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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7800/2019
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA DEL 01.04.2025
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza, redatta della parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7800/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
pagina 1 di 8 in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_1
calce all'atto di citazione in appello, dagli avv.ti Renato e Paola Buonajuto, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia, in Ercolano (NA), alla piazza Trieste n. 4;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
Raffaele Annunziata, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Somma
Vesuviana (NA), alla via Margherita n. 34;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 1490/2019 emessa dal Giudice di Pace di
Sant'Anastasia.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato nella qualità di erede di Controparte_1
, esponendo di avere in corso un contratto di fornitura di acqua potabile Persona_1
con la e di aver corrisposto a quest'ultima (per il periodo da gennaio Parte_1
2008 a febbraio 2016) una quota pari ad euro 466,27 per il servizio depurazione, del quale non aveva mai usufruito, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di
Sant'Anastasia, la detta società e chiedeva la restituzione dell'indicato importo.
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale eccepiva il difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse ad agire dell'attrice, nonché il difetto di giurisdizione del giudice adito;
nel merito deduceva l'infondatezza e/o nullità della domanda,
l'inesistenza della causa debendi, la carenza di legittimazione della Parte_1
nonché la temerarietà della pretesa attorea.
All'esito di istruttoria documentale il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione e, con sentenza n. 1490/2019, accoglieva la domanda e condannava la a Parte_1
pagina 2 di 8 restituire all'attrice la somma di euro 366,07, ponendo a carico della convenuta le spese di lite.
Avverso la pronuncia proponeva appello la la quale evidenziava Parte_1
l'errore commesso dal primo Giudice nel disattendere sia l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attrice, sia l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della società convenuta;
deduceva, inoltre, il vizio di omessa pronuncia in merito all'eccepita prescrizione del presunto credito vantato dalla P_
Si doleva altresì dell'illogicità ed erroneità della motivazione in ordine alla riconosciuta fondatezza della pretesa attorea ed all'omessa valutazione del compendio documentale comprovante l'esistenza dell'impianto di depurazione, nonché circa il mancato assolvimento degli oneri probatori incombenti sull'attrice.
Censurava, inoltre, la sentenza gravata per l'omessa pronuncia riguardo l'insussistenza di prova del presunto pagamento indebito, per l'arbitraria quantificazione degli oneri di depurazione richiesti in restituzione, nonché per il difetto di valutazione in merito all'invocata condanna per lite temeraria.
Concludeva, pertanto, affinché in accoglimento dell'appello, in via preliminare, fosse dichiarata la carenza di legittimazione attiva di e la carenza di Controparte_1
legittimazione passiva della in subordine, affinché fosse dichiarato Parte_1
prescritto il credito dell'appellata; nel merito, invocava il rigetto dell'iniziativa avversa, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio la quale contestava i motivi di gravame e ne Controparte_1
chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado e depositata in atti la procura di parte appellata, di cui il Tribunale aveva rilevato la mancanza, la causa veniva successivamente fissata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per l'odierna udienza tenutasi secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.
Tanto premesso, in via preliminare, va dato atto dell'ammissibilità dell'appello, posto che la controversia rientra tra quelle per le quali l'art. 113 c.p.c. prevede la decisione pagina 3 di 8 secondo diritto a prescindere dal valore della causa;
le somme delle quali si chiede la restituzione, infatti, sarebbero state corrisposte in esecuzione del contratto di fornitura idrica, fattispecie negoziale ricompresa, pacificamente, nella previsione di cui all'art. 1342 c.c., trattandosi di contratti conclusi mediante la sottoscrizione da parte dell'utente di moduli o formulari predisposti dal soggetto erogatore per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali (in questo senso, con riferimento alla fattispecie, Corte di Cass., ord. n. 37471 del 2021).
Va altresì preliminarmente dichiarata l'ammissibilità e la procedibilità del proposto gravame, in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c., garantendo il diritto di difesa dell'appellata.
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo di gravame la si duole dell'errore commesso dal Parte_1
primo Giudice nell'aver ritenuto sussistente la legittimazione attiva di P_
, sia perché la stessa non risultava titolare di alcuna utenza, sia perché l'utenza
[...]
oggetto di causa era intestata agli eredi di (deceduto nel 1989) e Persona_1
l'attrice non aveva documentato di essere fra questi.
Il motivo è fondato.
In proposito il Giudice di Pace ha ritenuto in maniera impropria che “Le legittimazioni ad causam delle parti sono state provate con l'esibizione e deposito della documentazione agli atti di causa dalle parti non contestata”, nonostante la convenuta avesse svolto espresse contestazioni al riguardo già nella comparsa di Parte_1
costituzione e risposta a fronte delle quali non risulta che l'attrice avesse in alcun modo provato la propria qualità di erede.
Orbene, il possesso della qualità di erede, in quanto incide sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio, non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma pagina 4 di 8 attiene al merito (cfr. Cass. n. 31402/2019 “…Solo la legittimazione va verificata in base alla prospettazione della domanda, mentre l'appartenenza del diritto controverso riguarda la fondatezza della domanda e, ove eccepita dalla parte, sostanzia una mera difesa, che nello specifico è stata formulata tempestivamente…”).
Poiché la carenza di titolarità del diritto era stata oggetto di tempestiva eccezione di parte, incombeva sull'attrice in primo grado - ancora in termini per provvedere - l'onere di dimostrare la titolarità del diritto fatto valere in giudizio (v. ancora Cass. n.
31402/2019).
Per l'esattezza, “…colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto (nella specie rivendicazione della proprietà) deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere – che non è assolto con la produzione della denuncia di successione – è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il “de cuius” che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss cod. civ.” (v. in motivazione
Cass. n. 868/2017).
Nella fattispecie, tuttavia, allo stato degli atti, non risulta che tale onere probatorio sia stato assolto da non risultando alcun documento attestante la dedotta Controparte_1
qualità.
Piuttosto si rileva che nel fascicolo di parte di primo grado dell'odierna appellata, come risulta dal relativo foliario, l'attrice depositava solo l'atto di citazione, alcune “ricevute di pagamento” (che in realtà risultano essere delle fatture intestate impersonalmente agli
“eredi ”), delle sentenze e una CTU. Persona_1
pagina 5 di 8 Pertanto, dovendo decidere allo stato degli atti, in difetto di prova della qualità di erede di in capo all'appellata - stante la rituale eccezione svolta sul punto in Persona_1
prime cure -, in accoglimento del motivo di gravame proposto, la pronuncia resa nel primo grado di giudizio deve essere riformata e, quindi, la domanda avanzata da
[...]
nei confronti della deve essere rigettata. P_ Parte_1
In senso conforme milita altresì quanto rilevato nel sesto motivo d'appello, ovvero l'omessa pronuncia e valutazione del primo Giudice in ordine alla eccezione sollevata dalla circa la mancanza di prova dell'assunto pagamento indebito e l'arbitraria Pt_1
quantificazione degli oneri di depurazione richiesti in restituzione.
La sentenza gravata, difatti, non offre alcuna motivazione né riguardo la dimostrazione del pagamento indebito asseritamente eseguito dalla né riguardo la P_
quantificazione della somma che la è stata condannata a restituire in favore di Pt_1
ovvero dell'importo di euro 366,07 che, fra l'atro, è diverso da quello Controparte_1
richiesto in citazione (euro 466,27). Tant'è che non sono esplicitati gli elementi da cui il giudice ha tratto il proprio convincimento, attraverso la disamina del reso istruttorio e, quindi, la censurata motivazione non consente di individuare il percorso argomentativo ad essa sotteso, funzionale alla sua comprensione ed alla sua verifica in sede di impugnazione.
“In particolare, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105 del 2017, 21921 del 2019; v. pure 19041 del 2008)” (v. Cass. n. 22231/2020).
Nello specifico la ha agito in giudizio per ottenere la restituzione di quanto – a P_
suo dire – indebitamente corrisposto alla e, quindi, avrebbe dovuto Parte_1
dimostrare in primis l'avvenuto pagamento, producendo copia dei bollettini saldati, atteso che “Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della
pagina 6 di 8 prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (v. Cass. n. 30713/2018).
Tuttavia, non essendo stato depositato agli atti del presente procedimento il fascicolo di parte attrice del primo grado di giudizio, non può ritenersi comprovata la pretesa azionata dalla stante la mancata documentazione dell'asserito pagamento P_
indebito.
In ragione delle esposte considerazioni l'appello deve essere accolto e, dunque, in riforma della sentenza resa nel primo grado di giudizio, la domanda proposta da
[...]
nei confronti della P_ Parte_1
Infondata è da ritenersi, invece, la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96
c.p.c. spiegata dall'odierna appellante, non ricorrendo l'abuso della potestas agendi, ossia la promozione della lite, di per sé legittima, per fini diversi da quelli per i quali il potere stesso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte (cfr. Cass. n. 9912/2018) e, pertanto, la stessa deve essere rigettata.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita nelle valutazioni di cui sopra.
L'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata comportano la consequenziale riforma della pronuncia sulle spese di giudizio. va, quindi, condannata al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. 55/2014.
Le spese di lite del presente giudizio pure seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata.
Il tutto con attribuzione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1490/2019 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, così provvede:
pagina 7 di 8 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 1490/2019 resa dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia in data 17.04.2019, rigetta la domanda proposta da Controparte_1
in qualità di erede di , nei confronti della Persona_1 Parte_1
2) condanna l'odierna appellante al pagamento in favore della delle Parte_1
spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in euro 180,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per il primo grado di giudizio, ed in euro 332,00 per compensi, oltre euro 96,50 per spese, nonché rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per il presente giudizio;
il tutto con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
Nola, 01.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA DEL 01.04.2025
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza, redatta della parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7800/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
pagina 1 di 8 in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_1
calce all'atto di citazione in appello, dagli avv.ti Renato e Paola Buonajuto, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia, in Ercolano (NA), alla piazza Trieste n. 4;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
Raffaele Annunziata, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Somma
Vesuviana (NA), alla via Margherita n. 34;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 1490/2019 emessa dal Giudice di Pace di
Sant'Anastasia.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato nella qualità di erede di Controparte_1
, esponendo di avere in corso un contratto di fornitura di acqua potabile Persona_1
con la e di aver corrisposto a quest'ultima (per il periodo da gennaio Parte_1
2008 a febbraio 2016) una quota pari ad euro 466,27 per il servizio depurazione, del quale non aveva mai usufruito, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di
Sant'Anastasia, la detta società e chiedeva la restituzione dell'indicato importo.
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale eccepiva il difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse ad agire dell'attrice, nonché il difetto di giurisdizione del giudice adito;
nel merito deduceva l'infondatezza e/o nullità della domanda,
l'inesistenza della causa debendi, la carenza di legittimazione della Parte_1
nonché la temerarietà della pretesa attorea.
All'esito di istruttoria documentale il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione e, con sentenza n. 1490/2019, accoglieva la domanda e condannava la a Parte_1
pagina 2 di 8 restituire all'attrice la somma di euro 366,07, ponendo a carico della convenuta le spese di lite.
Avverso la pronuncia proponeva appello la la quale evidenziava Parte_1
l'errore commesso dal primo Giudice nel disattendere sia l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attrice, sia l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della società convenuta;
deduceva, inoltre, il vizio di omessa pronuncia in merito all'eccepita prescrizione del presunto credito vantato dalla P_
Si doleva altresì dell'illogicità ed erroneità della motivazione in ordine alla riconosciuta fondatezza della pretesa attorea ed all'omessa valutazione del compendio documentale comprovante l'esistenza dell'impianto di depurazione, nonché circa il mancato assolvimento degli oneri probatori incombenti sull'attrice.
Censurava, inoltre, la sentenza gravata per l'omessa pronuncia riguardo l'insussistenza di prova del presunto pagamento indebito, per l'arbitraria quantificazione degli oneri di depurazione richiesti in restituzione, nonché per il difetto di valutazione in merito all'invocata condanna per lite temeraria.
Concludeva, pertanto, affinché in accoglimento dell'appello, in via preliminare, fosse dichiarata la carenza di legittimazione attiva di e la carenza di Controparte_1
legittimazione passiva della in subordine, affinché fosse dichiarato Parte_1
prescritto il credito dell'appellata; nel merito, invocava il rigetto dell'iniziativa avversa, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio la quale contestava i motivi di gravame e ne Controparte_1
chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado e depositata in atti la procura di parte appellata, di cui il Tribunale aveva rilevato la mancanza, la causa veniva successivamente fissata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per l'odierna udienza tenutasi secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.
Tanto premesso, in via preliminare, va dato atto dell'ammissibilità dell'appello, posto che la controversia rientra tra quelle per le quali l'art. 113 c.p.c. prevede la decisione pagina 3 di 8 secondo diritto a prescindere dal valore della causa;
le somme delle quali si chiede la restituzione, infatti, sarebbero state corrisposte in esecuzione del contratto di fornitura idrica, fattispecie negoziale ricompresa, pacificamente, nella previsione di cui all'art. 1342 c.c., trattandosi di contratti conclusi mediante la sottoscrizione da parte dell'utente di moduli o formulari predisposti dal soggetto erogatore per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali (in questo senso, con riferimento alla fattispecie, Corte di Cass., ord. n. 37471 del 2021).
Va altresì preliminarmente dichiarata l'ammissibilità e la procedibilità del proposto gravame, in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c., garantendo il diritto di difesa dell'appellata.
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo di gravame la si duole dell'errore commesso dal Parte_1
primo Giudice nell'aver ritenuto sussistente la legittimazione attiva di P_
, sia perché la stessa non risultava titolare di alcuna utenza, sia perché l'utenza
[...]
oggetto di causa era intestata agli eredi di (deceduto nel 1989) e Persona_1
l'attrice non aveva documentato di essere fra questi.
Il motivo è fondato.
In proposito il Giudice di Pace ha ritenuto in maniera impropria che “Le legittimazioni ad causam delle parti sono state provate con l'esibizione e deposito della documentazione agli atti di causa dalle parti non contestata”, nonostante la convenuta avesse svolto espresse contestazioni al riguardo già nella comparsa di Parte_1
costituzione e risposta a fronte delle quali non risulta che l'attrice avesse in alcun modo provato la propria qualità di erede.
Orbene, il possesso della qualità di erede, in quanto incide sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio, non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma pagina 4 di 8 attiene al merito (cfr. Cass. n. 31402/2019 “…Solo la legittimazione va verificata in base alla prospettazione della domanda, mentre l'appartenenza del diritto controverso riguarda la fondatezza della domanda e, ove eccepita dalla parte, sostanzia una mera difesa, che nello specifico è stata formulata tempestivamente…”).
Poiché la carenza di titolarità del diritto era stata oggetto di tempestiva eccezione di parte, incombeva sull'attrice in primo grado - ancora in termini per provvedere - l'onere di dimostrare la titolarità del diritto fatto valere in giudizio (v. ancora Cass. n.
31402/2019).
Per l'esattezza, “…colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto (nella specie rivendicazione della proprietà) deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere – che non è assolto con la produzione della denuncia di successione – è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il “de cuius” che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss cod. civ.” (v. in motivazione
Cass. n. 868/2017).
Nella fattispecie, tuttavia, allo stato degli atti, non risulta che tale onere probatorio sia stato assolto da non risultando alcun documento attestante la dedotta Controparte_1
qualità.
Piuttosto si rileva che nel fascicolo di parte di primo grado dell'odierna appellata, come risulta dal relativo foliario, l'attrice depositava solo l'atto di citazione, alcune “ricevute di pagamento” (che in realtà risultano essere delle fatture intestate impersonalmente agli
“eredi ”), delle sentenze e una CTU. Persona_1
pagina 5 di 8 Pertanto, dovendo decidere allo stato degli atti, in difetto di prova della qualità di erede di in capo all'appellata - stante la rituale eccezione svolta sul punto in Persona_1
prime cure -, in accoglimento del motivo di gravame proposto, la pronuncia resa nel primo grado di giudizio deve essere riformata e, quindi, la domanda avanzata da
[...]
nei confronti della deve essere rigettata. P_ Parte_1
In senso conforme milita altresì quanto rilevato nel sesto motivo d'appello, ovvero l'omessa pronuncia e valutazione del primo Giudice in ordine alla eccezione sollevata dalla circa la mancanza di prova dell'assunto pagamento indebito e l'arbitraria Pt_1
quantificazione degli oneri di depurazione richiesti in restituzione.
La sentenza gravata, difatti, non offre alcuna motivazione né riguardo la dimostrazione del pagamento indebito asseritamente eseguito dalla né riguardo la P_
quantificazione della somma che la è stata condannata a restituire in favore di Pt_1
ovvero dell'importo di euro 366,07 che, fra l'atro, è diverso da quello Controparte_1
richiesto in citazione (euro 466,27). Tant'è che non sono esplicitati gli elementi da cui il giudice ha tratto il proprio convincimento, attraverso la disamina del reso istruttorio e, quindi, la censurata motivazione non consente di individuare il percorso argomentativo ad essa sotteso, funzionale alla sua comprensione ed alla sua verifica in sede di impugnazione.
“In particolare, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105 del 2017, 21921 del 2019; v. pure 19041 del 2008)” (v. Cass. n. 22231/2020).
Nello specifico la ha agito in giudizio per ottenere la restituzione di quanto – a P_
suo dire – indebitamente corrisposto alla e, quindi, avrebbe dovuto Parte_1
dimostrare in primis l'avvenuto pagamento, producendo copia dei bollettini saldati, atteso che “Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della
pagina 6 di 8 prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (v. Cass. n. 30713/2018).
Tuttavia, non essendo stato depositato agli atti del presente procedimento il fascicolo di parte attrice del primo grado di giudizio, non può ritenersi comprovata la pretesa azionata dalla stante la mancata documentazione dell'asserito pagamento P_
indebito.
In ragione delle esposte considerazioni l'appello deve essere accolto e, dunque, in riforma della sentenza resa nel primo grado di giudizio, la domanda proposta da
[...]
nei confronti della P_ Parte_1
Infondata è da ritenersi, invece, la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96
c.p.c. spiegata dall'odierna appellante, non ricorrendo l'abuso della potestas agendi, ossia la promozione della lite, di per sé legittima, per fini diversi da quelli per i quali il potere stesso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte (cfr. Cass. n. 9912/2018) e, pertanto, la stessa deve essere rigettata.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita nelle valutazioni di cui sopra.
L'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata comportano la consequenziale riforma della pronuncia sulle spese di giudizio. va, quindi, condannata al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. 55/2014.
Le spese di lite del presente giudizio pure seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata.
Il tutto con attribuzione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1490/2019 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, così provvede:
pagina 7 di 8 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 1490/2019 resa dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia in data 17.04.2019, rigetta la domanda proposta da Controparte_1
in qualità di erede di , nei confronti della Persona_1 Parte_1
2) condanna l'odierna appellante al pagamento in favore della delle Parte_1
spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in euro 180,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per il primo grado di giudizio, ed in euro 332,00 per compensi, oltre euro 96,50 per spese, nonché rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per il presente giudizio;
il tutto con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
Nola, 01.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
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