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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/10/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati dott. MA SA Presidente dott. ssa LL BU Giudice rel. dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 554/2019 R.G., promossa
, nata ad [...] il [...], Parte_1
residente in Capri Leone alla frazione RO - 98070 (ME), Via Nazionale, 239, c.f.
, elettivamente domiciliata in Realmonte, Via dei Garofani, C.F._1
n°19, presso lo studio dall'avv. Santina Lattuca che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
Leone – Fraz. RO (Me) alla Via Nazionale n. 219, c.f. , C.F._2
1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Salvatore Mancuso, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-resistente
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale
FATTO E DIRITTO
premettendo di avere contratto matrimonio Parte_1
concordatario, in data 6.9.1984, con - trascritto all'Ufficio dello Stato CP_1
Civile del Comune di Agrigento, anno 1984, n. 473, parte II, serie A - che dalla unione erano nate le figlie in data 7.11.1986, e in data 27.3.1999, Per_1 Per_2
divenute ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, che, durante il matrimonio era stata vittima delle condotte violente poste in essere dal marito, ha chiesto la separazione giudiziale con addebito alla controparte, l'assegnazione della casa coniugale e il versamento mensile di un assegno per il suo mantenimento.
, costituitosi in giudizio ha contestato quanto asserito dalla controparte e CP_1 pur non opponendosi alla domanda di separazione ha chiesto il rigetto delle ulteriori domande per le ragioni meglio indicate in atti.
Il Presidente del Tribunale – preso atto della mancata conciliazione tra le parti – ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed ha disposto a carico del resistente di versare un assegno mensile di € 800,00 per il mantenimento della ricorrente;
infine, ha rimesso le parti innanzi al Giudice istruttore, previa integrazione degli scritti difensivi.
Con memoria integrativa la ricorrente ha chiesto, altresì, la condanna della controparte alla restituzione dei beni personali - inclusi i gioielli – che erano stati trattenuti indebitamente dal marito.
All'udienza del 15.12.2021 il Giudice istruttore ha assunto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio per l'emissione della sentenza sullo status.
2 Con sentenza non definitiva n. 992/2021, pubblicata in data 20.12.2021, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi e con separata ordinanza ha concesso i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. il Giudice istruttore con l'ordinanza del 12.01.2024 ha ammesso le prove testimoniali;
successivamente, all'udienza del
19.03.2025, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'escussione dei testi indicati.
Fatta questa premessa ed emessa la sentenza sullo status, occorre esaminare le domande avanzate dalla ricorrente.
Con riferimento alla domanda di addebito occorre evidenziare che l'art. 151, comma
2, c.c. dispone che “il Giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
L'art. 143, comma 2, c.c. prevede, inoltre, che “dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”.
Il Giudice pertanto, sulla base dell'istruttoria espletata, accertate le circostanze dedotte può dichiarare – sempre su istanza di parte – a chi sia addebitabile la separazione.
In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto che “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (ex multis Cass. civ. sez. 1, ord. n.
11208/2024, Cass. civ. ord. sez. n.40795/2021).
Tale onere, secondo il disposto normativo di cui all'art. 2697 c.c., grava sulla parte che richiede l'addebito, dovendo quest'ultima provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia il rapporto causale tra tale condotta e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
3 In materia, la Corte di Cassazione ha affermato che “…è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere - da un coniuge ovvero da entrambi - comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale” (Cass. civ. sez. 1, Ord. n. 12662/2024;
Cass. civ. sez. 1 ord. n. 16691/2020; Cass. civ. sez. I sent. n. 19328/2015).
Orbene, la ricorrente ha dedotto, a sostegno della propria domanda di addebito, di avere subìto delle violenze fisiche e psichiche in costanza di matrimonio, tanto da essere stata costretta, nel mese di novembre 2018, ad abbandonare la casa coniugale ed ha precisato, altresì, di avere sporto denuncia-querela presso le competenti Autorità.
Osserva il Tribunale che le circostanze dedotte dalla ricorrente non hanno trovato conferma nel corso del giudizio.
Al riguardo si evidenzia che all'udienza del 19.3.2025 il procuratore della parte ricorrente ha rinunciato all'escussione dei testimoni indicati in atti;
pertanto, dalla prova testimoniale - ammessa dal Giudice istruttore - non si è potuto trarre alcun elemento probatorio a supporto della domanda di addebito.
Inoltre, dall'esame della documentazione in atti non risultano neppure provati fatti e circostanze dai quali è possibile evincere che la crisi coniugale sia da addebitare alla condotta del marito.
Invero, la denuncia-querela presentata dalla ricorrente è un atto unilaterale della parte e, pertanto, ex se non è elemento sufficiente per ritenere che i fatti ivi narrati siano realmente accaduti;
la giurisprudenza ha ritenuto che la “natura della querela è semplicemente quella di rappresentare la sussistenza di una condizione di procedibilità, la sua funzione è quella di consentire all'Autorità procedente la sicura individuazione del fatto-reato e manifestare l'istanza di punizione in ordine al fatto- reato medesimo”(Cass. - Sezione Quarta Penale, Sentenza 4 – 22 ottobre 2012, n.
41193).
4 Ed ancora, dall'esame del certificato medico depositato in atti, a firma del dott.
non si evince che la patologia riscontrata alla ricorrente sia riconducibile Per_3 all'asserita condotta violenta posta in essere dal marito.
Nessun elemento di prova per l'addebito della separazione si può, inoltre, trarre dal decreto penale di condanna emesso dal Tribunale di Agrigento e dalla successiva sentenza depositata il 19.6.2023 nell'ambito del procedimento n. 4663/20 R.G.N.R., in cui il resistente è stato condannato per il reato di cui all'art. 570 bis c.p. e, in particolare, per la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, per come disposto dal Presidente del Tribunale di Patti con l'ordinanza depositata in data 28.1.2020.
Invero la condotta del resistente esaminata nei provvedimenti penali sopra indicati - sebbene integra gli estremi di un reato - non costituisce la causa della rottura del rapporto di coniugio in quanto tale condotta è successiva all'instaurazione del giudizio di separazione.
Da quanto esposto consegue che la domanda di addebito deve essere rigettata per carenza di elementi probatori a supporto della stessa.
Con riferimento alla domanda avente ad oggetto l'assegnazione della casa coniugale si osserva quanto segue.
E' noto che il Tribunale stabilisce - in sede di separazione o di divorzio - quale coniuge continuerà a vivere nella casa che un tempo era destinata alla famiglia;
l'assegnazione della casa familiare è finalizzata alla tutela esclusiva della prole e del suo interesse a conservare il proprio habitat familiare.
Di regola l'assegnazione della casa famigliare è disposta in favore del coniuge affidatario della prole, per garantire ai figli un idoneo habitat e tutelare l'esigenza della prole a non vedere turbato il loro ambiente domestico;
pertanto, in mancanza di figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti conviventi con il genitore affidatario non è ammissibile un provvedimento di assegnazione in favore del coniuge, anche se più debole economicamente, quale componente “in natura” dell'assegno di mantenimento.
Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato che “La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e
5 dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi” (Cass. 25604/18)
Nella fattispecie in esame la domanda non è meritevole di accoglimento in quanto entrambe le figlie sono ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, come affermato nell'atto introduttivo dalla stessa ricorrente;
conseguentemente, manca il presupposto necessario per l'assegnazione della casa coniugale, la quale seguirà le ordinarie regole del regime civilistico.
Passando ad esaminare la domanda avente ad oggetto l'assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 156 c.c. il Tribunale, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo la Corte di Cassazione la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale;
qualora il coniuge richiedente l'assegno versi in una condizione economica deteriore rispetto all'altro e non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio resta attuale il dovere di assistenza materiale tra i coniugi, che presenta una consistenza diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I,
n. 12196/17; Cass. civ., sez. I, n. 41797/21).
Pertanto, per costante orientamento della giurisprudenza, l'attribuzione dell'assegno di mantenimento presuppone l'assenza di addebito della separazione, la mancanza di mezzi propri sufficienti a garantire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e, infine, la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi.
6 Orbene, nella fattispecie in esame la ricorrente non ha dimostrato “il tenore di vita goduto” in costanza di matrimonio.
In materia la giurisprudenza della Corte Suprema ha affermato che la prova del tenore di vita in costanza di matrimonio rappresenta un elemento rilevante e indispensabile ai fini della determinazione sia dell'an che del quantum dell'assegno.
Con una recente pronuncia la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “In tema di separazione dei coniugi, la quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso” (Cass. n. 32349/24).
In materia, grava sull'attore l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi posti a sostegno delle proprie domande, salvo che il convenuto li riconosca e svolga difese incompatibili con la loro negazione (così, da ultimo, la pronuncia di Cass., 27 giugno
2018, n. 16904, che riprende la sentenza di Cass. Sezioni Unite, 16 febbraio 2016, n.
2951).
Nel caso di specie, il detto onere probatorio non è stato adempiuto dalla ricorrente la quale - pur avendo dichiarato di essere stata dipendente dell'azienda del marito senza percepire retribuzione - non ha, comunque, fornito la prova del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, presupposto, questo, necessario ai fini del mantenimento.
Inoltre, osserva il Collegio che dall'esame della documentazione in atti non risulta provato un effettivo squilibrio reddituale tra le parti atteso che il resistente percepisce un esiguo reddito annuale (€ 1.253,00 per l'intero periodo d'imposta anno 2018, €
996,00 per il periodo d'imposta 2019 ed € 1.740,00 per il periodo di imposta 2020, v. dichiarazioni dei redditi in atti) ed ha un debito di € 174.416,31 nei confronti del
IS (cfr. precetto in atti da parte dell'Agenzia delle Entrate).
Sulla base di quanto esposto il Collegio ritiene non meritevole di accoglimento la domanda avente ad oggetto l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente per
7 carenza dei presupposti necessari, per come indicati dalla recente giurisprudenza in materia e sopra richiamati.
Infine, la domanda di restituzione dei beni mobili proposta dalla ricorrente deve essere dichiarata inammissibile in mancanza di una connessione c.d. forte con le domande proprie del giudizio di separazione.
Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte e della giurisprudenza di merito l'art. 40 c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36
c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente, caratterizzate da riti diversi.
E' conseguentemente esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, la rivendica di beni immobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis,
Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez.
I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n.
20638; Tribunale di Milano, 15 luglio 2015).
Da ultimo, la giurisprudenza di merito ha ribadito che “ ai sensi dell'art. 40 c.p.c., è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione: va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus dell'azione di separazione o divorzio, entrambe soggette al rito della camera di consiglio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme ed, in termini generali, con le azioni che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione” (Tribunale Terni, 13/05/2020, n.296; Tribunale Salerno sez.
I, 28/02/2018, n.596 in termini conformi Tribunale Lamezia Terme sez. I, 13/01/2023,
n.34,Tribunale Cosenza sez. I, 04/06/2020, n.947).
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in favore dell'Erario, essendo il resistente ammesso al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 554/2019 R.G. così provvede:
1 rigetta le domande avanzate da ricorrente Parte_1
[...]
2 dichiara inammissibile la domanda avente ad oggetto la restituzione di beni mobili avanzata da;
Parte_1 Parte_1
3 condanna a corrispondere all'Erario Parte_1 la somma di € 2.800,00, oltre spese generali e accessori se dovuti come per legge.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
LL BU MA SA
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati dott. MA SA Presidente dott. ssa LL BU Giudice rel. dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 554/2019 R.G., promossa
, nata ad [...] il [...], Parte_1
residente in Capri Leone alla frazione RO - 98070 (ME), Via Nazionale, 239, c.f.
, elettivamente domiciliata in Realmonte, Via dei Garofani, C.F._1
n°19, presso lo studio dall'avv. Santina Lattuca che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
Leone – Fraz. RO (Me) alla Via Nazionale n. 219, c.f. , C.F._2
1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Salvatore Mancuso, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-resistente
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale
FATTO E DIRITTO
premettendo di avere contratto matrimonio Parte_1
concordatario, in data 6.9.1984, con - trascritto all'Ufficio dello Stato CP_1
Civile del Comune di Agrigento, anno 1984, n. 473, parte II, serie A - che dalla unione erano nate le figlie in data 7.11.1986, e in data 27.3.1999, Per_1 Per_2
divenute ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, che, durante il matrimonio era stata vittima delle condotte violente poste in essere dal marito, ha chiesto la separazione giudiziale con addebito alla controparte, l'assegnazione della casa coniugale e il versamento mensile di un assegno per il suo mantenimento.
, costituitosi in giudizio ha contestato quanto asserito dalla controparte e CP_1 pur non opponendosi alla domanda di separazione ha chiesto il rigetto delle ulteriori domande per le ragioni meglio indicate in atti.
Il Presidente del Tribunale – preso atto della mancata conciliazione tra le parti – ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed ha disposto a carico del resistente di versare un assegno mensile di € 800,00 per il mantenimento della ricorrente;
infine, ha rimesso le parti innanzi al Giudice istruttore, previa integrazione degli scritti difensivi.
Con memoria integrativa la ricorrente ha chiesto, altresì, la condanna della controparte alla restituzione dei beni personali - inclusi i gioielli – che erano stati trattenuti indebitamente dal marito.
All'udienza del 15.12.2021 il Giudice istruttore ha assunto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio per l'emissione della sentenza sullo status.
2 Con sentenza non definitiva n. 992/2021, pubblicata in data 20.12.2021, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi e con separata ordinanza ha concesso i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. il Giudice istruttore con l'ordinanza del 12.01.2024 ha ammesso le prove testimoniali;
successivamente, all'udienza del
19.03.2025, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'escussione dei testi indicati.
Fatta questa premessa ed emessa la sentenza sullo status, occorre esaminare le domande avanzate dalla ricorrente.
Con riferimento alla domanda di addebito occorre evidenziare che l'art. 151, comma
2, c.c. dispone che “il Giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
L'art. 143, comma 2, c.c. prevede, inoltre, che “dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”.
Il Giudice pertanto, sulla base dell'istruttoria espletata, accertate le circostanze dedotte può dichiarare – sempre su istanza di parte – a chi sia addebitabile la separazione.
In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto che “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (ex multis Cass. civ. sez. 1, ord. n.
11208/2024, Cass. civ. ord. sez. n.40795/2021).
Tale onere, secondo il disposto normativo di cui all'art. 2697 c.c., grava sulla parte che richiede l'addebito, dovendo quest'ultima provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia il rapporto causale tra tale condotta e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
3 In materia, la Corte di Cassazione ha affermato che “…è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere - da un coniuge ovvero da entrambi - comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale” (Cass. civ. sez. 1, Ord. n. 12662/2024;
Cass. civ. sez. 1 ord. n. 16691/2020; Cass. civ. sez. I sent. n. 19328/2015).
Orbene, la ricorrente ha dedotto, a sostegno della propria domanda di addebito, di avere subìto delle violenze fisiche e psichiche in costanza di matrimonio, tanto da essere stata costretta, nel mese di novembre 2018, ad abbandonare la casa coniugale ed ha precisato, altresì, di avere sporto denuncia-querela presso le competenti Autorità.
Osserva il Tribunale che le circostanze dedotte dalla ricorrente non hanno trovato conferma nel corso del giudizio.
Al riguardo si evidenzia che all'udienza del 19.3.2025 il procuratore della parte ricorrente ha rinunciato all'escussione dei testimoni indicati in atti;
pertanto, dalla prova testimoniale - ammessa dal Giudice istruttore - non si è potuto trarre alcun elemento probatorio a supporto della domanda di addebito.
Inoltre, dall'esame della documentazione in atti non risultano neppure provati fatti e circostanze dai quali è possibile evincere che la crisi coniugale sia da addebitare alla condotta del marito.
Invero, la denuncia-querela presentata dalla ricorrente è un atto unilaterale della parte e, pertanto, ex se non è elemento sufficiente per ritenere che i fatti ivi narrati siano realmente accaduti;
la giurisprudenza ha ritenuto che la “natura della querela è semplicemente quella di rappresentare la sussistenza di una condizione di procedibilità, la sua funzione è quella di consentire all'Autorità procedente la sicura individuazione del fatto-reato e manifestare l'istanza di punizione in ordine al fatto- reato medesimo”(Cass. - Sezione Quarta Penale, Sentenza 4 – 22 ottobre 2012, n.
41193).
4 Ed ancora, dall'esame del certificato medico depositato in atti, a firma del dott.
non si evince che la patologia riscontrata alla ricorrente sia riconducibile Per_3 all'asserita condotta violenta posta in essere dal marito.
Nessun elemento di prova per l'addebito della separazione si può, inoltre, trarre dal decreto penale di condanna emesso dal Tribunale di Agrigento e dalla successiva sentenza depositata il 19.6.2023 nell'ambito del procedimento n. 4663/20 R.G.N.R., in cui il resistente è stato condannato per il reato di cui all'art. 570 bis c.p. e, in particolare, per la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, per come disposto dal Presidente del Tribunale di Patti con l'ordinanza depositata in data 28.1.2020.
Invero la condotta del resistente esaminata nei provvedimenti penali sopra indicati - sebbene integra gli estremi di un reato - non costituisce la causa della rottura del rapporto di coniugio in quanto tale condotta è successiva all'instaurazione del giudizio di separazione.
Da quanto esposto consegue che la domanda di addebito deve essere rigettata per carenza di elementi probatori a supporto della stessa.
Con riferimento alla domanda avente ad oggetto l'assegnazione della casa coniugale si osserva quanto segue.
E' noto che il Tribunale stabilisce - in sede di separazione o di divorzio - quale coniuge continuerà a vivere nella casa che un tempo era destinata alla famiglia;
l'assegnazione della casa familiare è finalizzata alla tutela esclusiva della prole e del suo interesse a conservare il proprio habitat familiare.
Di regola l'assegnazione della casa famigliare è disposta in favore del coniuge affidatario della prole, per garantire ai figli un idoneo habitat e tutelare l'esigenza della prole a non vedere turbato il loro ambiente domestico;
pertanto, in mancanza di figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti conviventi con il genitore affidatario non è ammissibile un provvedimento di assegnazione in favore del coniuge, anche se più debole economicamente, quale componente “in natura” dell'assegno di mantenimento.
Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato che “La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e
5 dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi” (Cass. 25604/18)
Nella fattispecie in esame la domanda non è meritevole di accoglimento in quanto entrambe le figlie sono ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, come affermato nell'atto introduttivo dalla stessa ricorrente;
conseguentemente, manca il presupposto necessario per l'assegnazione della casa coniugale, la quale seguirà le ordinarie regole del regime civilistico.
Passando ad esaminare la domanda avente ad oggetto l'assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 156 c.c. il Tribunale, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo la Corte di Cassazione la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale;
qualora il coniuge richiedente l'assegno versi in una condizione economica deteriore rispetto all'altro e non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio resta attuale il dovere di assistenza materiale tra i coniugi, che presenta una consistenza diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I,
n. 12196/17; Cass. civ., sez. I, n. 41797/21).
Pertanto, per costante orientamento della giurisprudenza, l'attribuzione dell'assegno di mantenimento presuppone l'assenza di addebito della separazione, la mancanza di mezzi propri sufficienti a garantire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e, infine, la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi.
6 Orbene, nella fattispecie in esame la ricorrente non ha dimostrato “il tenore di vita goduto” in costanza di matrimonio.
In materia la giurisprudenza della Corte Suprema ha affermato che la prova del tenore di vita in costanza di matrimonio rappresenta un elemento rilevante e indispensabile ai fini della determinazione sia dell'an che del quantum dell'assegno.
Con una recente pronuncia la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “In tema di separazione dei coniugi, la quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso” (Cass. n. 32349/24).
In materia, grava sull'attore l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi posti a sostegno delle proprie domande, salvo che il convenuto li riconosca e svolga difese incompatibili con la loro negazione (così, da ultimo, la pronuncia di Cass., 27 giugno
2018, n. 16904, che riprende la sentenza di Cass. Sezioni Unite, 16 febbraio 2016, n.
2951).
Nel caso di specie, il detto onere probatorio non è stato adempiuto dalla ricorrente la quale - pur avendo dichiarato di essere stata dipendente dell'azienda del marito senza percepire retribuzione - non ha, comunque, fornito la prova del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, presupposto, questo, necessario ai fini del mantenimento.
Inoltre, osserva il Collegio che dall'esame della documentazione in atti non risulta provato un effettivo squilibrio reddituale tra le parti atteso che il resistente percepisce un esiguo reddito annuale (€ 1.253,00 per l'intero periodo d'imposta anno 2018, €
996,00 per il periodo d'imposta 2019 ed € 1.740,00 per il periodo di imposta 2020, v. dichiarazioni dei redditi in atti) ed ha un debito di € 174.416,31 nei confronti del
IS (cfr. precetto in atti da parte dell'Agenzia delle Entrate).
Sulla base di quanto esposto il Collegio ritiene non meritevole di accoglimento la domanda avente ad oggetto l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente per
7 carenza dei presupposti necessari, per come indicati dalla recente giurisprudenza in materia e sopra richiamati.
Infine, la domanda di restituzione dei beni mobili proposta dalla ricorrente deve essere dichiarata inammissibile in mancanza di una connessione c.d. forte con le domande proprie del giudizio di separazione.
Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte e della giurisprudenza di merito l'art. 40 c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36
c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente, caratterizzate da riti diversi.
E' conseguentemente esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, la rivendica di beni immobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis,
Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez.
I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n.
20638; Tribunale di Milano, 15 luglio 2015).
Da ultimo, la giurisprudenza di merito ha ribadito che “ ai sensi dell'art. 40 c.p.c., è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione: va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus dell'azione di separazione o divorzio, entrambe soggette al rito della camera di consiglio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme ed, in termini generali, con le azioni che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione” (Tribunale Terni, 13/05/2020, n.296; Tribunale Salerno sez.
I, 28/02/2018, n.596 in termini conformi Tribunale Lamezia Terme sez. I, 13/01/2023,
n.34,Tribunale Cosenza sez. I, 04/06/2020, n.947).
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in favore dell'Erario, essendo il resistente ammesso al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 554/2019 R.G. così provvede:
1 rigetta le domande avanzate da ricorrente Parte_1
[...]
2 dichiara inammissibile la domanda avente ad oggetto la restituzione di beni mobili avanzata da;
Parte_1 Parte_1
3 condanna a corrispondere all'Erario Parte_1 la somma di € 2.800,00, oltre spese generali e accessori se dovuti come per legge.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
LL BU MA SA
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