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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 4674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4674 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 14678/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
OPPONENTE
nei confronti di
Controparte_1
OPPOSTA
e con l'intervento di Controparte_2
Oggi 09/06/2025 ad ore 12:55 innanzi alla dott.ssa Francesca Maria Ferruta, sono comparsi: per parteopponente l'Avv. POSSIDONI;
per parte opposta l' Avv. Antonella COSTANTINO, in sostituzione degli Avv. SCARCELLA, giusta verbale delega;
per parte intervenuta l' Avv. Marco BRESSAN, in sostituzione dell' Avv. CARLUCCIO, giusta verbale delega.
Il Giudice pronuncia l'allegata Sentenza.
Il Giudice
dott.ssa Francesca Maria Ferruta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale,
nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Maria Ferruta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14678/2025 r.g. promossa da: Parte_1 ( Codice Fiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Vittorio POSSIDONI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Milano via San Rocco nr. 10;
PARTE OPPONENTE
contro
(C.F. e P.I. P.IVA 1 ), in Controparte_1 persona del Liquidatore e del L.R. pro-tempore, rappresentato e difeso dagli
Avvocati Attilio SCARCELLA et Enza SCARCELLA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito in Milano via Cesare Battisti nr. 1;
PARTE OPPOSTA
e con l'intervento di
Controparte_2 (C.F. e P.I. P.IVA_2 ), in persona del L.R.
CARNUCCIO, pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Rho via Martiri della
Libertà nr. 4;
PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c.
CONCLUSIONI
per parte opponente: come da processo verbale della udienza in data 29.5.2025, da intendersi qui trascritto nella parte contenente le conclusioni;
per parte opposta: come da processo verbale della udienza in data 29.5.2025, da intendersi qui trascritto nella parte contenente le conclusioni;
per parte intervenuta: come da processo verbale della udienza in data 29.5.2025, da intendersi qui trascritto nella parte contenente le conclusioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione datato 10.4.2025, ritualmente notificato, il Signor [...]
(in estrema sintesi) ha richiesto, in via preliminare, di sospendere Pt_1
l'esecuzione nei suoi confronti promossa e, nel merito, in via principale, di accertare il difetto di legittimazione ad agire e la carenza di interesse di
[...]
Con (più avanti anche solo ) all'esecuzione e, per l'effetto, di Controparte_1
accogliere il presente ricorso e di dichiarare la inefficacia dello avviso di sloggio ex art. 608 c.p.c. e dei successivi e conseguenti atti di esecuzione.
Il Signor Pt_1 in particolare, sottolineava come Controparte_1
avesse ceduto il bene immobile ad una Società svizzera, la
[...]
[...]
(più avanti anche solo CP_2 ) in data 10.3.2022. CP_2
Con si è costituita chiedendo (in estrema sintesi) il rigetto della istanza di sospensione della esecuzione e della opposizione poiché due Sentenze, di due diversi gradi di giudizio, avevano confermato il diritto della Controparte_1
[...] ad ottenere il rilascio del bene immobile e, pertanto, sussisteva la legittimazione attiva di tale società ad agire esecutivamente nei confronti del Signor
anche in forza di quanto disposto dall'art. 111 c.p.c..Parte_1
Nel corso della udienza del 7 Maggio 2025 il Signor sentito a Parte_1
chiarimenti, ha preciato che il proprio Padre, Signor usufruttuario Parte_2
del bene immobile e dal quale egli lo aveva ricevuto lo stesso in virtù di un
"comodato verbale", non era più in vita, essendo deceduto, in data imprecisata, nell'anno 2024.
A seguito di sospensione della udienza, veniva acquisito il certificato di decesso del
Signor dal quale risultava che lo stesso era deceduto nell'annoParte_2
2023, il 15 Dicembre. Con Ordinanza riservata del 8 Maggio 2025 il Giudice, ritenuta la necessità di sentire a chiarimenti il L.R. della Società divenuta proprietaria del bene immobile, ovvero della [...]
,fissava per l'incombente l' udienza del 29 Maggio Parte_3
2025.
Nel corso di tale udienza il Legale Rappresentante di tale Società confermava come questa ultima, che si occupa anche di acquisizioni e di cessioni di Società, fosse divenuta proprietaria del bene immobile sito in Milano via San Rocco nr. 10, in forza di rogito notarile risalente all'anno 2022 e di essere a conoscenza della procedura esecutiva in essere nei confronti del Signor Parte_1 finalizzata ad ottenere la restituzione del bene immobile. Precisava, inoltre, che il rilascio era fissato il g. 10.6.2025, ore di rito, con intervento della forza pubblica e di essere in attesa della consegna delle chiavi dell'appartamento per tale data.
Il Legale della CP_2 depositava una comparsa di intervento, associandosi alle richieste di parte opposta.
Il Signor Parte_1 preso atto di quanto dichiarato dal Legale
,si riservava di formulare una proposta di acquisto del Rappresentante di CP_2
bene immobile.
L'opposizione è infondata come emerge dall'esame della stessa documentazione prodotta dall' opponente, ovvero dalla Sentenza di primo grado nr. 4073/2024 del
12.4.2024 del Tribunale di Milano, Sezione Tredicesima Civile, che ha dichiarato la
Con risoluzione del contratto di locazione stipulato tra ed il Signor [...]
Pt_1 per grave inadempimento di questo ultimo, condannato lo stesso al rilascio del bene immobile, fissando per l'esecuzione la data del 13.5.2024, nonché dalla Sentenza di secondo grado nr. 3310/2024 del 4.12.2024 della Corte di Appello di Milano, Sezione III Civile, che ha rigettato l'appello avverso la Sentenza di primo Con grado;
inoltre, nemmeno è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione della
, posto che, il fenomeno successorio dal lato attivo nella titolare della situazione sostanziale, verificatosi prima della instaurazione del processo esecutivo, è regolato dagli artt. 474 ss. ed, in particolare, l'art. 475.p.c. prevede che la spedizione in forma esecutiva del titolo giudiziale possa essere effettuata, indifferentemente, a favore della parte a beneficio della quale è stato pronunciato il provvedimento ovvero dei suoi successori.
In ogni caso, deve essere essere tenuto in considerazione il fatto che la Società
Controparte_2 intervenuta volontariamente nel processo, non ha
,
formulato alcuna contestazione in punto di legittimità ad agire esecutivamente della Con associandosi alle richieste di questa ultima.
,
L'opposizione all'esecuzione deve essere, quindi, rigettata.
Stante la soccombenza della opponente questa è tenuta alla rifusione delle spese processuali in favore della opposta che si liquidano, tenuto conto del valore della causa e della complessità della controversia, secondo la vigente tariffa professionale
(D.M. 147/2022), come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da 1) Parte_1
spese del giudizio in favore condanna l'opponente alla refusione delle 3) dell'opposta liquidate in € 5.388,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15%, I.v.a. e Cassa Avvocati alle rispettive aliquote di legge.
Milano, così deciso in data 9.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Maria Ferruta