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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/06/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
IO TA Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Francesca Di Giorno giudice ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 710/2025 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 25/6/2025, vertente tra , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Lanni, e , C.F._1 Controparte_1 nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
EM NO, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19/3/2025 la signora premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con il signor a TI (FR) il 4/10/2020 e di aver avuto, Controparte_1 durante la convivenza, il figlio (nato l'[...]), ha chiesto che il Collegio dichiari prima Per_1 la separazione giudiziale e, poi, il divorzio dei coniugi.
***
Costituito con comparsa del 5/5/2025, il signor non si è opposto alla pronuncia della CP_1 separazione. Ha chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso introduttivo.
***
All'udienza del 25/6/2025 i signori e hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa Parte_1 CP_1 volta alla definizione della controversia alle seguenti condizioni: “Pronuncia della sentenza non definitiva di separazione con rinuncia all'addebito e all'assegno di mantenimento del coniuge da parte della signora Affidamento congiunto del figlio , nato l'[...], con Parte_1 Per_1 domicilio preferenziale presso la madre e facoltà per il padre (nei mesi di novembre, dicembre e gennaio) di vederlo e tenerlo con sé , salvo diverso accordo delle parti, per due giorni alla settimana da concordare tra i genitori ovvero, in mancanza di accordo, dal martedì dall'ora di uscita da scuola al mercoledì alle ore 20.00, a settimane alterne dall'usciata da scuola del venerdì alle ore 20.00 della domenica;
ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il primo gennaio, in occasione del compleanno, per quindici giorni anche non consecutivi a giugno, luglio o ad agosto da stabilire in accordo con l'altro genitore entro il 15 maggio dell'anno di riferimento;
analogo diritto per i mesi estivi va riconosciuto al genitore non collocatario. Nei restanti mesi dell'anno il padre potrà vedere
tramite collegamenti audiovisivi e secondo la turnazione alternata nei fine settimana Per_1 prevista per i mesi invernali. Determinazione in € 300,00 al mese rivalutabili dell'assegno di mantenimento ordinario della prole, da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese.
Suddivisione a metà delle relative spese straordinarie in applicazione del Protocollo approvato presso il Tribunale di Cassino. Attribuzione alla signora dell'intero ammontare Parte_1 dell'assegno unico. Spese di lite compensate.” La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione senza attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accodi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
Non essendo ancora integrati i presupposti previsti dall'art. 3, commi 2 e 3 della legge n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 710/2025
R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Donato Val di Comino (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Donato Val di Comino (FR) dell'anno 2020 al n. 1, parte II, serie B;
➢ riconosce le altre intese raggiunte in corso di causa tra e Parte_1 Controparte_1 con riferimento alla separazione;
➢ dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza in relazione alla domanda di divorzio.
Cassino, 25/6/2025
il Presidente est.
IO TA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
IO TA Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Francesca Di Giorno giudice ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 710/2025 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 25/6/2025, vertente tra , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Lanni, e , C.F._1 Controparte_1 nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
EM NO, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19/3/2025 la signora premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con il signor a TI (FR) il 4/10/2020 e di aver avuto, Controparte_1 durante la convivenza, il figlio (nato l'[...]), ha chiesto che il Collegio dichiari prima Per_1 la separazione giudiziale e, poi, il divorzio dei coniugi.
***
Costituito con comparsa del 5/5/2025, il signor non si è opposto alla pronuncia della CP_1 separazione. Ha chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso introduttivo.
***
All'udienza del 25/6/2025 i signori e hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa Parte_1 CP_1 volta alla definizione della controversia alle seguenti condizioni: “Pronuncia della sentenza non definitiva di separazione con rinuncia all'addebito e all'assegno di mantenimento del coniuge da parte della signora Affidamento congiunto del figlio , nato l'[...], con Parte_1 Per_1 domicilio preferenziale presso la madre e facoltà per il padre (nei mesi di novembre, dicembre e gennaio) di vederlo e tenerlo con sé , salvo diverso accordo delle parti, per due giorni alla settimana da concordare tra i genitori ovvero, in mancanza di accordo, dal martedì dall'ora di uscita da scuola al mercoledì alle ore 20.00, a settimane alterne dall'usciata da scuola del venerdì alle ore 20.00 della domenica;
ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il primo gennaio, in occasione del compleanno, per quindici giorni anche non consecutivi a giugno, luglio o ad agosto da stabilire in accordo con l'altro genitore entro il 15 maggio dell'anno di riferimento;
analogo diritto per i mesi estivi va riconosciuto al genitore non collocatario. Nei restanti mesi dell'anno il padre potrà vedere
tramite collegamenti audiovisivi e secondo la turnazione alternata nei fine settimana Per_1 prevista per i mesi invernali. Determinazione in € 300,00 al mese rivalutabili dell'assegno di mantenimento ordinario della prole, da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese.
Suddivisione a metà delle relative spese straordinarie in applicazione del Protocollo approvato presso il Tribunale di Cassino. Attribuzione alla signora dell'intero ammontare Parte_1 dell'assegno unico. Spese di lite compensate.” La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione senza attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accodi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
Non essendo ancora integrati i presupposti previsti dall'art. 3, commi 2 e 3 della legge n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 710/2025
R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Donato Val di Comino (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Donato Val di Comino (FR) dell'anno 2020 al n. 1, parte II, serie B;
➢ riconosce le altre intese raggiunte in corso di causa tra e Parte_1 Controparte_1 con riferimento alla separazione;
➢ dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza in relazione alla domanda di divorzio.
Cassino, 25/6/2025
il Presidente est.
IO TA