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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/12/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
M. Angela MARCHESIELLO Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Altri contratti d'opera”, iscritta nel Ruolo
Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1057 dell'anno 2022
T R A in persona del curatore pro Parte_1 tempore, assistita e difesa dall'avv. Michele Denicolò, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello ed autorizzazione del G.D. , ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Argiro, 25, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
E
, in Controparte_1 persona del Presidente pro tempore, assistito e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bari, e domiciliata ex lege presso la medesima Avvocatura in Bari alla via Melo n. 97, nonché al domicilio digitale Email_2
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 27 giugno 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato la premesso di avere Parte_1 stipulato, in data 9 maggio 2007, un contratto di appalto di servizi con l'Autorità Portuale del
Levante che prevedeva l'affidamento del servizio di Presidio alle Port Facilities, consistente nel 1 coadiuvare il PFSO nel controllo, nella registrazione degli accessi e nel monitoraggio delle aree ristrette e delle relative recinzioni, nonché nelle attività connesse, quali l'assistenza al traffico veicolare ed al servizio di bus navetta ai passeggeri, conveniva in giudizio l'ente affidatario per domandarne, a fronte dell'incremento dell'entità dei servizi originariamente convenuti e, dunque, del fabbisogno di personale per farvi fronte, la condanna al pagamento del corrispondente valore economico pari alla differenza tra i costi delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai dipendenti (pari ad €4.500.181,89) e quanto, invero, percepito dalla stazione appaltante (pari ad
€3.598.446,74) per un ammontare di €901.734,26, in aggiunta agli ulteriori esborsi non programmati connessi all'aumento dei costi di gestione (per l'acquisto delle nuove divise imposte da contratto, per le riparazioni aggiuntive dei mezzi di servizio, per le assicurazioni e per il costo del carburante) per €307.599,86 e all'ulteriore percentuale del 10% pari all'utile di impresa, nonché alle somme maturate in relazione a fatture emesse per servizi resi e non pagati dalla controparte per irregolarità del DURC per €25.536,00; in subordine, chiedeva la condanna dell'Autorità Portuale del Levante al pagamento ex art. 2041 c.c. della somma ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti in conseguenza del mancato pagamento del dovuto, oltre agli esborsi sostenuti a titolo di sanzioni per il mancato versamento di imposte, tasse, contributi previdenziali e per le spese connesse alle procedure di esecuzione forzata alle quali l'attrice è stata sottoposta a causa della mancanza di fondi.
Nel costituirsi in giudizio, l'Autorità Portuale del Levante, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo atteso che, vertendo la lite in materia concernente il mancato adeguamento delle tariffe relative al costo della manodopera impiegata in un appalto pubblico di servizi per il periodo 1°/5/2009 – 31/7/2009, si configurerebbe l'ipotesi di cui all'art. 133, lett. e), n. 2) del d.lgs. n. 104/2010; mentre, nel merito, insisteva nell'infondatezza della domanda attorea sotto i seguenti profili: a) quanto alla pretesa economica di €691.207,15, a titolo di differenza tra il costo delle retribuzioni corrisposte al personale utilizzato per l'espletamento dei servizi appaltati e l'importo liquidato dall'Autorità
Portuale del Levante, evidenziava come la stessa scaturisse da un'autonoma scelta imprenditoriale tesa al riconoscimento ai lavoratori di un inquadramento nel sesto livello del
CCNL che, poiché non concordato con la stazione appaltante, non sarebbe dovuta;
b) quanto agli esborsi determinati dal pagamento di due responsabili coordinatori (per €132.096,00) e di un'unità amministrativa (per €78.430,00), nonché dall'incremento dei costi di gestione, non potrebbero gravare sulla stazione appaltante in quanto non riconducibili alle specifiche obbligazioni assunte con il contratto di appalto del 9 maggio 2007; c) la legittimità del rifiuto di pagamento di talune fatture per il complessivo importo di €25.536,00 era giustificabile in
2 considerazione della mancata consegna, da parte dell'appaltatrice, del regolare DURC, documento da considerarsi essenziale al fine della possibilità di procedere al pagamento del corrispettivo dovuto secondo gli stati di avanzamento e al fine del pagamento della rata di saldo dopo il collaudo;
nonché l'infondatezza di qualsivoglia ulteriore domanda, ivi inclusa quella di corresponsione anche della rivalutazione monetaria, trattandosi di debiti di valuta e non già di valore ai sensi dell'art. 1224, co. II, c.c e concludendo per il relativo rigetto;
il tutto con vittoria si spese e competenze di giudizio.
Nelle more del giudizio, dichiarato il fallimento della Multiservizi Portuale scarl, si costituiva la curatela fallimentare, insistendo nelle richieste già formulate dalla fallita in bonis.
La causa, istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio (con integrazione e chiarimenti), veniva decisa con la sentenza n. 1772/2022 del 6 maggio 2022, con la quale il Tribunale di Bari, rigettava principale domanda attorea con riguardo al periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 ed il 30 aprile 2009; dichiarava il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore dell'autorità giudiziaria amministrativa;
rigettava la subordinata domanda attorea di arricchimento senza causa e ogni ulteriore domanda, ivi inclusa quella di risarcimento dei danni;
con compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, incluse quelle della consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione ritualmente notificato, la chiedendo, per i Parte_2 Parte_1 motivi di seguito indicati ed in parziale riforma dell'impugnata decisione, previa declaratoria Contr della giurisdizione del giudice ordinario, condannare l'Autorità di Sistema Portuale del al pagamento in favore della della Controparte_1 Parte_1 somma complessiva di € 409,840,84, o a quell'altra ritenuta di giustizia;
condannare l'appellata al pagamento in favore della Curatela Fallimentare di un utile pari al 10% dell'importo predetto o a quell'importo che risulterà di giustizia;
condannare l'Autorità di Sistema Portuale del
[...]
, al pagamento in favore della Curatela Fallimentare della somma di € Controparte_1
25.536,00 per le fatture non pagate alla fallita per irregolarità del DURC;
in subordine, condannare l'appellata al pagamento in favore della Curatela Fallimentare, ex art. 2041 c.c., di €
409.840,84 o di quell'altra somma che risulterà di giustizia;
il tutto, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori di legge.
Si è costituita in giudizio l'Autorità , chiedendo il rigetto dell'appello, perché Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di onorari e spese di giudizio;
in via subordinata, ha spiegato appello incidentale, con il quale ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio e
3 l'erroneità della decisione relativa al numero delle unità lavorative opponibile all' ; CP_2 con vittoria di spese di lite.
In assenza di approfondimenti istruttori, all'udienza del 27 giugno 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Per ragioni di pregiudizialità logica e giuridica va esaminato preliminarmente l'appello incidentale spiegato da , avente ad Controparte_3 oggetto l'eccezione di estinzione articolata in primo grado, non esaminata nella sentenza dal giudice di prime cure e riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. ovvero, “laddove occorra”, trasfusa in apposito motivo di appello incidentale.
Era, infatti, avvenuto che, all'udienza del 17 gennaio 2018, dinanzi al Tribunale di Bari, in primo grado, la difesa della convenuta Autorità Portuale del aveva dedotto che, con d.lgs. CP_4
169/2016 erano state istituite le Autorità di Sistema Portuale, e che ai sensi dell'art. 22 del citato d.lgs. 169/2016, la convenuta costituita Autorità Portuale del era stata soppressa e tutte CP_4 le sue funzioni trasferite alla Autorità di Portuale del , e, pertanto, aveva CP_1 CP_1 chiesto dichiararsi l'interruzione del giudizio.
Nella medesima occasione, l'attrice curatela fallimentare si era opposta alla dichiarazione di interruzione, non ravvisandone i presupposti, e chiedendo, nel caso di interruzione, che il
Tribunale fissasse una udienza per la prosecuzione in riassunzione del giudizio con termine per la notifica alla neocostituita Autorità.
In esito a tali richieste e deduzioni rese a verbale, il Tribunale, alla medesima udienza, dichiarava il giudizio interrotto.
Di seguito al verbale medesimo, ma dopo la chiusura dello stesso, il Tribunale di Bari, “letto il ricorso ex art. 303 c.p.c.” fissava l'udienza del 26 settembre 2018 per la riassunzione, assegnando all'attore termine per la notificazione del ricorso e del decreto alla controparte ai sensi dell'art. 303 c.p.c. entro il 12 febbraio 2018.
All'udienza del 26 settembre 2018 fissata per la riassunzione, la parte convenuta deduceva che non era stato depositato alcun ricorso per la riassunzione e che aveva ricevuto la notificazione del decreto di fissazione d'udienza e del verbale dell'udienza del 17 gennaio 2018, che, a suo parere, non poteva in alcun modo valere quale ricorso in riassunzione.
Concludeva, quindi, chiedendo che il Tribunale adito, ravvisato il mancato rispetto del termine per la riassunzione (rectius la mancanza di un ricorso in riassunzione) dichiarasse l'estinzione del giudizio ex artt. 305 – 307 c.p.c.
4 Il Tribunale, dopo avere rigettato l'eccezione, con l'ordinanza del 27 settembre 2018, nella quale aveva ritenuto che la dichiarazione resa a verbale dall'attrice potesse valere come ricorso in riassunzione, non ha motivato in sentenza sull'eccezione, reiterata sino all'udienza di precisazione delle conclusioni e con le memorie conclusionali, in uno alla richiesta di revoca della citata ordinanza del 27 settembre 2018.
La circostanza, dunque, che l'appellata abbia, in prima battuta, reiterato l'eccezione non accolta in primo grado ex art. 346 c.p.c. consente alla Corte di esaminarla in via del tutto preliminare, in quanto non subordinata – come nel caso dell'appello incidentale – all'esame dell'appello principale.
Ebbene, l'eccezione appare meritevole di accoglimento.
Infatti, insegna la Suprema Corte che gli artt. 299 e ss. c.p.c. disegnano una scansione temporale per la quale alla deduzione del fatto interruttivo debba seguire il provvedimento del giudice di interruzione e soltanto dopo che il detto provvedimento sia stato emesso può essere richiesta, con apposito ricorso, la riassunzione del giudizio, cui consegue la fissazione dell'udienza di riassunzione e la notifica del ricorso e del decreto di fissazione alla controparte entro il termine assegnato dal giudice.
Da tanto consegue che è inammissibile un ricorso in riassunzione (tanto più in forma orale trasfuso in un verbale d'udienza) articolato prima della dichiarazione di interruzione – dalla quale, peraltro, inizia a decorrere il termine di cui all'art. 305 c.p.c.
Nel caso presente, dunque, essendo pacifico che non è stato mai depositato un apposito ricorso in riassunzione – tanto che il primo giudice aveva rigettato con ordinanza istruttoria l'eccezione ravvisando una sorta di equivalenza tra il ricorso e la richiesta di fissazione di un termine resa a verbale prima della dichiarazione di interruzione, sulla scorta di giurisprudenza non conferente in quanto relativa all'equiparazione tra citazione e ricorso –, giacché la circostanza non è mai stata contestata dall'attrice, deve concludersi che il termine di tre mesi di cui all'art. 305 c.p.c. non è stato rispettato e l'estinzione – anche sulla scorta di specifica eccezione della parte – avrebbe dovuto essere dichiarata dal primo giudice.
Sul punto, risalente (ma non sono note pronunce difformi) giurisprudenza della Suprema Corte1 ha affermato la necessità di un formale e tempestivo ricorso per riassunzione, ritenendo del tutto inefficace a tali fini la notifica dell'ordinanza con la quale veniva dichiarata l'interruzione. Ha osservato il giudice di legittimità, nell'arresto citato avente ad oggetto una fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, che la “notificazione non ebbe ad oggetto né una citazione né un ricorso, ma solo copia dell'atto di appello e del verbale di udienza contenente la data del rinvio disposto a seguito di richiesta verbale di fissazione di nuova udienza proveniente dal procuratore dell'Istituto” mentre Cass. SS. UU. n. 4394 del 1996 ammette che la riassunzione del processo possa avvenire indifferentemente con ricorso o citazione, ma non riconosce validità ad una richiesta "orale".
L'errore in cui è incorso il primo giudice, quindi, è stato quello di ritenere equivalente al ricorso in riassunzione la mera richiesta orale riportata nel verbale d'udienza2 (in un momento processuale, peraltro, antecedente alla dichiarazione di interruzione) solo perché era possibile ricostruire la volontà dell'attore di proseguire il giudizio, mentre, per le ragioni già esposte l'equivalenza riguarda il ricorso e l'atto di citazione, ma non la richiesta formulata in forma orale e riportata nel verbale d'udienza.
L'accoglimento dell'eccezione di estinzione, come è evidente, rende del tutto superfluo l'esame dell'appello principale venendo l'intero giudizio travolto dalla dichiarazione di estinzione.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico della curatela soccombente e vengono liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore indeterminato di difficoltà bassa, nella misura minima, tenuto conto che la decisione sull'eccezione non ha comportato l'esame delle questioni di merito.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2710/2016, del Parte_1
28 settembre 2016, del Tribunale di Foggia, in composizione monocratica,
1) Accolta l'eccezione dell'appellata, dichiara l'estinzione dell'intero giudizio.
2) Condanna la curatela del fallimento alla rifusione delle spese del Parte_1 doppio grado di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi €. 7.616,00, per compensi, oltre iva, cap e rimborso forfetario, come per legge e, quanto al secondo grado, in complessivi €. 2.906,00 per compensi, oltre iva, cap e rimborso forfetario, come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n.
115/2002 a carico dell'appellante principale.
Così decisa il 12 dicembre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente 2 tale ragionamento è stato esplicitato nell'ordinanza del 27 settembre 2018 con la quale era stata rigettata l'eccezione di estinzione ed è fatto palese anche dal provvedimento reso di seguito al verbale d'udienza con il quale il Tribunale, premettendo di avere “letto il ricorso ex art. 303 c.p.c.” intendeva chiaramente riferirsi alla richiesta formulata dalla curatela attrice al medesimo verbale, in subordine, laddove l'istanza di interruzione articolata da controparte fosse stata accolta. 6
Controparte_5
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1V. Cass. Civ., sez. lav., 2 marzo 2004, n.4249;
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
M. Angela MARCHESIELLO Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Altri contratti d'opera”, iscritta nel Ruolo
Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1057 dell'anno 2022
T R A in persona del curatore pro Parte_1 tempore, assistita e difesa dall'avv. Michele Denicolò, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello ed autorizzazione del G.D. , ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Argiro, 25, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
E
, in Controparte_1 persona del Presidente pro tempore, assistito e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bari, e domiciliata ex lege presso la medesima Avvocatura in Bari alla via Melo n. 97, nonché al domicilio digitale Email_2
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 27 giugno 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato la premesso di avere Parte_1 stipulato, in data 9 maggio 2007, un contratto di appalto di servizi con l'Autorità Portuale del
Levante che prevedeva l'affidamento del servizio di Presidio alle Port Facilities, consistente nel 1 coadiuvare il PFSO nel controllo, nella registrazione degli accessi e nel monitoraggio delle aree ristrette e delle relative recinzioni, nonché nelle attività connesse, quali l'assistenza al traffico veicolare ed al servizio di bus navetta ai passeggeri, conveniva in giudizio l'ente affidatario per domandarne, a fronte dell'incremento dell'entità dei servizi originariamente convenuti e, dunque, del fabbisogno di personale per farvi fronte, la condanna al pagamento del corrispondente valore economico pari alla differenza tra i costi delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai dipendenti (pari ad €4.500.181,89) e quanto, invero, percepito dalla stazione appaltante (pari ad
€3.598.446,74) per un ammontare di €901.734,26, in aggiunta agli ulteriori esborsi non programmati connessi all'aumento dei costi di gestione (per l'acquisto delle nuove divise imposte da contratto, per le riparazioni aggiuntive dei mezzi di servizio, per le assicurazioni e per il costo del carburante) per €307.599,86 e all'ulteriore percentuale del 10% pari all'utile di impresa, nonché alle somme maturate in relazione a fatture emesse per servizi resi e non pagati dalla controparte per irregolarità del DURC per €25.536,00; in subordine, chiedeva la condanna dell'Autorità Portuale del Levante al pagamento ex art. 2041 c.c. della somma ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti in conseguenza del mancato pagamento del dovuto, oltre agli esborsi sostenuti a titolo di sanzioni per il mancato versamento di imposte, tasse, contributi previdenziali e per le spese connesse alle procedure di esecuzione forzata alle quali l'attrice è stata sottoposta a causa della mancanza di fondi.
Nel costituirsi in giudizio, l'Autorità Portuale del Levante, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo atteso che, vertendo la lite in materia concernente il mancato adeguamento delle tariffe relative al costo della manodopera impiegata in un appalto pubblico di servizi per il periodo 1°/5/2009 – 31/7/2009, si configurerebbe l'ipotesi di cui all'art. 133, lett. e), n. 2) del d.lgs. n. 104/2010; mentre, nel merito, insisteva nell'infondatezza della domanda attorea sotto i seguenti profili: a) quanto alla pretesa economica di €691.207,15, a titolo di differenza tra il costo delle retribuzioni corrisposte al personale utilizzato per l'espletamento dei servizi appaltati e l'importo liquidato dall'Autorità
Portuale del Levante, evidenziava come la stessa scaturisse da un'autonoma scelta imprenditoriale tesa al riconoscimento ai lavoratori di un inquadramento nel sesto livello del
CCNL che, poiché non concordato con la stazione appaltante, non sarebbe dovuta;
b) quanto agli esborsi determinati dal pagamento di due responsabili coordinatori (per €132.096,00) e di un'unità amministrativa (per €78.430,00), nonché dall'incremento dei costi di gestione, non potrebbero gravare sulla stazione appaltante in quanto non riconducibili alle specifiche obbligazioni assunte con il contratto di appalto del 9 maggio 2007; c) la legittimità del rifiuto di pagamento di talune fatture per il complessivo importo di €25.536,00 era giustificabile in
2 considerazione della mancata consegna, da parte dell'appaltatrice, del regolare DURC, documento da considerarsi essenziale al fine della possibilità di procedere al pagamento del corrispettivo dovuto secondo gli stati di avanzamento e al fine del pagamento della rata di saldo dopo il collaudo;
nonché l'infondatezza di qualsivoglia ulteriore domanda, ivi inclusa quella di corresponsione anche della rivalutazione monetaria, trattandosi di debiti di valuta e non già di valore ai sensi dell'art. 1224, co. II, c.c e concludendo per il relativo rigetto;
il tutto con vittoria si spese e competenze di giudizio.
Nelle more del giudizio, dichiarato il fallimento della Multiservizi Portuale scarl, si costituiva la curatela fallimentare, insistendo nelle richieste già formulate dalla fallita in bonis.
La causa, istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio (con integrazione e chiarimenti), veniva decisa con la sentenza n. 1772/2022 del 6 maggio 2022, con la quale il Tribunale di Bari, rigettava principale domanda attorea con riguardo al periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 ed il 30 aprile 2009; dichiarava il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore dell'autorità giudiziaria amministrativa;
rigettava la subordinata domanda attorea di arricchimento senza causa e ogni ulteriore domanda, ivi inclusa quella di risarcimento dei danni;
con compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, incluse quelle della consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione ritualmente notificato, la chiedendo, per i Parte_2 Parte_1 motivi di seguito indicati ed in parziale riforma dell'impugnata decisione, previa declaratoria Contr della giurisdizione del giudice ordinario, condannare l'Autorità di Sistema Portuale del al pagamento in favore della della Controparte_1 Parte_1 somma complessiva di € 409,840,84, o a quell'altra ritenuta di giustizia;
condannare l'appellata al pagamento in favore della Curatela Fallimentare di un utile pari al 10% dell'importo predetto o a quell'importo che risulterà di giustizia;
condannare l'Autorità di Sistema Portuale del
[...]
, al pagamento in favore della Curatela Fallimentare della somma di € Controparte_1
25.536,00 per le fatture non pagate alla fallita per irregolarità del DURC;
in subordine, condannare l'appellata al pagamento in favore della Curatela Fallimentare, ex art. 2041 c.c., di €
409.840,84 o di quell'altra somma che risulterà di giustizia;
il tutto, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori di legge.
Si è costituita in giudizio l'Autorità , chiedendo il rigetto dell'appello, perché Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di onorari e spese di giudizio;
in via subordinata, ha spiegato appello incidentale, con il quale ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio e
3 l'erroneità della decisione relativa al numero delle unità lavorative opponibile all' ; CP_2 con vittoria di spese di lite.
In assenza di approfondimenti istruttori, all'udienza del 27 giugno 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Per ragioni di pregiudizialità logica e giuridica va esaminato preliminarmente l'appello incidentale spiegato da , avente ad Controparte_3 oggetto l'eccezione di estinzione articolata in primo grado, non esaminata nella sentenza dal giudice di prime cure e riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. ovvero, “laddove occorra”, trasfusa in apposito motivo di appello incidentale.
Era, infatti, avvenuto che, all'udienza del 17 gennaio 2018, dinanzi al Tribunale di Bari, in primo grado, la difesa della convenuta Autorità Portuale del aveva dedotto che, con d.lgs. CP_4
169/2016 erano state istituite le Autorità di Sistema Portuale, e che ai sensi dell'art. 22 del citato d.lgs. 169/2016, la convenuta costituita Autorità Portuale del era stata soppressa e tutte CP_4 le sue funzioni trasferite alla Autorità di Portuale del , e, pertanto, aveva CP_1 CP_1 chiesto dichiararsi l'interruzione del giudizio.
Nella medesima occasione, l'attrice curatela fallimentare si era opposta alla dichiarazione di interruzione, non ravvisandone i presupposti, e chiedendo, nel caso di interruzione, che il
Tribunale fissasse una udienza per la prosecuzione in riassunzione del giudizio con termine per la notifica alla neocostituita Autorità.
In esito a tali richieste e deduzioni rese a verbale, il Tribunale, alla medesima udienza, dichiarava il giudizio interrotto.
Di seguito al verbale medesimo, ma dopo la chiusura dello stesso, il Tribunale di Bari, “letto il ricorso ex art. 303 c.p.c.” fissava l'udienza del 26 settembre 2018 per la riassunzione, assegnando all'attore termine per la notificazione del ricorso e del decreto alla controparte ai sensi dell'art. 303 c.p.c. entro il 12 febbraio 2018.
All'udienza del 26 settembre 2018 fissata per la riassunzione, la parte convenuta deduceva che non era stato depositato alcun ricorso per la riassunzione e che aveva ricevuto la notificazione del decreto di fissazione d'udienza e del verbale dell'udienza del 17 gennaio 2018, che, a suo parere, non poteva in alcun modo valere quale ricorso in riassunzione.
Concludeva, quindi, chiedendo che il Tribunale adito, ravvisato il mancato rispetto del termine per la riassunzione (rectius la mancanza di un ricorso in riassunzione) dichiarasse l'estinzione del giudizio ex artt. 305 – 307 c.p.c.
4 Il Tribunale, dopo avere rigettato l'eccezione, con l'ordinanza del 27 settembre 2018, nella quale aveva ritenuto che la dichiarazione resa a verbale dall'attrice potesse valere come ricorso in riassunzione, non ha motivato in sentenza sull'eccezione, reiterata sino all'udienza di precisazione delle conclusioni e con le memorie conclusionali, in uno alla richiesta di revoca della citata ordinanza del 27 settembre 2018.
La circostanza, dunque, che l'appellata abbia, in prima battuta, reiterato l'eccezione non accolta in primo grado ex art. 346 c.p.c. consente alla Corte di esaminarla in via del tutto preliminare, in quanto non subordinata – come nel caso dell'appello incidentale – all'esame dell'appello principale.
Ebbene, l'eccezione appare meritevole di accoglimento.
Infatti, insegna la Suprema Corte che gli artt. 299 e ss. c.p.c. disegnano una scansione temporale per la quale alla deduzione del fatto interruttivo debba seguire il provvedimento del giudice di interruzione e soltanto dopo che il detto provvedimento sia stato emesso può essere richiesta, con apposito ricorso, la riassunzione del giudizio, cui consegue la fissazione dell'udienza di riassunzione e la notifica del ricorso e del decreto di fissazione alla controparte entro il termine assegnato dal giudice.
Da tanto consegue che è inammissibile un ricorso in riassunzione (tanto più in forma orale trasfuso in un verbale d'udienza) articolato prima della dichiarazione di interruzione – dalla quale, peraltro, inizia a decorrere il termine di cui all'art. 305 c.p.c.
Nel caso presente, dunque, essendo pacifico che non è stato mai depositato un apposito ricorso in riassunzione – tanto che il primo giudice aveva rigettato con ordinanza istruttoria l'eccezione ravvisando una sorta di equivalenza tra il ricorso e la richiesta di fissazione di un termine resa a verbale prima della dichiarazione di interruzione, sulla scorta di giurisprudenza non conferente in quanto relativa all'equiparazione tra citazione e ricorso –, giacché la circostanza non è mai stata contestata dall'attrice, deve concludersi che il termine di tre mesi di cui all'art. 305 c.p.c. non è stato rispettato e l'estinzione – anche sulla scorta di specifica eccezione della parte – avrebbe dovuto essere dichiarata dal primo giudice.
Sul punto, risalente (ma non sono note pronunce difformi) giurisprudenza della Suprema Corte1 ha affermato la necessità di un formale e tempestivo ricorso per riassunzione, ritenendo del tutto inefficace a tali fini la notifica dell'ordinanza con la quale veniva dichiarata l'interruzione. Ha osservato il giudice di legittimità, nell'arresto citato avente ad oggetto una fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, che la “notificazione non ebbe ad oggetto né una citazione né un ricorso, ma solo copia dell'atto di appello e del verbale di udienza contenente la data del rinvio disposto a seguito di richiesta verbale di fissazione di nuova udienza proveniente dal procuratore dell'Istituto” mentre Cass. SS. UU. n. 4394 del 1996 ammette che la riassunzione del processo possa avvenire indifferentemente con ricorso o citazione, ma non riconosce validità ad una richiesta "orale".
L'errore in cui è incorso il primo giudice, quindi, è stato quello di ritenere equivalente al ricorso in riassunzione la mera richiesta orale riportata nel verbale d'udienza2 (in un momento processuale, peraltro, antecedente alla dichiarazione di interruzione) solo perché era possibile ricostruire la volontà dell'attore di proseguire il giudizio, mentre, per le ragioni già esposte l'equivalenza riguarda il ricorso e l'atto di citazione, ma non la richiesta formulata in forma orale e riportata nel verbale d'udienza.
L'accoglimento dell'eccezione di estinzione, come è evidente, rende del tutto superfluo l'esame dell'appello principale venendo l'intero giudizio travolto dalla dichiarazione di estinzione.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico della curatela soccombente e vengono liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore indeterminato di difficoltà bassa, nella misura minima, tenuto conto che la decisione sull'eccezione non ha comportato l'esame delle questioni di merito.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2710/2016, del Parte_1
28 settembre 2016, del Tribunale di Foggia, in composizione monocratica,
1) Accolta l'eccezione dell'appellata, dichiara l'estinzione dell'intero giudizio.
2) Condanna la curatela del fallimento alla rifusione delle spese del Parte_1 doppio grado di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi €. 7.616,00, per compensi, oltre iva, cap e rimborso forfetario, come per legge e, quanto al secondo grado, in complessivi €. 2.906,00 per compensi, oltre iva, cap e rimborso forfetario, come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n.
115/2002 a carico dell'appellante principale.
Così decisa il 12 dicembre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente 2 tale ragionamento è stato esplicitato nell'ordinanza del 27 settembre 2018 con la quale era stata rigettata l'eccezione di estinzione ed è fatto palese anche dal provvedimento reso di seguito al verbale d'udienza con il quale il Tribunale, premettendo di avere “letto il ricorso ex art. 303 c.p.c.” intendeva chiaramente riferirsi alla richiesta formulata dalla curatela attrice al medesimo verbale, in subordine, laddove l'istanza di interruzione articolata da controparte fosse stata accolta. 6
Controparte_5
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1V. Cass. Civ., sez. lav., 2 marzo 2004, n.4249;
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