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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/02/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
8440/2021
T R A
, COD. FISC. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti Giovanni Cosentino e Giuseppe Cosentino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Messina alla via Centonze n. 152,
- OPPONENTE -
ALLA VIA Controparte_1
CRISANZIO N. 129, COD. FISC. , in persona dell'amministratore e legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Donatone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modugno alla via Gramsci n. 5;
- OPPOSTO –
All'odierna udienza le parti presenti hanno precisato le conclusioni come da verbale:
PER L'OPPONENTE ( dalla citazione ): “ … nel merito, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per violazione del principio del “ne bis in idem”, e ciò in quanto sui fatti per cui è causa si è CP_ formato il c.d. “giudicato esterno” (Decreto Ingiuntivo n. 3704/20 emesso dal Giudice di Pace di;
e/o comunque annullarlo e/o revocarlo per inesistenza della pretesa creditoria fatta valere;
in via gradata,
annullare, revocare e/o comunque dichiarare improponibile e/o inammissibile il decreto ingiuntivo opposto per illegittimo frazionamento del credito;
in via ulteriormente gradata, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per intervenuta prescrizione del presunto credito con lo stesso fatto valere;
condannare in ogni caso il Condominio opposto al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., in favore dell'odierna attrice opponente, per aver agito nel presente giudizio con malafede o colpa grave,
consistenti nella consapevolezza del ricorrente in monitorio che sui fatti di causa si è già formato un giudicato esterno o comunque che nel nostro ordinamento è fatto espresso divieto di frazionamento del credito, e ciò per evitare di gravare il debitore di spese processuali inutili ed evitabili;
danni quest'ultimi che si quantificano in una somma non inferiore ad €.2.500,00, tenuto conto soprattutto delle ingenti spese legali che l'odierna attrice opponente, residente in Provincia di Messina (Sicilia), è tenuta ad affrontare per difendersi dinnanzi il Tribunale di Bari, o comunque in via gradata in una somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
condannare il convenuto opposto al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, i quali dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi…”
PER L'OPPOSTO: ( dalla comparsa di risposta ) “ …rigettata ogni avversa deduzione e richiesta, il
Tribunale, previa rettifica della somma ingiunta in quella di €. 7.866,27, voglia confermare l'opposta ingiunzione n. 1812/2021, condannando l'opponente signora al pagamento di spese e Parte_1
competenze di lite, con la maggiorazione del contributo forfettario alle spese di studio, del contributo cassa avvocati e dell'iva, se ed in quanto dovuta…”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: A seguito di ricorso del 31.03.2021 il condominio di
[...]
otteneva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1812/21 del 27.04.2021 Parte_2
nei confronti di per il pagamento della somma di €. 8.627,97 oltre interessi legali come Parte_1
richiesti in ricorso e le spese liquidate in €. 685,50 di cui €. 145,50 per borsuali, in forza di debiti condominiali al 31.12.2017 di cui €. 31.12.2016 al 31.12.2016 ed €. 761,70 per saldo quote dell'anno
2017. Deduceva che, dal 11/12/1969 al 03/08/2017, la IG.ra era stata proprietaria di un cortile Pt_1
pag. 2/10 avente accesso dal civico n. 127 della via Crisanzio e che la stessa risultava essere ancora proprietaria di un locale sito a piano terra avente accesso dai civici n. 127/a,131 e 131/a della medesima via. Deduceva
inoltre che la resistente era stata informata periodicamente ( con l'invio di raccomandate A.R. ) sul contenuto delle delibere condominiali di approvazione dei bilanci contenenti i prospetti delle situazioni debitorie di tutti i condomini, compresi i suoi ed in particolare: che in data 28/10/2013, con raccomandata n.14933183212-3, era stata informata circa il contenuto della delibera condominiale del 21.10.2013 dalla quale risultava che il suo debito complessivo nei confronti del Condominio de quo ammontasse, al
31.12.2012, ad € 5.808,09, di cui: €. 5.273,67 a saldo di quanto dovuto per spese condominiali dal
01.01.2002 al 31.12.2011; €. 180,24 per le quote dell'anno 2012 relative al cortile ed €. 354,18 per le quote del 2012 relative al locale;
che in data 22.05.2015, con Racc. n.14960295334, era stata comunicata la delibera condominiale del 10/04/2015 dalla quale risultava che il suo debito nei confronti del
Condominio, al 31/12/2014, ammontasse ad €. 7.123,73, di cui: €. 5.808,09 al 31/12/2012, €.50,55 per le quote dell'anno 2013 relative al cortile, €. 387,74 per le quote dell'anno 2013 relative al locale, €. 144,75
per le quote dell'anno 2014 relative al cortile ed €. 732,60 per le quote dell'anno 2014 relative al locale;
che in data 05.10.2016, con Racc. n.150792206386, era stata altresì comunicata la delibera condominiale del 31/05/2017 dalla quale risultava che il suo debito, al 31.12/2016, ammontasse ad €. 7.866,27, di cui:
€. 7.123,73 al 31.12.2014, €. 104,58 per le quote del 2015 relative al cortile ed €. 144,14 per le quote del
2015 relative al locale;
che in data 05.06.2017, con Racc. n. 05251072003-0, era stata inoltrata copia della delibera condominiale del 31.05.2017 dalla quale risultava che il debito al 31/12/2016, ammontava ad €.
7.866,27, di cui: €. 7.372,45 al 31/12/2015, €. 58,18 per le quote dell'anno 2016 relative al cortile ed €.
435,64 per il saldo delle quote dell'anno 2016 relative al locale;
che in data 26.10.2018 con Racc.
n.05206373889-7 il aveva comunicato che il debito complessivo contratto da quest'ultima CP_1
nei confronti del medesimo, alla data 31/12/2017, ammontava ad €. 8.627,97, di cui €. CP_1
7.866,27 al 31/12/2016, €.761,70 per saldo quote dell'anno 2017 relative al locale. Deduceva infine che in data 21/12/2020, il Condominio aveva provveduto ad inoltrare alla IG.ra formale atto di messa in Pt_1
mora tramite Racc. A/R, restata senza riscontri. Con atto di citazione notificato in data 27.06.2021, la sig.ra , proponeva opposizione avverso il predetto decreto: deduceva la violazione del Parte_1
principio del “ne bis in idem” per intervenuto “giudicato esterno” (decreto ingiuntivo n. 3704/20 emesso pag. 3/10 CP_ dal Giudice di Pace di sul medesimo ambito oggettivo e sul medesimo rapporto intercorso tra la sig.ra ed il condominio di via Crisanzio n. 129; l'abuso degli strumenti processuali ed il divieto di Pt_1
frazionamento del credito;
l'improponibilità, inammissibilità e/o infondatezza della domanda giudiziale per violazione del principio di correttezza e buona fede;
l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2948
n. 4 c.c., per il decorso del termine di oltre cinque anni dalla data in cui i presunti diritti di credito vantati dal condominio avrebbero potuto essere fatti valere. Chiedeva infine disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.10.2021
si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto delle eccezioni formulate da parte CP_1
opponente e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., parte opposta nelle memorie n. 1 parte opponente riconosceva che la somma di €. 761,70 era stata erroneamente ricompresa nella ingiunzione di pagamento pur riferendosi a saldi dell'anno 2017 già
CP_ ricompresi nel precedente decreto ingiuntivo n.3704/2020 del giudice di pace di per cui concludeva come innanzi indicato. Ritenuta la causa matura per la decisione in mancanza di richieste istruttorie il
Giudice la rinviava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. per cui la stessa viene ora in decisione.
Parte opponente ha dedotto la violazione del principio del “ne bis in idem” in quanto sul medesimo rapporto intercorso tra la IG.ra e il si sarebbe già formato Pt_1 CP_1 Controparte_2
giudicato, ovverosia il Decreto ingiuntivo n. 3704/20 emesso dal GDP di Bari con il quale era stata definita la posizione di credito-debito tra le odierne parti in causa sino al 31/12/2019. In estrema sintesi ha dedotto che il citato Decreto Ingiuntivo n. 3704/2020 era stato reso tra le stesse parti, aveva lo stesso ambito oggettivo (quote condominiali), aveva alla base lo stesso rapporto giuridico (Condominio -
condomina) del Decreto Ingiuntivo oggetto di opposizione ed avrebbe definito in maniera tombale ogni tipo di rapporto intercorso tra le odierne parti in causa per il periodo antecedente al 01/01/2020.
L'eccezione è solo parzialmente fondata, atteso che, risulta dagli atti che il decreto opposto ricomprendeva la somma di €. 761,70 relativa al saldo quote condominiali relativo all'anno 2017
ricomprese nel decreto ingiuntivo n. 3704/20 in quanto riportate nel bilancio 2018 alla voce “saldo della gestione precedente”. Parte opposta, ha confermato la circostanza deducendo che la stessa sia stata causata da un refuso, rinunciando alla relativa pretesa. Infondata è invece l'eccezione se riferita agli ulteriori crediti vantati con l'ingiunzione oggetto della impugnazione riferendosi, pacificamente, gli stessi pag. 4/10 alle quote condominiali di cui ai bilanci sino all'anno 2016 ed essendo invece oggetto dell'ingiunzione ottenuta dinanzi al Giudice di Pace i diversi crediti relativi ai bilanci 2018 ( che richiamava solo i saldi dell'anno 2017 ) e 2019. Invero le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè
relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti ,possono essere proposte in separati processi. In
realtà per potersi avere l'effetto indicato dall'opponente sarebbe stato necessario che le “pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, fossero anche, in proiezione,
inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale.”
(Cass. S.U. n. 4090 del 2017). Nel caso di specie invece risulta evidente che la diversità delle gestioni annuali oggetto delle due ingiunzioni non consentiva la loro iscrizione nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato perché non fondate sullo stesso fatto costitutivo, con la conseguenza di dover essere accertate separatamente senza quindi possibili duplicazioni di attività istruttoria, tutte circostanze che escludono il ricorso al giudicato esterno e, quindi, la fondatezza della tesi dell'opponente. Parte
opponente ha inoltre eccepito l'illegittimo frazionamento del credito, in contrasto con il principio di correttezza e buona fede, nonché con il principio costituzionale del giusto processo, in quanto il
, ritenendosi creditore in forza di un unico importo per presunte quote condominiali non CP_1
pagate dalla IG.ra , aveva illegittimamente frazionato il suo credito chiedendo all'Autorità Pt_1
Giudiziaria l'emissione di due distinti decreti ingiuntivi, e segnatamente: un primo Decreto Ingiuntivo n.
CP_ 3704/20 emesso dal Giudice di Pace di non opposto e portato ad esecuzione, per il saldo debitorio risultante al 31/12/2019 (procedimento nel quale il non si era riservato di agire CP_1
separatamente per ulteriori presunti crediti pregressi) ed un successivo Decreto Ingiuntivo n.1812/2021,
quello che ora ci occupa, per quote relative agli anni dal 2002 al 2017 Tale eccezione non è fondata. La
Cassazione, con le sentenze n. 23726 del 2007 e n. 15476 del 2008, ha affermato dei principi condivisibili ovvero che “non è consentito al creditore di una determinata somma di danaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento,
contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore,
pag. 5/10 si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto, ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale;
in conseguenza del suddetto principio pertanto tutte le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improponibili”. Il divieto di frazionamento opera, quindi, solo se viene parcellizzato il credito originariamente unitario ( tipico esempio della parcellizzazione è quella tra capitale ed interessi ). Più recentemente le S.U. della Cassazione con la sentenza 16.2.2017 n. 4090 hanno chiarito che “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi;
se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, “fondati” sul medesimo fatto costitutivo – sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale - le relative domande possono essere proposti in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.” Sempre in questa sentenza viene evidenziato che quando le S.U. nel 2007 hanno discusso di non frazionabilità del credito si sono sempre riferite ad un singolo credito e non anche ad una pluralità di crediti facenti capo ad un unico rapporto complesso e, quindi, si ribadisce: “risulta evidente che l'infrazionabilità del singolo diritto di credito (decisamente condivisibile, nella considerazione che la parte può disporre della situazione sostanziale, ma non dell'oggetto del processo, da relazionarsi al diritto soggettivo del quale si lamenta la lesione, in tutta l'estensione considerata dall'ordinamento) non comporta inevitabilmente (né tantomeno implicitamente) la necessità di agire nel medesimo processo per diritti di credito diversi, distinti ed autonomi, anche se riferibili ad un medesimo rapporto complesso tra le stesse parti”. Ne consegue che l'infrazionabilità del singolo diritto di credito non implica la necessità di agire nel medesimo processo per diritti di credito diversi, distinti ed autonomi, anche se riferibili ad un medesimo rapporto tra le parti ed aggiunge che questo approccio ermeneutico è assolutamente coerente con il pag. 6/10 sistema processuale vigente. Infatti, per un verso non si rinviene nel nostro ordinamento un riferimento normativo da cui discenda un principio generale di necessaria azione congiunta per tutti i crediti nascenti da un medesimo rapporto di durata, né tantomeno esiste una specifica norma che autorizzi la camminabilità della sanzione della improponibilità della domanda per il creditore che abbia in precedenza agito per il recupero di diverso credito riguardante lo stesso rapporto;
per altro verso, va osservato che esistono numerose disposizioni che autorizzano la proponibilità in tempi e processi diversi di domande intese al recupero di singoli crediti facenti capo ad un unico rapporto complesso esistente tra le parti,
come si desume dagli articoli 31, 40 e 104 c.p.c- in tema di domande accessorie, connessione,
proponibilità nel medesimo processo di più domande nei confronti della stessa parte, nonché dall'articolo
34 c.p.c, che contempla la necessità di esplicita domanda di parte perché l'accertamento su questione pregiudiziale abbia efficacia di giudicato. Peraltro la previsione dell'onere di agire contestualmente per crediti distinti risulterebbe, inoltre, “ingiustamente gravatoria della posizione del creditore” che si vedrebbe privato della “possibilità di fruire di riti più snelli per recuperare i propri crediti, traducendosi in un allungamento dei tempi del processo”. Si può, pertanto, affermare che la proponibilità di domande diverse, per crediti distinti, incontra il suo limite nelle esigenze di evitare la duplicazione di attività
istruttoria e decisoria, di prevenire il rischio di giudicati contrastanti e di contenere la dispersione dinanzi a giudici diversi della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale, con la conseguenza che le domande relativi a diritti di credito riferibili al medesimo rapporto di durata e che risultino, altresì,
inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un ipotizzabile giudicato, ovvero fondati sul medesimo fatto costitutivo possono essere formulati in separati giudizi solo se l'attore risulti in ciò assistito da un oggettivo interesse al frazionamento;
questo assunto rappresenta una naturale manifestazione del canone costituzionale del giusto processo, la cui concreta attuazione è affidata non solo alle norme che lo regolano, ma anche agli stessi protagonisti del percorso con la conseguenza che l'attore deve farsi carico di un esercizio consapevole e responsabile del diritto di azione, ragione per la quale la nozione di interesse processuale di cui all'articolo 100 c.p.c. si amplia perché non si limita ad investire solo la domanda, ma si estende anche alla scelta delle relative modalità di proposizione. Rapportando
l'insegnamento delle sezioni unite innanzi riportato alla fattispecie concreta che ci occupa emerge che i crediti maturati sino al 2017 oggetto della ingiunzione opposta di cui si discute e quelli maturati negli pag. 7/10 anni 2018 e 2019, oggetto dell'ingiunzione emessa dal giudice di pace e divenuta definitiva, pur riferendosi ad un unico rapporto complesso, cioè a quello esistente tra il condominio deducente e la condomina , sono assolutamente distinti tra loro e le rispettive istruttorie non hanno alcun punto di Pt_1
contatto, riferendosi pacificamente ad annualità completamente diverse, circostanza che rende legittima la scelta del ricorrente di proporre separatamente l'ingiunzione opposta, le cui ragioni, in presenza di un complesso iter di formazione del credito, correttamente enunciato in ricorso, apparivano meno facilmente percepibili ( come si desume anche dalle numerose censure proposte dall'opponente nel presente giudizio
), e l'ingiunzione relativa ai crediti degli anni 2018 e 2019 le cui ragioni apparivano, al contrario,
immediatamente percepibili ( e restate infatti non contestate ). Infondata è infine l'eccezione di prescrizione ex art. 2948 c.c. formulata dall'opponente. L'opponente deduce infatti che, al momento della proposizione della domanda era decorso il termine di cinque anni dalla data in cui i presunti diritti di credito vantati dal avrebbero potuto essere fatti valere, in quanto l'aver inoltrato alla IG.ra CP_1
copia dei verbali assembleari senza alcuna intimazione di pagamento e/o intimazione ad Pt_1
adempiere, non poteva ritenersi condotta idonea ad interrompere la prescrizione. Il nostro ordinamento non prevede una norma specifica per la regolamentazione delle prescrizioni in materia condominiale.
Tuttavia, la Cassazione, intervenuta in questa materia con una condivisibile pronuncia ( cfr. Cass.
12596/2002) ha precisato che nel caso delle spese condominiali per loro natura periodiche, trova applicazione il disposto dell'art. 2948 n. 4 C.C., cioè la prescrizione quinquennale, mentre per quelle che sono prive di questa caratteristica trova applicazione il disposto dell'art. 2946 C.C., cioè l'ordinaria prescrizione decennale, la cui decorrenza è da rapportarsi alla data della delibera di approvazione del rendiconto delle spese e del relativo stato di riparto ( cfr. anche Cass. 4489 del 25.2.2014). Corollario
dell'appena enunciato principio è quello per cui l'approvazione del piano di riparto contenente i saldi delle gestioni pregresse e quello della gestione appena conclusa, comporta la creazione di un unico nuovo debito, circostanza che da luogo a due diverse conseguenze: per un verso, i saldi dovuti dai condomini comprensivi delle morosità pregresse, sono sottoposti al termine prescrizionale decorrente dalla data di approvazione del piano di riparto e per altro verso l'eventuale contestazione mossa da un condomino sulle morosità pregresse entrate a far parte del consuntivo, dovrà essere avanzata con impugnazione da proporsi nei termini di cui all'art. 1137 C.C. Ovviamente, il ripetuto e ciclico inserimento delle morosità pregresse pag. 8/10 nel rendiconto di ultima approvazione comporta che il termine prescrizionale si rinnova ad ogni approvazione di consuntivo e stato di riparto, cristallizzando nel tempo le morosità via via pregresse. Nel
caso che ci occupa, poiché risulta dagli atti che nelle gestioni sino all'anno 2017 nei bilanci consuntivi è
sempre stato riportato il debito dell'anno precedente e nei rispettivi piani di riparto sono determinati i saldi di gestione tenendo conto anche delle morosità pregresse, le approvazioni assembleari di questi documenti contabili hanno comportato che, ai fini della prescrizione, il relativo termine debba decorrere dalla data di approvazione dell'ultimo di questi rendiconti, cioè quello approvato con la delibera del
24.10.2018. Deve, pertanto, a parziale accoglimento della opposizione revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e condannarsi parte opponente al pagamento in favore dell'opposto della minore somma di €.
7.866,27 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. In ragione del solo parziale accoglimento della domanda si ritiene equo condannare parte opponente al pagamneto della metà delle spese processuali dell'opposto relative alla presente fase del procedimento, liquidate, per tale quota, come da dispositivo.
La sentenza costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna nella quale viene pronunciata e si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria. Il cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice Unico, nella pubblica udienza del 24.02.2025, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , opponente, nei confronti del Parte_3 [...]
CP_
sito in alla via Crisanzio n. 129, in persona dell'amministratore e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, opposto, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamneto in favore dell'opposto della complessiva somma di €.7.866,27 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di quote condominiali come indicate in narrativa;
- condanna l'opponente al pagamento della metà delle spese processuali del condominio opposto relative a questa fase del giudizio, che liquida, per tale quota, in €. 1.300,00 oltre alla maggiorazione per spese generali IVA e CAP come per legge.
pag. 9/10 Bari, 24.02.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
8440/2021
T R A
, COD. FISC. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti Giovanni Cosentino e Giuseppe Cosentino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Messina alla via Centonze n. 152,
- OPPONENTE -
ALLA VIA Controparte_1
CRISANZIO N. 129, COD. FISC. , in persona dell'amministratore e legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Donatone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modugno alla via Gramsci n. 5;
- OPPOSTO –
All'odierna udienza le parti presenti hanno precisato le conclusioni come da verbale:
PER L'OPPONENTE ( dalla citazione ): “ … nel merito, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per violazione del principio del “ne bis in idem”, e ciò in quanto sui fatti per cui è causa si è CP_ formato il c.d. “giudicato esterno” (Decreto Ingiuntivo n. 3704/20 emesso dal Giudice di Pace di;
e/o comunque annullarlo e/o revocarlo per inesistenza della pretesa creditoria fatta valere;
in via gradata,
annullare, revocare e/o comunque dichiarare improponibile e/o inammissibile il decreto ingiuntivo opposto per illegittimo frazionamento del credito;
in via ulteriormente gradata, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per intervenuta prescrizione del presunto credito con lo stesso fatto valere;
condannare in ogni caso il Condominio opposto al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., in favore dell'odierna attrice opponente, per aver agito nel presente giudizio con malafede o colpa grave,
consistenti nella consapevolezza del ricorrente in monitorio che sui fatti di causa si è già formato un giudicato esterno o comunque che nel nostro ordinamento è fatto espresso divieto di frazionamento del credito, e ciò per evitare di gravare il debitore di spese processuali inutili ed evitabili;
danni quest'ultimi che si quantificano in una somma non inferiore ad €.2.500,00, tenuto conto soprattutto delle ingenti spese legali che l'odierna attrice opponente, residente in Provincia di Messina (Sicilia), è tenuta ad affrontare per difendersi dinnanzi il Tribunale di Bari, o comunque in via gradata in una somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
condannare il convenuto opposto al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, i quali dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi…”
PER L'OPPOSTO: ( dalla comparsa di risposta ) “ …rigettata ogni avversa deduzione e richiesta, il
Tribunale, previa rettifica della somma ingiunta in quella di €. 7.866,27, voglia confermare l'opposta ingiunzione n. 1812/2021, condannando l'opponente signora al pagamento di spese e Parte_1
competenze di lite, con la maggiorazione del contributo forfettario alle spese di studio, del contributo cassa avvocati e dell'iva, se ed in quanto dovuta…”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: A seguito di ricorso del 31.03.2021 il condominio di
[...]
otteneva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1812/21 del 27.04.2021 Parte_2
nei confronti di per il pagamento della somma di €. 8.627,97 oltre interessi legali come Parte_1
richiesti in ricorso e le spese liquidate in €. 685,50 di cui €. 145,50 per borsuali, in forza di debiti condominiali al 31.12.2017 di cui €. 31.12.2016 al 31.12.2016 ed €. 761,70 per saldo quote dell'anno
2017. Deduceva che, dal 11/12/1969 al 03/08/2017, la IG.ra era stata proprietaria di un cortile Pt_1
pag. 2/10 avente accesso dal civico n. 127 della via Crisanzio e che la stessa risultava essere ancora proprietaria di un locale sito a piano terra avente accesso dai civici n. 127/a,131 e 131/a della medesima via. Deduceva
inoltre che la resistente era stata informata periodicamente ( con l'invio di raccomandate A.R. ) sul contenuto delle delibere condominiali di approvazione dei bilanci contenenti i prospetti delle situazioni debitorie di tutti i condomini, compresi i suoi ed in particolare: che in data 28/10/2013, con raccomandata n.14933183212-3, era stata informata circa il contenuto della delibera condominiale del 21.10.2013 dalla quale risultava che il suo debito complessivo nei confronti del Condominio de quo ammontasse, al
31.12.2012, ad € 5.808,09, di cui: €. 5.273,67 a saldo di quanto dovuto per spese condominiali dal
01.01.2002 al 31.12.2011; €. 180,24 per le quote dell'anno 2012 relative al cortile ed €. 354,18 per le quote del 2012 relative al locale;
che in data 22.05.2015, con Racc. n.14960295334, era stata comunicata la delibera condominiale del 10/04/2015 dalla quale risultava che il suo debito nei confronti del
Condominio, al 31/12/2014, ammontasse ad €. 7.123,73, di cui: €. 5.808,09 al 31/12/2012, €.50,55 per le quote dell'anno 2013 relative al cortile, €. 387,74 per le quote dell'anno 2013 relative al locale, €. 144,75
per le quote dell'anno 2014 relative al cortile ed €. 732,60 per le quote dell'anno 2014 relative al locale;
che in data 05.10.2016, con Racc. n.150792206386, era stata altresì comunicata la delibera condominiale del 31/05/2017 dalla quale risultava che il suo debito, al 31.12/2016, ammontasse ad €. 7.866,27, di cui:
€. 7.123,73 al 31.12.2014, €. 104,58 per le quote del 2015 relative al cortile ed €. 144,14 per le quote del
2015 relative al locale;
che in data 05.06.2017, con Racc. n. 05251072003-0, era stata inoltrata copia della delibera condominiale del 31.05.2017 dalla quale risultava che il debito al 31/12/2016, ammontava ad €.
7.866,27, di cui: €. 7.372,45 al 31/12/2015, €. 58,18 per le quote dell'anno 2016 relative al cortile ed €.
435,64 per il saldo delle quote dell'anno 2016 relative al locale;
che in data 26.10.2018 con Racc.
n.05206373889-7 il aveva comunicato che il debito complessivo contratto da quest'ultima CP_1
nei confronti del medesimo, alla data 31/12/2017, ammontava ad €. 8.627,97, di cui €. CP_1
7.866,27 al 31/12/2016, €.761,70 per saldo quote dell'anno 2017 relative al locale. Deduceva infine che in data 21/12/2020, il Condominio aveva provveduto ad inoltrare alla IG.ra formale atto di messa in Pt_1
mora tramite Racc. A/R, restata senza riscontri. Con atto di citazione notificato in data 27.06.2021, la sig.ra , proponeva opposizione avverso il predetto decreto: deduceva la violazione del Parte_1
principio del “ne bis in idem” per intervenuto “giudicato esterno” (decreto ingiuntivo n. 3704/20 emesso pag. 3/10 CP_ dal Giudice di Pace di sul medesimo ambito oggettivo e sul medesimo rapporto intercorso tra la sig.ra ed il condominio di via Crisanzio n. 129; l'abuso degli strumenti processuali ed il divieto di Pt_1
frazionamento del credito;
l'improponibilità, inammissibilità e/o infondatezza della domanda giudiziale per violazione del principio di correttezza e buona fede;
l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2948
n. 4 c.c., per il decorso del termine di oltre cinque anni dalla data in cui i presunti diritti di credito vantati dal condominio avrebbero potuto essere fatti valere. Chiedeva infine disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.10.2021
si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto delle eccezioni formulate da parte CP_1
opponente e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., parte opposta nelle memorie n. 1 parte opponente riconosceva che la somma di €. 761,70 era stata erroneamente ricompresa nella ingiunzione di pagamento pur riferendosi a saldi dell'anno 2017 già
CP_ ricompresi nel precedente decreto ingiuntivo n.3704/2020 del giudice di pace di per cui concludeva come innanzi indicato. Ritenuta la causa matura per la decisione in mancanza di richieste istruttorie il
Giudice la rinviava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. per cui la stessa viene ora in decisione.
Parte opponente ha dedotto la violazione del principio del “ne bis in idem” in quanto sul medesimo rapporto intercorso tra la IG.ra e il si sarebbe già formato Pt_1 CP_1 Controparte_2
giudicato, ovverosia il Decreto ingiuntivo n. 3704/20 emesso dal GDP di Bari con il quale era stata definita la posizione di credito-debito tra le odierne parti in causa sino al 31/12/2019. In estrema sintesi ha dedotto che il citato Decreto Ingiuntivo n. 3704/2020 era stato reso tra le stesse parti, aveva lo stesso ambito oggettivo (quote condominiali), aveva alla base lo stesso rapporto giuridico (Condominio -
condomina) del Decreto Ingiuntivo oggetto di opposizione ed avrebbe definito in maniera tombale ogni tipo di rapporto intercorso tra le odierne parti in causa per il periodo antecedente al 01/01/2020.
L'eccezione è solo parzialmente fondata, atteso che, risulta dagli atti che il decreto opposto ricomprendeva la somma di €. 761,70 relativa al saldo quote condominiali relativo all'anno 2017
ricomprese nel decreto ingiuntivo n. 3704/20 in quanto riportate nel bilancio 2018 alla voce “saldo della gestione precedente”. Parte opposta, ha confermato la circostanza deducendo che la stessa sia stata causata da un refuso, rinunciando alla relativa pretesa. Infondata è invece l'eccezione se riferita agli ulteriori crediti vantati con l'ingiunzione oggetto della impugnazione riferendosi, pacificamente, gli stessi pag. 4/10 alle quote condominiali di cui ai bilanci sino all'anno 2016 ed essendo invece oggetto dell'ingiunzione ottenuta dinanzi al Giudice di Pace i diversi crediti relativi ai bilanci 2018 ( che richiamava solo i saldi dell'anno 2017 ) e 2019. Invero le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè
relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti ,possono essere proposte in separati processi. In
realtà per potersi avere l'effetto indicato dall'opponente sarebbe stato necessario che le “pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, fossero anche, in proiezione,
inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale.”
(Cass. S.U. n. 4090 del 2017). Nel caso di specie invece risulta evidente che la diversità delle gestioni annuali oggetto delle due ingiunzioni non consentiva la loro iscrizione nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato perché non fondate sullo stesso fatto costitutivo, con la conseguenza di dover essere accertate separatamente senza quindi possibili duplicazioni di attività istruttoria, tutte circostanze che escludono il ricorso al giudicato esterno e, quindi, la fondatezza della tesi dell'opponente. Parte
opponente ha inoltre eccepito l'illegittimo frazionamento del credito, in contrasto con il principio di correttezza e buona fede, nonché con il principio costituzionale del giusto processo, in quanto il
, ritenendosi creditore in forza di un unico importo per presunte quote condominiali non CP_1
pagate dalla IG.ra , aveva illegittimamente frazionato il suo credito chiedendo all'Autorità Pt_1
Giudiziaria l'emissione di due distinti decreti ingiuntivi, e segnatamente: un primo Decreto Ingiuntivo n.
CP_ 3704/20 emesso dal Giudice di Pace di non opposto e portato ad esecuzione, per il saldo debitorio risultante al 31/12/2019 (procedimento nel quale il non si era riservato di agire CP_1
separatamente per ulteriori presunti crediti pregressi) ed un successivo Decreto Ingiuntivo n.1812/2021,
quello che ora ci occupa, per quote relative agli anni dal 2002 al 2017 Tale eccezione non è fondata. La
Cassazione, con le sentenze n. 23726 del 2007 e n. 15476 del 2008, ha affermato dei principi condivisibili ovvero che “non è consentito al creditore di una determinata somma di danaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento,
contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore,
pag. 5/10 si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto, ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale;
in conseguenza del suddetto principio pertanto tutte le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improponibili”. Il divieto di frazionamento opera, quindi, solo se viene parcellizzato il credito originariamente unitario ( tipico esempio della parcellizzazione è quella tra capitale ed interessi ). Più recentemente le S.U. della Cassazione con la sentenza 16.2.2017 n. 4090 hanno chiarito che “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi;
se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, “fondati” sul medesimo fatto costitutivo – sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale - le relative domande possono essere proposti in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.” Sempre in questa sentenza viene evidenziato che quando le S.U. nel 2007 hanno discusso di non frazionabilità del credito si sono sempre riferite ad un singolo credito e non anche ad una pluralità di crediti facenti capo ad un unico rapporto complesso e, quindi, si ribadisce: “risulta evidente che l'infrazionabilità del singolo diritto di credito (decisamente condivisibile, nella considerazione che la parte può disporre della situazione sostanziale, ma non dell'oggetto del processo, da relazionarsi al diritto soggettivo del quale si lamenta la lesione, in tutta l'estensione considerata dall'ordinamento) non comporta inevitabilmente (né tantomeno implicitamente) la necessità di agire nel medesimo processo per diritti di credito diversi, distinti ed autonomi, anche se riferibili ad un medesimo rapporto complesso tra le stesse parti”. Ne consegue che l'infrazionabilità del singolo diritto di credito non implica la necessità di agire nel medesimo processo per diritti di credito diversi, distinti ed autonomi, anche se riferibili ad un medesimo rapporto tra le parti ed aggiunge che questo approccio ermeneutico è assolutamente coerente con il pag. 6/10 sistema processuale vigente. Infatti, per un verso non si rinviene nel nostro ordinamento un riferimento normativo da cui discenda un principio generale di necessaria azione congiunta per tutti i crediti nascenti da un medesimo rapporto di durata, né tantomeno esiste una specifica norma che autorizzi la camminabilità della sanzione della improponibilità della domanda per il creditore che abbia in precedenza agito per il recupero di diverso credito riguardante lo stesso rapporto;
per altro verso, va osservato che esistono numerose disposizioni che autorizzano la proponibilità in tempi e processi diversi di domande intese al recupero di singoli crediti facenti capo ad un unico rapporto complesso esistente tra le parti,
come si desume dagli articoli 31, 40 e 104 c.p.c- in tema di domande accessorie, connessione,
proponibilità nel medesimo processo di più domande nei confronti della stessa parte, nonché dall'articolo
34 c.p.c, che contempla la necessità di esplicita domanda di parte perché l'accertamento su questione pregiudiziale abbia efficacia di giudicato. Peraltro la previsione dell'onere di agire contestualmente per crediti distinti risulterebbe, inoltre, “ingiustamente gravatoria della posizione del creditore” che si vedrebbe privato della “possibilità di fruire di riti più snelli per recuperare i propri crediti, traducendosi in un allungamento dei tempi del processo”. Si può, pertanto, affermare che la proponibilità di domande diverse, per crediti distinti, incontra il suo limite nelle esigenze di evitare la duplicazione di attività
istruttoria e decisoria, di prevenire il rischio di giudicati contrastanti e di contenere la dispersione dinanzi a giudici diversi della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale, con la conseguenza che le domande relativi a diritti di credito riferibili al medesimo rapporto di durata e che risultino, altresì,
inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un ipotizzabile giudicato, ovvero fondati sul medesimo fatto costitutivo possono essere formulati in separati giudizi solo se l'attore risulti in ciò assistito da un oggettivo interesse al frazionamento;
questo assunto rappresenta una naturale manifestazione del canone costituzionale del giusto processo, la cui concreta attuazione è affidata non solo alle norme che lo regolano, ma anche agli stessi protagonisti del percorso con la conseguenza che l'attore deve farsi carico di un esercizio consapevole e responsabile del diritto di azione, ragione per la quale la nozione di interesse processuale di cui all'articolo 100 c.p.c. si amplia perché non si limita ad investire solo la domanda, ma si estende anche alla scelta delle relative modalità di proposizione. Rapportando
l'insegnamento delle sezioni unite innanzi riportato alla fattispecie concreta che ci occupa emerge che i crediti maturati sino al 2017 oggetto della ingiunzione opposta di cui si discute e quelli maturati negli pag. 7/10 anni 2018 e 2019, oggetto dell'ingiunzione emessa dal giudice di pace e divenuta definitiva, pur riferendosi ad un unico rapporto complesso, cioè a quello esistente tra il condominio deducente e la condomina , sono assolutamente distinti tra loro e le rispettive istruttorie non hanno alcun punto di Pt_1
contatto, riferendosi pacificamente ad annualità completamente diverse, circostanza che rende legittima la scelta del ricorrente di proporre separatamente l'ingiunzione opposta, le cui ragioni, in presenza di un complesso iter di formazione del credito, correttamente enunciato in ricorso, apparivano meno facilmente percepibili ( come si desume anche dalle numerose censure proposte dall'opponente nel presente giudizio
), e l'ingiunzione relativa ai crediti degli anni 2018 e 2019 le cui ragioni apparivano, al contrario,
immediatamente percepibili ( e restate infatti non contestate ). Infondata è infine l'eccezione di prescrizione ex art. 2948 c.c. formulata dall'opponente. L'opponente deduce infatti che, al momento della proposizione della domanda era decorso il termine di cinque anni dalla data in cui i presunti diritti di credito vantati dal avrebbero potuto essere fatti valere, in quanto l'aver inoltrato alla IG.ra CP_1
copia dei verbali assembleari senza alcuna intimazione di pagamento e/o intimazione ad Pt_1
adempiere, non poteva ritenersi condotta idonea ad interrompere la prescrizione. Il nostro ordinamento non prevede una norma specifica per la regolamentazione delle prescrizioni in materia condominiale.
Tuttavia, la Cassazione, intervenuta in questa materia con una condivisibile pronuncia ( cfr. Cass.
12596/2002) ha precisato che nel caso delle spese condominiali per loro natura periodiche, trova applicazione il disposto dell'art. 2948 n. 4 C.C., cioè la prescrizione quinquennale, mentre per quelle che sono prive di questa caratteristica trova applicazione il disposto dell'art. 2946 C.C., cioè l'ordinaria prescrizione decennale, la cui decorrenza è da rapportarsi alla data della delibera di approvazione del rendiconto delle spese e del relativo stato di riparto ( cfr. anche Cass. 4489 del 25.2.2014). Corollario
dell'appena enunciato principio è quello per cui l'approvazione del piano di riparto contenente i saldi delle gestioni pregresse e quello della gestione appena conclusa, comporta la creazione di un unico nuovo debito, circostanza che da luogo a due diverse conseguenze: per un verso, i saldi dovuti dai condomini comprensivi delle morosità pregresse, sono sottoposti al termine prescrizionale decorrente dalla data di approvazione del piano di riparto e per altro verso l'eventuale contestazione mossa da un condomino sulle morosità pregresse entrate a far parte del consuntivo, dovrà essere avanzata con impugnazione da proporsi nei termini di cui all'art. 1137 C.C. Ovviamente, il ripetuto e ciclico inserimento delle morosità pregresse pag. 8/10 nel rendiconto di ultima approvazione comporta che il termine prescrizionale si rinnova ad ogni approvazione di consuntivo e stato di riparto, cristallizzando nel tempo le morosità via via pregresse. Nel
caso che ci occupa, poiché risulta dagli atti che nelle gestioni sino all'anno 2017 nei bilanci consuntivi è
sempre stato riportato il debito dell'anno precedente e nei rispettivi piani di riparto sono determinati i saldi di gestione tenendo conto anche delle morosità pregresse, le approvazioni assembleari di questi documenti contabili hanno comportato che, ai fini della prescrizione, il relativo termine debba decorrere dalla data di approvazione dell'ultimo di questi rendiconti, cioè quello approvato con la delibera del
24.10.2018. Deve, pertanto, a parziale accoglimento della opposizione revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e condannarsi parte opponente al pagamento in favore dell'opposto della minore somma di €.
7.866,27 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. In ragione del solo parziale accoglimento della domanda si ritiene equo condannare parte opponente al pagamneto della metà delle spese processuali dell'opposto relative alla presente fase del procedimento, liquidate, per tale quota, come da dispositivo.
La sentenza costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna nella quale viene pronunciata e si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria. Il cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice Unico, nella pubblica udienza del 24.02.2025, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , opponente, nei confronti del Parte_3 [...]
CP_
sito in alla via Crisanzio n. 129, in persona dell'amministratore e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, opposto, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamneto in favore dell'opposto della complessiva somma di €.7.866,27 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di quote condominiali come indicate in narrativa;
- condanna l'opponente al pagamento della metà delle spese processuali del condominio opposto relative a questa fase del giudizio, che liquida, per tale quota, in €. 1.300,00 oltre alla maggiorazione per spese generali IVA e CAP come per legge.
pag. 9/10 Bari, 24.02.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 10/10