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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/12/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 627/2021 (cui è riunito RG 750/2021)
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause promosse in appello con ricorsi del 5.8.2021 e del 28.9.2021
da (per RG 627/2021)
, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Agostini, giusta mandato Parte_1 in calce al ricorso in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Stradone Scipione Maffei 8
Appellante ed appellato incidentale e da (per RG 750/2021)
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Roberto Vasapolli, giusta mandato in calce al ricorso in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Stradone Scipione Maffei 8 Appellante ed appellato incidentale e nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Giacomelli, giusta procura alle liti in separato file depositato telematicamente, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, via del Pontiere 12/a
Appellato ed appellante incidentale
Oggetto appelli avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Verona n. 409/2021 depositata in data 29.6.2021
IN PUNTO: risarcimento danni per sviamento di clientela
Conclusioni
1 Per l'appellante nella causa RG 627/2021: “”In via principale: riformarsi Parte_1 la sentenza di primo grado resa inter partes dal Tribunale di Verona e, per l'effetto, respingersi tutte le domande ex adverso formulate. In via subordinata: riformarsi la sentenza di primo grado resa inter partes dal Tribunale di Verona e, per l'effetto, ridursi l'importo dovuto a titolo di risarcimento in ragione dei rilievi svolti in ricorso.””
Per l'appellante nella causa RG 750/2021:”” In via principale: riformarsi per CP_3 i motivi di cui in ricorso, la sentenza di primo grado resa inter partes dal Tribunale di Verona e, per l'effetto, respingersi tutte le domande ex adveso formulate da nei CP_2 confronti di . In via subordinata riformarsi la sentenza di primo grado resa inter CP_1 partes dal Tribunale di Verona e, per l'effetto, ridursi l'importo dovuto a titolo di risarcimento in ragione dei rilievi svolti in ricorso.””
Per l'appellato :””In via preliminare: Controparte_2
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.;
- disporsi la riunione del fascicolo RG 750/2021 al fascicolo RG 627/2021 in quanto aventi connessione oggettiva e soggettiva;
In via principale:
- contrariis reiectis, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, sezione lavoro, confermare la sentenza pronunciata inter partes dal Tribunale di Verona n. 409/2021, pubblicata in data 16.07.2021 con ripulsa del gravame ex adverso proposto;
- in ogni caso, previo accertamento della legittimità di ogni comportamento posto in essere da parte appellata e relativo al rapporto intercorso tra le parti nei modi e nei tempi indicati in memoria, tenuto conto delle domande ed eccezioni svolte nel ricorso di primo grado e nella presente comparsa di costituzione, respingersi tutti i motivi di gravame esposti dalle controparti, poiché nulli, inammissibili, improponibili e/o comunque infondati in fatto e diritto. In via incidentale condizionata: Nel denegato caso in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenesse anche solo parzialmente fondato l'appello avversario, in riforma della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Verona n. 409/2021 pubblicata in data 16.07.2021, si chiede di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni, così come spiegate in primo grado: Nel merito 1) Accertarsi e dichiararsi che in costanza del rapporto di lavoro con
[...] e quindi già prima del 31.12.2016, la signora ha violato Controparte_2 Parte_1 l'obbligo di fedeltà, in particolare stornando a favore della di Trento il cliente CP_1 di Trento, con specifico riferimento alla creazione delle agende per l'anno 2017; CP_4
2) condannarsi la signora e la in persona del suo legale rappresentante Pt_1 CP_1 pro tempore, in via tra loro solidale, a risarcire a il danno così Controparte_2 cagionato, pari ad € 38.616,00, o, in subordine, all'importo forfetizzato contrattualmente in € 2.000,00;
3) accertarsi e dichiararsi che a partire dal 1° gennaio 2017 e comunque entro la vigenza del patto di non concorrenza siglato con da ritenersi Controparte_2 pienamente valido ed efficace, la signora ha intrapreso attività lavorativa, in forma Pt_1 di subordinazione e/o collaborazione, a favore della società concorrente con CP_1 l'odierna ricorrente, così violando il patto anzidetto, e nello specifico stornando da
[...]
tra gli altri, i clienti APSS di Trento, Ferramenta Adriatica Srl, Denver Controparte_2 Spa, Galli & Cassina Srl, F.lli Molteni Spa, Imcar Srl, Lombarda Flor, Cieb Nuova, Società Cooperativa Farmaceutica, L'Unitaria Logistica, Petas Spa, Ferrari Srl, con conseguente cagione a danno della ricorrente e per il solo anno 2017 di una perdita pari a non meno di
€ 125.732,00;
2 4) conseguentemente condannarsi la signora e come sopra, in via tra Pt_1 CP_1 loro solidale, a risarcire a ogni danno conseguente, per un Controparte_2 totale di € 164.348,00, o quella diversa somma anche maggiore e comunque non minore della penale pattiziamente convenuta in complessivi € 12.000,00;
5) condannarsi la signora la restituzione a favore della società ricorrente della Pt_1 somma percepita a titolo di indennità per non concorrenza, pari ad € 7.819,26 o quella diversa somma che risulti di Giustizia in corso di causa;
6) inibirsi con effetto immediato alla signora ed alla la prosecuzione Pt_1 CP_1 di attività lavorativa, in qualsiasi forma (subordinata, per collaborazione anche occasionale, od altro), a danno di e questo con effetto finale al Controparte_2 31.12.2019, assumendo ogni provvedimento all'uopo necessario e cogente;
7) Ordinarsi infine la pubblicazione, con costi e spese da addebitarsi ai convenuti, della sentenza su almeno 2 quotidiani a tiratura nazionale e 2 quotidiani a tiratura locale, per le zone di Trento e di Verona. In ogni caso 8) Con vittoria di spese e compenso di lite, oltre al 15% rimb. Forf. Iva e Cpa. In ogni caso-con vittoria di spese, onorari, rimb. Forfettario oltre IVA e CAP””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 .Con la sentenza impugnata il Tribunale del Lavoro di Verona:
- a) ha accertato la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte di , Parte_1 concretizzatosi nell'aver favorito la perdita, in danno di del Controparte_2 cliente di Trento in favore di CP_4 CP_1
- b) ha condannato e , in solido fra loro, al |pagamento in Parte_1 CP_1 favore della della somma di euro 28.000,00 a titolo di Controparte_5 risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo;
- c) ha dichiarato la nullità del patto di non concorrenza post-contrattuale concluso tra la ricorrente e la resistente;
Parte_2 Parte_1
- d) ha accertato il diritto della ricorrente alla restituzione della somma pari ad Euro 7.819,00 ricevuta dalla a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza dichiarato Pt_1 nullo;
- e) ha accertato la sussistenza di un valido accordo tra la ricorrente Controparte_2 e in forza del quale alla stessa veniva garantita una retribuzione mensile
[...] Parte_1 netta pari almeno ad Euro 1.900,00 e il conseguente diritto della al pagamento in Pt_1 suo favore da parte di della somma di Euro 4.022,68 a titolo di Controparte_5 differenze retributive;
- f) ha dichiarato parzialmente compensati i crediti accertati ai precedenti punti ed ha condannato al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_2 somma residua di Euro 3.796,58, oltre interessi dalla pronuncia al saldo effettivo;
- g) ha accertato la sussistenza di condotte riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 2598 co.3, 2043 e 2049 c.c concretizzatesi nello storno di una serie di clienti di ad opera delle CP_2 resistenti e Parte_1 CP_1
- h) ha condannato, in ragione di quanto accertato al precedente punto g) e Parte_1
in solido fra loro, al pagamento a titolo di risarcimento del danno CP_6 patrimoniale in favore della ricorrente della somma pari ad Controparte_2 Euro 47.280,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
- i) ha compensato per un terzo le spese di lite ed ha condannato le resistenti, in solido tra loro, al rimborso dei restanti due terzi in favore della società ricorrente.
2. Il primo giudice, svolta istruttoria testimoniale, ha ritenuto realizzatasi da parte della una violazione dell'obbligo di fedeltà precisando al riguardo che lo stesso teste di Pt_1 parte resistente, il (dirigente di di Trento all'epoca dei fatti), aveva riferito Tes_1 CP_4 che, inizialmente, la commessa per agende e calendari da muro (definiti come “veri e propri
3 strumenti di lavoro” per via del non ottimale funzionamento del sistema informatico) era stata affidata a (per il 2016) e successivamente (per il 2017) a confermando CP_2 CP_1 che a curare i rapporti per conto di fosse proprio la con cui aveva contatti CP_2 Pt_1 sia telefonici sia via e-mail. Quanto alla circostanza del cambio di fornitore (da a ) ha riferito che lo CP_2 CP_1 stesso era stato deciso sulla base del fatto che, da un lato, l' era insoddisfatta del CP_4 servizio di per via del ritardo con cui era avvenuta la consegna delle forniture CP_2 rispetto al termine pattuito, dall'altro, per via del fatto che essendo soggetta CP_4 all'applicazione delle disposizioni in materia di affidamento delineate dal Codice dei Contratti Pubblici, la stessa doveva rispettare il criterio delle rotazioni nell'affidamento. Nessuna delle circostanze riferite dal teste era utile a smentire quanto allegato dalla Tes_1 ricorrente;
il solo fatto che fosse parzialmente insoddisfatta del servizio di , CP_4 CP_2 nonché la necessità di rispettare il criterio della rotazione, non erano di per sé affermazioni idonee ad escludere l'illegittimità del comportamento addebitato alla resistente, finalizzato a favorire, o comunque agevolare, l'assegnazione della fornitura a . CP_1 I tabulati telefonici allegati da dimostravano effettivamente che, nel periodo da CP_2 marzo ad agosto 2016, la aveva effettuato solamente due telefonate indirizzate alla Pt_1 di Trento;
questo dato andava letto congiuntamente al contenuto della delibera CP_4 535/2016 dell' , con la quale la stessa aveva affidato la fornitura delle Parte_3 agende e dei calendari per il 2017 a precisando che non aveva Controparte_1 CP_2 presentato per il 2017 una nuova proposta di fornitura;
di contro le circostanze dedotte dalla e da erano state del tutto generiche e prive di riscontro. Pt_1 CP_1 La condotta negligente della che contravvenendo alle direttive aziendali non aveva Pt_1 contattato né presentato un'offerta all' di Trento per il 2017, era senz'altro CP_4 riconducibile ad una violazione dell'obbligo di lealtà nei confronti del datore. Nel quadro delineato risultava significativa per la scansione temporale la circostanza del passaggio della da a , essendosi Ella dimessa nell'ottobre 2016 Pt_1 CP_2 CP_1 (poco dopo la perdita di per poi iniziare a collaborare con la concorrente assegnataria CP_4 del medesimo cliente appena due mesi dopo (gennaio 2017). La medesima circostanza andava inoltre valorizzata quanto al coinvolgimento di CP_1 nella vicenda che della condotta della ne aveva beneficiato. Pt_1 Il Tribunale ha anche rimarcato il fatto che a gestire i rapporti tra e sia stato CP_1 CP_4
, collaboratore prima di e poi di (con cui aveva terminato la Pt_4 CP_2 CP_1 collaborazione proprio contestualmente all'arrivo della nonché formatore dei Pt_1 quest'ultima.
2.1 In punto quantificazione del danno il Tribunale ha ritenuto di utilizzare quale criterio il fatturato riferibile, per l'anno 2017, al cliente di Trento allegato da (pari ad CP_4 CP_1
€ 28.000,00).
2.2 Quanto alla asserita violazione del patto di non concorrenza da parte della ha Pt_1 ritenuto che - in relazione al "quantum" e al "quomodo" del versamento del corrispettivo dovuto al dipendente - il legislatore aveva inteso riconoscere ampia autonomia negoziale alle parti stipulanti, con la conseguenza che non occorre (quanto ai predetti elementi) fare riferimento alla norma di cui all'articolo 2125 c.c. per individuare i limiti di validità ma occorre fare riferimento alle regole generali in materia di contratti. Rispetto alla vicenda di causa, sulla base della lettura del contratto come "atto", non emergevano quegli elementi necessari e sufficienti per consentire una valutazione circa la congruità di quanto pattuito nell'ambito del patto di non concorrenza, atteso che il riferimento all'importo complessivo versato atteneva alla fase del contratto come "rapporto" ovvero alla esecuzione del medesimo, esposto a variabili (come ad esempio, la durata del rapporto) che evidenziavano l'indeterminatezza dello stesso.
4 Peraltro, non era stato previsto un corrispettivo minimo garantito, elemento necessario per ritenere il compenso determinato e, dunque, per valutarne la congruità a fronte della limitazione della professionalità del lavoratore;
dall'indeterminatezza individuata discendeva la nullità del patto in esame. La nullità del patto di non concorrenza non determinava il venir meno della rilevanza giuridica della condotta tenuta dalla e dal nuovo datore di lavoro (che di tale Pt_1 condotta si era pacificamente avvantaggiato) ai fini della sussistenza della responsabilità risarcitoria. Cessato il rapporto di lavoro e in mancanza di un valido patto di non concorrenza, l'ex dipendente e il suo nuovo datore di lavoro che pongano in essere atti di concorrenza sleale sono comunque tenuti al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2598, 2043 e 2049 c.c. Non era da ravvisarsi, in tale pronuncia, alcun vizio di extrapetizione risultando corretto l'operato del giudice che ritenga una fattispecie di responsabilità di tipo extracontrattuale, pur avendone la parte dedotto il diverso titolo contrattuale, limitandosi in tal caso soltanto a dare una diversa qualificazione giuridica della domanda, senza mutamento dei fatti sui quali si fonda” (Cass. Sez. 3, 2746/2007, Cass. Sez. 1, 27648/2011). Sotto altro profilo l'indubbia connessione della questione con quelle relative all'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro dedotti in ricorso, determinava la competenza del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 40 c.p.c..
2.3 Nel merito la istruttoria aveva dato riscontro positivo ad alcune significative circostanze sintomatiche di un evidente coinvolgimento della nello storno di clienti della Pt_1 Tes_ (testi e tra cui anche il fatto che, Controparte_2 Tes_3 successivamente alle dimissioni della resistente, alcuni clienti – che non avevano rinnovato la collaborazione commerciale con – avevano contattato quest'ultima pur cercando CP_2 la evidentemente non essendo al corrente che la stessa avesse cambiato datore di Pt_1 lavoro. L'approccio ambiguo e scorretto ascrivibile alla era confermato anche da una serie Pt_1 di circostanze emerse dall'esame della testimone , tra cui quella che aveva Tes_4 CP_2 ricevuto un bonifico di pagamento da parte di un inserzionista per un'agenda che loro non avevano realizzato. Tali circostanze delineavano un comportamento sicuramente non trasparente della resistente che una volta dimessasi da ed approdata a aveva sistematicamente Pt_1 CP_2 CP_1 contattato i clienti che aveva seguito per la precedente datrice facendoli confluire nel parco clienti dell'azienda per cui aveva da poco iniziato a lavorare.
2.4 Sulla domanda riconvenzionale presentata dalla diretta al riconoscimento di Pt_1 differenze retributive relative al periodo dicembre 2013-giugno 2016 maturate in forza di un accordo risalente al settembre 2010 dal quale emergeva la volontà di garantire una retribuzione fissa mensile, netta di 1.900,00 euro (attraverso un bonus garantito a prescindere dal bonus relativo ai progetti affidati alla medesima) ha ritenuto fondata la pretesa della e dovuta la differenza tra la somma garantita pari a 1.900,00 Euro e Pt_1 quanto effettivamente risultante dal netto indicato dai prospetti paga a cui sommarsi quanto percepito a titolo di “rimborso spese” così risultando una differenza per il periodo indicato di € 4.022,68, credito che andava posto in compensazione (atecnica) con le somme versate a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza post-contrattuale (Euro 7.819,26) che la società aveva chiesto le venissero restituite per inadempimento e che risultavano comunque non dovute in ragione dell'accertata nullità della clausola così residuando un credito in favore della società ricorrente di € 3.796,58.
3. Con ricorso in appello del 5.8.2021 (Rg 627/2021) ha impugnato la Parte_1 decisione di prime cure con sei motivi.
5 con autonomo ricorso del 28.9.2021 Rg 750/2021) ha censurato la medesima CP_1 sentenza chiedendone l'integrale riforma con cinque motivi. 4. Con memorie depositate in data 26.11.2021 si è costituita in entrambi i giudizi l'appellata insistendo per il rigetto delle impugnazioni e l'accoglimento, Controparte_2 in via subordinata, dell' appello incidentale.
5. Le cause subivano una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'esito della discussione orale, previa loro riunione (al giudizio iscritto al n. 627/2021 RG) trattandosi di impugnazione della medesima sentenza, era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 2 ottobre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. (appellante nel giudizio RG 617/2020), con il primo motivo, ha Parte_1 censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto accertata la violazione dell'obbligo di fedeltà della lavoratrice in relazione a cliente ed il conseguente danno. CP_4 Rispetto al rilievo secondo il quale la nel periodo marzo – agosto 2016, avrebbe Pt_1 contattato il cliente in sole due occasioni l'appellante ha dedotto di aver in realtà CP_4 effettuato, nel corso del 2016, molteplici telefonate proponendo il rinnovo del contratto ad anche per il 2017e che il sistema aziendale di tracciamento delle telefonate non era CP_4 attendibile in quanto non forniva il quadro corretto dell'attività effettivamente svolta. La inoltre, nel corso del 2016, aveva comunque ovviato alla mancata Pt_1 contrattualizzazione del cliente promuovendo la sottoscrizione di ulteriori contratti e CP_4 raggiungendo, in ogni caso, un fatturato addirittura superiore di circa 30.000 euro rispetto all'anno precedente. Con il secondo motivo ha rilevato come il Tribunale aveva anche omesso di considerare che dall'istruttoria era emersa la insoddisfazione della del servizio fornito da CP_4 [...] per l'anno 2016 e che in ogni caso la aveva la Controparte_2 Parte_3 necessità di rispettare il criterio di rotazione nell'affidamento delle commesse esterne. L'istruttoria svolta aveva consentito di appurare come non fosse stata la a segnalare Pt_1 a la possibilità di intraprendere attività lavorativa con l' , bensì CP_1 Parte_3 il signor , sino al 31 dicembre 2015 collaboratore libero professionista di Persona_1
, e che dal gennaio del 2016 aveva intrapreso un'attività di collaborazione libero CP_2 professionale con . CP_1 Ha contestato la quantificazione del danno avendo il primo giudice provveduto alla sua determinazione prendendo come base di calcolo il solo volume di fatturato realizzato da con tale cliente, senza considerare che il fatturato non coincideva con il guadagno CP_1 effettivo e con il conseguente danno riconoscibile a controparte. Con il terzo motivo ha denunziato il vizio di extrapetizione in cui era incorso il primo giudice avendo ritenuto sussistente in capo all'appellante una responsabilità extracontrattuale derivante da atti di concorrenza sleale svolti nei confronti della
[...] nonché la propria competenza per materia. Controparte_2 Nel caso di specie il Tribunale non si era limitato a dare semplicemente una diversa qualificazione all'azione risarcitoria connessa ad un rapporto contrattuale pacificamente sussistente tra le parti (il patto di non concorrenza), posto che, una volta dichiarata la nullità del suddetto rapporto e venuto conseguentemente meno il fondamento giuridico dell'azione risarcitoria proposta, ha comunque deciso nel merito sulla base di un principio giuridico (responsabilità per concorrenza sleale) non azionato in giudizio. Con riferimento allo sviamento di clientela, risulta pacifico che tra imprese operanti sullo stesso mercato, l'acquisizione di clienti altrui mediante la proposizione di più efficienti servizi o migliori condizioni economiche contrattuali costituisce situazione concorrenziale fisiologica.
6 Trattasi di condotta che, in sé e per sé considerata, costituisce componente della normale competitività concorrenziale costituente un valore dell'economia di mercato che, promuovendo l'iniziativa imprenditoriale verso impulsi emulativi, è fonte di sviluppo economico delle imprese e di benefici (o sul piano economico ovvero su quello della qualità del prodotto e dei servizi) in favore dei destinatari dell'attività imprenditoriale. Del tutto non considerata da parte del Giudice di prime cure era stata la posizione del signor che per il 2016 e per il 2017 aveva collaborato con dopo aver collaborato Pt_4 CP_1 per gli anni precedenti con la avendo così ricevuto tutte le notizie CP_2 CP_1 necessarie per potersi muovere sul mercato senza per questo che fosse necessario l'intervento della attuale ricorrente alla quale non poteva essere imputata responsabilità alcuna. Con il quarto motivo ha rilevato come in ogni caso il Tribunale del Lavoro di Verona non avrebbe potuto statuire sulla richiesta risarcitoria in quanto rientrava tra le attribuzioni delle sezioni ordinarie del medesimo Tribunale. Ha censurato la sentenza di primo grado (quinto motivo) anche avuto riguardo alla quantificazione del danno da concorrenza sleale per le medesime ragioni di contestazione svolte per la quantificazione del danno rispetto alla perdita del cliente CP_4 Con il sesto ed ultimo motivo ha lamentato la disposta restituzione delle somme percepite dalla lavoratrice a seguito della declaratoria di nullità del patto di non concorrenza, al lordo e non al netto.
7. appellante nel giudizio rg 750/2021), ha prospettato ragioni di appello CP_1 sostanzialmente sovrapponibili a quelle svolte dalla censurando la decisione a) Pt_1 per aver erroneamente condannato la predetta società per il danno asseritamente provocato in ragione della ritenuta violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della a fronte di Pt_1 una totale carenza probatoria sul punto, b) per aver affermato, in relazione alle richieste risarcitorie riferite al periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro della Pt_1 la responsabilità extracontrattuale di per concorrenza sleale, pur avendo dichiarato CP_3 la nullità del patto di non concorrenza intercorso tra e l'ex dipendente, in forza del CP_2 quale solo era stata proposta la domanda risarcitoria, con ciò incorrendo nel vizio di ultrapetizione;
in via subordinata c) per aver erroneamente statuito sulla relativa domanda pur non rientrando la stessa nelle materie da trattarsi con il rito del lavoro;
d) per aver in ogni caso erroneamente quantificato il danno. Quanto all'asserita violazione dell'obbligo di fedeltà della ha ribadito che la Pt_1 contrattualizzazione di era derivata non dalla illegittima condotta della dipendente CP_4 quanto piuttosto dalla legittima attività commerciale svolta, per conto di , da parte CP_1 del titolare della stessa e dalla collaborazione del sig. , ex collaboratore di , Pt_4 CP_2 che ben conosceva l'insoddisfazione dell' per l'operato di quest'ultima. Parte_3 In ogni caso la pronuncia del primo giudice risultava viziata in considerazione del fatto che la natura extracontrattuale della responsabilità posta a carico di imponeva il CP_1 rigoroso assolvimento dell'onere probatorio inerente la responsabilità aquiliana non essendo sufficiente limitarsi a dedurre il danno ma essendo necessario provare il nesso causale tra la condotta dell'agente e l'evento lesivo essendo necessaria la prova dell'elemento soggettivo ossia prova del dolo o quanto meno della colpa ex art 2043 cc. In ogni caso la pronunzia risultava viziata per extrapetizione non avendo la
[...] mai dedotto alcun elemento di fatto volto a dimostrare la responsabilità Controparte_2 di per il tramite dell'operato di . CP_1 Pt_4 La sentenza risultava comunque errata nella parte in cui aveva ravvisato un nesso causale tra la condotta imputata alla e il danno lamentato da per la perdita del cliente Pt_1 CP_2 essendo emerso dalla deposizione resa dal teste che l' non CP_4 Tes_1 Parte_3 era disponibile a trattare con il rinnovo della fornitura per l'anno 2017 e tale CP_2 indisponibilità derivava da un grave disagio manifestato dallo stesso cliente e motivato dalla ritardata consegna della fornitura per il 2016 da parte di oltre che dalla esigenza di CP_2
7 procedere nel rispetto della normativa in materia di appalti, alla periodica rotazione dei fornitori. Ha contestato, in ogni caso, la quantificazione operata dal primo giudice del presunto danno riferito al cliente avendo preso come base di calcolo il solo volume di fatturato CP_4 realizzato da senza considerare che il fatturato non coincide con il guadagno CP_1 effettivo e con il conseguente danno risarcibile a controparte senza depurare lo stesso dai costi vivi sostenuti per produrre il relativo fatturato, oltre che della relativa incidenza fiscale. Avuto riguardo alla domanda volta a denunziare le ulteriori mancanze poste in essere dalla dopo la cessazione del rapporto con e radicata sul Pt_1 Controparte_2 presupposto dell'asserita violazione del patto di non concorrenza sottoscritto con la lavoratrice (e quindi con azione risarcitoria di natura contrattuale) il primo giudice si era pronunciato riconoscendo una responsabilità per concorrenza sleale (di natura extracontrattuale), mai azionata in giudizio ed in violazione dell'art 112 cpc. In ogni caso il Tribunale del Lavoro di Verona non avrebbe potuto statuire sulla richiesta risarcitoria in quanto, trattandosi di responsabilità per concorrenza sleale, rientrava tra le attribuzioni delle sezioni ordinarie del medesimo Tribunale;
nè assumeva valore il richiamo operato dal primo giudice all'art 40 c.p.c. atteso che la norma indicata, al comma terzo, prende posizione sul problema relativo al rito da applicare allorchè si realizzi il simultaneus processus tra più cause assoggettate a riti diversi individuando la applicazione del rito speciale del lavoro anche per domande trattabili con rito ordinario non in tutti i casi di connessione ma solo di quelli richiamati dagli artt. 31,32, 34, 35 e 36 cpc e con esclusione dell'art. 33 disciplinante il cumulo soggettivo. Ha contestato la quantificazione del danno nella misura di € 47.280,00 per lo sviamento della clientela diversa da avendo il primo giudice preso come base di calcolo (come CP_4 erroneamente fatto anche per il danno il solo volume fatturato da con i CP_4 CP_1 clienti in contestazione senza considerare che il fatturato non coincide con il guadagno effettivo e con il conseguente danno riconoscibile e senza depurare lo stesso dai costi vivi sostenuti per produrre il relativo fatturato;
in ogni caso anche rispetto al fatturato CP_1 il calcolo risultava diverso ed inferiore da quello indicato in sentenza considerando anche la posizione di atri clienti, alcuni dei quali non erano stati gestiti dalla altri avevano Pt_1 richiesto forniture diverse, altri ancora, per il 2017, non erano stati clienti né di CP_1 né di ed erano passati a solo nel 2018. CP_2 CP_1
8. ha contestato le ragioni di impugnazione ed ha eccepito, in Controparte_2 via preliminare, la inammissibilità dei gravami per violazione dell'art. 342 cpc non essendo state esattamente individuate le parti della sentenza di cui si è chiesta la riforma, le modifiche richieste ed i motivi specifici di impugnazione. Quanto alla violazione dell'obbligo di fedeltà ha richiamato la motivazione della sentenza e le dichiarazioni testimoniali assunte in sede istruttoria dalle quali era emerso che la avuto riguardo al cliente di Trento, non aveva preso debitamente contatti Pt_1 CP_4 con la e non aveva fatto pervenire alla stessa un'offerta atta a rinnovare il Parte_3 contratto di fornitura per il 2017, contribuendo a far perdere per quell'anno l'importante cliente a a vantaggio di . CP_2 CP_1 Per contro la (ed in maniera identica ) per giustificare la propria condotta Pt_1 CP_1 inadempiente si era limitata ad allegare circostanze del tutto generiche quali il malfunzionamento del sistema di registrazione delle chiamate e la asserita direttiva aziendale di effettuare le chiamate fuori dai locali aziendali con il proprio telefono, circostanze rimaste entrambe prive di riscontro istruttorio. Dalle emergenze istruttorie era emerso che la lavoratrice aveva deliberatamente e scientemente omesso di dare seguito al preciso obbligo di coltivare le relazioni con l'Azienda Sanitaria della Provincia di Trento, Ente affidato all'appellante la quale Pt_1 avrebbe dovuto formulare un'offerta contrattuale volta a far produrre dalla società all'epoca sua datrice di lavoro la c.d. agenda (secondo il metodo “ ”) che avrebbero di fatto CP_2
8 comportato, da un lato, la pressoché gratuità della fornitura per l' e, dall'altra, CP_4 apportato un fatturato di circa € 60.000,00 per la società appellata. La violazione dell'obbligo di fedeltà era stato pienamente dimostrato dall'istruttoria, visto che la signora aveva dichiarato nel suo report di aver tentato più e più volte di Pt_1 contattare il dirigente dell'azienda sanitaria (Dr. Cestari) senza riuscirvi (per ben 6 volte almeno, come dalla stessa lavoratrice annotato nel data-base aziendale) quando in realtà il tabulato comprovava che i tentativi furono solamente due. La lavoratrice omise (scientemente) di formulare una qualsivoglia offerta e malgrado per l'anno precedente avesse fornito un servizio gradito dalla subentrò alla CP_2 CP_4 società oggi appellata la , il cui legale rappresentante era il signor amico CP_1 Per_2 personale del Dirigente dell'azienda . Parte_3 Le ragioni addotte da controparte per giustificare la mancata assegnazione a CP_2 dell'esecuzione dell'agende per il 2017 erano risultate del tutto infondate, inveritiere e smentite documentalmente sia perché non risultava esistere alcun termine non rispettato, né alcuna formale contestazione e sia perché non sussisteva alcuna valida ragione ostativa a riassegnare il servizio sempre a , visto anche che in ragione dell'art. 36 comma 2, CP_2 lett a) del Codice Appalti “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro”, si procede
“mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”. Tanto è vero che successivamente riuscì a recuperare il cliente, fatalmente dopo CP_2 l'allontanamento del dall'ufficio in questione. Tes_1 L'obbligo di diligenza imposto al lavoratore si sostanzia non solo nell'esecuzione della prestazione lavorativa secondo la particolare natura di essa (diligenza in senso tecnico), ma anche nell'esecuzione dei comportamenti accessori che si rendano necessari in relazione all'interesse del datore di lavoro ad una utile prestazione, restando peraltro escluso che tali comportamenti accessori siano dovuti dal lavoratore, in aggiunta alla sua prestazione lavorativa, allorché formino oggetto delle specifiche mansioni di altri lavoratori. Il contenuto dell'obbligo di fedeltà deve identificarsi con un dovere di condotta a carico del lavoratore conforme all'affidamento che il datore di lavoro necessariamente ripone nella persona dello stesso così potendo essere sanzionati non solo i comportamenti vietati per espressa previsione legislativa (art. 2105 c.c.), ma anche tutti quelli che appaiono in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o creano situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell'impresa stessa o sono, come nel caso di specie, idonei a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto di lavoro. Correttamente il Tribunale aveva ritenuto sussistente la responsabilità anche dell'appellante che dalla condotta tenuta dalla ne aveva beneficiato risultando CP_1 Pt_1 inverosimile che quest'ultima avesse agito nella totale inconsapevolezza della condotta della e che solo casualmente si era avvantaggiata della stessa. Pt_1 Riguardo all'asserito vizio di ultrapetizione avendo il Tribunale ritenuto che i fatti contestati alla lavoratrice andavano inquadrati nella fattispecie di responsabilità extracontrattuale della concorrenza sleale (vicende per le quali il Tribunale avrebbe dovuto dichiararsi incompetente per materia a decidere la controversia) ha richiamato giurisprudenza di legittimità secondo la quale “Non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che - fermi restando i fatti posti a fondamento della domanda di risarcimento dei danni -, ritenga una fattispecie di responsabilità di tipo extracontrattuale, pur avendone la parte dedotto il diverso titolo contrattuale, limitandosi in tal caso soltanto a dare una diversa qualificazione giuridica della domanda, senza mutamento dei fatti sui quali si fonda” (Cass., Sez. 3, 2746/2007; Cass. Sez. 1, 27648/2011) tenuto conto, sotto altro profilo, che l'indubbia connessione della questione con quelle relative all'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro dedotti in ricorso, determinava la competenza del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 40 c.p.c.
9 Ha rimarcato i comportamenti della lavoratrice allorquando si era presentata ai clienti della società senza specificare di essere passata alla concorrenza, tanto è vero che più di CP_2 uno di qui clienti ebbe a ricontattare la stessa o addirittura fece dei bonifici CP_2 indirizzandoli per errore a quest'ultima; tanto era confermato dal fatto che circa l'80% dei clienti seguiti dalla lasciarono la . Pt_1 CP_2 Sulla quantificazione del danno ha richiamato la motivazione della decisione impugnata che aveva liquidato equitativamente il danno (per un importo pari ad € 47.280,00) in misura pari al fatturato generato da e quindi perduto da . CP_1 Controparte_2 Quanto al motivo con il quale l'appellante ha contestato la determinazione delle Pt_1 somme dovute a seguito dell'accertata nullità del patto di non concorrenza (importo di € 7.819,26 al lordo anziché al netto) ha evidenziato che nel primo giudizio la non Pt_1 aveva mai contestato l'importo chiesto in restituzione limitandosi a riferire solo di aver percepito a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza l'importo di € 80,00 mensili. Ha proposto appello incidentale condizionato chiedendo che, nel caso di accoglimento dell'appello principale, venisse accertata la legittimità del patto di non concorrenza sottoscritto tra le parti con il conseguente diritto al risarcimento dei danni, alla restituzione del corrispettivo pagato ed al pagamento delle penali atteso che la interpretazione del primo giudice riguardo alla indeterminabilità e/o indeterminatezza del corrispettivo rispetto al quale era derivata la dichiarazione di nullità del patto, risultava contraria alla più recente giurisprudenza.
9. L'appello proposto dalla sovrapponibile a quello della va accolto Pt_1 CP_1 per le ragioni di seguito rappresentante.
10. Rispetto al rilievo di inammissibilità degli atti di impugnazione ex art 342 c.p.c. sollevato in via preliminare dall'appellato va precisato che i Controparte_2 ricorsi in appello ancorchè ripropongano le argomentazioni difensive di primo grado, senza esporre nel dettaglio le parti di sentenza criticate e la proposta modificativa e ricostruttiva di ognuna, ad una lettura complessiva e coordinata tra i vari motivi di doglianza indicano comunque le ragioni di ogni censura e di asserita erroneità della statuizione impugnata, nonché, implicitamente, la soluzione che il giudice avrebbe dovuto adottare. Soddisfano, dunque, le condizioni indicate dalla giurisprudenza per il rispetto dell'art. 434 e dell'art. 342 c.p.c., risultando definito il quantum appellatum e anche quali parti della motivazione le impugnazioni intendessero censurare, così "circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono" ed illustrando "le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata" (in termini Cass.7332/2018).
11. Nel merito, avuto riguardo alla dedotta violazione dell'obbligo di fedeltà da parte di
, va precisato che dalle risultanze di causa (documentali e testimoniali) in Parte_1 realtà non emergono comportamenti sussumibili in una violazione dell'obbligo di fedeltà ovvero di diligenza da parte della lavoratrice. Preliminarmente va precisato che tale violazione riguarderebbe unicamente la gestione del cliente per l'anno 2016, atteso che la ha precisato di aver regolarmente e Pt_5 Pt_1 diligentemente svolto in tale anno la propria attività promuovendo la sottoscrizione di ulteriori contratti con altri clienti e riferendo di aver raggiunto anche notevoli risultati economici (“con un fatturato addirittura superiore di circa 30.000 euro rispetto all'anno precedente”) circostanza che non è stata contestata da Controparte_2
11.1 Rispetto al cliente va evidenziato che la seppure in due sole circostanze, CP_4 Pt_1 come dedotto da in base ai tabulati telefonici (anche se la ben avrebbe CP_2 Pt_1
10 potuto contattare l' in altre occasioni con altre modalità o da altre utenze Parte_3 telefoniche), ha comunque contattato tale cliente (evidentemente per confermare l'ordine effettuato l'anno precedente), non potendosi così imputare alla lavoratrice, senza ulteriori elementi e circostanze, una violazione dei propri obblighi lavorativi in ragione del solo (ridotto) numero di contatti avuti con il cliente. Tes_ Sul punto va anche richiamata la deposizione resa dal teste il quale ha precisato: “”Nel 2017 non era stata fatta da noi la fornitura che era stata fatta invece dalla nostra concorrente . Dopo i tentativi di contatti della a nel 2016 una CP_1 Pt_1 Tes_1 collega di aveva tentato di contattare l'azienda che aveva detto che aveva concluso CP_2 con i concorrenti.””
11.2 Va anche evidenziato che la di Trento era rimasta insoddisfatta del servizio reso CP_4 da nel 2016 per la fornitura dei prodotti (agende e calendari, Controparte_2 che costituivano per la materiale necessario per le attività istituzionali) in Parte_3 quanto avvenuta con notevole ritardo rispetto ai termini previsti di consegna;
tale circostanza è stata confermata dal teste in occasione della istruttoria svolta in primo Tes_1 grado il quale ha così precisato: “”Io avevo rapporti direttamente con la sig.ra che Pt_1 era venuta a proporci il contratto e poi con lei avevo corrispondenza via mail e con altra persona di di cui non ricordo il nominativo. La stessa mi rassicurava che stavano CP_2 per essere consegnate. Sono arrivate poi a fine anno, tra fine novembre e dicembre. Non ricordo esattamente ma quando le abbiamo consegnate era troppo tardi le capo sala erano arrabbiate in quanto avevano dovuto prendere nota su dei fogli. Si trattava di strumenti di lavoro veri e propri. L'anno successivo eravamo restii a rivolgerci nuovamente con per quanto successo. CP_2 Poi la normativa sugli appalti prevede di ruotare i fornitori, nel rispetto della concorrenza. Si è presentato altro fornitore Synectix…….. si era fatta risentire, ricevevamo CP_2 telefonate non ricordo da chi. Ma abbiamo loro fatto presente sia l'inopportunità sia l'impossibilità.” Anche il teste ha riferito del ritardo, precisando: “….sono stato presente Pt_4 all'incontro in una volta. Era un incontro tra e . Per era CP_4 CP_4 CP_1 CP_1 presente il titolare per l'azienda sanitaria c'era il dott. Era il Controparte_7 Tes_1 2016, primi mesi. Si parlava della fornitura di agende per l'anno successivo 2017….in quell'incontro, ci siamo posti come possibili fornitori di materiale di agende anche quali strumenti di lavoro. Loro avevano avuto un rapporto precedente con con cui non CP_2 avevano avuto risultati soddisfacenti con la tempistica di consegna. Cestari aveva specificato la necessità di avere il materiale per settembre riferendoci che la precedente azienda al momento della nostra visita non aveva ancora effettuato la consegna, cosa che aveva creato non pochi disagi. Ci aveva precisato quindi che la agende servivano almeno per il mese di settembre……sapevo che per l'anno precedente l'azienda ( ) aveva CP_2 fornito le agende e sapevo che erano state fatte le consegne in ritardo.” La insoddisfazione dell' riguardo alla ritardata consegna delle agende e dei calendari CP_4 per l'anno 2016 da parte di , è desumibile, peraltro, dalla stessa determinazione del CP_2 Dirigente dell' n. 535 del 10.5.2016 (di affidamento del progetto per l'anno 2017 CP_4 alla laddove si precisa, a pagina 2, che il progetto di realizzazione delle agende CP_1 settimanali andava affinato con riguardo ad alcune passate difficoltà dovendosi chiarire, in particolar modo, i tempi di consegna precisando, sul punto, (pagina 3) il termine entro il quale il materiale andava effettivamente consegnato.
11.3 La di Trento, peraltro, nell'affidamento esterno del servizio di cui trattasi, ha CP_4 applicato il criterio di rotazione delle imprese, circostanza puntualmente richiamata nella delibera n. 535 del 2016, alla pagina 2, circostanza che conferma (oltre alle ragioni in precedenza precisate) la assenza di responsabilità in capo alla per il mancato Pt_1 affidamento alla del servizio di realizzazione di agende e calendari per l'anno 2017 CP_2
11 Tale criterio, peraltro, è stato espressamente richiamato ed applicato dalla Parte_3 anche in occasione del riaffidamento del servizio alla per l'anno Controparte_2 2019 a seguito della determinazione del dirigente n. 617 del 21.5.2018 (per l'anno 2018, come anche per l'anno 2017, la non aveva fatto pervenire all' alcuna offerta). CP_2 CP_4
12. In ragione delle su richiamate circostanze ed in assenza di altri elementi probatori (che avrebbe dovuto produrre o indicare la non può addebitarsi e Controparte_2 imputarsi a alcun comportamento in violazione dell'obbligo di fedeltà e/o Parte_1 di diligenza. Nel rispetto dell'obbligo di fedeltà, che ha come fonte principale l'art. 2105 c.c., il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. Il lavoratore non può intraprendere alcuna attività imprenditoriale in settore analogo a quello in cui è operante il datore di lavoro, indipendentemente che ciò determini concorrenza sleale. Il lavoratore è altresì sottoposto ad un generale obbligo di riservatezza, riguardo tutti i documenti e le informazioni con cui il lavoratore entra in contatto, che riguardino importanti e significativi aspetti caratterizzanti la realtà aziendale, rilevando, sotto tale profilo anche la condotta del lavoratore che si impossessi di documenti del datore comunque conservati e nella riproduzione di essi a fini personali. Nessuno di tali comportamenti o atteggiamenti risulta imputabile alla né sono Pt_1 emerse e né tantomeno dedotte ovvero dimostrate condotte in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. anche in comportamenti extra lavorativi.
13. Per l'effetto la domanda risarcitoria per tale titolo proposta in primo grado da
[...] va rigettata e la sentenza va parzialmente riformata avuto riguardo alla Controparte_2 condanna contenuta nei punti a) e b).
14. Rispetto, invece, alla domanda di risarcimento del danno per concorrenza sleale realizzatasi dopo la cessazione del rapporto della in ragione del passaggio di alcuni Pt_1 clienti in precedenza in carico a in capo a ed Controparte_2 CP_1 oggetto della condanna contenuta nei capi g) ed h) della sentenza impugnata, va dichiarata la incompetenza funzionale del giudice del lavoro per essere competente il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Imprese dinanzi al quale la causa deve essere riassunta nei termini di legge.
14.1 In tema di concorrenza sleale (intesa come il compimento di una serie di atti vietati che provocano un danno ingiusto ad un'azienda, oppure inducono il consumatore ad un errore di giudizio e di valutazione su un prodotto o un servizio, per esempio con atti che generano confusione come usare nomi o segni distintivi già legalmente registrati da altri, oppure imitare i prodotti di un concorrente) è funzionalmente competente la Sezione Specializzata in materia di imprese del Tribunale Ordinario (nel caso di specie, per territorio, quello di Venezia) ai sensi dell'art. 3, d.lgs 168/2003 e dell'art. 134, comma 1, lettera a, CPI secondo il quale sono devoluti alla cognizione delle Sezioni specializzate, tra gli altri, i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie “che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale” (c.d. concorrenza sleale “pura”). Diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, nella fattispecie non ricorrono i presupposti per l'applicazione della competenza del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 40, 3° comma, c.p.c. risultando la domanda risarcitoria relativa ad atti di concorrenza sleale posti in essere in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (e dunque soggetti
12 al rito ordinario) e non sussistendo i rapporti di connessione di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. tra gli atti concorrenza sleale e la violazione dell'obbligo di fedeltà che, per le ragioni esplicitate ai precedenti punti, non risulta essersi attuato e verificato.
15. L'appello incidentale proposto in via subordinata dal resta Controparte_2 assorbito risultando in ogni caso, quanto alla contestata nullità del patto di non concorrenza ed alla dedotta legittimità dello stesso e rispetto alla motivazione della sentenza, del tutto generico. E' noto l'orientamento della Corte di Cassazione in tema di determinabilità del patto (più di recente Cass n.5540 del 2021 secondo cui “operano su diversi piani la nullità del patto di non concorrenza per indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo che spetta al lavoratore, quale vizio del requisito prescritto in generale dall'art. 1346 c.c. per ogni contratto, e la nullità per violazione dell'art. 2125 c.c., laddove il corrispettivo "non è pattuito" ovvero, per ipotesi equiparata dalla giurisprudenza di questa Corte, sia simbolico
o manifestamente iniquo o sproporzionato” e che, sempre in base a questa pronuncia – poi richiamata da alcune statuizioni successive – “dire che un corrispettivo è variabile in relazione alla durata del rapporto di lavoro, non significa affatto che esso non sia determinabile in base a parametri oggettivi, atteso che si ha determinabilità quando sono indicati, anche per relationem, i criteri in base ai quali si fissa la prestazione, così sottratta al mero arbitrio (cfr., ad ex., Cass. n. 12743 del 1999)”. Sulla questione, d'altra parte. il collegio condivide i rilievi del primo giudice e, a tale riguardo puntualizza quanto segue: a) la forma scritta è prevista a pena di nullità; b) “nei contratti in cui è richiesta la forma scritta "ad substantiam", l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendo farsi ricorso ad elementi estranei ad esso” (Cass. n. 5028 del 05/03/2007; Cass. n. n. 21352 del 09/10/2014); c)
“l'oggetto del contratto per il quale è necessaria la forma scritta può considerarsi determinabile, benché non indicato specificamente, solo se sia con certezza individuabile in base agli elementi prestabiliti dalle parti nello stesso atto scritto, senza necessità di fare ricorso al comportamento successivo delle parti, dovendosi, quindi, escludere la possibilità di applicazione, per la determinazione dell'oggetto del contratto, della regola ermeneutica stabilita dall'art. 1362, secondo comma, cod. civ., che consente di tenere conto, nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, del comportamento di questi successivo alla conclusione del contratto” (Cass. sez. II, n. 5385 del 07/03/2011); d) necessario che il contratto scritto, sin dal momento della stipula, contenga l'indicazione precisa del compenso o quanto meno gli elementi che consentano di determinarlo mediante un'operazione aritmetica;
e) se il corrispettivo dell'obbligo di non concorrenza viene indicato con una somma variabile, il cui importo dipende dalla durata del rapporto di lavoro e, com'è evidente, la durata del rapporto dipende dalla volontà e dal comportamento delle parti successivo alla stipula, se ne ricava che il corrispettivo può essere determinato solamente ex post sulla base non solo dei parametri indicati nel contratto ma anche, e soprattutto, di un elemento esterno ad esso (non predeterminato, ma condizionato dalla successiva volontà delle parti, anche in via unilaterale) rappresentato dalla durata del rapporto. La determinabilità del corrispettivo costituisce, quindi, condizione necessaria per non veder inibita la valutazione circa la congruità del corrispettivo, valutazione che non può essere svolta ex post: l'esiguità del compenso pacificamente determina un vizio di nullità del contratto che non può dipendere da eventi successivi alla stipulazione, trattandosi di un vizio strutturale del negozio. Non viene in rilievo un vizio funzionale del rapporto ma, giova ribadirlo, un vizio genetico come tale non può che esistere ab origine. Nel caso di specie il testo contrattuale non consente di operare ex ante una valutazione di adeguatezza del compenso, perché legato ad un elemento esterno, successivo e aleatorio
13 quale la durata del sotteso rapporto di lavoro subordinato, ricorrono i presupposti per un giudizio di nullità del patto.
16. La sentenza impugnata va confermata nella restante parte.
17. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno interamente compensate tra le parti in ragione della peculiarità delle questioni trattate e della reciproca soccombenza.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: 1) in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per la perdita in danno di
[...] in ragione della violazione dell'obbligo di fedeltà di cui ai capi a) e b) Controparte_2 della sentenza di primo grado;
2) dichiara la incompetenza funzionale del giudice del lavoro sulla domanda di risarcimento danni per concorrenza sleale di cui ai capi g) ed h) della sentenza impugnata per essere competente il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Imprese ed assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione della causa avanti la citata Sezione Specializzata;
3) conferma per il resto la sentenza impugnata;
4) compensa interamente tra tutte le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Venezia, 2 ottobre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
14
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause promosse in appello con ricorsi del 5.8.2021 e del 28.9.2021
da (per RG 627/2021)
, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Agostini, giusta mandato Parte_1 in calce al ricorso in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Stradone Scipione Maffei 8
Appellante ed appellato incidentale e da (per RG 750/2021)
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Roberto Vasapolli, giusta mandato in calce al ricorso in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Stradone Scipione Maffei 8 Appellante ed appellato incidentale e nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Giacomelli, giusta procura alle liti in separato file depositato telematicamente, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, via del Pontiere 12/a
Appellato ed appellante incidentale
Oggetto appelli avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Verona n. 409/2021 depositata in data 29.6.2021
IN PUNTO: risarcimento danni per sviamento di clientela
Conclusioni
1 Per l'appellante nella causa RG 627/2021: “”In via principale: riformarsi Parte_1 la sentenza di primo grado resa inter partes dal Tribunale di Verona e, per l'effetto, respingersi tutte le domande ex adverso formulate. In via subordinata: riformarsi la sentenza di primo grado resa inter partes dal Tribunale di Verona e, per l'effetto, ridursi l'importo dovuto a titolo di risarcimento in ragione dei rilievi svolti in ricorso.””
Per l'appellante nella causa RG 750/2021:”” In via principale: riformarsi per CP_3 i motivi di cui in ricorso, la sentenza di primo grado resa inter partes dal Tribunale di Verona e, per l'effetto, respingersi tutte le domande ex adveso formulate da nei CP_2 confronti di . In via subordinata riformarsi la sentenza di primo grado resa inter CP_1 partes dal Tribunale di Verona e, per l'effetto, ridursi l'importo dovuto a titolo di risarcimento in ragione dei rilievi svolti in ricorso.””
Per l'appellato :””In via preliminare: Controparte_2
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.;
- disporsi la riunione del fascicolo RG 750/2021 al fascicolo RG 627/2021 in quanto aventi connessione oggettiva e soggettiva;
In via principale:
- contrariis reiectis, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, sezione lavoro, confermare la sentenza pronunciata inter partes dal Tribunale di Verona n. 409/2021, pubblicata in data 16.07.2021 con ripulsa del gravame ex adverso proposto;
- in ogni caso, previo accertamento della legittimità di ogni comportamento posto in essere da parte appellata e relativo al rapporto intercorso tra le parti nei modi e nei tempi indicati in memoria, tenuto conto delle domande ed eccezioni svolte nel ricorso di primo grado e nella presente comparsa di costituzione, respingersi tutti i motivi di gravame esposti dalle controparti, poiché nulli, inammissibili, improponibili e/o comunque infondati in fatto e diritto. In via incidentale condizionata: Nel denegato caso in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenesse anche solo parzialmente fondato l'appello avversario, in riforma della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Verona n. 409/2021 pubblicata in data 16.07.2021, si chiede di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni, così come spiegate in primo grado: Nel merito 1) Accertarsi e dichiararsi che in costanza del rapporto di lavoro con
[...] e quindi già prima del 31.12.2016, la signora ha violato Controparte_2 Parte_1 l'obbligo di fedeltà, in particolare stornando a favore della di Trento il cliente CP_1 di Trento, con specifico riferimento alla creazione delle agende per l'anno 2017; CP_4
2) condannarsi la signora e la in persona del suo legale rappresentante Pt_1 CP_1 pro tempore, in via tra loro solidale, a risarcire a il danno così Controparte_2 cagionato, pari ad € 38.616,00, o, in subordine, all'importo forfetizzato contrattualmente in € 2.000,00;
3) accertarsi e dichiararsi che a partire dal 1° gennaio 2017 e comunque entro la vigenza del patto di non concorrenza siglato con da ritenersi Controparte_2 pienamente valido ed efficace, la signora ha intrapreso attività lavorativa, in forma Pt_1 di subordinazione e/o collaborazione, a favore della società concorrente con CP_1 l'odierna ricorrente, così violando il patto anzidetto, e nello specifico stornando da
[...]
tra gli altri, i clienti APSS di Trento, Ferramenta Adriatica Srl, Denver Controparte_2 Spa, Galli & Cassina Srl, F.lli Molteni Spa, Imcar Srl, Lombarda Flor, Cieb Nuova, Società Cooperativa Farmaceutica, L'Unitaria Logistica, Petas Spa, Ferrari Srl, con conseguente cagione a danno della ricorrente e per il solo anno 2017 di una perdita pari a non meno di
€ 125.732,00;
2 4) conseguentemente condannarsi la signora e come sopra, in via tra Pt_1 CP_1 loro solidale, a risarcire a ogni danno conseguente, per un Controparte_2 totale di € 164.348,00, o quella diversa somma anche maggiore e comunque non minore della penale pattiziamente convenuta in complessivi € 12.000,00;
5) condannarsi la signora la restituzione a favore della società ricorrente della Pt_1 somma percepita a titolo di indennità per non concorrenza, pari ad € 7.819,26 o quella diversa somma che risulti di Giustizia in corso di causa;
6) inibirsi con effetto immediato alla signora ed alla la prosecuzione Pt_1 CP_1 di attività lavorativa, in qualsiasi forma (subordinata, per collaborazione anche occasionale, od altro), a danno di e questo con effetto finale al Controparte_2 31.12.2019, assumendo ogni provvedimento all'uopo necessario e cogente;
7) Ordinarsi infine la pubblicazione, con costi e spese da addebitarsi ai convenuti, della sentenza su almeno 2 quotidiani a tiratura nazionale e 2 quotidiani a tiratura locale, per le zone di Trento e di Verona. In ogni caso 8) Con vittoria di spese e compenso di lite, oltre al 15% rimb. Forf. Iva e Cpa. In ogni caso-con vittoria di spese, onorari, rimb. Forfettario oltre IVA e CAP””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 .Con la sentenza impugnata il Tribunale del Lavoro di Verona:
- a) ha accertato la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte di , Parte_1 concretizzatosi nell'aver favorito la perdita, in danno di del Controparte_2 cliente di Trento in favore di CP_4 CP_1
- b) ha condannato e , in solido fra loro, al |pagamento in Parte_1 CP_1 favore della della somma di euro 28.000,00 a titolo di Controparte_5 risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo;
- c) ha dichiarato la nullità del patto di non concorrenza post-contrattuale concluso tra la ricorrente e la resistente;
Parte_2 Parte_1
- d) ha accertato il diritto della ricorrente alla restituzione della somma pari ad Euro 7.819,00 ricevuta dalla a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza dichiarato Pt_1 nullo;
- e) ha accertato la sussistenza di un valido accordo tra la ricorrente Controparte_2 e in forza del quale alla stessa veniva garantita una retribuzione mensile
[...] Parte_1 netta pari almeno ad Euro 1.900,00 e il conseguente diritto della al pagamento in Pt_1 suo favore da parte di della somma di Euro 4.022,68 a titolo di Controparte_5 differenze retributive;
- f) ha dichiarato parzialmente compensati i crediti accertati ai precedenti punti ed ha condannato al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_2 somma residua di Euro 3.796,58, oltre interessi dalla pronuncia al saldo effettivo;
- g) ha accertato la sussistenza di condotte riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 2598 co.3, 2043 e 2049 c.c concretizzatesi nello storno di una serie di clienti di ad opera delle CP_2 resistenti e Parte_1 CP_1
- h) ha condannato, in ragione di quanto accertato al precedente punto g) e Parte_1
in solido fra loro, al pagamento a titolo di risarcimento del danno CP_6 patrimoniale in favore della ricorrente della somma pari ad Controparte_2 Euro 47.280,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
- i) ha compensato per un terzo le spese di lite ed ha condannato le resistenti, in solido tra loro, al rimborso dei restanti due terzi in favore della società ricorrente.
2. Il primo giudice, svolta istruttoria testimoniale, ha ritenuto realizzatasi da parte della una violazione dell'obbligo di fedeltà precisando al riguardo che lo stesso teste di Pt_1 parte resistente, il (dirigente di di Trento all'epoca dei fatti), aveva riferito Tes_1 CP_4 che, inizialmente, la commessa per agende e calendari da muro (definiti come “veri e propri
3 strumenti di lavoro” per via del non ottimale funzionamento del sistema informatico) era stata affidata a (per il 2016) e successivamente (per il 2017) a confermando CP_2 CP_1 che a curare i rapporti per conto di fosse proprio la con cui aveva contatti CP_2 Pt_1 sia telefonici sia via e-mail. Quanto alla circostanza del cambio di fornitore (da a ) ha riferito che lo CP_2 CP_1 stesso era stato deciso sulla base del fatto che, da un lato, l' era insoddisfatta del CP_4 servizio di per via del ritardo con cui era avvenuta la consegna delle forniture CP_2 rispetto al termine pattuito, dall'altro, per via del fatto che essendo soggetta CP_4 all'applicazione delle disposizioni in materia di affidamento delineate dal Codice dei Contratti Pubblici, la stessa doveva rispettare il criterio delle rotazioni nell'affidamento. Nessuna delle circostanze riferite dal teste era utile a smentire quanto allegato dalla Tes_1 ricorrente;
il solo fatto che fosse parzialmente insoddisfatta del servizio di , CP_4 CP_2 nonché la necessità di rispettare il criterio della rotazione, non erano di per sé affermazioni idonee ad escludere l'illegittimità del comportamento addebitato alla resistente, finalizzato a favorire, o comunque agevolare, l'assegnazione della fornitura a . CP_1 I tabulati telefonici allegati da dimostravano effettivamente che, nel periodo da CP_2 marzo ad agosto 2016, la aveva effettuato solamente due telefonate indirizzate alla Pt_1 di Trento;
questo dato andava letto congiuntamente al contenuto della delibera CP_4 535/2016 dell' , con la quale la stessa aveva affidato la fornitura delle Parte_3 agende e dei calendari per il 2017 a precisando che non aveva Controparte_1 CP_2 presentato per il 2017 una nuova proposta di fornitura;
di contro le circostanze dedotte dalla e da erano state del tutto generiche e prive di riscontro. Pt_1 CP_1 La condotta negligente della che contravvenendo alle direttive aziendali non aveva Pt_1 contattato né presentato un'offerta all' di Trento per il 2017, era senz'altro CP_4 riconducibile ad una violazione dell'obbligo di lealtà nei confronti del datore. Nel quadro delineato risultava significativa per la scansione temporale la circostanza del passaggio della da a , essendosi Ella dimessa nell'ottobre 2016 Pt_1 CP_2 CP_1 (poco dopo la perdita di per poi iniziare a collaborare con la concorrente assegnataria CP_4 del medesimo cliente appena due mesi dopo (gennaio 2017). La medesima circostanza andava inoltre valorizzata quanto al coinvolgimento di CP_1 nella vicenda che della condotta della ne aveva beneficiato. Pt_1 Il Tribunale ha anche rimarcato il fatto che a gestire i rapporti tra e sia stato CP_1 CP_4
, collaboratore prima di e poi di (con cui aveva terminato la Pt_4 CP_2 CP_1 collaborazione proprio contestualmente all'arrivo della nonché formatore dei Pt_1 quest'ultima.
2.1 In punto quantificazione del danno il Tribunale ha ritenuto di utilizzare quale criterio il fatturato riferibile, per l'anno 2017, al cliente di Trento allegato da (pari ad CP_4 CP_1
€ 28.000,00).
2.2 Quanto alla asserita violazione del patto di non concorrenza da parte della ha Pt_1 ritenuto che - in relazione al "quantum" e al "quomodo" del versamento del corrispettivo dovuto al dipendente - il legislatore aveva inteso riconoscere ampia autonomia negoziale alle parti stipulanti, con la conseguenza che non occorre (quanto ai predetti elementi) fare riferimento alla norma di cui all'articolo 2125 c.c. per individuare i limiti di validità ma occorre fare riferimento alle regole generali in materia di contratti. Rispetto alla vicenda di causa, sulla base della lettura del contratto come "atto", non emergevano quegli elementi necessari e sufficienti per consentire una valutazione circa la congruità di quanto pattuito nell'ambito del patto di non concorrenza, atteso che il riferimento all'importo complessivo versato atteneva alla fase del contratto come "rapporto" ovvero alla esecuzione del medesimo, esposto a variabili (come ad esempio, la durata del rapporto) che evidenziavano l'indeterminatezza dello stesso.
4 Peraltro, non era stato previsto un corrispettivo minimo garantito, elemento necessario per ritenere il compenso determinato e, dunque, per valutarne la congruità a fronte della limitazione della professionalità del lavoratore;
dall'indeterminatezza individuata discendeva la nullità del patto in esame. La nullità del patto di non concorrenza non determinava il venir meno della rilevanza giuridica della condotta tenuta dalla e dal nuovo datore di lavoro (che di tale Pt_1 condotta si era pacificamente avvantaggiato) ai fini della sussistenza della responsabilità risarcitoria. Cessato il rapporto di lavoro e in mancanza di un valido patto di non concorrenza, l'ex dipendente e il suo nuovo datore di lavoro che pongano in essere atti di concorrenza sleale sono comunque tenuti al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2598, 2043 e 2049 c.c. Non era da ravvisarsi, in tale pronuncia, alcun vizio di extrapetizione risultando corretto l'operato del giudice che ritenga una fattispecie di responsabilità di tipo extracontrattuale, pur avendone la parte dedotto il diverso titolo contrattuale, limitandosi in tal caso soltanto a dare una diversa qualificazione giuridica della domanda, senza mutamento dei fatti sui quali si fonda” (Cass. Sez. 3, 2746/2007, Cass. Sez. 1, 27648/2011). Sotto altro profilo l'indubbia connessione della questione con quelle relative all'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro dedotti in ricorso, determinava la competenza del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 40 c.p.c..
2.3 Nel merito la istruttoria aveva dato riscontro positivo ad alcune significative circostanze sintomatiche di un evidente coinvolgimento della nello storno di clienti della Pt_1 Tes_ (testi e tra cui anche il fatto che, Controparte_2 Tes_3 successivamente alle dimissioni della resistente, alcuni clienti – che non avevano rinnovato la collaborazione commerciale con – avevano contattato quest'ultima pur cercando CP_2 la evidentemente non essendo al corrente che la stessa avesse cambiato datore di Pt_1 lavoro. L'approccio ambiguo e scorretto ascrivibile alla era confermato anche da una serie Pt_1 di circostanze emerse dall'esame della testimone , tra cui quella che aveva Tes_4 CP_2 ricevuto un bonifico di pagamento da parte di un inserzionista per un'agenda che loro non avevano realizzato. Tali circostanze delineavano un comportamento sicuramente non trasparente della resistente che una volta dimessasi da ed approdata a aveva sistematicamente Pt_1 CP_2 CP_1 contattato i clienti che aveva seguito per la precedente datrice facendoli confluire nel parco clienti dell'azienda per cui aveva da poco iniziato a lavorare.
2.4 Sulla domanda riconvenzionale presentata dalla diretta al riconoscimento di Pt_1 differenze retributive relative al periodo dicembre 2013-giugno 2016 maturate in forza di un accordo risalente al settembre 2010 dal quale emergeva la volontà di garantire una retribuzione fissa mensile, netta di 1.900,00 euro (attraverso un bonus garantito a prescindere dal bonus relativo ai progetti affidati alla medesima) ha ritenuto fondata la pretesa della e dovuta la differenza tra la somma garantita pari a 1.900,00 Euro e Pt_1 quanto effettivamente risultante dal netto indicato dai prospetti paga a cui sommarsi quanto percepito a titolo di “rimborso spese” così risultando una differenza per il periodo indicato di € 4.022,68, credito che andava posto in compensazione (atecnica) con le somme versate a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza post-contrattuale (Euro 7.819,26) che la società aveva chiesto le venissero restituite per inadempimento e che risultavano comunque non dovute in ragione dell'accertata nullità della clausola così residuando un credito in favore della società ricorrente di € 3.796,58.
3. Con ricorso in appello del 5.8.2021 (Rg 627/2021) ha impugnato la Parte_1 decisione di prime cure con sei motivi.
5 con autonomo ricorso del 28.9.2021 Rg 750/2021) ha censurato la medesima CP_1 sentenza chiedendone l'integrale riforma con cinque motivi. 4. Con memorie depositate in data 26.11.2021 si è costituita in entrambi i giudizi l'appellata insistendo per il rigetto delle impugnazioni e l'accoglimento, Controparte_2 in via subordinata, dell' appello incidentale.
5. Le cause subivano una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'esito della discussione orale, previa loro riunione (al giudizio iscritto al n. 627/2021 RG) trattandosi di impugnazione della medesima sentenza, era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 2 ottobre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. (appellante nel giudizio RG 617/2020), con il primo motivo, ha Parte_1 censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto accertata la violazione dell'obbligo di fedeltà della lavoratrice in relazione a cliente ed il conseguente danno. CP_4 Rispetto al rilievo secondo il quale la nel periodo marzo – agosto 2016, avrebbe Pt_1 contattato il cliente in sole due occasioni l'appellante ha dedotto di aver in realtà CP_4 effettuato, nel corso del 2016, molteplici telefonate proponendo il rinnovo del contratto ad anche per il 2017e che il sistema aziendale di tracciamento delle telefonate non era CP_4 attendibile in quanto non forniva il quadro corretto dell'attività effettivamente svolta. La inoltre, nel corso del 2016, aveva comunque ovviato alla mancata Pt_1 contrattualizzazione del cliente promuovendo la sottoscrizione di ulteriori contratti e CP_4 raggiungendo, in ogni caso, un fatturato addirittura superiore di circa 30.000 euro rispetto all'anno precedente. Con il secondo motivo ha rilevato come il Tribunale aveva anche omesso di considerare che dall'istruttoria era emersa la insoddisfazione della del servizio fornito da CP_4 [...] per l'anno 2016 e che in ogni caso la aveva la Controparte_2 Parte_3 necessità di rispettare il criterio di rotazione nell'affidamento delle commesse esterne. L'istruttoria svolta aveva consentito di appurare come non fosse stata la a segnalare Pt_1 a la possibilità di intraprendere attività lavorativa con l' , bensì CP_1 Parte_3 il signor , sino al 31 dicembre 2015 collaboratore libero professionista di Persona_1
, e che dal gennaio del 2016 aveva intrapreso un'attività di collaborazione libero CP_2 professionale con . CP_1 Ha contestato la quantificazione del danno avendo il primo giudice provveduto alla sua determinazione prendendo come base di calcolo il solo volume di fatturato realizzato da con tale cliente, senza considerare che il fatturato non coincideva con il guadagno CP_1 effettivo e con il conseguente danno riconoscibile a controparte. Con il terzo motivo ha denunziato il vizio di extrapetizione in cui era incorso il primo giudice avendo ritenuto sussistente in capo all'appellante una responsabilità extracontrattuale derivante da atti di concorrenza sleale svolti nei confronti della
[...] nonché la propria competenza per materia. Controparte_2 Nel caso di specie il Tribunale non si era limitato a dare semplicemente una diversa qualificazione all'azione risarcitoria connessa ad un rapporto contrattuale pacificamente sussistente tra le parti (il patto di non concorrenza), posto che, una volta dichiarata la nullità del suddetto rapporto e venuto conseguentemente meno il fondamento giuridico dell'azione risarcitoria proposta, ha comunque deciso nel merito sulla base di un principio giuridico (responsabilità per concorrenza sleale) non azionato in giudizio. Con riferimento allo sviamento di clientela, risulta pacifico che tra imprese operanti sullo stesso mercato, l'acquisizione di clienti altrui mediante la proposizione di più efficienti servizi o migliori condizioni economiche contrattuali costituisce situazione concorrenziale fisiologica.
6 Trattasi di condotta che, in sé e per sé considerata, costituisce componente della normale competitività concorrenziale costituente un valore dell'economia di mercato che, promuovendo l'iniziativa imprenditoriale verso impulsi emulativi, è fonte di sviluppo economico delle imprese e di benefici (o sul piano economico ovvero su quello della qualità del prodotto e dei servizi) in favore dei destinatari dell'attività imprenditoriale. Del tutto non considerata da parte del Giudice di prime cure era stata la posizione del signor che per il 2016 e per il 2017 aveva collaborato con dopo aver collaborato Pt_4 CP_1 per gli anni precedenti con la avendo così ricevuto tutte le notizie CP_2 CP_1 necessarie per potersi muovere sul mercato senza per questo che fosse necessario l'intervento della attuale ricorrente alla quale non poteva essere imputata responsabilità alcuna. Con il quarto motivo ha rilevato come in ogni caso il Tribunale del Lavoro di Verona non avrebbe potuto statuire sulla richiesta risarcitoria in quanto rientrava tra le attribuzioni delle sezioni ordinarie del medesimo Tribunale. Ha censurato la sentenza di primo grado (quinto motivo) anche avuto riguardo alla quantificazione del danno da concorrenza sleale per le medesime ragioni di contestazione svolte per la quantificazione del danno rispetto alla perdita del cliente CP_4 Con il sesto ed ultimo motivo ha lamentato la disposta restituzione delle somme percepite dalla lavoratrice a seguito della declaratoria di nullità del patto di non concorrenza, al lordo e non al netto.
7. appellante nel giudizio rg 750/2021), ha prospettato ragioni di appello CP_1 sostanzialmente sovrapponibili a quelle svolte dalla censurando la decisione a) Pt_1 per aver erroneamente condannato la predetta società per il danno asseritamente provocato in ragione della ritenuta violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della a fronte di Pt_1 una totale carenza probatoria sul punto, b) per aver affermato, in relazione alle richieste risarcitorie riferite al periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro della Pt_1 la responsabilità extracontrattuale di per concorrenza sleale, pur avendo dichiarato CP_3 la nullità del patto di non concorrenza intercorso tra e l'ex dipendente, in forza del CP_2 quale solo era stata proposta la domanda risarcitoria, con ciò incorrendo nel vizio di ultrapetizione;
in via subordinata c) per aver erroneamente statuito sulla relativa domanda pur non rientrando la stessa nelle materie da trattarsi con il rito del lavoro;
d) per aver in ogni caso erroneamente quantificato il danno. Quanto all'asserita violazione dell'obbligo di fedeltà della ha ribadito che la Pt_1 contrattualizzazione di era derivata non dalla illegittima condotta della dipendente CP_4 quanto piuttosto dalla legittima attività commerciale svolta, per conto di , da parte CP_1 del titolare della stessa e dalla collaborazione del sig. , ex collaboratore di , Pt_4 CP_2 che ben conosceva l'insoddisfazione dell' per l'operato di quest'ultima. Parte_3 In ogni caso la pronuncia del primo giudice risultava viziata in considerazione del fatto che la natura extracontrattuale della responsabilità posta a carico di imponeva il CP_1 rigoroso assolvimento dell'onere probatorio inerente la responsabilità aquiliana non essendo sufficiente limitarsi a dedurre il danno ma essendo necessario provare il nesso causale tra la condotta dell'agente e l'evento lesivo essendo necessaria la prova dell'elemento soggettivo ossia prova del dolo o quanto meno della colpa ex art 2043 cc. In ogni caso la pronunzia risultava viziata per extrapetizione non avendo la
[...] mai dedotto alcun elemento di fatto volto a dimostrare la responsabilità Controparte_2 di per il tramite dell'operato di . CP_1 Pt_4 La sentenza risultava comunque errata nella parte in cui aveva ravvisato un nesso causale tra la condotta imputata alla e il danno lamentato da per la perdita del cliente Pt_1 CP_2 essendo emerso dalla deposizione resa dal teste che l' non CP_4 Tes_1 Parte_3 era disponibile a trattare con il rinnovo della fornitura per l'anno 2017 e tale CP_2 indisponibilità derivava da un grave disagio manifestato dallo stesso cliente e motivato dalla ritardata consegna della fornitura per il 2016 da parte di oltre che dalla esigenza di CP_2
7 procedere nel rispetto della normativa in materia di appalti, alla periodica rotazione dei fornitori. Ha contestato, in ogni caso, la quantificazione operata dal primo giudice del presunto danno riferito al cliente avendo preso come base di calcolo il solo volume di fatturato CP_4 realizzato da senza considerare che il fatturato non coincide con il guadagno CP_1 effettivo e con il conseguente danno risarcibile a controparte senza depurare lo stesso dai costi vivi sostenuti per produrre il relativo fatturato, oltre che della relativa incidenza fiscale. Avuto riguardo alla domanda volta a denunziare le ulteriori mancanze poste in essere dalla dopo la cessazione del rapporto con e radicata sul Pt_1 Controparte_2 presupposto dell'asserita violazione del patto di non concorrenza sottoscritto con la lavoratrice (e quindi con azione risarcitoria di natura contrattuale) il primo giudice si era pronunciato riconoscendo una responsabilità per concorrenza sleale (di natura extracontrattuale), mai azionata in giudizio ed in violazione dell'art 112 cpc. In ogni caso il Tribunale del Lavoro di Verona non avrebbe potuto statuire sulla richiesta risarcitoria in quanto, trattandosi di responsabilità per concorrenza sleale, rientrava tra le attribuzioni delle sezioni ordinarie del medesimo Tribunale;
nè assumeva valore il richiamo operato dal primo giudice all'art 40 c.p.c. atteso che la norma indicata, al comma terzo, prende posizione sul problema relativo al rito da applicare allorchè si realizzi il simultaneus processus tra più cause assoggettate a riti diversi individuando la applicazione del rito speciale del lavoro anche per domande trattabili con rito ordinario non in tutti i casi di connessione ma solo di quelli richiamati dagli artt. 31,32, 34, 35 e 36 cpc e con esclusione dell'art. 33 disciplinante il cumulo soggettivo. Ha contestato la quantificazione del danno nella misura di € 47.280,00 per lo sviamento della clientela diversa da avendo il primo giudice preso come base di calcolo (come CP_4 erroneamente fatto anche per il danno il solo volume fatturato da con i CP_4 CP_1 clienti in contestazione senza considerare che il fatturato non coincide con il guadagno effettivo e con il conseguente danno riconoscibile e senza depurare lo stesso dai costi vivi sostenuti per produrre il relativo fatturato;
in ogni caso anche rispetto al fatturato CP_1 il calcolo risultava diverso ed inferiore da quello indicato in sentenza considerando anche la posizione di atri clienti, alcuni dei quali non erano stati gestiti dalla altri avevano Pt_1 richiesto forniture diverse, altri ancora, per il 2017, non erano stati clienti né di CP_1 né di ed erano passati a solo nel 2018. CP_2 CP_1
8. ha contestato le ragioni di impugnazione ed ha eccepito, in Controparte_2 via preliminare, la inammissibilità dei gravami per violazione dell'art. 342 cpc non essendo state esattamente individuate le parti della sentenza di cui si è chiesta la riforma, le modifiche richieste ed i motivi specifici di impugnazione. Quanto alla violazione dell'obbligo di fedeltà ha richiamato la motivazione della sentenza e le dichiarazioni testimoniali assunte in sede istruttoria dalle quali era emerso che la avuto riguardo al cliente di Trento, non aveva preso debitamente contatti Pt_1 CP_4 con la e non aveva fatto pervenire alla stessa un'offerta atta a rinnovare il Parte_3 contratto di fornitura per il 2017, contribuendo a far perdere per quell'anno l'importante cliente a a vantaggio di . CP_2 CP_1 Per contro la (ed in maniera identica ) per giustificare la propria condotta Pt_1 CP_1 inadempiente si era limitata ad allegare circostanze del tutto generiche quali il malfunzionamento del sistema di registrazione delle chiamate e la asserita direttiva aziendale di effettuare le chiamate fuori dai locali aziendali con il proprio telefono, circostanze rimaste entrambe prive di riscontro istruttorio. Dalle emergenze istruttorie era emerso che la lavoratrice aveva deliberatamente e scientemente omesso di dare seguito al preciso obbligo di coltivare le relazioni con l'Azienda Sanitaria della Provincia di Trento, Ente affidato all'appellante la quale Pt_1 avrebbe dovuto formulare un'offerta contrattuale volta a far produrre dalla società all'epoca sua datrice di lavoro la c.d. agenda (secondo il metodo “ ”) che avrebbero di fatto CP_2
8 comportato, da un lato, la pressoché gratuità della fornitura per l' e, dall'altra, CP_4 apportato un fatturato di circa € 60.000,00 per la società appellata. La violazione dell'obbligo di fedeltà era stato pienamente dimostrato dall'istruttoria, visto che la signora aveva dichiarato nel suo report di aver tentato più e più volte di Pt_1 contattare il dirigente dell'azienda sanitaria (Dr. Cestari) senza riuscirvi (per ben 6 volte almeno, come dalla stessa lavoratrice annotato nel data-base aziendale) quando in realtà il tabulato comprovava che i tentativi furono solamente due. La lavoratrice omise (scientemente) di formulare una qualsivoglia offerta e malgrado per l'anno precedente avesse fornito un servizio gradito dalla subentrò alla CP_2 CP_4 società oggi appellata la , il cui legale rappresentante era il signor amico CP_1 Per_2 personale del Dirigente dell'azienda . Parte_3 Le ragioni addotte da controparte per giustificare la mancata assegnazione a CP_2 dell'esecuzione dell'agende per il 2017 erano risultate del tutto infondate, inveritiere e smentite documentalmente sia perché non risultava esistere alcun termine non rispettato, né alcuna formale contestazione e sia perché non sussisteva alcuna valida ragione ostativa a riassegnare il servizio sempre a , visto anche che in ragione dell'art. 36 comma 2, CP_2 lett a) del Codice Appalti “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro”, si procede
“mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”. Tanto è vero che successivamente riuscì a recuperare il cliente, fatalmente dopo CP_2 l'allontanamento del dall'ufficio in questione. Tes_1 L'obbligo di diligenza imposto al lavoratore si sostanzia non solo nell'esecuzione della prestazione lavorativa secondo la particolare natura di essa (diligenza in senso tecnico), ma anche nell'esecuzione dei comportamenti accessori che si rendano necessari in relazione all'interesse del datore di lavoro ad una utile prestazione, restando peraltro escluso che tali comportamenti accessori siano dovuti dal lavoratore, in aggiunta alla sua prestazione lavorativa, allorché formino oggetto delle specifiche mansioni di altri lavoratori. Il contenuto dell'obbligo di fedeltà deve identificarsi con un dovere di condotta a carico del lavoratore conforme all'affidamento che il datore di lavoro necessariamente ripone nella persona dello stesso così potendo essere sanzionati non solo i comportamenti vietati per espressa previsione legislativa (art. 2105 c.c.), ma anche tutti quelli che appaiono in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o creano situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell'impresa stessa o sono, come nel caso di specie, idonei a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto di lavoro. Correttamente il Tribunale aveva ritenuto sussistente la responsabilità anche dell'appellante che dalla condotta tenuta dalla ne aveva beneficiato risultando CP_1 Pt_1 inverosimile che quest'ultima avesse agito nella totale inconsapevolezza della condotta della e che solo casualmente si era avvantaggiata della stessa. Pt_1 Riguardo all'asserito vizio di ultrapetizione avendo il Tribunale ritenuto che i fatti contestati alla lavoratrice andavano inquadrati nella fattispecie di responsabilità extracontrattuale della concorrenza sleale (vicende per le quali il Tribunale avrebbe dovuto dichiararsi incompetente per materia a decidere la controversia) ha richiamato giurisprudenza di legittimità secondo la quale “Non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che - fermi restando i fatti posti a fondamento della domanda di risarcimento dei danni -, ritenga una fattispecie di responsabilità di tipo extracontrattuale, pur avendone la parte dedotto il diverso titolo contrattuale, limitandosi in tal caso soltanto a dare una diversa qualificazione giuridica della domanda, senza mutamento dei fatti sui quali si fonda” (Cass., Sez. 3, 2746/2007; Cass. Sez. 1, 27648/2011) tenuto conto, sotto altro profilo, che l'indubbia connessione della questione con quelle relative all'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro dedotti in ricorso, determinava la competenza del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 40 c.p.c.
9 Ha rimarcato i comportamenti della lavoratrice allorquando si era presentata ai clienti della società senza specificare di essere passata alla concorrenza, tanto è vero che più di CP_2 uno di qui clienti ebbe a ricontattare la stessa o addirittura fece dei bonifici CP_2 indirizzandoli per errore a quest'ultima; tanto era confermato dal fatto che circa l'80% dei clienti seguiti dalla lasciarono la . Pt_1 CP_2 Sulla quantificazione del danno ha richiamato la motivazione della decisione impugnata che aveva liquidato equitativamente il danno (per un importo pari ad € 47.280,00) in misura pari al fatturato generato da e quindi perduto da . CP_1 Controparte_2 Quanto al motivo con il quale l'appellante ha contestato la determinazione delle Pt_1 somme dovute a seguito dell'accertata nullità del patto di non concorrenza (importo di € 7.819,26 al lordo anziché al netto) ha evidenziato che nel primo giudizio la non Pt_1 aveva mai contestato l'importo chiesto in restituzione limitandosi a riferire solo di aver percepito a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza l'importo di € 80,00 mensili. Ha proposto appello incidentale condizionato chiedendo che, nel caso di accoglimento dell'appello principale, venisse accertata la legittimità del patto di non concorrenza sottoscritto tra le parti con il conseguente diritto al risarcimento dei danni, alla restituzione del corrispettivo pagato ed al pagamento delle penali atteso che la interpretazione del primo giudice riguardo alla indeterminabilità e/o indeterminatezza del corrispettivo rispetto al quale era derivata la dichiarazione di nullità del patto, risultava contraria alla più recente giurisprudenza.
9. L'appello proposto dalla sovrapponibile a quello della va accolto Pt_1 CP_1 per le ragioni di seguito rappresentante.
10. Rispetto al rilievo di inammissibilità degli atti di impugnazione ex art 342 c.p.c. sollevato in via preliminare dall'appellato va precisato che i Controparte_2 ricorsi in appello ancorchè ripropongano le argomentazioni difensive di primo grado, senza esporre nel dettaglio le parti di sentenza criticate e la proposta modificativa e ricostruttiva di ognuna, ad una lettura complessiva e coordinata tra i vari motivi di doglianza indicano comunque le ragioni di ogni censura e di asserita erroneità della statuizione impugnata, nonché, implicitamente, la soluzione che il giudice avrebbe dovuto adottare. Soddisfano, dunque, le condizioni indicate dalla giurisprudenza per il rispetto dell'art. 434 e dell'art. 342 c.p.c., risultando definito il quantum appellatum e anche quali parti della motivazione le impugnazioni intendessero censurare, così "circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono" ed illustrando "le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata" (in termini Cass.7332/2018).
11. Nel merito, avuto riguardo alla dedotta violazione dell'obbligo di fedeltà da parte di
, va precisato che dalle risultanze di causa (documentali e testimoniali) in Parte_1 realtà non emergono comportamenti sussumibili in una violazione dell'obbligo di fedeltà ovvero di diligenza da parte della lavoratrice. Preliminarmente va precisato che tale violazione riguarderebbe unicamente la gestione del cliente per l'anno 2016, atteso che la ha precisato di aver regolarmente e Pt_5 Pt_1 diligentemente svolto in tale anno la propria attività promuovendo la sottoscrizione di ulteriori contratti con altri clienti e riferendo di aver raggiunto anche notevoli risultati economici (“con un fatturato addirittura superiore di circa 30.000 euro rispetto all'anno precedente”) circostanza che non è stata contestata da Controparte_2
11.1 Rispetto al cliente va evidenziato che la seppure in due sole circostanze, CP_4 Pt_1 come dedotto da in base ai tabulati telefonici (anche se la ben avrebbe CP_2 Pt_1
10 potuto contattare l' in altre occasioni con altre modalità o da altre utenze Parte_3 telefoniche), ha comunque contattato tale cliente (evidentemente per confermare l'ordine effettuato l'anno precedente), non potendosi così imputare alla lavoratrice, senza ulteriori elementi e circostanze, una violazione dei propri obblighi lavorativi in ragione del solo (ridotto) numero di contatti avuti con il cliente. Tes_ Sul punto va anche richiamata la deposizione resa dal teste il quale ha precisato: “”Nel 2017 non era stata fatta da noi la fornitura che era stata fatta invece dalla nostra concorrente . Dopo i tentativi di contatti della a nel 2016 una CP_1 Pt_1 Tes_1 collega di aveva tentato di contattare l'azienda che aveva detto che aveva concluso CP_2 con i concorrenti.””
11.2 Va anche evidenziato che la di Trento era rimasta insoddisfatta del servizio reso CP_4 da nel 2016 per la fornitura dei prodotti (agende e calendari, Controparte_2 che costituivano per la materiale necessario per le attività istituzionali) in Parte_3 quanto avvenuta con notevole ritardo rispetto ai termini previsti di consegna;
tale circostanza è stata confermata dal teste in occasione della istruttoria svolta in primo Tes_1 grado il quale ha così precisato: “”Io avevo rapporti direttamente con la sig.ra che Pt_1 era venuta a proporci il contratto e poi con lei avevo corrispondenza via mail e con altra persona di di cui non ricordo il nominativo. La stessa mi rassicurava che stavano CP_2 per essere consegnate. Sono arrivate poi a fine anno, tra fine novembre e dicembre. Non ricordo esattamente ma quando le abbiamo consegnate era troppo tardi le capo sala erano arrabbiate in quanto avevano dovuto prendere nota su dei fogli. Si trattava di strumenti di lavoro veri e propri. L'anno successivo eravamo restii a rivolgerci nuovamente con per quanto successo. CP_2 Poi la normativa sugli appalti prevede di ruotare i fornitori, nel rispetto della concorrenza. Si è presentato altro fornitore Synectix…….. si era fatta risentire, ricevevamo CP_2 telefonate non ricordo da chi. Ma abbiamo loro fatto presente sia l'inopportunità sia l'impossibilità.” Anche il teste ha riferito del ritardo, precisando: “….sono stato presente Pt_4 all'incontro in una volta. Era un incontro tra e . Per era CP_4 CP_4 CP_1 CP_1 presente il titolare per l'azienda sanitaria c'era il dott. Era il Controparte_7 Tes_1 2016, primi mesi. Si parlava della fornitura di agende per l'anno successivo 2017….in quell'incontro, ci siamo posti come possibili fornitori di materiale di agende anche quali strumenti di lavoro. Loro avevano avuto un rapporto precedente con con cui non CP_2 avevano avuto risultati soddisfacenti con la tempistica di consegna. Cestari aveva specificato la necessità di avere il materiale per settembre riferendoci che la precedente azienda al momento della nostra visita non aveva ancora effettuato la consegna, cosa che aveva creato non pochi disagi. Ci aveva precisato quindi che la agende servivano almeno per il mese di settembre……sapevo che per l'anno precedente l'azienda ( ) aveva CP_2 fornito le agende e sapevo che erano state fatte le consegne in ritardo.” La insoddisfazione dell' riguardo alla ritardata consegna delle agende e dei calendari CP_4 per l'anno 2016 da parte di , è desumibile, peraltro, dalla stessa determinazione del CP_2 Dirigente dell' n. 535 del 10.5.2016 (di affidamento del progetto per l'anno 2017 CP_4 alla laddove si precisa, a pagina 2, che il progetto di realizzazione delle agende CP_1 settimanali andava affinato con riguardo ad alcune passate difficoltà dovendosi chiarire, in particolar modo, i tempi di consegna precisando, sul punto, (pagina 3) il termine entro il quale il materiale andava effettivamente consegnato.
11.3 La di Trento, peraltro, nell'affidamento esterno del servizio di cui trattasi, ha CP_4 applicato il criterio di rotazione delle imprese, circostanza puntualmente richiamata nella delibera n. 535 del 2016, alla pagina 2, circostanza che conferma (oltre alle ragioni in precedenza precisate) la assenza di responsabilità in capo alla per il mancato Pt_1 affidamento alla del servizio di realizzazione di agende e calendari per l'anno 2017 CP_2
11 Tale criterio, peraltro, è stato espressamente richiamato ed applicato dalla Parte_3 anche in occasione del riaffidamento del servizio alla per l'anno Controparte_2 2019 a seguito della determinazione del dirigente n. 617 del 21.5.2018 (per l'anno 2018, come anche per l'anno 2017, la non aveva fatto pervenire all' alcuna offerta). CP_2 CP_4
12. In ragione delle su richiamate circostanze ed in assenza di altri elementi probatori (che avrebbe dovuto produrre o indicare la non può addebitarsi e Controparte_2 imputarsi a alcun comportamento in violazione dell'obbligo di fedeltà e/o Parte_1 di diligenza. Nel rispetto dell'obbligo di fedeltà, che ha come fonte principale l'art. 2105 c.c., il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. Il lavoratore non può intraprendere alcuna attività imprenditoriale in settore analogo a quello in cui è operante il datore di lavoro, indipendentemente che ciò determini concorrenza sleale. Il lavoratore è altresì sottoposto ad un generale obbligo di riservatezza, riguardo tutti i documenti e le informazioni con cui il lavoratore entra in contatto, che riguardino importanti e significativi aspetti caratterizzanti la realtà aziendale, rilevando, sotto tale profilo anche la condotta del lavoratore che si impossessi di documenti del datore comunque conservati e nella riproduzione di essi a fini personali. Nessuno di tali comportamenti o atteggiamenti risulta imputabile alla né sono Pt_1 emerse e né tantomeno dedotte ovvero dimostrate condotte in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. anche in comportamenti extra lavorativi.
13. Per l'effetto la domanda risarcitoria per tale titolo proposta in primo grado da
[...] va rigettata e la sentenza va parzialmente riformata avuto riguardo alla Controparte_2 condanna contenuta nei punti a) e b).
14. Rispetto, invece, alla domanda di risarcimento del danno per concorrenza sleale realizzatasi dopo la cessazione del rapporto della in ragione del passaggio di alcuni Pt_1 clienti in precedenza in carico a in capo a ed Controparte_2 CP_1 oggetto della condanna contenuta nei capi g) ed h) della sentenza impugnata, va dichiarata la incompetenza funzionale del giudice del lavoro per essere competente il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Imprese dinanzi al quale la causa deve essere riassunta nei termini di legge.
14.1 In tema di concorrenza sleale (intesa come il compimento di una serie di atti vietati che provocano un danno ingiusto ad un'azienda, oppure inducono il consumatore ad un errore di giudizio e di valutazione su un prodotto o un servizio, per esempio con atti che generano confusione come usare nomi o segni distintivi già legalmente registrati da altri, oppure imitare i prodotti di un concorrente) è funzionalmente competente la Sezione Specializzata in materia di imprese del Tribunale Ordinario (nel caso di specie, per territorio, quello di Venezia) ai sensi dell'art. 3, d.lgs 168/2003 e dell'art. 134, comma 1, lettera a, CPI secondo il quale sono devoluti alla cognizione delle Sezioni specializzate, tra gli altri, i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie “che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale” (c.d. concorrenza sleale “pura”). Diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, nella fattispecie non ricorrono i presupposti per l'applicazione della competenza del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 40, 3° comma, c.p.c. risultando la domanda risarcitoria relativa ad atti di concorrenza sleale posti in essere in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (e dunque soggetti
12 al rito ordinario) e non sussistendo i rapporti di connessione di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. tra gli atti concorrenza sleale e la violazione dell'obbligo di fedeltà che, per le ragioni esplicitate ai precedenti punti, non risulta essersi attuato e verificato.
15. L'appello incidentale proposto in via subordinata dal resta Controparte_2 assorbito risultando in ogni caso, quanto alla contestata nullità del patto di non concorrenza ed alla dedotta legittimità dello stesso e rispetto alla motivazione della sentenza, del tutto generico. E' noto l'orientamento della Corte di Cassazione in tema di determinabilità del patto (più di recente Cass n.5540 del 2021 secondo cui “operano su diversi piani la nullità del patto di non concorrenza per indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo che spetta al lavoratore, quale vizio del requisito prescritto in generale dall'art. 1346 c.c. per ogni contratto, e la nullità per violazione dell'art. 2125 c.c., laddove il corrispettivo "non è pattuito" ovvero, per ipotesi equiparata dalla giurisprudenza di questa Corte, sia simbolico
o manifestamente iniquo o sproporzionato” e che, sempre in base a questa pronuncia – poi richiamata da alcune statuizioni successive – “dire che un corrispettivo è variabile in relazione alla durata del rapporto di lavoro, non significa affatto che esso non sia determinabile in base a parametri oggettivi, atteso che si ha determinabilità quando sono indicati, anche per relationem, i criteri in base ai quali si fissa la prestazione, così sottratta al mero arbitrio (cfr., ad ex., Cass. n. 12743 del 1999)”. Sulla questione, d'altra parte. il collegio condivide i rilievi del primo giudice e, a tale riguardo puntualizza quanto segue: a) la forma scritta è prevista a pena di nullità; b) “nei contratti in cui è richiesta la forma scritta "ad substantiam", l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendo farsi ricorso ad elementi estranei ad esso” (Cass. n. 5028 del 05/03/2007; Cass. n. n. 21352 del 09/10/2014); c)
“l'oggetto del contratto per il quale è necessaria la forma scritta può considerarsi determinabile, benché non indicato specificamente, solo se sia con certezza individuabile in base agli elementi prestabiliti dalle parti nello stesso atto scritto, senza necessità di fare ricorso al comportamento successivo delle parti, dovendosi, quindi, escludere la possibilità di applicazione, per la determinazione dell'oggetto del contratto, della regola ermeneutica stabilita dall'art. 1362, secondo comma, cod. civ., che consente di tenere conto, nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, del comportamento di questi successivo alla conclusione del contratto” (Cass. sez. II, n. 5385 del 07/03/2011); d) necessario che il contratto scritto, sin dal momento della stipula, contenga l'indicazione precisa del compenso o quanto meno gli elementi che consentano di determinarlo mediante un'operazione aritmetica;
e) se il corrispettivo dell'obbligo di non concorrenza viene indicato con una somma variabile, il cui importo dipende dalla durata del rapporto di lavoro e, com'è evidente, la durata del rapporto dipende dalla volontà e dal comportamento delle parti successivo alla stipula, se ne ricava che il corrispettivo può essere determinato solamente ex post sulla base non solo dei parametri indicati nel contratto ma anche, e soprattutto, di un elemento esterno ad esso (non predeterminato, ma condizionato dalla successiva volontà delle parti, anche in via unilaterale) rappresentato dalla durata del rapporto. La determinabilità del corrispettivo costituisce, quindi, condizione necessaria per non veder inibita la valutazione circa la congruità del corrispettivo, valutazione che non può essere svolta ex post: l'esiguità del compenso pacificamente determina un vizio di nullità del contratto che non può dipendere da eventi successivi alla stipulazione, trattandosi di un vizio strutturale del negozio. Non viene in rilievo un vizio funzionale del rapporto ma, giova ribadirlo, un vizio genetico come tale non può che esistere ab origine. Nel caso di specie il testo contrattuale non consente di operare ex ante una valutazione di adeguatezza del compenso, perché legato ad un elemento esterno, successivo e aleatorio
13 quale la durata del sotteso rapporto di lavoro subordinato, ricorrono i presupposti per un giudizio di nullità del patto.
16. La sentenza impugnata va confermata nella restante parte.
17. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno interamente compensate tra le parti in ragione della peculiarità delle questioni trattate e della reciproca soccombenza.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: 1) in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per la perdita in danno di
[...] in ragione della violazione dell'obbligo di fedeltà di cui ai capi a) e b) Controparte_2 della sentenza di primo grado;
2) dichiara la incompetenza funzionale del giudice del lavoro sulla domanda di risarcimento danni per concorrenza sleale di cui ai capi g) ed h) della sentenza impugnata per essere competente il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Imprese ed assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione della causa avanti la citata Sezione Specializzata;
3) conferma per il resto la sentenza impugnata;
4) compensa interamente tra tutte le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Venezia, 2 ottobre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
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