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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/08/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 3772 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Elena Scotti PRESIDENTE dott. Maria Amoruso GIUDICE dott.Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3772 /2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...]_1 C.F._1
(Svezia) in data 13/01/1979 e residente a Dubai (Emirati Arabi), Silverene Tower A, Apartment 606, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Maria Silvia Casano e Anna Menicatti, elettivamente domiciliato in Monza (MB), via A. Volta n. 5 presso lo studio dell'avv. CASANO MARIA SILVIA.
- RICORRENTE – e (c.f. ), nata a BORGOMANERO (NO) in [...]_1 C.F._2
18/03/1982, residente a [...], elettivamente domiciliata in Borgomanero (NO), via E. De Amicis n. 11 presso lo studio dell'avv. MONTIBELLI STEFANO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO -
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio (art. 473-bis.51 c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“1) è affidato a entrambi i genitori in maniera condivisa, con collazione abitativa prevalente Per_1 presso la madre nell'abitazione di Gozzano (NO), via per Arona n. 48, ivi mantenendovi la residenza anagrafica. Ogni futuro trasferimento di residenza del minore dovrà essere preventivamente concordato ed approvato tra i genitori;
2) le decisioni di interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la potestà è esercitata Per_1 separatamente;
3) il OR trascorrerà fino a dieci giorni ogni mese con il figlio, comprensivi di Pt_1 pernottamenti. In considerazione del fatto che il OR risiede a Dubai, ove svolge la Pt_1 professione di pilota di aeroplani, con turni di lavoro di cui viene a conoscenza solamente verso la fine di ogni mese, le parti convengono che il OR comunichi alla ORa entro il Pt_1 CP_1 giorno 27 di ogni mese, quali saranno i giorni che, nel mese successivo, potrà trascorrere con Per_1
Detti giorni non potranno interferire con eventuali impegni sostanziatisi in prenotazioni (alberghiere o di mezzi di trasporto) della ORa con il figlio fuori città per uno o più giorni, che abbiano CP_1 avuto luogo prima di ricevere i turni di lavoro da parte del OR , sicché, in tal caso, il Pt_1 OR recupererà i giorni perduti, nel mese successivo o comunque non appena possibile. Pt_1
Resta inteso che, nei giorni che il padre trascorre in Italia, sarà lui a occuparsi del figlio sin dall'uscita scuola, in tutte le sue necessità e in relazione a tutti i suoi impegni, siano essi sportivi, sociali, medici, culturali ecc., salvo sempre l'accordo dei genitori riguardo la partecipazione di entrambi, dovesse trattarsi di eventi particolari (recite, competizioni sportive, visite mediche).
▫ Vacanze di Natale e di Pasqua: verranno trascorse ad anni alterni e per intero con ciascun genitore. Per l'anno 2024, le vacanze di Natale verranno trascorse con la mamma e le vacanze di Pasqua 2025 (per ciò intendendosi, in generale, il periodo di sospensione scolastica, non solo, quindi, il giorno della Santa Pasqua e Lunedì dell'Angelo) con il padre. L'anno successivo, il contrario.
▫ Vacanze estive: nei mesi di giugno/luglio, il padre trascorrerà con il figlio complessive quattro settimane, consecutive per gruppi di due, con interruzione, tra le prime due e le seconde due, di una o più settimane. Sarà cura del OR comunicare entro il 30 aprile di ogni anno alla Pt_1 ORa i periodi che trascorrerà con Durante i periodi di vacanza di competenza CP_1 Per_1 paterna, le visite della madre rimangono sospese.
La madre trascorrerà il mese di agosto con il figlio in maniera consecutiva e con la sospensione delle visite paterne.
▫ Compleanno di se in base alle turnazioni del padre, trascorrerà con lui il giorno del Per_1 Per_1 prossimo compleanno, oltre a garantire alla madre l'anno seguente di poter passare con il figlio la giornata del 20 luglio, alla stessa sarà garantita la possibilità di organizzare, nel primo sabato o domenica pomeriggio successivo al 20 luglio, la festa di compleanno a con i suoi compagni di Per_1 classe, come sempre fatto in passato.
▪ I genitori si impegnano reciprocamente alla reperibilità telefonica e/o in videochiamata in favore dell'altro genitore, quotidianamente e in base alle disponibilità e agli impegni di e dei genitori. Per_1
▪ Salvo sempre il diverso e miglior accordo tra i genitori riguardo tutte disposizioni di cui al presente punto 3).
4) Il padre contribuirà al mantenimento di versando in via anticipata alla ORa entro Per_1 CP_1 il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 1.000,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie così come individuate e disciplinate dal protocollo del Tribunale di Torino, che le parti richiamano integralmente. Oltre alla suddetta somma, il OR verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto Pt_1 corrente intestato al minore presso Banca Intesa, filiale di Borgomanero (NO), IBAN: [...], l'importo mensile di € 200,00 (importo non rivalutabile), fino al raggiungimento della maggiore età di Resta inteso tra i genitori che trattasi di conto corrente Per_1
a beneficio e tutela del futuro di sicché le somme versate dal OR sul conto corrente Per_1 Pt_1 in questione, potranno essere utilizzate dalla ORa solamente in casi eccezionali e per CP_1 necessità di comunque solamente previo accordo scritto con il OR . Le parti Per_1 Pt_1 precisano che, alla sottoscrizione del presente ricorso, il saldo del conto corrente ammonta a € 3.690,00, di cui € 1.500,00 versati dal OR il 15.7.2024. La ORa si impegna a Pt_1 CP_1 inviare al OR entro il 15.2 di ciascun anno, un estratto conto completo di tutti i Pt_1 movimenti e del saldo. Il conto corrente verrà gestito autonomamente e in via esclusiva da al Per_1 compimento del diciottesimo anno.
5) I genitori concordano sull'opportunità di prendere contatti, immediatamente dopo la sottoscrizione del presente ricorso, con uno psicologo infantile, ch'essi sceglieranno e incaricheranno congiuntamente, che possa valutare l'esigenza o meno del minore, in questo delicato momento, di essere supportato per esprimere eventuali difficoltà legate alla separazione dei genitori, al fine di aiutare questi ultimi a supportare al meglio il bambino. A seguito della restituzione preliminare da parte dello psicologo relativamente alla necessità o meno del percorso, i genitori procederanno secondo le indicazioni dello specialista.
6) La ORa conferma di avere ricevuto nei giorni successivi alla sottoscrizione del ricorso, CP_1
i seguenti importi: € 400,00 quale integrazione del mantenimento di relativamente ai mesi di Per_1 ottobre 2024 e novembre 2024; € 243,65 a titolo di spese straordinarie concordate (judo + nuoto), nonché € 400,00 sul conto corrente intestato a di cui sopra al punto 4, in relazione ai mesi di Per_1 ottobre 2024 e novembre 2024.
7) Entrambi i genitori potranno espatriare con il figlio minore nei periodi di loro competenza.
8) Le parti dichiarano, salvo quanto previsto al punto 6, di avere risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale e, quindi, di non avere altro da chiedere o pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo o ragione anche se non espressamente dedotto nel presente atto.
9) Il ricorso introduttivo e le presenti note di trattazione scritta vengono tradotti in lingua inglese dall'avv. Casano a beneficio del OR . L'unica versione che fa fede è tuttavia quella in Pt_1 lingua italiana.”
Per il PM.:
“Il Pubblico Ministero si rimette alle decisioni del Giudice”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla convivenza more uxorio, ormai interrotta, dei ORi Parte_1
e è nato (20.7.2017), riconosciuto
[...] CP_1 Persona_2 da entrambi i genitori. Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. i ORi e hanno Parte_1 CP_1 adito il Tribunale di Novara al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il giorno 16/04/2025 i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole e ai rapporti economici, nonché gli ulteriori accordi diretti a regolare i loro rapporti patrimoniali riportati in epigrafe.
Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta. Alla luce di quanto allegato e documentato, l'accordo delle parti, rispetto al quale il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed è rispondente agli interessi del minore. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. omologa le condizioni, concordate dalle parti, inerenti alla prole minorenne che devono intendersi qui trascritte e provvede in conformità ad esse;
2. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 1/8/2025 IL PRESIDENTE Dott.ssa Elena Scotti
IL GIUDICE REL. ED EST Dott.ssa Veronica Zanin
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Elena Scotti PRESIDENTE dott. Maria Amoruso GIUDICE dott.Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3772 /2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...]_1 C.F._1
(Svezia) in data 13/01/1979 e residente a Dubai (Emirati Arabi), Silverene Tower A, Apartment 606, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Maria Silvia Casano e Anna Menicatti, elettivamente domiciliato in Monza (MB), via A. Volta n. 5 presso lo studio dell'avv. CASANO MARIA SILVIA.
- RICORRENTE – e (c.f. ), nata a BORGOMANERO (NO) in [...]_1 C.F._2
18/03/1982, residente a [...], elettivamente domiciliata in Borgomanero (NO), via E. De Amicis n. 11 presso lo studio dell'avv. MONTIBELLI STEFANO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO -
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio (art. 473-bis.51 c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“1) è affidato a entrambi i genitori in maniera condivisa, con collazione abitativa prevalente Per_1 presso la madre nell'abitazione di Gozzano (NO), via per Arona n. 48, ivi mantenendovi la residenza anagrafica. Ogni futuro trasferimento di residenza del minore dovrà essere preventivamente concordato ed approvato tra i genitori;
2) le decisioni di interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la potestà è esercitata Per_1 separatamente;
3) il OR trascorrerà fino a dieci giorni ogni mese con il figlio, comprensivi di Pt_1 pernottamenti. In considerazione del fatto che il OR risiede a Dubai, ove svolge la Pt_1 professione di pilota di aeroplani, con turni di lavoro di cui viene a conoscenza solamente verso la fine di ogni mese, le parti convengono che il OR comunichi alla ORa entro il Pt_1 CP_1 giorno 27 di ogni mese, quali saranno i giorni che, nel mese successivo, potrà trascorrere con Per_1
Detti giorni non potranno interferire con eventuali impegni sostanziatisi in prenotazioni (alberghiere o di mezzi di trasporto) della ORa con il figlio fuori città per uno o più giorni, che abbiano CP_1 avuto luogo prima di ricevere i turni di lavoro da parte del OR , sicché, in tal caso, il Pt_1 OR recupererà i giorni perduti, nel mese successivo o comunque non appena possibile. Pt_1
Resta inteso che, nei giorni che il padre trascorre in Italia, sarà lui a occuparsi del figlio sin dall'uscita scuola, in tutte le sue necessità e in relazione a tutti i suoi impegni, siano essi sportivi, sociali, medici, culturali ecc., salvo sempre l'accordo dei genitori riguardo la partecipazione di entrambi, dovesse trattarsi di eventi particolari (recite, competizioni sportive, visite mediche).
▫ Vacanze di Natale e di Pasqua: verranno trascorse ad anni alterni e per intero con ciascun genitore. Per l'anno 2024, le vacanze di Natale verranno trascorse con la mamma e le vacanze di Pasqua 2025 (per ciò intendendosi, in generale, il periodo di sospensione scolastica, non solo, quindi, il giorno della Santa Pasqua e Lunedì dell'Angelo) con il padre. L'anno successivo, il contrario.
▫ Vacanze estive: nei mesi di giugno/luglio, il padre trascorrerà con il figlio complessive quattro settimane, consecutive per gruppi di due, con interruzione, tra le prime due e le seconde due, di una o più settimane. Sarà cura del OR comunicare entro il 30 aprile di ogni anno alla Pt_1 ORa i periodi che trascorrerà con Durante i periodi di vacanza di competenza CP_1 Per_1 paterna, le visite della madre rimangono sospese.
La madre trascorrerà il mese di agosto con il figlio in maniera consecutiva e con la sospensione delle visite paterne.
▫ Compleanno di se in base alle turnazioni del padre, trascorrerà con lui il giorno del Per_1 Per_1 prossimo compleanno, oltre a garantire alla madre l'anno seguente di poter passare con il figlio la giornata del 20 luglio, alla stessa sarà garantita la possibilità di organizzare, nel primo sabato o domenica pomeriggio successivo al 20 luglio, la festa di compleanno a con i suoi compagni di Per_1 classe, come sempre fatto in passato.
▪ I genitori si impegnano reciprocamente alla reperibilità telefonica e/o in videochiamata in favore dell'altro genitore, quotidianamente e in base alle disponibilità e agli impegni di e dei genitori. Per_1
▪ Salvo sempre il diverso e miglior accordo tra i genitori riguardo tutte disposizioni di cui al presente punto 3).
4) Il padre contribuirà al mantenimento di versando in via anticipata alla ORa entro Per_1 CP_1 il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 1.000,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie così come individuate e disciplinate dal protocollo del Tribunale di Torino, che le parti richiamano integralmente. Oltre alla suddetta somma, il OR verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto Pt_1 corrente intestato al minore presso Banca Intesa, filiale di Borgomanero (NO), IBAN: [...], l'importo mensile di € 200,00 (importo non rivalutabile), fino al raggiungimento della maggiore età di Resta inteso tra i genitori che trattasi di conto corrente Per_1
a beneficio e tutela del futuro di sicché le somme versate dal OR sul conto corrente Per_1 Pt_1 in questione, potranno essere utilizzate dalla ORa solamente in casi eccezionali e per CP_1 necessità di comunque solamente previo accordo scritto con il OR . Le parti Per_1 Pt_1 precisano che, alla sottoscrizione del presente ricorso, il saldo del conto corrente ammonta a € 3.690,00, di cui € 1.500,00 versati dal OR il 15.7.2024. La ORa si impegna a Pt_1 CP_1 inviare al OR entro il 15.2 di ciascun anno, un estratto conto completo di tutti i Pt_1 movimenti e del saldo. Il conto corrente verrà gestito autonomamente e in via esclusiva da al Per_1 compimento del diciottesimo anno.
5) I genitori concordano sull'opportunità di prendere contatti, immediatamente dopo la sottoscrizione del presente ricorso, con uno psicologo infantile, ch'essi sceglieranno e incaricheranno congiuntamente, che possa valutare l'esigenza o meno del minore, in questo delicato momento, di essere supportato per esprimere eventuali difficoltà legate alla separazione dei genitori, al fine di aiutare questi ultimi a supportare al meglio il bambino. A seguito della restituzione preliminare da parte dello psicologo relativamente alla necessità o meno del percorso, i genitori procederanno secondo le indicazioni dello specialista.
6) La ORa conferma di avere ricevuto nei giorni successivi alla sottoscrizione del ricorso, CP_1
i seguenti importi: € 400,00 quale integrazione del mantenimento di relativamente ai mesi di Per_1 ottobre 2024 e novembre 2024; € 243,65 a titolo di spese straordinarie concordate (judo + nuoto), nonché € 400,00 sul conto corrente intestato a di cui sopra al punto 4, in relazione ai mesi di Per_1 ottobre 2024 e novembre 2024.
7) Entrambi i genitori potranno espatriare con il figlio minore nei periodi di loro competenza.
8) Le parti dichiarano, salvo quanto previsto al punto 6, di avere risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale e, quindi, di non avere altro da chiedere o pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo o ragione anche se non espressamente dedotto nel presente atto.
9) Il ricorso introduttivo e le presenti note di trattazione scritta vengono tradotti in lingua inglese dall'avv. Casano a beneficio del OR . L'unica versione che fa fede è tuttavia quella in Pt_1 lingua italiana.”
Per il PM.:
“Il Pubblico Ministero si rimette alle decisioni del Giudice”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla convivenza more uxorio, ormai interrotta, dei ORi Parte_1
e è nato (20.7.2017), riconosciuto
[...] CP_1 Persona_2 da entrambi i genitori. Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. i ORi e hanno Parte_1 CP_1 adito il Tribunale di Novara al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il giorno 16/04/2025 i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole e ai rapporti economici, nonché gli ulteriori accordi diretti a regolare i loro rapporti patrimoniali riportati in epigrafe.
Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta. Alla luce di quanto allegato e documentato, l'accordo delle parti, rispetto al quale il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed è rispondente agli interessi del minore. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. omologa le condizioni, concordate dalle parti, inerenti alla prole minorenne che devono intendersi qui trascritte e provvede in conformità ad esse;
2. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 1/8/2025 IL PRESIDENTE Dott.ssa Elena Scotti
IL GIUDICE REL. ED EST Dott.ssa Veronica Zanin