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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 23/12/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 2938/2025
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
RE DO Presidente
Morris EC Giudice relatore
EN Costa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 2938/2025 R.G. da
, Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. COSTA MICHELA ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
pagina 1 di 3 che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara
lo scioglimento del matrimonio contratto in Bolzano (Bz) il 08/03/1990
da nato a [...] il [...]; Parte_1
e nato a [...] il [...]; Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano, ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 40, Parte I, Serie /, dell'anno 1990
l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1) Entrambi i coniugi si impegnano a versare direttamente al figlio a titolo di Parte_3 contributo al mantenimento dello stesso, fino alla sua completa autonomia economica, la somma mensile di 350,00 Euro , in via anticipata entro e non oltre il 5 di ogni mese La suddetta somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo l''indice ASTAT della Provincia di Bolzano con prima rivalutazione a luglio 2026;
pagina 2 di 3 2) In ogni caso entrambi i genitori si impegnano ad essere presenti nella vita dei figli e a fornire loro tutta l'assistenza morale e materiale in caso di necessità.
3) Per quanto riguarda le spese mediche non mutuabili e le spese scolastiche (spese per rette e tasse universitarie, corsi di specializzazione e master, per acquisto di libri di testo, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dal figlio, spese di trasposto da e per la sede universitaria) i genitori concordano che saranno suddivise nella misura del 50% a carico di ciascun genitore;
mentre eventuali costi per corsi sportivi (attrezzatura compresa), verranno concordati preventivamente da entrambi i genitori sempre nella stessa percentuale (un corso sportivo o culturale ogni anno potrà prescindere dall'obbligo di preventiva concertazione, purché in linea con le capacità economiche reddituali delle parti). In merito ad eventuali questioni inerenti alle spese straordinarie si applica il protocollo d'intesa del Tribunale di Bolzano.
4) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, conseguentemente, nulla pretendono l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
5) Le parti dichiarano di aver regolato in sede di separazione e successivamente con la vendita dalla casa coniugale ogni questione patrimoniale relativa al rapporto coniugale e dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente neanche a titolo di contributo al mantenimento pregresso.
6) Le spese della presente procedura sono a carico esclusivo del signor Pt_3
05/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris EC RE DO
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 2938/2025
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
RE DO Presidente
Morris EC Giudice relatore
EN Costa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 2938/2025 R.G. da
, Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. COSTA MICHELA ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
pagina 1 di 3 che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara
lo scioglimento del matrimonio contratto in Bolzano (Bz) il 08/03/1990
da nato a [...] il [...]; Parte_1
e nato a [...] il [...]; Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano, ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 40, Parte I, Serie /, dell'anno 1990
l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1) Entrambi i coniugi si impegnano a versare direttamente al figlio a titolo di Parte_3 contributo al mantenimento dello stesso, fino alla sua completa autonomia economica, la somma mensile di 350,00 Euro , in via anticipata entro e non oltre il 5 di ogni mese La suddetta somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo l''indice ASTAT della Provincia di Bolzano con prima rivalutazione a luglio 2026;
pagina 2 di 3 2) In ogni caso entrambi i genitori si impegnano ad essere presenti nella vita dei figli e a fornire loro tutta l'assistenza morale e materiale in caso di necessità.
3) Per quanto riguarda le spese mediche non mutuabili e le spese scolastiche (spese per rette e tasse universitarie, corsi di specializzazione e master, per acquisto di libri di testo, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dal figlio, spese di trasposto da e per la sede universitaria) i genitori concordano che saranno suddivise nella misura del 50% a carico di ciascun genitore;
mentre eventuali costi per corsi sportivi (attrezzatura compresa), verranno concordati preventivamente da entrambi i genitori sempre nella stessa percentuale (un corso sportivo o culturale ogni anno potrà prescindere dall'obbligo di preventiva concertazione, purché in linea con le capacità economiche reddituali delle parti). In merito ad eventuali questioni inerenti alle spese straordinarie si applica il protocollo d'intesa del Tribunale di Bolzano.
4) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, conseguentemente, nulla pretendono l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
5) Le parti dichiarano di aver regolato in sede di separazione e successivamente con la vendita dalla casa coniugale ogni questione patrimoniale relativa al rapporto coniugale e dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente neanche a titolo di contributo al mantenimento pregresso.
6) Le spese della presente procedura sono a carico esclusivo del signor Pt_3
05/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris EC RE DO
pagina 3 di 3