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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/04/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza dell'11 aprile 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7006/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresento e difeso dall'avv. Giuseppe Marzano, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
l' , in persona del Presidente e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti;
- Resistente -
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02.08.2022, il ricorrente indicato in epigrafe – premesso di avere svolto attività lavorativa, in qualità di lavoratore subordinato/bracciante agricolo, “in favore” della ditta , con sede legale in Paternò, c.da Santa Marina, nel Controparte_2
2015 per 81 giornate lavorative (da gennaio a maggio) e nel 2016 per 103 giornate lavorative
(da gennaio a dicembre); di avere espletato compiti di raccolta e impaccamento di agrumi, svolgendo la sua opera dalle ore 07:00 del mattino sino alle 15:00 del pomeriggio, con pausa pranzo di circa un'ora, dal lunedì al venerdì, e di avere percepito una retribuzione giornaliera di euro 64/67,00 che veniva corrisposta dalla ditta a fine mese e in contanti;
che “lo
1 svolgimento dell'attività lavorativa era diretto e di volta in volta organizzato” dal sig.
[...]
“in base alle specifiche esigenze di lavorazione in magazzino (smistamento, pesatura, CP_2
impaccatura/ceratura) o sul fondo agricolo per esempio tipologia di agrumi, grado di maturazione, maturazione e parti del fondo agricolo da dove iniziare la raccolta, per cui” egli “eseguiva gli specifici ordini impartiti dal responsabile della ditta, che attuava altresì la vigilanza delle prestazioni lavorative svolte … e il quantitativo di raccolto effettuato dagli operai”; di avere utilizzato per svolgere il suo lavoro “esclusivamente mezzi e strumenti
(furgoni per il trasporto operai, cassette, scale, e quant'altro necessario) di proprietà o comunque messi a disposizione dalla ditta datrice di lavoro” – ha agito in giudizio impugnando il provvedimento di cancellazione delle giornate in agricoltura per gli anni 2015 CP_ e 2016 comunicatogli dall' il 23.12.2021.
Motivi del ricorso sono la omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e la infondatezza nel merito della decisione dell'istituto previdenziale, stante la asserita esistenza reale del rapporto di lavoro.
Tanto premesso, parte ricorrente ha domandato al Giudice adito di: accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata quale bracciante agricolo OTD, intercorso con la ditta ”, per l'anno 2015 per n. 81 giornate e per l'anno Controparte_2
2016 per 103 giornate;
accertare e dichiarare il suo diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Paternò, per gli anni 2015 e 2016; per l'effetto, condannare l ai necessari adempimenti di legge per la reiscrizione del CP_1
lavoratore negli elenchi previsti dalla legge, per gli anni e giornate lavorative dedotti in ricorso;
per l'effetto, dichiarare la illegittimità dei provvedimenti impugnati e, sempre per l'effetto, accertare e dichiarare il suo diritto al pieno riconoscimento contributivo- previdenziale-assicurativo del rapporto di lavoro svolto in relazione alle giornale lavorate e diritto a trattenere le prestazioni già erogate in suo favore.
Instauratosi il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio, eccependo la decadenza CP_1
dall'azione ex art. 22 del d.l. n. 30 del 1970 e contestando nel merito la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto e, in particolare, rappresentando che l'azienda agricola di CP_2
era stata interessata da un accertamento ispettivo per il periodo dal 2014 al 2019,
[...]
come da verbale n. 2018013755, DDL del 10.07.2020, accertamento dal quale è risultato che:
2 l'impresa individuale facente capo al Sig. era iscritta alla CCIAA del Sud Est Sicilia CP_2
per l'esercizio, a far data dal 10.02.1992, dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, cui si è aggiunta, a far data dal 15.04.1996, quella di autotrasporto merci in conto terzi;
CP_ l'azienda, in data 18.05.2015, ha trasmesso all' una denuncia aziendale ex art. 5 Decreto
Legislativo 375/93 (CIDA 357329) ed ha dichiarato l'inizio dell'attività con dipendenti a far data dal 01.12.2014, qualificandosi come impresa che, effettuando raccolta di prodotti ortofrutticoli, avrebbe provveduto all'assunzione di dipendenti assoggettati allo statuto dei lavoratori agricoli, giusta la previsione di cui all'art. 6, lettera d), legge 31 marzo 1979 n. 92, come modificato dal decreto legislativo 30 aprile 1998 n, 173; come si evince dalla consultazione delle comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro
CP_ e dai modelli DMAG trasmessi all' il Sig. ha formalizzato Controparte_2
l'assunzione di lavoratori agricoli per gli anni 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019; lo stesso sig. , sentito nel corso dell'attività ispettiva, ha dichiarato che, a partire dal CP_2
2000, la sua ditta ha solo “occasionalmente” effettuato “la raccolta delle arance acquistate alla pianta ma, in tali casi, vi” aveva “provveduto personalmente senza ausilio di personale dipendente” ed ha ribadito che l'impresa commerciale di cui era titolare aveva cessato ogni attività nel dicembre 2018.
Compiuta attività istruttoria orale, ritenuta la causa matura per la decisione e autorizzato il deposito di note conclusive, all'esito dell'udienza dell'11 aprile 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita la nota di trattazione della parte ricorrente ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto brevemente in ordine allo svolgimento del processo, va innanzitutto affrontata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso originariamente sollevata dall' . CP_1
Al riguardo, va rammentato che, a norma dell'art. 22 del d.l. 3.2.1970, n. 7, convertito dalla legge 11.03.1970, n. 83, prima abrogato dal d.l. n. 112 del 2008, convertito dalla legge n.
133 del 2008 e poi, a decorrere dal 6.7.2011, fatto rivivere dall'art. 38, comma 4, del d.l. n.
98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi,
l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
3 La citata disposizione va quindi considerata applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, stante che l'impugnato elenco nominativo dei lavoratori agricoli per l'anno 2018,
Part con il quale sono state disconosciute le giornate lavorative relative al sig. è stato CP_ emanato e pubblicato sul sito internet dell' tra il giugno e il luglio del 2019.
Per condivisa giurisprudenza della Suprema Corte, la decadenza ex art. 22 si applica ad ogni controversia relativa alla contribuzione previdenziale per i lavoratori agricoli (vedi in questo senso Cass. n. 20795/2010 secondo cui “l'art. 22 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in legge 11 marzo 1970, n. 83 che fissa un termine di decadenza per l'azione giudiziaria contro i provvedimenti definitivi "adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi", si applica ad ogni controversia relativa alla contribuzione previdenziale per i lavoratori agricoli, siano essi coadiutori o subordinati, in considerazione dei fini della legge, intesa all'accertamento territoriale della manodopera agricola ed alla relativa tutela, anche previdenziale).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non sono rinvenibili ragioni per discostarsi, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lg. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970
n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza.” (Cass. civ. Sez. Lav., 27.12.2011, n. 29070).
Per quanto rileva in questa sede, il suddetto art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993, in tema di ricorsi in materia di accertamento de lavoratori agricoli, che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni.
Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della
4 Commissione l'interessato e il dirigente della competente sede CA (ante riforma ex art. 19 della l. n. 724/194) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla Commissione
Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Nella specie, il ricorrente ha proposto ricorso in via amministrativa in data 07.01.2022 (v. doc. 3 fasc. ric.), per cui il silenzio-rigetto si è formato sul punto in data 07.04.2022, a nulla
CP_ rilevando che il competente organo dell' si sia tardivamente espresso con comunicazione di rigetto del 28.04.2022 (v. doc. nn. 5 e 6 fasc. ric.): l'odierno ricorso, quindi, è stato tempestivamente proposto mediane deposito in cancelleria in data 02.08.2022, prima del decorso del termine di 120 giorni.
3. Esaminiamo adesso il merito della controversia.
Oggetto del contendere è il sostanziale disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura, cui è conseguito il rigetto della domanda di disoccupazione agricola per gli anni
2015 e 2016.
A questo punto, si deve rammentare che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento di prestazioni lavorative in agricoltura, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.: in tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini CP_1
previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del
1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. Sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Sez. lav. 19 maggio
2003 n. 7845)
Tali principi sono stati ribaditi da Cass Sez. lav. 2.8.2012, n. 13877, che ha precisato che “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone
l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile
5 l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che”, come avvenuto nella specie,
“l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.”.
Ancor più recentemente la Suprema Corte ha confermato tali principi, statuendo nel senso che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione soggettiva e di agevolazione probatoria. Funzione che viene meno qualora l a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro” (Cass. Sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35548; Cass. Sez. lav. 2 febbraio 2023, n. 3129).
Pertanto, in caso di contestazione da parte dell , incombe sul lavoratore l'onere di CP_1 provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato (Cass. Sez. lav.
16 maggio 2018, n. 12001, in linea con Cass. S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133).
In altre parole, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro operato dall'ente previdenziale, appare necessario che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento
(ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n.
14296), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001, n. 3975).
Sul punto giova ricordare che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive e agli ordini impartiti dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione, e che l'elemento decisivo che
6 contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass., civ. sez. lav., 9.3.2009 n. 5645).
Ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, pertanto, appare necessario che la stessa provi e, prima ancora, alleghi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima, quali, ad esempio, la predeterminazione di eventuali orari di lavoro, l'eventuale predeterminazione dei turni da parte del datore di lavoro, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, chi fosse colui il quale impartiva le direttive e gli ordini, in cosa consistevano le direttive e gli ordini impartiti, chi controllava l'adempimento della prestazione o il rispetto dei turni orari, etc. .
Ebbene, rispondendo ai capitoli articolati in ricorso, i testi e Testimone_1 [...]
, ex collaboratori della ditta sottoposta ad attività ispettiva, hanno univocamente Tes_2
confermato che il ricorrente ha espletato attività lavorativa per conto della ditta CP_2
nel 2015 e nel 2016, precisando i relativi periodi, con le mansioni di raccoglitore e impaccatore di arance, specificando che la mattina i lavoratori si incontravano presso il magazzino di Santa Marina, ove venivano divisi in squadre, per poi svolgere la loro opera presso il magazzino ovvero recarsi sui fondi agricoli, prevalentemente ubicati nel territorio del comune di Paternò, con il furgone in dotazione alla ditta;
oltre a confermare l'orario di lavoro normalmente osservato (comunque variabile a seconda delle esigenze stagionali di raccolta e delle condizioni meteorologiche), i testi hanno poi aggiunto che le direttive e le istruzioni in ordine alle modalità delle lavorazioni e ai terreni ove recarsi venivano impartite o dal titolare della ditta o da un soggetto dallo stesso incaricato che, a seconda
Con dei casi, era il di lui fratello o tale , aventi anche il Parte_3 Persona_1
compito, insieme al titolare della ditta, di vigilare sull'esecuzione delle prestazioni;
i testi, poi, hanno riferito che erano tenuti a comunicare le assenze al titolare o al caposquadra e che veniva loro corrisposta una retribuzione giornaliera di circa 65,00, che veniva mensilmente corrisposta in contanti dal sig. . CP_2
7 Già sulla scorta delle risultanze delle prove testimoniali, quindi, può ritenersi sufficientemente dimostrata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per un numero di giornate tali da integrare il requisito contributivo previsto dalla legge, e ciò anche con riferimento all'elemento fondamentale che connota la subordinazione, e cioè
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro.
Del resto, nel caso in esame non ricorre la paradigmatica fattispecie di esercizio simulato di un'attività imprenditoriale in agricoltura da parte di una ditta fantasma e di palese fittizietà dei relativi rapporti di lavoro subordinato, atteso che la ditta sottoposta ad ispezione era inequivocabilmente esistente ed operativa e che gli ispettori dell'istituto previdenziale hanno potuto regolarmente interloquire con il titolare e con il contabile della ditta, dai quali hanno ricevuto tutta la documentazione utile ai fini dell'attività ispettiva e consistente nella visura camerale, nel libro unico del lavoro, nelle comunicazioni obbligatorie di assunzione, nelle liste anagrafiche dei dipendenti, nei registri IVA acquisti e vendite e nelle fatture di acquisti e vendite (v. il verbale di accertamento all.to alla memoria di costituzione).
CP_ Inoltre, la teste dell ispettrice che ha partecipato all'attività di Testimone_3
accertamento svolta nei confronti della ditta , ha sottolineato che le conclusioni in CP_2
ordine alla inesistenza del rapporto di lavoro del ricorrente sono state tratte solo ed esclusivamente dalle dichiarazioni spontaneamente rese dal sig. il quale aveva CP_2
riferito loro che la ditta acquistava arance alla pianta, per poi rivenderle successivamente sempre alla pianta, e che si era avvalsa di manodopera per la raccolta dei frutti solo per due annualità anteriormente al 2000, escludendo che per i periodi successivi si fosse avvalsa di lavoratori dipendenti;
la stessa ispettrice ha osservato che nessun altra attività ispettiva era stata espletata e che, in particolare, non erano stati eseguiti sopralluoghi e non erano stati sentiti i lavoratori.
Ebbene, a fronte delle univoche risultanze dell'attività istruttoria orale, peraltro supportata dai documenti allegati al ricorso, sia pure di unilaterale formazione datoriale (v. buste paga in atti), ed in assenza di qualsivoglia accertamento concreto in ordine all'eventuale andamento anomalo e diseconomico dell'attività imprenditoriale esercitata dalla ditta datrice, si ritiene che le sole dichiarazioni latamente confessorie del titolare della ditta ispezionata non siano sufficienti a fondare il convincimento in merito alla inesistenza e fittizietà del rapporto di lavoro subordinato del sig. , quale presupposto della Pt_1
8 maturazione dei contributi utili ai fini del godimento delle relative prestazioni previdenziali;
invero, nulla esclude che, in occasione dell'unico verbale di assunzione di informazioni, allegato al verbale di accertamento, il sig. abbia volutamente fornito CP_2
una versione sminuente e minimizzatrice della sua attività (evidentemente al fine di non incorrere in temute conseguenze sanzionatorie) ovvero che vi sia stato un difetto di comprensione e di comunicazione tra i verbalizzanti e il dichiarante, soprattutto per quanto riguarda l'individuazione e la trascrizione degli anni cui si riferivano le dichiarazioni rese, senza contare che, comunque, la ditta aveva ad oggetto l'attività di commercializzazione all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, e non già quella, prettamente agricola, di raccolta dei frutti, e che lo stesso attore ha dedotto che, in relazione all'anno 2015, egli aveva svolto, oltre che quelle di raccoglitore, anche le mansioni di impaccatore, occupandosi dello smistamento degli agrumi, della pezzatura, della ceratura e dell'imballaggio.
4. Pertanto, il ricorso è meritevole di accoglimento, donde ne deriva il riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata quale bracciante agricolo OTD, intercorso con la ditta ”, per l'anno 2015 per n. 81 giornate e per l'anno Controparte_2
2016 per 103 giornate e del conseguente diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Paternò, per l'anno 2015 e 2016, con condanna dell' resistente a porre in essere gli adempimenti necessari per la CP_1
reiscrizione del lavoratore negli elenchi previsti dalla legge, per gli anni e giornate lavorative dedotti in ricorso e, altresì, con riconoscimento del diritto del ricorrente a trattenere le prestazioni eventualmente già erogate in suo favore in relazione alle citate annualità.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo con riferimento ai valori minimi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria per le cause previdenziali di valore indeterminabile e complessità bassa e tenuto conto del dimezzamento previsto dall'art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002, stante l'ammissione della parte ricorrente vittoriosa al beneficio del gratuito patrocinio, seguono la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, pertanto, vanno poste a carico del resistente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 7006/2022 R.G.L., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
9 dichiara la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso tra Parte_1
, quale bracciante agricolo OTD, e la ditta ”, per l'anno 2015 per n.
[...] Controparte_2
81 giornate e per l'anno 2016 per 103 giornate;
dichiara il diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori Parte_1
agricoli del Comune di Paternò, per gli anni 2015 e 2016; condanna l resistente a porre in essere gli adempimenti necessari per la reiscrizione CP_1
del lavoratore negli elenchi previsti dalla legge, per gli anni e giornate lavorative dedotti in ricorso;
dichiara il diritto del ricorrente a trattenere le prestazioni previdenziali eventualmente già erogate ai suddetti titoli in suo favore in relazione alle citate annualità; CP_ condanna l alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, spese che si liquidano in complessivi euro 2.319,00, oltre a rimborso forfettario delle spese generali,
I.V.A. e C.P.A., ove dovuti, come per legge, disponendone il pagamento a favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002.
Catania, 15 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza dell'11 aprile 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7006/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresento e difeso dall'avv. Giuseppe Marzano, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
l' , in persona del Presidente e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti;
- Resistente -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02.08.2022, il ricorrente indicato in epigrafe – premesso di avere svolto attività lavorativa, in qualità di lavoratore subordinato/bracciante agricolo, “in favore” della ditta , con sede legale in Paternò, c.da Santa Marina, nel Controparte_2
2015 per 81 giornate lavorative (da gennaio a maggio) e nel 2016 per 103 giornate lavorative
(da gennaio a dicembre); di avere espletato compiti di raccolta e impaccamento di agrumi, svolgendo la sua opera dalle ore 07:00 del mattino sino alle 15:00 del pomeriggio, con pausa pranzo di circa un'ora, dal lunedì al venerdì, e di avere percepito una retribuzione giornaliera di euro 64/67,00 che veniva corrisposta dalla ditta a fine mese e in contanti;
che “lo
1 svolgimento dell'attività lavorativa era diretto e di volta in volta organizzato” dal sig.
[...]
“in base alle specifiche esigenze di lavorazione in magazzino (smistamento, pesatura, CP_2
impaccatura/ceratura) o sul fondo agricolo per esempio tipologia di agrumi, grado di maturazione, maturazione e parti del fondo agricolo da dove iniziare la raccolta, per cui” egli “eseguiva gli specifici ordini impartiti dal responsabile della ditta, che attuava altresì la vigilanza delle prestazioni lavorative svolte … e il quantitativo di raccolto effettuato dagli operai”; di avere utilizzato per svolgere il suo lavoro “esclusivamente mezzi e strumenti
(furgoni per il trasporto operai, cassette, scale, e quant'altro necessario) di proprietà o comunque messi a disposizione dalla ditta datrice di lavoro” – ha agito in giudizio impugnando il provvedimento di cancellazione delle giornate in agricoltura per gli anni 2015 CP_ e 2016 comunicatogli dall' il 23.12.2021.
Motivi del ricorso sono la omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e la infondatezza nel merito della decisione dell'istituto previdenziale, stante la asserita esistenza reale del rapporto di lavoro.
Tanto premesso, parte ricorrente ha domandato al Giudice adito di: accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata quale bracciante agricolo OTD, intercorso con la ditta ”, per l'anno 2015 per n. 81 giornate e per l'anno Controparte_2
2016 per 103 giornate;
accertare e dichiarare il suo diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Paternò, per gli anni 2015 e 2016; per l'effetto, condannare l ai necessari adempimenti di legge per la reiscrizione del CP_1
lavoratore negli elenchi previsti dalla legge, per gli anni e giornate lavorative dedotti in ricorso;
per l'effetto, dichiarare la illegittimità dei provvedimenti impugnati e, sempre per l'effetto, accertare e dichiarare il suo diritto al pieno riconoscimento contributivo- previdenziale-assicurativo del rapporto di lavoro svolto in relazione alle giornale lavorate e diritto a trattenere le prestazioni già erogate in suo favore.
Instauratosi il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio, eccependo la decadenza CP_1
dall'azione ex art. 22 del d.l. n. 30 del 1970 e contestando nel merito la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto e, in particolare, rappresentando che l'azienda agricola di CP_2
era stata interessata da un accertamento ispettivo per il periodo dal 2014 al 2019,
[...]
come da verbale n. 2018013755, DDL del 10.07.2020, accertamento dal quale è risultato che:
2 l'impresa individuale facente capo al Sig. era iscritta alla CCIAA del Sud Est Sicilia CP_2
per l'esercizio, a far data dal 10.02.1992, dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, cui si è aggiunta, a far data dal 15.04.1996, quella di autotrasporto merci in conto terzi;
CP_ l'azienda, in data 18.05.2015, ha trasmesso all' una denuncia aziendale ex art. 5 Decreto
Legislativo 375/93 (CIDA 357329) ed ha dichiarato l'inizio dell'attività con dipendenti a far data dal 01.12.2014, qualificandosi come impresa che, effettuando raccolta di prodotti ortofrutticoli, avrebbe provveduto all'assunzione di dipendenti assoggettati allo statuto dei lavoratori agricoli, giusta la previsione di cui all'art. 6, lettera d), legge 31 marzo 1979 n. 92, come modificato dal decreto legislativo 30 aprile 1998 n, 173; come si evince dalla consultazione delle comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro
CP_ e dai modelli DMAG trasmessi all' il Sig. ha formalizzato Controparte_2
l'assunzione di lavoratori agricoli per gli anni 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019; lo stesso sig. , sentito nel corso dell'attività ispettiva, ha dichiarato che, a partire dal CP_2
2000, la sua ditta ha solo “occasionalmente” effettuato “la raccolta delle arance acquistate alla pianta ma, in tali casi, vi” aveva “provveduto personalmente senza ausilio di personale dipendente” ed ha ribadito che l'impresa commerciale di cui era titolare aveva cessato ogni attività nel dicembre 2018.
Compiuta attività istruttoria orale, ritenuta la causa matura per la decisione e autorizzato il deposito di note conclusive, all'esito dell'udienza dell'11 aprile 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita la nota di trattazione della parte ricorrente ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto brevemente in ordine allo svolgimento del processo, va innanzitutto affrontata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso originariamente sollevata dall' . CP_1
Al riguardo, va rammentato che, a norma dell'art. 22 del d.l. 3.2.1970, n. 7, convertito dalla legge 11.03.1970, n. 83, prima abrogato dal d.l. n. 112 del 2008, convertito dalla legge n.
133 del 2008 e poi, a decorrere dal 6.7.2011, fatto rivivere dall'art. 38, comma 4, del d.l. n.
98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi,
l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
3 La citata disposizione va quindi considerata applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, stante che l'impugnato elenco nominativo dei lavoratori agricoli per l'anno 2018,
Part con il quale sono state disconosciute le giornate lavorative relative al sig. è stato CP_ emanato e pubblicato sul sito internet dell' tra il giugno e il luglio del 2019.
Per condivisa giurisprudenza della Suprema Corte, la decadenza ex art. 22 si applica ad ogni controversia relativa alla contribuzione previdenziale per i lavoratori agricoli (vedi in questo senso Cass. n. 20795/2010 secondo cui “l'art. 22 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in legge 11 marzo 1970, n. 83 che fissa un termine di decadenza per l'azione giudiziaria contro i provvedimenti definitivi "adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi", si applica ad ogni controversia relativa alla contribuzione previdenziale per i lavoratori agricoli, siano essi coadiutori o subordinati, in considerazione dei fini della legge, intesa all'accertamento territoriale della manodopera agricola ed alla relativa tutela, anche previdenziale).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non sono rinvenibili ragioni per discostarsi, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lg. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970
n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza.” (Cass. civ. Sez. Lav., 27.12.2011, n. 29070).
Per quanto rileva in questa sede, il suddetto art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993, in tema di ricorsi in materia di accertamento de lavoratori agricoli, che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni.
Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della
4 Commissione l'interessato e il dirigente della competente sede CA (ante riforma ex art. 19 della l. n. 724/194) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla Commissione
Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Nella specie, il ricorrente ha proposto ricorso in via amministrativa in data 07.01.2022 (v. doc. 3 fasc. ric.), per cui il silenzio-rigetto si è formato sul punto in data 07.04.2022, a nulla
CP_ rilevando che il competente organo dell' si sia tardivamente espresso con comunicazione di rigetto del 28.04.2022 (v. doc. nn. 5 e 6 fasc. ric.): l'odierno ricorso, quindi, è stato tempestivamente proposto mediane deposito in cancelleria in data 02.08.2022, prima del decorso del termine di 120 giorni.
3. Esaminiamo adesso il merito della controversia.
Oggetto del contendere è il sostanziale disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura, cui è conseguito il rigetto della domanda di disoccupazione agricola per gli anni
2015 e 2016.
A questo punto, si deve rammentare che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento di prestazioni lavorative in agricoltura, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.: in tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini CP_1
previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del
1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. Sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Sez. lav. 19 maggio
2003 n. 7845)
Tali principi sono stati ribaditi da Cass Sez. lav. 2.8.2012, n. 13877, che ha precisato che “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone
l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile
5 l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che”, come avvenuto nella specie,
“l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.”.
Ancor più recentemente la Suprema Corte ha confermato tali principi, statuendo nel senso che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione soggettiva e di agevolazione probatoria. Funzione che viene meno qualora l a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro” (Cass. Sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35548; Cass. Sez. lav. 2 febbraio 2023, n. 3129).
Pertanto, in caso di contestazione da parte dell , incombe sul lavoratore l'onere di CP_1 provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato (Cass. Sez. lav.
16 maggio 2018, n. 12001, in linea con Cass. S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133).
In altre parole, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro operato dall'ente previdenziale, appare necessario che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento
(ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n.
14296), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001, n. 3975).
Sul punto giova ricordare che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive e agli ordini impartiti dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione, e che l'elemento decisivo che
6 contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass., civ. sez. lav., 9.3.2009 n. 5645).
Ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, pertanto, appare necessario che la stessa provi e, prima ancora, alleghi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima, quali, ad esempio, la predeterminazione di eventuali orari di lavoro, l'eventuale predeterminazione dei turni da parte del datore di lavoro, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, chi fosse colui il quale impartiva le direttive e gli ordini, in cosa consistevano le direttive e gli ordini impartiti, chi controllava l'adempimento della prestazione o il rispetto dei turni orari, etc. .
Ebbene, rispondendo ai capitoli articolati in ricorso, i testi e Testimone_1 [...]
, ex collaboratori della ditta sottoposta ad attività ispettiva, hanno univocamente Tes_2
confermato che il ricorrente ha espletato attività lavorativa per conto della ditta CP_2
nel 2015 e nel 2016, precisando i relativi periodi, con le mansioni di raccoglitore e impaccatore di arance, specificando che la mattina i lavoratori si incontravano presso il magazzino di Santa Marina, ove venivano divisi in squadre, per poi svolgere la loro opera presso il magazzino ovvero recarsi sui fondi agricoli, prevalentemente ubicati nel territorio del comune di Paternò, con il furgone in dotazione alla ditta;
oltre a confermare l'orario di lavoro normalmente osservato (comunque variabile a seconda delle esigenze stagionali di raccolta e delle condizioni meteorologiche), i testi hanno poi aggiunto che le direttive e le istruzioni in ordine alle modalità delle lavorazioni e ai terreni ove recarsi venivano impartite o dal titolare della ditta o da un soggetto dallo stesso incaricato che, a seconda
Con dei casi, era il di lui fratello o tale , aventi anche il Parte_3 Persona_1
compito, insieme al titolare della ditta, di vigilare sull'esecuzione delle prestazioni;
i testi, poi, hanno riferito che erano tenuti a comunicare le assenze al titolare o al caposquadra e che veniva loro corrisposta una retribuzione giornaliera di circa 65,00, che veniva mensilmente corrisposta in contanti dal sig. . CP_2
7 Già sulla scorta delle risultanze delle prove testimoniali, quindi, può ritenersi sufficientemente dimostrata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per un numero di giornate tali da integrare il requisito contributivo previsto dalla legge, e ciò anche con riferimento all'elemento fondamentale che connota la subordinazione, e cioè
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro.
Del resto, nel caso in esame non ricorre la paradigmatica fattispecie di esercizio simulato di un'attività imprenditoriale in agricoltura da parte di una ditta fantasma e di palese fittizietà dei relativi rapporti di lavoro subordinato, atteso che la ditta sottoposta ad ispezione era inequivocabilmente esistente ed operativa e che gli ispettori dell'istituto previdenziale hanno potuto regolarmente interloquire con il titolare e con il contabile della ditta, dai quali hanno ricevuto tutta la documentazione utile ai fini dell'attività ispettiva e consistente nella visura camerale, nel libro unico del lavoro, nelle comunicazioni obbligatorie di assunzione, nelle liste anagrafiche dei dipendenti, nei registri IVA acquisti e vendite e nelle fatture di acquisti e vendite (v. il verbale di accertamento all.to alla memoria di costituzione).
CP_ Inoltre, la teste dell ispettrice che ha partecipato all'attività di Testimone_3
accertamento svolta nei confronti della ditta , ha sottolineato che le conclusioni in CP_2
ordine alla inesistenza del rapporto di lavoro del ricorrente sono state tratte solo ed esclusivamente dalle dichiarazioni spontaneamente rese dal sig. il quale aveva CP_2
riferito loro che la ditta acquistava arance alla pianta, per poi rivenderle successivamente sempre alla pianta, e che si era avvalsa di manodopera per la raccolta dei frutti solo per due annualità anteriormente al 2000, escludendo che per i periodi successivi si fosse avvalsa di lavoratori dipendenti;
la stessa ispettrice ha osservato che nessun altra attività ispettiva era stata espletata e che, in particolare, non erano stati eseguiti sopralluoghi e non erano stati sentiti i lavoratori.
Ebbene, a fronte delle univoche risultanze dell'attività istruttoria orale, peraltro supportata dai documenti allegati al ricorso, sia pure di unilaterale formazione datoriale (v. buste paga in atti), ed in assenza di qualsivoglia accertamento concreto in ordine all'eventuale andamento anomalo e diseconomico dell'attività imprenditoriale esercitata dalla ditta datrice, si ritiene che le sole dichiarazioni latamente confessorie del titolare della ditta ispezionata non siano sufficienti a fondare il convincimento in merito alla inesistenza e fittizietà del rapporto di lavoro subordinato del sig. , quale presupposto della Pt_1
8 maturazione dei contributi utili ai fini del godimento delle relative prestazioni previdenziali;
invero, nulla esclude che, in occasione dell'unico verbale di assunzione di informazioni, allegato al verbale di accertamento, il sig. abbia volutamente fornito CP_2
una versione sminuente e minimizzatrice della sua attività (evidentemente al fine di non incorrere in temute conseguenze sanzionatorie) ovvero che vi sia stato un difetto di comprensione e di comunicazione tra i verbalizzanti e il dichiarante, soprattutto per quanto riguarda l'individuazione e la trascrizione degli anni cui si riferivano le dichiarazioni rese, senza contare che, comunque, la ditta aveva ad oggetto l'attività di commercializzazione all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, e non già quella, prettamente agricola, di raccolta dei frutti, e che lo stesso attore ha dedotto che, in relazione all'anno 2015, egli aveva svolto, oltre che quelle di raccoglitore, anche le mansioni di impaccatore, occupandosi dello smistamento degli agrumi, della pezzatura, della ceratura e dell'imballaggio.
4. Pertanto, il ricorso è meritevole di accoglimento, donde ne deriva il riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata quale bracciante agricolo OTD, intercorso con la ditta ”, per l'anno 2015 per n. 81 giornate e per l'anno Controparte_2
2016 per 103 giornate e del conseguente diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Paternò, per l'anno 2015 e 2016, con condanna dell' resistente a porre in essere gli adempimenti necessari per la CP_1
reiscrizione del lavoratore negli elenchi previsti dalla legge, per gli anni e giornate lavorative dedotti in ricorso e, altresì, con riconoscimento del diritto del ricorrente a trattenere le prestazioni eventualmente già erogate in suo favore in relazione alle citate annualità.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo con riferimento ai valori minimi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria per le cause previdenziali di valore indeterminabile e complessità bassa e tenuto conto del dimezzamento previsto dall'art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002, stante l'ammissione della parte ricorrente vittoriosa al beneficio del gratuito patrocinio, seguono la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, pertanto, vanno poste a carico del resistente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 7006/2022 R.G.L., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
9 dichiara la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso tra Parte_1
, quale bracciante agricolo OTD, e la ditta ”, per l'anno 2015 per n.
[...] Controparte_2
81 giornate e per l'anno 2016 per 103 giornate;
dichiara il diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori Parte_1
agricoli del Comune di Paternò, per gli anni 2015 e 2016; condanna l resistente a porre in essere gli adempimenti necessari per la reiscrizione CP_1
del lavoratore negli elenchi previsti dalla legge, per gli anni e giornate lavorative dedotti in ricorso;
dichiara il diritto del ricorrente a trattenere le prestazioni previdenziali eventualmente già erogate ai suddetti titoli in suo favore in relazione alle citate annualità; CP_ condanna l alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, spese che si liquidano in complessivi euro 2.319,00, oltre a rimborso forfettario delle spese generali,
I.V.A. e C.P.A., ove dovuti, come per legge, disponendone il pagamento a favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002.
Catania, 15 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
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