Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/04/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 414/2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Stanziano Emma, giusta procura in atti e
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Visone Vincenzo, giusta procura in atti
-ricorrenti - con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 02.04.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.02.2025 gli epigrafati ricorrenti, chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Sarno (SA) il 14.10.2006, con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune (n. 150, parte II, serie A, anno 2006), dalla cui unione sono nati tre figli: , a AN SE IA (NA) il 26.12.2006, attualmente Persona_1
a AN SE IA Persona_2
(NA) il 18.03.2010 e , a AN NA IA (NA) il 24.06.2016, entrambi Persona_3
minorenni. Precisavano altresì che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con sentenza n. 3032/2023, pubblicata in data 23.11.2023, emessa nel procedimento R.G.
n. 4492/2023 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione consensuale, ossia affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la residenza della madre sita in AN SE IA (Na) alla Via Giordani n.
10/3 e diritto di visita paterno come precisato in ricorso. Disporsi a carico del sig. , entro il Pt_2
giorno 5 di ogni mese, quale concorso al mantenimento dei figli la somma mensile di € 450,00 (€
150,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale ISTAT e il 50% delle spese straordinarie.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè sentenza n. 3032/2023, pubblicata in data 23.11.2023 proc. R.G. n. 4492/2023, che aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi, passata in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“1- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Sarno, in data 14.10.2006, tra i sigg. e e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Sarno al Nr. 150 – Parte_1 Parte_2
Parte II – Serie A / Anno 2006, alle seguenti condizioni:
2- Confermare che i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori, con domicilio di residenza principale presso la madre, nell'abitazione sita in AN SE IA (NA) -80047- alla Via Giordani n. 10/3; 3- il padre può tenere con sé i figli, nei giorni infrasettimanali (dal lunedì al venerdì), previo avviso alla madre,
compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli;
invece, per quanto riguarda il sabato e la domenica, i minori trascorreranno i fine settimana alternativamente con ciascun genitore;
4- stabilire che in estate i figli trascorreranno con il padre periodi prolungati, di cui almeno due settimane consecutive, che verranno concordati con la madre entro il mese di maggio;
5- stabilire che i figli trascorreranno col padre le Festività ad anni alterni, Natale, Pasqua e lunedì in Albis;
per quanto concerne il Natale il primo anno i figli trascorreranno la prima settimana di vacanza, compreso il giorno di Natale, con un genitore e l'anno successivo la seconda settimana, compreso il Capodanno con il medesimo genitore, e così alternativamente. I figli trascorreranno ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua e il lunedì in Albis;
6- il padre, in ragione della maggiore permanenza dei figli presso la madre, verserà alla stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, quale concorso al mantenimento dei figli sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, la somma mensile di euro 450,00 (quattrocentocinquanta euro) di cui €. 150,00 per ciascun figlio;
tale importo verrà ogni anno automaticamente adeguato secondo l'intervenuta svalutazione monetaria quale risulterà dagli indici ISTAT.
7- disporre che verranno trattenuti dalla Sig.ra eventuali contributi di natura pubblica per sostegno alla Parte_1 famiglia e a spese effettuate nell'interesse dei minori e di richiedere, sussistendone i presupposti, i sussidi di legge, quali a titolo semplificativo e non esaustivo, assegno unico e/o assegni familiari, comunque intesi e denominati, che saranno corrisposti al 100% alla Sig.ra con rinuncia espressa da parte del coniuge alla sua Parte_1 Parte_2 quota parte sino al compimento del ventunesimo anno dei figli;
dopodiché verranno trattenuti dai ricorrenti nella misura a loro spettante;
Si precisa che tale forma di sostentamento non sarà da costituirsi in aggiunta all'importo di €. 450,00 prevista al punto 6) del presente atto in caso di cessazione del predetto sussidio, ovvero di diversi ed ulteriori sussidi ad oggi configurabili di legge, ma da considerarsi solo come atto di ulteriore concessione da parte del padre in ulteriore favore della propria prole.
8- disporre che le spese straordinarie per i figli minori ( , e ) siano suddivise nella misura del 50% Per_1 Per_2 Per_3 fra i genitori e che verranno rimborsate alla parte che le sostiene dall'altro genitore entro il mese successivo.
9- Devono intendersi spese straordinarie che vanno documentate ma che non necessitano di previo accordo:
10- Spese mediche: a) visite mediche urgenti e relativo costo di acquisto farmaci;
b) interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private;
c) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio ANitario
Nazionale; f) relativi tickets sanitari;
g) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
h) farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio ANitario Nazionale
(ad esclusione quindi dei farmaci da banco);
11- Spese scolastiche: libri scolastici, abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola, i trasporti, la partecipazione alle gite scolastiche con pernottamento e le ripetizioni scolastiche e dopo -scuola;
12- Devono intendersi spese straordinarie che vanno documentate e che richiedono il preventivo accordo:
13- Spese mediche: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio ANitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio ANitario Nazionale ma effettuati privatamente;
c)) esami diagnostici e analisi cliniche;
14- Spese scolastiche: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti privati e tasse universitarie;
b) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) alloggio presso la sede universitaria;
15- Spese extrascolastiche: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature;
d) spese per attività ludiche e ricreative;
e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
i) spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati alle figlie;
16- i coniugi rinunciano reciprocamente ad assegni di mantenimento ovvero ad ogni forma di sostentamento reciproco;
17- i coniugi si danno reciprocamente atto di avere già suddiviso tra loro i beni mobili ed immobili, così come previsto in sede di separazione e che nessuna questione economica-patrimoniale hanno in sospeso tra loro e, pertanto, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione;
della separazione danno atto di aver definito ogni rapporto economico e patrimoniale tra essi intercorso durante l'unione coniugale;
18- i ricorrenti si concedono reciproco assenso per il rilascio dei documenti per l'espatrio, (passaporto, carta d'identità)
per sé e per i figli minori consentendo altresì che ciascun genitore possa inserire i figli nel proprio passaporto, fermo restando l'obbligo, per entrambi i genitori, di evitare, in caso di vacanza all'estero, i luoghi e/o posti compresi nell'elenco di quelli sconsigliati dalla Farnesina;
19- i ricorrenti si obbligano reciprocamente a comunicarsi il proprio recapito per eventuali necessità dei figli;
20- i ricorrenti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli minori con ciascuno di essi;
21- Ordinarsi al competente Ufficio Anagrafico le trascrizioni di legge.
22- Spese e competenze professionali di causa compensate, con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.”
In riferimento al regime di affido dei minori e si ritiene opportuno confermare il Per_2 Per_3
regime di affido condiviso statuito in fase di separazione: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole. Va mantenuta la collocazione dei minori presso la residenza del madre con la quale già risiedono e con diritto di visita paterno come precisato in ricorso da intendersi ivi ripetuto e trascritto.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire e porli a base della presente decisione.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di Cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede: a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Pt_1
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e
[...] C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...] (C.F. ) in Sarno (SA) il giorno
[...] C.F._2
14.10.2006, con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune (n. 150, parte II, serie
A, anno 2006);
b) affida i figli minori e ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Per_2 Per_3
madre sig.ra e diritto di visita paterno conformemente alla parte motiva;
Parte_1
c) determina in euro € 450,00 (€ 150,00 cadauno) il contributo al mantenimento dei figli e Per_2
, minorenni, e del figlio , maggiorenne e non economicamente autosufficiente, a Per_4 Per_1
carico del sig. da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_2 Parte_1
mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
d) dà atto che le parti dichiarano di avere risolto ogni questione di carattere economico non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
e) prende atto di ogni altra disposizione vincolante tra le parti ai sensi degli artt. 1321 e 1322 c.c.;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies
Disp. att. c.p.c. come introdotto dalla L. 149/2022;
g) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola il 02.04.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca