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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/05/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G.22788/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.22788/2024 R.G. promossa da:
(c.f. , con l'avv. VENEZIANI MARIA LAURA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore in EZ, P. le Europa n. 65
e
(c.f. ), con l'avv. VENEZIANI MARIA LAURA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in EZ, P. le Europa n. 65
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 17.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE:
«1 – Vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2 – La casa coniugale cointestata tra i coniugi viene assegnata al marito che la abiterà unitamente ai figli fintanto che i figli saranno maggiorenni e/o economicamente autosufficienti;
3 – Affido condiviso dei figli minori e;
Per_1 Per_2
4 – la madre avrà diritto a vedere e tenere con sé i figli previo accordo con il padre e i figli stessi, tenuto conto della loro età;
5 – L'assegno unico verrà interamente percepito interamente dal marito, come già avviene ora e verrà utilizzato per il mantenimento dei figli, quale contributo da parte della madre;
6 – La moglie contribuirà al pagamento del 50% delle spese mediche, straordinarie e scolastiche come da protocollo in uso presso codesto Tribunale
7- Autorizzare il marito ad ottenere i documenti per l'espatrio per sé e i figli minori;
8 – Gli altri rapporti di natura patrimoniale verranno definiti separatamente dai coniugi.
PER IL DIVORZIO:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in data 20.09.2003 a EZ (BS) e trascritto nei registri del Comune di EZ nell'anno Parte_2
2003 al n. 27 parte II Serie A
Confermare i provvedimenti della separazione.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 20.9.2003, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di RE (anno 2003, parte II^, n.27).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al
Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 15/05/2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.22788/2024 R.G. promossa da:
(c.f. , con l'avv. VENEZIANI MARIA LAURA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore in EZ, P. le Europa n. 65
e
(c.f. ), con l'avv. VENEZIANI MARIA LAURA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in EZ, P. le Europa n. 65
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 17.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE:
«1 – Vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2 – La casa coniugale cointestata tra i coniugi viene assegnata al marito che la abiterà unitamente ai figli fintanto che i figli saranno maggiorenni e/o economicamente autosufficienti;
3 – Affido condiviso dei figli minori e;
Per_1 Per_2
4 – la madre avrà diritto a vedere e tenere con sé i figli previo accordo con il padre e i figli stessi, tenuto conto della loro età;
5 – L'assegno unico verrà interamente percepito interamente dal marito, come già avviene ora e verrà utilizzato per il mantenimento dei figli, quale contributo da parte della madre;
6 – La moglie contribuirà al pagamento del 50% delle spese mediche, straordinarie e scolastiche come da protocollo in uso presso codesto Tribunale
7- Autorizzare il marito ad ottenere i documenti per l'espatrio per sé e i figli minori;
8 – Gli altri rapporti di natura patrimoniale verranno definiti separatamente dai coniugi.
PER IL DIVORZIO:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in data 20.09.2003 a EZ (BS) e trascritto nei registri del Comune di EZ nell'anno Parte_2
2003 al n. 27 parte II Serie A
Confermare i provvedimenti della separazione.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 20.9.2003, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di RE (anno 2003, parte II^, n.27).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al
Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 15/05/2025
Il Presidente est.
Costanza Teti