Sentenza 4 dicembre 2003
Massime • 2
Nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità, ai sensi degli artt. 15 e 16, legge n. 184 del 1983, il tutore, benché debba essere sentito ed abbia la facoltà di impugnare il provvedimento che lo conclude e che deve essergli comunicato, non ha la veste di parte 'necessaria', in quanto l'intervento nel procedimento e l'assunzione della qualità di parte costituiscono frutto di una sua scelta discrezionale.
Avverso la sentenza sullo stato di adottabilità pronunciata dalla sezione per i minorenni della corte d'appello il ricorso per cassazione continua ad essere ammesso esclusivamente per violazione di legge, ex art.17, legge n. 184 del 1983, nel testo originario, in quanto l'entrata in vigore della nuova disciplina processuale (art. 16, legge n. 149 del 2001, che lo ha sostituito), che ha previsto l'ammissibilità del ricorso per cassazione anche ai sensi del numero 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., è stata differita prima al 30 giugno 2002 e poi al 30 giugno 2003, rispettivamente con il d.l. n. 150 del 2001 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 240 del 2001) e con il d.l. n. 126 del 2002 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175 del 2002).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/12/2003, n. 18512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18512 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - rel. Consigliere -
Dott. FIORETTI RA RI - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA IA, elettivamente domiciliato in Roma, circonvallazione Clodia n. 29, presso l'avv. Claudio Bevilacqua, che, con l'avv. Rosalba Bianchi, lo difende per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
nei confronti di:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Torino;
avv. Emma Vercellone, in qualità di curatore speciale della minore IC IA;
Presidente S.S. Cisa di Rivoli, in qualità di tutore di detta minore;
- intimati -
ed inoltre sul ricorso n. 11560/03 proposto da:
RI ZI IA, RI IA e GI RI, AZ DA e PP IA, domiciliati presso la Cancelleria di questa Corte, difesi dall'avv. Magda Naggar per procura a margine del ricorso;
ricorrenti nei confronti di
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Torino;
avv. Emma Vercellone, in qualità di curatore speciale della minore IC IA;
Presidente S.S. Cisa di Rivoli, in qualità di tutore di detta minore;
RA IA e ZI RE;
- intimati -
per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Torino, Sezione civile per i minorenni, n. 179 del 14 gennaio-19 febbraio 4 2003, notificata il 25 febbraio 2003;
sentiti:
il cons. Dr. ZIdei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Barbara Piccini, con delega, per RA IA, e l'avv. Magda Naggar, per gli altri ricorrenti;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dr. Antonietta Carestia, la quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IC IA è nata a [...] il [...], da RA IA e ZI RE, conviventi da circa un anno, quando la madre si trovava in una comunità di Varazze per tossicodipendenti e sieropositivi.
Il Tribunale per i minorenni di Torino ha disposto l'inserimento della bambina prima in detta comunità, insieme alla sorella ER (nata nel 1994 dalla RE e dal marito Emanuele Pizzolorusso), e poi presso un istituto per minori;
il 7 marzo 2001 ha aperto la procedura per la dichiarazione dello stato d'adottabilità; con decreto del 3 ottobre 2001 ha reso tale declaratoria, affidando IC ad una famiglia idonea all'adozione, sul rilievo che i genitori erano in condizioni di assoluta precarietà, con prolungate storie di tossicodipendenza, non avevano osservato le prescrizioni loro impartite ed erano autori di comportamenti particolarmente gravi, e che inoltre nessuno dei parenti aveva chiesto l'affidamento della minore.
A tale decreto si sono opposti i genitori, i nonni paterni PP IA e AZ DA, la zia paterna RI IA, con il marito GI RI, ed anche RI ZI IA, altra sorella di RA IA.
L'opposizione è stata respinta dal Tribunale, e la relativa pronuncia è stata confermata, con sentenza resa il 19 febbraio 2003 e notificata il giorno 25 dello stesso mese, dalla Sezione per i minorenni della Corte d'appello di Torino, la quale, nel respingere i gravami proposti da tutti gli opponenti, in esito all'esame delle prove raccolte e delle consulenze disposte in primo ed in secondo grado, ha fra l'altro osservato:
- che RA IA, per intensi problemi determinati da ventitre anni di tossicodipendenza, aveva gravissime carenze personali, con difetto di contatto con la realtà ed incapacità di controllare gli impulsi, non era in grado, nonostante i reiterati supporti, d'impegnarsi in un percorso di recupero (che del resto avrebbe avuto tempi lunghi ed elevate probabilità d'insuccesso con concreti pericoli per IC), e risultava del tutto inidoneo ad esercitare il ruolo di padre;
- che ZI RE, pur presentando una certa potenzialità genitoriale, aveva in passato esposto a consistenti rischi la prima figlia ER (poi affidata ai nonni materni), non aveva mai svolto attività lavorativa, aveva commesso, come il compagno, gravi reati, aveva fallito nei tentativi di superare la sua dipendenza da sostanze tossiche (assunte da nove anni), e presentava fragilità tale da non consentirle di provvedere alla piccola IC, segnata in modo irreversibile dalle prime vicende della sua vita;
- che il legame fra detti genitori era ormai in crisi;
- che i parenti materni, già impegnati nell'accudire ER, non erano in grado, e nemmeno si erano offerti di provvedere a IC;
- che i parenti dal lato paterno non avevano a suo tempo prospettato la possibilità di affidare loro la bambina, così lasciandola per quasi due anni esposta a penose difficoltà e sofferenze, e solo da ultimo avevano mutato atteggiamento, con una disponibilità però ambigua, non credibile, basata sulla mera speranza di un cambiamento dei genitori;
- che la zia RI ZI, preferibile agli altri parenti e con un sincero affetto verso la nipote, era donna sola, ancora soggetta a condizionamenti della famiglia di origine, non aveva raggiunto un personale equilibrio, si avvaleva di sostegno psicoterapeutico in un percorso di rafforzamento della propria personalità non ancora compiuto, non sarebbe stata in grado di contrastare la prevedibile intrusività del fratello e di occuparsi di una minore fortemente deprivata come IC;
- che, pertanto, non era prudente pensare ad un affidamento a detta zia, per il grave e concreto rischio di fallimento, con risvolti definitivamente irrecuperabili, specie in un momento in cui la bambina viveva presso gli affidatari una situazione di graduale acquisizione di sicurezza e benessere.
La cassazione della sentenza della Corte di Torino è stata chiesta da RA IA, e, con separato atto, da RI ZI IA, RI IA, GI RI, AZ DA e PP IA.
I ricorsi, entrambi articolati in tre motivi, sono stati notificati il 27-31 marzo 2003 al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino, al Curatore speciale ed al Tutore provvisorio di IC, ed il secondo anche a ZI RE e RA IA. Gli intimati non hanno presentato controdeduzioni. I ricorsi sono stati riuniti con provvedimento reso all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il terzo motivo del ricorso proposto da RA IA, da esaminarsi con precedenza per la natura della questione sollevata, denuncia, quale fatto che invaliderebbe il processo di secondo grado, la "mancata assunzione delle conclusioni del tutore di IC, parte necessaria".
Il motivo è infondato.
Nel procedimento per la dichiarazione dello stato d'adottabilità, il tutore, ove esista, deve essere sentito, ed ha facoltà d'impugnare il provvedimento del quale deve ricevere notificazione (artt. 15 e 16 della legge 4 maggio 1983 n. 184). Il tutore provvisorio di IC ha avuto rituale notizia delle decisioni riguardanti la minore, è stato sentito in tutte le fasi, ha espresso condivisione per la dichiarazione d'adottabilità, e, coerentemente, si è astenuto dall'assunzione della qualità di parte del processo, affidata alle sue scelte e non prevista come obbligatoria.
Con i primi due motivi di detto ricorso, denunciandosi la violazione dell'art. 1 della legge 4 maggio 1983 n. 184 e la carenza della motivazione, si ricorda il diritto del minore a vivere e svilupparsi nella "famiglia di sangue" ed il carattere eccezionale della dichiarazione d'adottabilità; si critica poi la sentenza della Corte d'appello, nella parte in cui ha affermato l'assoluta incapacità dei genitori di provvedere a IC e negato loro un'ultima chance, sotto il profilo che si sarebbero trascurate le buone condizioni della bambina ed i ripetuti tentativi dei genitori medesimi di liberarsi dalla tossicodipendenza (trovando anche casa e lavoro), sostanzialmente approdati a buon fine;
si deduce inoltre che è stata erroneamente attribuita influenza a circostanze non pertinenti, quali i comportamenti anteriori alla nascita di IC, e che è stata indebitamente svalutata la disponibilità manifestata dalla "famiglia allargata", non capita e fraintesa.
Con le tre censure dell'altro ricorso, si richiamano degli artt. 1, 8, 12 e 15 della legge 4 maggio 1983 n. 184, 115 e 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., si svolgono analoghe premesse sulla priorità della famiglia naturale per la salvaguardia dell'interesse del minore, si rileva che il momento decisivo per valutare la situazione di abbandono è quello della conclusione del giudizio di opposizione, e si rinnova l'assunto secondo cui a tale momento la condizione d'abbandono era superata o comunque superabile per la disponibilità offerta dai nonni e dagli zii paterni, e segnatamente dalla zia RI ZI.
A confutazione del diverso convincimento espresso dalla Corte d'appello si osserva:
- che il ritardo di detta offerta trovava logica spiegazione nell'esigenza dei parenti di farsi temporaneamente da parte in attesa di un possibile recupero dei genitori;
- che si doveva tenere conto che i familiari, dato il veloce iter della procedura, non avevano avuto la possibilità di sperimentare un inserimento di IC nel loro ambito (eventualmente con l'apporto di interventi di sostegno);
- che l'impegno della zia RI ZI non poteva essere sminuito con il riferimento a pretesi condizionamenti del complessivo nucleo familiare, trascurandosi che la medesima da anni aveva acquisito piena indipendenza, e tantomeno con riferimento alla sua posizione di single, non influente ai fini in questione;
- che l'irreparabilità del danno subito da IC è stata apoditticamente affermata, in contrasto con le risultanze processuali.
I motivi, nella parte scrutinabile in questa fase processuale, sono infondati, sulla scorta delle considerazioni appresso svolte. Il prioritario diritto del minore di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia può e deve essere sacrificato, con la dichiarazione d'adottabilità, a fronte dell'acclarata impossibilità di assicurare detto obiettivo, per uno stato d'abbandono, determinato dalla carenza dell'apporto dei genitori e dei parenti, di gravità tale da implicare privazione del minimo indispensabile di assistenza morale e materiale, e sempre che la relativa situazione, ove ascrivibile a causa di forza maggiore, non abbia carattere transitorio.
La tossicodipendenza ed i connessi problemi psichici dei genitori, dunque, se non legittimano da soli detta declaratoria, la richiedono quando si traducano, con riguardo alla situazione in atto al tempo della decisione, nella persistente incapacità dei genitori stessi di offrire la protezione e le cure inenunciabili per lo sviluppo del minore, ed il relativo contesto non risulti emendabile secondo parametri di rilevante probabilità (non mere speranze od ipotesi). La disponibilità offerta dai parenti può escludere lo stato d'abbandono, nonostante l'incapacità dei genitori, alla duplice condizione che il relativo proposito, sempre con riferimento all'indicata epoca, sia serio, risponda cioè all'effettivo intento di svolgere in via sostitutiva il ruolo genitoriale, ed inoltre si presenti obiettivamente idoneo al fine perseguito, in quanto provenga da chi abbia le condizioni e le energie occorrenti per fornire al minore i sostegni indispensabili per una normale crescita. Tali principi, espressi da univoca giurisprudenza di questa Corte (v., fra le più recenti, sentt. 7 febbraio 2002 n. 1674, 15 marzo 2002 n. 3792, 28 marzo 2002 n. 4503, 14 gennaio 2003 n. 369; cfr. inoltre, con specifico riferimento al caso della tossicodipendenza dei genitori, sentt. 17 giugno 1998 n. 6035 e 7 novembre 1998 n. 11241), sono stati puntualmente applicati dalla Corte di Torino, la cui decisione si basa sull'accertamento, in termini di attualità, della radicale inadeguatezza del padre e della madre di IC, dell'indisponibilità dei nonni materni, dell'assenza di un'effettiva predisposizione dei componenti della famiglia IA, diversi dalla zia RI ZI, a svolgere compiti supplenti (non di semplice fiancheggiamento del desiderio dei genitori di tentare ancora improbabili recuperi), della pericolosità di un'adesione ai buoni propositi di detta zia, per un complesso di sue lacune personali e caratteriali (non quindi per effetto soltanto della sua qualità di donna non coniugata) ostative ai delicati e gravosi compiti richiesti per far superare alla nipote i traumi ricevuti, e, infine, della mancanza di elementi su cui basare una prognosi di modificabilità in tempi ragionevoli delle circostanze in atto.
Questi accertamenti, correlati ad una analitica ed argomentata esegesi di tutte le risultanze processuali, non possono essere rimessi in discussione nella presente sede, con deduzioni che restano sul piano dell'asserita erroneità della valorizzazione di alcuni elementi e dell'omesso esame di altri, e, pertanto, rientrano nello schema dei vizi di motivazione di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., non denunciabili con ricorsi soggetti ratione temporis all'originario testo dell'art. 17 della legge 4 maggio 1983 n. 184 (per il differimento delle modifiche apportate dalla legge 28 marzo 2001 n. 149, prima con il d.l. 24 aprile 2001 n. 150, convertito in legge 2 giugno 2001 n. 240, e poi con il d.l. 1^ luglio 2002 n. 126, convertito in legge 2 agosto 2002 n. 175), e di conseguenza ammessi soltanto per violazione di legge (v. Cass. 1^ dicembre 1999 n. 13419). Va da ultimo osservato che le deduzioni di RI ZI IA e degli altri parenti paterni (svolte nella parte finale del loro ricorso), con cui si sollecita, anche in caso d'adozione, il mantenimento di rapporti affettivi con IC, per non recidere integralmente il legame con la famiglia d'origine, esulano dal tema di questo dibattito e potranno essere valutate in altra sede. In conclusione, i ricorsi devono essere respinti, senza che vi sia da provvedere sulle spese del presente giudizio, in assenza d'attività difensiva delle parti intimate.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 30 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2003