Cass. civ., sez. I, sentenza 04/12/2003, n. 18512
CASS
Sentenza 4 dicembre 2003

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Nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità, ai sensi degli artt. 15 e 16, legge n. 184 del 1983, il tutore, benché debba essere sentito ed abbia la facoltà di impugnare il provvedimento che lo conclude e che deve essergli comunicato, non ha la veste di parte 'necessaria', in quanto l'intervento nel procedimento e l'assunzione della qualità di parte costituiscono frutto di una sua scelta discrezionale.

Avverso la sentenza sullo stato di adottabilità pronunciata dalla sezione per i minorenni della corte d'appello il ricorso per cassazione continua ad essere ammesso esclusivamente per violazione di legge, ex art.17, legge n. 184 del 1983, nel testo originario, in quanto l'entrata in vigore della nuova disciplina processuale (art. 16, legge n. 149 del 2001, che lo ha sostituito), che ha previsto l'ammissibilità del ricorso per cassazione anche ai sensi del numero 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., è stata differita prima al 30 giugno 2002 e poi al 30 giugno 2003, rispettivamente con il d.l. n. 150 del 2001 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 240 del 2001) e con il d.l. n. 126 del 2002 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175 del 2002).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/12/2003, n. 18512
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18512
    Data del deposito : 4 dicembre 2003

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