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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/06/2025, n. 15603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15603 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 15545 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da EN DO CO RI (C.F.: RCC SLD 64H21 C342S) rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Castellani (C.F.: [...]), IA DI (C.F.: RMD SLV 72D42 G224X) e NI TI (C.F.: [...]) -ricorrente- nei confronti di SARA ASSICURAZIONI S.p.A. (C.F.: 00408780583), in persona del rappresentante per procura Luigi Baccaro rappresentata e difesa dall’avvocato Lucilla Manca (C.F.: MNC LLL 66T42 H501W) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 8152/2021, pubblicata in data 9 dicembre 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 5 giugno 2025 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi: Civile Sent. Sez. 3 Num. 15603 Anno 2025 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: TATANGELO AUGUSTO Data pubblicazione: 11/06/2025 Ric. n. 15545/2022 – Sez.
3 - Ud. 5 giugno 2025 – Sentenza – Pagina 2 di 17 il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. Mario Fresa, che ha concluso come da requisitoria scritta in atti, per il rigetto del ricorso;
l’avvocato Enrico Castellani, per il ricorrente;
l’avvocato Marco Frazzini, per delega dell’avvocato Lucilla Manca, per la società controricorrente. Fatti di causa DO CO RI EN ha agito in giudizio nei con- fronti della compagnia SARA Assicurazioni S.p.A. per ottenere il pagamento dell’indennizzo dovuto in base ad una polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale, in rela- zione alle spese legali sostenute per difendersi da un’azione cautelare intentata nei suoi confronti. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Roma. La Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il EN, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso SARA Assicurazioni S.p.A.. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione e falsa applicazione degli artt. 1341, 1363, 1366, 1367, 1369 e 1370 c.c. in rapporto all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. Omesso esame di fatti decisivi in rapporto all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.». 1.1 Il ricorrente deduce che «la sentenza impugnata ha attri- buito rilievo preminente ed assorbente alla clausola delle con- dizioni aggiuntive della Polizza Sostitutiva relativa all’attività sindacale che esclude la copertura assicurativa con riferimento alle richieste risarcitorie relative a società che alla data di sti- pulazione del contratto si trovino in stato di insolvenza» … «malgrado il medesimo rischio per la responsabilità derivante Ric. n. 15545/2022 – Sez.
3 - Ud. 5 giugno 2025 – Sentenza – Pagina 3 di 17 dall’esercizio da parte del dott. EN dell’attività sindacale fosse stato già assicurato dalla stessa Compagnia a partire dal 2009 mediante la polizza n. 71 00876WY e il dott. EN, che già ab initio era sindaco supplente della Società, fosse stato nominato sindaco effettivo del RM CI nel luglio 2014 e quindi nel vigore della polizza n. 71 00876WY e ben otto mesi prima della sottoscrizione della Polizza sostitutiva della polizza n. 71 00876WY (e avesse comunicato la carica ricoperta nel RM CI alla Compagnia Assicurativa)». In particolare, sostiene: a) che la clausola ritenuta decisiva ai fini della esclusione del suo diritto all’indennizzo «configura una tipica clausola di esclusione della garanzia assicurativa ed in quanto tale è pienamente soggetta all’ambito applicativo dell’art. 1341 c.c., richiedendo pertanto la sua specifica approvazione per iscritto a pena di nullità (pacificamente rilevabile an- che d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche nell’ambito del giudizio di cassazione)»; b) che, comunque, «un’interpretazione del regolamento contrattuale inter partes risultante dalla Polizza Sostitu- tiva e dalla Polizza Sostituita conforme ai canoni erme- neutici del contratto previsti dal codice civile, ed in parti- colare ai canoni di cui agli artt. 1363, 1366, 1367, 1369 e 1370 c.c., avrebbe portato alla necessaria conclusione che la polizza stipulata dall’odierno ricorrente con la Com- pagnia il 10 marzo 2015 fosse in continuità con la prece- dente polizza assicurativa stipulata tra le medesime parti nel 2009» e, di conseguenza, che l’eventuale stato di in- solvenza della società per cui egli svolgeva la funzione di sindaco avrebbe dovuto essere verificato al momento della stipulazione dell’originario contratto di assicurazione e non al momento di stipulazione di quello sostitutivo. Il motivo è fondato, per quanto di ragione. Ric. n. 15545/2022 – Sez.
3 - Ud. 5 giugno 2025 – Sentenza – Pagina 4 di 17 1.2 Non è fondata la censura con cui si assume che la clausola invocata dalla compagnia assicuratrice avrebbe dovuto essere qualificata come clausola di limitazione della responsabilità e, quindi, ritenuta di carattere vessatorio. Anche a prescindere dalla eventuale tempestiva proposizione della questione nel corso del giudizio di merito, infatti, è suffi- ciente osservare, in proposito, che la clausola in questione pre- vede l’esclusione della estensione della garanzia assicurativa in relazione all’attività di sindaco svolta in favore di società in stato di insolvenza (preesistente alla stipulazione del con- tratto), onde si tratta di una clausola diretta alla individuazione e delimitazione del rischio assicurato, non di una clausola che prevede decadenze o limitazioni di responsabilità. 1.3 La clausola invocata dalla società a sostegno del suo as- sunto di insussistenza della copertura assicurativa risulta for- mulata come segue: «la garanzia non vale per le richieste di risarcimento relative a società o Enti che, alla data di stipula del contratto, si trovino in stato di insolvenza o sottoposti a procedure concorsuali». Essa, dunque, prevede, nella sostanza, la piena sussistenza della copertura assicurativa anche per l’attività di sindaco svolta in favore di società che si vengano a trovare in stato di insol- venza, purché si tratti di insolvenza non sussistente già al mo- mento della stipulazione del contratto (ovvero al momento di decorrenza della copertura assicurativa), ma sopravvenuta. Ed è appena il caso di osservare, in proposito, che la situazione di insolvenza della società oggetto dell’attività di controllo del sindaco, di per sé, ovviamente, non implica affatto una radicale esclusione del rischio assicurato, dal momento che il sindaco non è – ovviamente – responsabile per l’insolvenza della società in favore della quale svolge la sua funzione, ma per il modo in cui ha svolto tale funzione nell’ambito della sua attività profes- sionale (d’altra parte, per quanto emerge dagli atti, in sede Ric. n. 15545/2022 – Sez.
3 - Ud. 5 giugno 2025 – Sentenza – Pagina 5 di 17 giudiziaria non risulta essere stata ravvisata alcuna responsa- bilità professionale del EN, nonostante l’avvenuta di- chiarazione di fallimento della società per la quale svolgeva la funzione di sindaco). 1.4 Nel caso di specie, il contratto di assicurazione posto a base della domanda è rappresentato, come è pacifico, da una polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale. La polizza attiva al momento della richiesta risarcitoria avan- zata nei confronti del EN era stata stipulata nel marzo 2015, “in sostituzione” di una precedente polizza con il mede- simo oggetto, stipulata nel dicembre 2009, che prevedeva una scadenza iniziale al dicembre 2013 e un rinnovo automatico an- nuale (rinnovo che aveva avuto luogo sia per il periodo dicem- bre 2013/dicembre 2014, sia per quello successivo dicembre 2014/dicembre 2015, salvo l’intervento della “sostituzione di polizza” nel marzo 2015). La “sostituzione di polizza” aveva comportato la modifica di al- cuni elementi della copertura assicurativa e, precisamente, l’estensione di tale copertura anche all’attività di “rilascio dei visti di conformità”, in precedenza non compresa nell’assicura- zione, nonché la modifica dei massimali e, in particolare, del limite di indennizzo previsto per l’attività di sindaco di società. È, peraltro, opportuno precisare, in proposito, che – come fatto presente dal ricorrente – il massimale di indennizzo per l’attività di sindaco risulta di fatto ridotto, con la polizza del 2015, ri- spetto a quello precedente (che era pari ad € 520.000,00), e fissato in € 250.000,00. Anche la polizza stipulata in origine (cioè quella stipulata nel 2009, che era ancora operativa nel marzo 2015, essendosi rin- novata nel dicembre 2014 e fino al dicembre 2015 ed essendo stata, quindi, “sostituita”, nel corso della sua efficacia, dalla nuova polizza, a partire dal 10 marzo 2015, anche se con la conservazione della originaria scadenza al dicembre di ogni Ric. n. 15545/2022 – Sez.
3 - Ud. 5 giugno 2025 – Sentenza – Pagina 6 di 17 anno, per quanto emerge dagli atti) copriva l’attività professio- nale di sindaco svolta per la società di cui si discute e, al mo- mento della originaria stipula (nel dicembre 2009), è pacifico che tale società non si trovava in stato di insolvenza. È utile precisare, altresì, che la polizza del 2009 già conteneva una clausola del medesimo contenuto di quella di cui si discute nella presente sede, al punto 7.17, lettera E, delle Condizioni Generali di Assicurazione, il che conferma ulteriormente che la copertura assicurativa era espressamente prevista per l’even- tuale insolvenza “sopravvenuta” della società per cui era svolta l’attività di sindaco, essendo esclusa solo per quella “preesi- stente” alla stipula. 1.5 La corte d’appello ha ritenuto decisiva e assorbente, ai fini del rigetto della domanda del EN, la considerazione per cui vi sarebbe una “soluzione di continuità” tra le due polizze, in ragione del diverso numero identificativo di esse, della esten- sione della garanzia anche all’attività di rilascio dei visti di con- formità, prima non prevista, e della modificazione dei massimali (si ribadisce che la corte d’appello parrebbe in qualche modo affermare che detti massimali sarebbero stati elevati;
in realtà, il massimale per l’attività di sindaco risulta di fatto ridotto da € 520.000,00 ad € 250.000,00, con la sostituzione della polizza originaria). Ritiene questa Corte che, in questa situazione, non sia possibile realmente comprendere cosa esattamente abbia inteso la corte territoriale, sul piano giuridico e pratico, con l’affermazione della “mancanza di soluzione di continuità” tra le due polizze (rectius, parrebbe doversi intendere: esistenza di “soluzione di continuità”). È, in effetti, pacifico e, comunque, risulta dallo stesso testo let- terale del documento (specificamente richiamato nel ricorso), che la polizza sottoscritta nel marzo 2015 abbia “sostituito” quella del 2009 (che sarebbe venuta a scadenza solo Ric. n. 15545/2022 – Sez.
3 - Ud. 5 giugno 2025 – Sentenza – Pagina 7 di 17 successivamente, nel dicembre 2015), senza che risulti in alcun modo accertata, in fatto, l’esistenza di un periodo temporale intermedio di assenza di copertura del rischio professionale re- lativo all’attività di sindaco. Anzi, al contrario, risulta pacificamente che un siffatto periodo di scopertura assicurativa non sussista affatto: l’assicurazione è stipulata, del resto, con la formula “claims made” e la polizza sottoscritta nel marzo 2015 ha espressamente “sostituito” la precedente polizza, ancora attiva e pienamente efficace al mo- mento della sostituzione, il che implica, quanto meno, che la garanzia debba intendersi valida anche per i fatti precedenti al marzo 2015, se oggetto di pretesa risarcitoria successivamente avanzata, come espressamente contemplato dalle stesse con- dizioni generali di assicurazione (in particolare, al punto 4.c). Parrebbe di poter comprendere, nonostante la palese insanabile lacunosità, sul punto, della motivazione della sentenza impu- gnata, che la corte d’appello abbia inteso fare riferimento, uti- lizzando (impropriamente) la locuzione “soluzione di conti- nuità”, semplicemente al fatto che la polizza “sostitutiva” con- templava una modifica di alcune delle condizioni rispetto a quella “sostituita” (in particolare, la corte d’appello richiama: il diverso numero di polizza;
l’estensione della copertura assicu- rativa all’attività di rilascio dei visti di conformità, prima non compresa;
la modifica dei massimali che, peraltro, come già ripetutamente chiarito, per l’attività di sindaco, risultano ridotti rispetto a quelli previsti dalla polizza del 2009): da tale unico rilievo ha fatto discendere che essa sarebbe da considerare una “nuova” polizza. Ma è agevole osservare, in proposito: a) che la stessa “novità” della polizza del 2015 non esclude affatto, di per sé, che essa implichi comunque una conti- nuità nella copertura assicurativa di determinati rischi, Ric. n. 15545/2022 – Sez.
3 - Ud. 5 giugno 2025 – Sentenza – Pagina 8 di 17 specie considerando la sua espressa qualificazione come “polizza sostitutiva”; b) che, in particolare, il mero rilievo delle indicate modifiche di alcune delle condizioni di assicurazione certamente non implica, sul piano giuridico, alcuna effettiva “soluzione di continuità” nella copertura contrattuale del rischio assi- curato in relazione alla responsabilità civile per l’attività di sindaco (e specificamente per quella svolta in favore della società RM CI, già operante anteriormente al marzo 2015), tra il 2009 e il momento della proposizione dell’azione giudiziaria per cui è stato richiesto l’indennizzo (avvenuta nel gennaio 2016, dopo il primo rinnovo della stessa polizza “sostitutiva”, determinatosi a dicembre 2015); c) che, in ogni caso, il predetto rilievo è del tutto inconfe- rente, al fine di stabilire se la clausola invocata dalla com- pagnia si dovesse interpretare nel senso da questa soste- nuto e, cioè, nel senso che, ai fini della sua concreta ope- ratività, avrebbe dovuto attribuirsi esclusivo rilievo alla data di stipulazione della polizza “sostitutiva” (marzo 2015) e non a quello di stipulazione della originaria po- lizza “sostituita” (dicembre 2009); a tal fine, infatti, avrebbe dovuto accertarsi l’effettivo contenuto della vo- lontà delle parti espressa con l’accordo per la “sostitu- zione” della polizza originaria. 1.6 La corte d’appello avrebbe, quindi, dovuto accertare se, con la “sostituzione” di polizza operata a marzo 2015, le parti aves- sero inteso semplicemente “novare” o “rinnovare” la prece- dente polizza e, cioè, confermarne e/o prolungarne gli effetti, con riguardo alla copertura dell’attività professionale di sindaco, ovvero se avessero inteso annullare del tutto quegli effetti, con la stipula di una assicurazione integrante una copertura del tutto nuova ed autonoma rispetto alla precedente ma in nessun Ric. n. 15545/2022 – Sez.
3 - Ud. 5 giugno 2025 – Sentenza – Pagina 9 di 17 modo ricollegabile a quest’ultima, così di fatto facendone ces- sare ogni effetto (e facendo perdere all’assicurato ogni diritto acquisito in virtù della stessa). E, di certo, i giudici di appello non avrebbero potuto, a tal fine, limitarsi a rilevare che la polizza sostitutiva prevedeva la modi- fica di alcune condizioni contrattuali, peraltro non incidenti sulla persistente ininterrotta sussistenza della originaria copertura del rischio assicurato in relazione all’attività di sindaco, ma avrebbero dovuto valutare tutte le condizioni contrattuali e ri- costruire l’effettiva intenzione delle parti, anche sulla base dell’assetto di interessi oggettivamente esistente e della loro condotta antecedente e successiva alla stipulazione. Sarebbe, quindi, in definitiva, stato necessario stabilire se le parti, con l’espressione «alla data di stipula del contratto» (con- tenuta nelle condizioni generali di assicurazione sia della polizza “sostituita” che di quella “sostitutiva”), nel complesso della sti- pulazione negoziale avente ad oggetto la “sostituzione” della polizza vigente ed operante, relativamente alla copertura dell’attività di sindaco, avevano inteso fare riferimento alla data della stipulazione originaria della polizza “sostituita” ovvero a quella di stipulazione della polizza “sostitutiva”, questione che non può ritenersi dipendere esclusivamente dal rilievo della eventuale modificazione dei massimali (peraltro ridotti, in rela- zione all’attività di sindaco) ovvero dall’aggiunta di ulteriori ri- schi di natura diversa rispetto a quelli già oggetto della origina- ria copertura assicurativa e non collegati ad essi. 1.7 L’attività di interpretazione dell’intenzione delle parti all’atto della stipulazione della “sostituzione di polizza”, in rela- zione al significato della clausola di cui si controverte, è stata, di fatto, del tutto omessa dalla corte d’appello, la quale si è limitata a riscontrare che la polizza sostitutiva aveva compor- tato alcune modifiche in ordine ad alcuni aspetti del contratto Ric. n. 15545/2022 – Sez.
3 - Ud. 5 giugno 2025 – Sentenza – Pagina 10 di 17 “sostituito” o “rinnovato”, il che non può ritenersi decisivo in nessun senso. A tale fine avrebbero, invece, dovuto essere applicate le norme sull’ermeneutica contrattuale e, in particolare, proprio quelle invocate dal ricorrente, con riguardo alla ricostruzione della ef- fettiva volontà negoziale delle parti nella stipulazione negoziale che aveva condotto alla “sostituzione” di polizza, atteso che «nell’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia pri- vata, il criterio letterale va integrato, nell’obiettivo normativa- mente imposto di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla “ragione pratica” del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare, nel momento storico di riferimento, me- diante la stipulazione negoziale» (per tutte, Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 29288 del 13/11/2024; Sez. 3, Sentenza n. 31811 del 10/12/2024) e, dunque, quelle di cui ai seguenti articoli: - l’art. 1363 c.c., che avrebbe imposto di attribuire alla clausola controversa il significato desumibile dalla valu- tazione del tenore e del contenuto complessivo dell’inten- zione delle parti nella stipulazione della polizza “sostitu- tiva” di quella preesistente, in quanto «in tema di inter- pretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rap- presentato dal senso letterale delle parole e delle espres- sioni utilizzate nel contratto;
il rilievo da assegnare alla formulazione letterale deve essere verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo pro- cedersi al loro coordinamento a norma dell’art. 1363 c.c.., dovendosi intendere per “senso letterale delle pa- role” tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la com- pone, e non già in una parte soltanto, quale una singola Ric. n. 15545/2022 – Sez.
3 - Ud. 5 giugno 2025 – Sentenza – Pagina 11 di 17 clausola di un contratto composto di più clausole, do- vendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e pa- role al fine di chiarirne il significato»: Cass., Sez. 1, Or- dinanza n. 11475 del 29/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 8940 del 04/04/2024); - l’art. 1366 c.c., che avrebbe imposto di effettuare una interpretazione di buona fede della clausola, anche in considerazione degli effettivi, ragionevoli e concreti inte- ressi delle parti alla base della stipulazione della polizza “sostitutiva” di quella preesistente, interessi da bilanciare opportunamente, atteso che «i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione e nell’interpretazione dei con- tratti, ex artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell’individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espres- samente previsti dal contratto o dalla legge, ove neces- sario per preservare gli interessi della controparte;
sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire an- che in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, ove necessario per garantire l’equo contempe- ramento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l’abuso del diritto» (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 656 del 10/01/2025; Sez. 1, Sentenza n. 17642 del 15/10/2012; Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009); sotto tale aspetto, avrebbe, in particolare, dovuto certamente con- siderarsi che il EN, in base alla polizza stipulata nel 2009, aveva ormai conseguito il diritto alla copertura assicurativa per l’attività di sindaco della società RM CI, nonostante la sopravvenuta insolvenza della stessa, atteso che tale insolvenza non sussisteva al mo- mento della sua originaria stipulazione;
Ric. n. 15545/2022 – Sez.
3 - Ud. 5 giugno 2025 – Sentenza – Pagina 12 di 17 - l’art. 1367 c.c., che avrebbe imposto di applicare il prin- cipio di conservazione del contratto, in presenza di un dubbio interpretativo e, in particolare, di tener conto del fatto che, sussistendo eventualmente già l’insolvenza della società RM CI al momento della sottoscri- zione della polizza “sostitutiva”, la stipula di una assicu- razione del tutto nuova e autonoma rispetto alla prece- dente non avrebbe avuto alcun concreto effetto di coper- tura in relazione all’attività svolta come sindaco della stessa, pur espressamente ricompresa nella garanzia, onde, tale stipulazione si sarebbe risolta nella mera per- dita per il EN del diritto già acquisito alla copertura assicurativa per l’attività di sindaco, anche in situazione di insolvenza “sopravvenuta” della suddetta società, e ciò tenuto anche conto che «in tema di interpretazione del contratto, il criterio ermeneutico contenuto nell’art. 1367 c.c. – secondo il quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno – va inteso non già nel senso che è sufficiente il conseguimento di qualsiasi effetto utile per una clausola, per legittimarne una qualsivoglia interpre- tazione pur contraria alle locuzioni impiegate dai con- traenti, ma che, nei casi dubbi, tra possibili interpreta- zioni, deve tenersi conto degli inconvenienti cui può por- tare una (o più) di esse e perciò evitando di adottare una soluzione che la renda improduttiva di effetti» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19994 del 07/10/2004; Sez. 2, Sen- tenza n. 28357 del 22/12/2011; Sez. 2, Ordinanza n. 19493 del 23/07/2018; Sez. L, Ordinanza n. 5281 del 28/02/2024); - l’art. 1369 c.c., che avrebbe imposto di tener conto del significato della clausola considerata più coerente con le Ric. n. 15545/2022 – Sez.
3 - Ud. 5 giugno 2025 – Sentenza – Pagina 13 di 17 ragioni e l’effettiva intenzione delle parti nella stipula- zione della polizza “sostitutiva” di quella preesistente, in quanto «il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichia- razioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulte- riori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legi- slatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un’espressione “prima facie” chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti;
ne consegue che l’interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all’interprete, dopo aver compiuto l’esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l’intenzione delle parti e quindi di verificare se quest’ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32786 del 08/11/2022; Sez. 3, Sentenza n. 9380 del 10/05/2016); - l’art. 1370 c.c., che avrebbe, infine, imposto di attribuire alla clausola, nell’eventuale dubbio interpretativo, il senso più favorevole all’assicurato, essendo stata predi- sposta dalla compagnia assicuratrice. 1.8 In definitiva, la corte d’appello ha attribuito rilievo decisivo ed assorbente – onde stabilire se la clausola invocata dalla com- pagnia convenuta era applicabile nella fattispecie – a circo- stanze inconferenti (o, almeno, non decisive) a tal fine e, cioè, alla semplice circostanza dell’avvenuta introduzione di alcune modifiche nelle condizioni contrattuali, in sede di stipulazione della polizza di assicurazione della responsabilità civile Ric. n. 15545/2022 – Sez.
3 - Ud. 5 giugno 2025 – Sentenza – Pagina 14 di 17 professionale “sostitutiva” della precedente, senza invece valu- tare, come avrebbe dovuto fare, se le parti avevano inteso “no- vare” o “rinnovare”, in relazione all’attività di sindaco, gli effetti della precedente polizza, mai cessati, anziché stipulare una nuova assicurazione del tutto indipendente dalla precedente e, al tempo stesso, porre nel nulla tutti gli effetti di quest’ultima, ivi inclusa la acquisita copertura dell’attività di sindaco per la società che era in stato di insolvenza “sopravvenuta”. In tal modo ha, in realtà, del tutto omesso di procedere all’in- terpretazione dell’effettiva volontà delle parti, sia con riguardo allo loro intenzione relativa al rinnovo degli effetti della polizza di copertura dell’attività di sindaco, ovvero alla rinuncia agli ef- fetti della polizza precedente, sia con riguardo al correlativo si- gnificato della specifica clausola di cui si discute, avuto riguardo allo stato di insolvenza “preesistente” o “sopravvenuto” della società; ciò che, invece, avrebbe dovuto fare, al fine di stabilire se il riferimento, contenuto nella predetta clausola, alla «data di stipula del contratto», ai fini dell’esclusione della garanzia per l’ipotesi di sussistenza di uno stato di insolvenza della so- cietà per la quale era svolta l’attività di sindaco, dovesse inten- dersi riferito esclusivamente al momento di iniziale stipula della originaria polizza di copertura del rischio assicurato, ovvero al momento di ciascun “rinnovo” contrattuale, ovvero ancora al momento in cui fosse semplicemente, per qualunque ragione, intervenuta la modifica di una o più condizioni contrattuali. Al fine di effettuare tale interpretazione, è opportuno ribadire, la corte d’appello avrebbe dovuto applicare gli artt. 1363 e ss. c.c., ciò che ha del tutto omesso di fare. L’attività ermeneutica omessa dovrà, pertanto, essere svolta in sede di rinvio, sulla base dei principi di diritto più sopra esposti, previa cassazione della decisione impugnata. 2. Con il secondo motivo si denunzia «violazione e falsa appli- cazione dell’art. 1892 c.c. in rapporto all’art. 360 co. 1 n. 3 Ric. n. 15545/2022 – Sez.
3 - Ud. 5 giugno 2025 – Sentenza – Pagina 15 di 17 c.p.c. Omesso esame di fatti decisivi in rapporto all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.». Secondo il ricorrente, non sarebbe conforme a diritto e, comun- que, sarebbe priva di qualunque sostegno argomentativo l’af- fermazione della corte d’appello secondo cui il “dato”, certa- mente noto all’assicurato, dell’esistenza dello stato di insol- venza della società per cui svolgeva la funzione di sindaco, al momento della stipula della polizza (“sostitutiva”) assumeva «indubbio rilievo anche in ordine all’art. 1892 c.c., che costitui- sce ulteriore autonomo motivo di rigetto dell’appello». Anche questo motivo è fondato, per quanto di ragione. 2.1 In primo luogo, va osservato che la questione delle even- tuali dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato, con ri- guardo allo stato di insolvenza della società per cui svolgeva l’attività di sindaco, ai sensi dell’art. 1892 c.c., non può avere effettivo e concreto rilievo decisivo, nella specie, contraria- mente a quanto ritenuto dalla corte d’appello. Considerato che la polizza non copre, per espressa disposizione contrattuale, l’attività svolta per società in stato di insolvenza al momento della stipula, deve ritenersi, infatti, irrilevante ogni preventiva dichiarazione in tal senso da parte dell’assicurato. È sufficiente lo stato di insolvenza, se sussistente oggettiva- mente, per escludere la copertura, a prescindere dalla even- tuale dichiarazione reticente dolosa o colposa dell’assicurando in proposito. Di conseguenza, sia attribuendo rilievo all’eventuale insolvenza sussistente al momento dell’originaria stipula (quella del 2009), sia attribuendo rilievo a quella sussistente al momento della stipulazione della polizza “sostitutiva” nel marzo 2015 (come ritenuto dalla corte d’appello, erroneamente per quanto in pre- cedenza esposto), le eventuali dichiarazioni inesatte dell’assi- curato al momento di ciascuna stipula, ai sensi dell’art. 1892 c.c., non potrebbero assumere alcun rilievo, essendo decisiva Ric. n. 15545/2022 – Sez.
3 - Ud. 5 giugno 2025 – Sentenza – Pagina 16 di 17 ed assorbente solo l’esistenza o meno della situazione di insol- venza o meno, sul piano oggettivo. In particolare, è agevole osservare, proprio con riguardo alla stipulazione del marzo 2015, presa in considerazione dalla corte d’appello, che: a) se tale stipulazione va considerata un mero “rinnovo” della copertura della responsabilità civile per l’attività professionale di sindaco, avendo rilievo solo l’eventuale insol- venza al momento dell’originaria stipulazione (quella del 2009), la dichiarazione sull’insolvenza “sopravvenuta” sarebbe da rite- nere senz’altro irrilevante, perché la copertura opererebbe co- munque;
b) se essa, invece, fosse da considerare una “nuova” polizza, del tutto indipendente dalla precedente, i cui effetti erano da ritenere del tutto venuti meno, allora la dichiarazione inesatta o reticente dell’assicurato in proposito sarebbe a mag- gior ragione irrilevante perché sarebbe sufficiente il fatto og- gettivo dell’insolvenza ad escludere l’operatività della garanzia. 2.2 In ogni caso, è opportuno aggiungere, anche per comple- tezza di esposizione, che, in considerazione della peculiarità della situazione contrattuale e di fatto fin qui esposta, sarebbe stato, quanto meno, necessario un più che rigoroso accerta- mento sia in ordine al carattere doloso (o gravemente colposo) dell’omessa dichiarazione del EN sull’eventuale insol- venza “sopravvenuta” della società RM CI, sia in ordine all’effettiva incidenza che tale dichiarazione avrebbe potuto avere sulla stipulazione della nuova polizza “sostitutiva” (e ciò considerando anche che, se pure la compagnia non avesse in- teso stipulare la nuova polizza “sostitutiva”, l’assicurato avrebbe potuto semplicemente continuare a godere dell’auto- matico rinnovo della precedente e, quindi, della piena copertura assicurativa per l’attività di sindaco, nonostante l’insolvenza “sopravvenuta” della indicata società, in virtù della stipulazione del 2009). Ric. n. 15545/2022 – Sez.
3 - Ud. 5 giugno 2025 – Sentenza – Pagina 17 di 17 Di conseguenza, quanto meno, la corte d’appello avrebbe do- vuto chiarire in modo adeguato e specifico se e per quali ragioni potevano eventualmente ritenersi sussistenti tutte le condizioni richieste dall’art. 1892 c.c.. Sul punto, invece, la motivazione della sentenza impugnata ri- sulta del tutto omessa. E l’inesistenza della motivazione sui presupposti di applicabilità dell’art. 1892 c.c. costituisce una censura (evidentemente fon- data) che può certamente ritenersi formulata, nella sostanza, dal ricorrente, nel complesso della sua esposizione argomenta- tiva. 3. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giu-
uditi: Civile Sent. Sez. 3 Num. 15603 Anno 2025 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: TATANGELO AUGUSTO Data pubblicazione: 11/06/2025 Ric. n. 15545/2022 – Sez.
3 - Ud. 5 giugno 2025 – Sentenza – Pagina 2 di 17 il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. Mario Fresa, che ha concluso come da requisitoria scritta in atti, per il rigetto del ricorso;
l’avvocato Enrico Castellani, per il ricorrente;
l’avvocato Marco Frazzini, per delega dell’avvocato Lucilla Manca, per la società controricorrente. Fatti di causa DO CO RI EN ha agito in giudizio nei con- fronti della compagnia SARA Assicurazioni S.p.A. per ottenere il pagamento dell’indennizzo dovuto in base ad una polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale, in rela- zione alle spese legali sostenute per difendersi da un’azione cautelare intentata nei suoi confronti. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Roma. La Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il EN, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso SARA Assicurazioni S.p.A.. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione e falsa applicazione degli artt. 1341, 1363, 1366, 1367, 1369 e 1370 c.c. in rapporto all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. Omesso esame di fatti decisivi in rapporto all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.». 1.1 Il ricorrente deduce che «la sentenza impugnata ha attri- buito rilievo preminente ed assorbente alla clausola delle con- dizioni aggiuntive della Polizza Sostitutiva relativa all’attività sindacale che esclude la copertura assicurativa con riferimento alle richieste risarcitorie relative a società che alla data di sti- pulazione del contratto si trovino in stato di insolvenza» … «malgrado il medesimo rischio per la responsabilità derivante Ric. n. 15545/2022 – Sez.
3 - Ud. 5 giugno 2025 – Sentenza – Pagina 3 di 17 dall’esercizio da parte del dott. EN dell’attività sindacale fosse stato già assicurato dalla stessa Compagnia a partire dal 2009 mediante la polizza n. 71 00876WY e il dott. EN, che già ab initio era sindaco supplente della Società, fosse stato nominato sindaco effettivo del RM CI nel luglio 2014 e quindi nel vigore della polizza n. 71 00876WY e ben otto mesi prima della sottoscrizione della Polizza sostitutiva della polizza n. 71 00876WY (e avesse comunicato la carica ricoperta nel RM CI alla Compagnia Assicurativa)». In particolare, sostiene: a) che la clausola ritenuta decisiva ai fini della esclusione del suo diritto all’indennizzo «configura una tipica clausola di esclusione della garanzia assicurativa ed in quanto tale è pienamente soggetta all’ambito applicativo dell’art. 1341 c.c., richiedendo pertanto la sua specifica approvazione per iscritto a pena di nullità (pacificamente rilevabile an- che d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche nell’ambito del giudizio di cassazione)»; b) che, comunque, «un’interpretazione del regolamento contrattuale inter partes risultante dalla Polizza Sostitu- tiva e dalla Polizza Sostituita conforme ai canoni erme- neutici del contratto previsti dal codice civile, ed in parti- colare ai canoni di cui agli artt. 1363, 1366, 1367, 1369 e 1370 c.c., avrebbe portato alla necessaria conclusione che la polizza stipulata dall’odierno ricorrente con la Com- pagnia il 10 marzo 2015 fosse in continuità con la prece- dente polizza assicurativa stipulata tra le medesime parti nel 2009» e, di conseguenza, che l’eventuale stato di in- solvenza della società per cui egli svolgeva la funzione di sindaco avrebbe dovuto essere verificato al momento della stipulazione dell’originario contratto di assicurazione e non al momento di stipulazione di quello sostitutivo. Il motivo è fondato, per quanto di ragione. Ric. n. 15545/2022 – Sez.
3 - Ud. 5 giugno 2025 – Sentenza – Pagina 4 di 17 1.2 Non è fondata la censura con cui si assume che la clausola invocata dalla compagnia assicuratrice avrebbe dovuto essere qualificata come clausola di limitazione della responsabilità e, quindi, ritenuta di carattere vessatorio. Anche a prescindere dalla eventuale tempestiva proposizione della questione nel corso del giudizio di merito, infatti, è suffi- ciente osservare, in proposito, che la clausola in questione pre- vede l’esclusione della estensione della garanzia assicurativa in relazione all’attività di sindaco svolta in favore di società in stato di insolvenza (preesistente alla stipulazione del con- tratto), onde si tratta di una clausola diretta alla individuazione e delimitazione del rischio assicurato, non di una clausola che prevede decadenze o limitazioni di responsabilità. 1.3 La clausola invocata dalla società a sostegno del suo as- sunto di insussistenza della copertura assicurativa risulta for- mulata come segue: «la garanzia non vale per le richieste di risarcimento relative a società o Enti che, alla data di stipula del contratto, si trovino in stato di insolvenza o sottoposti a procedure concorsuali». Essa, dunque, prevede, nella sostanza, la piena sussistenza della copertura assicurativa anche per l’attività di sindaco svolta in favore di società che si vengano a trovare in stato di insol- venza, purché si tratti di insolvenza non sussistente già al mo- mento della stipulazione del contratto (ovvero al momento di decorrenza della copertura assicurativa), ma sopravvenuta. Ed è appena il caso di osservare, in proposito, che la situazione di insolvenza della società oggetto dell’attività di controllo del sindaco, di per sé, ovviamente, non implica affatto una radicale esclusione del rischio assicurato, dal momento che il sindaco non è – ovviamente – responsabile per l’insolvenza della società in favore della quale svolge la sua funzione, ma per il modo in cui ha svolto tale funzione nell’ambito della sua attività profes- sionale (d’altra parte, per quanto emerge dagli atti, in sede Ric. n. 15545/2022 – Sez.
3 - Ud. 5 giugno 2025 – Sentenza – Pagina 5 di 17 giudiziaria non risulta essere stata ravvisata alcuna responsa- bilità professionale del EN, nonostante l’avvenuta di- chiarazione di fallimento della società per la quale svolgeva la funzione di sindaco). 1.4 Nel caso di specie, il contratto di assicurazione posto a base della domanda è rappresentato, come è pacifico, da una polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale. La polizza attiva al momento della richiesta risarcitoria avan- zata nei confronti del EN era stata stipulata nel marzo 2015, “in sostituzione” di una precedente polizza con il mede- simo oggetto, stipulata nel dicembre 2009, che prevedeva una scadenza iniziale al dicembre 2013 e un rinnovo automatico an- nuale (rinnovo che aveva avuto luogo sia per il periodo dicem- bre 2013/dicembre 2014, sia per quello successivo dicembre 2014/dicembre 2015, salvo l’intervento della “sostituzione di polizza” nel marzo 2015). La “sostituzione di polizza” aveva comportato la modifica di al- cuni elementi della copertura assicurativa e, precisamente, l’estensione di tale copertura anche all’attività di “rilascio dei visti di conformità”, in precedenza non compresa nell’assicura- zione, nonché la modifica dei massimali e, in particolare, del limite di indennizzo previsto per l’attività di sindaco di società. È, peraltro, opportuno precisare, in proposito, che – come fatto presente dal ricorrente – il massimale di indennizzo per l’attività di sindaco risulta di fatto ridotto, con la polizza del 2015, ri- spetto a quello precedente (che era pari ad € 520.000,00), e fissato in € 250.000,00. Anche la polizza stipulata in origine (cioè quella stipulata nel 2009, che era ancora operativa nel marzo 2015, essendosi rin- novata nel dicembre 2014 e fino al dicembre 2015 ed essendo stata, quindi, “sostituita”, nel corso della sua efficacia, dalla nuova polizza, a partire dal 10 marzo 2015, anche se con la conservazione della originaria scadenza al dicembre di ogni Ric. n. 15545/2022 – Sez.
3 - Ud. 5 giugno 2025 – Sentenza – Pagina 6 di 17 anno, per quanto emerge dagli atti) copriva l’attività professio- nale di sindaco svolta per la società di cui si discute e, al mo- mento della originaria stipula (nel dicembre 2009), è pacifico che tale società non si trovava in stato di insolvenza. È utile precisare, altresì, che la polizza del 2009 già conteneva una clausola del medesimo contenuto di quella di cui si discute nella presente sede, al punto 7.17, lettera E, delle Condizioni Generali di Assicurazione, il che conferma ulteriormente che la copertura assicurativa era espressamente prevista per l’even- tuale insolvenza “sopravvenuta” della società per cui era svolta l’attività di sindaco, essendo esclusa solo per quella “preesi- stente” alla stipula. 1.5 La corte d’appello ha ritenuto decisiva e assorbente, ai fini del rigetto della domanda del EN, la considerazione per cui vi sarebbe una “soluzione di continuità” tra le due polizze, in ragione del diverso numero identificativo di esse, della esten- sione della garanzia anche all’attività di rilascio dei visti di con- formità, prima non prevista, e della modificazione dei massimali (si ribadisce che la corte d’appello parrebbe in qualche modo affermare che detti massimali sarebbero stati elevati;
in realtà, il massimale per l’attività di sindaco risulta di fatto ridotto da € 520.000,00 ad € 250.000,00, con la sostituzione della polizza originaria). Ritiene questa Corte che, in questa situazione, non sia possibile realmente comprendere cosa esattamente abbia inteso la corte territoriale, sul piano giuridico e pratico, con l’affermazione della “mancanza di soluzione di continuità” tra le due polizze (rectius, parrebbe doversi intendere: esistenza di “soluzione di continuità”). È, in effetti, pacifico e, comunque, risulta dallo stesso testo let- terale del documento (specificamente richiamato nel ricorso), che la polizza sottoscritta nel marzo 2015 abbia “sostituito” quella del 2009 (che sarebbe venuta a scadenza solo Ric. n. 15545/2022 – Sez.
3 - Ud. 5 giugno 2025 – Sentenza – Pagina 7 di 17 successivamente, nel dicembre 2015), senza che risulti in alcun modo accertata, in fatto, l’esistenza di un periodo temporale intermedio di assenza di copertura del rischio professionale re- lativo all’attività di sindaco. Anzi, al contrario, risulta pacificamente che un siffatto periodo di scopertura assicurativa non sussista affatto: l’assicurazione è stipulata, del resto, con la formula “claims made” e la polizza sottoscritta nel marzo 2015 ha espressamente “sostituito” la precedente polizza, ancora attiva e pienamente efficace al mo- mento della sostituzione, il che implica, quanto meno, che la garanzia debba intendersi valida anche per i fatti precedenti al marzo 2015, se oggetto di pretesa risarcitoria successivamente avanzata, come espressamente contemplato dalle stesse con- dizioni generali di assicurazione (in particolare, al punto 4.c). Parrebbe di poter comprendere, nonostante la palese insanabile lacunosità, sul punto, della motivazione della sentenza impu- gnata, che la corte d’appello abbia inteso fare riferimento, uti- lizzando (impropriamente) la locuzione “soluzione di conti- nuità”, semplicemente al fatto che la polizza “sostitutiva” con- templava una modifica di alcune delle condizioni rispetto a quella “sostituita” (in particolare, la corte d’appello richiama: il diverso numero di polizza;
l’estensione della copertura assicu- rativa all’attività di rilascio dei visti di conformità, prima non compresa;
la modifica dei massimali che, peraltro, come già ripetutamente chiarito, per l’attività di sindaco, risultano ridotti rispetto a quelli previsti dalla polizza del 2009): da tale unico rilievo ha fatto discendere che essa sarebbe da considerare una “nuova” polizza. Ma è agevole osservare, in proposito: a) che la stessa “novità” della polizza del 2015 non esclude affatto, di per sé, che essa implichi comunque una conti- nuità nella copertura assicurativa di determinati rischi, Ric. n. 15545/2022 – Sez.
3 - Ud. 5 giugno 2025 – Sentenza – Pagina 8 di 17 specie considerando la sua espressa qualificazione come “polizza sostitutiva”; b) che, in particolare, il mero rilievo delle indicate modifiche di alcune delle condizioni di assicurazione certamente non implica, sul piano giuridico, alcuna effettiva “soluzione di continuità” nella copertura contrattuale del rischio assi- curato in relazione alla responsabilità civile per l’attività di sindaco (e specificamente per quella svolta in favore della società RM CI, già operante anteriormente al marzo 2015), tra il 2009 e il momento della proposizione dell’azione giudiziaria per cui è stato richiesto l’indennizzo (avvenuta nel gennaio 2016, dopo il primo rinnovo della stessa polizza “sostitutiva”, determinatosi a dicembre 2015); c) che, in ogni caso, il predetto rilievo è del tutto inconfe- rente, al fine di stabilire se la clausola invocata dalla com- pagnia si dovesse interpretare nel senso da questa soste- nuto e, cioè, nel senso che, ai fini della sua concreta ope- ratività, avrebbe dovuto attribuirsi esclusivo rilievo alla data di stipulazione della polizza “sostitutiva” (marzo 2015) e non a quello di stipulazione della originaria po- lizza “sostituita” (dicembre 2009); a tal fine, infatti, avrebbe dovuto accertarsi l’effettivo contenuto della vo- lontà delle parti espressa con l’accordo per la “sostitu- zione” della polizza originaria. 1.6 La corte d’appello avrebbe, quindi, dovuto accertare se, con la “sostituzione” di polizza operata a marzo 2015, le parti aves- sero inteso semplicemente “novare” o “rinnovare” la prece- dente polizza e, cioè, confermarne e/o prolungarne gli effetti, con riguardo alla copertura dell’attività professionale di sindaco, ovvero se avessero inteso annullare del tutto quegli effetti, con la stipula di una assicurazione integrante una copertura del tutto nuova ed autonoma rispetto alla precedente ma in nessun Ric. n. 15545/2022 – Sez.
3 - Ud. 5 giugno 2025 – Sentenza – Pagina 9 di 17 modo ricollegabile a quest’ultima, così di fatto facendone ces- sare ogni effetto (e facendo perdere all’assicurato ogni diritto acquisito in virtù della stessa). E, di certo, i giudici di appello non avrebbero potuto, a tal fine, limitarsi a rilevare che la polizza sostitutiva prevedeva la modi- fica di alcune condizioni contrattuali, peraltro non incidenti sulla persistente ininterrotta sussistenza della originaria copertura del rischio assicurato in relazione all’attività di sindaco, ma avrebbero dovuto valutare tutte le condizioni contrattuali e ri- costruire l’effettiva intenzione delle parti, anche sulla base dell’assetto di interessi oggettivamente esistente e della loro condotta antecedente e successiva alla stipulazione. Sarebbe, quindi, in definitiva, stato necessario stabilire se le parti, con l’espressione «alla data di stipula del contratto» (con- tenuta nelle condizioni generali di assicurazione sia della polizza “sostituita” che di quella “sostitutiva”), nel complesso della sti- pulazione negoziale avente ad oggetto la “sostituzione” della polizza vigente ed operante, relativamente alla copertura dell’attività di sindaco, avevano inteso fare riferimento alla data della stipulazione originaria della polizza “sostituita” ovvero a quella di stipulazione della polizza “sostitutiva”, questione che non può ritenersi dipendere esclusivamente dal rilievo della eventuale modificazione dei massimali (peraltro ridotti, in rela- zione all’attività di sindaco) ovvero dall’aggiunta di ulteriori ri- schi di natura diversa rispetto a quelli già oggetto della origina- ria copertura assicurativa e non collegati ad essi. 1.7 L’attività di interpretazione dell’intenzione delle parti all’atto della stipulazione della “sostituzione di polizza”, in rela- zione al significato della clausola di cui si controverte, è stata, di fatto, del tutto omessa dalla corte d’appello, la quale si è limitata a riscontrare che la polizza sostitutiva aveva compor- tato alcune modifiche in ordine ad alcuni aspetti del contratto Ric. n. 15545/2022 – Sez.
3 - Ud. 5 giugno 2025 – Sentenza – Pagina 10 di 17 “sostituito” o “rinnovato”, il che non può ritenersi decisivo in nessun senso. A tale fine avrebbero, invece, dovuto essere applicate le norme sull’ermeneutica contrattuale e, in particolare, proprio quelle invocate dal ricorrente, con riguardo alla ricostruzione della ef- fettiva volontà negoziale delle parti nella stipulazione negoziale che aveva condotto alla “sostituzione” di polizza, atteso che «nell’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia pri- vata, il criterio letterale va integrato, nell’obiettivo normativa- mente imposto di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla “ragione pratica” del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare, nel momento storico di riferimento, me- diante la stipulazione negoziale» (per tutte, Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 29288 del 13/11/2024; Sez. 3, Sentenza n. 31811 del 10/12/2024) e, dunque, quelle di cui ai seguenti articoli: - l’art. 1363 c.c., che avrebbe imposto di attribuire alla clausola controversa il significato desumibile dalla valu- tazione del tenore e del contenuto complessivo dell’inten- zione delle parti nella stipulazione della polizza “sostitu- tiva” di quella preesistente, in quanto «in tema di inter- pretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rap- presentato dal senso letterale delle parole e delle espres- sioni utilizzate nel contratto;
il rilievo da assegnare alla formulazione letterale deve essere verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo pro- cedersi al loro coordinamento a norma dell’art. 1363 c.c.., dovendosi intendere per “senso letterale delle pa- role” tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la com- pone, e non già in una parte soltanto, quale una singola Ric. n. 15545/2022 – Sez.
3 - Ud. 5 giugno 2025 – Sentenza – Pagina 11 di 17 clausola di un contratto composto di più clausole, do- vendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e pa- role al fine di chiarirne il significato»: Cass., Sez. 1, Or- dinanza n. 11475 del 29/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 8940 del 04/04/2024); - l’art. 1366 c.c., che avrebbe imposto di effettuare una interpretazione di buona fede della clausola, anche in considerazione degli effettivi, ragionevoli e concreti inte- ressi delle parti alla base della stipulazione della polizza “sostitutiva” di quella preesistente, interessi da bilanciare opportunamente, atteso che «i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione e nell’interpretazione dei con- tratti, ex artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell’individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espres- samente previsti dal contratto o dalla legge, ove neces- sario per preservare gli interessi della controparte;
sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire an- che in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, ove necessario per garantire l’equo contempe- ramento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l’abuso del diritto» (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 656 del 10/01/2025; Sez. 1, Sentenza n. 17642 del 15/10/2012; Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009); sotto tale aspetto, avrebbe, in particolare, dovuto certamente con- siderarsi che il EN, in base alla polizza stipulata nel 2009, aveva ormai conseguito il diritto alla copertura assicurativa per l’attività di sindaco della società RM CI, nonostante la sopravvenuta insolvenza della stessa, atteso che tale insolvenza non sussisteva al mo- mento della sua originaria stipulazione;
Ric. n. 15545/2022 – Sez.
3 - Ud. 5 giugno 2025 – Sentenza – Pagina 12 di 17 - l’art. 1367 c.c., che avrebbe imposto di applicare il prin- cipio di conservazione del contratto, in presenza di un dubbio interpretativo e, in particolare, di tener conto del fatto che, sussistendo eventualmente già l’insolvenza della società RM CI al momento della sottoscri- zione della polizza “sostitutiva”, la stipula di una assicu- razione del tutto nuova e autonoma rispetto alla prece- dente non avrebbe avuto alcun concreto effetto di coper- tura in relazione all’attività svolta come sindaco della stessa, pur espressamente ricompresa nella garanzia, onde, tale stipulazione si sarebbe risolta nella mera per- dita per il EN del diritto già acquisito alla copertura assicurativa per l’attività di sindaco, anche in situazione di insolvenza “sopravvenuta” della suddetta società, e ciò tenuto anche conto che «in tema di interpretazione del contratto, il criterio ermeneutico contenuto nell’art. 1367 c.c. – secondo il quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno – va inteso non già nel senso che è sufficiente il conseguimento di qualsiasi effetto utile per una clausola, per legittimarne una qualsivoglia interpre- tazione pur contraria alle locuzioni impiegate dai con- traenti, ma che, nei casi dubbi, tra possibili interpreta- zioni, deve tenersi conto degli inconvenienti cui può por- tare una (o più) di esse e perciò evitando di adottare una soluzione che la renda improduttiva di effetti» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19994 del 07/10/2004; Sez. 2, Sen- tenza n. 28357 del 22/12/2011; Sez. 2, Ordinanza n. 19493 del 23/07/2018; Sez. L, Ordinanza n. 5281 del 28/02/2024); - l’art. 1369 c.c., che avrebbe imposto di tener conto del significato della clausola considerata più coerente con le Ric. n. 15545/2022 – Sez.
3 - Ud. 5 giugno 2025 – Sentenza – Pagina 13 di 17 ragioni e l’effettiva intenzione delle parti nella stipula- zione della polizza “sostitutiva” di quella preesistente, in quanto «il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichia- razioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulte- riori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legi- slatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un’espressione “prima facie” chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti;
ne consegue che l’interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all’interprete, dopo aver compiuto l’esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l’intenzione delle parti e quindi di verificare se quest’ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32786 del 08/11/2022; Sez. 3, Sentenza n. 9380 del 10/05/2016); - l’art. 1370 c.c., che avrebbe, infine, imposto di attribuire alla clausola, nell’eventuale dubbio interpretativo, il senso più favorevole all’assicurato, essendo stata predi- sposta dalla compagnia assicuratrice. 1.8 In definitiva, la corte d’appello ha attribuito rilievo decisivo ed assorbente – onde stabilire se la clausola invocata dalla com- pagnia convenuta era applicabile nella fattispecie – a circo- stanze inconferenti (o, almeno, non decisive) a tal fine e, cioè, alla semplice circostanza dell’avvenuta introduzione di alcune modifiche nelle condizioni contrattuali, in sede di stipulazione della polizza di assicurazione della responsabilità civile Ric. n. 15545/2022 – Sez.
3 - Ud. 5 giugno 2025 – Sentenza – Pagina 14 di 17 professionale “sostitutiva” della precedente, senza invece valu- tare, come avrebbe dovuto fare, se le parti avevano inteso “no- vare” o “rinnovare”, in relazione all’attività di sindaco, gli effetti della precedente polizza, mai cessati, anziché stipulare una nuova assicurazione del tutto indipendente dalla precedente e, al tempo stesso, porre nel nulla tutti gli effetti di quest’ultima, ivi inclusa la acquisita copertura dell’attività di sindaco per la società che era in stato di insolvenza “sopravvenuta”. In tal modo ha, in realtà, del tutto omesso di procedere all’in- terpretazione dell’effettiva volontà delle parti, sia con riguardo allo loro intenzione relativa al rinnovo degli effetti della polizza di copertura dell’attività di sindaco, ovvero alla rinuncia agli ef- fetti della polizza precedente, sia con riguardo al correlativo si- gnificato della specifica clausola di cui si discute, avuto riguardo allo stato di insolvenza “preesistente” o “sopravvenuto” della società; ciò che, invece, avrebbe dovuto fare, al fine di stabilire se il riferimento, contenuto nella predetta clausola, alla «data di stipula del contratto», ai fini dell’esclusione della garanzia per l’ipotesi di sussistenza di uno stato di insolvenza della so- cietà per la quale era svolta l’attività di sindaco, dovesse inten- dersi riferito esclusivamente al momento di iniziale stipula della originaria polizza di copertura del rischio assicurato, ovvero al momento di ciascun “rinnovo” contrattuale, ovvero ancora al momento in cui fosse semplicemente, per qualunque ragione, intervenuta la modifica di una o più condizioni contrattuali. Al fine di effettuare tale interpretazione, è opportuno ribadire, la corte d’appello avrebbe dovuto applicare gli artt. 1363 e ss. c.c., ciò che ha del tutto omesso di fare. L’attività ermeneutica omessa dovrà, pertanto, essere svolta in sede di rinvio, sulla base dei principi di diritto più sopra esposti, previa cassazione della decisione impugnata. 2. Con il secondo motivo si denunzia «violazione e falsa appli- cazione dell’art. 1892 c.c. in rapporto all’art. 360 co. 1 n. 3 Ric. n. 15545/2022 – Sez.
3 - Ud. 5 giugno 2025 – Sentenza – Pagina 15 di 17 c.p.c. Omesso esame di fatti decisivi in rapporto all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.». Secondo il ricorrente, non sarebbe conforme a diritto e, comun- que, sarebbe priva di qualunque sostegno argomentativo l’af- fermazione della corte d’appello secondo cui il “dato”, certa- mente noto all’assicurato, dell’esistenza dello stato di insol- venza della società per cui svolgeva la funzione di sindaco, al momento della stipula della polizza (“sostitutiva”) assumeva «indubbio rilievo anche in ordine all’art. 1892 c.c., che costitui- sce ulteriore autonomo motivo di rigetto dell’appello». Anche questo motivo è fondato, per quanto di ragione. 2.1 In primo luogo, va osservato che la questione delle even- tuali dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato, con ri- guardo allo stato di insolvenza della società per cui svolgeva l’attività di sindaco, ai sensi dell’art. 1892 c.c., non può avere effettivo e concreto rilievo decisivo, nella specie, contraria- mente a quanto ritenuto dalla corte d’appello. Considerato che la polizza non copre, per espressa disposizione contrattuale, l’attività svolta per società in stato di insolvenza al momento della stipula, deve ritenersi, infatti, irrilevante ogni preventiva dichiarazione in tal senso da parte dell’assicurato. È sufficiente lo stato di insolvenza, se sussistente oggettiva- mente, per escludere la copertura, a prescindere dalla even- tuale dichiarazione reticente dolosa o colposa dell’assicurando in proposito. Di conseguenza, sia attribuendo rilievo all’eventuale insolvenza sussistente al momento dell’originaria stipula (quella del 2009), sia attribuendo rilievo a quella sussistente al momento della stipulazione della polizza “sostitutiva” nel marzo 2015 (come ritenuto dalla corte d’appello, erroneamente per quanto in pre- cedenza esposto), le eventuali dichiarazioni inesatte dell’assi- curato al momento di ciascuna stipula, ai sensi dell’art. 1892 c.c., non potrebbero assumere alcun rilievo, essendo decisiva Ric. n. 15545/2022 – Sez.
3 - Ud. 5 giugno 2025 – Sentenza – Pagina 16 di 17 ed assorbente solo l’esistenza o meno della situazione di insol- venza o meno, sul piano oggettivo. In particolare, è agevole osservare, proprio con riguardo alla stipulazione del marzo 2015, presa in considerazione dalla corte d’appello, che: a) se tale stipulazione va considerata un mero “rinnovo” della copertura della responsabilità civile per l’attività professionale di sindaco, avendo rilievo solo l’eventuale insol- venza al momento dell’originaria stipulazione (quella del 2009), la dichiarazione sull’insolvenza “sopravvenuta” sarebbe da rite- nere senz’altro irrilevante, perché la copertura opererebbe co- munque;
b) se essa, invece, fosse da considerare una “nuova” polizza, del tutto indipendente dalla precedente, i cui effetti erano da ritenere del tutto venuti meno, allora la dichiarazione inesatta o reticente dell’assicurato in proposito sarebbe a mag- gior ragione irrilevante perché sarebbe sufficiente il fatto og- gettivo dell’insolvenza ad escludere l’operatività della garanzia. 2.2 In ogni caso, è opportuno aggiungere, anche per comple- tezza di esposizione, che, in considerazione della peculiarità della situazione contrattuale e di fatto fin qui esposta, sarebbe stato, quanto meno, necessario un più che rigoroso accerta- mento sia in ordine al carattere doloso (o gravemente colposo) dell’omessa dichiarazione del EN sull’eventuale insol- venza “sopravvenuta” della società RM CI, sia in ordine all’effettiva incidenza che tale dichiarazione avrebbe potuto avere sulla stipulazione della nuova polizza “sostitutiva” (e ciò considerando anche che, se pure la compagnia non avesse in- teso stipulare la nuova polizza “sostitutiva”, l’assicurato avrebbe potuto semplicemente continuare a godere dell’auto- matico rinnovo della precedente e, quindi, della piena copertura assicurativa per l’attività di sindaco, nonostante l’insolvenza “sopravvenuta” della indicata società, in virtù della stipulazione del 2009). Ric. n. 15545/2022 – Sez.
3 - Ud. 5 giugno 2025 – Sentenza – Pagina 17 di 17 Di conseguenza, quanto meno, la corte d’appello avrebbe do- vuto chiarire in modo adeguato e specifico se e per quali ragioni potevano eventualmente ritenersi sussistenti tutte le condizioni richieste dall’art. 1892 c.c.. Sul punto, invece, la motivazione della sentenza impugnata ri- sulta del tutto omessa. E l’inesistenza della motivazione sui presupposti di applicabilità dell’art. 1892 c.c. costituisce una censura (evidentemente fon- data) che può certamente ritenersi formulata, nella sostanza, dal ricorrente, nel complesso della sua esposizione argomenta- tiva. 3. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giu-