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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 24/02/2026, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1630/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3805/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2896 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'avviso di accertamento n. 2896 del 22.07.2023, avente ad oggetto il pagamento
TARI per gli anni 2017 e 2018, per l'importo complessivo di € 851,00, notificato in data 8.2.2024 riguardante l'immobile sito in Catania, Indirizzo_1, Fg. n. 18, part.lla 658, sub 14, condotto in locazione dalla stessa e adibito a studio legale,
Eccepisce la decadenza e prescrizione in quanto l'avviso doveva essere notificato entro e non oltre il 31 dicembre 2022, e per l'anno 2018 entro e non oltre il 31 dicembre 2023.
Puntualizza che non può continuare ad applicarsi “a cascata” la proroga di cui alla normativa emessa ai tempi del ID ( articolo 67,comma 1, del D.L. n. 18/2020) la cui applicabilità ovviamente deve limitarsi soltanto al periodo in cui effettivamente tale emergenza era sussistente per cui la proroga di 85 giorni vada applicata esclusivamente all'interno dell'anno 2020 colpito dalla pandemia.
Si è costituito il Comune rilevando che per l'annualità 2017 per omesso pagamento l'ufficio preso atto della tardiva notifica ha già effettuato il discarico/ annullamento.
Con successive memorie la ricorrente in mancanza di un formale provvedimento di annullamento, mai comunicato, né depositato nel presente giudizio, chiede che si annulli l'avviso di accertamento de quo nella parte in cui ha ad oggetto il pagamento della TARI per l'anno 2017 per intervenuta prescrizione.
Ribadisce per l'anno 2018 il maturare della prescrizione in quanto altrimenti sarebbe concessa all'amministrazione una proroga del potere di accertamento che si estende anche agli anni d'imposta 2016,
2017, 2018, 2019,2020, i cui termini di decadenza non scadono ma ricadono (“di passaggio”) nell'anno 2020, senza che ve ne sia esigenza che è, invece, propria dell'anno 2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto che per l'annualità 2017 il Comune afferma di aver già effettuato l'annullamento in autotula ma non essendovi prova del provvedimento per qusta annulaità va diospèosto l'annuillamento parzizle.
Per l'anno di imposta 2018 invece il ricorso deve essere rigettato.
Infatti, contrariamente all'assunto di parte ricorrente Cass n. 960/2025 ha di recente stabilito che per la normativa in questione - art. 67 del D.L. n. 18/2020 (Decreto cura Italia)-"i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione".
Dunque per la Tari 2018 (scadenza decembre 2023) lo spostamento in aventi di giorni 85 rende tempestiva la notifica dell'8.2.2024.
stante la reciproca soccombenza le spse vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento annulla l'atto impugnato limitatamente all'anno d'imposta TARI 2017, rigettando nel resto.
Spese compensate.
Il Giudice SC IS
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3805/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2896 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'avviso di accertamento n. 2896 del 22.07.2023, avente ad oggetto il pagamento
TARI per gli anni 2017 e 2018, per l'importo complessivo di € 851,00, notificato in data 8.2.2024 riguardante l'immobile sito in Catania, Indirizzo_1, Fg. n. 18, part.lla 658, sub 14, condotto in locazione dalla stessa e adibito a studio legale,
Eccepisce la decadenza e prescrizione in quanto l'avviso doveva essere notificato entro e non oltre il 31 dicembre 2022, e per l'anno 2018 entro e non oltre il 31 dicembre 2023.
Puntualizza che non può continuare ad applicarsi “a cascata” la proroga di cui alla normativa emessa ai tempi del ID ( articolo 67,comma 1, del D.L. n. 18/2020) la cui applicabilità ovviamente deve limitarsi soltanto al periodo in cui effettivamente tale emergenza era sussistente per cui la proroga di 85 giorni vada applicata esclusivamente all'interno dell'anno 2020 colpito dalla pandemia.
Si è costituito il Comune rilevando che per l'annualità 2017 per omesso pagamento l'ufficio preso atto della tardiva notifica ha già effettuato il discarico/ annullamento.
Con successive memorie la ricorrente in mancanza di un formale provvedimento di annullamento, mai comunicato, né depositato nel presente giudizio, chiede che si annulli l'avviso di accertamento de quo nella parte in cui ha ad oggetto il pagamento della TARI per l'anno 2017 per intervenuta prescrizione.
Ribadisce per l'anno 2018 il maturare della prescrizione in quanto altrimenti sarebbe concessa all'amministrazione una proroga del potere di accertamento che si estende anche agli anni d'imposta 2016,
2017, 2018, 2019,2020, i cui termini di decadenza non scadono ma ricadono (“di passaggio”) nell'anno 2020, senza che ve ne sia esigenza che è, invece, propria dell'anno 2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto che per l'annualità 2017 il Comune afferma di aver già effettuato l'annullamento in autotula ma non essendovi prova del provvedimento per qusta annulaità va diospèosto l'annuillamento parzizle.
Per l'anno di imposta 2018 invece il ricorso deve essere rigettato.
Infatti, contrariamente all'assunto di parte ricorrente Cass n. 960/2025 ha di recente stabilito che per la normativa in questione - art. 67 del D.L. n. 18/2020 (Decreto cura Italia)-"i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione".
Dunque per la Tari 2018 (scadenza decembre 2023) lo spostamento in aventi di giorni 85 rende tempestiva la notifica dell'8.2.2024.
stante la reciproca soccombenza le spse vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento annulla l'atto impugnato limitatamente all'anno d'imposta TARI 2017, rigettando nel resto.
Spese compensate.
Il Giudice SC IS