identità n. e
[...] Numer_6 Parte_5
, nato in [...] il [...], documento d'identità n. ;
[...] Numer_7 [...]
nata in [...] il [...], documento d'identità n. , in Parte_6 Numer_8 proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale (unitamente a
[...]
nato in [...] il [...]) sui figli minori: nato in Controparte_2 Parte_7
Argentina il 4 dicembre 2012, documento d'identità n. e nata in Numer_9 Persona_3
Argentina il 21 dicembre 2015, documento d'identità n. ; Nume_10
tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. Giuseppe Campesi (C.F.
) del foro di Cosenza, giusta procura alle liti in foglio separato e allegato al C.F._1 presente atto;
-ricorrenti-
1 contro
(C.F. ) in persona del pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1 CP_4 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria
- resistente costituita-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_3 sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana nata a [...], CP_5 comune in provincia di Reggio Calabria (RC), il 25.02.1898 (cfr. doc. in atti n. 1), la quale si era unita in matrimonio in Italia, a Palmi (RC), con in data 20.02.1920 (cfr. doc. in atti n. TE
2) e, successivamente, era emigrata col marito in Argentina, dove lo stesso si naturalizzava cittadino argentino in data 27.12.1928 (cfr. doc. in atti n. 3). Dalla loro unione matrimoniale era nato in
Argentina il figlio in data 20.06.1937 (cfr. doc. in atti n. 6). L'ava italiana, una Parte_1 volta emigrata in Argentina, era ivi deceduta in data 15.09.1986 (cfr. doc. in atti n. 5) senza aver acquistato la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis
d'origine (cfr. doc. in atti n. 4).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di Parte_1
- in data 22.02.1970 egli contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. Persona_4
7) e dalla loro unione matrimoniale nascevano i figli:
1) in data 25.04.1971 (cfr. doc. in atti n. 9) – odierno ricorrente - il Parte_1 quale si univa in matrimonio con in data 21.07.2020 (cfr. doc. in atti n. 10) CP_7 generando i figli, tutti odierni ricorrenti:
- in data 25 aprile 2001 (cfr. doc. in atti n. 11); Parte_2
- in data 21 marzo 2005 (cfr. doc. in atti n. 12). Parte_3
2) in data 25.07.1974 (cfr. doc. in atti n. 13) – odierno ricorrente - il quale Controparte_1 si univa in matrimonio con in data 10.11.2005 (cfr. doc. in atti Persona_1
n. 14) generando i figli, tutti odierni ricorrenti:
2 - in data 12 settembre 2007 (cfr. doc. in atti n. 15); Persona_2
- in data 7 maggio 2009 (cfr. doc. in atti n. 16); Parte_4
- in data 24 novembre 2015 (cfr. doc. in atti n. 17). Persona_5
3) in data 21.08.1981 (cfr. doc. in atti n. 18) – odierna ricorrente – Parte_6 la quale si univa in matrimonio con in data 20.10.2010 (cfr. Controparte_2 doc. in atti n. 19) e dalla loro unione coniugale nascevano gli odierni ricorrenti: Parte_7
in data 4 dicembre 2012 (cfr. doc. in atti n. 20) e in data 21
[...] Persona_3 dicembre 2015 (cfr. doc. in atti n. 21).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
In particolare, sull'interesse ad agire, i ricorrenti richiamano l'uniforme Giurisprudenza italiana, ormai consolidatasi sul punto a seguito della nota sentenza n. 4466/2009 della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, che ha definitivamente fissato il principio cardine e dirimente secondo cui “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, depositando telematicamente, in data 09.05.2025, la comparsa di costituzione e risposta con la quale contestava quanto chiesto in ricorso, chiedendone il rigetto, eccependone l'inammissibilità, per la mancanza della presentazione dell'istanza in sede amministrativa - determinando ciò l'insussistenza dell'interesse processuale ad ottenere un pronuncia giudiziale in assenza di un provvedimento espresso della competente Amministrazione - e l'infondatezza della richiesta di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, alla luce dell'interruzione della linea di trasmissione, avvenuta a seguito
3 di fenomeni di naturalizzazione di massa, basati sul principio dello ius soli. Inoltre, denunciava l'opportunità di attendere la pronuncia della Corte Costituzionale presso la quale era pendente una questione di legittimità costituzionale su una questione analoga a quella in oggetto, sollevata dal
Tribunale di Bologna.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 15 maggio 2025, innanzi allo scrivente giudice, compariva per i ricorrenti l'avv.
Suraci Mariagrazia per delega dell'avv. Campesi Giuseppe, mentre per il resistente, pur costituito, nessuno compariva. Il difensore impugnava e contestava quanto dedotto ed eccepito da controparte perché infondato in fatto e in diritto, riportandosi all'atto introduttivo del giudizio e chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione con condanna alle spese del . Il Giudice riservava il CP_3 deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'ava italiana dei ricorrenti è nata a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
In punto di diritto, si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
4 Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con la nota sentenza n. 87/1975 ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”. Con tale pronuncia, quindi, la
Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà.
Successivamente, con l'ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere
l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini
e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”. In tale sede, dunque, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina.
5 Gli interventi della Corte appena menzionati miravano quindi ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante
e post 01.01.1948.
La Corte di cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte
Costituzionale, ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della
Carta fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si
è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti
(Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli (cd. effetto perdurante).
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere
6 coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”; “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale” (Cass. SU n. 4466/2009).
Con questa sentenza, quindi, la Corte di Cassazione ha stabilito una giurisprudenza favorevole sul rapporto di affiliazione con la trasmissione dello status di cittadino ai figli delle donne italiane nati prima del 1948 che sarebbe stato loro di diritto se non ci fosse stata una legge discriminatoria. Anche il discendente di madre italiana nato prima del 1948, dunque, può veder riconosciuto il proprio stato di cittadino italiano iure sanguinis.
Ciò posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito, e non di uno specifico dettato normativo, a cui la Pubblica Amministrazione non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'avo-donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della Costituzione. Ciò significa che i nati da madre italiana prima del 1948 non possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis con istanza al Consolato o all'ufficio di Stato Civile, ma devono rivolgersi, a partire dal 22 giugno 2022, alla “Sezione
Specializzata del Tribunale competente per il comune di nascita dell'antenato (per i ricorrenti residenti all'estero).
Più nello specifico, il Ministero degli Interni con circolare n. 9 del 04.07.2001 ritiene che la sentenza non possa retroagire oltre il 1.1.1948, pertanto possono usufruire della parità di posizione fra uomo e donna (e quindi la possibilità di far valere la discendenza da madre italiana) solo i soggetti nati dopo tale data. Tale principio si pone, quindi, in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità, le quali guidano ad una ricostruzione logica nettamente opposta e che, riportate al caso de quo, determinano l'esistenza del diritto alla trasmissione della cittadinanza italiana in assenza della legge discriminatoria.
In forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai ne consegue che il ricorso alla via Parte_8
7 amministrativa da parte dei ricorrenti avrebbe condotto inevitabilmente ad un rigetto, pertanto, l'unica via percorribile affinché le parti possano vedersi riconosciuto il proprio diritto soggettivo invocato è il passaggio giudiziario.
Non ha rilievo, quindi, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza materna ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992, né, peraltro, la disciplina in materia impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale. Così è la giurisprudenza di merito che si è occupata del tema: Trib. Brescia, sent. 10/11/2018; Trib. Roma, ord. 18/04/2018; Trib. Roma, ord.
19/02/2018; Trib. Roma, sent. 18/09/2017; Trib. Roma, sent. 6/04/2017; Trib. Roma, sent.
22/03/2017. Per i casi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna a figli nati prima del
1° gennaio 1948, quindi, diverse pronunce confermano che non è necessario presentare un'istanza amministrativa ai Consolati poiché l'amministrazione pubblica non è abilitata a riconoscerla autonomamente.
Dunque, questo Giudice, alla luce delle precedenti osservazioni e aderendo agli orientamenti della
Corte di Cassazione, ritiene che vada riconosciuta la cittadinanza italiana anche al figlio di madre cittadina, nato prima del primo gennaio del 1948 e che tale diritto si trasmetta ai suoi figli iure sanguinis.
Pertanto, la cittadina italiana non avendo rinunciato alla cittadinanza italiana né CP_5 essendosi naturalizzata cittadina argentina ha conservato la propria cittadinanza e l'ha trasmessa al figlio nonostante la nascita di quest'ultimo in epoca pre-costituzionale Parte_1
(segnatamente il 20 giugno 1937).
Quanto poi all'eccezione di parte resistente in punto di naturalizzazione, giova richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno così statuito: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass.
Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro –
a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” ed hanno, inoltre chiarito, ai fini della perdita della cittadinanza, la necessità che: “Per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo
8 e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole ad integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317).
“La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne
l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ,
Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318).
A questo punto, considerato che la domanda giudiziale risulta ammissibile e che l'originaria ava italiana godeva della cittadinanza italiana ed ha trasmesso ai propri discendenti il suo status, occorre verificare se i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova dell'ininterrotta trasmissione dello ius civitatis attraverso la ricostruzione di tutto l'albero genealogico.
Orbene, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, tradotta ed apostillata, risulta che l'ava italiana nata a [...] il [...] (cfr. doc. in atti n. 1) da CP_5 Controparte_8
e , aveva contratto matrimonio in Italia in data 20.02.1920 con TR TE
(cfr. doc. in atti n. 2) e, successivamente la coppia si era trasferita in Argentina ove TE aveva acquisito la cittadinanza argentina in data 27.12.1928 (cfr. doc. in atti n. 3); dall'anzidetta unione era nato in data [...] - in epoca pre-costituzionale - il figlia (cfr. Parte_1 doc. in atti n. 6) il quale si era unito in matrimonio con in data 22.02.1970 Persona_4
(cfr. doc. in atti n. 7) e dalla loro unione coniugale erano nati gli odierni ricorrenti: Parte_1
in data 25.04.1971 (cfr. doc. in atti n. 9); in data 25.07.1974 (cfr. doc.
[...] Controparte_1 in atti n. 13) e in data 21.08.1981 (cfr. doc. in atti n. 18). Parte_6
Successivamente, dall'unione coniugale tra e (cfr. doc. in Parte_1 CP_7 atti n. 10) erano nati gli odierni ricorrenti: in data 25.04.2001 (cfr. doc. in atti n. 11) Parte_2
e in data 21.03.2005 (cfr. doc. in atti n. 12). Dall'unione coniugale tra Parte_3 CP_1 [...]
e (cfr. doc. in atti n. 14) erano nati gli odierni ricorrenti: CP_1 Persona_1 Per_2
9 in data 12.09.2007 (cfr. doc. in atti n. 15), in data Parte_6 Parte_4
07.05.2009 (cfr. doc. in atti n. 16) e in data 24.11.2015 (cfr. doc. in atti Persona_5
n. 17). Dall'unione coniugale tra e (cfr. Parte_6 Controparte_2 doc. in atti n. 19) erano nati gli odierni ricorrenti: in data 04.12.2012 (cfr. doc. Parte_7 in atti n. 20) e in data 21.12.2015 (cfr. doc. in atti n. 21). Persona_3
Successivamente, moriva in Argentina il 15.09.1986 (cfr. doc. in atti n. 5) senza aver CP_5 mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine.
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione n. 03269925 rilasciato in data 22.01.2024 dalla Cámara Nacional Electoral, nel quale si legge quanto segue: “Si
CERTIFICA che sul Registro Nazionale degli Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini nativi e per opzione maggiori di 16 anni, e i cittadini argentini naturalizzati maggiori di diciotto anni,
NON RISULTA iscritto alla data di cui sotto nata il 25/02/1898 in ITALIA – CP_5
Reggio Calabria – Palmi. Deceduta”. (cfr. doc. in atti n. 4).
Ne deriva che i ricorrenti hanno dimostrato documentalmente la propria ininterrotta discendenza “per via materna” dalla comune capostipite cittadina italiana che ha così trasmesso “iure CP_5 sanguinis” la cittadinanza per il tramite del figlio e così è stato di madre in figlio, Parte_1 senza interruzioni, fino agli odierni ricorrenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti, cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Infine, tenuto conto della natura della procedura e delle evoluzioni giurisprudenziali e normative susseguitesi in materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1 nato in [...] il [...]; nato in [...] il [...]; Parte_2
, nato in [...] il [...]; , nato in [...] Parte_3 Controparte_1 il 25 luglio 1974, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori: nata in [...] il [...]; Persona_2
, nato in [...] il [...] e , Parte_4 Parte_5 nato in [...] il [...]; nata in [...] il 24 Parte_6 agosto 1981, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui
10 figli minori: nato in [...] il [...] e Parte_7 Persona_3
, nata in [...] il [...], il diritto alla cittadinanza italiana stante la
[...] sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_10 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in Reggio Calabria, 12.06.2025 Il giudice
dott. Flavio Tovani
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TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3061/2024 promossa da:
nato in [...] il [...], documento d'identità n. ; Parte_1 Numer_1
nato in [...] il [...], documento d'identità n. ; Parte_2 Numer_2 Pt_3
, nato in [...] il [...], documento d'identità n. ;
[...] Numer_3 CP_1
, nato in [...] il [...], documento d'identità n. , in proprio e nella
[...] Numer_4 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale (unitamente a Persona_1
nata in [...] il [...]) sui figli minori:
[...] Persona_2 nata in [...] il [...], documento d'identità n. ; Numer_5 Parte_4
, nato in [...] il [...], documento d'identità n. e
[...] Numer_6 Parte_5
, nato in [...] il [...], documento d'identità n. ;
[...] Numer_7 [...]
nata in [...] il [...], documento d'identità n. , in Parte_6 Numer_8 proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale (unitamente a
[...]
nato in [...] il [...]) sui figli minori: nato in Controparte_2 Parte_7
Argentina il 4 dicembre 2012, documento d'identità n. e nata in Numer_9 Persona_3
Argentina il 21 dicembre 2015, documento d'identità n. ; Nume_10
tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. Giuseppe Campesi (C.F.
) del foro di Cosenza, giusta procura alle liti in foglio separato e allegato al C.F._1 presente atto;
-ricorrenti-
1 contro
(C.F. ) in persona del pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1 CP_4 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria
- resistente costituita-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_3 sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana nata a [...], CP_5 comune in provincia di Reggio Calabria (RC), il 25.02.1898 (cfr. doc. in atti n. 1), la quale si era unita in matrimonio in Italia, a Palmi (RC), con in data 20.02.1920 (cfr. doc. in atti n. TE
2) e, successivamente, era emigrata col marito in Argentina, dove lo stesso si naturalizzava cittadino argentino in data 27.12.1928 (cfr. doc. in atti n. 3). Dalla loro unione matrimoniale era nato in
Argentina il figlio in data 20.06.1937 (cfr. doc. in atti n. 6). L'ava italiana, una Parte_1 volta emigrata in Argentina, era ivi deceduta in data 15.09.1986 (cfr. doc. in atti n. 5) senza aver acquistato la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis
d'origine (cfr. doc. in atti n. 4).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di Parte_1
- in data 22.02.1970 egli contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. Persona_4
7) e dalla loro unione matrimoniale nascevano i figli:
1) in data 25.04.1971 (cfr. doc. in atti n. 9) – odierno ricorrente - il Parte_1 quale si univa in matrimonio con in data 21.07.2020 (cfr. doc. in atti n. 10) CP_7 generando i figli, tutti odierni ricorrenti:
- in data 25 aprile 2001 (cfr. doc. in atti n. 11); Parte_2
- in data 21 marzo 2005 (cfr. doc. in atti n. 12). Parte_3
2) in data 25.07.1974 (cfr. doc. in atti n. 13) – odierno ricorrente - il quale Controparte_1 si univa in matrimonio con in data 10.11.2005 (cfr. doc. in atti Persona_1
n. 14) generando i figli, tutti odierni ricorrenti:
2 - in data 12 settembre 2007 (cfr. doc. in atti n. 15); Persona_2
- in data 7 maggio 2009 (cfr. doc. in atti n. 16); Parte_4
- in data 24 novembre 2015 (cfr. doc. in atti n. 17). Persona_5
3) in data 21.08.1981 (cfr. doc. in atti n. 18) – odierna ricorrente – Parte_6 la quale si univa in matrimonio con in data 20.10.2010 (cfr. Controparte_2 doc. in atti n. 19) e dalla loro unione coniugale nascevano gli odierni ricorrenti: Parte_7
in data 4 dicembre 2012 (cfr. doc. in atti n. 20) e in data 21
[...] Persona_3 dicembre 2015 (cfr. doc. in atti n. 21).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
In particolare, sull'interesse ad agire, i ricorrenti richiamano l'uniforme Giurisprudenza italiana, ormai consolidatasi sul punto a seguito della nota sentenza n. 4466/2009 della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, che ha definitivamente fissato il principio cardine e dirimente secondo cui “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, depositando telematicamente, in data 09.05.2025, la comparsa di costituzione e risposta con la quale contestava quanto chiesto in ricorso, chiedendone il rigetto, eccependone l'inammissibilità, per la mancanza della presentazione dell'istanza in sede amministrativa - determinando ciò l'insussistenza dell'interesse processuale ad ottenere un pronuncia giudiziale in assenza di un provvedimento espresso della competente Amministrazione - e l'infondatezza della richiesta di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, alla luce dell'interruzione della linea di trasmissione, avvenuta a seguito
3 di fenomeni di naturalizzazione di massa, basati sul principio dello ius soli. Inoltre, denunciava l'opportunità di attendere la pronuncia della Corte Costituzionale presso la quale era pendente una questione di legittimità costituzionale su una questione analoga a quella in oggetto, sollevata dal
Tribunale di Bologna.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 15 maggio 2025, innanzi allo scrivente giudice, compariva per i ricorrenti l'avv.
Suraci Mariagrazia per delega dell'avv. Campesi Giuseppe, mentre per il resistente, pur costituito, nessuno compariva. Il difensore impugnava e contestava quanto dedotto ed eccepito da controparte perché infondato in fatto e in diritto, riportandosi all'atto introduttivo del giudizio e chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione con condanna alle spese del . Il Giudice riservava il CP_3 deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'ava italiana dei ricorrenti è nata a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
In punto di diritto, si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
4 Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con la nota sentenza n. 87/1975 ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”. Con tale pronuncia, quindi, la
Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà.
Successivamente, con l'ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere
l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini
e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”. In tale sede, dunque, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina.
5 Gli interventi della Corte appena menzionati miravano quindi ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante
e post 01.01.1948.
La Corte di cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte
Costituzionale, ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della
Carta fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si
è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti
(Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli (cd. effetto perdurante).
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere
6 coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”; “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale” (Cass. SU n. 4466/2009).
Con questa sentenza, quindi, la Corte di Cassazione ha stabilito una giurisprudenza favorevole sul rapporto di affiliazione con la trasmissione dello status di cittadino ai figli delle donne italiane nati prima del 1948 che sarebbe stato loro di diritto se non ci fosse stata una legge discriminatoria. Anche il discendente di madre italiana nato prima del 1948, dunque, può veder riconosciuto il proprio stato di cittadino italiano iure sanguinis.
Ciò posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito, e non di uno specifico dettato normativo, a cui la Pubblica Amministrazione non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'avo-donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della Costituzione. Ciò significa che i nati da madre italiana prima del 1948 non possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis con istanza al Consolato o all'ufficio di Stato Civile, ma devono rivolgersi, a partire dal 22 giugno 2022, alla “Sezione
Specializzata del Tribunale competente per il comune di nascita dell'antenato (per i ricorrenti residenti all'estero).
Più nello specifico, il Ministero degli Interni con circolare n. 9 del 04.07.2001 ritiene che la sentenza non possa retroagire oltre il 1.1.1948, pertanto possono usufruire della parità di posizione fra uomo e donna (e quindi la possibilità di far valere la discendenza da madre italiana) solo i soggetti nati dopo tale data. Tale principio si pone, quindi, in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità, le quali guidano ad una ricostruzione logica nettamente opposta e che, riportate al caso de quo, determinano l'esistenza del diritto alla trasmissione della cittadinanza italiana in assenza della legge discriminatoria.
In forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai ne consegue che il ricorso alla via Parte_8
7 amministrativa da parte dei ricorrenti avrebbe condotto inevitabilmente ad un rigetto, pertanto, l'unica via percorribile affinché le parti possano vedersi riconosciuto il proprio diritto soggettivo invocato è il passaggio giudiziario.
Non ha rilievo, quindi, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza materna ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992, né, peraltro, la disciplina in materia impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale. Così è la giurisprudenza di merito che si è occupata del tema: Trib. Brescia, sent. 10/11/2018; Trib. Roma, ord. 18/04/2018; Trib. Roma, ord.
19/02/2018; Trib. Roma, sent. 18/09/2017; Trib. Roma, sent. 6/04/2017; Trib. Roma, sent.
22/03/2017. Per i casi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna a figli nati prima del
1° gennaio 1948, quindi, diverse pronunce confermano che non è necessario presentare un'istanza amministrativa ai Consolati poiché l'amministrazione pubblica non è abilitata a riconoscerla autonomamente.
Dunque, questo Giudice, alla luce delle precedenti osservazioni e aderendo agli orientamenti della
Corte di Cassazione, ritiene che vada riconosciuta la cittadinanza italiana anche al figlio di madre cittadina, nato prima del primo gennaio del 1948 e che tale diritto si trasmetta ai suoi figli iure sanguinis.
Pertanto, la cittadina italiana non avendo rinunciato alla cittadinanza italiana né CP_5 essendosi naturalizzata cittadina argentina ha conservato la propria cittadinanza e l'ha trasmessa al figlio nonostante la nascita di quest'ultimo in epoca pre-costituzionale Parte_1
(segnatamente il 20 giugno 1937).
Quanto poi all'eccezione di parte resistente in punto di naturalizzazione, giova richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno così statuito: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass.
Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro –
a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” ed hanno, inoltre chiarito, ai fini della perdita della cittadinanza, la necessità che: “Per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo
8 e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole ad integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317).
“La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne
l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ,
Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318).
A questo punto, considerato che la domanda giudiziale risulta ammissibile e che l'originaria ava italiana godeva della cittadinanza italiana ed ha trasmesso ai propri discendenti il suo status, occorre verificare se i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova dell'ininterrotta trasmissione dello ius civitatis attraverso la ricostruzione di tutto l'albero genealogico.
Orbene, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, tradotta ed apostillata, risulta che l'ava italiana nata a [...] il [...] (cfr. doc. in atti n. 1) da CP_5 Controparte_8
e , aveva contratto matrimonio in Italia in data 20.02.1920 con TR TE
(cfr. doc. in atti n. 2) e, successivamente la coppia si era trasferita in Argentina ove TE aveva acquisito la cittadinanza argentina in data 27.12.1928 (cfr. doc. in atti n. 3); dall'anzidetta unione era nato in data [...] - in epoca pre-costituzionale - il figlia (cfr. Parte_1 doc. in atti n. 6) il quale si era unito in matrimonio con in data 22.02.1970 Persona_4
(cfr. doc. in atti n. 7) e dalla loro unione coniugale erano nati gli odierni ricorrenti: Parte_1
in data 25.04.1971 (cfr. doc. in atti n. 9); in data 25.07.1974 (cfr. doc.
[...] Controparte_1 in atti n. 13) e in data 21.08.1981 (cfr. doc. in atti n. 18). Parte_6
Successivamente, dall'unione coniugale tra e (cfr. doc. in Parte_1 CP_7 atti n. 10) erano nati gli odierni ricorrenti: in data 25.04.2001 (cfr. doc. in atti n. 11) Parte_2
e in data 21.03.2005 (cfr. doc. in atti n. 12). Dall'unione coniugale tra Parte_3 CP_1 [...]
e (cfr. doc. in atti n. 14) erano nati gli odierni ricorrenti: CP_1 Persona_1 Per_2
9 in data 12.09.2007 (cfr. doc. in atti n. 15), in data Parte_6 Parte_4
07.05.2009 (cfr. doc. in atti n. 16) e in data 24.11.2015 (cfr. doc. in atti Persona_5
n. 17). Dall'unione coniugale tra e (cfr. Parte_6 Controparte_2 doc. in atti n. 19) erano nati gli odierni ricorrenti: in data 04.12.2012 (cfr. doc. Parte_7 in atti n. 20) e in data 21.12.2015 (cfr. doc. in atti n. 21). Persona_3
Successivamente, moriva in Argentina il 15.09.1986 (cfr. doc. in atti n. 5) senza aver CP_5 mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine.
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione n. 03269925 rilasciato in data 22.01.2024 dalla Cámara Nacional Electoral, nel quale si legge quanto segue: “Si
CERTIFICA che sul Registro Nazionale degli Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini nativi e per opzione maggiori di 16 anni, e i cittadini argentini naturalizzati maggiori di diciotto anni,
NON RISULTA iscritto alla data di cui sotto nata il 25/02/1898 in ITALIA – CP_5
Reggio Calabria – Palmi. Deceduta”. (cfr. doc. in atti n. 4).
Ne deriva che i ricorrenti hanno dimostrato documentalmente la propria ininterrotta discendenza “per via materna” dalla comune capostipite cittadina italiana che ha così trasmesso “iure CP_5 sanguinis” la cittadinanza per il tramite del figlio e così è stato di madre in figlio, Parte_1 senza interruzioni, fino agli odierni ricorrenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti, cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Infine, tenuto conto della natura della procedura e delle evoluzioni giurisprudenziali e normative susseguitesi in materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1 nato in [...] il [...]; nato in [...] il [...]; Parte_2
, nato in [...] il [...]; , nato in [...] Parte_3 Controparte_1 il 25 luglio 1974, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori: nata in [...] il [...]; Persona_2
, nato in [...] il [...] e , Parte_4 Parte_5 nato in [...] il [...]; nata in [...] il 24 Parte_6 agosto 1981, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui
10 figli minori: nato in [...] il [...] e Parte_7 Persona_3
, nata in [...] il [...], il diritto alla cittadinanza italiana stante la
[...] sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_10 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in Reggio Calabria, 12.06.2025 Il giudice
dott. Flavio Tovani
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