Ordinanza cautelare 27 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 14 ottobre 2022
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 13/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00111/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01115/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1115 del 2021, proposto da
GI LA, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Barbero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Galileo Ferraris 120;
contro
GE - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e presso la stessa ex lege domiciliate in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- della cartella di pagamento n. 037 2021 00047133 90 000 dell'importo di euro 403.090,90, avente ad oggetto il “Prelievo latte sulle consegne” per i periodi 1996/97, 2003/04 e 2008/09, inviata al ricorrente tramite pec del 21.9.2021;
- del presupposto ruolo ordinario n. 2021/003013, reso esecutivo in data 23.6.2021, nella parte concernente l'iscrizione del debito del ricorrente;
- di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Agenzie intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024 il dott. Marco Costa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno esponente, produttore di latte vaccino, e, perciò, assoggettato al sistema di contingentamento della produzione (cd. quote-latte) previsto dall’Unione Europea, è destinatario della cartella di pagamento n. 037 2021 00047133 90 000 dell’importo di euro 403.090,90, avente ad oggetto il “Prelievo latte sulle consegne” per i periodi 1996/97, 2003/04 e 2008/09, inviatagli tramite pec del 21.9.2021 (doc. 1 ricorrente).
2. Gli atti presupposti della citata cartella di pagamento risultano oggetto plurime impugnazioni, definite per concorde prospettazione delle parti come di seguito:
- quanto all’annualità 1996/97, l’adito Tar Piemonte, con decreto n. 2857 depositato il 7 settembre 2011 ha dichiarato perento il ricorso, proposto dal produttore, avverso il prelievo supplementare per la campagna in questione;
- quanto all’annualità 2003/04, il Tar Lazio, con decreto n. 2019 depositato il 17 febbraio 2012, ha dichiarato perento il ricorso proposto dal produttore avverso il corrispondente prelievo supplementare;
- quanto all’annualità 2008/09, il Tar Lazio con sentenza n. 13391/23, ha annullato la relativa imputazione di prelievo supplementare.
3. L’interessato è qui insorto avverso la cartella di pagamento e gli atti di cui all’epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, sulla base dei motivi di ricorso come di seguito rubricati:
I. Illegittimità propria e derivata. Violazione ed elusione del giudicato. Nullità in relazione all’art. 21-septies della legge 7.8.1990 n. 241. Violazione di legge in relazione all’art. 2 del reg. CEE 3950/1992, all’art. 9 del reg. CE 1392/2011, agli artt. 4, 10, 11 e 13 del reg. CE 1788/2003, all’art. 16 del reg. CE 595/2004 e dei principi fissati dalla Corte di Giustizia U.E. Violazione di legge in relazione all’art. 8-ter della legge 33/2009. Violazione di legge in relazione agli artt. 1, 3 e 21-nonies della legge 7.8.1990 n. 241 e del principio di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta;
II. Violazione dell’art. 8-ter della legge 9.4.2009 n. 33 e dei principi di buon andamento e trasparenza della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta;
III. Violazione dell’art. 2946 c.c. Intervenuta prescrizione del preteso credito di GE. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta;
IV. Violazione dell’art. 25 del d.p.r. 29.9.1973 n. 602. Intervenuta decadenza del preteso diritto di GE di attivare la procedura di riscossione coattiva. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta;
V. Violazione di legge in relazione all’art. 7 della legge 27.7.2000 n. 212, agli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990 n. 241, agli artt. 24 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta;
VI. Violazione di legge in relazione agli artt. art. 3-bis, 6, 6-ter del d.lgs. 7.3.2005 n. 82; all’art. 16-ter del d.l. 18.10.2012 n. 179 ed all’art. 3-bis della legge 21.1.1994 n. 53: nullità della cartella impugnata per inesistenza ovvero nullità insanabile della notifica.
4. Si sono costituite in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) e l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA): la prima, per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva; entrambe, per contestare nel merito la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
5. All’esito della camera di consiglio del 25.1.2022, con ordinanza n. 192/2022 il Collegio ha ordinato incombenti istruttori a carico delle parti, sospendendo interinalmente i provvedimenti gravati; all’esito della successiva camera di consiglio del 12.10.2022, respinte le istanze di rinvio formulate dalle Agenzie intimate, ha accolto l’istanza cautelare con ordinanza n. 983/2022.
6. Le parti hanno articolato le proprie difese con ulteriori atti difensivi, insistendo per le rispettive conclusioni; in particolare, la difesa erariale, con memoria del 18.4.2024 ed allegati documenti, ha richiamato le statuizioni giurisprudenziali rese all’esito dei giudizi sui presupposti atti di prelievo, rappresentando che, alla luce dell’intervenuto annullamento di quanto pertinente alla campagna lattiera 2008/09, GE sta procedendo al parziale discarico della cartella di pagamento impugnata, insistendo per il rigetto del ricorso sui restanti importi; il deducente, con memoria depositata il 26.9.2024, parimenti richiamando il giudicato favorevole intervenuto per l’annata in questione (T.A.R. Lazio, sez. V-ter, 22.8.2023 n. 13391), ha ribadito le proprie doglianze, chiedendo l’annullamento degli atti gravati.
7. All’udienza pubblica del 18 dicembre 2024 il Collegio ha assegnato la causa in decisione.
DIRITTO
1.L’Avvocatura dello Stato ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell’agente di riscossione in relazione alle censure vertenti sul merito della pretesa, le quali atterrebbero ad atti dell’ente impositore che effettuò l’iscrizione a ruolo.
L’eccezione non ha pregio.
Le questioni dedotte nel ricorso riguardano sia vizi della pretesa creditoria, sia vizi propri della cartella di pagamento, talché risultano coinvolti entrambi gli enti intimati.
Non è quindi possibile l’estromissione dal giudizio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. La valutazione dell’imputabilità di eventuali vizi ad GE invece che all’agente della riscossione potrà rilevare ai fini della decisione sulla ripartizione delle spese di giudizio in sede di decisione del ricorso.
Ciò premesso, entrando nel merito dei motivi di gravame, valgono le seguenti considerazioni.
2. Il Collegio rileva che il T.A.R. Lazio, sez. V-ter, con sentenza n. 13391 del 22.8.2023 ha annullato l’atto di prelievo supplementare relativo alla campagna lattiera 2008/2009, facendo così venire meno uno degli atti presupposti della gravata cartella esattoriale, che quindi risulta in tale parte viziata da illegittimità derivata, stante la stretta connessione con il suddetto atto.
Ciò trova conferma nella memoria difensiva depositata in giudizio dall’Avvocatura dello Stato, nella quale si dà atto che GE sta provvedendo al corrispondente, parziale discarico dell’impugnata cartella.
Le impugnazioni proposte avverso ciascuno dei prelievi supplementari riferiti alle restanti, intimate campagne lattiere (1996/97 e 2003/04) sono state dichiarate perente, come riportato nella superiore narrativa in fatto, di talché i relativi atti di prelievo devono considerarsi ormai definitivi e non più contestabili.
3. Tanto premesso, solo in relazione alle annate 1996/97 e 2003/04 si procede alla trattazione della prima censura, incentrata sulla contrarietà degli epigrafati atti alla normativa unionale e nazionale, in quanto basati su dati complessivamente erronei, inattendibili e illegittimi, posti altresì a fondamento della pretesa creditoria impugnata senza il previo, doveroso approfondimento istruttorio da parte dell’GE, per la quale vale il seguente giudizio di inammissibilità e, comunque, di infondatezza.
Orbene, l’oggetto del ricorso in epigrafe non è un autonomo atto impositivo ma un invito prodromico all’esecuzione forzata, impugnabile soltanto per vizi propri, salvo il caso in cui sia mancata la notifica degli atti presupposti. La definitività del prelievo supplementare, che, come visto, discende dall’esito non favorevole al deducente (per tutte le annate di riferimento tranne la campagna lattiera 2008/09) dei giudizi richiamati nella superiore narrativa in fatto, preclude a quest’ultimo la facoltà di avvalersi degli arresti della Corte di Giustizia, i quali trovano un limite nell’inoppugnabilità dell’atto (TAR Veneto, IV, 16.10.2023, n. 1455; Cons. Stato, III, 17.5.2022, n. 3910).
Né può valere la disapplicazione, in quanto l’incompatibilità comunitaria affermata dalla Corte di Giustizia (27.6.2019 –causa C-348/2018; 13.1.2022 –causa C 377/2019) non ha riguardato norme nazionali attributive del potere, bensì norme nazionali indicanti i criteri da seguire per l’esercizio del potere (provvedimenti sulla compensazione nazionale e sull’imputazione del prelievo; si veda Cons. Stato, VI, 15.11.2023, n. 9772).
4. Con il secondo mezzo di gravame – nuovamente da scrutinarsi per la ragioni già esposte solo nella parte rivolta avverso le annate 1996/97 e 2003/04 - l’istante deduce di avere subito la compensazione con i contributi comunitari, nonché l’escussione della fideiussione a garanzia del prelievo per importi riferiti anche all’annata 1996/97, con la conseguenza che i ruoli formati dall’Agenzia delle Entrate Riscossione e la conseguente cartella di pagamento sarebbero erronei giacché il debito sarebbe parzialmente estinto; lamenta che dall’impugnata cartella non si evince l’iter logico seguito ai fini della determinazione dell’ammontare del prelievo supplementare, in violazione dell’art. 8 ter e dell’art. 8 quinquies, comma 8, della legge n. 33/2009 e degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990; secondo l’interessato, infine, l’amministrazione ha omesso di accertare i presupposti e la ragione della riscossione mediante ruolo e, dunque, i provvedimenti impugnati sono viziati da difetto di istruttoria e di motivazione.
La doglianza è infondata.
E’ vero che all’interno della disciplina in materia di aiuti PAC (Politica Agricola Comunitaria) opera un meccanismo di compensazione impropria tra i debiti del produttore a titolo di prelievo supplementare e i crediti di tale produttore a titolo di aiuti agricoli, in quanto poste di dare e avere appartenenti al medesimo rapporto giuridico disciplinato dal diritto dell’Unione europea (art. 8 ter d.l. 5/2009). Tuttavia, il sol fatto che, nel corso degli anni, gli organismi pagatori nazionali abbiano operato delle trattenute sugli aiuti comunitari spettanti al produttore non dimostra che siffatte trattenute abbiano permesso di recuperare, in tutto o in parte, il prelievo supplementare oggi portato in riscossione. Infatti, stante la molteplicità delle poste reciproche di dare e avere emergenti nell’ambito di un rapporto giuridico pluriennale, le trattenute sugli aiuti agricoli potrebbero essere state effettuate per compensare altri debiti del produttore. Poiché, mediante consultazione del registro nazionale dei debiti di cui all'art. 8 ter d.l. 5/2009, il produttore ha piena contezza della propria posizione debitoria verso l’Unione, questi è onerato di dimostrare che le trattenute subite sugli aiuti agricoli (poste di credito) si riferiscano al prelievo supplementare oggetto di giudizio e lo abbiano estinto, in tutto o in parte, attraverso il suddetto meccanismo di compensazione impropria.
Orbene, la ricorrente non ha soddisfatto il proprio onere probatorio, poiché l’allegato importo complessivo delle asserite trattenute subite – quantificato a pag. 14 del ricorso nell’intervallo temporale dal 2008 al 2020 in € 102.634,29 con riferimento al prospetto depositato quale documento 5 – risulta riferito ad una pluralità di causali e rapporti tra loro eterogenei, non riconducibili agli importi di cui è causa (cfr. TAR Piemonte, II, 30.3.2023, n. 288).
Quanto alla dichiarazione di escussione delle polizze fideiussorie di cui al prodotto doc. n. 7 di parte attrice, sebbene comprendente anche importi dovuti a titolo di prelievo supplementare per l’annualità 1996/97 e recante la prova di perfezionamento nel mese di dicembre 2017, risulta che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il relativo versamento sia stato imputato al capitale dovuto per l’annualità in questione, con corrispondente azzeramento alla rilevazione del 2.1.2018 (doc. n. 21 GE, “dettaglio importi dovuti e riscossi”, pag. 3). La cartella, in quanto correttamente reca la pretesa del pagamento dei soli, pregressi interessi fino all’intervenuto saldo non può, pertanto, dirsi in parte qua illegittima.
5. Quanto alla prescrizione estintiva del credito dedotta con la terza censura, deve essere respinta in relazione a tutte le annualità riportate nella cartella gravata.
Premesso che gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale (TAR Veneto, IV, 16.10.2023, n. 1456; TAR Lombardia, Brescia, II, 10.10.2023, n. 733), il Collegio osserva quanto segue.
I giudizi culminati con i sopra citati provvedimenti hanno prodotto l’effetto interruttivo della prescrizione.
Vale al riguardo l'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui “il combinato disposto ex artt. 2943, comma 1 c.c. (ai sensi del quale "La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo") e 2945, commi 1 e 2 c.c. (a mente dei quali, rispettivamente, "Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione" e "Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio") trova applicazione anche ove l'iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore ed il giudizio abbia assunto forma impugnatoria. Tale lettura è, invero, confortata sia dal dato letterale dello stesso art. 2943, comma 1 c.c. (che ricollega l'interruzione della prescrizione alla sola notificazione dell'atto introduttivo del giudizio senza indicare il soggetto che deve iniziare lo stesso) sia dalla ratio della previsione, che è quella di mettere in quiescenza il meccanismo prescrizionale fintanto che l'accertamento dell'an o quantum della pretesa creditoria risulta ancora sub judice” (Cons. Stato, VI, 2.1.2024, n. 64).
Pertanto, poiché la pendenza del giudizio è causa di interruzione del termine di prescrizione della contestata pretesa creditoria ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., il termine medesimo è ripreso a decorrere solo dall’anno 2011 (quanto alla campagna lattiera 1996/97), dall’anno 2012 (quanto all’annata 2003/04) e dall’anno 2023 (quanto all’annullata annata 2008/09).
In ogni caso, il decorso del termine di prescrizione è stato poi sospeso per il periodo decorrente dall’1.04.2019 al 15.07.2019, ai sensi dell’art. 8 quinquies, comma 10, della legge n. 33/2009 per consentire il passaggio all’agente della riscossione dei residui di gestione e per il periodo decorrente dall’8.03.2020 al 31.08.2021, ai sensi dell’art. 68 del d.l. n. 18/2020 (normativa connessa all’emergenza sanitaria da Covid-19).
Per le ragioni esposte, la prescrizione non può quindi dirsi decorsa per alcuna delle annualità cui è riferita la cartella di pagamento di cui all’epigrafe.
6. Il quarto motivo di gravame si incentra sulla violazione dell’art. 25 del d.p.r. n. 602/1973, in quanto l’atto impugnato sarebbe stato emesso allorquando era già scaduto il termine di decadenza stabilito da detta norma.
L’assunto è infondato.
La norma richiamata attiene esclusivamente ai crediti tributari ed è quindi inapplicabile alla pretesa, non tributaria, relativa al prelievo supplementare (cfr. T.A.R. Brescia, Sez. II, 7 novembre 2022, n. 1106). In mancanza di una specifica disposizione di legge, il potere di riscossione del credito da prelievo supplementare relativo alle quote latte non è assoggettato a termini decadenziali.
7. Con il quinto motivo il ricorrente deduce che l’impugnata cartella non specifica né le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto giustificanti la decisione di GE, né le modalità di calcolo degli interessi moratori; aggiunge che l’applicazione dei tassi di interesse indicati nella cartella dà come risultato un importo di interessi inferiore a quello addebitato, che sarebbe inattendibile.
La doglianza non è condivisibile.
L’atto impugnato (redatto in forma conforme al modello ministeriale), alle pagine 8 e seguenti indica i diversi tassi di interesse applicati e il corrispondente periodo di applicazione, assolvendo comunque all’obbligo di motivazione sul punto.
In ogni caso, quanto al capitale, la cartella costituisce un atto della riscossione e non manifesta di per sé alcuna pretesa impositiva, sicché le ragioni giuridiche e fattuali alla base del credito azionato, ricavabili dall'atto impositivo richiamato, non devono essere reiterate. Quanto agli interessi, essi maturano nella misura stabilita dalla legge, per cui la loro liquidazione si risolve in una operazione matematica che non abbisogna di specifica motivazione (cfr. T.A.R. Torino, Sez. II, 16 febbraio 2022, n. 130).
Infine la tesi del ricorrente, secondo cui un corretto calcolo darebbe come risultato un importo inferiore degli interessi di mora, non è supportata da alcun elemento probatorio.
8. Con il sesto motivo l’istante deduce la nullità dei provvedimenti impugnati perché notificati a mezzo pec da un indirizzo che non figura negli elenchi ufficiali previsti dall’art. 16-ter, comma 1, del d.l. n. 179/2012.
Il rilievo non ha pregio.
Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, al quale questo TAR reputa di aderire, è valida la notifica proveniente da un indirizzo pec dal quale è evincibile e riconoscibile il mittente, ancorché l’indirizzo stesso sia diverso da quello indicato nei pubblici registri (Cass. Civ., VI, ord., 16.1.2023, n. 982).
Nel caso di specie l’indirizzo di posta elettronica dal quale sono stati inviati gli atti gravati, riportante il riferimento alla “agenziariscossione” (cfr. pagina 20 del ricorso), consentiva di identificare l’amministrazione da cui promanava la contestata cartella, con conseguente validità della contestata notificazione.
9. In conclusione, il ricorso deve essere in parte accolto (relativamente agli importi riferiti alla campagna lattiera 2008/2009, che, comunque, non possono dirsi prescritti) e respinto per il resto, alla stregua delle considerazioni sopra espresse.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti, stante la reciproca soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e in parte lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Marco Costa, Referendario, Estensore
Martina Arduino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Costa | Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO