TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 26/09/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Unica Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Gabriella Del Mastro – Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria – Giudice
Dott. Roberta Marra - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 390 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Resta, Parte_1
- ricorrente – contro
, contumace, Controparte_1
- resistente -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM mediante apposizione visto
All'udienza del 15/7/2025, previa precisazione delle conclusioni come da relativo verbale in atti, la causa è stata rimessa in decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.2.2025 ha esposto che: 1) aveva contratto Parte_1 matrimonio in data 7.7.2011 con il resistente;
2) dall'unione nasceva il figlio Per_1
(2011); 3) il rapporto di coppia, all'inizio sereno, si era andato via via deteriorando, sì da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tutto ciò esposto, pertanto, la ha concluso, chiedendo che fosse dichiarata la Pt_1 separazione personale dal resistente, che fosse disposto l'affido esclusivo del minore con collocazione presso la madre, con regolamentazione del diritto di visita del padre e che fosse previsto a carico del resistente un assegno mensile di euro 250,00 quale contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
1 non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Nominato il giudice relatore, all'udienza di prima comparizione, veniva liberamente interrogata la ricorrente e la causa veniva rimessa in decisione.
* * *
Va in primo luogo pronunciata la separazione dei coniugi, essendo pacificamente venuta meno l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la convivenza.
Quanto poi al figlio minore , lo stesso va affidato in via esclusiva alla madre, Per_1 alla luce del disinteresse del padre nei suoi confronti, testimoniato anche dalla mancata costituzione in giudizio.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, previo accordo con il genitore collocatario.
Quanto poi agli aspetti economici, in assenza di elementi in ordine alla capacità reddituale del resistente, si possono accogliere le richieste della ricorrente e, pertanto, va previsto a carico del resistente l'assegno nella misura di euro 250,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore. Tale assegno andrà versato a partire dalla domanda, entro il 5 di ogni mese e andrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
La ricorrente ha diritto a percepire per intero l'AU relativo al figlio.
Le spese di lite –da distrarsi in favore dell'avv. Resta che ha reso la dichiarazione di rito- seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 390/2025 R.G., così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(matrimonio contratto in Mesagne il 7.7.2011, trascritto nel registro degli atti di Stato
Civile di detto comune n.12, parte I, anno 2011);
2.autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
3.dispone l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, prevedendo che il Per_1 padre possa vederlo e tenerlo con sé liberamente, previo accordo con il genitore collocatario;
4. pone a carico di un assegno mensile di euro 250,00 quale Controparte_1 contributo per il mantenimento del figlio minore, da versarsi entro il 5 di ogni mese,
2 con aggiornamento secondo gli indici ISTAT su base annuale, con decorrenza dalla domanda;
5. pone a carico del resistente l'obbligo di pagare, in ragione della metà, le spese straordinarie necessarie per il figlio minore;
6. riconosce il diritto della ricorrente a percepire per intero l'AU relativo al figlio;
7. condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Controparte_1 complessivi euro 2906,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Brindisi, il 15.9.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
3
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Unica Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Gabriella Del Mastro – Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria – Giudice
Dott. Roberta Marra - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 390 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Resta, Parte_1
- ricorrente – contro
, contumace, Controparte_1
- resistente -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM mediante apposizione visto
All'udienza del 15/7/2025, previa precisazione delle conclusioni come da relativo verbale in atti, la causa è stata rimessa in decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.2.2025 ha esposto che: 1) aveva contratto Parte_1 matrimonio in data 7.7.2011 con il resistente;
2) dall'unione nasceva il figlio Per_1
(2011); 3) il rapporto di coppia, all'inizio sereno, si era andato via via deteriorando, sì da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tutto ciò esposto, pertanto, la ha concluso, chiedendo che fosse dichiarata la Pt_1 separazione personale dal resistente, che fosse disposto l'affido esclusivo del minore con collocazione presso la madre, con regolamentazione del diritto di visita del padre e che fosse previsto a carico del resistente un assegno mensile di euro 250,00 quale contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
1 non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Nominato il giudice relatore, all'udienza di prima comparizione, veniva liberamente interrogata la ricorrente e la causa veniva rimessa in decisione.
* * *
Va in primo luogo pronunciata la separazione dei coniugi, essendo pacificamente venuta meno l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la convivenza.
Quanto poi al figlio minore , lo stesso va affidato in via esclusiva alla madre, Per_1 alla luce del disinteresse del padre nei suoi confronti, testimoniato anche dalla mancata costituzione in giudizio.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, previo accordo con il genitore collocatario.
Quanto poi agli aspetti economici, in assenza di elementi in ordine alla capacità reddituale del resistente, si possono accogliere le richieste della ricorrente e, pertanto, va previsto a carico del resistente l'assegno nella misura di euro 250,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore. Tale assegno andrà versato a partire dalla domanda, entro il 5 di ogni mese e andrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
La ricorrente ha diritto a percepire per intero l'AU relativo al figlio.
Le spese di lite –da distrarsi in favore dell'avv. Resta che ha reso la dichiarazione di rito- seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 390/2025 R.G., così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(matrimonio contratto in Mesagne il 7.7.2011, trascritto nel registro degli atti di Stato
Civile di detto comune n.12, parte I, anno 2011);
2.autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
3.dispone l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, prevedendo che il Per_1 padre possa vederlo e tenerlo con sé liberamente, previo accordo con il genitore collocatario;
4. pone a carico di un assegno mensile di euro 250,00 quale Controparte_1 contributo per il mantenimento del figlio minore, da versarsi entro il 5 di ogni mese,
2 con aggiornamento secondo gli indici ISTAT su base annuale, con decorrenza dalla domanda;
5. pone a carico del resistente l'obbligo di pagare, in ragione della metà, le spese straordinarie necessarie per il figlio minore;
6. riconosce il diritto della ricorrente a percepire per intero l'AU relativo al figlio;
7. condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Controparte_1 complessivi euro 2906,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Brindisi, il 15.9.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
3