Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 04/02/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sardegna |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 25/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
composta dai seguenti magistrati:
Donata Cabras Presidente Valeria Mistretta Consigliere relatore Elena Brandolini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di:
- “COOPERATIVA PESCATORI IL CORMORANO Società Cooperativa”, con sede legale in Riola Sardo (OR) Via Cavour n. 1, C.F. 00135660959, pec: pescacormorano@pec.it, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- ER RE nato a [...] il [...], residente a [...], C.F. [...], in proprio e quale rappresentante legale e Presidente del Consiglio di Amministrazione della “COOPERATIVA PESCATORI IL CORMORANO Società Cooperativa”.
Visto l’atto di citazione depositato il 16 dicembre 2024, iscritto al n. 26297 del registro di Segreteria.
Uditi, nella pubblica udienza del 19 novembre 2025, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Francesca SERRA, il relatore Consigliere Valeria MISTRETTA e il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Valeria MOTZO.
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.
Ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione depositato il 16 dicembre 2024, la Procura erariale ha citato in giudizio la “COOPERATIVA PESCATORI IL CORMORANO Società Cooperativa” e il sig. ER RE, in proprio e quale rappresentante legale e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, per sentirli condannare al pagamento in favore del Ministero della Difesa della somma complessiva di euro 25.722,15 o di quella diversa che risulterà all'esito del giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giudizio, con riserva di ogni altro diritto, ragione e azione.
La Procura regionale ha avviato il procedimento a seguito di una segnalazione di danno erariale della Guardia di Finanza – Sezione Operativa Navale di Oristano, avvenuta con note prot. n. 0186386/2023 del 21/10/2023 e n. 0187024/2023 del 23/10/2023, avente a oggetto l’indebita percezione di provvidenze pubbliche da parte della “COOPERATIVA PESCATORI IL CORMORANO Società Cooperativa rappresentata legalmente dal sig. ER RE, titolare anche della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, per le annualità dal 2016 al 2019, a titolo di aiuti corrisposti ai sensi dell’art. 332 del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare).
I menzionati benefici sono destinati agli operatori economici della pesca coinvolti negli sgomberi di specchi d’acqua durante le esercitazioni militari presso il Poligono di Capo Frasca, che è stato inserito tra le strutture militari che danno diritto agli ausili in questione con il Protocollo d'Intesa datato 26.10.2016 siglato tra il Ministero della Difesa e la Regione Autonoma della Sardegna, integrativo del precedente Protocollo d'Intesa del 9.08.1999.
Lo scopo degli aiuti in parola è quello di ristorare le imprese che svolgono professionalmente attività di pesca nelle aree interessate da ordinanze di sgombero in relazione allo svolgimento di esercitazioni militari. Si tratta, infatti, di operazioni che limitano lo sfruttamento economico degli specchi di mare idonei alla pesca, sicché gli aiuti evitano la perdita di posti di lavoro per la manodopera locale e i danni indiretti all’indotto che si verificherebbero qualora le imprese operanti nella pesca decidessero di abbandonare le aree prescelte per finalità militari dallo Stato italiano. L’intento del legislatore statale, pertanto, consiste nel sostegno all’economia locale sotto forma di ristori alla pesca in specchi d’acqua altrimenti meno remunerativi a causa di superiori scelte di ordine militare, analogamente a quanto avviene in relazione alle contribuzioni pubbliche elargite per l’attuazione di progetti di sviluppo in aree depresse.
La procedura di erogazione degli aiuti in esame prevede che le richieste siano trasmesse dalle imprese individuali/società esercenti l’attività di pesca in relazione ai marittimi asseritamente imbarcati. Il Comando Militare Esercito Sardegna, una volta pervenute le richieste di erogazione, deve comunicare al Comune, ove l’impresa individuale/la società ha la sede legale, gli importi spettanti per ogni singolo imbarcato socio/dipendente, attraverso lo "Specchio degli indennizzi da liquidare ai pescatori per sgombero specchi d'acqua per esercitazioni militari". Questi ultimi sono resi noti dal Comune agli istanti unitamente alla richiesta di una dichiarazione liberatoria da parte di ogni singolo pescatore di accettazione degli importi stabiliti dal Comando Militare Esercito Sardegna.
Gli indennizzi sono quantificati in base al numero di giorni di effettivo sgombero degli specchi d’acqua coinvolti nelle esercitazioni militari, comunque nella misura massima di 120 giorni.
Ricevute le suddette liberatorie, il Comune chiede l'erogazione della somma attraverso il portale SICOGE, che costituisce il sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria per le Amministrazioni Centrali dello Stato (Ministeri) e di alcune Amministrazioni autonome dello Stato.
Ai sensi dell’art. 3 del Protocollo d’Intesa aggiornato, i destinatari delle provvidenze in esame possono essere solo gli esercenti professionalmente l’attività di pesca, ovvero, qualunque soggetto, imprenditore individuale o società, che svolga un'attività di pesca marittima in modo abituale, che risulti iscritto presso gli Uffici Circondariali/Locali Marittimi delle marinerie beneficiarie degli aiuti, che attesti la regolare iscrizione al registro dei pescatori marittimi e ai ruoli previdenziali e assistenziali dei marinai imbarcati, e comprovi l’esercizio dell'attività di pesca nelle zone interessate, per almeno 120 giorni nei due anni precedenti alla richiesta di aiuto (solo nel caso di prima istanza di accesso al beneficio), in accordo con la normativa vigente sulla tracciabilità del pescato.
Il criterio di individuazione dei beneficiari è definito con riferimento al luogo di ormeggio dell'unità di pesca.
Dall’attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza è emerso che la “COOPERATIVA PESCATORI IL CORMORANO Società Cooperativa” era armatrice nel periodo considerato di due imbarcazioni: VO OS 1017, di mt. 4,46 motorizzata con motore fuori bordo da 25 hp e con abilitazione alla pesca costiera entro 3 miglia dalla costa, e AN OS 12, di mt. 5,35 con motore fuoribordo da 90 hp e con abilitazione come barca di appoggio ai pescatori subacquei per la pesca del riccio di mare entro 3 miglia dalla costa.
E’ risultato, inoltre, che: - sulla base delle dichiarazioni rese dal rappresentante legale della società cooperativa, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione, ER RE, le predette imbarcazioni erano ordinariamente ormeggiate presso gli approdi di “Su Pallosu” e di “Mandriola”, entrambi ricompresi nel territorio del Comune di San Vero Milis, e che nel momento dell’accesso della Guardia di Finanza non si trovavano in acqua, in quanto la prima risultava tirata a secco per il cambio dei motori e la seconda risultava alata per cessazione del periodo di pesca del riccio di mare; - le predette imbarcazioni, considerati il luogo di ormeggio, le caratteristiche strutturali e la motorizzazione, potevano in astratto raggiungere l’area “Tango 812” coinvolta nelle esercitazioni militari; - sulla base della documentazione fornita dal Comando Militare Esercito Sardegna, i soci lavoratori erano regolarmente iscritti nel registro dei pescatori marittimi; - attraverso la consultazione delle banche dati in uso alla Guardia di Finanza, i soci lavoratori erano regolarmente iscritti nei ruoli previdenziali e assicurativi.
Con riguardo, invece, all’ulteriore presupposto dello svolgimento professionale dell’attività di pesca e, nel caso di prima istanza, per almeno 120 giorni nei due anni precedenti (art. 3, comma 3, del Protocollo d’Intesa aggiornato), la Procura ha chiesto degli approfondimenti ai quali ha dato riscontro la Guardia di Finanza – Sezione Operativa Navale di Oristano con la nota prot. n. 0069887/2024 del 17/4/2024.
L’armatore, in persona del legale rappresentante ER RE, è stato invitato dai militari operanti a produrre documentazione idonea a dimostrare lo svolgimento professionale dell’attività di pesca da parte della “COOPERATIVA PESCATORI IL CORMORANO Società Cooperativa” mediante l’utilizzo delle due imbarcazioni in dotazione. Le produzioni effettuate dal sig. ER hanno riguardato prevalentemente l’imbarcazione AN OS 12.
In particolare, sono state acquisite le fatture di vendita dei ricci di mare pescati con l’imbarcazione AN OS 12 negli anni dal 2017 al 2022. Dall’esame delle stesse è emerso che in relazione alla prima istanza, formulata con riguardo all’anno 2018 (indennizzi richiesti nel 2019), per il 2016 non è stato reperito alcun tipo di documentazione che dimostri lo svolgimento abituale dell’attività di pesca, mentre per il 2017 è stata acquisita documentazione comprovante la vendita del prodotto ittico solo per 32 volte. L’Ufficio requirente ha ritenuto, quindi, che nelle due annualità precedenti al 2018 l’imbarcazione AN OS 12 non sia stata impegnata in attività di pesca per almeno 120 giorni, così come richiesto dalla normativa che disciplina gli aiuti in questione.
Pertanto, risulterebbero indebitamente erogati gli aiuti corrisposti all’armatore per il 2018, pari a euro 2.152,40 (con riferimento al marinaio EL AN) e a euro 2.522,32 (con riferimento al comandante EL US), per un totale di euro 4.674,72.
Con riguardo, invece, agli aiuti corrisposti per il 2019 (richiesti nel 2020) è stato confermato dalla Guardia di Finanza che nelle due annualità precedenti (se si considera l’istanza riferita al 2019 come la prima), ovvero nel 2017 e 2018, è stata raggiunta la prova dello svolgimento dell’attività di pesca per almeno 120 giorni attraverso il reperimento della documentazione fiscale di vendita del prodotto ittico.
In relazione all’ulteriore imbarcazione in dotazione alla “COOPERATIVA PESCATORI IL CORMORANO”, VO OS 1017, non è stato fornito alcun tipo di documentazione che dimostri lo svolgimento abituale dell’attività di pesca per tutto il periodo in relazione al quale sono stati erogati gli aiuti in questione (è stata acquisita solo una fattura di vendita del pescato del 2022, per due conferimenti). Sarebbero stati, pertanto, indebitamente erogati all’armatore i seguenti benefici (tutti riferiti al comandante dell’imbarcazione PU US): euro 4.304,22 relativi al 2016; euro 4.865,64 relativi al 2017; euro 6.053,57 relativi al 2018; euro 5.824,00 relativi al 2019; per un totale di euro 21.047,43.
Gli aiuti non dovuti, nella misura complessiva di euro 25.722,15 (euro 4.674,72 + euro 21.047,43), sono stati erogati dal Ministero della Difesa, per il tramite del Comando Militare Esercito Sardegna, su una linea di credito intestata al Comune di Riola Sardo (OR), sede legale della società beneficiaria “COOPERATIVA PESCATORI IL CORMORANO Società Cooperativa”.
L’Ufficio requirente ha ricordato che, con sentenza n. 84/2023, in relazione a un precedente riguardante analoga fattispecie, la Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna della Corte dei conti ha affermato che “Come chiarito nel parere del 28.10.1999 espresso dal Comando Militare autonomo in parola, il soggetto beneficiario delle provvidenze è l’armatore dell’imbarcazione, quale operatore economico danneggiato, nella misura pari a tante quote in correlazione al numero dei dipendenti imbarcati”.
Nel caso in esame l’armatore è la “COOPERATIVA PESCATORI IL CORMORANO Società Cooperativa”, il cui legale rappresentante ER RE ha presentato le domande di aiuto per gli imbarcati (PU US comandante dell’imbarcazione VO OS 1017, EL US comandante e EL AN marinaio dell’imbarcazione AN OS 12) per i relativi periodi nel corso degli anni di cui si tratta.
In particolare, ER RE, in qualità di rappresentante legale della “COOPERATIVA PESCATORI IL CORMORANO Società Cooperativa”, al fine di fare conseguire alla società cooperativa da lui rappresentata le erogazioni pubbliche in questione per gli anni dal 2016 al 2019 (da destinare poi ai marinai imbarcati), nelle istanze presentate al Comando Militare Esercito Sardegna di accesso ai predetti benefici avrebbe intenzionalmente rappresentato una situazione artefatta attraverso false dichiarazioni attestanti il non veritiero possesso dei requisiti richiesti.
I prevenuti sono stati invitati a formulare le proprie deduzioni ai sensi dell’art. 67 C.G.C..
ER RE in data 20/9/2024 ha fatto pervenire uno scritto difensivo senza chiedere di essere sentito in audizione.
Le argomentazioni svolte non sono state ritenute idonee, dalla Procura, a superare la necessità dell’azione erariale, di conseguenza è stato emesso l’atto di citazione.
L’Ufficio requirente ha, infatti evidenziato che la vicenda in esame rientra nell’ambito dell’erogazione di risorse pubbliche a favore di privati per la realizzazione di un programma della Pubblica Amministrazione che, a tale scopo, attribuisce provvidenze ai soggetti che abbiano le condizioni e i requisiti di volta in volta previsti. L’inserimento del privato in tale sistema, quale compartecipe fattivo del programma varato dalla Pubblica Amministrazione, implica quel collegamento funzionale tra il soggetto e la P.A. che si sostanzia nel rapporto di servizio. In forza di ciò, la fattispecie in esame ricadrebbe nell’area della responsabilità amministrativa per danno erariale, sussistendo, così, la giurisdizione della Corte dei conti.
Nel caso in esame, ER RE, al fine di fare ottenere alla società da lui rappresentata l’erogazione dei già menzionati indebiti benefici (da destinare ai marinai imbarcati), avrebbe consapevolmente rappresentato una situazione non veritiera attraverso false dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti e avrebbe agito con dolo.
Poiché alla dichiarazione, in ipotesi fraudolenta, sarebbe conseguita l’erogazione di benefici non dovuti, questi ultimi costituirebbero danno erariale. La Procura ritiene integrato il nesso causale tra l’evento lesivo dell’erogazione degli aiuti in questione in carenza dei necessari requisiti (anche con la sottrazione degli stessi ai destinatari dotati dei requisiti normativamente prescritti) e il comportamento tenuto dai presunti responsabili, consistito nella dolosa rappresentazione di una situazione non veritiera che è stata scoperta e accertata solo attraverso le indagini condotte dalla Guardia di Finanza, i cui esiti sono stati compendiati nelle segnalazioni del 21/10/2023 e del 23/10/2023.
In conclusione, la Procura ritiene pienamente sussistenti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile per il danno erariale arrecato al Ministero della Difesa, quantificato in complessivi euro 25.722,15, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, di cui i convenuti devono essere chiamati a rispondere a titolo di dolo in via solidale.
All’udienza del 19 novembre 2025 il P.M. ha evidenziato che la notifica dell’atto di citazione con il decreto di fissazione dell’udienza è avvenuta regolarmente e ha chiesto che venga dichiarata la contumacia dei convenuti. Ha, quindi, evidenziato che i fatti non sono stati contestati e ha confermato le conclusioni formulate nella citazione Considerato in
DIRITTO
In via pregiudiziale, il Collegio si deve fare carico di verificare la sussistenza, nel caso all’esame, della giurisdizione di questa Corte, anche in assenza di un’eccezione sollevata dalla parte convenuta (art. 15 c.g.c.).
Premesso che in analoghe fattispecie questa Sezione ha affermato sussistere la giurisdizione della Corte dei conti (sentenza n. 238/2018 confermata dalla sentenza n. 316/2020 della Sezione Prima giurisdizionale centrale d’appello; sentenza n. 84 del 2023, sentenze n. 109, 124, 125, 151 del 2025 e altre), è d’uopo ricordare che già nel 2017, con la sentenza n. 16, aveva stabilito che “Per il conseguimento di somme a carico del bilancio pubblico, è richiesto sia l’esercizio di un’impresa economica di pesca, sia l’avere alle proprie dipendenze personale imbarcato, alle cui retribuzioni è ancorato il calcolo degli importi da corrispondere.
L’obiettivo è favorire l’imprenditoria locale (ittica), attraverso la protezione delle relative attività economiche, con il concorso delle risorse collettive.
Gli indennizzi sono diretti a sostenere l’attività imprenditoriale e il mantenimento del livello occupazionale, in un settore strategico del territorio, per evitare che il grado produttivo del comparto sia messo a rischio da impedimenti oggettivi, resi necessari dal perseguimento di esigenze di carattere nazionale (quali quelle inerenti alla sicurezza).”
In continuità con i precedenti sopra citati, la Sezione ritiene sussistere la giurisdizione della Corte dei conti.
Constatata, poi, la regolare instaurazione del contraddittorio, deve essere dichiarata la contumacia della “COOPERATIVA PESCATORI IL CORMORANO Società Cooperativa” e di ER RE in proprio e quale rappresentante legale e Presidente del Consiglio di Amministrazione della “COOPERATIVA PESCATORI IL CORMORANO Società Cooperativa”, ai sensi dell’art. 93 del codice di giustizia contabile.
Venendo al merito della contestazione formulata a carico dei convenuti, secondo la ricostruzione dei fatti riportata nella parte in fatto, e non oggetto di contestazione in questa sede, risulta acclarata la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla Procura.
In base alla documentazione agli atti, compendiata nella denuncia di danno erariale della Guardia di Finanza, Sezione Operativa Navale di Oristano, prot. n. 0186386/2023 del 21/10/2023 e n. 0187024/2023 del 23/10/2023, si deduce che il sig. ER ha posto in essere un’attività consapevolmente diretta a ottenere gli indennizzi in parola, nonostante non ne ricorressero i presupposti, violando i vincoli del rapporto di servizio instaurato con l’Ente pubblico, in quanto destinatario di fondi statali con specifica funzionalizzazione.
In particolare, viene in evidenza la mancanza di sufficienti documenti relativi alla tracciabilità del prodotto ittico, che sarebbe stato pescato con le imbarcazioni AN OS 12 e VO OS 1017, per le quali il sig. ER ha richiesto gli indennizzi, e che consentirebbe di verificare il rispetto del requisito dei 120 giorni di pesca nei due anni precedenti alla prima richiesta di indennizzo.
Occorre, comunque, chiarire che il requisito dei 120 giorni di pesca deve essere posseduto con riferimento al periodo per il quale si chiede l’indennizzo e non alla data della domanda.
Dall’istruttoria svolta è emerso che per la AN OS 12 vi sono stati solo 32 conferimenti nel 2017, mentre non vi è alcuna documentazione relativa al 2016, così che, correttamente, la Procura ha ritenuto indebitamente erogati gli aiuti corrisposti all’armatore per il 2018, pari a euro 2.152,40 (con riferimento al marinaio EL AN) e a euro 2.522,32 (con riferimento al comandante EL US), per un totale di euro 4.674,72.
Di contro, con riferimento agli aiuti corrisposti per il 2019 (richiesti nel 2020), se si considera l’istanza riferita al 2019 come la prima, è stata raggiunta la prova dello svolgimento dell’attività di pesca per almeno 120 giorni attraverso il reperimento della documentazione fiscale di vendita del prodotto ittico nelle due annualità precedenti ovvero nel 2017 (32 conferimenti) e nel 2018 (96 conferimenti).
Per l’imbarcazione VO OS 1017, invece, non è stato fornito alcun tipo di documentazione che dimostri lo svolgimento abituale dell’attività di pesca per tutto il periodo in relazione al quale sono stati erogati gli aiuti in questione (è stata acquisita solo una fattura di vendita del pescato del 2022, per due conferimenti). Sarebbero stati, pertanto, indebitamente erogati all’armatore i seguenti benefici (tutti riferiti al comandante dell’imbarcazione PU US): euro 4.304,22 relativi al 2016; euro 4.865,64 relativi al 2017; euro 6.053,57 relativi al 2018; euro 5.824,00 relativi al 2019; per un totale di euro 21.047,43.
Orbene, per gli anni in contestazione, il numero delle giornate nelle quali risultano i conferimenti del pescato e, soprattutto l’esiguità dello stesso, che si rileva dalle fatture esibite, appaiono incompatibili con l’attività di pesca professionale, che è alla base del riconoscimento degli indennizzi, oltre al fatto che risalgono, per la prima imbarcazione, al 2017 e, per la seconda al 2022 e non agli anni precedenti.
La disciplina che regola gli emolumenti in parola stabilisce che il destinatario degli stessi è l’armatore dell’imbarcazione (cfr. Sezione Sardegna sentenza n. 84/2023) e in quest’ottica deve essere intesa la richiesta della Procura attrice di recuperare dallo stesso quanto versatogli dall’Amministrazione, a prescindere dalla circostanza fattuale che tali somme siano state trasferite ai marittimi imbarcati.
Alla luce degli elementi sopra delineati appare irrilevante la circostanza che le imbarcazioni fossero ormeggiate o poste su un carrello a terra.
Per quanto riguarda il quantum del danno, i convenuti devono essere considerati responsabili dell’intero danno erariale derivante dall’indebita percezione dei contributi pubblici indicati nell’atto di citazione, a titolo di dolo, poiché hanno posto in essere una condotta scientemente e volutamente preordinata all’artificiosa rappresentazione, mediante dichiarazioni non veritiere, dei requisiti previsti, in realtà del tutto insussistenti, per l’ottenimento dei descritti indennizzi di matrice pubblica, e atteso che la fattispecie è stata svelata nella sua interezza solo a seguito di una complessa attività investigativa da parte della Guardia di Finanza.
Conclusivamente, il danno erariale va ascritto alla “COOPERATIVA PESCATORI IL CORMORANO Società Cooperativa” in persona del legale rappresentante pro tempore e al sig. RE ER in proprio e quale rappresentante legale e Presidente del Consiglio di Amministrazione della “COOPERATIVA PESCATORI IL CORMORANO Società Cooperativa”, a titolo di dolo, e va emessa pronuncia di condanna, al risarcimento in favore del Ministero della Difesa per il definitivo importo di euro 25.722,15.
Sulla somma, per la quale va pronunciata condanna, è altresì dovuta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo indici ISTAT dalle date dei singoli pagamenti degli indennizzi e fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Dalla data di detta pubblicazione, e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all’effettivo pagamento.
La condanna alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 174/2016.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, condanna la “COOPERATIVA PESCATORI IL CORMORANO Società Cooperativa” in persona del legale rappresentante pro tempore e il sig. RE ER in proprio e quale rappresentante legale e Presidente del Consiglio di Amministrazione della “COOPERATIVA PESCATORI IL CORMORANO Società Cooperativa”, a pagare a titolo di risarcimento del danno, in favore del Ministero della Difesa, la somma di euro 25.722,15 (venticinquemilasettecentoventidue/15), oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione;
-condanna, altresì, i soccombenti al pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali, che fino alla presente fase di giudizio si liquidano nell’importo di euro 233,89 (diconsi euro duecentotrentatre/89).
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
L'Estensore Il Presidente
(f.to digitalmente V. Mistretta) (f.to digitalmente D. Cabras)
Depositata in Segreteria il 04/02/2026 Il Dirigente f.to digitalmente P. Carrus