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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/03/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 8608/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 8608/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 8608 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv Giuseppe Me- Parte_1 rola e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore si- to in San Prisco (CE) alla via E. Volpicelli n. 18;
APPELLANTE
e
in persona del Sindaco p.t. rap- Controparte_1 presentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Anna Maria Cesarano ed elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale sita in via Albana, Pal.
Lucarelli, Santa Maria Capua Vetere (CE);
APPELLATO
e
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rapp.ta e difesa, nel giudizio di primo grado dall'Avv Fabio Panico con stu- dio in Napoli (NA) alla via Baffi n.2;
APPELLATA NON COSTITUITA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
03.03.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
2
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, il conveniva in giudizio Parte_1 il e l' Controparte_1 Controparte_3
[... al fine di sentir dichiarare la riforma parziale della sentenza n. 6935/2022, pronunziata dal Giudice di Pace di e depositata in Controparte_1
Cancelleria in data 14.06.2023 nella parte in compensava le spese di giudizio nonostante avesse accolto la domanda attorea.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza in ordine alla compen- sazione delle spese di lite, atteso l'accoglimento della domanda attorea, vio- lando così il dispositivo di cui agli artt 91- 92 c.p.c.
2. Il giudice di prime cu- re errava nel motivare la compensazione delle spese sulla base della “natura della vertenza” atteso che oggetto del giudizio riguardava un'opposizione a cartella esattoriale;
tale materia, infatti, non ricade nelle ipotesi previste dal comma 2 dell'art 92 c.p.c. in relazione alla possibilità di compensazione del- le spese di lite.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) ritenere fondati i motivi espressi con il presente gravame e, per l'effetto, riformare parzial- mente l'impugnata sentenza n. 6935/22 emessa dal Giudice di Pace di CP_1
C.V. Dott.ssa depositata in cancelleria il 14.06.23 e mai notificata ovve- Persona_1 ro: a) . Condannare, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, l
[...] in persona del legale rappresentante p.t., solidalmente od alter- Controparte_2 nativamente al in persona del Sindaco p.t. e/o Controparte_1 legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese, competenze ed onorari con attribuzione al sot- toscritto avvocato per anticipo fattone, oltre spese generali e cpa come per legge. Competen- ze quantificate, in primo grado, tenendo conto che il valore della predetta controversia era compreso in una forbice da € 0,01-1.100,00, in € 389,00 di cui € 346,00 per diritti e onorari considerando i valori medi ed € 43,00 per anticipazioni quale C.U., oltre 15% per spese generali e cpa, come per legge o in subordine nella denegata ipotesi di mancato ac- coglimento di quanto sopra, tenuto conto della minima complessità del procedimento con- dannare, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, l' Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., solidalmente od alternativamente al
[...]
3
in persona del p.t. e/o legale rapp.te Controparte_1 CP_4
p.t., al pagamento delle spese, competenze ed onorari con attribuzione al sottoscritto avvo- cato per anticipo fattone, oltre spese generali e cpa come per legge. Competenze quantificate in primo grado, tenendo conto che il valore della predetta controversia era compreso in una forbice da € 0,01-1.100,00, in € 216,00 di cui € 173,00 per diritti e onorari conside- rato i valori minimi ed € 43,00 per anticipazioni quale C.U., oltre 15% per spese gene- rali e cpa, come per legge;
b) Ancora in subordine, condannare, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, gli stessi convenuti in solido o alternativamente al paga- mento delle spese, competenze ed onorari con attribuzione al sottoscritto avvocato per anti- cipo fattone di quella somma maggiore o minore che l'Onorevole giudicante riterrà asse- gnare calcolata secondo il D.M. 55/14, quale competenze ed onorari dello sottoscritto av- vocato, tenendo conto che il valore della controversia del giudizio di primo grado era com- preso in una forbice da € 0,01 ad € 1.100,00 e le spese ivi anticipate sono ammontate ad € 43,00. Il tutto oltre 15% spese generali, cpa come per legge;
2) vittoria di spese, competenze ed onorari con attribuzione al sottoscritto avvocato per anticipo fattone per il presente giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellato ad- Controparte_1 ducendo: 1) Inammissibilità dell'appello in violazione dell'art 327 c.p.c atte- so che la sentenza è stata impugnata oltre il termine previsto dalla legge di 6 mesi. 2) Il Giudice di prime cure in data 03.11.2022 leggeva il dispositivo e le motivazioni contestualmente in udienza e, pertanto, il termine per l'impugnazione decorreva da quella data. 3) La sentenza impugnata è passata in giudicato e, pertanto, non è appellabile. 4) Il Giudice di prime cure non errava nell'applicazione dell'art 91 c.p.c, in quanto, ha esplicitato le ragioni della compensazione delle spese avuto riguardo alla natura della vicenda fat- tuale e processuale sottoposta al suo esame. 5) L'attività di emissione e noti- fica della cartella di pagamento è appannaggio del concessionario e, pertan- to, nulla è imputabile al comune appellato dal momento in cui in data
06.11.2019 ha trasmesso per la riscossione il ruolo n. 651 all
[...]
. A tale data nessuna prescrizione era maturata. Controparte_2
Ciò posto l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Rigettare CP_1
l'appello proposto dal sig. per i motivi spiegati in narrativa e per Parte_1
l'effetto confermare l'impugnata sentenza. 2) Spese vinte.
Preliminarmente si dà atto che l'appellata , Controparte_2 seppur regolarmente citata, non è costituita.
4
In via ulteriormente preliminare va rigettata l'eccezione relativa alla non im- pugnabilità della sentenza di primo grado per violazione dell'art 327 c.p.c.
Va in proposito preliminarmente osservato che, ai sensi del menzionato art. 327 co. 1 c.p.c., nella sua attuale stesura, introdotta dalla legge n. 69/2009, indipendentemente dalla notificazione, l'appello non può proporsi dopo de- corsi sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza, coincidente con la data di deposito della sentenza medesima in cancelleria, secondo un conso- lidato nonché condivisibile orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass.
Civ., S.U., Sentenza n. 3501 del 22.06.1979; ex multis, Cass Civ., Sen- CP_5 tenza n. 14698 del 13.11.2000; Cass. Civ., Sentenza n. 26402 del
16.12.2014).
Orbene, dall'esame della documentazione di primo grado si evince che in data 03.11.2022 il Giudice di Pace di Dott.ssa. Controparte_1
Bianca De Franciscis, leggeva in udienza il dispositivo della sentenza n.
6935/2022 ma non contestualmente le motivazioni che si rinvengono in un provvedimento successivo dove viene esplicato l'iter logico giuridico che ha portato alla decisione. Tale provvedimento viene depositato in cancelleria in data 14.06.2023 e, pertanto, da tale data decorrono i termini ex art 327 c.p.c per l'impugnazione, pertanto, l'appello risulta essere ammissibile.
Nel merito l'appello è fondato.
Con un unico motivo, l'appellante ha censurato la sentenza del Giudice di
Pace in ordine alla decisione relativa alla compensazione delle spese di lite.
Orbene, come rilevato dall'appellante, la sentenza impugnata non contiene un'idonea e corretta motivazione in ordine alla decisione relativa alla com- pensazione delle spese di lite.
Tale circostanza rende erronea la sentenza in esame.
In base alla formulazione dell'art. 92 co. 2 c.p.c., applicabile ratione temporis alla presente causa, la decisione di compensare le spese, qualora manchi una soccombenza reciproca, deve essere fondata su “gravi ed eccezionali ragio- ni, esplicitamente indicate in motivazione”.
Tuttavia, dalla lettura della motivazione della sentenza emerge che i motivi della disposta compensazione sono rappresentati: “in considerazione della natura della vertenza”.
Invero, l'accoglimento del ricorso è conseguito all'applicazione del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art 28 della L.n. 689/81.
5
Sulla base della citata legge, nonché dell'art 209 CdS ed in applicazione dell'art 67 del D.L. n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020 (Decreto cu- ra Italia) ed ulteriori provvedimenti, il Giudice di prime cure affermava che il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della sanzione, alla data della notifica della cartella esattoriale (26.01.2022) era ormai prescritto.
In diritto, è noto che solo un mutamento di giurisprudenza intervenuto in corso di causa oppure una questione nuova trattata può determinare la compensazione delle spese di lite (cfr. Cass. S.U. 2012/17402).
Nella specie, deve rilevarsi che la sentenza impugnata non esplicita le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, tant'è che il giudice di Pace di si limita ad affermare apoditticamente che, no- Controparte_1 nostante l'accoglimento totale della domanda della ricorrente, "le spese del giudizio sono compensate in ragione della natura della vertenza".
La mancata specifica motivazione in ordine alle gravi ed eccezionali ragioni, che consentono la compensazione delle spese di lite, comporta un vizio di violazione di legge come precisato dall'ordinanza della Cassazione n. 1950 del 24/01/2022 a tenore del quale “Il giudice deve esporre in modo argo- mentato le motivazioni che sorreggono la statuizione di compensazione del- le spese, la quale è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il decidente deve esplicitamente indicare nella motivazione della senten- za a tenore dell'art. 92 c.p.c.”.
Pertanto, l'appello deve essere accolto con modifica parziale della sentenza e condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado in forza del principio della soccombenza che si liquidano secondo i criteri e nella mi- sura minima di cui al D.M. n. 55/14, stante l'assenza di questioni di partico- lare complessità, avuto riguardo al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e a parziale modifica della sentenza Giudice di Pace di impugnata condanna il Controparte_1 Parte_2
e l' , in solido tra di
[...] Controparte_2 loro, al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio in favore di che liquida in € 173,00 per compenso pro- Parte_1
6
fessionale, € 43,00 per C.U, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario;
Condanna il e l' Controparte_1 Parte_3
in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali
[...] del secondo grado di giudizio in favore di che liquida Parte_1 in € 332,00 per compenso professionale, € 64,50 per C.U, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario;
Santa Maria Capua Vetere, 03.03.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
7
n. 8608/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 8608/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 8608 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv Giuseppe Me- Parte_1 rola e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore si- to in San Prisco (CE) alla via E. Volpicelli n. 18;
APPELLANTE
e
in persona del Sindaco p.t. rap- Controparte_1 presentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Anna Maria Cesarano ed elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale sita in via Albana, Pal.
Lucarelli, Santa Maria Capua Vetere (CE);
APPELLATO
e
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rapp.ta e difesa, nel giudizio di primo grado dall'Avv Fabio Panico con stu- dio in Napoli (NA) alla via Baffi n.2;
APPELLATA NON COSTITUITA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
03.03.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
2
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, il conveniva in giudizio Parte_1 il e l' Controparte_1 Controparte_3
[... al fine di sentir dichiarare la riforma parziale della sentenza n. 6935/2022, pronunziata dal Giudice di Pace di e depositata in Controparte_1
Cancelleria in data 14.06.2023 nella parte in compensava le spese di giudizio nonostante avesse accolto la domanda attorea.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza in ordine alla compen- sazione delle spese di lite, atteso l'accoglimento della domanda attorea, vio- lando così il dispositivo di cui agli artt 91- 92 c.p.c.
2. Il giudice di prime cu- re errava nel motivare la compensazione delle spese sulla base della “natura della vertenza” atteso che oggetto del giudizio riguardava un'opposizione a cartella esattoriale;
tale materia, infatti, non ricade nelle ipotesi previste dal comma 2 dell'art 92 c.p.c. in relazione alla possibilità di compensazione del- le spese di lite.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) ritenere fondati i motivi espressi con il presente gravame e, per l'effetto, riformare parzial- mente l'impugnata sentenza n. 6935/22 emessa dal Giudice di Pace di CP_1
C.V. Dott.ssa depositata in cancelleria il 14.06.23 e mai notificata ovve- Persona_1 ro: a) . Condannare, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, l
[...] in persona del legale rappresentante p.t., solidalmente od alter- Controparte_2 nativamente al in persona del Sindaco p.t. e/o Controparte_1 legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese, competenze ed onorari con attribuzione al sot- toscritto avvocato per anticipo fattone, oltre spese generali e cpa come per legge. Competen- ze quantificate, in primo grado, tenendo conto che il valore della predetta controversia era compreso in una forbice da € 0,01-1.100,00, in € 389,00 di cui € 346,00 per diritti e onorari considerando i valori medi ed € 43,00 per anticipazioni quale C.U., oltre 15% per spese generali e cpa, come per legge o in subordine nella denegata ipotesi di mancato ac- coglimento di quanto sopra, tenuto conto della minima complessità del procedimento con- dannare, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, l' Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., solidalmente od alternativamente al
[...]
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in persona del p.t. e/o legale rapp.te Controparte_1 CP_4
p.t., al pagamento delle spese, competenze ed onorari con attribuzione al sottoscritto avvo- cato per anticipo fattone, oltre spese generali e cpa come per legge. Competenze quantificate in primo grado, tenendo conto che il valore della predetta controversia era compreso in una forbice da € 0,01-1.100,00, in € 216,00 di cui € 173,00 per diritti e onorari conside- rato i valori minimi ed € 43,00 per anticipazioni quale C.U., oltre 15% per spese gene- rali e cpa, come per legge;
b) Ancora in subordine, condannare, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, gli stessi convenuti in solido o alternativamente al paga- mento delle spese, competenze ed onorari con attribuzione al sottoscritto avvocato per anti- cipo fattone di quella somma maggiore o minore che l'Onorevole giudicante riterrà asse- gnare calcolata secondo il D.M. 55/14, quale competenze ed onorari dello sottoscritto av- vocato, tenendo conto che il valore della controversia del giudizio di primo grado era com- preso in una forbice da € 0,01 ad € 1.100,00 e le spese ivi anticipate sono ammontate ad € 43,00. Il tutto oltre 15% spese generali, cpa come per legge;
2) vittoria di spese, competenze ed onorari con attribuzione al sottoscritto avvocato per anticipo fattone per il presente giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellato ad- Controparte_1 ducendo: 1) Inammissibilità dell'appello in violazione dell'art 327 c.p.c atte- so che la sentenza è stata impugnata oltre il termine previsto dalla legge di 6 mesi. 2) Il Giudice di prime cure in data 03.11.2022 leggeva il dispositivo e le motivazioni contestualmente in udienza e, pertanto, il termine per l'impugnazione decorreva da quella data. 3) La sentenza impugnata è passata in giudicato e, pertanto, non è appellabile. 4) Il Giudice di prime cure non errava nell'applicazione dell'art 91 c.p.c, in quanto, ha esplicitato le ragioni della compensazione delle spese avuto riguardo alla natura della vicenda fat- tuale e processuale sottoposta al suo esame. 5) L'attività di emissione e noti- fica della cartella di pagamento è appannaggio del concessionario e, pertan- to, nulla è imputabile al comune appellato dal momento in cui in data
06.11.2019 ha trasmesso per la riscossione il ruolo n. 651 all
[...]
. A tale data nessuna prescrizione era maturata. Controparte_2
Ciò posto l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Rigettare CP_1
l'appello proposto dal sig. per i motivi spiegati in narrativa e per Parte_1
l'effetto confermare l'impugnata sentenza. 2) Spese vinte.
Preliminarmente si dà atto che l'appellata , Controparte_2 seppur regolarmente citata, non è costituita.
4
In via ulteriormente preliminare va rigettata l'eccezione relativa alla non im- pugnabilità della sentenza di primo grado per violazione dell'art 327 c.p.c.
Va in proposito preliminarmente osservato che, ai sensi del menzionato art. 327 co. 1 c.p.c., nella sua attuale stesura, introdotta dalla legge n. 69/2009, indipendentemente dalla notificazione, l'appello non può proporsi dopo de- corsi sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza, coincidente con la data di deposito della sentenza medesima in cancelleria, secondo un conso- lidato nonché condivisibile orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass.
Civ., S.U., Sentenza n. 3501 del 22.06.1979; ex multis, Cass Civ., Sen- CP_5 tenza n. 14698 del 13.11.2000; Cass. Civ., Sentenza n. 26402 del
16.12.2014).
Orbene, dall'esame della documentazione di primo grado si evince che in data 03.11.2022 il Giudice di Pace di Dott.ssa. Controparte_1
Bianca De Franciscis, leggeva in udienza il dispositivo della sentenza n.
6935/2022 ma non contestualmente le motivazioni che si rinvengono in un provvedimento successivo dove viene esplicato l'iter logico giuridico che ha portato alla decisione. Tale provvedimento viene depositato in cancelleria in data 14.06.2023 e, pertanto, da tale data decorrono i termini ex art 327 c.p.c per l'impugnazione, pertanto, l'appello risulta essere ammissibile.
Nel merito l'appello è fondato.
Con un unico motivo, l'appellante ha censurato la sentenza del Giudice di
Pace in ordine alla decisione relativa alla compensazione delle spese di lite.
Orbene, come rilevato dall'appellante, la sentenza impugnata non contiene un'idonea e corretta motivazione in ordine alla decisione relativa alla com- pensazione delle spese di lite.
Tale circostanza rende erronea la sentenza in esame.
In base alla formulazione dell'art. 92 co. 2 c.p.c., applicabile ratione temporis alla presente causa, la decisione di compensare le spese, qualora manchi una soccombenza reciproca, deve essere fondata su “gravi ed eccezionali ragio- ni, esplicitamente indicate in motivazione”.
Tuttavia, dalla lettura della motivazione della sentenza emerge che i motivi della disposta compensazione sono rappresentati: “in considerazione della natura della vertenza”.
Invero, l'accoglimento del ricorso è conseguito all'applicazione del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art 28 della L.n. 689/81.
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Sulla base della citata legge, nonché dell'art 209 CdS ed in applicazione dell'art 67 del D.L. n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020 (Decreto cu- ra Italia) ed ulteriori provvedimenti, il Giudice di prime cure affermava che il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della sanzione, alla data della notifica della cartella esattoriale (26.01.2022) era ormai prescritto.
In diritto, è noto che solo un mutamento di giurisprudenza intervenuto in corso di causa oppure una questione nuova trattata può determinare la compensazione delle spese di lite (cfr. Cass. S.U. 2012/17402).
Nella specie, deve rilevarsi che la sentenza impugnata non esplicita le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, tant'è che il giudice di Pace di si limita ad affermare apoditticamente che, no- Controparte_1 nostante l'accoglimento totale della domanda della ricorrente, "le spese del giudizio sono compensate in ragione della natura della vertenza".
La mancata specifica motivazione in ordine alle gravi ed eccezionali ragioni, che consentono la compensazione delle spese di lite, comporta un vizio di violazione di legge come precisato dall'ordinanza della Cassazione n. 1950 del 24/01/2022 a tenore del quale “Il giudice deve esporre in modo argo- mentato le motivazioni che sorreggono la statuizione di compensazione del- le spese, la quale è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il decidente deve esplicitamente indicare nella motivazione della senten- za a tenore dell'art. 92 c.p.c.”.
Pertanto, l'appello deve essere accolto con modifica parziale della sentenza e condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado in forza del principio della soccombenza che si liquidano secondo i criteri e nella mi- sura minima di cui al D.M. n. 55/14, stante l'assenza di questioni di partico- lare complessità, avuto riguardo al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e a parziale modifica della sentenza Giudice di Pace di impugnata condanna il Controparte_1 Parte_2
e l' , in solido tra di
[...] Controparte_2 loro, al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio in favore di che liquida in € 173,00 per compenso pro- Parte_1
6
fessionale, € 43,00 per C.U, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario;
Condanna il e l' Controparte_1 Parte_3
in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali
[...] del secondo grado di giudizio in favore di che liquida Parte_1 in € 332,00 per compenso professionale, € 64,50 per C.U, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario;
Santa Maria Capua Vetere, 03.03.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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