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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/06/2025, n. 2400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2400 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11131/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione monocratica, nella persona del giudice
Claudia Gheri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 11131 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Brescia, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Martina Bonetti, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata nel fascicolo telematico in data 7.3.2024
ATTORE contro
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore
(c.f. ), entrambi rappresentati e difesi dagli CP_2 C.F._2
Avv.ti Lara Pellegrini, Paolo Siniscalchi, e Simona Valentini, del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliati a Palazzolo Sull'Oglio (BS), presso lo studio dell'Avv. Gloria
Marella, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
(come da udienza del 22.11.2024)
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, ogni contraria eccezione e difesa respinte, ritenuta la natura diffamatoria dell'articolo pubblicato dal Corriere della Sera
l'8 maggio 2021 nell'edizione online e il 9 maggio 2021 nell'edizione cartacea, meglio specificati capitolo 1 di cui al ricorso, nella parte in cui è citato il nominativo del dott.
e la lesione della sua identità personale;
ritenuta altresì la violazione Parte_1
degli articoli 10 e 17 GDPR, 2 octies D.Lgs 101/2018 anche in riferimento al provvedimento del garante della privacy 29 novembre 2018, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_3
sede in Milano e , residente a [...], in solido fra loro, al risarcimento in CP_2
favore del ricorrente, dei danni extrapatrimoniali, relazionali e morali, anche ex art.185
c.p., 2059 c.c. nella misura pari ad euro 80.000 o a quella somma, minore o maggiore, che il Tribunale riterrà di giustizia e condannare altresì alla riparazione CP_2
pecuniaria ex art.12 L.47/1948 nella misura pari ad euro 10.000 o a quella somma, minore o maggiore, che il Tribunale riterrà di giustizia. Il tutto nei limiti del valore dichiarato ai sensi del contributo unificato.
Con vittoria di spese e onorari del procedimento”;
Per parte convenuta: “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza anche istruttoria, eccezione e deduzione disattesa e reietta, previa ogni più opportuna declaratoria e provvidenza del caso, in accoglimento di tutte le richieste ed eccezioni, anche istruttorie, formulate negli atti di questa difesa nell'interesse di Controparte_4
e di (nessuna esclusa e/o rinunciata da intendersi qui riportate e
[...] CP_2
trascritte) così giudicare:
IN PRINCIPALITA': rigettare tutte le domande formulate ex adverso, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 6.10.2022 ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale per chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dei suoi diritti all'onore, alla reputazione, all'identità personale, e alla riservatezza, derivante da due articoli di giornale, pubblicati l'uno in data 8.5.2021 sul sito web Corriere.it, versione online del Corriere della Sera, di proprietà della resistente Controparte_3
e l'altro in data 9.5.2021 sulla pagina locale di Brescia del
[...]
medesimo quotidiano in versione cartacea, entrambi firmati dalla resistente CP_2
aventi lo stesso contenuto, e intitolati a ex Avanguardia nazionale. Persona_1
Il ricorrente ha dedotto che tali articoli, infatti, nel descrivere l'arresto del Per_1
avvenuto nel marzo del 1974 a Sonico mentre trasportava 50 kg di esplosivo a bordo di un'auto, avevano ricordato che in tale occasione era presente anche lui, indicandolo con
2 nome e cognome, e aggiungendo che, 35 anni dopo (nel 2009), entrambi gli uomini erano stati sentiti come testimoni nel processo per la strage di Piazza della Loggia.
Il ricorrente ha precisato di essere stato condannato in via definitiva nel 1981 a dodici anni di reclusione, anche in relazione all'episodio suddetto, per fatti delittuosi, fra cui porto e detenzione di armi e di esplosivi e cospirazione politica mediante associazione, ma di aver interamente scontato la pena inflitta e di aver successivamente ottenuto un provvedimento di riabilitazione ex art.179 c.p. nel 1988, per poi prendere del tutto le distanze dal passato, avendo contratto nel 1979 un matrimonio dal quale erano nati due figli, nel 1980 e nel
1984, essendosi laureato nel 1987 in Medicina e Chirurgia, e avendo svolto la libera professione odontoiatra a Brescia e Villa Carcina (BS) fino al 2000, anno in cui si era diplomato in Omeopatia, Omotossicologia e Medicine Integrate, e aveva iniziato a lavorare nel settore delle beauty farms in Lombardia, Emilia Romagna, Abruzzo e Lazio, senza mai ricoprire incarichi politici o istituzionali.
Il ricorrente ha lamentato, quindi, la lesione dei propri diritti all'onore, alla reputazione, all'identità personale, e alla riservatezza, comprensivo quest'ultimo del diritto all'oblio, in assenza di un persistente interesse pubblico alla rievocazione dei fatti delittuosi da lui commessi ormai cinquant'anni prima, e ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
Si sono costituiti in giudizio (da ora Controparte_1
innanzi, per brevità, e per eccepire, in via preliminare, il mancato CP_1 CP_2
esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria rispetto alla domanda risarcitoria da lesione del diritto alla privacy e il difetto di legittimazione passiva della casa editrice rispetto alla domanda di riparazione ex art. 12 della legge 47/1948, e, nel merito, per chiedere il rigetto delle domande attoree, considerati, da un lato, il rispetto dei requisiti posti a fondamento del diritto di cronaca (verità della notizia, pertinenza della stessa e continenza del linguaggio utilizzato), e, nello specifico, del diritto di cronaca giudiziaria
(la corrispondenza al contenuto di atti e provvedimenti dell'autorità giudiziaria), e, dall'altro lato, la persistente attualità della notizia relativa all'episodio del trasporto di esplosivo del 9.3.1974, il cui collegamento con la strage di Piazza della Loggia - ancora oggi oggetto di accertamento giurisdizionale - era stato a lungo indagato, tanto che lo stesso ricorrente, come accaduto anche al era stato chiamato a testimoniare al Per_1 riguardo dinanzi alla Corte d'Assise di Brescia il 23.4.2009, e la registrazione della sua deposizione era ancora rinvenibile online sul sito di Radio Radicale alla data del
19.1.2023.
Le resistenti, inoltre, evidenziando l'irrisarcibilità del danno in re ipsa, hanno eccepito la mancata prova, ad opera del ricorrente, di un danno effettivamente subito in conseguenza delle lesioni lamentate, e chiesto il rigetto del ricorso.
3 Rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla parte resistente e mutato il rito da sommario di cognizione a ordinario, dopo un'istruttoria esclusivamente documentale, all'udienza del 22.11.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente, deve essere confermato il rigetto di tutte le eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta già disposto con ordinanza del 29.4.2023.
Nel merito, le domande attoree sono infondate e debbono essere rigettate.
L'attore chiede il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla pubblicazione di due articoli di giornale in data 8.5.2021 e in data 9.5.2021, la quale avrebbe comportato lesione dei suoi diritti all'identità personale, all'onore, alla reputazione, e alla riservatezza.
Il diritto all'identità personale, in particolare, deve essere inteso quale diritto ad essere rappresentato in modo veritiero, senza attribuzione di qualità, positive o negative che siano, diverse da quelle effettivamente possedute: nel caso di specie, nessuna lesione di tale diritto può essere ravvisata nella pubblicazione dei due articoli censurati, in quanto essi non contengono informazioni false relative a limitandosi a definirlo Parte_1
“neofascista”, e a riportare che egli era presente in occasione del fermo di - Persona_1 colto nell'atto di trasportare in auto una cinquantina di chili di tritolo e uno zaino contenente cinque milioni di lire - avvenuto a Sonico, in Valcamonica, il 9.3.1974, due mesi prima della strage di Piazza della Loggia, che entrambi gli uomini, il 28.4.2009, erano stati sentiti nel corso del processo sul tragico evento bresciano, nel quale erano imputati altri soggetti, e che costoro avevano rilasciato dichiarazioni discordanti sulla provenienza dell'esplosivo, tutte circostanze la cui corrispondenza al vero non è mai stata contestata dall'attore (cfr. documenti n. 1 e n. 2 del fascicolo di parte attrice).
Del resto, la circostanza che, negli articoli suddetti, lo “si è visto indirettamente Pt_1
associare a un gravissimo fatto di sangue, la strage di Piazza della Loggia, avvenuto neanche due mesi dopo al suo arresto e col quale, al di là della vicinanza temporale, il fatto di cui il dott. si rese responsabile non ebbe alcun nesso funzionale” (cfr. Pt_1 ricorso, pag. 3) non costituisce lesione del suo diritto all'identità personale, in quanto la giornalista non vi afferma che sia mai stato accertato un nesso funzionale fra il trasporto dell'esplosivo e la strage, ma si limita a riferire che, nel processo relativo a quest'ultima, che vedeva imputati soggetti diversi, il e lo hanno reso dichiarazioni da Per_1 Pt_1
testimoni sulla provenienza dell'esplosivo, senza, peraltro, nemmeno accennare al fermo o
4 all'arresto dello descritto semplicemente quale soggetto presente al momento del Pt_1
fermo del in occasione del trasporto di tritolo, tutte circostanze pacifiche. Per_1
Quanto agli ulteriori diritti asseritamente lesi richiamati dall'attore, come chiarito dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. n. 26972/2008 e n. 26975/2008), dell'art. 2059 c.c. deve essere data una lettura costituzionalmente orientata, per cui il danno non patrimoniale
è connotato da tipicità, in quanto è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona, anche se non espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma tale interpretazione non deve essere riguardata come occasione di incremento delle poste di danno o come strumento di duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi, bensì come mezzo per colmare le lacune della tutela risarcitoria della persona. È, quindi, come mera sintesi descrittiva che vanno intese le distinte denominazioni (danno morale, danno biologico, danno da perdita di rapporto parentale) adottate dalle sentenze gemelle del 2003 e recepite dalla sentenza n. 233 del
2003 della Corte costituzionale.
Alla luce di quanto sopra accennato, nel caso di specie, seppure l'attore asserisca di aver subito la lesione di molteplici diritti (onore, reputazione, riservatezza), il pregiudizio da quest'ultimo lamentato non appare consistente tanto nella divulgazione di una notizia lesiva del suo onore o della sua reputazione, bensì nella rievocazione di informazioni percepite da lui come diffamatorie - legittimamente diffuse in passato dai mezzi di comunicazione di massa nell'esercizio del diritto di cronaca, in quanto relative a processi in corso di interesse pubblico - a distanza di tempo e in assenza di un interesse pubblico al riguardo, condotta inquadrabile più propriamente nella lesione del diritto all'oblio.
Pertanto, non è possibile ritenere che, in conseguenza della pubblicazione dei due articoli di giornale censurati dall'attore, quest'ultimo abbia subito una lesione sia del diritto all'onore e alla reputazione che del diritto alla riservatezza e all'oblio, perché ciò darebbe luogo ad un'inammissibile duplicazione risarcitoria.
Ebbene, il diritto del singolo a non continuare ad essere esposto ad una rappresentazione di sé offensiva del suo onore a distanza di tempo dalla sua iniziale diffusione deve trovare un bilanciamento con il diritto della collettività ad essere informata dei fatti dotati di rilievo pubblico, pertanto, come chiarito dalla giurisprudenza, a partire dalla pronuncia a
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19681/2019 (fattispecie relativa ad un omicidio commesso ventisette anni prima, il cui responsabile aveva scontato la relativa pena detentiva e si era reinserito positivamente nel contesto sociale), in tema di rapporti tra diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e
5 diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito. In caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva.
Nel caso di specie, si ritiene sussistente un interesse pubblico alla rievocazione dell'episodio del 9.3.1974 nei due articoli pubblicati in data 8.5.2021 e 9.5.2021 e intitolati a morto il venerdì precedente. Persona_1
La morte di esponente di Avanguardia Nazionale condannato per reati di Persona_1
tipo eversivo durante il periodo degli Anni di Piombo, infatti, ha reso nuovamente attuale e di interesse per la collettività, soprattutto nella cronaca locale bresciana, l'episodio che lega il defunto alla Strage di Piazza della Loggia, ossia il trasporto di quell'esplosivo che, per molti anni, si è sospettato fosse stato utilizzato in quel tragico evento, e, di conseguenza, il nominativo di colui che aveva condiviso con lui quel trasporto e la testimonianza nel processo sulla Strage bresciana.
Sia che hanno testimoniato dinanzi alla Corte d'Assise di Parte_1 Persona_1
Brescia nel 2009, nel corso di un processo che ha accertato la mancata utilizzazione nella
Strage bresciana dell'esplosivo sequestrato a Sonico solo molti anni più tardi (la pronuncia della Cassazione che ha reso definitiva l'assoluzione del militare che aveva sequestrato il materiale esplodente, escludendo che esso fosse quello utilizzato nella Strage di Piazza della Loggia, è stata resa il 24.2.2014, per stessa ammissione di parte attrice: cfr. memoria di replica, pag. 3).
Ma la Strage di Piazza della Loggia per la collettività bresciana non può essere definita ormai un ricordo, bensì costituisce un evento di sicura attualità, non essendosi ancora oggi concluso l'accertamento giurisdizionale della penale responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, con la conseguenza che il contenuto di tutte le testimonianze rese al riguardo e dei nominativi dei relativi autori non può che essere ritenuto di persistente interesse pubblico, tanto che la registrazione della deposizione dello era ancora rinvenibile Pt_1
online sul sito di Radio Radicale alla data del 19.1.2023 (cfr. allegato n. 3 alla comparsa di costituzione delle convenute).
Peraltro, il modo in cui i fatti riferiti allo vengono rievocati nei due articoli Pt_1 giornalistici censurati dall'attore, oltre ad essere pertinente, non viola certamente i canoni della verità e della continenza espressiva imposti dalla giurisprudenza all'attività di
6 divulgazione di fatti offensivi dell'onore o della reputazione altrui, in quanto i fatti narrati sono pacificamente veri e il modo in cui sono riferiti è neutrale, strettamente funzionale all'informazione dei lettori ma scevro da qualsiasi giudizio, commento o espressione negativi gratuiti: “in tema di diffamazione a mezzo stampa, la veridicità dei fatti riportati, la pertinenza della notizia e la continenza di questa costituiscono canoni comparativi che il giudice del merito deve utilizzare per svolgere l'accertamento intorno alla sussistenza del diritto di cronaca e di critica e, dunque, intorno alla liceità o meno dell'espressione giornalistica utilizzata” (cfr. Cass. civ. n. 23468/2010).
A ben guardare, anzi, le stesse notizie riportate sugli articoli di giornale censurati non appaiono dotate nemmeno di una portata propriamente offensiva, in quanto non vengono rievocati l'arresto o la condanna di ma solo il suo obiettivo orientamento Parte_1 politico dell'epoca (neofascista), peraltro senza espressione di alcun giudizio negativo ma solo in funzione descrittiva, la circostanza che egli fosse in compagnia di il Persona_1
9.3.1974, ma senza alcuna menzione della sua corresponsabilità nel trasporto dell'esplosivo, perché il solo soggetto del quale l'articolo dice essere stato fermato per tale episodio è il e il fatto che i due si sono trovati entrambi a deporre in qualità di Per_1 testimoni in ordine alla provenienza di quell'esplosivo nel processo sulla Strage di Piazza della Loggia a Brescia, nel quale erano imputati soggetti diversi.
In conclusione, le domande attoree, sia quella risarcitoria che quella riparatoria di cui all'art. 12 della legge 47/1948, debbono essere rigettate.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza in ossequio all'art. 91 c.p.c.,
e debbono essere liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di cognizione dinanzi al Tribunale valore compreso fra € 52.001,00 ed €
260.000,00, alla luce della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa ed assorbita, così provvede:
1) RIGETTA le domande attoree;
2) CONDANNA l'attore, a rimborsare alle convenute, Parte_1
e Controparte_1 [...]
, in solido fra loro, le spese di lite del presente giudizio, che si CP_2 liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
7 Brescia, 8.6.2025
La Giudice
Claudia Gheri
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione monocratica, nella persona del giudice
Claudia Gheri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 11131 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Brescia, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Martina Bonetti, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata nel fascicolo telematico in data 7.3.2024
ATTORE contro
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore
(c.f. ), entrambi rappresentati e difesi dagli CP_2 C.F._2
Avv.ti Lara Pellegrini, Paolo Siniscalchi, e Simona Valentini, del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliati a Palazzolo Sull'Oglio (BS), presso lo studio dell'Avv. Gloria
Marella, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
(come da udienza del 22.11.2024)
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, ogni contraria eccezione e difesa respinte, ritenuta la natura diffamatoria dell'articolo pubblicato dal Corriere della Sera
l'8 maggio 2021 nell'edizione online e il 9 maggio 2021 nell'edizione cartacea, meglio specificati capitolo 1 di cui al ricorso, nella parte in cui è citato il nominativo del dott.
e la lesione della sua identità personale;
ritenuta altresì la violazione Parte_1
degli articoli 10 e 17 GDPR, 2 octies D.Lgs 101/2018 anche in riferimento al provvedimento del garante della privacy 29 novembre 2018, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_3
sede in Milano e , residente a [...], in solido fra loro, al risarcimento in CP_2
favore del ricorrente, dei danni extrapatrimoniali, relazionali e morali, anche ex art.185
c.p., 2059 c.c. nella misura pari ad euro 80.000 o a quella somma, minore o maggiore, che il Tribunale riterrà di giustizia e condannare altresì alla riparazione CP_2
pecuniaria ex art.12 L.47/1948 nella misura pari ad euro 10.000 o a quella somma, minore o maggiore, che il Tribunale riterrà di giustizia. Il tutto nei limiti del valore dichiarato ai sensi del contributo unificato.
Con vittoria di spese e onorari del procedimento”;
Per parte convenuta: “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza anche istruttoria, eccezione e deduzione disattesa e reietta, previa ogni più opportuna declaratoria e provvidenza del caso, in accoglimento di tutte le richieste ed eccezioni, anche istruttorie, formulate negli atti di questa difesa nell'interesse di Controparte_4
e di (nessuna esclusa e/o rinunciata da intendersi qui riportate e
[...] CP_2
trascritte) così giudicare:
IN PRINCIPALITA': rigettare tutte le domande formulate ex adverso, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 6.10.2022 ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale per chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dei suoi diritti all'onore, alla reputazione, all'identità personale, e alla riservatezza, derivante da due articoli di giornale, pubblicati l'uno in data 8.5.2021 sul sito web Corriere.it, versione online del Corriere della Sera, di proprietà della resistente Controparte_3
e l'altro in data 9.5.2021 sulla pagina locale di Brescia del
[...]
medesimo quotidiano in versione cartacea, entrambi firmati dalla resistente CP_2
aventi lo stesso contenuto, e intitolati a ex Avanguardia nazionale. Persona_1
Il ricorrente ha dedotto che tali articoli, infatti, nel descrivere l'arresto del Per_1
avvenuto nel marzo del 1974 a Sonico mentre trasportava 50 kg di esplosivo a bordo di un'auto, avevano ricordato che in tale occasione era presente anche lui, indicandolo con
2 nome e cognome, e aggiungendo che, 35 anni dopo (nel 2009), entrambi gli uomini erano stati sentiti come testimoni nel processo per la strage di Piazza della Loggia.
Il ricorrente ha precisato di essere stato condannato in via definitiva nel 1981 a dodici anni di reclusione, anche in relazione all'episodio suddetto, per fatti delittuosi, fra cui porto e detenzione di armi e di esplosivi e cospirazione politica mediante associazione, ma di aver interamente scontato la pena inflitta e di aver successivamente ottenuto un provvedimento di riabilitazione ex art.179 c.p. nel 1988, per poi prendere del tutto le distanze dal passato, avendo contratto nel 1979 un matrimonio dal quale erano nati due figli, nel 1980 e nel
1984, essendosi laureato nel 1987 in Medicina e Chirurgia, e avendo svolto la libera professione odontoiatra a Brescia e Villa Carcina (BS) fino al 2000, anno in cui si era diplomato in Omeopatia, Omotossicologia e Medicine Integrate, e aveva iniziato a lavorare nel settore delle beauty farms in Lombardia, Emilia Romagna, Abruzzo e Lazio, senza mai ricoprire incarichi politici o istituzionali.
Il ricorrente ha lamentato, quindi, la lesione dei propri diritti all'onore, alla reputazione, all'identità personale, e alla riservatezza, comprensivo quest'ultimo del diritto all'oblio, in assenza di un persistente interesse pubblico alla rievocazione dei fatti delittuosi da lui commessi ormai cinquant'anni prima, e ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
Si sono costituiti in giudizio (da ora Controparte_1
innanzi, per brevità, e per eccepire, in via preliminare, il mancato CP_1 CP_2
esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria rispetto alla domanda risarcitoria da lesione del diritto alla privacy e il difetto di legittimazione passiva della casa editrice rispetto alla domanda di riparazione ex art. 12 della legge 47/1948, e, nel merito, per chiedere il rigetto delle domande attoree, considerati, da un lato, il rispetto dei requisiti posti a fondamento del diritto di cronaca (verità della notizia, pertinenza della stessa e continenza del linguaggio utilizzato), e, nello specifico, del diritto di cronaca giudiziaria
(la corrispondenza al contenuto di atti e provvedimenti dell'autorità giudiziaria), e, dall'altro lato, la persistente attualità della notizia relativa all'episodio del trasporto di esplosivo del 9.3.1974, il cui collegamento con la strage di Piazza della Loggia - ancora oggi oggetto di accertamento giurisdizionale - era stato a lungo indagato, tanto che lo stesso ricorrente, come accaduto anche al era stato chiamato a testimoniare al Per_1 riguardo dinanzi alla Corte d'Assise di Brescia il 23.4.2009, e la registrazione della sua deposizione era ancora rinvenibile online sul sito di Radio Radicale alla data del
19.1.2023.
Le resistenti, inoltre, evidenziando l'irrisarcibilità del danno in re ipsa, hanno eccepito la mancata prova, ad opera del ricorrente, di un danno effettivamente subito in conseguenza delle lesioni lamentate, e chiesto il rigetto del ricorso.
3 Rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla parte resistente e mutato il rito da sommario di cognizione a ordinario, dopo un'istruttoria esclusivamente documentale, all'udienza del 22.11.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente, deve essere confermato il rigetto di tutte le eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta già disposto con ordinanza del 29.4.2023.
Nel merito, le domande attoree sono infondate e debbono essere rigettate.
L'attore chiede il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla pubblicazione di due articoli di giornale in data 8.5.2021 e in data 9.5.2021, la quale avrebbe comportato lesione dei suoi diritti all'identità personale, all'onore, alla reputazione, e alla riservatezza.
Il diritto all'identità personale, in particolare, deve essere inteso quale diritto ad essere rappresentato in modo veritiero, senza attribuzione di qualità, positive o negative che siano, diverse da quelle effettivamente possedute: nel caso di specie, nessuna lesione di tale diritto può essere ravvisata nella pubblicazione dei due articoli censurati, in quanto essi non contengono informazioni false relative a limitandosi a definirlo Parte_1
“neofascista”, e a riportare che egli era presente in occasione del fermo di - Persona_1 colto nell'atto di trasportare in auto una cinquantina di chili di tritolo e uno zaino contenente cinque milioni di lire - avvenuto a Sonico, in Valcamonica, il 9.3.1974, due mesi prima della strage di Piazza della Loggia, che entrambi gli uomini, il 28.4.2009, erano stati sentiti nel corso del processo sul tragico evento bresciano, nel quale erano imputati altri soggetti, e che costoro avevano rilasciato dichiarazioni discordanti sulla provenienza dell'esplosivo, tutte circostanze la cui corrispondenza al vero non è mai stata contestata dall'attore (cfr. documenti n. 1 e n. 2 del fascicolo di parte attrice).
Del resto, la circostanza che, negli articoli suddetti, lo “si è visto indirettamente Pt_1
associare a un gravissimo fatto di sangue, la strage di Piazza della Loggia, avvenuto neanche due mesi dopo al suo arresto e col quale, al di là della vicinanza temporale, il fatto di cui il dott. si rese responsabile non ebbe alcun nesso funzionale” (cfr. Pt_1 ricorso, pag. 3) non costituisce lesione del suo diritto all'identità personale, in quanto la giornalista non vi afferma che sia mai stato accertato un nesso funzionale fra il trasporto dell'esplosivo e la strage, ma si limita a riferire che, nel processo relativo a quest'ultima, che vedeva imputati soggetti diversi, il e lo hanno reso dichiarazioni da Per_1 Pt_1
testimoni sulla provenienza dell'esplosivo, senza, peraltro, nemmeno accennare al fermo o
4 all'arresto dello descritto semplicemente quale soggetto presente al momento del Pt_1
fermo del in occasione del trasporto di tritolo, tutte circostanze pacifiche. Per_1
Quanto agli ulteriori diritti asseritamente lesi richiamati dall'attore, come chiarito dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. n. 26972/2008 e n. 26975/2008), dell'art. 2059 c.c. deve essere data una lettura costituzionalmente orientata, per cui il danno non patrimoniale
è connotato da tipicità, in quanto è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona, anche se non espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma tale interpretazione non deve essere riguardata come occasione di incremento delle poste di danno o come strumento di duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi, bensì come mezzo per colmare le lacune della tutela risarcitoria della persona. È, quindi, come mera sintesi descrittiva che vanno intese le distinte denominazioni (danno morale, danno biologico, danno da perdita di rapporto parentale) adottate dalle sentenze gemelle del 2003 e recepite dalla sentenza n. 233 del
2003 della Corte costituzionale.
Alla luce di quanto sopra accennato, nel caso di specie, seppure l'attore asserisca di aver subito la lesione di molteplici diritti (onore, reputazione, riservatezza), il pregiudizio da quest'ultimo lamentato non appare consistente tanto nella divulgazione di una notizia lesiva del suo onore o della sua reputazione, bensì nella rievocazione di informazioni percepite da lui come diffamatorie - legittimamente diffuse in passato dai mezzi di comunicazione di massa nell'esercizio del diritto di cronaca, in quanto relative a processi in corso di interesse pubblico - a distanza di tempo e in assenza di un interesse pubblico al riguardo, condotta inquadrabile più propriamente nella lesione del diritto all'oblio.
Pertanto, non è possibile ritenere che, in conseguenza della pubblicazione dei due articoli di giornale censurati dall'attore, quest'ultimo abbia subito una lesione sia del diritto all'onore e alla reputazione che del diritto alla riservatezza e all'oblio, perché ciò darebbe luogo ad un'inammissibile duplicazione risarcitoria.
Ebbene, il diritto del singolo a non continuare ad essere esposto ad una rappresentazione di sé offensiva del suo onore a distanza di tempo dalla sua iniziale diffusione deve trovare un bilanciamento con il diritto della collettività ad essere informata dei fatti dotati di rilievo pubblico, pertanto, come chiarito dalla giurisprudenza, a partire dalla pronuncia a
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19681/2019 (fattispecie relativa ad un omicidio commesso ventisette anni prima, il cui responsabile aveva scontato la relativa pena detentiva e si era reinserito positivamente nel contesto sociale), in tema di rapporti tra diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e
5 diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito. In caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva.
Nel caso di specie, si ritiene sussistente un interesse pubblico alla rievocazione dell'episodio del 9.3.1974 nei due articoli pubblicati in data 8.5.2021 e 9.5.2021 e intitolati a morto il venerdì precedente. Persona_1
La morte di esponente di Avanguardia Nazionale condannato per reati di Persona_1
tipo eversivo durante il periodo degli Anni di Piombo, infatti, ha reso nuovamente attuale e di interesse per la collettività, soprattutto nella cronaca locale bresciana, l'episodio che lega il defunto alla Strage di Piazza della Loggia, ossia il trasporto di quell'esplosivo che, per molti anni, si è sospettato fosse stato utilizzato in quel tragico evento, e, di conseguenza, il nominativo di colui che aveva condiviso con lui quel trasporto e la testimonianza nel processo sulla Strage bresciana.
Sia che hanno testimoniato dinanzi alla Corte d'Assise di Parte_1 Persona_1
Brescia nel 2009, nel corso di un processo che ha accertato la mancata utilizzazione nella
Strage bresciana dell'esplosivo sequestrato a Sonico solo molti anni più tardi (la pronuncia della Cassazione che ha reso definitiva l'assoluzione del militare che aveva sequestrato il materiale esplodente, escludendo che esso fosse quello utilizzato nella Strage di Piazza della Loggia, è stata resa il 24.2.2014, per stessa ammissione di parte attrice: cfr. memoria di replica, pag. 3).
Ma la Strage di Piazza della Loggia per la collettività bresciana non può essere definita ormai un ricordo, bensì costituisce un evento di sicura attualità, non essendosi ancora oggi concluso l'accertamento giurisdizionale della penale responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, con la conseguenza che il contenuto di tutte le testimonianze rese al riguardo e dei nominativi dei relativi autori non può che essere ritenuto di persistente interesse pubblico, tanto che la registrazione della deposizione dello era ancora rinvenibile Pt_1
online sul sito di Radio Radicale alla data del 19.1.2023 (cfr. allegato n. 3 alla comparsa di costituzione delle convenute).
Peraltro, il modo in cui i fatti riferiti allo vengono rievocati nei due articoli Pt_1 giornalistici censurati dall'attore, oltre ad essere pertinente, non viola certamente i canoni della verità e della continenza espressiva imposti dalla giurisprudenza all'attività di
6 divulgazione di fatti offensivi dell'onore o della reputazione altrui, in quanto i fatti narrati sono pacificamente veri e il modo in cui sono riferiti è neutrale, strettamente funzionale all'informazione dei lettori ma scevro da qualsiasi giudizio, commento o espressione negativi gratuiti: “in tema di diffamazione a mezzo stampa, la veridicità dei fatti riportati, la pertinenza della notizia e la continenza di questa costituiscono canoni comparativi che il giudice del merito deve utilizzare per svolgere l'accertamento intorno alla sussistenza del diritto di cronaca e di critica e, dunque, intorno alla liceità o meno dell'espressione giornalistica utilizzata” (cfr. Cass. civ. n. 23468/2010).
A ben guardare, anzi, le stesse notizie riportate sugli articoli di giornale censurati non appaiono dotate nemmeno di una portata propriamente offensiva, in quanto non vengono rievocati l'arresto o la condanna di ma solo il suo obiettivo orientamento Parte_1 politico dell'epoca (neofascista), peraltro senza espressione di alcun giudizio negativo ma solo in funzione descrittiva, la circostanza che egli fosse in compagnia di il Persona_1
9.3.1974, ma senza alcuna menzione della sua corresponsabilità nel trasporto dell'esplosivo, perché il solo soggetto del quale l'articolo dice essere stato fermato per tale episodio è il e il fatto che i due si sono trovati entrambi a deporre in qualità di Per_1 testimoni in ordine alla provenienza di quell'esplosivo nel processo sulla Strage di Piazza della Loggia a Brescia, nel quale erano imputati soggetti diversi.
In conclusione, le domande attoree, sia quella risarcitoria che quella riparatoria di cui all'art. 12 della legge 47/1948, debbono essere rigettate.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza in ossequio all'art. 91 c.p.c.,
e debbono essere liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di cognizione dinanzi al Tribunale valore compreso fra € 52.001,00 ed €
260.000,00, alla luce della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa ed assorbita, così provvede:
1) RIGETTA le domande attoree;
2) CONDANNA l'attore, a rimborsare alle convenute, Parte_1
e Controparte_1 [...]
, in solido fra loro, le spese di lite del presente giudizio, che si CP_2 liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
7 Brescia, 8.6.2025
La Giudice
Claudia Gheri
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