Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/05/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2383/2025 V.G.
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori Magistrati:
dott. Barbara De Munari Presidente rel.
dott. Luisa Bettio Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2383/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
04/03/2025
da nato a [...] il [...] con l'avv. Salvatore Alfano Parte_1
e nata a [...] il [...] con l'avv. Moira Vecchiato Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio per i ricorrenti: “1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. L'immobile adibito a casa famigliare sito in Via Straelle 111/F a Campodarsego (PD) con i beni e gli arredi ivi contenuti oggetto di locazione resterà in uso esclusivo alla moglie che ivi convivrà con le figlie.
3. Affido condiviso delle minori Persona_1 e Persona_2 ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano le figlie relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé. Salvo altro migliore diverso accordo fra i genitori nel rispetto delle esigenze lavorative dei genitori e della volontà delle figlie e delle loro esigenze scolastiche ricreative quest'ultime vedranno il padre con le seguenti modalità:
- Per 7 giorni durante le vacanze scolastiche natalizie comprendendo alternativamente di anno in anno dal termine della scuola sino alla mattina del 31 dicembre dalla notte dell'ultimo sino alla ripresa delle lezioni nel mese di gennaio:
- i genitori si accorderanno di volta in volta per le ulteriori festività scolastiche e ponti;
-nel periodo estivo due settimane anche non consecutive che il padre avrà cura di comunicare la madre entro il 15 di giugno di ogni anno;
I genitori previo accordo tra loro e congruo preavviso, nell'interesse delle figlie e nel rispetto delle loro esigenze e volontà, potranno modificare il diritto di visita.
4. A modifica delle condizioni di separazione di cui alla predetta sentenza, avendo il Sig.
Pt_1 documentato la grave crisi economica in cui si trova, rebus sic stantibus corrisponderà alla Sig.ra CP_1 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie l'importo di Euro 300,00= (trecento/00) per ciascuna figlia, complessivamente € 600,00
(seicento/00), importo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT dal mese di gennaio 2026 e che verrà versato a mezzo bonifico bancario il giorno 16 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie (spese scolastiche, sportive, sanitarie non coperte ad assistenza mutualistica e/o convenzionata, ricreative, viaggi studio etc.) così come indicate e disciplinate nel Protocollo di intesa per le spese ordinarie e straordinarie del Tribunale di Padova.
Anche le spese straordinarie dovranno essere versate a mezzo bonifico bancario entro il giorno 16 di ogni mese.
5. L'assegno unico ed universale per le figlie verrà richiesto, percepito e trattenuto nella sua interezza dalla Sig.ra CP_1
6. Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento;
7. I coniugi si impegnano a comunicare eventuali variazioni di residenza e modifiche del recapito telefonico.
8. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per le figlie minori.
Spese della presente procedura interamente compensate".
FATTO E DIRITTO
I signori Controparte_1 e Parte_1 hanno contratto matrimonio in data 22.09.2012 in Campodarsego, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Campodarsego al n. 25, Parte 2, Serie A dell'anno 2012,
Ufficio 1.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Padova con note scritte depositate in data 20.06.2024 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 368/2024 pubblicata in data 27.06.2024.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli delle figlie Persona_1 (nata il
09.12.2007) maggiorenne ma non economicamente indipendente e Persona_2 minore
non economicamente autosufficiente (nata il [...]), e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto al punto 5. delle conclusioni di cui sopra, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Controparte_1 e matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Parte_1
comune di Campodarsego al n. 25, Parte 2, Serie A dell'anno 2012, Ufficio 1;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 15.05.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Barbara De Munari