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Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2024, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, II sezione nella persona del Giudice dott. ssa Maria Carolina De Falco ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente numero rg. 31885/18, in materia di risarcimento del danno ex art. 2048 c.c./1218
c.c. , occorso all'alunno in orario scolastico vertente:
TRA
( ) ed ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
quali genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore rapp.ti e difesi dagli Persona_1
Avv.ti Vincenzo DI PALMA ( e Beniamino DI PALMA C.F._3
( ), che li difendono con procura rilasciata su atto separato ed allegato alla C.F._4
citazione e con essi elettivamente domiciliati presso il loro studio in Somma Vesuviana alla Via
Casaraia n. 57/59
ATTORI
E
Il , Controparte_1
C.F. , in persona del Ministro pro tempore, e per il P.IVA_1 Controparte_2 via Roma 5, 80049 Somma Vesuviana (NA), C.F. , in persona
[...] P.IVA_2 del Dirigente Scolastico pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli, con sede a Napoli, alla Via Armando Diaz n°11, 80134
CONVENUTI
NONCHE'
, ( PI ), in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa in CP_3 P.IVA_3
virtù di procura in calce e separata dalla comparsa di costituzione risposta dall'Avv. Luigi Barbato
(C.F. e con questi elettivamente domiciliata in Napoli – 80134 – Via C.F._5
Maddaloni n. 6 – Palazzo Maddaloni
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 31.10.23 tenutasi con le modalità della trattazione scritta, le parti concludevano nelle note autorizzate come da atti e verbali di causa ed insistevano nelle rispettive richieste. All'esito, il
GU con ordinanza comunicata in data 03.11.23, assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato al Controparte_1
in persona del p.t. ed al
[...] CP_4 Parte_3
inizialmente presso il Tribunale di Nola, ed riferivano che : Parte_1 Parte_2
Org
il giorno 23 maggio 2012, il minore alunno della Scuola dell'Infanzia, plesso Per_1
Giovanni de Matha, appartenente al 1° Circolo Didattico ” in Somma CP_2
Vesuviana (NA), durante la ricreazione, mentre ballava insieme ad altri bambini, cadeva rovinosamente a terra riportando la frattura della tibia, lamentando forti dolori alla gamba sinistra, tant'è che non poteva nemmeno reggersi in piedi;
Dopo l'arrivo dei genitori veniva accompagnato dagli stessi e da una insegnante oltre ad una amica di famiglia tale , accorsi a scuola e dall'insegnante Persona_2 CP_5
presso il Pronto Soccorso della di Ottaviano (NA) dove gli
[...] Organizzazione_2 veniva refertato “Frattura diafasi distale della tibia sin.”
Successivamente il piccolo a seguito dell'evento, fu ricoverato il 25/05/2012 presso Per_1
l' di Napoli, dove gli fu applicato Organizzazione_3
apparecchio gessato;
in data 08/06/2012 il piccolo fu nuovamente ricoverato presso l'Ospedale Per_1
di Napoli per sottoporsi ad intervento chirurgico-ortopedico, Organizzazione_3
in data 22/02/2013;
il minore ricoverato presso l' di Napoli fu Per_1 Organizzazione_4
successivamente sottoposto ad un ulteriore intervento chirurgico-ortopedico, ed ebbe bisogno di ulteriori visite mediche e di riabilitazione fino alla guarigione con valutazione dei postumi in sede medico-legale.
Rinvenendo la responsabilità dell'istituto scolastico e nel personale docente ivi impiegato, che non aveva adeguatamente vigilato sul minore, consentendo un'attività eccessivamente movimentata
(ballo) non consona con gli spazi ristretti dell'aula in orario ricreativo e con il naturale entusiasmo di bambini in tenera età, chiedeva accertarsi tale omissione e condannarsi il in solido con CP_1
l'istituto scolastico al risarcimento dei danni occorsi al minore sia di natura fisica che morale.
Iscritta la causa a ruolo con RGN. 3973/2017 e costituitosi i convenuti, il a mezzo del suo CP_1
procuratore sollevava eccezione di incompetenza territoriale, e il Tribunale di Nola, con ordinanza
2 dichiarava la propria incompetenza funzionale e per territorio e concedeva termine per la riassunzione dinanzi al Giudice competente.
Con citazione tempestiva i genitori del minore provvedevano a riassumere la Persona_1
controversia dinanzi al Tribunale di Napoli, convenendo in giudizio sia il Controparte_6
che il per sentirli condannare al pagamento delle
[...] Controparte_7
lesioni subite dal proprio figlio.
Istauratosi regolarmente il contraddittorio dinanzi all'Autorità competente, il nella propria CP_1 comparsa di costituzione e di risposta negava, nella fattispecie in esame, l'esistenza del nesso causale fra il comportamento dell'insegnante di ruolo, presso la scuola materna e l'infortunio occorso al minore che, lungi dall'essere stato spinto o urtato da altro compagno, era caduto da solo peraltro nello svolgimento di un'attività adeguata alla sua età.
Assumeva, infatti, che la responsabilità della P.A. sussiste solo ove ricorra il fatto illecito del dipendente e nel caso di specie nessun addebito poteva essere mosso all'insegnante di ruolo, in quanto nessuna forma di controllo o attivazione da parte di questi avrebbe potuto impedire o evitare l'evento del tutto casuale, verificatosi durante l'orario di ricreazione, mentre gli alunni ballavano, chiedeva
Contr comunque di chiamare in causa la compagnia di assicurazioni per essere eventualmente manlevato in caso di condanna.
Differita la prima udienza di trattazione ed autorizzata la chiamata in causa, inizialmente veniva dichiarata la contumacia della , che solo successivamente alla scadenza dei Controparte_8 termini concessi per l'attività istruttoria, si costituiva associandosi alle difese della propria parte contrattuale in ordine al difetto di alcuna responsabilità delle insegnanti nell'accaduto, evidentemente frutto di casualità ed imprevedibilità dell'evento, chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Svolte le prove orali come richieste dalla parte attrice ed eseguita la CTU medico-legale a cura della
Dott.ssa , all'udienza del 31.10.23 tenutasi con le modalità della trattazione scritta, Persona_3
le parti concludevano nelle note autorizzate come da atti e verbali di causa ed insistevano nelle rispettive richieste.
All'esito, il GU con ordinanza comunicata in data 03.11.23, assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
In via preliminare ed in rito va dichiarata la tempestività della riassunzione del giudizio essendo intervenuta la notifica della citazione ( 12/13.11.18) entro il termine previsto dalla comunicazione dell'ordinanza di incompetenza pronunciata dal Giudice del Tribunale di Nola.
Ancora in rito, va affermato il difetto di legittimazione passiva dell'istituto scolastico evocato in giudizio dagli attori, in quanto, come chiarito dalla Cassazione, anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di
3 attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore (nella specie, un liceo scientifico) - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale
- si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della pubblica Istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa. Pertanto, essendo riferibili direttamente al e non ai singoli istituti gli atti, anche illeciti, posti Controparte_6
in essere dal menzionato personale, sussiste la legittimazione passiva del nelle controversie CP_1
relative agli illeciti ascrivibili a "culpa in vigilando" del personale docente, mentre difetta la legittimazione passiva dell'istituto (cfr. Cass. Civ. n. 9752/05).
Orbene, nel merito ed ai fini del più corretto inquadramento della controversia occorre rammentare che diverso appare il regime probatorio incombente sulle parti, allorchè lamentino danni occorsi al minore durante l'orario scolastico e in connessione con le attività svolte a seconda che si tratti di danni procurati da altro alunno o, piuttosto “autoprocurati” dal danneggiato.
Invero, è, infatti, giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (cfr. sentenza n. 6331-98) quella che ritiene applicabile l'art. 2048, comma 2 c.c., con le conseguenti agevolazioni sul piano probatorio, nel caso lesioni procurate da un alunno ad altro alunno.
Si ravvisa la fonte della responsabilità nell'obbligo di sorveglianza, funzionale alla conservazione della disciplina nella popolazione scolastica e, in tale ambito, all'impedimento di atti causativi di danno (sent. n. 894-77), affermandosi (cfr i precedenti costituiti dalle sentenze n. 260-72 e n. 8390-
95), che il menzionato obbligo mira ad impedire che l'allievo compia atti dannosi a terzi, siano o meno coetanei ed estranei all'ambito scolastico.
Si afferma, inoltre, che, in tema di responsabilità dell'amministrazione scolastica ex art. 61 l.
312/1980, sul danneggiato incombe l'onere di provare soltanto che il danno è stato cagionato al minore durante il tempo in cui lo stesso era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico, il che è sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea a impedire il fatto. Per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048
c.c. grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari od organizzative idonee a evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale (cfr. Cass. Civ. n. 9542/09; cfr.
Trib. Catania III civile 02/01/2019, n.483).
4 Il superamento della presunzione di responsabilità, posta dalla norma in esame a carico degli insegnanti (si ricorda che tale norma configura un'ipotesi di responsabilità diretta dei precettori – o dei genitori- , poiché ai fini di una sua concreta applicazione, non è sufficiente la semplice commissione da parte del minore del fatto illecito, ma è altresì necessaria una condotta –commissiva o, di regola, omissiva – direttamente ascrivibile ai medesimi, che si caratterizzi per la violazione del precetto della vigilanza e rispetto alla quale, in seno alla struttura dualistica dell'illecito, lo stesso fatto del minore, nella sua globalità, rappresenta il correlato evento giuridicamente rilevante: Cass.,
9 ottobre 1997, n. 9815; Cass., 26 giugno 2001, n. 8740) postula la dimostrazione di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta in relazione all'età ed al grado di maturazione degli alunni (Cass.,
23 giugno 1993, n. 6937) nonché la prova dell'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa (Cass., 21 agosto 1997, n. 7821).
In particolare, in ossequio a tale dovere di vigilanza, il precettore deve adottare tutte le misure organizzative o disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo favorevole all'insorgere della serie causale sfociante nella produzione del danno;
non essendo, quindi, all'uopo sufficiente la mera dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della detta serie causale (Cass., 10 febbraio 1981, n. 826).
Da ultimo anche la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità ex art. 2048 cod.civ., non è sufficiente la dimostrazione di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta ed il carattere imprevedibile e repentino dell'azione dannosa, qualora sia mancata l'adozione delle più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi. Ne deriva che
l'imprevedibilità del fatto ha portata liberatoria solo nell'ipotesi in cui non sia stato possibile evitare
l'evento nonostante l'approntamento di un sistema di vigilanza adeguato alle circostanze”
(Cassazione civile sez. III, 27/11/2018, n.30602 ) ed ancora che “In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che, ex art. 2048 c.c., grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, dovendo la sorveglianza dei minori essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età” (Cassazione civile sez. I, 09/05/2016, n.9337 ).
5 Viceversa, nel caso delle lesioni autoprocuratesi dal minore durante l'orario scolastico, costituisce orientamento ormai granitico quello per cui “La responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che
l'allievo procuri danno a se stesso;
e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale
l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.
Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile nè alla scuola nè all'insegnante” (Cassazione civile sez. un.,
27/06/2002, n.9346).
Come è noto, infatti, l'iscrizione dell'alunno presso l'istituto scolastico costituisce sempre la conclusione di un vero e proprio contratto, in base al quale l'istituto è tenuto a fornire la dovuta istruzione.
Tale attività, tuttavia, non esaurisce i doveri dell'istituto, giacché al contratto così formatosi va riconosciuta natura protettiva di altri interessi coinvolti dalla relativa causa, tra i quali certamente quelli alla salute e all'incolumità.
L'impartire l'educazione didattica, che è causa del contratto, implica, infatti, necessariamente il prendere in custodia gli alunni per il tempo necessario, con la conseguenza che l'istituto scolastico diviene responsabile per tutto ciò che accade loro in detto arco temporale, compreso, quindi, per le lesioni che gli allievi si siano autoprocurati.
Secondo giurisprudenza ormai costante “l'accoglimento della domanda di iscrizione determina
l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità del discepolo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni” (Cass. III, n. 3680/2011; Cass. III, n. 3695/2016).
Di conseguenza, la scuola è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti necessari alla tutela dell'incolumità dei minori, compresa la ispezione lei luoghi antecedente all'accesso degli alunni, in
6 quanto “l'obbligo di custodia dei minori comprende anche la garanzia dell'idoneità dei locali messi
a disposizione dell'istituto scolastico” (Cass. III, n. 3695/2016).
Ne deriva che, in caso di danno da lesioni conseguente a sinistro avvenuto nei locali e nelle pertinenze scolastiche, l'attore dovrà soltanto provare che il fatto si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onere dell'istituto scolastico dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile (Cass. III, n. 5067/2010).
L'istituto scolastico, quindi, dovrà provare di aver adottato, in relazione alle condizioni della cosa e alla sua funzione, “tutte le misure idonee ad evitare il danno occorso alla minore ...., e che tale danno si è verificato per un evento non prevedibile e non evitabile in base alle circostanze del caso concreto”
(Cass. S.U. n. 9346/2002).
In definitiva, come chiarito anche da più recente giurisprudenza di legittimità, in considerazione della natura contrattuale del rapporto che si instaura tra genitori dell'alunno ed Istituto che eroga il servizio scolastico, va posto a carico della parte danneggiata solo la dimostrazione dell'evento di danno e delle circostanze di fatto idonee ad accertare che lo stesso si è verificato durante il periodo in cui l'allievo era affidato alla vigilanza dei docenti, trovandosi all'interno del plesso scolastico, mentre deve porsi a carico dell'Istituto scolastico la prova che il fatto non è imputabile a difetto di diligenza nella prestazione di vigilanza, o ad inefficienti misure organizzative e di prevenzione volte ad evitare la situazione di pericolo, e dunque l'evento si connota per la impossibilità di un efficace intervento di contrasto in quanto la condotta dell'alunno risulta imprevedibile e repentina.
Nel caso oggetto del presente giudizio, innanzitutto va evidenziato che il fatto come prospettato dagli attori ovvero che la caduta del minore fosse avvenuta durante una fase di danza/gioco a causa di un urto ricevuto da altro bambino, non ha ricevuto dimostrazione nel corso dell'istruttoria.
L'unico soggetto che ha riportato la circostanza è la teste , amica della attrice che Persona_2
aveva insieme a lei prelevato da scuola il bambino il giorno dell'incidente (senza accedere al plesso ed eventualmente avere altre fonti di informazione), che riferisce dell'urto ricevuto dal piccolo all'epoca di anni 5 e visibilmente provato, come confermato da tutti i testi. Per_1
Pervero, invece, le due docenti presenti in aula ( e ) – della cui Controparte_9 Controparte_5
capacità non deve dubitarsi a prescindere, per assenza di interesse attuale e immediato all'esito del giudizio – hanno, invece, riferito concordemente che poco prima dell'incidente la classe, sorvegliata proprio da loro si trovava “dopo la refezione come al solito in classe a fare una piccola attività guidata perché i bambini dovevano muovere gli arti al suono della musica”.. “i bambini erano in piedi in gruppo in uno spazio dedicato”, e che “all'improvviso cadeva su se stesso forse Per_1
nel compiere una giravolta;
preciso che il ritmo della canzone era molto lento come si addice a bambini 5/6 anni”.
7 Viene altresì precisato che “.. che il bambino che io ho visto cadere perché ero vicina a lui non è caduto in un movimento veloce e rapido ma mentre si girava su se stesso con il dito in testa mentre ballavano una musichetta;
ADR non stava né correndo né saltando;
ADR i bambini erano nell'aula ed escludo che si sia urtato con un altro bambino”.
Ebbene, preso atto che l'attore, pur non dando dimostrazione delle allegazioni propugnate, ha ugualmente adempiuto al suo onere probatorio ( cfr. Cass. Cassazione civile sez. III, 17/03/2021,
n.7410 che chiarisce che “il mero fatto del pregiudizio subito dall'alunno all'interno del plesso scolastico onera l'Istituto a fornire la prova della non imputabilità a colpa dell'inadempimento, ovvero che questo si è verificato per un fatto esterno imprevedibile o per impossibilità sopravvenuta non determinata dalla condotta dell'obbligato”), va verificato se il sia riuscito ad assolvere CP_1
al compito di dimostrare l'adempimento dei propri doveri di vigilanza ed organizzativi o, in subordine, il caso fortuito.
Ritiene il Tribunale che dalle propalazioni delle due testi che hanno assistito all'incidente emerga la responsabilità dell'ente nella misura in cui l'attività de qua (danza/ gioco) eseguita pur a ritmi lenti all'interno della classe, in assenza di prova della reale ampiezza dell'ambiente e senza chiarire le dimensioni di tale “spazio dedicato”, non abbia risposto a requisiti organizzativi idonei ad evitare incidenti o comportamenti non perfettamente controllati di bambini così piccoli.
A meglio chiarire, sia pure ammesso che il piccolo sia caduto inciampando su se stesso Per_1
mentre eseguiva il movimento indicato dalle maestre o dal testo della canzoncina (giravolta su se stesso con un dito in testa), deve ritenersi che il presumibile affollamento di bambini in uno spazio che non garantisse una giusta distanza tra loro, abbia contribuito ad un movimento sconnesso e sgraziato del piccolo tale da provocare la caduta.
E che lo spazio di una classe (solitamente occupato da banchi, sedie, lavagne, cestini ed altri accessori), fosse invece molto grande ed addirittura comprendesse un'area tale da far ballare a distanza di almeno un metro uno dall'altro o che i bambini fossero in numero talmente esiguo quel giorno da avere una libertà di movimento che li rendesse sicuri e non impacciati, era onere del
Ministero innanzitutto dedurlo e poi provarlo nel dettaglio.
Né a questo punto deve ritenersi imprevedibile o eccezionale che un bambino di 5/6 anni in uno spazio ridotto e intento a coordinare i movimenti con la musica possa compiere un gesto (giravolta) non controllato e inciampare, cadendo anche rovinosamente procurandosi una lesione non lieve.
Ne consegue che l'onere della prova di quest'ultimo della causa di esenzione da responsabilità non sia stato assolto, con conseguente fondatezza della domanda risarcitoria nell'an.
Quanto, poi, in ordine alle lesioni all'integrità fisica della minore va precisato a seguito della CTU è emerso che il piccolo ebbe a subire “esiti di frattura diafisaria di tibia disallineata trattata Per_1
8 chirurgicamente in data 11.06.2012 con intervento di riduzione e sintesi con fili metallici e chiodi
TEN, rimossi rispettivamente in data 25.09.2012 ed in data 22.02.2013. Sono residuati, altresì esiti cicatriziali chirurgici ipocromici in regione anteriore di gamba al terzo superiore, di 7 cm x 0,1 e di
4 cm x 0,5 cm”.
Ciò premesso e utilizzate le cd. Tabelle di Milano in forza dell'assunto per cui “Le tabelle di Milano rappresentano i parametri maggiormente idonei per consentire il rispetto dell'equità valutativa nella liquidazione del risarcimento dei danni subiti. In ragione di ciò nel caso in cui il giudice scelga di preferire tabelle diverse per la quantificazione del danno deve fornire una congrua motivazione per giustificare la sua decisione” ( Cassazione civile sez. III, 28/06/2018, n.17018), soprattutto in materie distinte dalla responsabilità civile automobilistica, i pregiudizi sofferti da possono Persona_1 stimarsi danni da invalidità permanente nel grado dell' 8% e da invalidità temporanea quantificabili in giorni 120 per ITT, giorni 60 per invalidità temporanea parziale (ITP) valutabile al 50% e giorni
30 per invalidità temporanea parziale (ITP) valutabile al 25% ( cfr. pag. 5 elaborato peritale).
In definitiva, in considerazione di tutte le circostanze della vicenda concreta (entità dei postumi, natura delle lesioni, durata dell'inabilità, età, condizioni personali e sociali del soggetto leso), il risarcimento del danno subito dall'istante, come rappresentato in atti, può essere, sulla base della
Tabella elaborata dal Tribunale di Milano, utilizzabile come indice di riferimento nella valutazione equitativa del danno, partitamente individuato nella misura di complessivi euro € 30.864,50 per danno biologico permanente nel grado dell'8%, per un soggetto di anni 5 al momento del sinistro, per ITT di 120 giorni ( euro 99,00 x 120), per ITP al 50% di giorni 60 ( euro 99,00 x 50%x 60) e per ITP di giorni 30 al 25% ( euro 99,00 x 30 x 25%).
Ritiene, poi, il Giudicante che, nella specie, non sussistano i presupposti per procedere ad una personalizzazione del danno, mediante l'aumento in termini percentuali della somma riconosciuta a titolo di danno biologico, né siano state documentate spese mediche non coperte dal SSN.
Nell'esaminare tale capo della domanda, giova osservare che, nella sentenza a sezioni unite numero
26972/2008, la Corte di Cassazione ha affermato che: il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge. Inoltre, per quanto attiene alla prova del danno, le SS.UU. hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio (cfr.
Cass. sez. un. 26972/2008 e da ultimo sez. un. n. 3677/09).
9 Nella specie la domanda non può, sul punto, trovare accoglimento, in quanto il fatto lesivo non integra neanche astrattamente gli estremi di un reato ed, inoltre, l'allegazione operata, nell'atto introduttivo, sotto il profilo in esame, si è rivelata assolutamente carente quanto alla particolare afflittività delle lesioni nella vita quotidiana del bambino diventato ragazzo.
Ne consegue la condanna del con diritto di manleva sulla compagnia CP_10 Controparte_8
( che nulla ha contestato tempestivamente in ordine al rapporto assicurativo, essendosi costituita in giudizio solo dopo lo spirare dei termini istruttori) al pagamento in favore dell'attrice nella qualità della complessiva somma di euro € 30.864,50.
Poiché il risarcimento é espresso all'attualità appare necessario – ai fini della liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro -riportare le somme sopraindicate alla data dell'incidente, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. S.U. 1712/95) debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
È, pertanto, necessaria una "devalutazione" nominale dei predetti importi, rapportandoli all'equivalente della data di insorgenza del danno (23.05.2012 ) per poi procedere alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
Le spese di lite, liquidate secondo il valore e la complessità della stessa seguono la soccombenza e sono parametrati ai criteri previsti dal DM 55/14 sulla scorta dei valori medi.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva del;
Controparte_11
2. Accoglie la domanda formulata nell'interesse di e , nella Parte_1 Parte_2 qualità di esercente la potestà sul minore e per l'effetto, condanna Persona_1
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
al pagamento -a titolo di risarcimento danni- in suo favore della complessiva somma di euro
€ 30.864,50 oltre interessi legali codicistici dalla data del sinistro (23.05.12), da calcolarsi Org_ sulla predetta somma devalutata alla medesima data secondo indici per le famiglie di operai ed impiegati e poi su quella come rivalutata anno per anno, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
10 3. In accoglimento della domanda di manleva formulata dal
[...]
in persona del Ministro pro tempore, condanna Controparte_1 [...]
a tenere indenne il primo da ogni conseguenza derivante dall'attuazione Controparte_8
dei capi 2 ) e 4);
4. Condanna, per l'effetto il in persona Controparte_1
del pro tempore, alla refusione in favore di e , CP_4 Parte_1 Parte_2
nella qualità di esercenti la potestà sul minore delle spese del presente Persona_1
giudizio che liquidano in euro 545,00 per spese vive ed euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario al 15% con attribuzione agli Avv.ti
Vincenzo De Palma e Beniamino De Palma per dichiarazione di fattone anticipo.
Napoli, 26.01.24
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco
11