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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 17473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17473 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Pasqualina Grauso, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 43595 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato dalla sua amministratrice di Parte_1 C.F._1 sostegno, , elettivamente domiciliata in Roma, via Ugo Ojetti, n. 79, presso lo Parte_2 studio degli avvocati Rina Izzo e Francesco Maria Graziano, che la rappresentano e difendono;
- ricorrente -
E
(C.F. ); CP_1 C.F._2
- intimato -
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. rappresentato dalla sua amministratrice di Parte_1 sostegno, – premesso di aver concesso in locazione ad uso autorimessa, l'unità Parte_2 immobiliare di sua proprietà sita in Roma, via Franco Sacchetti, n. 90, piano S1, interna 2, censita al catasto fabbricati al foglio 263, particella 447, subalterno 22, categoria C/6, con contratto del
13.09.2024, a e dedotto che quest'ultimo non ha mai corrisposto i canoni di locazione CP_1 relativi a mensilità da settembre 2024 a settembre 2025, per un totale di 10 mensilità, pari a complessivi euro 1.200,00 oltre alla propria quota parte degli oneri di registrazione del contratto,
1 pari ad euro 41,50, con totale della morosità pari a complessivi euro 1.241,50, oltre agli interessi maturati e maturandi e rappresentato di aver notificato al conduttore atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, per l'udienza del 18 maggio 2025, e che la notifica dell'atto introduttivo presso la residenza del convenuto dava esito negativo, risultando risultava irreperibile all'indirizzo di residenza – ha evocato in giudizio CP_1 CP_1 dinnanzi all'intestato Tribunale, chiedendo di accertare e dichiarare il grave inadempimento del conduttore alle obbligazioni nascenti dal contratto di e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del medesimo contratto per sua colpa e fatto e condannarlo all'immediato rilascio dell'immobile libero da persone e cose e nella piena disponibilità del ricorrente, nonché al pagamento, in favore di della somma di euro 1.241,50 a titolo di canoni di locazione scaduti (da Parte_1 settembre 2024 a settembre 2025) e quota oneri di registrazione, oltre ai canoni a scadere sino alla data della pronuncia e oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
2. ritualmente, sebbene ritualmente evocato in giudizio ai sensi dell'art. 143 c.p.c., CP_1 non si è costituito e, pertanto, è stato dichiarato contumace.
3. All'odierna udienza la causa è stata discussa dalla parte ricorrente e decisa ex art. 429 c.p.c..
4. Nella fattispecie in esame, vertendosi in tema di adempimento contrattuale, parte locatrice è tenuta soltanto ad allegare il titolo giustificativo della pretesa azionata, restando, ai sensi dell'art. 1218 c.c., a carico del conduttore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'effettivo e puntuale adempimento della prestazione (cfr. Cass. civ., sezioni unite, n.
13533/2001 e Cass. civ. n. 341/2002).
Ciò posto, la parte attrice ha evaso l'onere della prova che le incombeva, producendo in giudizio il contratto stipulato in data 13.09.2024 e debitamente registrato, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Roma, via Franco Sacchetti n. 90, piano S1, interno 2; da tale documento si trae prova del titolo e scadenza dell'obbligazione di pagamento del canone di locazione da corrispondersi in rate mensili di euro 100; parte attrice ha poi allegato l'inadempimento del conduttore dell'obbligo di pagare i canoni di locazione relativi a mensilità da settembre 2024 a settembre 2025 (morosità poi proseguita sino a novembre 2025), che costituisce senz'altro inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 del codice civile, idoneo a determinare la risoluzione del contratto di locazione ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.
Il convenuto, dal canto suo, non ha dimostrato il pagamento di quanto richiesto, ma anzi ha mostrato disinteresse, rimanendo contumace.
2 Pertanto, la domanda svolta dal ricorrente deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarata la risoluzione contrattuale per inadempimento grave della parte conduttrice.
5. Dalla risoluzione del contratto deriva che il convenuto deve essere altresì condannato al rilascio dell'immobile, ritenendosi ragionevole, alla luce delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, fissare per il rilascio la data del 14.1.2026.
5.1. Parte intimata deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, dei canoni insoluti fino a novembre 2025 (avendo il ricorrente chiesto anche i canoni sino alla risoluzione ed escludendo il canone dicembre 2025, la cui obbligazione pagamento non è ancora scaduta, atteso che il pagamento dei canone è stato fissato negozialmente al 25 di ogni mese) per complessivi euro 1.400 (ovverosia i 1.200 euro iniziali più altri 200 per altre due mensilità medio tempore scadute), oltre agli interessi dalle singole scadenze al saldo, nonché al rimborso della quota di spese di registrazione del contratto pari ad euro 41,50, per un totale di euro 1.441,50
5.2. Va accolta anche la domanda di condanna al pagamento del dovuto dall'odierna risoluzione sino al rilascio, trattandosi invero di danni futuri, destinati inevitabilmente a prodursi e la cui causa efficiente è già in atto: consegue la condanna del convenuto al pagamento, sino al rilascio, di un importo mensile parametrato, ex art. 1591, cod. civ., al canone convenuto, pari ad euro 100, oltre agli interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la risoluzione del contratto di locazione in corso tra le parti stipulato in data
13.09.2024, avente ad oggetto l'immobile sito in Roma, via Franco Sacchetti n. 90, piano S1, interno 2, censito al catasto fabbricati al foglio 263, particella 447, subalterno 22, categoria C/6;
2) condanna a rilasciare, in favore di rappresentato dalla sua CP_1 Parte_1 amministratrice di sostegno, l'immobile sopra descritto, fissandosi per l'esecuzione del rilascio la data del 14.1.2026;
3) condanna a corrispondere in favore di rappresentato dalla sua CP_2 Parte_1 amministratrice di sostegno, l'importo di euro 1.441,50 per i canoni insoluti fino a novembre
2025 e per la quota di spese di registrazione del contratto, nonché le successive mensilità dalla sentenza fino al rilascio, nella misura di 100 euro mensili, oltre agli interessi dalle singole
3 mensilità al saldo;
4) condanna a rifondere le spese del presente giudizio in favore di CP_1 Parte_1 rappresentato dalla sua amministratrice di sostegno, che liquida in euro 1.200, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma, 11.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Pasqualina Grauso
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