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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 4741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4741 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa ON D'NO Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5837 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in Palermo, Corso Alberto Amedeo, 228, presso lo studio dell'Avv. CASTELLUZZO ROSA
EMANUELA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: ricorso per rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 L. 164/1982.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 29/10/2025 le parti concludevano come da ver- bale al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ri- corso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, Parte_2
, nato a [...], in data [...] (nel prosieguo parte identificata al femmini-
[...] le) – ha allegato di essere nata con caratteri biologici anatomici e genitali di tipo maschile, ma di avere vissuto sin da tenera età la propria identità psico-sessuale come femminile, avendo una naturale inclinazione ad assumere comportamenti femminile e manifestando di riconoscersi nel nome di . Pt_3
L'attrice ha dedotto di presentare una disforia di genere, confermata in seguito al percor- so terapeutico intrapreso dal 2022 presso l'azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giacco- ne di Palermo” come risulta da certificazione allegata.
La parte ha, altresì, documentato di essersi sottoposta all'intervento chirurgico di masto- plastica additiva in data 26/09/2018 presso la struttura “Santa Gemma s.r.l.” (cfr. allegati).
La ha allegato inoltre di presentarsi al femminile e di vivere la sua vita da don- Pt_1 na in ogni ambito: individuale, sociale, relazionale e lavorativo, e di patire una grave soffe- renza per la marcata incongruenza tra il genere espresso e il genere assegnato, accompa- gnata da un forte desiderio di appartenere al genere opposto e di essere trattato come ap- partenente al genere femminile.
Alla luce di ciò ed in linea con il dettato costituzionale l'attrice ha dedotto di avere inte- resse a tutelare il proprio diritto alla salute ed alla integrità psicofisica, mediante l'eliminazione di ogni dissociazione tra soma e psiche e, quindi, ottenere la rettifica degli at- ti civili per il mutamento del sesso anagrafico e il cambiamento del nome da a Pt_1
oltre all'autorizzazione all'intervento di riassegnazione chirurgica del sesso di cui Pt_3 all'art. 3 l. 164/82.
Conclusivamente l'attrice ha chiesto al Tribunale di essere autorizzata all'intervento chi- rurgico di riconversione del sesso e contestualmente la rettificazione di sesso anagrafico da maschile a femminile degli atti di stato civile ai sensi dell'art. 454 del codice civile e del cambio del nome da a . Pt_1 Pt_3
L'attrice è comparsa personalmente all'udienza del 29/10/2025 ed ha confermato la sua volontà di pervenire alle predette variazioni anagrafiche.
Indi, acquisita la documentazione dalla stessa prodotta dalla quale innanzitutto emerge che il soggetto in questione non è coniugato e non ha figli, la causa è stata rimessa al colle- gio per la decisione sulle conclusioni delle parti e del P.M.
***
Orbene, ritiene il Tribunale che considerata la documentazione prodotta, preso atto dell'intervento spiegato dal P.M., la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione a sottopor- si a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali maschili a quelli femminili deve essere accolta.
In particolare dalla documentazione medica in atti e segnatamente dalla relazione psico- logica, redatta in data 02 ottobre 2024 dalla dott.ssa dell'azienda ospedaliera Persona_1 universitaria “Paolo Giaccone” di Palermo, emerge che la : “In data 07/12/2022, Pt_1 la sig.ra ha effettuato presso questa U.O.C, una valutazione psichiatrica, un colloquio psico- logico e la somministrazione di una batteria testologica comprendente i test Millon Clinical
Multiaxial Inventory - III (MCMI - III), Body Uneasiness Test (BUT), Basic Self-Esteem Scale
(Basic SE), al fine di valutare la presenza dì Disforia dì Genere ed eventuali disturbi psichia- trici. Dalla visita e dai test era emersa una marcata alterazione dell'immagine corporea con- nessa alla Disforia di Genere. […]
- 2 - In data 03/07/2024, al fine di valutare lo stato di salute psichica del soggetto in seguito alle sedute di psicoterapia già fatte, è stato effettuato un colloquio psicologico con la conse- guente somministrazione dei seguenti strumenti testologici: MCMI - III e BUT.
Dal colloquio e dall'analisi dei test viene confermata la diagnosi di Disforia di Genere
(302.85 - F64.9) in assenza di altri chiari disturbi psichiatrici in grado di produrre deficit nel processo di decision making e rendere la paziente inconsapevole delle scelte che compie e delle relative conseguenze.”.
Tale diagnosi non appare inficiata da disturbi psichiatrici, né da concomitanti condizioni fisiche di intersessualità, mentre allo stato, la presenza degli originari caratteri sessuali ma- schili, determina un disagio significativo sul piano clinico, sociale e relazionale, rappresen- tando un ostacolo al diritto del soggetto di assumere l'identità sessuale di cui la stessa si sen- te portatrice.
Il trattamento chirurgico appare pertanto necessario per consentire al soggetto una iden- tificazione accettabile della propria personalità.
Peraltro, il convincimento del soggetto appare stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso femminile, come accertato dalla documentazione in atti e come con- fermato dalla parte in udienza che ha riferito: “Intendo sottopormi all'intervento chirurgico e sono in lista dal dott. al Policlinico e il 4 dicembre ho la visita” e non si rilevano CP_1 sintomatologie apparenti né nuclei profondi di patologia psichiatrica, tali da costituire con- troindicazioni alla esecuzione di interventi di chirurgia plastica adattativa, come certificato dalla documentazione in atti.
Parimenti deve essere accolta la domanda di rettifica dell'atto di nascita.
Ed infatti, dalla certificazione medica prodotta si evince che la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici maschili a fronte di un aspetto femminile, già assunto a seguito di terapia ormonale virilizzante, provoca grandi difficoltà nella vita di relazione di . Pt_1
In ultimo deve osservarsi che l'evidenza degli elementi fin qui esaminati rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso (cfr. Cass. 20-7-2015 n. 15138) disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessata, posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalla documentazione prodotta dalla parte, dal fatto che esso sin dal 2022 ha intrapreso un percorso di psicodiagnostica insieme a un iter psicologi- co di sostegno integrato con il percorso di riattribuzione medico-chirurgica ed ormonale del sesso dal 2011 al 2015 si è quindi sottoposta a terapia ormonale e che anche in pubblico si atteggia anche nei comportamenti come appartenente al genere femminile, così dimostran- do una radicata e costante volontà in tal senso.
Tanto premesso osserva il Collegio che, come è noto, in materia è intervenuta di recente
- 3 - la Corte Costituzionale con la sentenza n. 143 del 23/07/2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudi- ziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta ret- tificazione».
In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presuppo- sti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3
Cost., in quanto “non corrisponde più alla ratio legis”.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha chiesto, e va quindi dichiarato che nulla osta al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a fem- minili e tuttavia appare altresì accertato, alla luce dei contenuti della relazione medica, che sia contestualmente necessario autorizzare anche la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute psicofisica della nelle more Pt_1 dell'intervento.
Merita quindi accoglimento anche la domanda di rettifica dell'atto di nascita posto che ha iniziato un trattamento ormonale femminilizzante che ha prodotto un risultato Pt_1 di evidente femminilizzazione del soggetto, rilevata anche dal G.I., in udienza (aspetto este- riore di una donna, voce con timbro spiccatamente femminile).
Risulta quindi indubbio che il comportamento, la gestualità, l'andatura, l'aspetto fisico e l'abbigliamento siano decisamente femminili come emerso anche in sede di comparizione personale avanti al G.I.
Alla luce delle considerazioni svolte e delle risultanze della menzionata relazione psico- diagnostica va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte dell'attrice del nome
“ ” in luogo del nome “ ”. Pt_1 Pt_3
La natura del giudizio, proposto unicamente nei confronti del P.M., legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte attrice.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
- 4 - , ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- CP_2 do;
dichiara che nulla osta a che , nato a LL (VC), in [...] Parte_1
08/07/1988, si sottoponga a sottoporsi ai trattamenti medico- chirurgici ritenuti dai sani- tari necessari all'adeguamento dei propri caratteri sessuali all'identità di genere femminile;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LL (VC) di rettificare l'atto di na- scita del predetto (atto. n. 543, P. I S. A dell'anno 1988), nel senso che laddove, in ogni oc- correnza, si legge quale generalità dell'intestatario il nome “ ” debba invece leg- Pt_1 gersi ed intendersi “ ” e laddove di legge, quanto al sesso dell'intestatario la dicitura Pt_3
“maschile” debba leggersi ed intendersi invece quella “femminile”; dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 24/11/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Francesco Micela
ON D'NO
- 5 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa ON D'NO Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5837 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in Palermo, Corso Alberto Amedeo, 228, presso lo studio dell'Avv. CASTELLUZZO ROSA
EMANUELA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: ricorso per rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 L. 164/1982.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 29/10/2025 le parti concludevano come da ver- bale al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ri- corso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, Parte_2
, nato a [...], in data [...] (nel prosieguo parte identificata al femmini-
[...] le) – ha allegato di essere nata con caratteri biologici anatomici e genitali di tipo maschile, ma di avere vissuto sin da tenera età la propria identità psico-sessuale come femminile, avendo una naturale inclinazione ad assumere comportamenti femminile e manifestando di riconoscersi nel nome di . Pt_3
L'attrice ha dedotto di presentare una disforia di genere, confermata in seguito al percor- so terapeutico intrapreso dal 2022 presso l'azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giacco- ne di Palermo” come risulta da certificazione allegata.
La parte ha, altresì, documentato di essersi sottoposta all'intervento chirurgico di masto- plastica additiva in data 26/09/2018 presso la struttura “Santa Gemma s.r.l.” (cfr. allegati).
La ha allegato inoltre di presentarsi al femminile e di vivere la sua vita da don- Pt_1 na in ogni ambito: individuale, sociale, relazionale e lavorativo, e di patire una grave soffe- renza per la marcata incongruenza tra il genere espresso e il genere assegnato, accompa- gnata da un forte desiderio di appartenere al genere opposto e di essere trattato come ap- partenente al genere femminile.
Alla luce di ciò ed in linea con il dettato costituzionale l'attrice ha dedotto di avere inte- resse a tutelare il proprio diritto alla salute ed alla integrità psicofisica, mediante l'eliminazione di ogni dissociazione tra soma e psiche e, quindi, ottenere la rettifica degli at- ti civili per il mutamento del sesso anagrafico e il cambiamento del nome da a Pt_1
oltre all'autorizzazione all'intervento di riassegnazione chirurgica del sesso di cui Pt_3 all'art. 3 l. 164/82.
Conclusivamente l'attrice ha chiesto al Tribunale di essere autorizzata all'intervento chi- rurgico di riconversione del sesso e contestualmente la rettificazione di sesso anagrafico da maschile a femminile degli atti di stato civile ai sensi dell'art. 454 del codice civile e del cambio del nome da a . Pt_1 Pt_3
L'attrice è comparsa personalmente all'udienza del 29/10/2025 ed ha confermato la sua volontà di pervenire alle predette variazioni anagrafiche.
Indi, acquisita la documentazione dalla stessa prodotta dalla quale innanzitutto emerge che il soggetto in questione non è coniugato e non ha figli, la causa è stata rimessa al colle- gio per la decisione sulle conclusioni delle parti e del P.M.
***
Orbene, ritiene il Tribunale che considerata la documentazione prodotta, preso atto dell'intervento spiegato dal P.M., la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione a sottopor- si a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali maschili a quelli femminili deve essere accolta.
In particolare dalla documentazione medica in atti e segnatamente dalla relazione psico- logica, redatta in data 02 ottobre 2024 dalla dott.ssa dell'azienda ospedaliera Persona_1 universitaria “Paolo Giaccone” di Palermo, emerge che la : “In data 07/12/2022, Pt_1 la sig.ra ha effettuato presso questa U.O.C, una valutazione psichiatrica, un colloquio psico- logico e la somministrazione di una batteria testologica comprendente i test Millon Clinical
Multiaxial Inventory - III (MCMI - III), Body Uneasiness Test (BUT), Basic Self-Esteem Scale
(Basic SE), al fine di valutare la presenza dì Disforia dì Genere ed eventuali disturbi psichia- trici. Dalla visita e dai test era emersa una marcata alterazione dell'immagine corporea con- nessa alla Disforia di Genere. […]
- 2 - In data 03/07/2024, al fine di valutare lo stato di salute psichica del soggetto in seguito alle sedute di psicoterapia già fatte, è stato effettuato un colloquio psicologico con la conse- guente somministrazione dei seguenti strumenti testologici: MCMI - III e BUT.
Dal colloquio e dall'analisi dei test viene confermata la diagnosi di Disforia di Genere
(302.85 - F64.9) in assenza di altri chiari disturbi psichiatrici in grado di produrre deficit nel processo di decision making e rendere la paziente inconsapevole delle scelte che compie e delle relative conseguenze.”.
Tale diagnosi non appare inficiata da disturbi psichiatrici, né da concomitanti condizioni fisiche di intersessualità, mentre allo stato, la presenza degli originari caratteri sessuali ma- schili, determina un disagio significativo sul piano clinico, sociale e relazionale, rappresen- tando un ostacolo al diritto del soggetto di assumere l'identità sessuale di cui la stessa si sen- te portatrice.
Il trattamento chirurgico appare pertanto necessario per consentire al soggetto una iden- tificazione accettabile della propria personalità.
Peraltro, il convincimento del soggetto appare stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso femminile, come accertato dalla documentazione in atti e come con- fermato dalla parte in udienza che ha riferito: “Intendo sottopormi all'intervento chirurgico e sono in lista dal dott. al Policlinico e il 4 dicembre ho la visita” e non si rilevano CP_1 sintomatologie apparenti né nuclei profondi di patologia psichiatrica, tali da costituire con- troindicazioni alla esecuzione di interventi di chirurgia plastica adattativa, come certificato dalla documentazione in atti.
Parimenti deve essere accolta la domanda di rettifica dell'atto di nascita.
Ed infatti, dalla certificazione medica prodotta si evince che la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici maschili a fronte di un aspetto femminile, già assunto a seguito di terapia ormonale virilizzante, provoca grandi difficoltà nella vita di relazione di . Pt_1
In ultimo deve osservarsi che l'evidenza degli elementi fin qui esaminati rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso (cfr. Cass. 20-7-2015 n. 15138) disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessata, posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalla documentazione prodotta dalla parte, dal fatto che esso sin dal 2022 ha intrapreso un percorso di psicodiagnostica insieme a un iter psicologi- co di sostegno integrato con il percorso di riattribuzione medico-chirurgica ed ormonale del sesso dal 2011 al 2015 si è quindi sottoposta a terapia ormonale e che anche in pubblico si atteggia anche nei comportamenti come appartenente al genere femminile, così dimostran- do una radicata e costante volontà in tal senso.
Tanto premesso osserva il Collegio che, come è noto, in materia è intervenuta di recente
- 3 - la Corte Costituzionale con la sentenza n. 143 del 23/07/2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudi- ziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta ret- tificazione».
In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presuppo- sti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3
Cost., in quanto “non corrisponde più alla ratio legis”.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha chiesto, e va quindi dichiarato che nulla osta al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a fem- minili e tuttavia appare altresì accertato, alla luce dei contenuti della relazione medica, che sia contestualmente necessario autorizzare anche la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute psicofisica della nelle more Pt_1 dell'intervento.
Merita quindi accoglimento anche la domanda di rettifica dell'atto di nascita posto che ha iniziato un trattamento ormonale femminilizzante che ha prodotto un risultato Pt_1 di evidente femminilizzazione del soggetto, rilevata anche dal G.I., in udienza (aspetto este- riore di una donna, voce con timbro spiccatamente femminile).
Risulta quindi indubbio che il comportamento, la gestualità, l'andatura, l'aspetto fisico e l'abbigliamento siano decisamente femminili come emerso anche in sede di comparizione personale avanti al G.I.
Alla luce delle considerazioni svolte e delle risultanze della menzionata relazione psico- diagnostica va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte dell'attrice del nome
“ ” in luogo del nome “ ”. Pt_1 Pt_3
La natura del giudizio, proposto unicamente nei confronti del P.M., legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte attrice.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
- 4 - , ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- CP_2 do;
dichiara che nulla osta a che , nato a LL (VC), in [...] Parte_1
08/07/1988, si sottoponga a sottoporsi ai trattamenti medico- chirurgici ritenuti dai sani- tari necessari all'adeguamento dei propri caratteri sessuali all'identità di genere femminile;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LL (VC) di rettificare l'atto di na- scita del predetto (atto. n. 543, P. I S. A dell'anno 1988), nel senso che laddove, in ogni oc- correnza, si legge quale generalità dell'intestatario il nome “ ” debba invece leg- Pt_1 gersi ed intendersi “ ” e laddove di legge, quanto al sesso dell'intestatario la dicitura Pt_3
“maschile” debba leggersi ed intendersi invece quella “femminile”; dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 24/11/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Francesco Micela
ON D'NO
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