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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/07/2025, n. 2688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2688 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7484/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nata a [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Donatella Colombo e Raffaele Fusè presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Donatella Colombo e Raffaele Fusè presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cuggiono (MI) (anno 2018, n. 4, parte 1) In separazione dei beni. con i seguenti figli: nati tutti il 21/06/2010, cittadini Persona_1 Persona_2 Persona_3 italiani
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: Per_ Per_
1) I figli minori e saranno affidati a entrambi i genitori, con collocamento presso la Per_1 madre. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, ad esempio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno sempre assunte di comune accordo dai genitori medesimi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2) La casa familiare sita a Cuggiono (MI), in via Solferino n. 23, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata con gli arredi e gli accessori alla sig.ra che vi abiterà con i figli, Parte_1 fino alla raggiunta indipendenza economica di ciascuno di loro. Entrambi i coniugi continueranno a pagare le rate di mutuo sul citato immobile nella misura del 50% ciascuno.
3) Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli, la somma mensile di Euro 1.200,00 (Euro 400,00 mensile per ciascun figlio), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
e ciò fino al compimento della maggiore età dei figli.
4) Al compimento della maggiore età dei figli, il sig. verserà alla sig.ra Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di Euro 900,00 (Euro
[...]
300,00 mensile per ciascun figlio), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo della vita, e ciò farà fino alla raggiunta indipendenza economica di ciascuno di essi. 5) La sig.ra percepirà l'assegno unico per i figli pari, oggi, a Euro 688,50 mensili. Parte_1
6) Il sig. corrisponderà alla sig.ra il 50% delle spese extra Parte_2 Parte_1 assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data giugno 2025, che si allegano e si ritengono parte integrante del presente ricorso.
7) Il padre trascorrerà con i figli due week end alternati al mese, nonché due pomeriggi/sera durante la settimana, compatibilmente agli impegni scolastici e/o sportivi dei figli e lavorativi del padre.
8) In merito alle vacanze estive, ossia nel periodo da giugno a settembre, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli anche quindici giorni consecutivi in una località di villeggiatura, da comunicarsi tra loro con congruo anticipo.
9) In merito alle vacanze invernali, ossia nel periodo di chiusura delle scuole, durante le festività natalizie fino all'Epifania, ciascun genitore potrà trascorrere anche una settimana intera in una località di villeggiatura, da comunicarsi tra loro con congruo anticipo e così è stabilito anche con riferimento alle festività pasquali, nel periodo di chiusura delle scuole,
10) Il sig. , che ha già provveduto a lasciare la casa coniugale, si impegna a spostare Parte_2 la propria residenza nel breve termine, e comunque non oltre 30 giorni dall'avvenuta separazione, comunicando il suo nuovo indirizzo alla sig.ra . Parte_1 11) Al fine di regolamentare i rapporti patrimoniali tra i coniugi, il sig. si impegna a Parte_2 cedere a titolo gratuito la quota di sua proprietà dell'immobile sito a BE NO (MI), in via Trieste n.11, censito al Catasto fabbricati del Comune di BE NO al Foglio 2, p.lla 94, sub. 809, categoria C1, classe 3, mq 61 rendita 948,27, alla sig.ra , e ciò farà entro Parte_1 giorni quindici dall'omologa della separazione. 12) L'automobile Hyundai i10, in comproprietà tra i coniugi, resterà in uso alla sig.ra Parte_1
[...]
13) I coniugi resteranno contitolari del conto corrente sul quale confluiscono Controparte_1 gli addebiti delle rate di mutuo, acceso per l'acquisto della casa coniugale, sita a Cuggiono (MI), via Solferino n.23, e che vengono pagate da ciascun coniuge nella misura del 50% .
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Cuggiono (MI), il 05/07/2018;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di lite;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cuggiono (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Milano, il 16.07.2025 Il Presidente. Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG