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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 12/06/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAOLA Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2085/2022 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Provenzano Parte_1
-RICORRENTE- contro
, quale titolare dell'impresa individuale SE AGRI DI Controparte_1 SE ZO
-RESISTENTE contumace- oggetto: differenze retributive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 20.11.2022, parte ricorrente in epigrafe affermava di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dalla parte resistente, dal 22.05.2021 al 05.02.2022, prima con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato e poi, dal
17.09.2021, con contratto a tempo indeterminato e parziale orizzontale, per 20 ore settimanali, con mansioni di cameriere da bar, con inquadramento al 6° livello del CCNL Turismo Confcommercio - Pubblici Esercizi, presso il ristorante, pizzeria, lounge bar denominato "Il Capriccio di IO CE, sito in Amantea in Corso Europa n. 75. In particolare, il ricorrente deduceva: che, nonostante, fosse formalmente assunto con un orario part-time di 20 ore settimanali, in realtà aveva prestato attività lavorativa con orario effettivo dalle ore 18:00 alle ore 24:00, 6 ore giornaliere, per sei giorni settimanali, con riposo variabile a discrezione del datore di lavoro;
che nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021aveva lavorato senza alcun giorno di riposo, 7 giorni su 7, compresi i giorni festivi, e senza godere di ferie;
che, successivamente, dal 01.01.2022 al 05.02.2022, l'orario di lavoro veniva ridotto ai soli giorni da venerdì a domenica, sempre dalle ore
18:00 alle ore 24:00; che per l'intera durata del rapporto di lavoro aveva percepito soltanto un importo lordo complessivo di € 4.910,56; che non gli erano state corrisposte la retribuzione per i mesi di Gennaio e Febbraio 2022, 13esima e 14esima mensilità, ferie e permessi non goduti, festività, nonché il trattamento di fine rapporto. Tanto premesso, adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Paola chiedendogli di “Accertare e dichiarare che tra le parti sono intercorsi i rapporti di lavoro così come descritti in narrativa, ovvero dal 22/05/2021 al 31/05/2021 il rapporto di lavoro con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato prorogato dal 1/06/2021 al 30/06/2021, con successiva proroga dal 1/07/2021 al 15/09/2021, sempre con la mansione di cameriere da bar, Livello 6, CCNL Turismo Confcommercio- Pubblici Esercizi;
e dalla data 17/09/2021 fino al 5/02/2022 con un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
accertare e dichiarare che il ricorrente
1 ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze Parte_1 della impresa individuale convenuta nei termini di cui alla narrativa in fatto;
accertare e dichiarare che il ricorrente non ha percepito la retribuzione dei mesi di gennaio e febbraio 2022, il trattamento di fine rapporto e, per l'effetto, condannare la resistente IO GR di IO CE in persona di , nato il [...] a [...], residente in [...]alla contrada Lecco n. 33, Codice Fiscale:
, nella qualità di titolare dell'impresa individuale IO GR di C.F._1 IO CE, avente sede in Amantea (CS) in viale Europa n.138/140, - Partita IVA:
, anche ai sensi degli artt. 36 della Costituzione e 2099 del Codice civile, P.IVA_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma, calcolata al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, di Euro 10.811,14 , a titolo di differenze retributive, ratei 13ma e 14ma mensilità, ferie, permessi, festività, t.f.r., mensilità di gennaio e febbraio 2022, o a quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà determinata dall'ill.mo Giudice in corso di causa anche a mezzo di C.T.U, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge;
-condannare altresì la impresa individuale resistente al risarcimento del danno subito per il periodo di insufficiente assicurazione e esigibile sulla maggiore retribuzione dovuta per l'attività lavorativa effettivamente espletata dal ricorrente nei periodi di lavoro di cui in narrativa, ovvero per insufficiente versamento dei contributi assicurativi stessi, ai sensi dell'art.2116 c.c., da quantificarsi per il tramite di C.T.U.;”. Vinte le spese di lite da distrarsi.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza non si costituiva in giudizio la parte resistente che all'udienza del 29.06.2023 veniva dichiarata contumace.
Acquisita la documentazione offerta dalla parte ricorrente ed assunta la prova testimoniale per come richiesta ed ammessa, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione.
2.1. Si deve premettere che in tema di differenze retributive l'onere probatorio è diversificato in relazione alle causali indicate nei conteggi.
Per principio generale, il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale deve solo dimostrare l'esistenza del titolo - cioè il contratto - graverà poi sul debitore la prova di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza o che il termine di adempimento già decorso non aveva natura essenziale per il creditore o che l'inadempimento o il ritardo siano stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (Cassazione civile SS. UU. 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme cfr. Cass. 982/2002; Cass. 13925/2002; Cass. 18315/2003; Cass. 6395/2004; Cass. 8615/2006; Cass. 13674/2006; Cass. 1743/2007).
Trasfondendo tali principi in materia lavoristica, l'onere probatorio sarà differenziato a seconda dell'oggetto della prova: sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a, alla 14a, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore, nonché l'indennità di mancato preavviso. Laddove il datore di lavoro convenuto non abbia provato l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dal lavoratore per tali titoli, sarà assodato il diritto del
2 dipendente al relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. le seguenti voci:
1. Lavoro straordinario e/o supplementare;
2. Maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite;
3. Permessi retribuiti non goduti e non pagati.
2.2. Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha, innanzitutto, dato prova documentale della sussistenza e della durata del rapporto di lavoro, del tipo di contratto stipulato, del c.c.n.l. di riferimento, del livello di inquadramento (vedasi all.ti da 2 a 9 ricorso).
Il ricorrente ha, altresì, allegato l'inadempimento del datore di lavoro nei termini di cui al ricorso.
Tanto premesso, dall'esame delle risultanze istruttorie è emerso che l' ha T_ effettivamente prestato attività lavorativa con orario di gran lunga superiore a quello contrattualmente pattuito e retribuito.
In particolare, il teste , sentito all'udienza del 16.11.2023, ha dichiarato di Testimone_1 essere stato collega di lavoro del ricorrente, avendo lavorato presso la resistente da settembre 2021 fino a febbraio 2022: “Io quando ho iniziato a lavorare, a settembre 2021, ho travato che già lavorava come cameriere e prendeva le ordinazioni Parte_1 ai tavoli”.
Il teste ha confermato che nel periodo in cui ha lavorato, il ricorrente osservava l'orario di lavoro "dalle ore 18,00 alle ore 24,00", precisando altresì che "nel fine settimana l'orario di lavoro si protraeva anche oltre la mezzanotte fino alle 12 e 30, l'una".
Il medesimo teste ha inoltre confermato che il ricorrente "lavorava i sabati e le domeniche" e che entrambi hanno "lavorato il primo novembre", giorno festivo.
Ha poi attestato che gli ordini e le indicazioni relative alle modalità di esplicazione dell'attività lavorativa venivano impartiti da e che l'orario di lavoro era Controparte_1 imposto dal datore di lavoro.
Tali circostanze hanno trovato ulteriore conferma nella deposizione della teste ES
, escussa all'udienza del 10.10.2024, la quale ha dichiarato di aver lavorato presso
[...] la resistente come aiuto cuoco da luglio 2021 a dicembre 2021.
La teste ha affermato che il ricorrente "lavorava tutti i giorni" e ha precisato che "si lavorava tutti i giorni perché l'attività era stata avviata da poco e quindi il datore di lavoro ci chiedeva di rinunciare al giorno di riposo".
Ha inoltre specificato che "la chiusura poteva essere non prima delle 23 o anche all'una
o le due, a seconda delle ordinazioni". La teste ha infine confermato che "gli ordini e direttive venivano date da IO CE GR".
Le testimonianze, provenienti da colleghi che hanno espletato le loro mansioni nello stesso contesto lavorativo del ricorrente e che sono quindi in grado di riferire sui fatti di causa per conoscenza diretta, appaiono credibili e convergenti nell'accreditare la versione dei fatti esposta nel ricorso per il periodo luglio 2021-febbraio 2022.
Risulta, pertanto, adeguatamente accertato che:
3 - il ricorrente ha effettivamente prestato attività lavorativa con orario ben superiore a quello contrattualmente previsto (20 ore settimanali), lavorando dalle 18:00 fino a tarda notte, con ulteriori prolungamenti nel fine settimana;
- il ricorrente ha lavorato abitualmente nei giorni festivi e ha rinunciato ai giorni di riposo settimanale, in particolare nei mesi estivi, come riferito dalla teste ES
- la prestazione lavorativa era resa sotto le direttive e il controllo del datore di lavoro, in regime di piena subordinazione.
Raggiunta tale prova, il resistente avrebbe dovuto provare l'esatto adempimento.
Nel caso di specie, invece, il resistente, non costituendosi, non ha fornito prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione, né ha di conseguenza specificamente contestato gli importi rivendicati a titolo di differenze retributive e TFR per come quantificati da parte ricorrente, che appaiono congrui per come analiticamente indicati nel conteggio di cui al fascicolo di parte (cfr. all. depositato il 03.04.2025).
Devono, pertanto, riconoscersi al ricorrente le somme, al lordo, per il periodo da luglio 2021 fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro (febbraio 2022) relative a differenze retributive (€ 9.089,08) e TFR (€ 794,00), per complessivi € 9.883,11, per come risultanti dal conteggio depositato.
Dalle considerazioni suesposte, discende l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di lavoro), del valore della controversia (scaglione da 5.201 a 26.000), con distrazione in favore del procuratore.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna parte resistente a pagare ad la somma di € 9.883,11, oltre accessori dal dovuto Parte_1 al soddisfo;
2) Condanna parte resistente a corrispondere le spese di lite in favore di T_
, che liquida in € 2.695,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa
[...] come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo.
Si comunichi.
Paola, 12.06.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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