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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/06/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12/2024
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Mariacolomba Giuliano Presidente dott. Maria Laura Benini ConIGliere dott. Pietro Iovino ConIGliere Relatore
Ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 12/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ARDUINI SARA ( VIALE CECCARINI 118 47838 C.F._2
RICCIONE; elettivamente domiciliato in VIALE CECCARINI 118 RICCIONE presso il difensore avv. ARDUINI SARA
APPELLANTE contro
(C.F. ) in proprio e nella qualità di tutore CP_1 C.F._3 dell'interdetta con il patrocinio dell'avv. PANCINI ALDO, CP_2 elettivamente domiciliato in VIA COLOMBARI N. 77 MORCIANO DI ROMAGNA presso il difensore avv. PANCINI ALDO
NONCHÈ
C.F. , CP_3 C.F._4
pagina 1 di 17 C.F. ), Controparte_4 C.F._5 entrambi con il patrocinio dell'avv. PRETE ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIALE CECCARINI 195 47838 RICCIONE presso il difensore avv. PRETE
ANTONIO
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
AD OGGETTO: LOCAZIONE – MOROSITA' – RISARCIMENTO DANNI DA RIPRISTINI – DEPOSITO CAUZIONALE – PAGAMENTO SOMME IN GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 07.03.2025:
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
APPELLANTE << In parziale riforma della Sentenza n. Parte_1
1175/2023 emessa dal Tribunale di Rimini nel giudizio R.G. 764/2020 in data
04/12/2023, pubblicata in data 05/12/2023 e non notificata;
- Ogni contraria istanza disattesa e reietta;
- Riformare la sentenza di primo grado statuendo che alla parte ricorrente sono dovuti interessi e rivalutazione monetaria dalla nascita dell'obbligazione sino all'effettivo soddisfo sulle somme dovute a titolo di canoni di locazione non corrisposti e risarcimento dei danni;
- Riformare la sentenza di primo grado statuendo che alla parte ricorrente sono dovute le spese legali del primo grado di giudizio, per le causali esposte in parte motiva;
- Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui è stato condannato unicamente in proprio e non CP_1
anche, in solido, quale A.D.S. di . - Con vittoria di spese anche del presente CP_2
grado di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge successive spese occorrende..>>
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI (in proprio e CP_1
nella qualità di tutore dell'interdetta < In riforma della Sentenza n. CP_2
pagina 2 di 17 1175/23, emessa dal Tribunale di Rimini nel Giudizio n. 764/20 RG, in data
04/12/2023, pubblicata in pari data, Voglia, l'Ill.ma Corte D'Appello adita:
Sull'appello principale - Nel merito: rigettare l'appello spiegato da controparte in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
Sull'appello incidentale - In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del IG. , in proprio, in quanto non titolare di alcun diritto reale CP_1
sull'immobile di esclusiva proprietà della tutelata e comunque accertare e dichiarare
l'assenza di qualsivoglia responsabilità del medesimo IG. , in proprio, CP_1
nella gestione delle problematiche infiltrative, con conseguente condanna della IG.ra
alla restituzione, in favore di , della complessiva Parte_1 CP_1
somma di € 6.900,00 versata in esecuzione della sentenza impugnata;
- Sempre in via preliminare: dichiarare inutilizzabile la seconda CTM redatta dal Geom.
[...]
prodotta da parte appellante come documento 5 bis) fascicolo di primo Per_1
grado e da parte della difesa di e come documento 4) fascicolo di CP_3 CP_4
primo grado;
- Nel merito: accertare e dichiarare pienamente satisfativa l'offerta non formale, dell'importo di € 1.500,00, reiterata banco iudicis dal IG. , in CP_1
qualità di tutore della IG.ra , a titolo di risarcimento per i danni arrecati CP_2
all'immobile di proprietà della IG.ra ; con conseguente condanna Parte_1
del IG. , in qualità di tutore della IG.ra , alla corresponsione CP_1 CP_2
dell'importo di € 1.500,00 in favore della IG.ra ; - Sempre nel Parte_1
merito: accertare e dichiarare che il danno patito dai IGg.ri e quale CP_3 CP_4
compressione del godimento dell'immobile condotto in locazione è pari ad € 2.280,00
(canone mensile € 570,00 x 40% percentuale di riduzione applicata dal Giudicante = €
228,00 danno mensile); € 228,00 x 10 mesi (dal 01/11/2015 al 31/08/2016) = €
2.280,00) e conseguentemente dichiarare che l'offerta, non formale, dell'importo di €
3.800,00 (di cui € 2.280,00 per il ridotto godimento dell'immobile), reiterata banco iudicis dal IG. , in qualità di tutore della IG.ra , risultava CP_1 CP_2
ampiamente satisfativa. Con conseguente condanna del IG. , in qualità CP_1
pagina 3 di 17 di tutore della IG.ra , alla corresponsione dell'importo di € 2.280,00 a CP_2
titolo di risarcimento per il ridotto godimento dell'immobile da parte dei conduttori;
-
Disporre che le spese di lite del primo grado di giudizio relative alla difesa di
[...]
, in proprio e quale tutore dell'interdetta , vengano poste a carico CP_1 CP_2
delle altre parti processuali;
- Con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio..>>
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI e CP_3
< Tutto ciò esposto, dedotto e specificato, Controparte_4 CP_4
e , come sopra rappresentati e difesi, chiedono • che l''Ecc.ma
[...] CP_3
Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, Voglia: • Rigettare il primo motivo d'appello principale;
• Dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare il secondo motivo di appello principale, quantomeno con riferimento alla richiesta della svalutazione monetaria sulle somme dovute a titolo di canone di locazione;
• in via incidentale, a parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare e per l'effetto condannare
[...]
a corrispondere a e gli interessi legali Parte_1 Controparte_4 CP_3
sul deposito cauzionale dalla data di stipulazione del contratto ovvero, in subordine dalla data di risoluzione dello stesso. • Con vittoria di spese, competenze ed onorari..>>
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso, depositato il 03.01.2024 e, poi, notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, a mezzo PEC in data 31/01/2024, Parte_1
locatrice e proprietaria, chiedeva la parziale riforma della sentenza in atti sul
[...]
rilievo che essa era erroneamente motivata, affidandosi a tre articolati motivo di appello per vedersi riconosciuti le spese di lite, gli interessi e la rivalutazione sui canoni non corrisposti e i soli interessi legali sulle somme dovutele a titolo di pagina 4 di 17 risarcimento del danno alla proprietà ed infine per l'omessa condanna di CP_1
ella qualità di tutore dell'interdetta
[...] CP_2
1.1 Si costituiva la parte appellata in proprio e nella CP_1
qualità di tutore dell'interdetta proprietaria di immobile costruito in CP_2
aderenza, chiedendo a vario titolo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale affidato a cinque motivi.
1.1.1 Si costituivano altresì anche gli appellati, già conduttori, CP_3
chiedendo a vario titolo il rigetto del gravame e
[...] Controparte_4
proponendo appello incidentale, affidato ad un unico motivo, volto al riconoscimento degli interessi legali sulle somme versate a titolo di deposito cauzionale.
1.2 La causa, senza alcuna attività istruttoria, neppur indicata o sollecitata, era decisa sulle rassegnate conclusioni e discussione ex art. 437 cpc con la lettura del dispositivo e la riserva del deposito della motivazione.
2. L'appello principale è parzialmente fondato e va, dunque, accolto per quanto di ragione e, quindi, si anticipa, unicamente in relazione al secondo motivo.
2.1 Va premesso che con sentenza n. 1175/2023, pronunciata il 04.12.2023, pubblicata in pari data e non notificata, il Tribunale di Rimini, per quanto di residuo odierno interesse, definitivamente decidendo, previo espletamento di prova testimoniale e per interpello ed acquisizione formale di due Consulenze Tecniche espletate nel corso del procedimento di mediazione (anche solo CTM), in parziale accoglimento del ricorso e delle domande riconvenzionali spiegate dai resistenti, ha così deciso:
< – Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna CP_3
e al pagamento della minor somma di euro 8.000,00
[...] Controparte_4
a titolo di canoni di locazione non corrisposti, da cui sottrarre le somme versate per €
3.997,00 e con compensazione del deposito cauzionale.
pagina 5 di 17 – Condanna al pagamento della somma di € 1.900,00 per i danni CP_1
arrecati all'immobile di . Parte_1
– Condanna al pagamento della somma di € 5.000,00 in favore di CP_1
a titolo di risarcimento danni per il minor canone ricevuto dai Parte_1
conduttori.
– Respinge ogni altra domanda in quanto infondata. >>, compensando integralmente le spese tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
La sentenza di primo grado ha ritenuto parzialmente fondate le domande di pagamento dei canoni di locazione dell'odierna appellante, locatrice e proprietaria dell'appartamento, condotto in locazione ad uso abitativo da e CP_3
, e di risarcimento del danno alla proprietà, in quanto Controparte_4
danneggiata dalle infiltrazioni meteoriche provenienti dal collabente edificio finitimo CP_ in proprietà di e che avevano reso malsana e difficoltosa CP_1
l'abitazione e quindi, la locazione, risoltasi anticipatamente.
Ha così condannato i conduttori al pagamento di un minor importo a titolo di canoni, ritenendo legittima una decurtazione nella misura del 40% per il periodo decorrente dal manifestarsi delle infiltrazioni e fondati il mancato computo della somma già versata di
€. 3.997,00 e la mancata restituzione del deposito cauzionale, azionati in riconvenzione dai medesimi conduttori. Ha altresì condannato i proprietari finitimi, implicitamente respingendo l'eccepita carenza di legittimazione passiva sollevata da al CP_1
risarcimento del danno per il mancato parziale incasso dei canoni e per i danni arrecati all'immobile.
3. La sentenza va parzialmente riformata, in quanto il Tribunale non ha fatto un totale buongoverno delle risultanze di causa, come si andrà ad illustrare nello specifico.
4. L'appellante affida le proprie censure a tre motivi, contenenti più ragioni.
4.1 Con il primo, rubricato come “ERRONEITA' DELLA SENTENZA IN
PUNTO DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LITE, COMPENSATE DAL
TRIBUNALE SEBBENE L'ESITO DEL GIUDIZIO RISULTI TOTALMENTE
pagina 6 di 17 FAVOREVOLE ALL'ODIERNA APPELLANTE.” e con il terzo rubricato come
“OMESSA CONDANNA NEI CONFRONTI DI QUALE CP_1
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DI DRUDI RITA.” l'appellante si duole del fatto che il Giudice di primo grado:
A) ha errato nel compensare le spese di lite in ragione dell'esito completamente favorevole a sé del giudizio di primo grado;
B) ha omesso di condannare al risarcimento del danno nella qualità di CP_1
amministratore di sostegno di avendo condannato il primo soltanto in CP_2
proprio e, quindi, secondo l'allegata qualità di comproprietario.
Le censure si prestano a una trattazione unitaria con il primo, rubricato come
<<….omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva di
[...]
in proprio ed erronea condanna di “al pagamento della somma CP_1 CP_1
di € 1.900,00 per i danni arrecati all'immobile di … al pagamento Parte_1
della somma di € 5.000,00 in favore di a titolo di risarcimento Parte_1
danni per il minor canone ricevuto dai conduttori”>> ed il quinto motivo di appello incidentale, rubricato come <<…. erroneità della sentenza in punto di liquidazione delle spese di lite. “Le spese legali, in relazione alla particolare materia, nonché in relazione alla reciproca soccombenza delle parti su punti delle loro richieste vengono interamente compensate”>>,proposti da nella duplice veste. CP_1
4.2 Nella premessa che gli appelli in relazione alle spese di lite andranno necessariamente valutati all'esito del presente giudizio, anticipandosi che appare corretta sia la compensazione delle spese del primo sia del secondo grado per le ragioni che si andranno ad esplicare, va affermato che l'appello principale in relazione al terzo motivo è infondato, perchè è fondato il primo motivo di appello incidentale, proposto da in proprio. CP_1
4.2.1 Effettivamente il Tribunale nell'accogliere integralmente la domanda del locatore e così condannando nella duplice veste prospettata nel ricorso, CP_1
non ha tenuto conto che l'edificio finitimo è di proprietà piena ed esclusiva pagina 7 di 17 dell'interdetta della quale è tutore, come emerge dalla visura CP_2 CP_1
versata in atti. Da essa si evince che l'immobile, costruito in aderenza alla proprietà di
demolito nella primavera 2016 previa autorizzazione del Giudice Parte_1
tutelare motivata proprio dallo stato di grave degrado e dall'essere da tempo disabitato e foriero solo di danni alle proprietà confinanti, apparteneva unicamente a che CP_2
ne risulta proprietaria per l'intero (Cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado difesa . CP_1
Pertanto, ne consegue una carenza di legittimazione passiva di in quanto CP_1
non titolare di alcun diritto reale sull'immobile de quo e non comproprietario, come invece erroneamente sostenuto dalla danneggiata. Né quest'ultima ha provato una differente situazione di titolarità, evidenziandosi altresì che il tutore, una volta informato delle infiltrazioni nel Novembre 2015 (circostanza, questa, incontestata) si è immediatamente adoperato per superare il problema e, dato lo stato di forte degrado dell'edificio, ha curato l'abbattimento dello stesso, tanto che in data 09/08/2016 l'opera di demolizione del fabbricato e di consolidamento delle fondazioni e dei muri perimetrali della proprietà erano conclusi (Cfr. doc. 10 fascicolo di primo grado Pt_1
difesa . Ovviamente occorre considerare che la necessità di sottoporre al vaglio CP_1
del Giudice Tutelare la demolizione del fabbricato dell'interdetta (avente un costo di €
50.000,00 circa) e l'espletamento delle necessarie pratiche amministrative e sismiche nonché l'esecuzione stessa dei lavori, hanno determinato inevitabili rallentamenti dei quali, comunque, non può essere ritenuto responsabile. CP_1
4.2.3. Con il secondo motivo, rubricato “OMESSA LIQUIDAZIONE DEGLI
INTERESSI E DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA SULLA DOMANDA DI
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE SCADUTI E SULLA DOMANDA DI
RISARCIMENTO DANNI” l'appellante censura la decisione del Tribunale in punto ad omesso riconoscimento sulle somme liquidate degli accessori richiesti. Precisa
l'appellante principale di avere richiesto espressamente, in sede di precisazione delle conclusioni, la condanna dei conduttori al pagamento dei canoni di locazione scaduti e non corrisposti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo pagina 8 di 17 effettivo, ma che ciononostante la decisone impugnata nulla ha statuito al riguardo.
“Parimenti, il Tribunale ha operato una poco accorta applicazione dei principi di
diritto che governano la regolamentazione degli interessi in relazione alle domande di risarcimento del danno spiegate dalla e accolte in primo grado: in tal caso, Pt_1
contrariamente a quanto avviene per le obbligazioni pecuniarie, gli interessi costituiscono una componente necessaria del danno, ragion per cui devono essere riconosciuti d'ufficio a meno che non siano espressamente esclusi (cfr. Cass. Civ., sez.
VI, 25/11/2021, n. 36659)”.
Si è così configurato un vizio di omessa pronuncia a mente del combinato disposto di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c..
4.2.3.1 Il motivo è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Effettivamente come allegato e documentato, la locatrice aveva richiesto sia la rivalutazione sia gli interessi legali sulle somme dovute a titoli di canoni non corrisposti e nulla in proposito ha disposto la sentenza gravata.
La censura è, tuttavia, infondata per quel che concerne la rivalutazione monetaria.
Infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “L'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione costituisce un debito di valuta e, come tale, non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta;
pertanto, spetta al creditore di allegare e dimostrare il maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali ex art.1224, comma 2, c.c.” (Cassazione civile,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14158 del 08/07/2020 (Rv. 658371 - 01); Cassazione Civile,
Sez. 3, Sentenza n. 19222 del 29/09/2015 (Rv. 636885 - 01); Cassazione Civile, Sez. 3,
Sentenza n. 1239 del 02/02/1995 (Rv. 490221 - 01)]. Tuttavia non Parte_1
solo, non ha provato, ma neppure, ha tentato di provare, il maggior danno assertivamente derivante dalla mancata disponibilità della somma richiesta. Pertanto, gli interessi al tasso legale, decorrenti dalla scadenza di ogni singolo rateo di canone sono l'unico accessorio del credito riconoscibile ed al pagamento dei quali i conduttori pagina 9 di 17 vanno condannati, ritenendo fondata in parte qua la doglianza [Cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 25853 del 09/12/2014 (Rv. 633518 - 01) e conforme in precedenza Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 5836 del 13/03/2007 (Rv. 595397 – 01); conforme in tema d'indennità di occupazione Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18318 del 04/07/2024 (Rv.
671939 - 03) e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11736 del 15/05/2013 (Rv. 626506 - 01)].
Analogamente fondata è la doglianza relativa alla mancata corresponsione degli interessi legali sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno alla proprietà, liquidato in prime cure in €. 1.900,00, somma che per le ragioni che si andranno ad illustrare di qui a poco, quando si esaminerà l'appello incidentale della difesa la Corte ritiene corretta e congrua all'attualità della presente decisione. CP_1
Tali interessi decorreranno pertanto dalla pubblicazione della presente decisione.
5. Come premesso nella duplice veste in proprio e nella qualità CP_1
di tutore di ha proposto appello incidentale, legato a cinque motivi. CP_2
5.1 Il primo riguarda la carenza di legittimazione passiva di in CP_1
proprio ed è stato già affrontato e deciso favorevolmente.
5.2 Con il secondo motivo di appello incidentale in qualità di CP_1
tutore censura la sentenza in quanto <Il Giudice di Prime Cure ha erroneamente considerato utilizzabile il secondo elaborato peritale redatto dal CTM Geom.
benché lo stesso non lo fosse assolutamente.>>. Sostiene, come più volte Per_1
ribadito nel corso del giudizio, che in sede di mediazione, si era convenuto che la consulenza tecnica espletata (anche solo CTM) era stata voluta come vincolante tra le parti unicamente in relazione alla descrizione dello stato dei luoghi e non anche relativamente ai danni lamentati dalla proprietà e dai conduttori e e, CP_3 CP_4
proprio per questa ragione il consulente Geom. era stato incaricato di Per_1
redigere due diverse perizie, l'una, con valore vincolante e non coperta dall'obbligo di riservatezza, avente ad oggetto lo stato dei luoghi, e l'altra, coperta dall'obbligo di riservatezza, avente ad oggetto il danno lamentato dai conduttori e dalla proprietà (Cfr. doc. 3, doc. 5 e doc. 5bis fascicolo di primo grado difesa . CP_1
pagina 10 di 17 5.2.1 Il motivo è fondato.
Per chiarezza la Corte precisa di far riferimento alla 2^ CTM del geom.
[...]
datata 09.01.2018, di cui alla produzione documentale n. 5bis di parte Per_1 CP_1
Non è contestato né lo sarebbe seriamente in ragione dei verbali di mediazione prodotti, che effettivamente è mancato il consenso della difesa ad escludere CP_1
l'obbligo di riservatezza per la seconda CTM ad oggetto i danni e la loro aestimatio.
Ne consegue che in base al combinato disposto degli artt. 8, 9 e 10 D.Lgs 28/2000 il suddetto elaborato consulenziale non è utilizzabile nel successivo processo, scaturito dall'esito negativo della mediazione medesima, come oggi avvenuto.
Pertanto, tale elaborato non può essere utilizzato e va espunto da ogni valutazione in giudizio, contrariamente a quanto ritenuto e fatto, dal Giudice di prime cure. Questa decisione riverbera la sua valenza nel momento in cui si andrà ad affrontare il quarto motivo di appello incidentale, che verrà trattato successivamente e che, quindi, prescinderà dalla stima effettuata nella seconda CTM.
5.3 Con il terzo motivo di appello incidentale in qualità di CP_1
tutore censura la sentenza in quanto il Giudice di prime cure ha erroneamente computato il danno per mancato incasso del canone di locazione nella somma complessiva di €. 5.000,00. Sostiene che <<…..non è dato comprendere il percorso logico – giuridico e matematico, utilizzato dal Giudicante per giungere ad una condanna al pagamento di € 5.000,00 considerando un danno pari al 40% del canone mensile (applicato dal Giudice) relativamente alla compressione del godimento dell'appartamento. Infatti, elaborando i dati disponibili, l'importo di € 5.000,00 risulterebbe essere il totale risarcimento del danno per la compressione del godimento dell'immobile da parte della famiglia – per un periodo di circa 22 CP_3 CP_4
mesi (canone mensile € 570,00 x 40% percentuale di riduzione applicata dal
Giudicante = € 228,00 (danno mensile); € 5.000,00 / € 228,00 = 21,93 mesi) (sic!). >>
(Cfr. Comparsa in appello pag. 13). CP_1
5.3.1 Il motivo è fondato.
pagina 11 di 17 Nella premessa che è oggettivamente oscuro il computo del Tribunale, con tale motivo non si contesta però il buon diritto dei conduttori a vedersi riconosciuto un danno, legato alla compromissione del godimento dell'appartamento né che tale danno sia stato commisurato alla diminuzione del 40% del canone di locazione
Come allegato e dimostrato, in qualità di tutore dell'interdetta CP_1
apprendeva dell'esistenza delle infiltrazioni solo con la comunicazione CP_2
pervenutagli nel Novembre 2015, posto che l'immobile, di proprietà dell'interdetta, era, da anni, disabitato;
circostanze, queste, incontestate. Munitosi delle necessarie autorizzazioni, dapprima del Giudice Tutelare e, poi, dell' territoriale, si procedeva CP_5
alla demolizione del fabbricato ed al consolidamento delle fondazioni e dei muri perimetrali della proprietà In data 09/08/2016 le opere venivano ultimate (Cfr. Pt_1
doc. 10 fascicolo primo grado difesa . Il fenomeno infiltrativo ha, dunque, CP_1
interessato l'appartamento abitato da per un massimo di nove/dieci Parte_2
mesi circa, se si tiene conto della ultimazione delle opere. Tuttavia questi ultimi hanno affermato di aver lasciato l'immobile tra la fine di Dicembre 2016 e l'inizio di Gennaio
2017, come dagli stessi confermato all'udienza del 30.03.2023.
Consegue a ciò che può essere accolto l'appello incidentale nella parte in cui ritiene riconoscibile il disagio abitativo dal Novembre 2015 al Dicembre 2016 per un importo corrispondente di €. 3.192,00 [€. 570,00 x 40% (percentuale di riduzione applicata dal Giudicante) = € 228,00 (danno mensile) x 14 mesi = €. 3.192,00] atteso che non v'è prova che il disagio abitativo fosse venuto meno in epoca precedente al
Dicembre 2016, posto che è del tutto logica la sua dipendenza, non solo, dalle infiltrazioni meteoriche in atto, ma anche, dagli ammaloramenti da esse causati
(eccesso di umidità e muffe che costituiscono anche un fatto notorio).
Pertanto, la condanna dovrà essere contenuta nel minor importo di €. 3.192,00 in luogo dei €. 5000,00 riconosciuti in sentenza.
5.4 Con il quarto motivo di appello incidentale in qualità di CP_1
tutore censura la sentenza in quanto il Giudice di Prime Cure ha erroneamente pagina 12 di 17 computato il danno alla proprietà in €. 1.900,00 (“Circa la posizione della ricorrente con il terzo chiamato, la stima dei danni effettuata nella seconda relazione dal consulente, pari ad € 1.900,00 va riconosciuta” cfr. pag. 7 Sentenza impugnata).
Sostiene che <<….. Il IG. , in qualità di tutore dell'interdetta CP_1 CP_2
, non contesta il fatto che l'immobile dell'appellante abbia riportato dei danni a
[...]
causa delle lamentate infiltrazioni ma ne ritiene eccessiva la quantificazione effettuata dal Giudicante. Sul punto si ribadisce, infatti, che il IG. , marito Persona_2
dell'odierna appellante e riferimento per il nella gestione della questione, con CP_1
sms del 02/02/2018, aveva esplicitato che un proprio artigiano di fiducia avrebbe potuto risistemare tutto l'immobile al prezzo di € 1.500,00 ricevendo, immediatamente il consenso del affinché provvedesse con il proprio artigiano e presentasse, poi, CP_1
il conto al medesimo (Cfr. doc. 4 fascicolo di primo grado ). CP_1 CP_1
CIRCOSTANZE, QUESTE, CONFERMATE DA STESSO ALL'UDIENZA Per_2
DEL 02/03/2023. >> (Cfr. Comparsa in appello pag. 14). CP_1
5.4.1 Il motivo è sostanzialmente infondato.
Va premesso che la decisione in parte qua deve tenere conto della dichiarata inutilizzabilità della stima effettuata con la seconda CTM per le ragioni già espresse, decisione che, quindi, prescinderà dalla stima effettuata in essa.
È evidente che a tutto concedere alla difesa l'accordo stragiudiziale CP_1 [...]
è intervenuto senza il consenso della proprietà, che peraltro all'epoca era CP_6
pacificamente riconoscibile in capo anche ad una terza persona Persona_3
, poi, deceduta e nelle cui ragioni è succeduta mortis causa proprio la
[...]
Viceversa l'offerta banco iudicis di importo eguale ad €. 1.500,00, non Per_4
accettata, si mostra generica, posto che non risulta neppure allegato se comprensiva d'IVA e di altri accessori quali spese legali, di mediazione etc. e comunque incongrua.
Infatti, dalla 1^ CTM, che non è coperta dal dovere di riservatezza, perché tutte le parti coinvolte nella mediazione sono state concordi nell'escluderlo, da cui discende la producibilità in giudizio, e dalla sua descrizione dello stato dei luoghi e soprattutto pagina 13 di 17 dalle foto, ritraenti l'esterno e l'interno dell'immobile ammalorato dalle infiltrazioni, è ben possibile compiere una valutazione. Dall'elaborato emerge l'assenza di mobilia, eccezion fatta per un materasso, un tavolino con due sedie e n. 2 cassetti in noce, beni tutti deteriorati da evidenti tracce d'umidità. Nella rilevante premessa che il fabbricato ora demolito, risultava essere ad una quota superiore di circa mt 1,20 rispetto CP_1
alla quota della pavimentazione interna del piano terra dell'appartamento Per_4
situazione questa amplificante gli effetti delle infiltrazioni meteoriche sia prima sia Parte dopo la demolizione, rinviandosi alla stessa per maggiori dettagli, sono state riscontrate nelle murature perimetrali interne evidenti, vistose ed estese macchie di umidità di risalita nonché muffe derivanti sempre da grandi concentrazioni di umidita negli ambienti, in particolare nella zona notte (foto da 8 a 24) ma anche nei vani ripostiglio e bagno e nelle due camere. Evidenti tracce di umidità sono state riscontrate anche nei muri esterni (Foto 21 e 22). Il tutto è desumibile dalle differenti colorazioni e per l'interno dalla colorazione assunta dalle fughe dei pavimenti e dalla colorazione giallastra tipicamente assunta dall'infiltrazione asciugatasi, come la CTM non ha mancato di evidenziare.
Ne consegue che l'estensione e la diffusione alle murature interne ed esterne, come si apprende dalla relazione suddetta e dalle foto allegate, rendono maggiormente congrua la stima della somma necessaria ai ripristini in quella di €. 1.900,00, somma da considerarsi all'attualità della presente pronuncia, oltre interessi legali come già riconosciuti in accoglimento del secondo motivo di appello principale ossia decorrenti dalla odierna pronuncia.
Del resto a voler diversamente opinare si renderebbe necessaria una CTU tecnico estimativa, che per la modestia dei valori economici in gioco (forbice €. 1.500-
€. 1.900) non si mostra conveniente neppure per la parte danneggiante, in quanto l'allungamento dei tempi processuali e gli esborsi necessari per la consulenza non si giustificano in una ottica di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo, che sarebbe ulteriormente aggravata e compromessa.
pagina 14 di 17 5.5 Con il quinto motivo di appello incidentale censura la CP_1
sentenza in quanto il Giudice di Prime ha erroneamente compensato le spese, che Pt_4
invece andavano poste a carico delle controparti, che avevano ingiustamente rifiutato il componimento bonario della vertenza;
la sentenza gravata inoltre non aveva tenuto conto dell'assenza di legittimazione passiva di . CP_1
5.5.1 Come già anticipato tale censura va esaminata alla luce del complessivo esito del giudizio e congiuntamente alle contrapposte richieste delle controparti.
6. Come premesso, anche e hanno CP_3 Controparte_4
proposto appello incidentale, legato ad un unico motivo, “chiedendone la riforma, contro quella parte in della sentenza impugnata, in cui il Decidente pur ponendo in compensazione il deposito cauzionale con quanto dovuto alla locatrice a titolo di canoni di locazione, nulla ha detto in ordine agli interessi legali, che dovranno essere riconosciuti dall'adita Corte a favore degli appellanti incidentali o dalla data di stipulazione del contratto o, quanto meno dalla data di risoluzione dello stesso.” ( Cfr.
Comparsa in appello pag. 11). Si sostiene che nonostante la loro espressa richiesta il
Tribunale ha omesso ogni pronuncia in proposito.
6.1 Il motivo è fondato.
All'atto della stipulazione del contratto di locazione, come è evincibile dagli atti di causa, è previsto un deposto cauzionale di euro 1.140,00 (Cfr. doc. 1, art. 7). Il suo versamento non è contestato e dalla documentazione contrattuale non è stata espressamente esclusa la sua fruttuosità.
Ai sensi dell'art. 11 della L. 392/1978, il deposito cauzionale è produttivo di interessi legali. Costituendosi nel giudizio di primo grado i conduttori hanno chiesto, in via riconvenzionale, che la ricorrente locatrice fosse condannata al pagamento in loro favore della somma di euro 1.140,00, con interessi e rivalutazione, a titolo di restituzione del deposito cauzionale, costituito dai conduttori al momento della stipulazione del contratto di locazione o, subordinatamente, che lo stesso fosse posto in pagina 15 di 17 compensazione con quanto dovuto alla ricorrente a titolo di canoni di locazione non corrisposti.
Ne consegue che l'appello incidentale va accolto nei termini in cui è stata mossa censura relativamente al solo mancato riconoscimento degli interessi legali, che decorreranno dalla data del versamento. A tale fine non è inutile ricordare che i conduttori hanno ottemperato alla sentenza gravata. pagando la differenza a loro carico all'esito della compensazione statuita in prime cure, con la conseguenza che la somma pagata andrà ulteriormente diminuita della quota d'interessi ad essi oggi riconosciuta.
7. Consegue al solo parziale accoglimento degli appelli principale ed incidentali ed alla parziale riforma della sentenza, che, all'esito di una valutazione complessiva e comparativa degli esiti dell'intero giudizio, che vede le parti contemporaneamente vittoriose ma anche soccombenti rispetto ad aspetti qualificanti delle rispettive difese, le spese del presente grado, vanno integralmente compensate. Analoga decisione non può che riguardare anche quelle di primo grado, peraltro già compensate per omologhe ragioni dal Tribunale.
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo nella causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, in parziale riforma della decisione impugnata così provvede:
a) Condanna e al pagamento degli CP_3 Controparte_4 interessi legali sulle somme dovute a titolo di canoni di locazione dalla scadenza di ciascun rateo al saldo.
b) Condanna ella qualità di tutore dell'interdetta al CP_1 CP_2 pagamento degli interessi legali sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno pari ad €. 1.900,00 dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
c) Rigetta ogni domanda nei confronti di n proprio perché privo di CP_1 legittimazione passiva.
d) Condanna ella qualità di tutore dell'interdetta al CP_1 CP_2 pagamento in favore di ella minor somma di €. 3.192,00 a Parte_1 titolo di “risarcimento danni per il minor canone ricevuto dai conduttori”.
pagina 16 di 17 e) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_3
degli interessi legali sulla somma dovuta a titolo di
[...] Controparte_4 restituzione del deposito cauzionale, decorrenti dalla data del suo versamento e fino alla sentenza di primo grado.
Rigetta ogni altro motivo di appello principale ed incidentale da chiunque promosso e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado nelle parti non modificate.
Compensa per l'intero tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Bologna, 07/03/2025
Il ConIGliere rel. Il Presidente dott. Pietro Iovino dott. Mariacolomba Giuliano
pagina 17 di 17
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Mariacolomba Giuliano Presidente dott. Maria Laura Benini ConIGliere dott. Pietro Iovino ConIGliere Relatore
Ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 12/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ARDUINI SARA ( VIALE CECCARINI 118 47838 C.F._2
RICCIONE; elettivamente domiciliato in VIALE CECCARINI 118 RICCIONE presso il difensore avv. ARDUINI SARA
APPELLANTE contro
(C.F. ) in proprio e nella qualità di tutore CP_1 C.F._3 dell'interdetta con il patrocinio dell'avv. PANCINI ALDO, CP_2 elettivamente domiciliato in VIA COLOMBARI N. 77 MORCIANO DI ROMAGNA presso il difensore avv. PANCINI ALDO
NONCHÈ
C.F. , CP_3 C.F._4
pagina 1 di 17 C.F. ), Controparte_4 C.F._5 entrambi con il patrocinio dell'avv. PRETE ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIALE CECCARINI 195 47838 RICCIONE presso il difensore avv. PRETE
ANTONIO
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
AD OGGETTO: LOCAZIONE – MOROSITA' – RISARCIMENTO DANNI DA RIPRISTINI – DEPOSITO CAUZIONALE – PAGAMENTO SOMME IN GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 07.03.2025:
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
APPELLANTE << In parziale riforma della Sentenza n. Parte_1
1175/2023 emessa dal Tribunale di Rimini nel giudizio R.G. 764/2020 in data
04/12/2023, pubblicata in data 05/12/2023 e non notificata;
- Ogni contraria istanza disattesa e reietta;
- Riformare la sentenza di primo grado statuendo che alla parte ricorrente sono dovuti interessi e rivalutazione monetaria dalla nascita dell'obbligazione sino all'effettivo soddisfo sulle somme dovute a titolo di canoni di locazione non corrisposti e risarcimento dei danni;
- Riformare la sentenza di primo grado statuendo che alla parte ricorrente sono dovute le spese legali del primo grado di giudizio, per le causali esposte in parte motiva;
- Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui è stato condannato unicamente in proprio e non CP_1
anche, in solido, quale A.D.S. di . - Con vittoria di spese anche del presente CP_2
grado di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge successive spese occorrende..>>
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI (in proprio e CP_1
nella qualità di tutore dell'interdetta < In riforma della Sentenza n. CP_2
pagina 2 di 17 1175/23, emessa dal Tribunale di Rimini nel Giudizio n. 764/20 RG, in data
04/12/2023, pubblicata in pari data, Voglia, l'Ill.ma Corte D'Appello adita:
Sull'appello principale - Nel merito: rigettare l'appello spiegato da controparte in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
Sull'appello incidentale - In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del IG. , in proprio, in quanto non titolare di alcun diritto reale CP_1
sull'immobile di esclusiva proprietà della tutelata e comunque accertare e dichiarare
l'assenza di qualsivoglia responsabilità del medesimo IG. , in proprio, CP_1
nella gestione delle problematiche infiltrative, con conseguente condanna della IG.ra
alla restituzione, in favore di , della complessiva Parte_1 CP_1
somma di € 6.900,00 versata in esecuzione della sentenza impugnata;
- Sempre in via preliminare: dichiarare inutilizzabile la seconda CTM redatta dal Geom.
[...]
prodotta da parte appellante come documento 5 bis) fascicolo di primo Per_1
grado e da parte della difesa di e come documento 4) fascicolo di CP_3 CP_4
primo grado;
- Nel merito: accertare e dichiarare pienamente satisfativa l'offerta non formale, dell'importo di € 1.500,00, reiterata banco iudicis dal IG. , in CP_1
qualità di tutore della IG.ra , a titolo di risarcimento per i danni arrecati CP_2
all'immobile di proprietà della IG.ra ; con conseguente condanna Parte_1
del IG. , in qualità di tutore della IG.ra , alla corresponsione CP_1 CP_2
dell'importo di € 1.500,00 in favore della IG.ra ; - Sempre nel Parte_1
merito: accertare e dichiarare che il danno patito dai IGg.ri e quale CP_3 CP_4
compressione del godimento dell'immobile condotto in locazione è pari ad € 2.280,00
(canone mensile € 570,00 x 40% percentuale di riduzione applicata dal Giudicante = €
228,00 danno mensile); € 228,00 x 10 mesi (dal 01/11/2015 al 31/08/2016) = €
2.280,00) e conseguentemente dichiarare che l'offerta, non formale, dell'importo di €
3.800,00 (di cui € 2.280,00 per il ridotto godimento dell'immobile), reiterata banco iudicis dal IG. , in qualità di tutore della IG.ra , risultava CP_1 CP_2
ampiamente satisfativa. Con conseguente condanna del IG. , in qualità CP_1
pagina 3 di 17 di tutore della IG.ra , alla corresponsione dell'importo di € 2.280,00 a CP_2
titolo di risarcimento per il ridotto godimento dell'immobile da parte dei conduttori;
-
Disporre che le spese di lite del primo grado di giudizio relative alla difesa di
[...]
, in proprio e quale tutore dell'interdetta , vengano poste a carico CP_1 CP_2
delle altre parti processuali;
- Con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio..>>
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI e CP_3
< Tutto ciò esposto, dedotto e specificato, Controparte_4 CP_4
e , come sopra rappresentati e difesi, chiedono • che l''Ecc.ma
[...] CP_3
Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, Voglia: • Rigettare il primo motivo d'appello principale;
• Dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare il secondo motivo di appello principale, quantomeno con riferimento alla richiesta della svalutazione monetaria sulle somme dovute a titolo di canone di locazione;
• in via incidentale, a parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare e per l'effetto condannare
[...]
a corrispondere a e gli interessi legali Parte_1 Controparte_4 CP_3
sul deposito cauzionale dalla data di stipulazione del contratto ovvero, in subordine dalla data di risoluzione dello stesso. • Con vittoria di spese, competenze ed onorari..>>
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso, depositato il 03.01.2024 e, poi, notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, a mezzo PEC in data 31/01/2024, Parte_1
locatrice e proprietaria, chiedeva la parziale riforma della sentenza in atti sul
[...]
rilievo che essa era erroneamente motivata, affidandosi a tre articolati motivo di appello per vedersi riconosciuti le spese di lite, gli interessi e la rivalutazione sui canoni non corrisposti e i soli interessi legali sulle somme dovutele a titolo di pagina 4 di 17 risarcimento del danno alla proprietà ed infine per l'omessa condanna di CP_1
ella qualità di tutore dell'interdetta
[...] CP_2
1.1 Si costituiva la parte appellata in proprio e nella CP_1
qualità di tutore dell'interdetta proprietaria di immobile costruito in CP_2
aderenza, chiedendo a vario titolo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale affidato a cinque motivi.
1.1.1 Si costituivano altresì anche gli appellati, già conduttori, CP_3
chiedendo a vario titolo il rigetto del gravame e
[...] Controparte_4
proponendo appello incidentale, affidato ad un unico motivo, volto al riconoscimento degli interessi legali sulle somme versate a titolo di deposito cauzionale.
1.2 La causa, senza alcuna attività istruttoria, neppur indicata o sollecitata, era decisa sulle rassegnate conclusioni e discussione ex art. 437 cpc con la lettura del dispositivo e la riserva del deposito della motivazione.
2. L'appello principale è parzialmente fondato e va, dunque, accolto per quanto di ragione e, quindi, si anticipa, unicamente in relazione al secondo motivo.
2.1 Va premesso che con sentenza n. 1175/2023, pronunciata il 04.12.2023, pubblicata in pari data e non notificata, il Tribunale di Rimini, per quanto di residuo odierno interesse, definitivamente decidendo, previo espletamento di prova testimoniale e per interpello ed acquisizione formale di due Consulenze Tecniche espletate nel corso del procedimento di mediazione (anche solo CTM), in parziale accoglimento del ricorso e delle domande riconvenzionali spiegate dai resistenti, ha così deciso:
< – Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna CP_3
e al pagamento della minor somma di euro 8.000,00
[...] Controparte_4
a titolo di canoni di locazione non corrisposti, da cui sottrarre le somme versate per €
3.997,00 e con compensazione del deposito cauzionale.
pagina 5 di 17 – Condanna al pagamento della somma di € 1.900,00 per i danni CP_1
arrecati all'immobile di . Parte_1
– Condanna al pagamento della somma di € 5.000,00 in favore di CP_1
a titolo di risarcimento danni per il minor canone ricevuto dai Parte_1
conduttori.
– Respinge ogni altra domanda in quanto infondata. >>, compensando integralmente le spese tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
La sentenza di primo grado ha ritenuto parzialmente fondate le domande di pagamento dei canoni di locazione dell'odierna appellante, locatrice e proprietaria dell'appartamento, condotto in locazione ad uso abitativo da e CP_3
, e di risarcimento del danno alla proprietà, in quanto Controparte_4
danneggiata dalle infiltrazioni meteoriche provenienti dal collabente edificio finitimo CP_ in proprietà di e che avevano reso malsana e difficoltosa CP_1
l'abitazione e quindi, la locazione, risoltasi anticipatamente.
Ha così condannato i conduttori al pagamento di un minor importo a titolo di canoni, ritenendo legittima una decurtazione nella misura del 40% per il periodo decorrente dal manifestarsi delle infiltrazioni e fondati il mancato computo della somma già versata di
€. 3.997,00 e la mancata restituzione del deposito cauzionale, azionati in riconvenzione dai medesimi conduttori. Ha altresì condannato i proprietari finitimi, implicitamente respingendo l'eccepita carenza di legittimazione passiva sollevata da al CP_1
risarcimento del danno per il mancato parziale incasso dei canoni e per i danni arrecati all'immobile.
3. La sentenza va parzialmente riformata, in quanto il Tribunale non ha fatto un totale buongoverno delle risultanze di causa, come si andrà ad illustrare nello specifico.
4. L'appellante affida le proprie censure a tre motivi, contenenti più ragioni.
4.1 Con il primo, rubricato come “ERRONEITA' DELLA SENTENZA IN
PUNTO DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LITE, COMPENSATE DAL
TRIBUNALE SEBBENE L'ESITO DEL GIUDIZIO RISULTI TOTALMENTE
pagina 6 di 17 FAVOREVOLE ALL'ODIERNA APPELLANTE.” e con il terzo rubricato come
“OMESSA CONDANNA NEI CONFRONTI DI QUALE CP_1
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DI DRUDI RITA.” l'appellante si duole del fatto che il Giudice di primo grado:
A) ha errato nel compensare le spese di lite in ragione dell'esito completamente favorevole a sé del giudizio di primo grado;
B) ha omesso di condannare al risarcimento del danno nella qualità di CP_1
amministratore di sostegno di avendo condannato il primo soltanto in CP_2
proprio e, quindi, secondo l'allegata qualità di comproprietario.
Le censure si prestano a una trattazione unitaria con il primo, rubricato come
<<….omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva di
[...]
in proprio ed erronea condanna di “al pagamento della somma CP_1 CP_1
di € 1.900,00 per i danni arrecati all'immobile di … al pagamento Parte_1
della somma di € 5.000,00 in favore di a titolo di risarcimento Parte_1
danni per il minor canone ricevuto dai conduttori”>> ed il quinto motivo di appello incidentale, rubricato come <<…. erroneità della sentenza in punto di liquidazione delle spese di lite. “Le spese legali, in relazione alla particolare materia, nonché in relazione alla reciproca soccombenza delle parti su punti delle loro richieste vengono interamente compensate”>>,proposti da nella duplice veste. CP_1
4.2 Nella premessa che gli appelli in relazione alle spese di lite andranno necessariamente valutati all'esito del presente giudizio, anticipandosi che appare corretta sia la compensazione delle spese del primo sia del secondo grado per le ragioni che si andranno ad esplicare, va affermato che l'appello principale in relazione al terzo motivo è infondato, perchè è fondato il primo motivo di appello incidentale, proposto da in proprio. CP_1
4.2.1 Effettivamente il Tribunale nell'accogliere integralmente la domanda del locatore e così condannando nella duplice veste prospettata nel ricorso, CP_1
non ha tenuto conto che l'edificio finitimo è di proprietà piena ed esclusiva pagina 7 di 17 dell'interdetta della quale è tutore, come emerge dalla visura CP_2 CP_1
versata in atti. Da essa si evince che l'immobile, costruito in aderenza alla proprietà di
demolito nella primavera 2016 previa autorizzazione del Giudice Parte_1
tutelare motivata proprio dallo stato di grave degrado e dall'essere da tempo disabitato e foriero solo di danni alle proprietà confinanti, apparteneva unicamente a che CP_2
ne risulta proprietaria per l'intero (Cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado difesa . CP_1
Pertanto, ne consegue una carenza di legittimazione passiva di in quanto CP_1
non titolare di alcun diritto reale sull'immobile de quo e non comproprietario, come invece erroneamente sostenuto dalla danneggiata. Né quest'ultima ha provato una differente situazione di titolarità, evidenziandosi altresì che il tutore, una volta informato delle infiltrazioni nel Novembre 2015 (circostanza, questa, incontestata) si è immediatamente adoperato per superare il problema e, dato lo stato di forte degrado dell'edificio, ha curato l'abbattimento dello stesso, tanto che in data 09/08/2016 l'opera di demolizione del fabbricato e di consolidamento delle fondazioni e dei muri perimetrali della proprietà erano conclusi (Cfr. doc. 10 fascicolo di primo grado Pt_1
difesa . Ovviamente occorre considerare che la necessità di sottoporre al vaglio CP_1
del Giudice Tutelare la demolizione del fabbricato dell'interdetta (avente un costo di €
50.000,00 circa) e l'espletamento delle necessarie pratiche amministrative e sismiche nonché l'esecuzione stessa dei lavori, hanno determinato inevitabili rallentamenti dei quali, comunque, non può essere ritenuto responsabile. CP_1
4.2.3. Con il secondo motivo, rubricato “OMESSA LIQUIDAZIONE DEGLI
INTERESSI E DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA SULLA DOMANDA DI
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE SCADUTI E SULLA DOMANDA DI
RISARCIMENTO DANNI” l'appellante censura la decisione del Tribunale in punto ad omesso riconoscimento sulle somme liquidate degli accessori richiesti. Precisa
l'appellante principale di avere richiesto espressamente, in sede di precisazione delle conclusioni, la condanna dei conduttori al pagamento dei canoni di locazione scaduti e non corrisposti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo pagina 8 di 17 effettivo, ma che ciononostante la decisone impugnata nulla ha statuito al riguardo.
“Parimenti, il Tribunale ha operato una poco accorta applicazione dei principi di
diritto che governano la regolamentazione degli interessi in relazione alle domande di risarcimento del danno spiegate dalla e accolte in primo grado: in tal caso, Pt_1
contrariamente a quanto avviene per le obbligazioni pecuniarie, gli interessi costituiscono una componente necessaria del danno, ragion per cui devono essere riconosciuti d'ufficio a meno che non siano espressamente esclusi (cfr. Cass. Civ., sez.
VI, 25/11/2021, n. 36659)”.
Si è così configurato un vizio di omessa pronuncia a mente del combinato disposto di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c..
4.2.3.1 Il motivo è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Effettivamente come allegato e documentato, la locatrice aveva richiesto sia la rivalutazione sia gli interessi legali sulle somme dovute a titoli di canoni non corrisposti e nulla in proposito ha disposto la sentenza gravata.
La censura è, tuttavia, infondata per quel che concerne la rivalutazione monetaria.
Infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “L'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione costituisce un debito di valuta e, come tale, non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta;
pertanto, spetta al creditore di allegare e dimostrare il maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali ex art.1224, comma 2, c.c.” (Cassazione civile,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14158 del 08/07/2020 (Rv. 658371 - 01); Cassazione Civile,
Sez. 3, Sentenza n. 19222 del 29/09/2015 (Rv. 636885 - 01); Cassazione Civile, Sez. 3,
Sentenza n. 1239 del 02/02/1995 (Rv. 490221 - 01)]. Tuttavia non Parte_1
solo, non ha provato, ma neppure, ha tentato di provare, il maggior danno assertivamente derivante dalla mancata disponibilità della somma richiesta. Pertanto, gli interessi al tasso legale, decorrenti dalla scadenza di ogni singolo rateo di canone sono l'unico accessorio del credito riconoscibile ed al pagamento dei quali i conduttori pagina 9 di 17 vanno condannati, ritenendo fondata in parte qua la doglianza [Cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 25853 del 09/12/2014 (Rv. 633518 - 01) e conforme in precedenza Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 5836 del 13/03/2007 (Rv. 595397 – 01); conforme in tema d'indennità di occupazione Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18318 del 04/07/2024 (Rv.
671939 - 03) e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11736 del 15/05/2013 (Rv. 626506 - 01)].
Analogamente fondata è la doglianza relativa alla mancata corresponsione degli interessi legali sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno alla proprietà, liquidato in prime cure in €. 1.900,00, somma che per le ragioni che si andranno ad illustrare di qui a poco, quando si esaminerà l'appello incidentale della difesa la Corte ritiene corretta e congrua all'attualità della presente decisione. CP_1
Tali interessi decorreranno pertanto dalla pubblicazione della presente decisione.
5. Come premesso nella duplice veste in proprio e nella qualità CP_1
di tutore di ha proposto appello incidentale, legato a cinque motivi. CP_2
5.1 Il primo riguarda la carenza di legittimazione passiva di in CP_1
proprio ed è stato già affrontato e deciso favorevolmente.
5.2 Con il secondo motivo di appello incidentale in qualità di CP_1
tutore censura la sentenza in quanto <Il Giudice di Prime Cure ha erroneamente considerato utilizzabile il secondo elaborato peritale redatto dal CTM Geom.
benché lo stesso non lo fosse assolutamente.>>. Sostiene, come più volte Per_1
ribadito nel corso del giudizio, che in sede di mediazione, si era convenuto che la consulenza tecnica espletata (anche solo CTM) era stata voluta come vincolante tra le parti unicamente in relazione alla descrizione dello stato dei luoghi e non anche relativamente ai danni lamentati dalla proprietà e dai conduttori e e, CP_3 CP_4
proprio per questa ragione il consulente Geom. era stato incaricato di Per_1
redigere due diverse perizie, l'una, con valore vincolante e non coperta dall'obbligo di riservatezza, avente ad oggetto lo stato dei luoghi, e l'altra, coperta dall'obbligo di riservatezza, avente ad oggetto il danno lamentato dai conduttori e dalla proprietà (Cfr. doc. 3, doc. 5 e doc. 5bis fascicolo di primo grado difesa . CP_1
pagina 10 di 17 5.2.1 Il motivo è fondato.
Per chiarezza la Corte precisa di far riferimento alla 2^ CTM del geom.
[...]
datata 09.01.2018, di cui alla produzione documentale n. 5bis di parte Per_1 CP_1
Non è contestato né lo sarebbe seriamente in ragione dei verbali di mediazione prodotti, che effettivamente è mancato il consenso della difesa ad escludere CP_1
l'obbligo di riservatezza per la seconda CTM ad oggetto i danni e la loro aestimatio.
Ne consegue che in base al combinato disposto degli artt. 8, 9 e 10 D.Lgs 28/2000 il suddetto elaborato consulenziale non è utilizzabile nel successivo processo, scaturito dall'esito negativo della mediazione medesima, come oggi avvenuto.
Pertanto, tale elaborato non può essere utilizzato e va espunto da ogni valutazione in giudizio, contrariamente a quanto ritenuto e fatto, dal Giudice di prime cure. Questa decisione riverbera la sua valenza nel momento in cui si andrà ad affrontare il quarto motivo di appello incidentale, che verrà trattato successivamente e che, quindi, prescinderà dalla stima effettuata nella seconda CTM.
5.3 Con il terzo motivo di appello incidentale in qualità di CP_1
tutore censura la sentenza in quanto il Giudice di prime cure ha erroneamente computato il danno per mancato incasso del canone di locazione nella somma complessiva di €. 5.000,00. Sostiene che <<…..non è dato comprendere il percorso logico – giuridico e matematico, utilizzato dal Giudicante per giungere ad una condanna al pagamento di € 5.000,00 considerando un danno pari al 40% del canone mensile (applicato dal Giudice) relativamente alla compressione del godimento dell'appartamento. Infatti, elaborando i dati disponibili, l'importo di € 5.000,00 risulterebbe essere il totale risarcimento del danno per la compressione del godimento dell'immobile da parte della famiglia – per un periodo di circa 22 CP_3 CP_4
mesi (canone mensile € 570,00 x 40% percentuale di riduzione applicata dal
Giudicante = € 228,00 (danno mensile); € 5.000,00 / € 228,00 = 21,93 mesi) (sic!). >>
(Cfr. Comparsa in appello pag. 13). CP_1
5.3.1 Il motivo è fondato.
pagina 11 di 17 Nella premessa che è oggettivamente oscuro il computo del Tribunale, con tale motivo non si contesta però il buon diritto dei conduttori a vedersi riconosciuto un danno, legato alla compromissione del godimento dell'appartamento né che tale danno sia stato commisurato alla diminuzione del 40% del canone di locazione
Come allegato e dimostrato, in qualità di tutore dell'interdetta CP_1
apprendeva dell'esistenza delle infiltrazioni solo con la comunicazione CP_2
pervenutagli nel Novembre 2015, posto che l'immobile, di proprietà dell'interdetta, era, da anni, disabitato;
circostanze, queste, incontestate. Munitosi delle necessarie autorizzazioni, dapprima del Giudice Tutelare e, poi, dell' territoriale, si procedeva CP_5
alla demolizione del fabbricato ed al consolidamento delle fondazioni e dei muri perimetrali della proprietà In data 09/08/2016 le opere venivano ultimate (Cfr. Pt_1
doc. 10 fascicolo primo grado difesa . Il fenomeno infiltrativo ha, dunque, CP_1
interessato l'appartamento abitato da per un massimo di nove/dieci Parte_2
mesi circa, se si tiene conto della ultimazione delle opere. Tuttavia questi ultimi hanno affermato di aver lasciato l'immobile tra la fine di Dicembre 2016 e l'inizio di Gennaio
2017, come dagli stessi confermato all'udienza del 30.03.2023.
Consegue a ciò che può essere accolto l'appello incidentale nella parte in cui ritiene riconoscibile il disagio abitativo dal Novembre 2015 al Dicembre 2016 per un importo corrispondente di €. 3.192,00 [€. 570,00 x 40% (percentuale di riduzione applicata dal Giudicante) = € 228,00 (danno mensile) x 14 mesi = €. 3.192,00] atteso che non v'è prova che il disagio abitativo fosse venuto meno in epoca precedente al
Dicembre 2016, posto che è del tutto logica la sua dipendenza, non solo, dalle infiltrazioni meteoriche in atto, ma anche, dagli ammaloramenti da esse causati
(eccesso di umidità e muffe che costituiscono anche un fatto notorio).
Pertanto, la condanna dovrà essere contenuta nel minor importo di €. 3.192,00 in luogo dei €. 5000,00 riconosciuti in sentenza.
5.4 Con il quarto motivo di appello incidentale in qualità di CP_1
tutore censura la sentenza in quanto il Giudice di Prime Cure ha erroneamente pagina 12 di 17 computato il danno alla proprietà in €. 1.900,00 (“Circa la posizione della ricorrente con il terzo chiamato, la stima dei danni effettuata nella seconda relazione dal consulente, pari ad € 1.900,00 va riconosciuta” cfr. pag. 7 Sentenza impugnata).
Sostiene che <<….. Il IG. , in qualità di tutore dell'interdetta CP_1 CP_2
, non contesta il fatto che l'immobile dell'appellante abbia riportato dei danni a
[...]
causa delle lamentate infiltrazioni ma ne ritiene eccessiva la quantificazione effettuata dal Giudicante. Sul punto si ribadisce, infatti, che il IG. , marito Persona_2
dell'odierna appellante e riferimento per il nella gestione della questione, con CP_1
sms del 02/02/2018, aveva esplicitato che un proprio artigiano di fiducia avrebbe potuto risistemare tutto l'immobile al prezzo di € 1.500,00 ricevendo, immediatamente il consenso del affinché provvedesse con il proprio artigiano e presentasse, poi, CP_1
il conto al medesimo (Cfr. doc. 4 fascicolo di primo grado ). CP_1 CP_1
CIRCOSTANZE, QUESTE, CONFERMATE DA STESSO ALL'UDIENZA Per_2
DEL 02/03/2023. >> (Cfr. Comparsa in appello pag. 14). CP_1
5.4.1 Il motivo è sostanzialmente infondato.
Va premesso che la decisione in parte qua deve tenere conto della dichiarata inutilizzabilità della stima effettuata con la seconda CTM per le ragioni già espresse, decisione che, quindi, prescinderà dalla stima effettuata in essa.
È evidente che a tutto concedere alla difesa l'accordo stragiudiziale CP_1 [...]
è intervenuto senza il consenso della proprietà, che peraltro all'epoca era CP_6
pacificamente riconoscibile in capo anche ad una terza persona Persona_3
, poi, deceduta e nelle cui ragioni è succeduta mortis causa proprio la
[...]
Viceversa l'offerta banco iudicis di importo eguale ad €. 1.500,00, non Per_4
accettata, si mostra generica, posto che non risulta neppure allegato se comprensiva d'IVA e di altri accessori quali spese legali, di mediazione etc. e comunque incongrua.
Infatti, dalla 1^ CTM, che non è coperta dal dovere di riservatezza, perché tutte le parti coinvolte nella mediazione sono state concordi nell'escluderlo, da cui discende la producibilità in giudizio, e dalla sua descrizione dello stato dei luoghi e soprattutto pagina 13 di 17 dalle foto, ritraenti l'esterno e l'interno dell'immobile ammalorato dalle infiltrazioni, è ben possibile compiere una valutazione. Dall'elaborato emerge l'assenza di mobilia, eccezion fatta per un materasso, un tavolino con due sedie e n. 2 cassetti in noce, beni tutti deteriorati da evidenti tracce d'umidità. Nella rilevante premessa che il fabbricato ora demolito, risultava essere ad una quota superiore di circa mt 1,20 rispetto CP_1
alla quota della pavimentazione interna del piano terra dell'appartamento Per_4
situazione questa amplificante gli effetti delle infiltrazioni meteoriche sia prima sia Parte dopo la demolizione, rinviandosi alla stessa per maggiori dettagli, sono state riscontrate nelle murature perimetrali interne evidenti, vistose ed estese macchie di umidità di risalita nonché muffe derivanti sempre da grandi concentrazioni di umidita negli ambienti, in particolare nella zona notte (foto da 8 a 24) ma anche nei vani ripostiglio e bagno e nelle due camere. Evidenti tracce di umidità sono state riscontrate anche nei muri esterni (Foto 21 e 22). Il tutto è desumibile dalle differenti colorazioni e per l'interno dalla colorazione assunta dalle fughe dei pavimenti e dalla colorazione giallastra tipicamente assunta dall'infiltrazione asciugatasi, come la CTM non ha mancato di evidenziare.
Ne consegue che l'estensione e la diffusione alle murature interne ed esterne, come si apprende dalla relazione suddetta e dalle foto allegate, rendono maggiormente congrua la stima della somma necessaria ai ripristini in quella di €. 1.900,00, somma da considerarsi all'attualità della presente pronuncia, oltre interessi legali come già riconosciuti in accoglimento del secondo motivo di appello principale ossia decorrenti dalla odierna pronuncia.
Del resto a voler diversamente opinare si renderebbe necessaria una CTU tecnico estimativa, che per la modestia dei valori economici in gioco (forbice €. 1.500-
€. 1.900) non si mostra conveniente neppure per la parte danneggiante, in quanto l'allungamento dei tempi processuali e gli esborsi necessari per la consulenza non si giustificano in una ottica di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo, che sarebbe ulteriormente aggravata e compromessa.
pagina 14 di 17 5.5 Con il quinto motivo di appello incidentale censura la CP_1
sentenza in quanto il Giudice di Prime ha erroneamente compensato le spese, che Pt_4
invece andavano poste a carico delle controparti, che avevano ingiustamente rifiutato il componimento bonario della vertenza;
la sentenza gravata inoltre non aveva tenuto conto dell'assenza di legittimazione passiva di . CP_1
5.5.1 Come già anticipato tale censura va esaminata alla luce del complessivo esito del giudizio e congiuntamente alle contrapposte richieste delle controparti.
6. Come premesso, anche e hanno CP_3 Controparte_4
proposto appello incidentale, legato ad un unico motivo, “chiedendone la riforma, contro quella parte in della sentenza impugnata, in cui il Decidente pur ponendo in compensazione il deposito cauzionale con quanto dovuto alla locatrice a titolo di canoni di locazione, nulla ha detto in ordine agli interessi legali, che dovranno essere riconosciuti dall'adita Corte a favore degli appellanti incidentali o dalla data di stipulazione del contratto o, quanto meno dalla data di risoluzione dello stesso.” ( Cfr.
Comparsa in appello pag. 11). Si sostiene che nonostante la loro espressa richiesta il
Tribunale ha omesso ogni pronuncia in proposito.
6.1 Il motivo è fondato.
All'atto della stipulazione del contratto di locazione, come è evincibile dagli atti di causa, è previsto un deposto cauzionale di euro 1.140,00 (Cfr. doc. 1, art. 7). Il suo versamento non è contestato e dalla documentazione contrattuale non è stata espressamente esclusa la sua fruttuosità.
Ai sensi dell'art. 11 della L. 392/1978, il deposito cauzionale è produttivo di interessi legali. Costituendosi nel giudizio di primo grado i conduttori hanno chiesto, in via riconvenzionale, che la ricorrente locatrice fosse condannata al pagamento in loro favore della somma di euro 1.140,00, con interessi e rivalutazione, a titolo di restituzione del deposito cauzionale, costituito dai conduttori al momento della stipulazione del contratto di locazione o, subordinatamente, che lo stesso fosse posto in pagina 15 di 17 compensazione con quanto dovuto alla ricorrente a titolo di canoni di locazione non corrisposti.
Ne consegue che l'appello incidentale va accolto nei termini in cui è stata mossa censura relativamente al solo mancato riconoscimento degli interessi legali, che decorreranno dalla data del versamento. A tale fine non è inutile ricordare che i conduttori hanno ottemperato alla sentenza gravata. pagando la differenza a loro carico all'esito della compensazione statuita in prime cure, con la conseguenza che la somma pagata andrà ulteriormente diminuita della quota d'interessi ad essi oggi riconosciuta.
7. Consegue al solo parziale accoglimento degli appelli principale ed incidentali ed alla parziale riforma della sentenza, che, all'esito di una valutazione complessiva e comparativa degli esiti dell'intero giudizio, che vede le parti contemporaneamente vittoriose ma anche soccombenti rispetto ad aspetti qualificanti delle rispettive difese, le spese del presente grado, vanno integralmente compensate. Analoga decisione non può che riguardare anche quelle di primo grado, peraltro già compensate per omologhe ragioni dal Tribunale.
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo nella causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, in parziale riforma della decisione impugnata così provvede:
a) Condanna e al pagamento degli CP_3 Controparte_4 interessi legali sulle somme dovute a titolo di canoni di locazione dalla scadenza di ciascun rateo al saldo.
b) Condanna ella qualità di tutore dell'interdetta al CP_1 CP_2 pagamento degli interessi legali sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno pari ad €. 1.900,00 dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
c) Rigetta ogni domanda nei confronti di n proprio perché privo di CP_1 legittimazione passiva.
d) Condanna ella qualità di tutore dell'interdetta al CP_1 CP_2 pagamento in favore di ella minor somma di €. 3.192,00 a Parte_1 titolo di “risarcimento danni per il minor canone ricevuto dai conduttori”.
pagina 16 di 17 e) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_3
degli interessi legali sulla somma dovuta a titolo di
[...] Controparte_4 restituzione del deposito cauzionale, decorrenti dalla data del suo versamento e fino alla sentenza di primo grado.
Rigetta ogni altro motivo di appello principale ed incidentale da chiunque promosso e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado nelle parti non modificate.
Compensa per l'intero tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Bologna, 07/03/2025
Il ConIGliere rel. Il Presidente dott. Pietro Iovino dott. Mariacolomba Giuliano
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