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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 23/10/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 418/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. Arianna De Martino Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 418/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLI ELENA Parte_1 C.F._1 con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellante contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. PERINI VALERIA con domicilio digitale C.F._2 come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellato
Oggetto: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Alla udienza del 24.9.2025, fissata ex art. 350 terzo comma c.p.c. e dell'art. 350 bis c.p.c. e tenutasi con la modalità di cui all'art 127 ter c.p.c, in forza dell'art 281 sexies c.p.c. il Collegio si è riservato per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo
1. Avanti al Giudice di Pace di Spoleto il sig. si è opposto alla Parte_1 ingiunzione di pagamento per le fatture n. 185 e 186 del 28.2.20 con cui il sig. CP_1
titolare della Carrozzeria Specializzata Spoleto C.S.S. gli ha intimato il pagamento
[...] di € 2.748,49, per l'esecuzione di lavori di riparazione su un'autovettura BMW 318 targata
EW813VH,.
Il n tale sede ha proposto domanda riconvenzionale con cui ha contestato alla Pt_1
di aver consegnato, in data 12.08.2021 la propria autovettura Bmw 318 tg. CP_1
EW813VH perché venissero effettuate delle riparazioni e di essersi raccomandato di non far circolare il veicolo al di fuori dalla carrozzeria poiché il veicolo è impiegato per l'attività di
NC (noleggio con conducente). Contravvenendo alla richiesta lo (o chi per lui) ha CP_1 condotto il veicolo fuori dei locali della carrozzeria, senza informare e in tale circostanza il veicolo, in data 13.8.23, si è fermato mentre era diretto verso Terni. Si rendeva necessario eseguire il trasporto e il veicolo è rimasto fermo per circa un mese.
Il Giudice di Pace, ritenendo che la domanda riconvenzionale eccedesse la propria competenza per valore, ha disposto la separazione delle cause con ordinanza del 16 gennaio
2021, trattenendo la sola opposizione al decreto ingiuntivo e assegnando termine per la riassunzione della domanda riconvenzionale innanzi al Tribunale di Spoleto.
2. Il a riassunto il giudizio chiedendo di accertare e dichiarare di aver subito un Pt_1 danno patrimoniale pari ad “€. 2.520,00 per mancato guadagno, €. 2.831,00 per le spese di ripristino del lavoro svolto non a regola d'arte nonché all'esecuzione delle opere non fatte dalla
, €. 3.800,00 per spese riparazione auto presso la concessionaria BMW-sede di CP_1
Foligno- oltre la somma di €.10.000 come richiesto dal a titolo di Controparte_2 risarcimento danni per inadempimento rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto di prestazioni di servizio e condannare la parte opposta CP_1
( ), titolare della Ditta individuale Carrozzeria Specializzata Spoleto C.F._2
C.S.S.(P.IVA: ), al risarcimento in favore dell'opponente della somma di €. P.IVA_1
19.151,00 o di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa o ritenuta di giustizia…”.
3. Il sig. titolare della , si è costituito avanti al Tribunale CP_1 CP_1 chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
pagina 2 di 7 4. Il Tribunale di Spoleto con sentenza n. 358/2024 pubbl. il 09/04/2024 (RG n.
809/2021) rigettava integralmente la domanda di condannandolo al pagamento Pt_1 delle spese processuali.
5. Il Sig. ha proposto appello, chiedendo la preventiva sospensione dell'efficacia Pt_1 esecutiva e l'acquisizione della CTU, e articolando tre motivi di impugnazione e dolendosi per:
5.1. L'omessa pronuncia sui danni per lavori di carrozzeria non eseguiti o mal eseguiti. contesta la decisione del Tribunale di non acquisire la consulenza tecnica d'ufficio Pt_1 svolta nel parallelo giudizio di opposizione innanzi al Giudice di Pace, sostenendo che tale
CTU sarebbe stata necessaria per valutare la specifica voce di danno relativa ai lavori di carrozzeria (euro 1.259,00), distinta dai danni al motore.
5.2. La errata qualificazione giuridica del contratto. L'appellante sostiene che il rapporto contrattuale doveva essere inquadrato come "contratto misto" (prestazione d'opera + deposito), con conseguente applicazione integrale della disciplina del deposito, inclusi gli obblighi di cui agli artt. 1768 e 1770 c.c.
5.3. La errata valutazione del nesso causale e delle prove. contesta la ricostruzione Pt_1 fattuale del Tribunale, sostenendo che il veicolo era stato consegnato presso l'unica sede operativa della carrozzeria in Spoleto (la sede di sarebbe stata attivata solo nel CP_1
2020) e che lo spostamento non autorizzato costituiva violazione dell'art. 1770 c.c. (furtum usus), comportando responsabilità anche per danni da caso fortuito.
6. Il sig. Sig. quale titolare della ditta individuale “Carrozzeria CP_1
Specialistica Stroncone C.S.S. di Shabani Saimir”, si è costituito in appello per confutare i motivi di impugnazione ed ha concluso eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello ex art
348 bis c.p.c. e per il rigetto dello stesso con conferma della sentenza impugnata.
7. All'udienza di discussione del 25/09/2024, il collegio ha “ritenuta l'insussistenza di elementi tali da consentire l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza per manifesta fondatezza dell'impugnazione, non apparendo la ricostruzione fattuale compiuta dal primo giudice, alla luce della sommarietà della cognizione di questa fase, inficiata da manifesti errori di giudizio”;
8. Il C.I. ha ritenuto, alla udienza del 27.3.25, di dover procedere ai sensi dell'art 350 bis c.p.c. fissano l'udienza al 24.9.2025, in tale sede le parti hanno depositato le note di trattazione ex art 127 ter c.p.c.
motivi della decisione
pagina 3 di 7 9. Sul primo motivo, circa l'asserita omessa pronuncia sui danni per lavori di carrozzeria non eseguiti o mal eseguiti per cui l'appellante lamenta la mancata acquisizione della CTU espletata in primo grado, il Tribunale ha osservato che l'operazione peritale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ha avuto “… ad oggetto proprio l'ammontare e la correttezza dei suddetti lavori;
pertanto, non riveste alcuna rilevanza nella presente sede” .
Sul punto l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato poiché la domanda riconvenzionale non riguarderebbe solo il risarcimento dei danni causati dal guasto, ma anche: “… b) spese per l'esecuzione delle opere non fatte dall'opposta e per il ripristino del lavoro svolto non a regola d'arte pari ad €. 1.259,00 (2.831,00-1572,00 importo liquidato al alla Compagnia Groupama); ….” Pt_1
10. Va chiarito che detta causale, opere non eseguite da legarsi a quelle male eseguite, rientra nell'ambito dell'oggetto della opposizione a decreto ingiuntivo ove la ditta opposta chiedeva il pagamento delle due fatture per le sue prestazioni.
Lo stesso appellante conferma che avanti al G.d.P. si è accertato “anche quali fossero le spese di ripristino del lavoro di carrozzeria svolto non a regola d'arte” ma anche, come si evince dalla sentenza del Giudice di Pace (sentenza intervenuta nel corso del giudizio e prodotta dall'appellato come all. n. 2) “il ripristino della porta posteriore destra non è stato eseguito e che le guarnizioni della porta posteriore destra non sono state sostituite” .
Non si vede quindi quali utilità possa avere l'acquisizione della CTU in questione in questo giudizio che ha ad oggetto il risarcimento dei danni causati dal guasto al motore del veicolo.
Il motivo si mostra quindi palesemente infondato.
11. Il secondo motivo di appello vuole sostenere che il Tribunale ha errato nella qualificazione giuridica laddove ha respinto l'ipotesi prospettata dalla difesa del per Pt_1 cui avrebbe dovuto applicarsi la disciplina del contratto di deposito di cui all'art 1766 e ss. con le conseguenti applicazioni delle obbligazioni del depositario di cui all'art 1768 c.c.
In verità, lo stesso appellante non manca di riscontrare di non avere individuato in via esclusiva il contratto di deposito bensì di avere fatto riferimento ad un contratto “misto” ed anzi conferma, citando giurisprudenza (Cass. n. 10956/2010), che nel contratto concluso con l'autoriparatore ha natura di prestazione d'opera in cui l'obbligazione di custodia ha carattere accessorio e strumentale rispetto a quella principale di riparazione.
Precisa quindi l'appellante di lamentare: “l'uso della cosa depositata costituisce, infatti, una particolare forma di inadempimento dell'obbligo di custodia detta furtum usus ed in detto caso il depositario è responsabile anche per la perdita e il deterioramento dovuti a caso
pagina 4 di 7 fortuito che non avrebbero colpito la cosa se non fosse stata usata.” (cfr. pag. 7 dell'atto di appello).
Ciò, sempre a dire dell'appellante, costituirebbe una violazione del contratto di deposito in quanto si sarebbe raccomandato di non condurre il veicolo fuori dai locali della carrozzeria. Quindi avrebbe fissato una modalità del deposito per cui la carrozzeria non avrebbe potuto utilizzare il veicolo.
12. A ben vedere, il Tribunale, dopo avere acclarato la natura “mista” del contratto, quindi la accessorietà della custodia, prescinde “…dal fatto che lo spostamento dell'autoveicolo al di fuori dell'officina di Spoleto, per essere condotto nell'officina sita in (provincia di CP_1
Terni), costituisca o meno inadempimento a tale obbligo di custodia, si ritiene centrale verificare se l'evento verificatosi sia ricollegabile causalmente a tale condotta asseritamente costituente inadempimento.”
In tal senso ha ritenuto prioritario accertare se tra il supposto inadempimento e il danno verificatosi al veicolo possa configurarsi un nesso causale.
Appena si deve osservare che non risulta in atti la prova che il avesse Pt_1 disposto di non muovere il veicolo, per altro verso lo spostamento è plausibilmente avvenuto tra le due sedi della carrozzeria (Spoleto e Stroncone di Terni).
Ciò che rileva, anche in questa sede, è di rivolgere l'attenzione se effettivamente è ravvisabile un nesso casuale tra lo spostamento e l'evento dannoso e se possa ravvisarsi la responsabilità del danno in capo alla carrozzeria.
13. Il terzo motivo si propone quindi di censurare la sentenza impugnata laddove ha concluso per la mancata prova da parte della difesa del ravvisando che “in effetti, Pt_1
l'aver utilizzato l'auto per lo spostamento della stessa ha comportato il guasto del motore, o meglio, qualora non fosse stata utilizzata, il medesimo, almeno in tale contesto spazio temporale, non si sarebbe verosimilmente verificato.” Quindi, il primo giudice ha individuato l'onere dell'appellante di dimostrare che, se l'auto non fosse stata utilizzata, la rottura non si sarebbe verificata.
14. Il motivo di appello insiste nel sostenere che non avrebbe dovuto effettuarsi lo spostamento da Spoleto a Terni ove lo ha altra officina (la circostanza non risulta CP_1 contestata) e ribadisce come “1) la rottura sia stata determinata dalla forte velocità tenuta dal conducente alla guida del veicolo al momento della rottura;
2) il conducente al momento della rottura abbia fatto rifornimento di gasolio di scarsa qualità; 3) il guidatore ha fatto percorrere al mezzo un lungo tratto di strada “in riserva”.
pagina 5 di 7 15. All'esame dei fatti allegati e dell'esito del processo non si riscontrano elementi che confermino che la rottura sia stata determinata dalla velocità o che il guidatore ha percorso un tratto di strada in riserva, ancor meno risulta che nel corso del tragitto sia stato fatto rifornimento. Se poi fosse stato eseguito il rifornimento, non si spiega come possa essere stato fatto un lungo tragitto in riserva. Dette circostanze sollevate nell'atto di appello (cfr. pag. 13) non compaiono nell'atto introduttivo e non sono suffragate da prova.
L'unica circostanza che è emersa dall'istruttoria è che il guasto è più probabilmente da ricondurre al carburante sporco che l'autofficina BMW ha riscontato in sede di riparazione.
Questi aspetti sono stati considerati dal Tribunale evidenziando: “Ebbene, nel caso di specie, non può sottacersi come la causa che ha determinato l'evento lesivo, ossia il guasto al motore, è da rintracciare in un caso fortuito (ovvero, se proprio si vuol addebitare una responsabilità, al difetto di manutenzione del proprietario del veicolo), in quanto la rottura è dipesa dall'utilizzo di carburante sporco.” (cfr. pag. 8 della sentenza).
Ritiene, pertanto, il collegio che anche questo motivo di impugnazione non meriti accoglimento poiché è tutt'altro che dimostrata la condizione del carburante al momento della consegna del veicolo alla carrozzeria e v'è da aderire alla valutazione del Tribunale che trattasi di una accidentalità non deriva dalla condotta imputabile all'appellato.
16. Al rigetto dell'appello segue la soccombenza per le spese del giudizio che, considerato il valore del giudizio e tenuto conto dei parametri compresi fra minimi e medi considerata la non complessità degli argomenti trattati. (scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00) di cui al
DM. 55/2014 (aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022) vengono liquidati come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in complessive € 4.000,00, per competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
pagina 6 di 7 Perugia, 23 ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore
avv. Claudio Fraticelli
Il Presidente
dott. Claudio Baglioni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. Arianna De Martino Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 418/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLI ELENA Parte_1 C.F._1 con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellante contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. PERINI VALERIA con domicilio digitale C.F._2 come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellato
Oggetto: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Alla udienza del 24.9.2025, fissata ex art. 350 terzo comma c.p.c. e dell'art. 350 bis c.p.c. e tenutasi con la modalità di cui all'art 127 ter c.p.c, in forza dell'art 281 sexies c.p.c. il Collegio si è riservato per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo
1. Avanti al Giudice di Pace di Spoleto il sig. si è opposto alla Parte_1 ingiunzione di pagamento per le fatture n. 185 e 186 del 28.2.20 con cui il sig. CP_1
titolare della Carrozzeria Specializzata Spoleto C.S.S. gli ha intimato il pagamento
[...] di € 2.748,49, per l'esecuzione di lavori di riparazione su un'autovettura BMW 318 targata
EW813VH,.
Il n tale sede ha proposto domanda riconvenzionale con cui ha contestato alla Pt_1
di aver consegnato, in data 12.08.2021 la propria autovettura Bmw 318 tg. CP_1
EW813VH perché venissero effettuate delle riparazioni e di essersi raccomandato di non far circolare il veicolo al di fuori dalla carrozzeria poiché il veicolo è impiegato per l'attività di
NC (noleggio con conducente). Contravvenendo alla richiesta lo (o chi per lui) ha CP_1 condotto il veicolo fuori dei locali della carrozzeria, senza informare e in tale circostanza il veicolo, in data 13.8.23, si è fermato mentre era diretto verso Terni. Si rendeva necessario eseguire il trasporto e il veicolo è rimasto fermo per circa un mese.
Il Giudice di Pace, ritenendo che la domanda riconvenzionale eccedesse la propria competenza per valore, ha disposto la separazione delle cause con ordinanza del 16 gennaio
2021, trattenendo la sola opposizione al decreto ingiuntivo e assegnando termine per la riassunzione della domanda riconvenzionale innanzi al Tribunale di Spoleto.
2. Il a riassunto il giudizio chiedendo di accertare e dichiarare di aver subito un Pt_1 danno patrimoniale pari ad “€. 2.520,00 per mancato guadagno, €. 2.831,00 per le spese di ripristino del lavoro svolto non a regola d'arte nonché all'esecuzione delle opere non fatte dalla
, €. 3.800,00 per spese riparazione auto presso la concessionaria BMW-sede di CP_1
Foligno- oltre la somma di €.10.000 come richiesto dal a titolo di Controparte_2 risarcimento danni per inadempimento rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto di prestazioni di servizio e condannare la parte opposta CP_1
( ), titolare della Ditta individuale Carrozzeria Specializzata Spoleto C.F._2
C.S.S.(P.IVA: ), al risarcimento in favore dell'opponente della somma di €. P.IVA_1
19.151,00 o di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa o ritenuta di giustizia…”.
3. Il sig. titolare della , si è costituito avanti al Tribunale CP_1 CP_1 chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
pagina 2 di 7 4. Il Tribunale di Spoleto con sentenza n. 358/2024 pubbl. il 09/04/2024 (RG n.
809/2021) rigettava integralmente la domanda di condannandolo al pagamento Pt_1 delle spese processuali.
5. Il Sig. ha proposto appello, chiedendo la preventiva sospensione dell'efficacia Pt_1 esecutiva e l'acquisizione della CTU, e articolando tre motivi di impugnazione e dolendosi per:
5.1. L'omessa pronuncia sui danni per lavori di carrozzeria non eseguiti o mal eseguiti. contesta la decisione del Tribunale di non acquisire la consulenza tecnica d'ufficio Pt_1 svolta nel parallelo giudizio di opposizione innanzi al Giudice di Pace, sostenendo che tale
CTU sarebbe stata necessaria per valutare la specifica voce di danno relativa ai lavori di carrozzeria (euro 1.259,00), distinta dai danni al motore.
5.2. La errata qualificazione giuridica del contratto. L'appellante sostiene che il rapporto contrattuale doveva essere inquadrato come "contratto misto" (prestazione d'opera + deposito), con conseguente applicazione integrale della disciplina del deposito, inclusi gli obblighi di cui agli artt. 1768 e 1770 c.c.
5.3. La errata valutazione del nesso causale e delle prove. contesta la ricostruzione Pt_1 fattuale del Tribunale, sostenendo che il veicolo era stato consegnato presso l'unica sede operativa della carrozzeria in Spoleto (la sede di sarebbe stata attivata solo nel CP_1
2020) e che lo spostamento non autorizzato costituiva violazione dell'art. 1770 c.c. (furtum usus), comportando responsabilità anche per danni da caso fortuito.
6. Il sig. Sig. quale titolare della ditta individuale “Carrozzeria CP_1
Specialistica Stroncone C.S.S. di Shabani Saimir”, si è costituito in appello per confutare i motivi di impugnazione ed ha concluso eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello ex art
348 bis c.p.c. e per il rigetto dello stesso con conferma della sentenza impugnata.
7. All'udienza di discussione del 25/09/2024, il collegio ha “ritenuta l'insussistenza di elementi tali da consentire l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza per manifesta fondatezza dell'impugnazione, non apparendo la ricostruzione fattuale compiuta dal primo giudice, alla luce della sommarietà della cognizione di questa fase, inficiata da manifesti errori di giudizio”;
8. Il C.I. ha ritenuto, alla udienza del 27.3.25, di dover procedere ai sensi dell'art 350 bis c.p.c. fissano l'udienza al 24.9.2025, in tale sede le parti hanno depositato le note di trattazione ex art 127 ter c.p.c.
motivi della decisione
pagina 3 di 7 9. Sul primo motivo, circa l'asserita omessa pronuncia sui danni per lavori di carrozzeria non eseguiti o mal eseguiti per cui l'appellante lamenta la mancata acquisizione della CTU espletata in primo grado, il Tribunale ha osservato che l'operazione peritale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ha avuto “… ad oggetto proprio l'ammontare e la correttezza dei suddetti lavori;
pertanto, non riveste alcuna rilevanza nella presente sede” .
Sul punto l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato poiché la domanda riconvenzionale non riguarderebbe solo il risarcimento dei danni causati dal guasto, ma anche: “… b) spese per l'esecuzione delle opere non fatte dall'opposta e per il ripristino del lavoro svolto non a regola d'arte pari ad €. 1.259,00 (2.831,00-1572,00 importo liquidato al alla Compagnia Groupama); ….” Pt_1
10. Va chiarito che detta causale, opere non eseguite da legarsi a quelle male eseguite, rientra nell'ambito dell'oggetto della opposizione a decreto ingiuntivo ove la ditta opposta chiedeva il pagamento delle due fatture per le sue prestazioni.
Lo stesso appellante conferma che avanti al G.d.P. si è accertato “anche quali fossero le spese di ripristino del lavoro di carrozzeria svolto non a regola d'arte” ma anche, come si evince dalla sentenza del Giudice di Pace (sentenza intervenuta nel corso del giudizio e prodotta dall'appellato come all. n. 2) “il ripristino della porta posteriore destra non è stato eseguito e che le guarnizioni della porta posteriore destra non sono state sostituite” .
Non si vede quindi quali utilità possa avere l'acquisizione della CTU in questione in questo giudizio che ha ad oggetto il risarcimento dei danni causati dal guasto al motore del veicolo.
Il motivo si mostra quindi palesemente infondato.
11. Il secondo motivo di appello vuole sostenere che il Tribunale ha errato nella qualificazione giuridica laddove ha respinto l'ipotesi prospettata dalla difesa del per Pt_1 cui avrebbe dovuto applicarsi la disciplina del contratto di deposito di cui all'art 1766 e ss. con le conseguenti applicazioni delle obbligazioni del depositario di cui all'art 1768 c.c.
In verità, lo stesso appellante non manca di riscontrare di non avere individuato in via esclusiva il contratto di deposito bensì di avere fatto riferimento ad un contratto “misto” ed anzi conferma, citando giurisprudenza (Cass. n. 10956/2010), che nel contratto concluso con l'autoriparatore ha natura di prestazione d'opera in cui l'obbligazione di custodia ha carattere accessorio e strumentale rispetto a quella principale di riparazione.
Precisa quindi l'appellante di lamentare: “l'uso della cosa depositata costituisce, infatti, una particolare forma di inadempimento dell'obbligo di custodia detta furtum usus ed in detto caso il depositario è responsabile anche per la perdita e il deterioramento dovuti a caso
pagina 4 di 7 fortuito che non avrebbero colpito la cosa se non fosse stata usata.” (cfr. pag. 7 dell'atto di appello).
Ciò, sempre a dire dell'appellante, costituirebbe una violazione del contratto di deposito in quanto si sarebbe raccomandato di non condurre il veicolo fuori dai locali della carrozzeria. Quindi avrebbe fissato una modalità del deposito per cui la carrozzeria non avrebbe potuto utilizzare il veicolo.
12. A ben vedere, il Tribunale, dopo avere acclarato la natura “mista” del contratto, quindi la accessorietà della custodia, prescinde “…dal fatto che lo spostamento dell'autoveicolo al di fuori dell'officina di Spoleto, per essere condotto nell'officina sita in (provincia di CP_1
Terni), costituisca o meno inadempimento a tale obbligo di custodia, si ritiene centrale verificare se l'evento verificatosi sia ricollegabile causalmente a tale condotta asseritamente costituente inadempimento.”
In tal senso ha ritenuto prioritario accertare se tra il supposto inadempimento e il danno verificatosi al veicolo possa configurarsi un nesso causale.
Appena si deve osservare che non risulta in atti la prova che il avesse Pt_1 disposto di non muovere il veicolo, per altro verso lo spostamento è plausibilmente avvenuto tra le due sedi della carrozzeria (Spoleto e Stroncone di Terni).
Ciò che rileva, anche in questa sede, è di rivolgere l'attenzione se effettivamente è ravvisabile un nesso casuale tra lo spostamento e l'evento dannoso e se possa ravvisarsi la responsabilità del danno in capo alla carrozzeria.
13. Il terzo motivo si propone quindi di censurare la sentenza impugnata laddove ha concluso per la mancata prova da parte della difesa del ravvisando che “in effetti, Pt_1
l'aver utilizzato l'auto per lo spostamento della stessa ha comportato il guasto del motore, o meglio, qualora non fosse stata utilizzata, il medesimo, almeno in tale contesto spazio temporale, non si sarebbe verosimilmente verificato.” Quindi, il primo giudice ha individuato l'onere dell'appellante di dimostrare che, se l'auto non fosse stata utilizzata, la rottura non si sarebbe verificata.
14. Il motivo di appello insiste nel sostenere che non avrebbe dovuto effettuarsi lo spostamento da Spoleto a Terni ove lo ha altra officina (la circostanza non risulta CP_1 contestata) e ribadisce come “1) la rottura sia stata determinata dalla forte velocità tenuta dal conducente alla guida del veicolo al momento della rottura;
2) il conducente al momento della rottura abbia fatto rifornimento di gasolio di scarsa qualità; 3) il guidatore ha fatto percorrere al mezzo un lungo tratto di strada “in riserva”.
pagina 5 di 7 15. All'esame dei fatti allegati e dell'esito del processo non si riscontrano elementi che confermino che la rottura sia stata determinata dalla velocità o che il guidatore ha percorso un tratto di strada in riserva, ancor meno risulta che nel corso del tragitto sia stato fatto rifornimento. Se poi fosse stato eseguito il rifornimento, non si spiega come possa essere stato fatto un lungo tragitto in riserva. Dette circostanze sollevate nell'atto di appello (cfr. pag. 13) non compaiono nell'atto introduttivo e non sono suffragate da prova.
L'unica circostanza che è emersa dall'istruttoria è che il guasto è più probabilmente da ricondurre al carburante sporco che l'autofficina BMW ha riscontato in sede di riparazione.
Questi aspetti sono stati considerati dal Tribunale evidenziando: “Ebbene, nel caso di specie, non può sottacersi come la causa che ha determinato l'evento lesivo, ossia il guasto al motore, è da rintracciare in un caso fortuito (ovvero, se proprio si vuol addebitare una responsabilità, al difetto di manutenzione del proprietario del veicolo), in quanto la rottura è dipesa dall'utilizzo di carburante sporco.” (cfr. pag. 8 della sentenza).
Ritiene, pertanto, il collegio che anche questo motivo di impugnazione non meriti accoglimento poiché è tutt'altro che dimostrata la condizione del carburante al momento della consegna del veicolo alla carrozzeria e v'è da aderire alla valutazione del Tribunale che trattasi di una accidentalità non deriva dalla condotta imputabile all'appellato.
16. Al rigetto dell'appello segue la soccombenza per le spese del giudizio che, considerato il valore del giudizio e tenuto conto dei parametri compresi fra minimi e medi considerata la non complessità degli argomenti trattati. (scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00) di cui al
DM. 55/2014 (aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022) vengono liquidati come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in complessive € 4.000,00, per competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
pagina 6 di 7 Perugia, 23 ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore
avv. Claudio Fraticelli
Il Presidente
dott. Claudio Baglioni
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