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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/05/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4137/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
CONVALIDE DI SFRATTO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4137/2023 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 22 maggio 2025 alle ore 9,10 innanzi al dott. Carmine Di Fulvio, sono comparsi:
per parte ricorrente l'avv. DI GIANNANTONIO;
per la parte resistente l'avv. MANSO;
I predetti difensori si riportano ai rispettivi scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in esse indicati. il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornato in udienza all'esito della camera di consiglio il Giudice dott. Carmine Di Fulvio pronuncia ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 8 nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4137/2023 r.g., vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONE DI Parte_1 C.F._1
GIANNANTONIO
PARTE RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ANTONELLA MANSO
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 9.12.2023 ha agito nei confronti del Parte_1 CP_1
formulando, per le ragioni di seguito esposte, le seguenti conclusioni:
[...]
“- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del Decreto Dirigenziale n. 57 del 17.10.23, in tal modo evitando le dannose conseguenze derivanti in capo alla ricorrente dalla preannunciata esecuzione;
- nel merito, accertata e dichiarata, per i motivi sopra esposti, l'illegittimità del Decreto Dirigenziale di Decadenza da assegnazione alloggio E.R.P. n. 57 del 17.10.2023, annullare il Decreto stesso e, per
l'effetto, dichiararne l'inefficacia.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
All'udienza dell'8.2.2024 è stata dichiarata la contumacia del ed è stata accolta Controparte_1
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del Decreto Dirigenziale n. 57 del 17.10.23, essendo stata ritenuta sussistente la probabile fondatezza del ricorso e non essendo apparsa dimostrata una condotta di allaccio abusivo della fornitura idrica addebitabile alla ricorrente, ma il solo utilizzo pagina 2 di 8 dell'allaccio abusivo, ed essendo apparso evidente il periculum in mora consistente nel rischio di perdere l'alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Il si è tardivamente costituito in giudizio depositando apposita memoria nella quale Controparte_1
ha concluso, per le ragioni di seguito esposte, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto quanto segue:
“1. , a seguito di sanatoria, è assegnataria dell'alloggio E.R.P., di proprietà Parte_1
sito in alla Via Caduti per Servizio n. 49, dal 04.07.2019, alloggio in cui dimorava Pt_2 CP_1
sin dal 2017 unitamente ai due figli minorenni;
2. lo stesso giorno della sottoscrizione del contratto di locazione (04.07.19) la ricorrente provvedeva a saldare gli arretrati dovuti all'A.T.E.R., comprensivi anche della “rendicontazione consumo acqua
23.01.17-30.08.18”, come da estratto conto predisposto dal proprietario dell'alloggio stesso;
3. la conduzione dell'alloggio proseguiva senza problemi, col regolare pagamento di quanto di volta in volta dovuto e con la certezza da parte della ricorrente, anche alla luce della predetta rendicontazione predisposta dall'azienda proprietaria, che il corrispettivo per il consumo dell'acqua venisse calcolato direttamente dall' quale parte contrattuale con l' Pt_2 CP_2
4. a seguito del sopralluogo del 06.06.23 ove veniva riscontrato un allacciamento abusivo anche all'utenza idrica della ricorrente (nel palazzo in questione ne venivano riscontrati diversi), la stessa, preso atto di tale inaspettata scoperta e su consiglio del personale si precipitava nel Pt_2
medesimo giorno a stipulare il contratto di somministrazione n. 3750/23 con l' CP_2
5. nel mese di ottobre del 2023, le veniva notificato Decreto di Decadenza da assegnazione di alloggio
(n. 57 del 17.10.23) “avendo l'assegnatario messo in atto un allacciamento abusivo CP_3
all'utenza idrica, come accertato nel sopralluogo congiunto, effettuato in data 06.06.23 dal Servizio di
Polizia Giudiziaria, Antidegrado (G.I.O.N.A), Patrimonio Immobiliare e dall'Ente Gestore A.T.E.R., giusta nota Prot. 124257/2023”;
6. onde comprendere al meglio la situazione, veniva inviata istanza di accesso agli atti al CP_1
al fine di ottenere le note protocollate citate nel decreto di decadenza in questa sede
[...]
impugnato, nonché missiva ed istanza di accesso agli atti all per conoscere quale fosse stata Pt_2
la modalità di calcolo della rendicontazione consumo acqua (il cui pagamento veniva evaso dalla ricorrente) di cui ai doc.ti 3 e 4 allegati;
7. tutte le suddette richieste sono rimaste senza risposta;
pagina 3 di 8
8. a seguito del suddetto accertamento, la ricorrente è indagata per il reato di cui agli artt. 624 e 625
c.p.”.
Ed ha, quindi, sostenuto l'illegittimità del decreto di decadenza per le seguenti ragioni:
1. la norma richiamata dall'Ente ai fini della decadenza dall'assegnazione dell'alloggio E.R.P. (art. 34, comma 1, lett. b-bis, L.R. 96/96) richiede che l'assegnatario abbia messo in atto un allacciamento abusivo alle utenze elettriche, idriche, energetiche e telefoniche. Sulla base dei principi costituzionali e alla luce del buon senso controparte avrebbe dovuto accertare la responsabilità della ricorrente in ordine alla condotta materiale contestate e, di conseguenza, attendere l'esito del procedimento penale instaurato a suo carico.
L'allacciamento abusivo non veniva riscontrato all'interno dell'appartamento della ricorrente ma nei locali condominiali posti al piano basso, accessibili a chiunque, ove sono situati gli allacci.
2. Ammesso e non concesso che la condotta contestata fosse stata posta in essere dalla ricorrente (la quale dimora in quell'immobile dal 2017, seppur regolarizzata il 04.07.19), non si comprende come mai l' fosse riuscita a predisporre la rendicontazione consumo acqua 23.01.17-30.08.18 di cui al Pt_2
doc. 3 e a non predisporne un'altra per il periodo successivo (anche di analoga durata o minore), salvo dimostrare che l'allaccio abusivo fosse stato effettuato da il 31.08.18. Al Parte_1 riguardo, l'azienda proprietaria, nonostante la richiesta di delucidazioni, nulla ha comunicato alla parte interessata.
3. Ulteriori anomalie difficilmente comprensibili riguardavano l'emissione da parte dell' della Pt_2
suddetta rendicontazione consumo acqua 23.01.17-30.08.18, la quale dimostrava che le parti contrattuali per la somministrazione dell'acqua fossero la predetta azienda e l' (con conseguente CP_2
richiesta di pagamento del consumo idrico da parte della prima direttamente agli assegnatari), e la successiva stipulazione, avvenuta a seguito dell'accertamento di cui sopra, di un contratto di somministrazione idrica direttamente tra l'assegnataria e l' CP_2
La ricorrente, già parte diligente nell'adempiere al pagamento di tutto quanto richiesto dall' Pt_2
(comprensivo del consumo idrico), mai avrebbe potuto pensare, salvo comunicazione ufficiale, che avrebbe dovuto stipulare un autonomo contratto con l'azienda idrica, svincolando, quindi, il proprietario da qualsivoglia rapporto con quest'ultima.
Al contrario, , come aveva ricevuto la richiesta di pagamento di cui al doc. 3, così Parte_1
era rimasta in attesa della nuova analoga comunicazione relativa al periodo successivo (o ai periodi successivi). Che poi sussistessero allacciamenti abusivi alla rete idrica, interessanti anche il proprio pagina 4 di 8 alloggio, la ricorrente non poteva averne contezza, o comunque non vi era alcun accertamento che possa attribuirle la responsabilità, laddove non era dato neanche comprendere se tali allacciamenti esistessero da prima rispetto alla richiesta di pagamento di cui al doc. 3 o fossero intervenuti in un periodo successivo.
4. pertanto non poteva ritenersi accertata in capo alla ricorrente, almeno allo stato, in attesa quantomeno dell'esito del procedimento penale, la responsabilità della condotta contestatale a seguito dell'accertamento del 06.06.23, anche alla luce non solo dell'immediato pagamento da parte della ricorrente della rendicontazione di cui al doc. 3, ma anche alla luce dell'immediata stipula del contratto di somministrazione con l' on appena avuto contezza della problematica riscontrata. CP_2
5. La novella legislativa regionale che la controparte intendeva applicare era stata introdotta dall'art. 8, comma 1, della L.R. 34/2019, in vigore dal 12.03.2020. Come emerge dalla semplice lettura della norma in questione, era la condotta materiale dell'allacciamento che veniva sanzionata e non la successiva fruizione, la quale ben poteva risultare avulsa da qualsivoglia consapevolezza circa la provenienza illecita del servizio ed in ordine alla riconducibilità della condotta.
Non poteva escludersi che il rilevato presunto allacciamento abusivo potesse essere stato posto in essere in epoca anteriore all'entrata in vigore della novella legislativa introduttiva della condizione ostativa in questione, quindi in epoca anteriore al 12.03.2020, con conseguente inapplicabilità di quella norma all'odierna ricorrente che dimorava in quell'immobile, come sopra accennato, sin dal 2017.
Il Comune ha così replicato:
“…La L.R. n. 96/96 è stata nel tempo interessata da numerose novelle legislative che hanno modificato il regime dei requisiti di accesso e di decadenza dal beneficio abitativo mediante l'introduzione di varie condizioni tra cui quelle di cui alla lettera b-bis dell'art. 2 (inserite e modificate dalle LL.RR. nn.
18/2018 e 34/2019).
In particolare, nel caso che qui rileva, l'art. 8 della L.R. n. 34/2019 che ha integrato la previsione di cui all'art.34 della citata L.R. n. 96/96, prevede che “Al primo comma dell'articolo 34 della l.r. 96/96 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: ”b-bis) abbia messo in atto un allacciamento abusivo alle utenze elettriche, idriche, energetiche e telefoniche”.
Le due richiamate disposizioni (art. 2 e art. 34 L.R. 96/96) si pongono in stretta correlazione ai fini dell'applicazione dell'istituto della decadenza, stante l'inclusione, tra il novero delle ipotesi a cui consegue la decadenza dal beneficio, anche la perdita dei requisiti richiesti dall'art. 2 per
pagina 5 di 8 l'assegnazione, il cui mantenimento in costanza di rapporto è imposto proprio dal comma 5 del medesimo articolo.
L'art. 2 della L.R. 96/96, come modificato, infatti, così prescrive al comma 5: ” I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere b-bis), c), d), e), g), g-ter e g quater) del primo comma, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché' al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto”.
Dal combinato disposto degli artt. 2 e 34 L.R. n. 96/96, quindi, le condizioni di moralità rilevano per un verso quale requisito di accesso all'assegnazione (art. 2, comma 1, lett. b-bis) e b-ter) e, per altro verso, quale autonoma causa di decadenza (art. 34 comma 1 lettere e-ter, e quater, e-quinques ed e- sexies).
Orbene, nei rapporti di durata trova applicazione il principio secondo cui la legge sopravvenuta può recare una nuova disciplina del rapporto giuridico in corso che, sebbene sorto anteriormente, non abbia esaurito i suoi effetti, purché la norma innovatrice sia diretta a regolare non il fatto o l'atto generatore del rapporto ma il suo perdurare nel tempo (Cass. civ. n. 1851/2001).
Per consolidato orientamento della giurisprudenza sia civile che amministrativa, configurato il rapporto di locazione che consegue all'assegnazione quale rapporto di durata, si ritiene quindi inapplicabile il principio di irretroattività (Cass. civ., sez. I, 9 settembre 2001 n. 1851 cit.; Cass. civ., sez. I, 8 marzo 2001 n. 3385; T.A.R. Venezia, - Veneto, sez. II, 7 dicembre 2004, n. 4277; TAR Sicilia –
Palermo, sez. I, 12 dicembre 2004 n. 289).
D'altro canto, che nel caso di specie valga il principio di retroattività della legge si comprende agevolmente anche dal fatto che diversamente dovrebbe allora ritenersi che possa essere consentito il perpetrarsi di una condotta illecita solo perché la novella che la prevede, quale ulteriore causa ostativa al mantenimento dell'alloggio, è entrata in vigore successivamente all'assegnazione dell'alloggio stesso.
Né parte ricorrente può ragionevolmente sostenere che il provvedimento impugnato sia altresì illegittimo poiché la condotta contestata non sarebbe quella della fruizione del servizio ma solo quella dell'allaccio abusivo oppure che avrebbe fruito della rete idrica inconsapevolmente. Non è certamente credibile né che la fruizione di un'utenza idrica possa avvenire in modo gratuito inconsapevolmente né che l'allaccio abusivo sia imputabile a soggetto diverso da colui che abbia interesse ad usufruire del servizio stesso. pagina 6 di 8 È quindi di tutta evidenza il tentativo maldestro della ricorrente di affrancarsi da ogni responsabilità affermando che l'ente avrebbe dovuto attendere l'esito del procedimento penale, essendo notorio che si tratti di due sfere di intervento diverse ed autonome, o che non fosse al corrente di dover stipulare un contratto di somministrazione acqua con l'azienda che gestisce il servizio idrico o che gli importi Cont contestati sarebbero imputabili a presunte problematiche tra l' e l' che in ogni caso non Pt_2 riguarderebbero l'interessata.
Gli assunti sono tutti palesemente pretestuosi e come tali meritevoli di reiezione.”.
……………..
La domanda della ricorrente è fondata e merita di essere accolta per i seguenti motivi.
L'art. 8 della L.R. 34/2019 ha integrato la previsione di cui all'art 34 L.R. 96/1996, introducendo la lettera b) bis che prevede come causa di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica che l'assegnatario “abbia messo in atto un allacciamento abusivo alle utenze elettriche, idriche, energetiche e telefoniche”. Dunque, la norma in questione individua, quale causa di decadenza, una specifica condotta materiale che si sostanzia nell'aver messo in atto un allacciamento abusivo;
risulta evidente che la condotta sanzionata integra una fattispecie ben diversa dalla semplice fruizione dell'allaccio abusivo, condotta che, al contrario, non viene presa in considerazione dalla normativa regionale e a cui, di conseguenza, non può essere estesa l'applicazione dell'art. 34 lett. b) bis.
Il non ha dimostrato che l'allaccio abusivo al sistema idrico, che peraltro non Controparte_1 veniva riscontrato all'interno dell'appartamento della ricorrente ma nei locali condominiali, sia riconducibile alla stessa o che comunque sia stato attuato in epoca successiva all'assegnazione dell'alloggio alla oltre che all'entrata in vigore della legge regionale 34/2019, la quale ha Pt_1 integrato la previsione di cui all'art 34 L.R. 96/1996, introducendo la lettera b) bis che prevede come causa di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica che l'assegnatario
“abbia messo in atto un allacciamento abusivo alle utenze elettriche, idriche, energetiche e telefoniche” .
Ed invero va in proposito evidenziato che, come eccepito dal difensore della ricorrente all'udienza del
19.9.2024 (prima udienza utile successiva alla costituzione in giudizio del resistente), il si è CP_1
costituito in giudizio solo il 22.4.2024, anziché almeno 10 giorni prima dell'udienza del 8.2.2024, e nelle controversie soggette al rito del lavoro, come la presente, la costituzione in giudizio tardiva determina ai sensi dell'art. 416 c.p.c. la decadenza anche in relazione alle produzioni documentali, che pagina 7 di 8 nel caso di specie mirerebbero ad assolvere l'onere della prova, a carico del della condotta CP_1
della giustificativa della decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale Pt_1
pubblica.
Ma in ogni caso, anche ove si volesse ritenere le prove costituite sottratte alla decadenza di cui all'art.416 c.p.c., la documentazione prodotta dal non sarebbe pienamente idonea a fornire la CP_1
prova delle circostanze sopraindicate.
Alla luce delle considerazioni effettuate il ricorso va, dunque, accolto.
Le spese di lite vanno tuttavia dichiarate compensate tra le parti in considerazione delle ragioni della decisione e in particolare essendo pacifica l'esistenza dell'allaccio abusivo, mentre è dubbia la sola riferibilità del medesimo a concotta della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'inefficacia del decreto opposto, n. 57 del 17.10.2023, con cui è stata Parte_1 dichiarata decaduta dall'assegnazione dell'alloggio E.R.P. sito in alla via dei Caduti per CP_1
Servizio 49/C;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza.
Pescara, 22 maggio 2025
Il Giudice dott. Carmine Di Fulvio
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
CONVALIDE DI SFRATTO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4137/2023 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 22 maggio 2025 alle ore 9,10 innanzi al dott. Carmine Di Fulvio, sono comparsi:
per parte ricorrente l'avv. DI GIANNANTONIO;
per la parte resistente l'avv. MANSO;
I predetti difensori si riportano ai rispettivi scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in esse indicati. il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornato in udienza all'esito della camera di consiglio il Giudice dott. Carmine Di Fulvio pronuncia ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 8 nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4137/2023 r.g., vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONE DI Parte_1 C.F._1
GIANNANTONIO
PARTE RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ANTONELLA MANSO
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 9.12.2023 ha agito nei confronti del Parte_1 CP_1
formulando, per le ragioni di seguito esposte, le seguenti conclusioni:
[...]
“- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del Decreto Dirigenziale n. 57 del 17.10.23, in tal modo evitando le dannose conseguenze derivanti in capo alla ricorrente dalla preannunciata esecuzione;
- nel merito, accertata e dichiarata, per i motivi sopra esposti, l'illegittimità del Decreto Dirigenziale di Decadenza da assegnazione alloggio E.R.P. n. 57 del 17.10.2023, annullare il Decreto stesso e, per
l'effetto, dichiararne l'inefficacia.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
All'udienza dell'8.2.2024 è stata dichiarata la contumacia del ed è stata accolta Controparte_1
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del Decreto Dirigenziale n. 57 del 17.10.23, essendo stata ritenuta sussistente la probabile fondatezza del ricorso e non essendo apparsa dimostrata una condotta di allaccio abusivo della fornitura idrica addebitabile alla ricorrente, ma il solo utilizzo pagina 2 di 8 dell'allaccio abusivo, ed essendo apparso evidente il periculum in mora consistente nel rischio di perdere l'alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Il si è tardivamente costituito in giudizio depositando apposita memoria nella quale Controparte_1
ha concluso, per le ragioni di seguito esposte, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto quanto segue:
“1. , a seguito di sanatoria, è assegnataria dell'alloggio E.R.P., di proprietà Parte_1
sito in alla Via Caduti per Servizio n. 49, dal 04.07.2019, alloggio in cui dimorava Pt_2 CP_1
sin dal 2017 unitamente ai due figli minorenni;
2. lo stesso giorno della sottoscrizione del contratto di locazione (04.07.19) la ricorrente provvedeva a saldare gli arretrati dovuti all'A.T.E.R., comprensivi anche della “rendicontazione consumo acqua
23.01.17-30.08.18”, come da estratto conto predisposto dal proprietario dell'alloggio stesso;
3. la conduzione dell'alloggio proseguiva senza problemi, col regolare pagamento di quanto di volta in volta dovuto e con la certezza da parte della ricorrente, anche alla luce della predetta rendicontazione predisposta dall'azienda proprietaria, che il corrispettivo per il consumo dell'acqua venisse calcolato direttamente dall' quale parte contrattuale con l' Pt_2 CP_2
4. a seguito del sopralluogo del 06.06.23 ove veniva riscontrato un allacciamento abusivo anche all'utenza idrica della ricorrente (nel palazzo in questione ne venivano riscontrati diversi), la stessa, preso atto di tale inaspettata scoperta e su consiglio del personale si precipitava nel Pt_2
medesimo giorno a stipulare il contratto di somministrazione n. 3750/23 con l' CP_2
5. nel mese di ottobre del 2023, le veniva notificato Decreto di Decadenza da assegnazione di alloggio
(n. 57 del 17.10.23) “avendo l'assegnatario messo in atto un allacciamento abusivo CP_3
all'utenza idrica, come accertato nel sopralluogo congiunto, effettuato in data 06.06.23 dal Servizio di
Polizia Giudiziaria, Antidegrado (G.I.O.N.A), Patrimonio Immobiliare e dall'Ente Gestore A.T.E.R., giusta nota Prot. 124257/2023”;
6. onde comprendere al meglio la situazione, veniva inviata istanza di accesso agli atti al CP_1
al fine di ottenere le note protocollate citate nel decreto di decadenza in questa sede
[...]
impugnato, nonché missiva ed istanza di accesso agli atti all per conoscere quale fosse stata Pt_2
la modalità di calcolo della rendicontazione consumo acqua (il cui pagamento veniva evaso dalla ricorrente) di cui ai doc.ti 3 e 4 allegati;
7. tutte le suddette richieste sono rimaste senza risposta;
pagina 3 di 8
8. a seguito del suddetto accertamento, la ricorrente è indagata per il reato di cui agli artt. 624 e 625
c.p.”.
Ed ha, quindi, sostenuto l'illegittimità del decreto di decadenza per le seguenti ragioni:
1. la norma richiamata dall'Ente ai fini della decadenza dall'assegnazione dell'alloggio E.R.P. (art. 34, comma 1, lett. b-bis, L.R. 96/96) richiede che l'assegnatario abbia messo in atto un allacciamento abusivo alle utenze elettriche, idriche, energetiche e telefoniche. Sulla base dei principi costituzionali e alla luce del buon senso controparte avrebbe dovuto accertare la responsabilità della ricorrente in ordine alla condotta materiale contestate e, di conseguenza, attendere l'esito del procedimento penale instaurato a suo carico.
L'allacciamento abusivo non veniva riscontrato all'interno dell'appartamento della ricorrente ma nei locali condominiali posti al piano basso, accessibili a chiunque, ove sono situati gli allacci.
2. Ammesso e non concesso che la condotta contestata fosse stata posta in essere dalla ricorrente (la quale dimora in quell'immobile dal 2017, seppur regolarizzata il 04.07.19), non si comprende come mai l' fosse riuscita a predisporre la rendicontazione consumo acqua 23.01.17-30.08.18 di cui al Pt_2
doc. 3 e a non predisporne un'altra per il periodo successivo (anche di analoga durata o minore), salvo dimostrare che l'allaccio abusivo fosse stato effettuato da il 31.08.18. Al Parte_1 riguardo, l'azienda proprietaria, nonostante la richiesta di delucidazioni, nulla ha comunicato alla parte interessata.
3. Ulteriori anomalie difficilmente comprensibili riguardavano l'emissione da parte dell' della Pt_2
suddetta rendicontazione consumo acqua 23.01.17-30.08.18, la quale dimostrava che le parti contrattuali per la somministrazione dell'acqua fossero la predetta azienda e l' (con conseguente CP_2
richiesta di pagamento del consumo idrico da parte della prima direttamente agli assegnatari), e la successiva stipulazione, avvenuta a seguito dell'accertamento di cui sopra, di un contratto di somministrazione idrica direttamente tra l'assegnataria e l' CP_2
La ricorrente, già parte diligente nell'adempiere al pagamento di tutto quanto richiesto dall' Pt_2
(comprensivo del consumo idrico), mai avrebbe potuto pensare, salvo comunicazione ufficiale, che avrebbe dovuto stipulare un autonomo contratto con l'azienda idrica, svincolando, quindi, il proprietario da qualsivoglia rapporto con quest'ultima.
Al contrario, , come aveva ricevuto la richiesta di pagamento di cui al doc. 3, così Parte_1
era rimasta in attesa della nuova analoga comunicazione relativa al periodo successivo (o ai periodi successivi). Che poi sussistessero allacciamenti abusivi alla rete idrica, interessanti anche il proprio pagina 4 di 8 alloggio, la ricorrente non poteva averne contezza, o comunque non vi era alcun accertamento che possa attribuirle la responsabilità, laddove non era dato neanche comprendere se tali allacciamenti esistessero da prima rispetto alla richiesta di pagamento di cui al doc. 3 o fossero intervenuti in un periodo successivo.
4. pertanto non poteva ritenersi accertata in capo alla ricorrente, almeno allo stato, in attesa quantomeno dell'esito del procedimento penale, la responsabilità della condotta contestatale a seguito dell'accertamento del 06.06.23, anche alla luce non solo dell'immediato pagamento da parte della ricorrente della rendicontazione di cui al doc. 3, ma anche alla luce dell'immediata stipula del contratto di somministrazione con l' on appena avuto contezza della problematica riscontrata. CP_2
5. La novella legislativa regionale che la controparte intendeva applicare era stata introdotta dall'art. 8, comma 1, della L.R. 34/2019, in vigore dal 12.03.2020. Come emerge dalla semplice lettura della norma in questione, era la condotta materiale dell'allacciamento che veniva sanzionata e non la successiva fruizione, la quale ben poteva risultare avulsa da qualsivoglia consapevolezza circa la provenienza illecita del servizio ed in ordine alla riconducibilità della condotta.
Non poteva escludersi che il rilevato presunto allacciamento abusivo potesse essere stato posto in essere in epoca anteriore all'entrata in vigore della novella legislativa introduttiva della condizione ostativa in questione, quindi in epoca anteriore al 12.03.2020, con conseguente inapplicabilità di quella norma all'odierna ricorrente che dimorava in quell'immobile, come sopra accennato, sin dal 2017.
Il Comune ha così replicato:
“…La L.R. n. 96/96 è stata nel tempo interessata da numerose novelle legislative che hanno modificato il regime dei requisiti di accesso e di decadenza dal beneficio abitativo mediante l'introduzione di varie condizioni tra cui quelle di cui alla lettera b-bis dell'art. 2 (inserite e modificate dalle LL.RR. nn.
18/2018 e 34/2019).
In particolare, nel caso che qui rileva, l'art. 8 della L.R. n. 34/2019 che ha integrato la previsione di cui all'art.34 della citata L.R. n. 96/96, prevede che “Al primo comma dell'articolo 34 della l.r. 96/96 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: ”b-bis) abbia messo in atto un allacciamento abusivo alle utenze elettriche, idriche, energetiche e telefoniche”.
Le due richiamate disposizioni (art. 2 e art. 34 L.R. 96/96) si pongono in stretta correlazione ai fini dell'applicazione dell'istituto della decadenza, stante l'inclusione, tra il novero delle ipotesi a cui consegue la decadenza dal beneficio, anche la perdita dei requisiti richiesti dall'art. 2 per
pagina 5 di 8 l'assegnazione, il cui mantenimento in costanza di rapporto è imposto proprio dal comma 5 del medesimo articolo.
L'art. 2 della L.R. 96/96, come modificato, infatti, così prescrive al comma 5: ” I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere b-bis), c), d), e), g), g-ter e g quater) del primo comma, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché' al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto”.
Dal combinato disposto degli artt. 2 e 34 L.R. n. 96/96, quindi, le condizioni di moralità rilevano per un verso quale requisito di accesso all'assegnazione (art. 2, comma 1, lett. b-bis) e b-ter) e, per altro verso, quale autonoma causa di decadenza (art. 34 comma 1 lettere e-ter, e quater, e-quinques ed e- sexies).
Orbene, nei rapporti di durata trova applicazione il principio secondo cui la legge sopravvenuta può recare una nuova disciplina del rapporto giuridico in corso che, sebbene sorto anteriormente, non abbia esaurito i suoi effetti, purché la norma innovatrice sia diretta a regolare non il fatto o l'atto generatore del rapporto ma il suo perdurare nel tempo (Cass. civ. n. 1851/2001).
Per consolidato orientamento della giurisprudenza sia civile che amministrativa, configurato il rapporto di locazione che consegue all'assegnazione quale rapporto di durata, si ritiene quindi inapplicabile il principio di irretroattività (Cass. civ., sez. I, 9 settembre 2001 n. 1851 cit.; Cass. civ., sez. I, 8 marzo 2001 n. 3385; T.A.R. Venezia, - Veneto, sez. II, 7 dicembre 2004, n. 4277; TAR Sicilia –
Palermo, sez. I, 12 dicembre 2004 n. 289).
D'altro canto, che nel caso di specie valga il principio di retroattività della legge si comprende agevolmente anche dal fatto che diversamente dovrebbe allora ritenersi che possa essere consentito il perpetrarsi di una condotta illecita solo perché la novella che la prevede, quale ulteriore causa ostativa al mantenimento dell'alloggio, è entrata in vigore successivamente all'assegnazione dell'alloggio stesso.
Né parte ricorrente può ragionevolmente sostenere che il provvedimento impugnato sia altresì illegittimo poiché la condotta contestata non sarebbe quella della fruizione del servizio ma solo quella dell'allaccio abusivo oppure che avrebbe fruito della rete idrica inconsapevolmente. Non è certamente credibile né che la fruizione di un'utenza idrica possa avvenire in modo gratuito inconsapevolmente né che l'allaccio abusivo sia imputabile a soggetto diverso da colui che abbia interesse ad usufruire del servizio stesso. pagina 6 di 8 È quindi di tutta evidenza il tentativo maldestro della ricorrente di affrancarsi da ogni responsabilità affermando che l'ente avrebbe dovuto attendere l'esito del procedimento penale, essendo notorio che si tratti di due sfere di intervento diverse ed autonome, o che non fosse al corrente di dover stipulare un contratto di somministrazione acqua con l'azienda che gestisce il servizio idrico o che gli importi Cont contestati sarebbero imputabili a presunte problematiche tra l' e l' che in ogni caso non Pt_2 riguarderebbero l'interessata.
Gli assunti sono tutti palesemente pretestuosi e come tali meritevoli di reiezione.”.
……………..
La domanda della ricorrente è fondata e merita di essere accolta per i seguenti motivi.
L'art. 8 della L.R. 34/2019 ha integrato la previsione di cui all'art 34 L.R. 96/1996, introducendo la lettera b) bis che prevede come causa di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica che l'assegnatario “abbia messo in atto un allacciamento abusivo alle utenze elettriche, idriche, energetiche e telefoniche”. Dunque, la norma in questione individua, quale causa di decadenza, una specifica condotta materiale che si sostanzia nell'aver messo in atto un allacciamento abusivo;
risulta evidente che la condotta sanzionata integra una fattispecie ben diversa dalla semplice fruizione dell'allaccio abusivo, condotta che, al contrario, non viene presa in considerazione dalla normativa regionale e a cui, di conseguenza, non può essere estesa l'applicazione dell'art. 34 lett. b) bis.
Il non ha dimostrato che l'allaccio abusivo al sistema idrico, che peraltro non Controparte_1 veniva riscontrato all'interno dell'appartamento della ricorrente ma nei locali condominiali, sia riconducibile alla stessa o che comunque sia stato attuato in epoca successiva all'assegnazione dell'alloggio alla oltre che all'entrata in vigore della legge regionale 34/2019, la quale ha Pt_1 integrato la previsione di cui all'art 34 L.R. 96/1996, introducendo la lettera b) bis che prevede come causa di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica che l'assegnatario
“abbia messo in atto un allacciamento abusivo alle utenze elettriche, idriche, energetiche e telefoniche” .
Ed invero va in proposito evidenziato che, come eccepito dal difensore della ricorrente all'udienza del
19.9.2024 (prima udienza utile successiva alla costituzione in giudizio del resistente), il si è CP_1
costituito in giudizio solo il 22.4.2024, anziché almeno 10 giorni prima dell'udienza del 8.2.2024, e nelle controversie soggette al rito del lavoro, come la presente, la costituzione in giudizio tardiva determina ai sensi dell'art. 416 c.p.c. la decadenza anche in relazione alle produzioni documentali, che pagina 7 di 8 nel caso di specie mirerebbero ad assolvere l'onere della prova, a carico del della condotta CP_1
della giustificativa della decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale Pt_1
pubblica.
Ma in ogni caso, anche ove si volesse ritenere le prove costituite sottratte alla decadenza di cui all'art.416 c.p.c., la documentazione prodotta dal non sarebbe pienamente idonea a fornire la CP_1
prova delle circostanze sopraindicate.
Alla luce delle considerazioni effettuate il ricorso va, dunque, accolto.
Le spese di lite vanno tuttavia dichiarate compensate tra le parti in considerazione delle ragioni della decisione e in particolare essendo pacifica l'esistenza dell'allaccio abusivo, mentre è dubbia la sola riferibilità del medesimo a concotta della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'inefficacia del decreto opposto, n. 57 del 17.10.2023, con cui è stata Parte_1 dichiarata decaduta dall'assegnazione dell'alloggio E.R.P. sito in alla via dei Caduti per CP_1
Servizio 49/C;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza.
Pescara, 22 maggio 2025
Il Giudice dott. Carmine Di Fulvio
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